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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 22/10/2025, n. 1047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1047 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
La coordinatrice della seconda Sezione Civile dott. LV FE delegata dalla Presidente della ha emesso la seguente
SENTENZA ex art 281 sexies cpc e 15 D.Lvo 150/2011 nella causa civile n. 308/2025 RGAC assunta in decisione all'esito delle note scritte depositate ex art. 127ter cpc in sostituzione dell'udienza del 1°ottobre 2025 tra
Procura Generale presso la Corte d'Appello di Catanzaro
ricorrente
E
, non costituita Controparte_1
resistente
Fatto e diritto
La Procura Generale presso la Corte d'appello di Catanzaro ha proposto opposizione con ricorso depositato il 27 febbraio 2025 avverso il decreto di liquidazione dei compensi adottato dalla prima sezione civile di questo Corte che, in accoglimento della istanza presentata dall'avv. CP_1
ha liquidato a carico dello Stato i compensi per l'attività difensiva svolta dalla predetta
[...] avvocata in favore di nella causa definita dalla Corte d'Appello di Catanzaro con Parte_1 sentenza pubblicata il 16 dicembre 2013.
L'opposizione della Procura è fondata sull'unico rilievo della intervenuta prescrizione del diritto al momento della proposizione dell'istanza.
L'avv. cui il ricorso è stato notificato dalla Procura su specifico ordine del Giudice, non CP_1 si è costituita in giudizio. Effettuata la notifica disposta, la causa è stata chiamata all'udienza del 1° ottobre 2025 sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito telematico di note di trattazione. L'ufficio di Procura ha depositato note nelle quali ha insistito per la revoca del decreto.
In via del tutto preliminare, occorre precisare che il presente procedimento è soggetto ai sensi dell'art
15 D.Lgs 150/2011 al nuovo rito semplificato di cognizione introdotto dalla riforma Cartabia che si conclude non più con ordinanza, ma con sentenza inappellabile.
Nel merito l'opposizione è fondata e deve essere accolta, posto che il diritto alla liquidazione del compenso del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sorge al momento della definizione del giudizio nel quale l'attività difensiva è stata svolta, potendo il difensore avanzare richiesta già al momento della precisazione delle conclusioni. Nel caso in esame il giudizio è stato definito il 16 dicembre 2013 mentre la richiesta di liquidazione è stata avanzata solo nel 2025 e, quindi, dopo oltre undici anni dalla definizione del giudizio. Applicando il termine generale di prescrizione di cui all'art. 2946 c.c. il diritto alla liquidazione deve ritenersi prescritto il 16 dicembre
2023.
Il decreto di liquidazione deve pertanto essere revocato.
La natura della parte opponente non richiede regolamento delle spese di lite.
p.q.m.
dichiara la contumacia di Controparte_1 accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto di liquidazione n. 447/2025 emesso dalla Corte
d'Appello di Catanzaro in favore dell'avv. Controparte_1
Così deciso il 22 ottobre 2025
Il Presidente delegato
LV FE