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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 25/07/2025, n. 1445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1445 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4690/2023
Repubblica Italiana
in nome del popolo italiano
Tribunale Ordinario di Latina
Sezione I Civile
composto dai sig.ri magistrati:
dott.ssa Concetta Serino Presidente
dott.ssa Claudia Marra Giudice
dott.ssa Tania Monetti Giudice rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4690 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi
dell'anno 2023 vertente tra
(C.F.: ) rappresentata e difesa dall' Avv. Claudia Parte_1 C.F._1
Salvador, per procura in atti
RICORRENTE
e
(C.F.: ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero - sede
OGGETTO: regolamentazione esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: […] Nel tempo decorso tra l'assunzione dei provvedimenti provvisori e
l'udienza di decisione, la condotta del resistente non è cambiata, come viene accertato anche nella
relazione dei Servizi Sociali. Seppure il Sig. sia stato notiziato della pendenza del CP_1
procedimento, e sollecitato a prendere contatti con il Servizio Sociale, lo stesso si è reso indisponibile e
permane la sua condotta di disinteresse verso la frequentazione dei figli. Non risulta vera la circostanza
pagina 1 di 8 che il Sig. si assenti per via del suo lavoro come camionista, lo stesso infatti risulta essere CP_1
dipendente della società NG RL & C., in Latina, azienda di smaltimento rifiuti, azienda alla
quale sarà necessario notiziare l'inadempimento dell' verso la corresponsione del contributo al CP_1
mantenimento, visto che lo stesso non ha mai adempiuto il provvedimento giudiziale, facendo mancare
ai suoi figli qualsiasi mezzo di sussistenza. Si rappresenta inoltre che alla data attuale in cui si scrive la
situazione sopra rappresentata è rimasta immutata, l'inadempimento rispetto al provvedimento
provvisorio persiste con grave danno in capo ai figli. Per tutti i motivi suesposti si chiede con le
presenti note l'accoglimento del ricorso principale e le relative conclusioni in esso indicate che si
intendono integralmente trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
- i fatti controversi
Con ricorso depositato in data 4.11.2023, conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
e chiedeva al Tribunale adito di porre a carico del resistente la somma di € 1000,00
[...]
mensili a titolo di contribuzione al mantenimento per i figli ed , di Per_1 Persona_2
autorizzare la ricorrente a percepire interamente nella misura del 100% l'assegno unico per i figli, di porre la totalità delle spese straordinarie necessarie per la prole a carico del resistente,
di regolamentare l'esercizio del diritto di visita paterno come da piano genitoriale della ricorrente.
A sostegno delle proprie richieste, parte ricorrente deduceva che: le parti avevano intrattenuto una relazione sentimentale, per circa 18 anni, convivendo more uxorio; dal rapporto tra le parti erano nati due figli, (10.4.2005) e (14.6.2008); poco Per_1 Persona_2
prima dell'aprile 2021 l' aveva lasciato la casa familiare, mettendo fine alla relazione CP_1
con la ricorrente;
i figli erano rimasti con la madre, la quale da sempre si occupava di tutte le loro necessità; inizialmente il resistente aveva gestito la frequentazione con i figli facendo visita agli stessi per circa un'ora e mezza a settimana, senza mai frequentarli nei week end o durante le festività o le vacanze;
successivamente, parte resistente si era negata anche telefonicamente ai figli;
, dopo innumerevoli tentativi di frequentazione del padre, Per_1
aveva sviluppato un senso di rifiuto nei di lui confronti e , pur essendo Persona_2
pagina 2 di 8 fortemente desideroso di vedere il padre, era stato molto destabilizzato dal di lui disinteresse;
il resistente contribuiva al mantenimento dei figli solo a seguito di pressanti richieste della o dei figli stessi, versando mensilmente circa 1.000,00 euro su una Posta Pay intestata Pt_1
proprio all' ma nel possesso dell' il resistente svolgeva attività di CP_1 Pt_1
autotrasportatore per la ditta Napolitrans, attività che aveva sempre svolto (dapprima per la ditta Rizzato Trasporti), percependo in busta paga in media la somma di almeno € 2.500,00 mensili
mentre la era disoccupata;
la aveva scoperto che l' conviveva con Pt_1 Pt_1 CP_1
una donna, in Latina, dalla quale aveva avuto un bambino di circa un Persona_3
anno di età; il fatto che l' negasse tale circostanza senza comunicare ai due figli CP_1
l'esistenza di un fratello aveva molto turbato e;
la totale latitanza del Per_1 Persona_2
resistente nella gestione dei figli rendeva necessario quantificare l'assegno di mantenimento per la prole tenendo conto del fatto che gli oneri di accudimento e gestione della stessa erano integralmente a carico della madre e che la stessa era costantemente costretta a richiedere aiuto alla propria famiglia d'origine anche considerato che l'assegno unico per i figli veniva interamente percepito dall' CP_1
All'udienza di comparizione delle parti non compariva , quindi il Giudice Controparte_1
delegato, con ordinanza del 8.7.2024, stante la mancata costituzione in giudizio del resistente ne dichiarava la contumacia ed, in via temporanea ed urgente, affidava il figlio minore in via esclusiva alla madre, con collocamento presso la stessa e diritto di visita Persona_2
del padre, secondo le modalità indicate in ricorso, poneva a carico di il Controparte_1
versamento, a titolo di mantenimento dei figli (maggiorenne non autosufficiente) e Per_1
, ed in favore di della somma complessiva di euro 700,00 Persona_2 Parte_1
(euro 350,00 mensili per ciascun figlio), oltre ISTAT, indice F.O.I, oltre al 50% delle spese straordinarie determinate secondo il Protocollo in uso al Tribunale di Latina, a decorrere dalla domanda, e disponeva che i Servizi Sociali di Latina relazionassero sul nucleo familiare,
ponendo in essere tutti gli interventi ritenuti necessari al riavvicinamento del padre al figlio minorenne.
pagina 3 di 8 Quindi, acquisita la relazione del Servizio Sociale e precisate le conclusioni di parte ricorrente,
la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
- Il merito della lite
Statuizioni relative alla prole
Nulla deve statuirsi in riferimento alla figlia primogenita delle parti, (10.4.2005), Per_1
essendo la stessa, già da tempo, maggiorenne pur se non economicamente autosufficiente.
Il secondogenito (14.6.2008) va affidato in via esclusiva alla madre, con Persona_2
collocamento prevalente presso la stessa, per quanto di seguito esposto.
Secondo costante orientamento della Cassazione, il diritto del minore alla bigenitorialità – alla cui realizzazione è tenuto il giudice del merito chiamato ad adottare i provvedimenti necessari in punto di affidamento e collocamento – rappresenta il fine ultimo di ogni disciplina che, comunque ispirata al rispetto di una crescita equilibrata ed armonica del figlio,
può comportare la non applicazione del principio laddove nella formale sua attuazione, alle condizioni date, esso risulti di impedimento alla realizzazione dell'indicato equilibrio (Cass.
n. 13454 del 2021; Cass. n. 6919 del 2016; Cass. n. 28244 del 2019).
Il disinteresse verso i figli, secondo giurisprudenza consolidata, costituisce causa di affidamento esclusivo: “integrano comportamenti altamente sintomatici dell'inidoneità di uno dei genitori ad affrontare le maggiori responsabilità conseguenti ad un affidamento condiviso sia la violazione dell'obbligo di mantenimento dei figli che la discontinuità nell'esercizio del diritto di visita degli stessi. Ne discende che, in questi casi, si configura una situazione di contrarietà all'interesse dei minori, ostativa, per legge, ad un provvedimento di affidamento condiviso” (sul punto, tra le tante, Cass., 17 dicembre 2009 n.26587).
Nella specie, parte ricorrente, all'udienza di comparizione delle parti ha dichiarato: - CP_1
tramite instagram - ha visto i ragazzi per due settimane, non li vedeva da tre anni. Non abbiamo il
suo numero di telefono. E' sempre stato disinteressato ai figli. Ha detto ai ragazzi che sarebbe andato in
Spagna (v. verbale udienza 15.4.2024, dichiarazioni ). Parte_1
Anche dalla relazione del Servizio Sociale, in atti, è emersa la discontinuità del resistente nella frequentazione dei figli (v. relazione del Servizio Sociale in atti, ove è dato leggersi: Entrambi i
pagina 4 di 8 ragazzi riportano di vedere il padre sporadicamente, a causa del suo lavoro come camionista, che spesso
lo porta fuori città).
Di converso la risulta essere una stabile figura di riferimento per il figlio (v. Pt_1
relazione del Servizio Sociale in atti, ove è dato leggersi che gli insegnati di Persona_2
riferiscono di relazionarsi solitamente con la signora […] Dalla visita domiciliare l'abitazione Pt_1
è risultata adeguata sia da un punto di vista igienico che di spazi a disposizione per il minore).
Conseguentemente, atteso l'attuale accertato benessere del minore presso l'abitazione materna, ove dimora unitamente alla ricorrente ed alla sorella , tenuto conto delle Per_1
positive valutazioni del Servizio Sociale, che non ha evidenziato criticità di sorta in ordine all'idoneità genitoriale della ricorrente, la quale da anni si occupa in via esclusiva di tutte le necessità dei figli, valutato altresì il comportamento del resistente, il quale si è disinteressato della prole e delle loro necessità, va disposto l'affidamento esclusivo di alla Persona_2
madre, con collocamento presso quest'ultima.
Quanto al diritto di visita paterno, considerata l'età del minore (17 anni), prossimo al raggiungimento della maggiore età, il Collegio reputa rispondente all'interesse del ragazzo accogliere l'articolazione della frequentazione padre-figlio proposta dalla ricorrente.
, salvo diverso accordo tra le parti, potrà quindi avere con sé il figlio Controparte_1
Persona_2
- due pomeriggi a settimana, da individuarsi in accordo tra le parti, dalle ore 17:00 fino alle ore
20:00;
- a fine settimana alterni dalle ore 17:00 del venerdì alle ore 20:00 della domenica sera;
- durante le festività natalizie il figlio trascorrerà il giorno della vigilia, 24 dicembre dall'ora di cena,
fino al pomeriggio del 25 con un genitore, il pomeriggio del 25 fino alla sera del 26 con l'altro, ad anni
alterni; il 31 dicembre con un genitore ed il 1gennaio con l'altro ad anni alterni, salvo diversi accordi tra
i genitori che dovranno essere comunicati tra le parti entro il giorno 15 dicembre;
- durante le festività pasquali il figlio trascorrerà il giorno di Pasqua con un genitore ed il lunedì
dell'Angelo con l'altro ad anni alterni, salvo diversi successivi accordi tra le parti in ragione di sopravvenuti impegni reciproci;
pagina 5 di 8 - durante le vacanze estive potrà avere con sé il figlio per 15 giorni, anche non Controparte_1
consecutivi, da concordare tra le parti entro il 30 maggio di ogni anno;
- tutte le altre festività, ivi compreso il compleanno del minore, secondo il criterio dell'alternanza annuale.
Assegnazione casa familiare
In ragione della convivenza con la figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente e del collocamento prevalente del figlio minorenne, l'ex immobile familiare va assegnato ad secondo il criterio prioritario di cui all'art. all'art.337 Parte_1
sexies c.c..
Infatti, l'assegnazione della casa coniugale risponde all'esigenza di conservare ai figli l'habitat domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui articola e si esprime la vita familiare, per non gravare sui figli stessi l'ulteriore trauma dello sradicamento del luogo in cui si svolgeva la loro esistenza.
Assegno di mantenimento per la prole
Con specifico riferimento alla richiesta di contributo per il mantenimento dei figli, deve rilevarsi che il principio di proporzionalità sancito dall'art. 337 ter c.c. deve essere calibrato dal giudice tenendo conto degli specifici parametri indicati dalla medesima norma costituiti dalle attuali esigenze della prole, dal tenore di vita in costanza del rapporto coniugale, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, della valenza economica dei compiti domestici assunti da ciascun genitore e delle risorse economiche dei medesimi.
Inoltre, la determinazione dell'assegno di mantenimento per i figli, può legittimamente venir correlata non tanto alla quantificazione delle entrate derivanti dall'attività
professionale svolta dal genitore non convivente, quanto piuttosto ad una valutazione complessiva del minimo essenziale per la vita e la crescita dei figli medesimi, considerata la collocazione sociale dei medesimi (v. Cass, Sez. 1, Sentenza n. 11025 del 08/11/1997).
ha dichiarato che il resistente faceva l'autista per una ditta di Parte_1
e guadagnava euro 2.000. Non so se lavora ancora. Io faccio le pulizie a chiamate (v. CP_2
pagina 6 di 8 verbale udienza 15.4.2024, dichiarazioni ). La ricorrente ha poi dedotto Parte_1
che l' sarebbe stato assunto alle dipendenze della società NG RL & C., CP_1
in Latina.
Pertanto, va posto a carico del padre, di cui attualmente non si conosce il reddito, un assegno per il mantenimento dei figli e che costituisca il minimo Per_1 Persona_2
essenziale per le loro esigenze di vita, tenuto conto dell'età dei ragazzi (20 anni e 17 Per_1
anni ), degli esigui redditi della oltre che della circostanza per cui i Persona_2 Pt_1
compiti di cura ed il mantenimento ordinario dei figli sono esclusivamente a carico della madre.
Ritiene, quindi, il Collegio di porre a carico del resistente l'obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento per i figli nell'ammontare già individuato con i provvedimenti temporanei ed urgenti, ovvero euro 350,00 mensili per ciascun figlio (come già rivalutati),
oltre al 50% delle spese straordinarie per e . Per_1 Persona_2
L'assegno unico per i figli sarà percepito al 100% da alla quale è Parte_1
affidato il minore in via esclusiva.
Spese di lite
La soccombenza regola le spese di lite, con distrazione a favore dello Stato, attesa l'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, Sezione I Civile, definitivamente pronunciando, nella causa civile in primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa,
così provvede:
AFFIDA il figlio minorenne in via esclusiva alla madre, con collocamento Persona_2
presso la stessa e diritto di visita del padre, come indicato in motivazione, qui da intendersi integralmente riportato e trascritto;
ASSEGNA la ex casa familiare ad;
Parte_1
PONE a carico di , con decorrenza dalla domanda, l'obbligo di Controparte_1
corrispondere ad entro il 5 di ogni mese, la somma mensile di euro Parte_1
pagina 7 di 8 700,00 (euro 350,00 mensili per ciascun figlio), a titolo di mantenimento dei figli Per_1
(maggiorenne non autosufficiente) e , oltre rivalutazione ISTAT, indice Persona_2
F.O.I.;
PONE le spese straordinarie per i figli, come determinate dal protocollo di questo
Tribunale, a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
DISPONE la percezione dell'ASSEGNO UNICO UNIVERSALE da parte di Parte_1
nella misura del 100%;
[...]
NN parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro 2.900,00 oltre IVA, CPA e spese generali al 15%, con distrazione in favore dello Stato.
Così deciso a Latina nella camera di consiglio del 24.7.2025
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Tania Monetti Concetta Serino
pagina 8 di 8
Repubblica Italiana
in nome del popolo italiano
Tribunale Ordinario di Latina
Sezione I Civile
composto dai sig.ri magistrati:
dott.ssa Concetta Serino Presidente
dott.ssa Claudia Marra Giudice
dott.ssa Tania Monetti Giudice rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4690 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi
dell'anno 2023 vertente tra
(C.F.: ) rappresentata e difesa dall' Avv. Claudia Parte_1 C.F._1
Salvador, per procura in atti
RICORRENTE
e
(C.F.: ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero - sede
OGGETTO: regolamentazione esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: […] Nel tempo decorso tra l'assunzione dei provvedimenti provvisori e
l'udienza di decisione, la condotta del resistente non è cambiata, come viene accertato anche nella
relazione dei Servizi Sociali. Seppure il Sig. sia stato notiziato della pendenza del CP_1
procedimento, e sollecitato a prendere contatti con il Servizio Sociale, lo stesso si è reso indisponibile e
permane la sua condotta di disinteresse verso la frequentazione dei figli. Non risulta vera la circostanza
pagina 1 di 8 che il Sig. si assenti per via del suo lavoro come camionista, lo stesso infatti risulta essere CP_1
dipendente della società NG RL & C., in Latina, azienda di smaltimento rifiuti, azienda alla
quale sarà necessario notiziare l'inadempimento dell' verso la corresponsione del contributo al CP_1
mantenimento, visto che lo stesso non ha mai adempiuto il provvedimento giudiziale, facendo mancare
ai suoi figli qualsiasi mezzo di sussistenza. Si rappresenta inoltre che alla data attuale in cui si scrive la
situazione sopra rappresentata è rimasta immutata, l'inadempimento rispetto al provvedimento
provvisorio persiste con grave danno in capo ai figli. Per tutti i motivi suesposti si chiede con le
presenti note l'accoglimento del ricorso principale e le relative conclusioni in esso indicate che si
intendono integralmente trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
- i fatti controversi
Con ricorso depositato in data 4.11.2023, conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
e chiedeva al Tribunale adito di porre a carico del resistente la somma di € 1000,00
[...]
mensili a titolo di contribuzione al mantenimento per i figli ed , di Per_1 Persona_2
autorizzare la ricorrente a percepire interamente nella misura del 100% l'assegno unico per i figli, di porre la totalità delle spese straordinarie necessarie per la prole a carico del resistente,
di regolamentare l'esercizio del diritto di visita paterno come da piano genitoriale della ricorrente.
A sostegno delle proprie richieste, parte ricorrente deduceva che: le parti avevano intrattenuto una relazione sentimentale, per circa 18 anni, convivendo more uxorio; dal rapporto tra le parti erano nati due figli, (10.4.2005) e (14.6.2008); poco Per_1 Persona_2
prima dell'aprile 2021 l' aveva lasciato la casa familiare, mettendo fine alla relazione CP_1
con la ricorrente;
i figli erano rimasti con la madre, la quale da sempre si occupava di tutte le loro necessità; inizialmente il resistente aveva gestito la frequentazione con i figli facendo visita agli stessi per circa un'ora e mezza a settimana, senza mai frequentarli nei week end o durante le festività o le vacanze;
successivamente, parte resistente si era negata anche telefonicamente ai figli;
, dopo innumerevoli tentativi di frequentazione del padre, Per_1
aveva sviluppato un senso di rifiuto nei di lui confronti e , pur essendo Persona_2
pagina 2 di 8 fortemente desideroso di vedere il padre, era stato molto destabilizzato dal di lui disinteresse;
il resistente contribuiva al mantenimento dei figli solo a seguito di pressanti richieste della o dei figli stessi, versando mensilmente circa 1.000,00 euro su una Posta Pay intestata Pt_1
proprio all' ma nel possesso dell' il resistente svolgeva attività di CP_1 Pt_1
autotrasportatore per la ditta Napolitrans, attività che aveva sempre svolto (dapprima per la ditta Rizzato Trasporti), percependo in busta paga in media la somma di almeno € 2.500,00 mensili
mentre la era disoccupata;
la aveva scoperto che l' conviveva con Pt_1 Pt_1 CP_1
una donna, in Latina, dalla quale aveva avuto un bambino di circa un Persona_3
anno di età; il fatto che l' negasse tale circostanza senza comunicare ai due figli CP_1
l'esistenza di un fratello aveva molto turbato e;
la totale latitanza del Per_1 Persona_2
resistente nella gestione dei figli rendeva necessario quantificare l'assegno di mantenimento per la prole tenendo conto del fatto che gli oneri di accudimento e gestione della stessa erano integralmente a carico della madre e che la stessa era costantemente costretta a richiedere aiuto alla propria famiglia d'origine anche considerato che l'assegno unico per i figli veniva interamente percepito dall' CP_1
All'udienza di comparizione delle parti non compariva , quindi il Giudice Controparte_1
delegato, con ordinanza del 8.7.2024, stante la mancata costituzione in giudizio del resistente ne dichiarava la contumacia ed, in via temporanea ed urgente, affidava il figlio minore in via esclusiva alla madre, con collocamento presso la stessa e diritto di visita Persona_2
del padre, secondo le modalità indicate in ricorso, poneva a carico di il Controparte_1
versamento, a titolo di mantenimento dei figli (maggiorenne non autosufficiente) e Per_1
, ed in favore di della somma complessiva di euro 700,00 Persona_2 Parte_1
(euro 350,00 mensili per ciascun figlio), oltre ISTAT, indice F.O.I, oltre al 50% delle spese straordinarie determinate secondo il Protocollo in uso al Tribunale di Latina, a decorrere dalla domanda, e disponeva che i Servizi Sociali di Latina relazionassero sul nucleo familiare,
ponendo in essere tutti gli interventi ritenuti necessari al riavvicinamento del padre al figlio minorenne.
pagina 3 di 8 Quindi, acquisita la relazione del Servizio Sociale e precisate le conclusioni di parte ricorrente,
la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
- Il merito della lite
Statuizioni relative alla prole
Nulla deve statuirsi in riferimento alla figlia primogenita delle parti, (10.4.2005), Per_1
essendo la stessa, già da tempo, maggiorenne pur se non economicamente autosufficiente.
Il secondogenito (14.6.2008) va affidato in via esclusiva alla madre, con Persona_2
collocamento prevalente presso la stessa, per quanto di seguito esposto.
Secondo costante orientamento della Cassazione, il diritto del minore alla bigenitorialità – alla cui realizzazione è tenuto il giudice del merito chiamato ad adottare i provvedimenti necessari in punto di affidamento e collocamento – rappresenta il fine ultimo di ogni disciplina che, comunque ispirata al rispetto di una crescita equilibrata ed armonica del figlio,
può comportare la non applicazione del principio laddove nella formale sua attuazione, alle condizioni date, esso risulti di impedimento alla realizzazione dell'indicato equilibrio (Cass.
n. 13454 del 2021; Cass. n. 6919 del 2016; Cass. n. 28244 del 2019).
Il disinteresse verso i figli, secondo giurisprudenza consolidata, costituisce causa di affidamento esclusivo: “integrano comportamenti altamente sintomatici dell'inidoneità di uno dei genitori ad affrontare le maggiori responsabilità conseguenti ad un affidamento condiviso sia la violazione dell'obbligo di mantenimento dei figli che la discontinuità nell'esercizio del diritto di visita degli stessi. Ne discende che, in questi casi, si configura una situazione di contrarietà all'interesse dei minori, ostativa, per legge, ad un provvedimento di affidamento condiviso” (sul punto, tra le tante, Cass., 17 dicembre 2009 n.26587).
Nella specie, parte ricorrente, all'udienza di comparizione delle parti ha dichiarato: - CP_1
tramite instagram - ha visto i ragazzi per due settimane, non li vedeva da tre anni. Non abbiamo il
suo numero di telefono. E' sempre stato disinteressato ai figli. Ha detto ai ragazzi che sarebbe andato in
Spagna (v. verbale udienza 15.4.2024, dichiarazioni ). Parte_1
Anche dalla relazione del Servizio Sociale, in atti, è emersa la discontinuità del resistente nella frequentazione dei figli (v. relazione del Servizio Sociale in atti, ove è dato leggersi: Entrambi i
pagina 4 di 8 ragazzi riportano di vedere il padre sporadicamente, a causa del suo lavoro come camionista, che spesso
lo porta fuori città).
Di converso la risulta essere una stabile figura di riferimento per il figlio (v. Pt_1
relazione del Servizio Sociale in atti, ove è dato leggersi che gli insegnati di Persona_2
riferiscono di relazionarsi solitamente con la signora […] Dalla visita domiciliare l'abitazione Pt_1
è risultata adeguata sia da un punto di vista igienico che di spazi a disposizione per il minore).
Conseguentemente, atteso l'attuale accertato benessere del minore presso l'abitazione materna, ove dimora unitamente alla ricorrente ed alla sorella , tenuto conto delle Per_1
positive valutazioni del Servizio Sociale, che non ha evidenziato criticità di sorta in ordine all'idoneità genitoriale della ricorrente, la quale da anni si occupa in via esclusiva di tutte le necessità dei figli, valutato altresì il comportamento del resistente, il quale si è disinteressato della prole e delle loro necessità, va disposto l'affidamento esclusivo di alla Persona_2
madre, con collocamento presso quest'ultima.
Quanto al diritto di visita paterno, considerata l'età del minore (17 anni), prossimo al raggiungimento della maggiore età, il Collegio reputa rispondente all'interesse del ragazzo accogliere l'articolazione della frequentazione padre-figlio proposta dalla ricorrente.
, salvo diverso accordo tra le parti, potrà quindi avere con sé il figlio Controparte_1
Persona_2
- due pomeriggi a settimana, da individuarsi in accordo tra le parti, dalle ore 17:00 fino alle ore
20:00;
- a fine settimana alterni dalle ore 17:00 del venerdì alle ore 20:00 della domenica sera;
- durante le festività natalizie il figlio trascorrerà il giorno della vigilia, 24 dicembre dall'ora di cena,
fino al pomeriggio del 25 con un genitore, il pomeriggio del 25 fino alla sera del 26 con l'altro, ad anni
alterni; il 31 dicembre con un genitore ed il 1gennaio con l'altro ad anni alterni, salvo diversi accordi tra
i genitori che dovranno essere comunicati tra le parti entro il giorno 15 dicembre;
- durante le festività pasquali il figlio trascorrerà il giorno di Pasqua con un genitore ed il lunedì
dell'Angelo con l'altro ad anni alterni, salvo diversi successivi accordi tra le parti in ragione di sopravvenuti impegni reciproci;
pagina 5 di 8 - durante le vacanze estive potrà avere con sé il figlio per 15 giorni, anche non Controparte_1
consecutivi, da concordare tra le parti entro il 30 maggio di ogni anno;
- tutte le altre festività, ivi compreso il compleanno del minore, secondo il criterio dell'alternanza annuale.
Assegnazione casa familiare
In ragione della convivenza con la figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente e del collocamento prevalente del figlio minorenne, l'ex immobile familiare va assegnato ad secondo il criterio prioritario di cui all'art. all'art.337 Parte_1
sexies c.c..
Infatti, l'assegnazione della casa coniugale risponde all'esigenza di conservare ai figli l'habitat domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui articola e si esprime la vita familiare, per non gravare sui figli stessi l'ulteriore trauma dello sradicamento del luogo in cui si svolgeva la loro esistenza.
Assegno di mantenimento per la prole
Con specifico riferimento alla richiesta di contributo per il mantenimento dei figli, deve rilevarsi che il principio di proporzionalità sancito dall'art. 337 ter c.c. deve essere calibrato dal giudice tenendo conto degli specifici parametri indicati dalla medesima norma costituiti dalle attuali esigenze della prole, dal tenore di vita in costanza del rapporto coniugale, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, della valenza economica dei compiti domestici assunti da ciascun genitore e delle risorse economiche dei medesimi.
Inoltre, la determinazione dell'assegno di mantenimento per i figli, può legittimamente venir correlata non tanto alla quantificazione delle entrate derivanti dall'attività
professionale svolta dal genitore non convivente, quanto piuttosto ad una valutazione complessiva del minimo essenziale per la vita e la crescita dei figli medesimi, considerata la collocazione sociale dei medesimi (v. Cass, Sez. 1, Sentenza n. 11025 del 08/11/1997).
ha dichiarato che il resistente faceva l'autista per una ditta di Parte_1
e guadagnava euro 2.000. Non so se lavora ancora. Io faccio le pulizie a chiamate (v. CP_2
pagina 6 di 8 verbale udienza 15.4.2024, dichiarazioni ). La ricorrente ha poi dedotto Parte_1
che l' sarebbe stato assunto alle dipendenze della società NG RL & C., CP_1
in Latina.
Pertanto, va posto a carico del padre, di cui attualmente non si conosce il reddito, un assegno per il mantenimento dei figli e che costituisca il minimo Per_1 Persona_2
essenziale per le loro esigenze di vita, tenuto conto dell'età dei ragazzi (20 anni e 17 Per_1
anni ), degli esigui redditi della oltre che della circostanza per cui i Persona_2 Pt_1
compiti di cura ed il mantenimento ordinario dei figli sono esclusivamente a carico della madre.
Ritiene, quindi, il Collegio di porre a carico del resistente l'obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento per i figli nell'ammontare già individuato con i provvedimenti temporanei ed urgenti, ovvero euro 350,00 mensili per ciascun figlio (come già rivalutati),
oltre al 50% delle spese straordinarie per e . Per_1 Persona_2
L'assegno unico per i figli sarà percepito al 100% da alla quale è Parte_1
affidato il minore in via esclusiva.
Spese di lite
La soccombenza regola le spese di lite, con distrazione a favore dello Stato, attesa l'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, Sezione I Civile, definitivamente pronunciando, nella causa civile in primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa,
così provvede:
AFFIDA il figlio minorenne in via esclusiva alla madre, con collocamento Persona_2
presso la stessa e diritto di visita del padre, come indicato in motivazione, qui da intendersi integralmente riportato e trascritto;
ASSEGNA la ex casa familiare ad;
Parte_1
PONE a carico di , con decorrenza dalla domanda, l'obbligo di Controparte_1
corrispondere ad entro il 5 di ogni mese, la somma mensile di euro Parte_1
pagina 7 di 8 700,00 (euro 350,00 mensili per ciascun figlio), a titolo di mantenimento dei figli Per_1
(maggiorenne non autosufficiente) e , oltre rivalutazione ISTAT, indice Persona_2
F.O.I.;
PONE le spese straordinarie per i figli, come determinate dal protocollo di questo
Tribunale, a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
DISPONE la percezione dell'ASSEGNO UNICO UNIVERSALE da parte di Parte_1
nella misura del 100%;
[...]
NN parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro 2.900,00 oltre IVA, CPA e spese generali al 15%, con distrazione in favore dello Stato.
Così deciso a Latina nella camera di consiglio del 24.7.2025
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Tania Monetti Concetta Serino
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