CASS
Sentenza 27 marzo 2024
Sentenza 27 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 27/03/2024, n. 12668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12668 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: SP GE nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 20/11/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
lette le conclusioni dell'AVVOCATO GENERALE PIETRO GAETA che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Bologna per l'ulteriore corso. ricorso trattato ai sensi dell'art.611 c.p.p.. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con l'impugnato provvedimento la Corte d'appello di Bologna ha dichiarato inammissibile ex art.581 comma 1 quater c.p.p. l'atto di appello presentato da NG Esposito avverso una sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti, per mancanza di uno specifico mandato ad impugnare rilasciato al difensore dopo la pronuncia della sentenza gravata. 2. Ha presentato ricorso per cassazione la difesa dell'imputato deducendo, con unico motivo che denuncia inosservanza di norme e manifesta illogicità della motivazione, che il mandato necessario ad impugnare fosse in realtà stato allegato all'atto di appello con la PEC indirizzata alla Cancelleria della Corte d'appello. L'Avvocato Generale con memoria inviata per PEC ha chiesto l'annullamento senza rinvio e la restituzione degli atti alla Corte d'appello di provenienza perché proceda al giudizio. 3. L'esame del fascicolo, consentito dalla natura della questione sottoposta (con riguardo alle questioni di natura processuale la Corte di cassazione è giudice anche dei fatto e può accedere all'esame diretto degli atti processuali per le verifiche Penale Sent. Sez. 2 Num. 12668 Anno 2024 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 29/02/2024 eventualmente necessarie -Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 nonché, da ultimo, Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, non mass. sul punto) consente di confermare l'assunto difensivo dato che il mandato del 18 luglio 2023 risulta effettivamente allegato agli atti, timbrato per deposito il 24 luglio con indicazione "pervenuto tramite PEC" il 21 dello stesso mese. 4. L'assunto fattuale sul quale è basata l'ordinanza di inammissibilità si rivela quindi errato, con conseguente necessità di annullare il provvedimento impugnato sena rinvio e trasmettere gli atti alla Corte d'appello per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d'appello di Bologna per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, 29 febbraio 2024 Il Consigliere es ensore Il Presi ente
lette le conclusioni dell'AVVOCATO GENERALE PIETRO GAETA che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Bologna per l'ulteriore corso. ricorso trattato ai sensi dell'art.611 c.p.p.. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con l'impugnato provvedimento la Corte d'appello di Bologna ha dichiarato inammissibile ex art.581 comma 1 quater c.p.p. l'atto di appello presentato da NG Esposito avverso una sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti, per mancanza di uno specifico mandato ad impugnare rilasciato al difensore dopo la pronuncia della sentenza gravata. 2. Ha presentato ricorso per cassazione la difesa dell'imputato deducendo, con unico motivo che denuncia inosservanza di norme e manifesta illogicità della motivazione, che il mandato necessario ad impugnare fosse in realtà stato allegato all'atto di appello con la PEC indirizzata alla Cancelleria della Corte d'appello. L'Avvocato Generale con memoria inviata per PEC ha chiesto l'annullamento senza rinvio e la restituzione degli atti alla Corte d'appello di provenienza perché proceda al giudizio. 3. L'esame del fascicolo, consentito dalla natura della questione sottoposta (con riguardo alle questioni di natura processuale la Corte di cassazione è giudice anche dei fatto e può accedere all'esame diretto degli atti processuali per le verifiche Penale Sent. Sez. 2 Num. 12668 Anno 2024 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 29/02/2024 eventualmente necessarie -Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 nonché, da ultimo, Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, non mass. sul punto) consente di confermare l'assunto difensivo dato che il mandato del 18 luglio 2023 risulta effettivamente allegato agli atti, timbrato per deposito il 24 luglio con indicazione "pervenuto tramite PEC" il 21 dello stesso mese. 4. L'assunto fattuale sul quale è basata l'ordinanza di inammissibilità si rivela quindi errato, con conseguente necessità di annullare il provvedimento impugnato sena rinvio e trasmettere gli atti alla Corte d'appello per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d'appello di Bologna per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, 29 febbraio 2024 Il Consigliere es ensore Il Presi ente