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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 19/12/2025, n. 6125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 6125 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Venezia
Sezione specializzata in materia di immigrazione
N. R.G. 7705/2025
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. MO RA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7705/2025 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi.
TRA
1. , nata a [...] il [...], residente in [...]Controparte_1
Biriva S/N, RDV RS 569, KM 18, CEP 98338-000, Novo Barreiro.
2. , nata a [...]ões (Brasile) il 23/02/1985, Controparte_2 residente in [...]. São João Batista 611, Apto 1, Centro, CEP 98338-000, Novo Barreiro.
3. , nato a [...]ões (Brasile) il 31/10/2017, CP_3 Controparte_4 residente in [...]. São João Batista 611, Centro, CEP 98338-000, Novo Barreiro.
4. , nato a [...]ões (Brasile) il 05/06/2014, residente Controparte_5 in Av. São João Batista 611, Centro, CEP 98338-000, Novo Barreiro.
5. , nato a [...]ões (Brasile) il 20/09/1988, Controparte_6 residente in [...]48, Monte Alegre, CEP 13415-080, Piracicaba.
6. nato a [...] il [...], residente in [...]. Expedicionário CP_7
1025, Apto 302, Centro, CEP 99560-000, Sarandi.
7. nato a [...] il [...], residente in [...]Controparte_8
Itália 465, Centro, CEP 99585-000, . Parte_1
8. Ântonia nata a [...] il [...], residente in CP_8
Rua Italia 465, Centro, CEP 99585-000, . Parte_1
9. nato a [...]ões (Brasile) il 17/12/1985, residente in Controparte_9
Rua Itália 465, Centro, CEP 99585-000, . Parte_1
10. nata a [...]ões (Brasile) il 10/11/1987, residente in CP_10
Av. Expedicionário 1025, Apto 302, Centro, CEP 99560-000, Sarandi.
Tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Luca Romano e dall'Abg. Emanuela Fornari.
E
1 , in persona del pro tempore, rappresentato e Controparte_11 CP_12 difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Stato di Venezia.
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore Generale della Repubblica presso il Tribunale di Venezia.
OGGETTO: Riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
CONCLUSIONI DELLE PARTI I ricorrenti, con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., chiedono che l'Ill.mo Tribunale accerti lo status di cittadini italiani iure sanguinis per via paterna, ordinando al e all'Ufficiale dello Stato Civile le Controparte_11 necessarie iscrizioni e trascrizioni nei registri di legge. Il è rimasto Controparte_11 contumace, mentre il Pubblico Ministero è intervenuto riservando le proprie conclusioni all'esito dell'istruttoria. Nelle note di trattazione scritta del 30/10/2025, i ricorrenti hanno ribadito la fondatezza della domanda sulla base della documentazione prodotta.
MOTIVAZIONE
In fatto, la presente controversia ha ad oggetto la richiesta di accertamento della cittadinanza italiana dei ricorrenti, i quali fondano la propria pretesa sulla discendenza diretta dal cittadino italiano Quest'ultimo nacque a Mareno Persona_1 di Piave (TV) il 06/07/1845, come comprovato dal certificato di nascita e battesimo rilasciato dalla Diocesi di Vittorio Veneto. Il predetto antenato contrasse matrimonio con il 13/02/1879 nel Comune di San Fior (TV), prima di emigrare in Persona_2
Brasile. Dalla loro unione nacque, in territorio brasiliano, il figlio
[...] il 15/07/1881, il quale mantenne il legame con la nazionalità d'origine Persona_3 del padre. si unì in matrimonio con il 09/08/1902 e, in Per_3 Persona_4 data 25/06/1903, nacque il discendente di seconda generazione, Persona_5
Quest'ultimo, sposatosi con il 12/09/1925,
[...] Persona_6 generò il 26/06/1926. La catena di trasmissione è proseguita con Persona_7
, che sposò il 22/11/1948, dalla cui unione nacquero i ricorrenti di Per_7 Persona_8 quarta generazione (30/12/1955) e (27/12/1959). CP_7 CP_1
La linea di discendenza si è ulteriormente ramificata con i figli di e CP_7 Per_ da (sposatisi il 06/07/1985), ovvero (17/12/1985) Persona_9 Controparte_9
e (10/11/1987), nonché con i figli di e CP_10 CP_1 Persona_11
(sposatisi il 08/05/1982), ossia (23/02/1985) e Controparte_2 [...]
(20/09/1988). Infine, sono stati prodotti gli atti relativi alla sesta e Controparte_6 settima generazione: i figli di e , ovvero Ântonia Controparte_9 Persona_12 CP_8
(22/11/2011) e (14/10/2019), e i figli di
[...] Controparte_8 Controparte_2
e , ossia (05/06/2014) e LO
[...] Parte_2 Controparte_5 CP_4
(31/10/2017). Al fine di escludere interruzioni nella trasmissione del diritto, è
[...] stato prodotto il Certificato Negativo di Naturalizzazione, dal quale risulta che l'avo non ha mai acquistato la cittadinanza brasiliana, conservando Persona_1 quella italiana. Non sono emerse dichiarazioni o atti contrari alla sussistenza del diritto durante l'iter processuale condotto tramite note scritte.
Pag. 2 di 5 In diritto, va preliminarmente confermata la competenza territoriale di questo Tribunale, determinata in base al comune di nascita dell'antenato cittadino italiano (Mareno di Piave, TV), in conformità all'art. 1, comma 36, della Legge n. 206/2021.4
Con sentenza n. 142/2025 del 24.6.24 depositata il 31.7.25 la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera a), della legge n. 91 del 1992, sollevate da questo Tribunale, in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo della irragionevole disparità di trattamento, per una fattispecie analoga a quella oggetto del presente giudizio, per cui la causa viene decisa nel merito.
Linea paterna.
Nel merito, Il riconoscimento dello status civitatis italiano in capo ai richiedenti si fonda sulla dimostrazione della discendenza ininterrotta da avo italiano emigrato all'estero in epoca antecedente all'entrata in vigore della Legge 13 giugno 1912, n. 555. Pertanto, la fattispecie trova la sua disciplina originaria nelle norme del Codice Civile del 1865, segnatamente nell'articolo 4, il quale stabiliva inequivocabilmente che è cittadino il figlio di padre cittadino, sancendo il principio dello ius sanguinis come criterio cardine per la trasmissione della cittadinanza.
La continuità del possesso della cittadinanza in capo all'avo dante causa, nonostante l'emigrazione avvenuta prima del 1912, è garantita dalla corretta interpretazione delle cause di perdita previste dall'articolo 11 del medesimo Codice Civile del 1865. Tale norma disponeva che la cittadinanza si perdesse solo da colui che avesse rinunciato ad essa con dichiarazione o che avesse ottenuto la cittadinanza in paese estero. A tal proposito, la Suprema Corte di Cassazione, con l'autorevole pronuncia a Sezioni Unite, ha chiarito che, nel vigore del codice abrogato, la perdita della cittadinanza richiedeva un atto volontario ed esplicito di acquisto di una cittadinanza straniera o di rinuncia a quella italiana, escludendo automatismi legati a naturalizzazioni tacite o generalizzate imposte dallo Stato estero.
Nello specifico, si richiama la Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, sentenza 24 agosto 2022, n. 25317, la quale ha statuito che l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, regolato dal codice civile del 1865, implicava necessariamente la volontarietà della scelta dell'interessato di acquisire una cittadinanza straniera, non potendosi configurare una rinuncia tacita o presunta, né una perdita automatica per il solo fatto della residenza all'estero o per provvedimenti di naturalizzazione di massa non accettati espressamente.
Tale principio di continuità si salda successivamente con la disciplina introdotta dalla Legge 13 giugno 1912, n. 555, il cui articolo 7 ha espressamente tutelato la posizione dei figli di cittadini italiani nati all'estero, permettendo loro di conservare la cittadinanza italiana pur possedendo iure soli quella del luogo di nascita, a meno di una rinuncia esplicita che nel caso di specie non si è verificata. La catena di trasmissione giunge infine intatta fino all'odierno richiedente, in virtù dell'articolo 1 della vigente Legge 5
Pag. 3 di 5 febbraio 1992, n. 91, che ha confermato il principio della trasmissione della cittadinanza per nascita da genitore cittadino.
La linea di discendenza materna.
La linea di discendenza che conduce dall'ava italiana agli odierni ricorrenti è compiutamente documentata.
La domanda si fonda sul principio dello ius sanguinis, cardine del nostro ordinamento in materia di cittadinanza, secondo cui è cittadino italiano il figlio nato da padre o madre cittadini.
Pers Nel caso di specie, la linea di discendenza ha origine dall' , cittadina italiana nata nel . Il figlio di quest'ultima, , nacque nel , prima dell'entrata in vigore della Costituzione repubblicana. Ai sensi della legge all'epoca vigente, la donna non poteva trasmettere la cittadinanza ai figli. Tuttavia, tale previsione normativa è stata oggetto di declaratoria di illegittimità costituzionale.
Con la sentenza n. 87 del 1975, la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale l'art. 10, comma 3, della L. 555/1912, nella parte in cui prevedeva la perdita automatica della cittadinanza per la donna che sposava un cittadino straniero. Successivamente, con la sentenza n. 30 del 1983, la Corte ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1, n. 1, della medesima legge, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina.
Come chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 4466 del 25/02/2009), lo status di cittadino ha natura permanente e imprescrittibile, sicché gli effetti incostituzionali della legge discriminatoria non possono considerarsi "esauriti" e devono essere rimossi. Pertanto, il diritto di cittadinanza dei figli di madre italiana, nati prima del 1° gennaio 1948, può essere giudizialmente accertato, riconoscendo che la trasmissione dello status civitatis è avvenuta sin dalla nascita
In mancanza di opposizione, tenuto conto della particolarità delle questioni affrontate, per cui pendeva anche giudizio di costituzionalità, le spese di lite possono essere compensate giacché la decisione discende dall'applicazione di principi di derivazione giurisprudenziale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
Pag. 4 di 5 - accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_11 competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Roma, in data 18/12/2025
Il Giudice
MO RA
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Venezia
Sezione specializzata in materia di immigrazione
N. R.G. 7705/2025
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. MO RA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7705/2025 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi.
TRA
1. , nata a [...] il [...], residente in [...]Controparte_1
Biriva S/N, RDV RS 569, KM 18, CEP 98338-000, Novo Barreiro.
2. , nata a [...]ões (Brasile) il 23/02/1985, Controparte_2 residente in [...]. São João Batista 611, Apto 1, Centro, CEP 98338-000, Novo Barreiro.
3. , nato a [...]ões (Brasile) il 31/10/2017, CP_3 Controparte_4 residente in [...]. São João Batista 611, Centro, CEP 98338-000, Novo Barreiro.
4. , nato a [...]ões (Brasile) il 05/06/2014, residente Controparte_5 in Av. São João Batista 611, Centro, CEP 98338-000, Novo Barreiro.
5. , nato a [...]ões (Brasile) il 20/09/1988, Controparte_6 residente in [...]48, Monte Alegre, CEP 13415-080, Piracicaba.
6. nato a [...] il [...], residente in [...]. Expedicionário CP_7
1025, Apto 302, Centro, CEP 99560-000, Sarandi.
7. nato a [...] il [...], residente in [...]Controparte_8
Itália 465, Centro, CEP 99585-000, . Parte_1
8. Ântonia nata a [...] il [...], residente in CP_8
Rua Italia 465, Centro, CEP 99585-000, . Parte_1
9. nato a [...]ões (Brasile) il 17/12/1985, residente in Controparte_9
Rua Itália 465, Centro, CEP 99585-000, . Parte_1
10. nata a [...]ões (Brasile) il 10/11/1987, residente in CP_10
Av. Expedicionário 1025, Apto 302, Centro, CEP 99560-000, Sarandi.
Tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Luca Romano e dall'Abg. Emanuela Fornari.
E
1 , in persona del pro tempore, rappresentato e Controparte_11 CP_12 difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Stato di Venezia.
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore Generale della Repubblica presso il Tribunale di Venezia.
OGGETTO: Riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
CONCLUSIONI DELLE PARTI I ricorrenti, con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., chiedono che l'Ill.mo Tribunale accerti lo status di cittadini italiani iure sanguinis per via paterna, ordinando al e all'Ufficiale dello Stato Civile le Controparte_11 necessarie iscrizioni e trascrizioni nei registri di legge. Il è rimasto Controparte_11 contumace, mentre il Pubblico Ministero è intervenuto riservando le proprie conclusioni all'esito dell'istruttoria. Nelle note di trattazione scritta del 30/10/2025, i ricorrenti hanno ribadito la fondatezza della domanda sulla base della documentazione prodotta.
MOTIVAZIONE
In fatto, la presente controversia ha ad oggetto la richiesta di accertamento della cittadinanza italiana dei ricorrenti, i quali fondano la propria pretesa sulla discendenza diretta dal cittadino italiano Quest'ultimo nacque a Mareno Persona_1 di Piave (TV) il 06/07/1845, come comprovato dal certificato di nascita e battesimo rilasciato dalla Diocesi di Vittorio Veneto. Il predetto antenato contrasse matrimonio con il 13/02/1879 nel Comune di San Fior (TV), prima di emigrare in Persona_2
Brasile. Dalla loro unione nacque, in territorio brasiliano, il figlio
[...] il 15/07/1881, il quale mantenne il legame con la nazionalità d'origine Persona_3 del padre. si unì in matrimonio con il 09/08/1902 e, in Per_3 Persona_4 data 25/06/1903, nacque il discendente di seconda generazione, Persona_5
Quest'ultimo, sposatosi con il 12/09/1925,
[...] Persona_6 generò il 26/06/1926. La catena di trasmissione è proseguita con Persona_7
, che sposò il 22/11/1948, dalla cui unione nacquero i ricorrenti di Per_7 Persona_8 quarta generazione (30/12/1955) e (27/12/1959). CP_7 CP_1
La linea di discendenza si è ulteriormente ramificata con i figli di e CP_7 Per_ da (sposatisi il 06/07/1985), ovvero (17/12/1985) Persona_9 Controparte_9
e (10/11/1987), nonché con i figli di e CP_10 CP_1 Persona_11
(sposatisi il 08/05/1982), ossia (23/02/1985) e Controparte_2 [...]
(20/09/1988). Infine, sono stati prodotti gli atti relativi alla sesta e Controparte_6 settima generazione: i figli di e , ovvero Ântonia Controparte_9 Persona_12 CP_8
(22/11/2011) e (14/10/2019), e i figli di
[...] Controparte_8 Controparte_2
e , ossia (05/06/2014) e LO
[...] Parte_2 Controparte_5 CP_4
(31/10/2017). Al fine di escludere interruzioni nella trasmissione del diritto, è
[...] stato prodotto il Certificato Negativo di Naturalizzazione, dal quale risulta che l'avo non ha mai acquistato la cittadinanza brasiliana, conservando Persona_1 quella italiana. Non sono emerse dichiarazioni o atti contrari alla sussistenza del diritto durante l'iter processuale condotto tramite note scritte.
Pag. 2 di 5 In diritto, va preliminarmente confermata la competenza territoriale di questo Tribunale, determinata in base al comune di nascita dell'antenato cittadino italiano (Mareno di Piave, TV), in conformità all'art. 1, comma 36, della Legge n. 206/2021.4
Con sentenza n. 142/2025 del 24.6.24 depositata il 31.7.25 la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera a), della legge n. 91 del 1992, sollevate da questo Tribunale, in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo della irragionevole disparità di trattamento, per una fattispecie analoga a quella oggetto del presente giudizio, per cui la causa viene decisa nel merito.
Linea paterna.
Nel merito, Il riconoscimento dello status civitatis italiano in capo ai richiedenti si fonda sulla dimostrazione della discendenza ininterrotta da avo italiano emigrato all'estero in epoca antecedente all'entrata in vigore della Legge 13 giugno 1912, n. 555. Pertanto, la fattispecie trova la sua disciplina originaria nelle norme del Codice Civile del 1865, segnatamente nell'articolo 4, il quale stabiliva inequivocabilmente che è cittadino il figlio di padre cittadino, sancendo il principio dello ius sanguinis come criterio cardine per la trasmissione della cittadinanza.
La continuità del possesso della cittadinanza in capo all'avo dante causa, nonostante l'emigrazione avvenuta prima del 1912, è garantita dalla corretta interpretazione delle cause di perdita previste dall'articolo 11 del medesimo Codice Civile del 1865. Tale norma disponeva che la cittadinanza si perdesse solo da colui che avesse rinunciato ad essa con dichiarazione o che avesse ottenuto la cittadinanza in paese estero. A tal proposito, la Suprema Corte di Cassazione, con l'autorevole pronuncia a Sezioni Unite, ha chiarito che, nel vigore del codice abrogato, la perdita della cittadinanza richiedeva un atto volontario ed esplicito di acquisto di una cittadinanza straniera o di rinuncia a quella italiana, escludendo automatismi legati a naturalizzazioni tacite o generalizzate imposte dallo Stato estero.
Nello specifico, si richiama la Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, sentenza 24 agosto 2022, n. 25317, la quale ha statuito che l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, regolato dal codice civile del 1865, implicava necessariamente la volontarietà della scelta dell'interessato di acquisire una cittadinanza straniera, non potendosi configurare una rinuncia tacita o presunta, né una perdita automatica per il solo fatto della residenza all'estero o per provvedimenti di naturalizzazione di massa non accettati espressamente.
Tale principio di continuità si salda successivamente con la disciplina introdotta dalla Legge 13 giugno 1912, n. 555, il cui articolo 7 ha espressamente tutelato la posizione dei figli di cittadini italiani nati all'estero, permettendo loro di conservare la cittadinanza italiana pur possedendo iure soli quella del luogo di nascita, a meno di una rinuncia esplicita che nel caso di specie non si è verificata. La catena di trasmissione giunge infine intatta fino all'odierno richiedente, in virtù dell'articolo 1 della vigente Legge 5
Pag. 3 di 5 febbraio 1992, n. 91, che ha confermato il principio della trasmissione della cittadinanza per nascita da genitore cittadino.
La linea di discendenza materna.
La linea di discendenza che conduce dall'ava italiana agli odierni ricorrenti è compiutamente documentata.
La domanda si fonda sul principio dello ius sanguinis, cardine del nostro ordinamento in materia di cittadinanza, secondo cui è cittadino italiano il figlio nato da padre o madre cittadini.
Pers Nel caso di specie, la linea di discendenza ha origine dall' , cittadina italiana nata nel . Il figlio di quest'ultima, , nacque nel , prima dell'entrata in vigore della Costituzione repubblicana. Ai sensi della legge all'epoca vigente, la donna non poteva trasmettere la cittadinanza ai figli. Tuttavia, tale previsione normativa è stata oggetto di declaratoria di illegittimità costituzionale.
Con la sentenza n. 87 del 1975, la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale l'art. 10, comma 3, della L. 555/1912, nella parte in cui prevedeva la perdita automatica della cittadinanza per la donna che sposava un cittadino straniero. Successivamente, con la sentenza n. 30 del 1983, la Corte ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1, n. 1, della medesima legge, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina.
Come chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 4466 del 25/02/2009), lo status di cittadino ha natura permanente e imprescrittibile, sicché gli effetti incostituzionali della legge discriminatoria non possono considerarsi "esauriti" e devono essere rimossi. Pertanto, il diritto di cittadinanza dei figli di madre italiana, nati prima del 1° gennaio 1948, può essere giudizialmente accertato, riconoscendo che la trasmissione dello status civitatis è avvenuta sin dalla nascita
In mancanza di opposizione, tenuto conto della particolarità delle questioni affrontate, per cui pendeva anche giudizio di costituzionalità, le spese di lite possono essere compensate giacché la decisione discende dall'applicazione di principi di derivazione giurisprudenziale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
Pag. 4 di 5 - accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_11 competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Roma, in data 18/12/2025
Il Giudice
MO RA
Pag. 5 di 5