TRIB
Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 09/12/2025, n. 1630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1630 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice, dott.ssa LE Amelia MA Balbo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 287/2024 R.G., avente per oggetto: “usucapione”, promossa
DA
(C.F. ) nato a [...] N.nni il 26/09/1955. e Parte_1 C.F._1
(C.F. ) nata a [...] il [...] entrambi residenti in Parte_2 C.F._2
San Vito dei N.nni alla Via Respighi n. 28 ed elettivamente domiciliati in San Vito dei N.nni alla Via Brindisi n. 140 presso e nello studio dell'Avv. Carmela Roma San Vito dei N.nni (PEC:
fax: 0831951397 – C.F. giusta Email_1 C.F._3 procura in calce al ricorso
RICORRENTI
CONTRO
(Codice Fiscale: - Partita IVA: P.I. ), con Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 sede in Via PP RD n. 1 - 72012 Carovigno (BR), in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, Dott. (C.F.: ), Parte_3 C.F._4 nato a [...] il [...], autorizzato a stare in giudizio giusta deliberazione di G.M. n. 64 del 27.03.2024, rappresentato e difeso per mandato in calce alla comparsa di costituzione, dall'Avvocato Riccardo Schininà del Foro di Ragusa (C.F.: ), pec: C.F._5
con studio professionale in Ragusa (RG), C.so Email_2
Vittorio Veneto n. 165, dall'Avvocato Angelo Frediani del Foro di Ragusa (C.F.:
), pec: con studio professionale C.F._6 Email_3 in Ragusa corso Vittorio Veneto 165, dall'Avvocato Francesco Androne, del Foro di Ragusa
(C.F.: ), pec: con studio C.F._7 Email_4 professionale in Ragusa (RG), C.so Vittorio Veneto n. 165, nonché dall'Avvocato Eleonora
Candelli del Foro di Brindisi (C.F.: ), con studio professionale in C.F._8
1 Brindisi (BR), Via Palmiro Togliatti n. 60/c, pec: sia Email_5 congiuntamente che disgiuntamente, che dichiarano di voler ricevere ogni atto e/o comunicazione inerente il presente procedimento alle utenze pec:
Email_2 Email_5
e – fax Email_3 Email_4
0932 624475 ed elettivamente domiciliato presso la casa comunale in Carovigno (BR) Via
PP RD n. 1;
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI per parte ricorrente: “
1. Voglia accogliere la domanda principale e, conseguentemente, dichiarare l'intervenuta usucapione del terreno (giardino/pertinenza) facente per parte solo catastalmente di più ampia estensione identificata in catasto al Fg. 24 P.lla 2611 e, quindi, ordinare il frazionamento, anche catastale, dell'aria già recintata, collegata all'immobile con accesso da via delle Bontà n.23 esteso complessivamente mq 83,20, come descritto e rilevato del geom. nella perizia alligata al ricorso;
2. condannare il Controparte_2 CP_1
alle spese e competenze del giudizio nella misura massima tenuto conto del
[...] comportamento processuale e della mancata comparizione nel procedimento di mediazione.
3. condannare il in dipendenza della mancata partecipazione alla Controparte_1 mediazione alle sanzioni previste dell'art. 12 bis d. lgs 28/2010 cioè al pagamento di un importo corrispondente al doppio del contributo unificato.
4. trasmettere al Pubblico Ministero presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti territoriale la condanna del al CP_1 pagamento del doppio dovuto per il contributo unificato”; per parte resistente “riportandosi a tutto quanto chiesto, dedotto ed eccepito nei propri precedenti scritti difensivi e nei verbali di causa. Si insiste per il rigetto della domanda dei
Sigg.ri – con vittoria di spese e compensi di giudizio”. Pt_1 Pt_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 15 gennaio 2024 e hanno convenuto in giudizio, Parte_1 Parte_2 innanzi al Tribunale di Brindisi, il deducendo di essere, da oltre trent'anni, Controparte_1 sono nel possesso pacifico e manifesto del seguente bene immobile: Terreno sito nel Comune di , località Specchiolla, censito al NCTC fg. 24 p.lla 2611 di pertinenza CP_1 dell'immobile sito in Specchiolla di Carovigno alla Via della Bontà n. 23 p.t. in catasto alla
2 partita 2406, fg. 24, p.lla 366/1 composto da veranda coperta, ingresso, corridoio di disimpegno, camera da letto retrostante vano cucina, bagno e un cortile acquistato dagli odierni istanti con atto pubblico del 04/10/1990 per Notar dal signor (che a sua Persona_1 Controparte_3 volta, aveva acquistato detto immobile, costruito circa 20 anni prima, ad asta pubblica dalla signora in quanto sottoposto a procedura esecutiva immobiliare). Parte_4
I ricorrenti hanno, altresì, allegato che dell'immobile ha sempre fatto parte anche terreno retrostante delle dimensioni di ml 8 per circa 2,65 ml e, quindi, della superficie complessiva di mq 21,20 come;
che detto terreno, da sempre adibito a pertinenza/giardino recintato e chiuso, collegato all'immobile di cui innanzi, è stato posseduto nelle dimensioni e nelle caratteristiche attuali dalla signora prima, quindi, da Parte_4 Controparte_3 aggiudicatario ad asta pubblica del Tribunale di Brindisi e, quindi, dal 1990 dai signori
[...]
e ; che il terreno/giardino/pertinenza di cui innanzi è compreso in Parte_1 Parte_2 area di maggiore estensione censita al N.c.t.c. fg. 24 p.lla 2611 del Comune di , per CP_1 cui pur costituendo pertinenza della casa, ad oggi è solo catastalmente intestato al Comune di come da visura catastale allegata da cui si evince anche che l'odierna particella deriva CP_1 dalle p.lle 606 e 2612 soppresse e a loro volta provenienti dalla variazione della p.lla 895 e p.lle
912,913,958,959 e quindi 925 e 926 a seguito di vari frazionamenti;
che nel risalire i titoli di derivazione emerge che lo spazio di cui innanzi: - con istrumento del Notaio del Persona_2
20/07/1962 n. 73098 veniva venduto dal Principe di Frasso alla signora Controparte_4 Parte_5
- con istrumento del Notaio del 14/03/1990 veniva venduto dalla signora
[...] Persona_3 alla Srl Alberico Immobiliare;
- con istrumento del 01/06/1990 del Notaio Parte_5
la Srl Alberico Immobiliare cedeva gratuitamente detto spazio al Comune di . Per_4 CP_1
Gli istanti hanno dedotto che detto spazio da sempre e fino all'anno 1990 è stato di proprietà di privati e nella loro esclusiva disponibilità per cui, pur essendo stato ceduto nel 1990 al
[...]
, non costituirebbe bene demaniale e non sarebbe asservito ad interessi pubblici o, CP_1 comunque, utilizzato, in funzione di pubblica utilità da parte dell'ente., ma sarebbe, piuttosto, chiuso, recintato, e ad esclusivo uso dell'immobile di cui sono proprietari i signori Pt_1
– nonché nella disponibilità dei danti causa prima e poi degli attuali proprietari ed è Pt_2 stato posseduto da tutti uti dominis, sopportando tutti i costi e senza che alcuno ne abbia mai reclamato la proprietà o la disponibilità, e che nel corso degli ultimi 70 anni nessuno degli
3 intestatari catastali ha inoltrato ai precedenti proprietari, nè agli attori alcun atto di intimazione a rilasciare la parte di terreno/cortile posseduto dai coniugi Parte_6
Hanno, inoltre allegato che il Procuratore della Repubblica di Brindisi, nell'ambito del procedimento penale sub. n. rgnr 5230/2021, che vedeva gli odierni ricorrenti, unitamente ad altri, sottoposti ad indagini per il delitto punito dagli artt. 110,633, 639 bis c.p. “perché in concorso tra loro, al fine di occuparlo arbitrariamente o di trarne profitto, invadevano la pineta di proprietà del individuata nel N.C.T. del al Rg. Controparte_1 Controparte_1
24 p.lla 2611 e prospicente l'immobile di loro proprietà chiudendone l'accesso mediante la realizzazione di un muro e di un cancelletto” presentava richiesta di archiviazione al G.I.P. dott.ssa Stefania De Angelis che, a sua volta disponeva archiviazione con decreto del 31/05/2022 dove, appunto, veniva accertato che la porzione di fondo boschivo di cui si discorre era stata acquisita legittimamente dagli odierni istanti.
Il PM, difatti, nel puntualizzare che gli attori hanno acquistato i rispettivi immobili e le relative pertinenze a vario titolo ha riconosciuto che dette circostanze, in ogni caso, trovano un legittimo subentro nella proprietà dei beni, escludendo una condotta illecita di invasione di terreni ed edifici perché tutte le volte in cui il soggetto sia entrato legittimamente in possesso del bene deve escludersi la sussistenza del reato. Cass. Pen, sez II, sent. n. 51754 del 03/12/2013 e continuando “oltretutto la continua e duratura condotta materiale di detenzione e possesso del bene che è stata appurata risalire da almeno trenta anni addietro costituisce presupposto per il riconoscimento dell'usucapione decennale ex art. 1159 c.c. attesa la legittimità del titolo di acquisto con il quale tutti sono entrati in possesso delle rispettive porzioni di fondo boschivo”.
Hanno chiesto, quindi, di dichiarare l'acquisto della proprietà dell'immobile de quo a titolo originario per maturata usucapione.
Con autonoma memoria i ricorrenti hanno precisato che “l'area di pertinenza è situata nella parte posteriore dell'immobile di proprietà dei ricorrenti alla Via della Bontà n. 23 in
Specchiolla di Carovigno, delimitato da una recensione in tufo ad est, ad ovest con base in tufo
e rete metallica, a sud da un cancello di ingresso e parte da una recensione in tufo e infine a nord è collegato con la civile abitazione di proprietà. Il lotto di cui innanzi, di forma rettangolare ha il lato maggiore lungo circa ml 16 ed il lato minore della lunghezza di 5,30 ml e, quindi, una superficie totale di mq 16,00 x 5,30 = 84,80 mq”
4 Prima di intraprendere il presente giudizio, i ricorrenti hanno avviato la procedura obbligatoria di mediazione ex D.lgs 28/2010 che si è conclusa negativamente per mancata partecipazione del
, come da verbale del 28/06/2023 nella mediazione n. 142/2023. Controparte_1
A seguito della notifica del decreto di fissazione di udienza, si è costituito in giudizio il
[...]
contestando il ricorso introduttivo del presente giudizio e l'avvenuto esercizio, da CP_1 parte dei ricorrenti, del possesso in maniera pacifica, manifesta e continuativa dell'area oggetto di controversia, tanto per il periodo richiesto dall'art. 1158 c.c. quanto per quello richiesto ai fini della usucapione decennale ex art. 1159 c.c.
Ha allegato che l'area oggetto della domanda giudiziale costituisce una porzione di una proprietà pubblica individuata catastalmente al fg. 24, p.lla 2611 di circa 6447 mq;
che la circostanza affermata dai ricorrenti secondo la quale tale porzione avrebbe sempre fatto parte del compendio immobiliare di loro proprietà. risulta smentita dagli atti di ufficio relativi all'immobile di cui al fg. 24, p.lla 366 , che i ricorrenti hanno acquistato dal e da n. 2 CP_3 concessioni edilizie rinvenute presso l'Ufficio SUE/Edilizia privata, ed in particolare la n. 18 del 20.01.1989 e la n. 551 del 05.12.1990 da cui non risulta assolutamente che l'area oggetto della presente controversia fosse annessa all'immobile dei Sigg.ri – tanto che Pt_1 Pt_2 nei progetti allegati alle predette concessioni non era stata rappresentata l'annessione della proprietà pubblica, come pertinenza, all'abitazione dei ricorrenti.
Il resistente ha, inoltre, rilevato che l'area complessiva di cui al fg. 24, p.lla 2611 di CP_1 circa 6447 mq , è definita come “Verde Pubblico Attrezzato” e anche la singola porzione reclamata dai ricorrenti ha contribuito con la sua estensione al raggiungimento della superficie minima di standard urbanistici, prevista dal Decreto interministeriale n. 1444/1968, secondo le previsioni del Piano di Lottizzazione attuato da Alberico Immobiliare s.r.l., dante causa del
Comune di . CP_1
Ha rassegnato che la sottrazione di tale area al patrimonio del comprometterebbe CP_1 irreversibilmente le previsioni urbanistiche vigenti nella zona e che l'area in argomento, così come l'intera particella catastale n. 2611 del Fg. 24, è oggetto dell'intervento di cui alla
Determinazione n. 318 del 30.12.2022: “Pineta Comunale di località Specchiolla ed aree pubbliche di prossimità. Interventi di ristrutturazione edilizia per il miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale”, di importo pari a € 400.000,00, già finanziato nell'ambito del PNRR.
5 Ha dedotto che l'area oggetto di controversia sarebbe asservita ad un superiore interesse pubblico e non potrebbe essere oggetto di libera disposizione.
Ha contestato la circostanza di cui al capo 8) del ricorso, secondo la quale gli odierni ricorrenti avrebbero sopportato tutti gli oneri e i costi dell'area, a fronte di un presunto ed indimostrato disinteressamento del eha rilevato , per contro, che l'Ente ha posto da Controparte_1 sempre in essere le dovute attività manutentive del terreno in questione, provvedendo alla cura della pineta comunale sita in Specchiolla, in cui ricade anche la porzione di terreno reclamata dai ricorrenti ricadendo, tale pineta, nella convenzione per la manutenzione del verde pubblico che l'Ente ha recentemente rinnovato con la società la quale opera sul territorio Parte_7 dal lontano 2004.
Nel corso del procedimento, acquista la documentazione prodotta, il Giudice ha ammesso la prova orale richiesta e alle udienze del 14 ottobre 2024, del 13 gennaio 2025 e del 7 aprile 2025 sono stati escussi i testi.
Assegnato il procedimento a questo Giudice, è stata fissata l'udienza di decisione al 4 dicembre
2025 ed è stata disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 127 ter c.p.
Alla trattazione scritta del procedimento si è opposta parte ricorrente nel termine assegnato, chiedendo la trattazione in presenza dello stesso, e il Giudice, con decreto non impugnabile, ha rigettato la richiesta e ha confermato procedersi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.p.
E' stata, indi, riservata la decisione.
***
La domanda formulata dai ricorrenti si ritiene fondata e meritevole di accoglimento.
Il Tribunale ritiene che le risultanze istruttorie acquisite siano sufficienti a fa riconoscere in capo agli istanti e rispetto al fondo in domanda l'oggettivo esercizio Parte_1 Parte_2 di un potere di fatto corrispondente al diritto di proprietà per un tempo idoneo all'effetto acquisitivo di cui all'art. 1158 c.c.
E' attraverso la prova testimoniale che nella fattispecie parte ricorrente ha fornito sicura dimostrazione di un possesso concretizzatosi nell'utilizzo esclusivo dell'immobile predetto e rispetto al quale l'ente comunale, proprietario formale, è rimasto estraneo.
I testi sentiti hanno concordemente confermato che da sempre l'immobile in proprietà dei ricorrenti è stato corredato dal cortile – giardino la cui recinzione è quella di sessanta anni fa
6 (vedasi dichiarazioni , , e Per_5 Controparte_3 Controparte_5 Controparte_6
e l'arch. del Comune di ). Persona_6 CP_1
Il possesso uti dominus è stato riconosciuto da tutti, persino dal come Controparte_1 confermato dal tecnico comunale, l'arch. , il quale ha riferito che il Persona_6 [...]
“non ha mai fatto richiesta di restituzione delle aree recintate perché ritengo che CP_1 il non fosse a conoscenza di tale condizione” – “le recinzioni preesistevano all'atto di CP_1 trasferimento in favore del trasferimento avvenuto agli inizi degli anni Controparte_1 novanta”.
In atti non vi sono elementi per dubitare dell'attendibilità dei testi le cui dichiarazioni, del resto, non si prestano a rilievi intrinseci di non genuinità.
Per quanto sopra, il Tribunale ritiene che possa essere riconosciuto ai ricorrenti un pieno godimento di fatto del bene di cui trattasi per il tempo utile all'usucapione.
Accertato in capo agli istanti l'oggettivo possesso del bene, incombeva su parte resistente l'onere processuale di dedurre e dimostrare che tale potere sia stato espressione di una mera detenzione o sia derivato da atti di tolleranza (per tutte: Cass. civ., sez. II, sentenza n. 5415 del
6 giugno 1990 - rv. 467569 – in archivio C.E.D.).
In mancanza di siffatta prova – che, in effetti, non è stata in alcun modo fornita nel presente giudizio, essendo piuttosto emerso, come detto, il disinteresse dell'ente pubblico rispetto ad un'area che era stata financo delimitata ed annessa alla propria dai ricorrenti – deve, dunque, ritenersi acclarato nel caso in esame l'elemento oggettivo della fattispecie acquisitiva di cui agli artt. 1158 e ss. c.c.
Con riguardo all'elemento soggettivo del possesso utile ad usucapire, occorre aggiungere che non vi è in atti alcun elemento idoneo a vincere la presunzione iuris tantum di sussistenza dell' animus possidendi in favore dei ricorrenti, in presenza del corpus possessionis, neppure la irrilevante circostanza che nei titoli abilitativi alla costruzione di cui l'ultimo rilasciato in favore degli odierni ricorrenti nel 1990 - riferiti all'immobile principale - sia mai stato fatto riferimento al fondo oggi in controversia.
Ritiene, infatti, il Giudice che parte ricorrente correttamente non ha fatto riferimento all'area pertinenziale formalmente di proprietà comunale nelle sue richieste amministrative concernenti il fondo principale
7 Quanto al decorso del tempo, trattandosi di usucapione di un immobile il termine normativamente previsto in via ordinaria è quello ventennale.
In considerazione delle dichiarazioni testimoniali sopra riportate, il termine a quo a far data dal quale gli attori hanno iniziato ad esercitare il possesso ad usucapionem sul bene in questione deve essere individuato in epoca anteriore al ventennio precedente la proposizione della domanda giudiziale.
Deve inoltre osservarsi che non è emerso che il bene sia adibito ad una funzione pubblicistica essendo stato recintata e posto a servizio della proprietà oggi in potere dei ricorrenti ab immemorabilis.
Rimane, inoltre, irrilevante la circostanza dedotta dal comparente secondo la quale CP_1
l'area complessiva di cui fa parte la porzione oggetto della domanda sarebbe inserita negli strumenti urbanistici come “verde pubblico attrezzato”.
Secondo condivisa e consolidata giurisprudenza di legittimità infatti (v. Cass. Civ. sez. 2,
Ordinanza n. 17427 del 19 giugno 2023) “l'appartenenza di un terreno comunale al patrimonio indisponibile dell'ente, in quanto destinato a verde pubblico, presuppone una concreta ed effettiva utilizzazione del bene allo scopo destinato, non essendo sufficiente la mera previsione urbanistica che di per sé esprime solo un'intenzione che, ancorché contenuta in un atto amministrativo, non muta l'oggettiva caratteristica del bene, che può, quindi essere oggetto di usucapione”.
E' irrilevante, inoltre, la deduzione di parte resistente secondo la quale la domanda dei ricorrenti dovrebbe essere paralizzata dal fatto che anche la singola porzione da loro reclamata ha contribuito, con la sua estensione, al raggiungimento della superficie minima di aree standard urbanistici, prevista dal Decreto interministeriale n. 1444/1968, secondo le previsioni del Piano di Lottizzazione attuato da Alberico Immobiliare s.r.l., dante causa del e Controparte_1 che la sottrazione di tale area al patrimonio del comprometterebbe irreversibilmente CP_1 le previsioni urbanistiche vigenti nella zona, considerata la non definitività degli strumenti urbanistici e la loro modulabilità sulla base delle vicende successorie e dominicali delle aree ricomprese nel territorio comunale.
Altrettanto irrilevante e, comunque, inidonea a paralizzare la pretesa di parte ricorrente si palesa la deduzione del resistente secondo la quale l'area in argomento, così come l'intera CP_1 particella catastale n. 2611 del Fg. 24, è oggetto dell'intervento di cui alla Determinazione n.
8 318 del 30.12.2022 “Pineta Comunale di località Specchiolla ed aree pubbliche di prossimità.
Interventi di ristrutturazione edilizia per il miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale”, di importo pari a € 400.000,00, già finanziato nell'ambito del
PNRR., trattandosi di una mera progettualità che ha riguardando un'area estesa e che, comunque, non è stata in grado di interrompere, nel caso di specie, gli effetti del decorso del tempo in ordine all'usucapione acquisitiva.
Nè tantomeno e stato dimostrato che la ditta che ha in appalto la manutenzione dell'ampia area abbia mai contestato il possesso degli odierni ricorrenti, in nome e per conto dell'ente comunale, essendo piuttosto emerso dalle espletate prove testimoniali, come già detto, il contrario.
Per quanto sopra, sussistendo tutti i requisiti normativamente richiesti per l'invocata fattispecie acquisitiva, i ricorrenti devono essere dichiarata proprietari esclusiva dell'immobile indicato in ricorso e nell'atto integrativo per averlo usucapito.
Il frazionamento, essendo attività amministrativa, dovrà essere curato dagli attori sulla base della presente sentenza dichiarativa del diritto dominicale.
La presente sentenza è soggetta a trascrizione ai sensi dell'art. 2651 c.c. e va ordinato al
Conservatore dei RR I.I. competente di procedere alla trascrizione della presente sentenza, ed all'Agenzia dell'Entrate di eseguire la voltura di accatastamento, con esonero degli stessi da ogni responsabilità.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, il resistente è tenuto a rifonderle CP_1 ai ricorrenti;
esse sono liquidate come in dispositivo.
Il va inoltre, in dipendenza della mancata partecipazione alla mediazione Controparte_1 obbligatoria prevista per le domande in materia d dritti reali (art. 5, co, 1bis D.lgs 28/2010) , ai sensi dell'art. 12 bis d. lgs 28/2010 condannato al pagamento di un importo corrispondente al doppio del contributo unificato e va trasmessa al Pubblico Ministero presso la Sezione
Giurisdizionale della Corte dei Conti territoriale la condanna del al pagamento del CP_1 doppio dovuto per il contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nato a [...] N.nni il 26/09/1955 e , nata a [...] il [...] nei
[...] Parte_2 confronti del respinta ogni altra istanza ed eccezione, così decide: Controparte_1
9 - dichiara, ad ogni effetto di legge, che nato a [...] N.nni il 26/09/1955. Parte_1
e , nata a [...] il [...] hanno acquistato a titolo di usucapione la proprietà Parte_2 dell'appezzamento di terreno sito nel Comune di , località Specchiolla, censito al CP_1
NCTC fg. 24 p.lla 2611 di pertinenza dell'immobile sito in Specchiolla di Carovigno alla Via della Bontà n. 23 p.t. in catasto alla partita 2406, fg. 24, p.lla 366/1 e situato nella parte posteriore dell'immobile di proprietà predetto dei ricorrenti delimitato da una recensione in tufo ad est, ad ovest con base in tufo e rete metallica, a sud da un cancello di ingresso e parte da una recensione in tufo e infine a nord collegato con la civile abitazione di proprietà dei ricorrenti, area di forma rettangolare con il lato maggiore lungo circa ml 16 ed il lato minore della lunghezza di 5,30 ml e, quindi, una superficie totale di mq 16,00 x 5,30 = 84,80 mq;
- ordina al Conservatore dei RR I.I. competente di procedere alla trascrizione della presente sentenza, ed all'Agenzia dell'Entrate di eseguire la voltura di accatastamento, con esonero degli stessi da ogni responsabilità;
- condanna il , in persona del Sindaco pro tempore, a rifondere le spese Controparte_1 processuali sostenute nel presente giudizio dai ricorrenti che liquida in complessivi € 3.900,00 oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge;
nonché al pagamento di un importo corrispondente al doppio del contributo unificato.
- dispone trasmettersi al Pubblico Ministero presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei
Conti territoriale la condanna del al pagamento del doppio dovuto per il contributo CP_1 unificato.
Così deciso, 9 Dicembre 2025
IL GIUDICE
dott.ssa LE Amelia MA Balbo
10