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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 18/09/2025, n. 1586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1586 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
N. 909/2025 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 18/09/2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via Paolo De Francesco, n. 7, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Giuseppe Torchia (PEC: che lo Email_1 rappresenta e difende giusta procura in atti. RICORRENTE
, IN PERSONA DEL RAPPRESENTANTE Controparte_1
LEGALE PRO TEMPORE, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E.P. Murmura, snc, presso l'avv. Gianfranco Esposito (PEC: t), che lo Email_2 rappresenta e difende giusta procura in atti. RESISTENTE
, IN PERSONA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE Controparte_2
PRO TEMPORE, elettivamente domiciliata in Roma, via Piemonte, n. 39, presso lo studio dell'avv. Rosario Varì (PEC: che la rappresenta e difende giusta Email_3 procura in atti. RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione intimazione di pagamento. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria il 14/05/2025, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 13920259000084477000, notificata il 5.3.2025, cui è sotteso l'avviso di addebito n.
1 43920112000200960000, relativo a contributi previdenziali dell'anno 2004 e deducendo di non aver mai ricevuto l'avviso di addebito predetto e, inoltre, l'estinzione delle pretese creditorie per intervenuta prescrizione. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “In via preliminare e cautelare:
- Sospendere l'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, in attesa della decisione definitiva, stante la fondatezza dei motivi di doglianza ed il pregiudizio che verrebbe arrecato al ricorrente da un'eventuale esecuzione diretta ad ottenere somme non dovute, sussistendo nella fattispecie sia il requisito del fumus boni juris, che quello dell'eventus damni;
Nel merito: - Accertare e dichiarare la prescrizione dell'Avviso di addebito n. 43920112000200960000 per i motivi sopra esposti;
- Condannare parti resistenti al pagamento di tutte le spese, diritti ed onorari come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito, ex art. 93 c.p.c.”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio e , contestando CP_1 CP_3 le pretese di parte ricorrente e chiedendone il rigetto con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Occorre dichiarare la parziale cessazione della materia del contendere e l'accoglimento, nel resto.
2. L'azione qui proposta ha ad oggetto l'accertamento della non debenza delle pretese creditorie in ragione dell'estinzione dei crediti per intervenuta prescrizione.
3. Deve osservarsi, al riguardo, come – vertendosi, appunto, in materia di contributi previdenziali
– il termine di prescrizione sia quinquennale. A norma, infatti, dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995, per le contribuzioni relative a periodi successivi il 17 agosto 1995, data di entrata in vigore della legge stessa, e, in ogni caso, successivi al 1° gennaio 1996, si applica il nuovo termine di prescrizione quinquennale, mentre per quelli maturati in precedenza resta in vigore il termine decennale, ove siano stati compiuti atti interruttivi o avviate procedure per la riscossione. Infatti, “L'art. 3, commi nono e decimo, della legge n. 335 del 1995, prevedendo che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in dieci anni per quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie - termine ridotto a cinque anni con decorrenza 1° gennaio 1996 (lettera a) - e in cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (lettera b), ha regolato l'intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con riferimento a tutte le forme di previdenza obbligatoria, comprese quelle per i liberi professionisti, con conseguente abrogazione per assorbimento, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, delle previgenti discipline differenziate, sicché è venuta meno la connotazione di specialità in precedenza sussistente per i vari ordinamenti previdenziali di categoria. La nuova disciplina, pur riducendo il termine da decennale a quinquennale per tutti i tipi di contributi previdenziali, opera però una distinzione: per i contributi destinati alle gestioni diverse da quelle pensionistiche (comma 9, lettera b) il termine diventa immediatamente quinquennale alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995); invece, per i contributi dovuti alle gestioni pensionistiche (comma 9, lettera a) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995 e diviene quinquennale dal primo gennaio 1996, ma soltanto se entro il 31 dicembre 1995 l'ente previdenziale non abbia posto in
2 essere atti interruttivi oppure iniziato procedure nel rispetto della normativa preesistente, altrimenti rimane decennale. La sistemazione organica e completa del regime transitorio comporta, pertanto, una deroga all'art. 252 disp. att. cod. civ., escludendone l'applicazione in via sussidiaria o integrativa” (Cass., Sez. L., n. 26621 del 13.12.2006).
4. Si segnala, preliminarmente, che l' abbia dedotto e documentato l'avvenuto Controparte_4 sgravio ex lege parziale (art. 1, comma da 222 a 230, della L. n. 197/2022) dell'avviso di addebito sotteso alla richiesta di pagamento impugnata, in virtù del quale già l'art. 4, comma 1, d.l. 119/2018, convertito – con modificazioni – dalla l. 136/2018, riportava come «I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati» e recentemente la Legge di bilancio 2023 (art. 1, CCXXII c., l. 197/2022 ai sensi del quale: «Sono automaticamente annullati, alla data del 31 marzo 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ancorché compresi nelle definizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge
30 dicembre 2018, n. 145 …. >>), estende la caducazione ope legis a tutti i crediti - entro i mille euro – affidati al riscossore sino al 2015. Non si tralasci, inoltre, di considerare, peraltro, come – secondo Cass., Sez. V Civ., sent. n. 22018/2020 – «Tre [siano] i fattori richiesti per individuare i debiti oggetto di stralcio: 1) la sorte capitale;
2) gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo;
3) le sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati all'Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al
31 dicembre 2010. Il limite di valore si riferisce pertanto ai debiti di importo residuo comprensivi di sorte capitale, interessi e sanzioni. Non si tiene conto, “invece, degli interessi di mora e dell'aggio della riscossione. Tale limite è riferito al “singolo carico affidato”, sicché nell'ambito operativo della norma rientrano tutte quelle cartelle, anche di importo complessivo ben superiore a € 1000,00, il cui singolo carico affidato all'agente della riscossione non superi l'importo di mille euro. Per
“carico” si intende, infatti, la singola partita di ruolo, cioè l'insieme dell'imposta, delle sanzioni e degli interessi accessori. Ne discende che oggetto del condono è il singolo debito e non l'importo complessivo della cartella».
5. Si dichiara, infatti, la cessata materia del contendere limitatamente ai carichi dell'avviso di addebito assoggettati al predetto sgravio.
6. Nella parte residua dei carichi dell'avviso di addebito controverso (di importo pari a 1.01,94€), il ricorso deve essere accolto.
7. L'Ente previdenziale ha documentato di aver notificato l'avviso di addebito – senza trovare confutazione alcuna, a riguardo, dalla parte ricorrente – in data 8.11.2011.
8. Il ha, invece, dedotto e documentato di aver notificato a parte ricorrente talune CP_5 richieste di pagamento, dirette a interrompere i termini di prescrizione, rappresentando delle nuove date da cui far decorrere il quinquennio di prescrizione. Esse sono:
3 - l'intimazione di pagamento n. 13920179002372126000, contenente l'avviso di addebito controverso, e notificata il 22.1.2018;
- comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 13976201900000483000, contenente l'avviso di addebito controverso, e notificata il 30.10.2021.
9. Sulla base della documentazione versata in atti dai resistenti, tuttavia, si evince come dalla data di notifica dell'avviso di addebito (8.11.2011) a quella di notifica della prima intimazione di pagamento (22.1.2018) è abbondantemente decorso il termine quinquennale di prescrizione, provocando l'estinzione della pretesa creditoria.
10. Per tutto quanto fin qui detto, dunque, la pretesa creditoria non assoggettata allo sgravio ex lege riportata dall'avviso di addebito, sotteso all'intimazione di pagamento, è prescritta, con conseguente accoglimento del ricorso.
11. In considerazione dei motivi della decisione, le spese di lite si intendono compensate nei rapporti con e, nel resto, seguono la soccombenza. CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- dichiara la parziale cessazione della materia del contendere, in ragione del parziale sgravio ex lege di alcuni carichi relativi all'avviso di addebito n. 43920112000200960000, richiamato dall'intimazione di pagamento impugnata in via principale;
- accoglie nel resto il ricorso e per l'effetto dichiara l'estinzione per intervenuta prescrizione della pretesa creditoria residua (di importo pari a 1.001,9€) richiamata dall'avviso di addebito n. 43920112000200960000, sotteso all'intimazione di pagamento impugnata in via principale;
- compensa le spese di lite nei rapporti con CP_1
- condanna al pagamento delle spese di lite nella parte residua, liquidate in CP_3 complessivi 700,00€, oltre spese generali, IVA e CPA, da corrispondere in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Vibo Valentia, 18/09/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 18/09/2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via Paolo De Francesco, n. 7, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Giuseppe Torchia (PEC: che lo Email_1 rappresenta e difende giusta procura in atti. RICORRENTE
, IN PERSONA DEL RAPPRESENTANTE Controparte_1
LEGALE PRO TEMPORE, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E.P. Murmura, snc, presso l'avv. Gianfranco Esposito (PEC: t), che lo Email_2 rappresenta e difende giusta procura in atti. RESISTENTE
, IN PERSONA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE Controparte_2
PRO TEMPORE, elettivamente domiciliata in Roma, via Piemonte, n. 39, presso lo studio dell'avv. Rosario Varì (PEC: che la rappresenta e difende giusta Email_3 procura in atti. RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione intimazione di pagamento. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria il 14/05/2025, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 13920259000084477000, notificata il 5.3.2025, cui è sotteso l'avviso di addebito n.
1 43920112000200960000, relativo a contributi previdenziali dell'anno 2004 e deducendo di non aver mai ricevuto l'avviso di addebito predetto e, inoltre, l'estinzione delle pretese creditorie per intervenuta prescrizione. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “In via preliminare e cautelare:
- Sospendere l'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, in attesa della decisione definitiva, stante la fondatezza dei motivi di doglianza ed il pregiudizio che verrebbe arrecato al ricorrente da un'eventuale esecuzione diretta ad ottenere somme non dovute, sussistendo nella fattispecie sia il requisito del fumus boni juris, che quello dell'eventus damni;
Nel merito: - Accertare e dichiarare la prescrizione dell'Avviso di addebito n. 43920112000200960000 per i motivi sopra esposti;
- Condannare parti resistenti al pagamento di tutte le spese, diritti ed onorari come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito, ex art. 93 c.p.c.”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio e , contestando CP_1 CP_3 le pretese di parte ricorrente e chiedendone il rigetto con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Occorre dichiarare la parziale cessazione della materia del contendere e l'accoglimento, nel resto.
2. L'azione qui proposta ha ad oggetto l'accertamento della non debenza delle pretese creditorie in ragione dell'estinzione dei crediti per intervenuta prescrizione.
3. Deve osservarsi, al riguardo, come – vertendosi, appunto, in materia di contributi previdenziali
– il termine di prescrizione sia quinquennale. A norma, infatti, dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995, per le contribuzioni relative a periodi successivi il 17 agosto 1995, data di entrata in vigore della legge stessa, e, in ogni caso, successivi al 1° gennaio 1996, si applica il nuovo termine di prescrizione quinquennale, mentre per quelli maturati in precedenza resta in vigore il termine decennale, ove siano stati compiuti atti interruttivi o avviate procedure per la riscossione. Infatti, “L'art. 3, commi nono e decimo, della legge n. 335 del 1995, prevedendo che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in dieci anni per quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie - termine ridotto a cinque anni con decorrenza 1° gennaio 1996 (lettera a) - e in cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (lettera b), ha regolato l'intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con riferimento a tutte le forme di previdenza obbligatoria, comprese quelle per i liberi professionisti, con conseguente abrogazione per assorbimento, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, delle previgenti discipline differenziate, sicché è venuta meno la connotazione di specialità in precedenza sussistente per i vari ordinamenti previdenziali di categoria. La nuova disciplina, pur riducendo il termine da decennale a quinquennale per tutti i tipi di contributi previdenziali, opera però una distinzione: per i contributi destinati alle gestioni diverse da quelle pensionistiche (comma 9, lettera b) il termine diventa immediatamente quinquennale alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995); invece, per i contributi dovuti alle gestioni pensionistiche (comma 9, lettera a) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995 e diviene quinquennale dal primo gennaio 1996, ma soltanto se entro il 31 dicembre 1995 l'ente previdenziale non abbia posto in
2 essere atti interruttivi oppure iniziato procedure nel rispetto della normativa preesistente, altrimenti rimane decennale. La sistemazione organica e completa del regime transitorio comporta, pertanto, una deroga all'art. 252 disp. att. cod. civ., escludendone l'applicazione in via sussidiaria o integrativa” (Cass., Sez. L., n. 26621 del 13.12.2006).
4. Si segnala, preliminarmente, che l' abbia dedotto e documentato l'avvenuto Controparte_4 sgravio ex lege parziale (art. 1, comma da 222 a 230, della L. n. 197/2022) dell'avviso di addebito sotteso alla richiesta di pagamento impugnata, in virtù del quale già l'art. 4, comma 1, d.l. 119/2018, convertito – con modificazioni – dalla l. 136/2018, riportava come «I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati» e recentemente la Legge di bilancio 2023 (art. 1, CCXXII c., l. 197/2022 ai sensi del quale: «Sono automaticamente annullati, alla data del 31 marzo 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ancorché compresi nelle definizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge
30 dicembre 2018, n. 145 …. >>), estende la caducazione ope legis a tutti i crediti - entro i mille euro – affidati al riscossore sino al 2015. Non si tralasci, inoltre, di considerare, peraltro, come – secondo Cass., Sez. V Civ., sent. n. 22018/2020 – «Tre [siano] i fattori richiesti per individuare i debiti oggetto di stralcio: 1) la sorte capitale;
2) gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo;
3) le sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati all'Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al
31 dicembre 2010. Il limite di valore si riferisce pertanto ai debiti di importo residuo comprensivi di sorte capitale, interessi e sanzioni. Non si tiene conto, “invece, degli interessi di mora e dell'aggio della riscossione. Tale limite è riferito al “singolo carico affidato”, sicché nell'ambito operativo della norma rientrano tutte quelle cartelle, anche di importo complessivo ben superiore a € 1000,00, il cui singolo carico affidato all'agente della riscossione non superi l'importo di mille euro. Per
“carico” si intende, infatti, la singola partita di ruolo, cioè l'insieme dell'imposta, delle sanzioni e degli interessi accessori. Ne discende che oggetto del condono è il singolo debito e non l'importo complessivo della cartella».
5. Si dichiara, infatti, la cessata materia del contendere limitatamente ai carichi dell'avviso di addebito assoggettati al predetto sgravio.
6. Nella parte residua dei carichi dell'avviso di addebito controverso (di importo pari a 1.01,94€), il ricorso deve essere accolto.
7. L'Ente previdenziale ha documentato di aver notificato l'avviso di addebito – senza trovare confutazione alcuna, a riguardo, dalla parte ricorrente – in data 8.11.2011.
8. Il ha, invece, dedotto e documentato di aver notificato a parte ricorrente talune CP_5 richieste di pagamento, dirette a interrompere i termini di prescrizione, rappresentando delle nuove date da cui far decorrere il quinquennio di prescrizione. Esse sono:
3 - l'intimazione di pagamento n. 13920179002372126000, contenente l'avviso di addebito controverso, e notificata il 22.1.2018;
- comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 13976201900000483000, contenente l'avviso di addebito controverso, e notificata il 30.10.2021.
9. Sulla base della documentazione versata in atti dai resistenti, tuttavia, si evince come dalla data di notifica dell'avviso di addebito (8.11.2011) a quella di notifica della prima intimazione di pagamento (22.1.2018) è abbondantemente decorso il termine quinquennale di prescrizione, provocando l'estinzione della pretesa creditoria.
10. Per tutto quanto fin qui detto, dunque, la pretesa creditoria non assoggettata allo sgravio ex lege riportata dall'avviso di addebito, sotteso all'intimazione di pagamento, è prescritta, con conseguente accoglimento del ricorso.
11. In considerazione dei motivi della decisione, le spese di lite si intendono compensate nei rapporti con e, nel resto, seguono la soccombenza. CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- dichiara la parziale cessazione della materia del contendere, in ragione del parziale sgravio ex lege di alcuni carichi relativi all'avviso di addebito n. 43920112000200960000, richiamato dall'intimazione di pagamento impugnata in via principale;
- accoglie nel resto il ricorso e per l'effetto dichiara l'estinzione per intervenuta prescrizione della pretesa creditoria residua (di importo pari a 1.001,9€) richiamata dall'avviso di addebito n. 43920112000200960000, sotteso all'intimazione di pagamento impugnata in via principale;
- compensa le spese di lite nei rapporti con CP_1
- condanna al pagamento delle spese di lite nella parte residua, liquidate in CP_3 complessivi 700,00€, oltre spese generali, IVA e CPA, da corrispondere in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Vibo Valentia, 18/09/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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