Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 24/06/2025, n. 345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 345 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 377/2025
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
Il Tribunale In composizione monocratica, in persona del Presidente del Tribunale d.ssa Diana Brusacà, nella causa iscritta al n. 377/2025 R.G
promossa da
Avv. Parte_1 Parte_1
ricorrente
CONTRO
Controparte_1
Resistente- Contumace
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sulle conclusioni delle parti:
- parte ricorrente ha precisato le conclusioni all'udienza del 09.06.25 richiamandosi al ricorso;
- parte convenuta non ha precisato le conclusioni essendo contumace;
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
L'avv. ha assistito in qualità di difensore d'ufficio il sig. nel Parte_1 CP_2 procedimento penale n. n. 80/2024 R.G.n.r. – 44/2024 R.G. mod. 16 - davanti al Tribunale della Spezia che ha visto l'imputato tratto a giudizio direttissimo con convalida dell'arresto e successiva applicazione della pena con il difensore d'ufficio presente ad entrambi gli incombenti.
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In data 11 febbraio 2025 l'opponente ha ricevuto via p.e.c. la notifica del provvedimento di rigetto dell'istanza in quanto il giudice di prime cure ha ritenuto che il fallito tentativo di notificazione del decreto ingiuntivo, ottenuto per il recupero del credito professionale, fosse insufficiente a considerare il debitore irreperibile “di fatto”, condizione che – secondo la giurisprudenza della
Suprema Corte ormai unanime - legittima la liquidazione, al pari dell'ipotesi in cui vi sia stata nel giudizio una formale dichiarazione di irreperibilità.
In particolare, il Giudice ha argomentato ritenendo che l'imputato “non è mai stato dichiarato irreperibile dall' e che comunque, un solo tentativo di notifica del decreto ingiuntivo, non CP_3 potesse ritenersi sufficiente al fine di ritenerlo irreperibile;
infine riteneva che, in assenza di una attivazione della procedura recuperatoria esecutiva, il difensore non poteva ottenere là liquidazione.
Al rigetto, il difensore interponeva ricorso in opposizione eccependo che:
- se una dichiarazione formale di irreperibilità vi fosse stata, la procedura diretta ad ottenere il pagamento sarebbe stata molto più agevole, visto che non sarebbe stato necessario l'ottenimento dell'ingiunzione di pagamento né alcuna tentativo di recupero del credito (art. 117 T.U. Spese di Giustizia);
- al fine di pervenire al medesimo risultato di ottenere la liquidazione a carico dello Stato - in base alla suddetta equivalenza tra irreperibilità di fatto e dichiarata - il difensore deve provvedere a tentare di notificare l'ingiunzione presso l'indirizzo risultante agli atti del fascicolo penale, espletando eventualmente ricerche anagrafiche e presso il D.A.P. prima di poterne invocare l'irrintracciabilità;
- le attività di ricerca sono state svolte dall'opponente e d'altronde il provvedimento ne prende atto;
tuttavia, il giudice le ha ritenute ininfluenti al fine di considerare lo irreperibile CP_2
“di fatto” a fronte del “mancato perfezionamento di un solo tentativo di notifica del decreto ingiuntivo per la momentanea assenza del destinatario presso l'indirizzo di residenza” . In realtà, secondo l'assunto di parte opponente, l'affermazione è palesemente erronea: la notificazione da parte dell'ufficiale giudiziario a mezzo posta dell'ingiunzione di pagamento è mancata non a causa della temporanea assenza del destinatario ma per la sua assoluta irreperibilità. ( si veda la “cartolina” modello 23L allegata all'istanza di liquidazione: l'addetto alla consegna appone la spunta sulla casella “per irreperibilità del destinatario” e non su quella divisata dal giudice “per temporanea assenza del destinatario” (cd. irreperibilità relativa o temporanea). La temporanea assenza, se tale fosse stata, avrebbe poi comportato – ai sensi dell'art. 8 legge 20 novembre 1982 n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di
2 comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari) - l'invio di raccomandata con comunicazione di avvenuto deposito dell'atto presso l'ufficio postale, procedura non attivabile nel caso di specie proprio per il mancato rinvenimento del soggetto all'indirizzo.
Il ricorso in opposizione è fondato.
Il destinatario dell'ingiunzione non è stato rinvenuto all'unico indirizzo risultante dalle ricerche anagrafiche, non in quanto assente presso l'abitazione nel momento in cui l'agente postale tentava il recapito, ma in quanto non vi era traccia di una sua attuale relazione con quel luogo (art. 9 legge cit.) e pertanto non era necessario o imposto effettuare un ulteriore accesso.
A conferma della circostanza che il luogo di residenza risultante dal certificato estratto dalla
“Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente” fosse non reale, lo si trae dal verbale di arresto presente nel fascicolo penale in cui l'imputato è stato indicato “senza fissa dimora” sul territorio.
Infine, non può essere pretesa un' esecuzione immobiliare diabolica nei confronti di soggetto risultato, all'esito delle ricerche effettuate dal difensore, privo di beni immobili o mobili registrati.
Va condiviso l'orientamento della Corte di cassazione che ritiene sussistente il diritto del difensore a vedersi riconosciuta la liquidazione in caso di irrintracciabilità dell'assistito, circostanza che – va da sé
– non consente l'esperimento di procedure esecutive (ex multis ordinanza della Cassazione Civile
Sez. 6 n. 16585 11 giugno 2021)
Ad ogni buon conto il difensore ha comunque effettuato effettuato ricerche patrimoniali rivelatesi infruttuose, per cui nessuna procedura esecutiva, diversa da un pignoramento mobiliare presso un'abitazione di cui non si conosce l'indirizzo, avrebbe potuto esperirsi.
In conclusione il difensore aveva diritto alla liquidazione degli onorari in relazione alle fasi del processo penale (udienza di convalida arresto e udienza di applicazione pena).
L'attività professionale di recupero va quindi posta necessariamente a carico dello Stato in quanto spesa assolutamente necessaria per poter ottenere la liquidazione ad opera del Giudice.
La Suprema Corte, con condivisibile orientamento, ha più volte confermato che il tentativo di recupero del credito va compensato sia con riferimento alle spese che agli onorari della fase recuperatoria (ex multis Cass Sez II, ord. n. 7275/2023 e n. 5041/2024).
Al difensore spetta pertanto la liquidazione delle relative somme specificate nella richiesta di liquidazione innanzi al giudice penale.
Va pertanto, riformato integralmente il decreto di liquidazione opposto, e riconosciuti al difensore i seguenti compensi tenuto conto della bassa complessità delle questioni coinvolte:
✓ Convalida dell'arresto esclusa la fase istruttoria :
fase di studio € 237
fase decisionale € 709
✓ Udienza di applicazione pena esclusa la fase istruttoria :
3 fase di studio € 237
fase introduttiva € 284
fase decisionale € 709
per un totale complessivo pari a € 2176 con riduzione del terzo ex art. 106 bis dpr 115/2002 per un importo pari a € 1450,67.
Vanno altresì liquidate le spese per il tentato recupero del credito quantificate nel decreto ingiuntivo emesso dal GDP in complessivi € 400 oltre accessori.
Alla presente riforma, consegue la condanna del al pagamento delle spese liquidabili in € CP_1
1100 complessive (esclusa la fase istruttoria) stante il valore della causa, la semplicità della stessa e la non costituzione di parte resistente.
PQM
Il Tribunale della Spezia, in persona del Presidente del Tribunale, d.ssa Diana Brusacà, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così decide:
in riforma del decreto di liquidazione emesso dal Tribunale in composizione monocratica in data 07.02.25 liquida in favore dell'avv. le seguenti somme: Parte_1
➢ € 1450,67 a titolo di compensi, oltre accessori
➢ € 400 a titolo di spese per il tentato recupero del credito, oltre accessori
➢ condanna il al pagamento delle spese processuali sostenute dal Controparte_1 ricorrente, che liquida in 1100 euro per onorari, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.
La Spezia, 24.06.2025
Il Presidente del Tribunale
Diana Brusacà
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