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Sentenza 9 luglio 2024
Sentenza 9 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 09/07/2024, n. 544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 544 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2024 |
Testo completo
RE A PU BBLICA ITALI
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
* * * * *
Il Tribunale di Lodi in composizione monocratica, nella persona del G.O.P.
Dott.ssa Paola Maria Redini, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. 1768/2022 del Ruolo Generale
Tra
Parte 1 con l'Avv. FRESINA CINZIA
Parte attrice
E
CP_1 con l'Avv. PIAZZA CARLO
Parte convenuta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Si premette che la presente sentenza viene redatta ai sensi della legge
69/2009 ossia deve contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione" (art. 132, n. 4), "la succinta esposizione dei fatti di causa e delle ragioni giuridiche della decisione" (art. 118 disp. att.), anche con riferimento a precedenti conformi.
Con atto di citazione per l'introduzione del giudizio di merito relativo ad Parte 1 conveniva in giudizio, opposizione all'esecuzione la signora avanti al Tribunale di Lodi il signor CP 1 per ivi sentir rigettare con sentenza l'opposizione all'esecuzione del signor CP_1 e condannarlo al
pagamento delle spese legali del giudizio cautelare e al risarcimento del danno ex art. 96 cpc
Si costituiva in giudizio parte convenuta chiedendo il rigetto delle domande attoree e formulando domanda riconvenzionale per la condanna della signora
Pt 1 al pagamento dell'importo di euro 3.247,27.
Chiesti e concessi i termini di cui all'art. 183 sesto comma cpc, senza necessità
di istruttoria alcuna, ad eccezione della richiesta di trasmissione dal Giudice di
Pace di Messina dei fascicoli RG. 1753/2020 e 173/2022, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni che venivano precisate come segue:
Conclusioni per parte attrice:
1) rigettare in toto con sentenza l'opposizione avversaria, attestata la piena doverosità e ritualità di quanto richiesto con l'odierno procedimento in danno all'CP_1 nei termini e modi indicati e documentati;
2) con condanna di controparte alle spese e compensi del giudizio anche della fase inibitoria ex art. 282 c.p.c. ( rigettata) con oneri ed accessori di legge oltre alla condanna al risarcimento del danno ex art. 96 1,2,3, c.p.c. ricorrendone è certo, i presupposti di legge stante la temerarietà dell'opposizione inopinatamente proposta ex adverso unitamente alla parcellizzazione difensiva ad oggi strumentalmente mantenuta da controparte nei termini indicati in atti;
Conclusioni per parte convenuta:
Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale adito, accogliere le seguenti conclusioni:
- nel merito in via principale: - rigettare tutte le domande ed istanze formulate da controparte nell'atto di citazione, sia in via principale sia in via istruttoria, in quanto infondate in fatto e diritto, per le motivazioni esposte e/o per quelle altre ritenute di Giustizia;
accertare e dichiarare l'illegittimità del pignoramento presso terzi notificato a CP 1 in data 06.12.2021 per l'assenza di un valido titolo esecutivo e per tutte la altre motivazioni esposte in atti e/o per le causali ritenute di Giustizia;
- per l'effetto, dichiarare la nullità e/o l'inefficacia giuridica dell'atto di pignoramento presso terzi notificato a CP 1 in data 06.12.2021 per tutte le motivazioni esposte e/o per quelle altre ritenute di Giustizia;
- nel merito in via riconvenzionale: - accertare e dichiarare che Parte 1 è debitrice nei confronti di CP 1 della somma di € 3.247,27 per le motivazioni esposte e /o per quelle altre ritenute di Giustizia;
- per l'effetto, condannare Parte 1 a pagare in favore di CP 1 l'importo di € 3.247,27 per le motivazioni esposte e/o per quelle altre ritenute di Giustizia. In ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa.
-In via istruttoria: Nell'ipotesi controparte richiedesse l'ammissione di prove e/o nuove istanze in sede di note conclusive e/o di PC, ci si oppone per le ragioni esposte in atti e nella denegata ipotesi di loro ammissione si insta per la prova contraria. Nell'eventualità in cui la difesa della Sig.ra Pt 1
[...] proponesse nuove istanze, si chiede sin d'ora la concessione di un termine per le opportune repliche.
Trattasi di causa di merito introdotta dalla creditrice a seguito del rigetto dell'istanza di sospensione della esecuzione presso terzi richiesta dal debitore.
La signora Pt 1 , nonostante il rigetto, da parte del G.E., dell'istanza di sospensione e l'assegnazione delle somme, ha proposto la presente opposizione per ottenere la sentenza di rigetto della opposizione del signor
CP 1 e condanna dello stesso al pagamento delle spese legali della fase cautelare ed il risarcimento del danno.
Il signor CP 1, con propria opposizione all'esecuzione presso terzi, aveval eccepito la mancanza di titolo esecutivo da parte della creditrice in quanto le spese straordinarie, relative alle rette della scuola privata dei figli - credito.
vantato dalla controparte non rientrerebbero tra le spese per le quali gli accordi di negoziazione assistita costituiscono titolo esecutivo..
Secondo il signor CP_1 per poter azionare il proprio credito la signora PT
avrebbe dovuto munirsi di titolo ad hoc.
La signora PT aveva replicato che le spese straordinarie dovute per la scuola privata dei figli non necessitano di un nuovo titolo, essendo spese necessarie per la prole, non saltuarie né imprevedibili. Le stesse argomentazioni e domande vengono riproposte nella presente procedura.
Il signor CP 1 eccepisce di aver già versato euro 250,00 per il mese di luglio
2021, come da documentazione che ha prodotto, e formula domanda riconvenzionale di accertare e condannare la signora Pt 1 al pagamento dell'importo di euro 3.247,27 per spese legali cui l'odierna attrice è stata condannata dal Tribunale di Messina e dal Giudice di Pace di Messina.
Il Tribunale letti gli atti ed esaminati i documenti di causa rileva quanto segue.
Il problema della individuazione delle spese straordinarie per cui non necessita nuovo titolo è stato ed è ancora molto dibattuto, così come la distinzione tra spese straordinarie per cui necessita o meno l'accordo tra le parti.
Le spese che i genitori devono sostenere per i propri figli vengono distinte in spese ordinarie e spese straordinarie.
Le spese ordinarie sono le spese di vitto, alloggio, igiene personale e tutto.
quanto attiene le esigenze ordinarie della prole;
dette spese sono sostenute dal genitore non collocatario mediante il pagamento dell'assegno di mantenimento.
Le spese straordinarie sono le spese non aventi carattere di ordinarietà e si suddividono in spese per le quali, per poterle sostenere, occorre un preventivo.
accordo tra i genitori e spese straordinarie per le quali l'accordo non è
necessario; queste ultime sono, secondo la giurisprudenza della Cassazione
(sent. n. 2467/2012), le spese che costituiscono decisioni di maggior interesse per i figli.
In ogni caso è sempre stato molto dibattuto il fatto se sia necessario, per il genitore che ha sostenuto le spese straordinarie, munirsi di nuovo titolo o sia sufficiente il provvedimento di separazione, divorzio o accordo di negoziazione assistita.
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, (n. 14564 del 25/5/2023)
si è pronunciata, proprio relativamente a spese per la frequentazione di scuola privata, su tutti i punti precedentemente esposti sostenendo che, non sia necessario il preventivo accordo dei genitori in quanto tale spesa - così come le spese mediche non è straordinaria in senso stretto, ma integra le spese
-
ordinarie per le quali è previsto l'assegno di mantenimento in quanto prevedibile nel suo ripetersi.
Trattasi di spesa dovuta in virtù del dovere dei genitori di istruire, educare e mantenere la prole. E' una spesa sostanzialmente certa, seppur indeterminata nel quantum ma non nell'an.
Alla luce di quanto sopra il genitore anticipatario può ottenere il rimborso dall'altro genitore utilizzando il titolo originario, senza munirsi di un titolo.
ulteriore (Cass.3835/2021).
La signora Pt 1, genitore anticipatario ha correttamente intimato le somme a lei dovute senza necessità di munirsi di decreto ingiuntivo.
Quanto alla mensilità di euro 250,00 il signor CP_1 ha documentato di aver pagato in data antecedente al pignoramento. Relativamente alla domanda riconvenzionale il credito è documentato dalla produzione dei fascicoli del Tribunale e del Giudice di Pace di Messina, certo,
liquido ed esigibile, pertanto può essere compensato con il dovuto alla signora
Pt 1 .
Parte convenuta ha qui formulato eccezione di compensazione nei termini di legge (cfr pag. 9 comparsa di costituzione e risposta di parte convenuta)
Stante la soccombenza di entrambe le parti non sussistono i presupposti per la condanna del signor CP_1 ex art. 96 c.p.c., così come devono ritenersi compensate tutte le spese legali della presente procedura.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'opposizione all'esecuzione promossa dal signor CP 1
- condanna la signora Parte 1 alla restituzione al signor CP 1
dell'importo di euro 250,00 oltre interessi legali dalla data di assegnazione
(17.4.2022) al saldo;
- accerta e dichiara la compensazione dei rispettivi debiti/crediti dei signori
CP 1 e Persona 1
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Lodi il 6 luglio 2024.
II G.O.P.
Dott.ssa Paola Maria Redini
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
* * * * *
Il Tribunale di Lodi in composizione monocratica, nella persona del G.O.P.
Dott.ssa Paola Maria Redini, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. 1768/2022 del Ruolo Generale
Tra
Parte 1 con l'Avv. FRESINA CINZIA
Parte attrice
E
CP_1 con l'Avv. PIAZZA CARLO
Parte convenuta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Si premette che la presente sentenza viene redatta ai sensi della legge
69/2009 ossia deve contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione" (art. 132, n. 4), "la succinta esposizione dei fatti di causa e delle ragioni giuridiche della decisione" (art. 118 disp. att.), anche con riferimento a precedenti conformi.
Con atto di citazione per l'introduzione del giudizio di merito relativo ad Parte 1 conveniva in giudizio, opposizione all'esecuzione la signora avanti al Tribunale di Lodi il signor CP 1 per ivi sentir rigettare con sentenza l'opposizione all'esecuzione del signor CP_1 e condannarlo al
pagamento delle spese legali del giudizio cautelare e al risarcimento del danno ex art. 96 cpc
Si costituiva in giudizio parte convenuta chiedendo il rigetto delle domande attoree e formulando domanda riconvenzionale per la condanna della signora
Pt 1 al pagamento dell'importo di euro 3.247,27.
Chiesti e concessi i termini di cui all'art. 183 sesto comma cpc, senza necessità
di istruttoria alcuna, ad eccezione della richiesta di trasmissione dal Giudice di
Pace di Messina dei fascicoli RG. 1753/2020 e 173/2022, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni che venivano precisate come segue:
Conclusioni per parte attrice:
1) rigettare in toto con sentenza l'opposizione avversaria, attestata la piena doverosità e ritualità di quanto richiesto con l'odierno procedimento in danno all'CP_1 nei termini e modi indicati e documentati;
2) con condanna di controparte alle spese e compensi del giudizio anche della fase inibitoria ex art. 282 c.p.c. ( rigettata) con oneri ed accessori di legge oltre alla condanna al risarcimento del danno ex art. 96 1,2,3, c.p.c. ricorrendone è certo, i presupposti di legge stante la temerarietà dell'opposizione inopinatamente proposta ex adverso unitamente alla parcellizzazione difensiva ad oggi strumentalmente mantenuta da controparte nei termini indicati in atti;
Conclusioni per parte convenuta:
Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale adito, accogliere le seguenti conclusioni:
- nel merito in via principale: - rigettare tutte le domande ed istanze formulate da controparte nell'atto di citazione, sia in via principale sia in via istruttoria, in quanto infondate in fatto e diritto, per le motivazioni esposte e/o per quelle altre ritenute di Giustizia;
accertare e dichiarare l'illegittimità del pignoramento presso terzi notificato a CP 1 in data 06.12.2021 per l'assenza di un valido titolo esecutivo e per tutte la altre motivazioni esposte in atti e/o per le causali ritenute di Giustizia;
- per l'effetto, dichiarare la nullità e/o l'inefficacia giuridica dell'atto di pignoramento presso terzi notificato a CP 1 in data 06.12.2021 per tutte le motivazioni esposte e/o per quelle altre ritenute di Giustizia;
- nel merito in via riconvenzionale: - accertare e dichiarare che Parte 1 è debitrice nei confronti di CP 1 della somma di € 3.247,27 per le motivazioni esposte e /o per quelle altre ritenute di Giustizia;
- per l'effetto, condannare Parte 1 a pagare in favore di CP 1 l'importo di € 3.247,27 per le motivazioni esposte e/o per quelle altre ritenute di Giustizia. In ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa.
-In via istruttoria: Nell'ipotesi controparte richiedesse l'ammissione di prove e/o nuove istanze in sede di note conclusive e/o di PC, ci si oppone per le ragioni esposte in atti e nella denegata ipotesi di loro ammissione si insta per la prova contraria. Nell'eventualità in cui la difesa della Sig.ra Pt 1
[...] proponesse nuove istanze, si chiede sin d'ora la concessione di un termine per le opportune repliche.
Trattasi di causa di merito introdotta dalla creditrice a seguito del rigetto dell'istanza di sospensione della esecuzione presso terzi richiesta dal debitore.
La signora Pt 1 , nonostante il rigetto, da parte del G.E., dell'istanza di sospensione e l'assegnazione delle somme, ha proposto la presente opposizione per ottenere la sentenza di rigetto della opposizione del signor
CP 1 e condanna dello stesso al pagamento delle spese legali della fase cautelare ed il risarcimento del danno.
Il signor CP 1, con propria opposizione all'esecuzione presso terzi, aveval eccepito la mancanza di titolo esecutivo da parte della creditrice in quanto le spese straordinarie, relative alle rette della scuola privata dei figli - credito.
vantato dalla controparte non rientrerebbero tra le spese per le quali gli accordi di negoziazione assistita costituiscono titolo esecutivo..
Secondo il signor CP_1 per poter azionare il proprio credito la signora PT
avrebbe dovuto munirsi di titolo ad hoc.
La signora PT aveva replicato che le spese straordinarie dovute per la scuola privata dei figli non necessitano di un nuovo titolo, essendo spese necessarie per la prole, non saltuarie né imprevedibili. Le stesse argomentazioni e domande vengono riproposte nella presente procedura.
Il signor CP 1 eccepisce di aver già versato euro 250,00 per il mese di luglio
2021, come da documentazione che ha prodotto, e formula domanda riconvenzionale di accertare e condannare la signora Pt 1 al pagamento dell'importo di euro 3.247,27 per spese legali cui l'odierna attrice è stata condannata dal Tribunale di Messina e dal Giudice di Pace di Messina.
Il Tribunale letti gli atti ed esaminati i documenti di causa rileva quanto segue.
Il problema della individuazione delle spese straordinarie per cui non necessita nuovo titolo è stato ed è ancora molto dibattuto, così come la distinzione tra spese straordinarie per cui necessita o meno l'accordo tra le parti.
Le spese che i genitori devono sostenere per i propri figli vengono distinte in spese ordinarie e spese straordinarie.
Le spese ordinarie sono le spese di vitto, alloggio, igiene personale e tutto.
quanto attiene le esigenze ordinarie della prole;
dette spese sono sostenute dal genitore non collocatario mediante il pagamento dell'assegno di mantenimento.
Le spese straordinarie sono le spese non aventi carattere di ordinarietà e si suddividono in spese per le quali, per poterle sostenere, occorre un preventivo.
accordo tra i genitori e spese straordinarie per le quali l'accordo non è
necessario; queste ultime sono, secondo la giurisprudenza della Cassazione
(sent. n. 2467/2012), le spese che costituiscono decisioni di maggior interesse per i figli.
In ogni caso è sempre stato molto dibattuto il fatto se sia necessario, per il genitore che ha sostenuto le spese straordinarie, munirsi di nuovo titolo o sia sufficiente il provvedimento di separazione, divorzio o accordo di negoziazione assistita.
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, (n. 14564 del 25/5/2023)
si è pronunciata, proprio relativamente a spese per la frequentazione di scuola privata, su tutti i punti precedentemente esposti sostenendo che, non sia necessario il preventivo accordo dei genitori in quanto tale spesa - così come le spese mediche non è straordinaria in senso stretto, ma integra le spese
-
ordinarie per le quali è previsto l'assegno di mantenimento in quanto prevedibile nel suo ripetersi.
Trattasi di spesa dovuta in virtù del dovere dei genitori di istruire, educare e mantenere la prole. E' una spesa sostanzialmente certa, seppur indeterminata nel quantum ma non nell'an.
Alla luce di quanto sopra il genitore anticipatario può ottenere il rimborso dall'altro genitore utilizzando il titolo originario, senza munirsi di un titolo.
ulteriore (Cass.3835/2021).
La signora Pt 1, genitore anticipatario ha correttamente intimato le somme a lei dovute senza necessità di munirsi di decreto ingiuntivo.
Quanto alla mensilità di euro 250,00 il signor CP_1 ha documentato di aver pagato in data antecedente al pignoramento. Relativamente alla domanda riconvenzionale il credito è documentato dalla produzione dei fascicoli del Tribunale e del Giudice di Pace di Messina, certo,
liquido ed esigibile, pertanto può essere compensato con il dovuto alla signora
Pt 1 .
Parte convenuta ha qui formulato eccezione di compensazione nei termini di legge (cfr pag. 9 comparsa di costituzione e risposta di parte convenuta)
Stante la soccombenza di entrambe le parti non sussistono i presupposti per la condanna del signor CP_1 ex art. 96 c.p.c., così come devono ritenersi compensate tutte le spese legali della presente procedura.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'opposizione all'esecuzione promossa dal signor CP 1
- condanna la signora Parte 1 alla restituzione al signor CP 1
dell'importo di euro 250,00 oltre interessi legali dalla data di assegnazione
(17.4.2022) al saldo;
- accerta e dichiara la compensazione dei rispettivi debiti/crediti dei signori
CP 1 e Persona 1
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Lodi il 6 luglio 2024.
II G.O.P.
Dott.ssa Paola Maria Redini