Ordinanza cautelare 7 settembre 2022
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza 05/01/2026, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00007/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00536/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 536 del 2022, proposto da
AN IO, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Cesarano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per Emilia Romagna, Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna - Uff VIII Ambito Territoriale per la Provincia di Modena, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Bologna, domiciliata in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l'annullamento
-delle Deliberazioni n. 59/2020 del C.d.I (consiglio d'Istituto) del 26/06/2020 e del C.d.D (Collegio dei Docenti), n. 12/2021 del 19/05/2021 relative ai “Criteri di assegnazione dei Docenti alle classi”;
-del criterio imposto dalla D.S al collegio docenti del 21/06/2022 e deliberato dal consiglio d'istituto il giorno 22/05/2022, intitolato “motivi di opportunità del Dirigente Scolastico per l’assegnazione dei docenti alle classi”;
-delle delibere del CdD straordinario, in modalità on-line, del 21/06/2022 dalle 15:00 alle 15:30, con ordine del giorno “Approvazione proposte CdD per l'assegnazione dei docenti alle cattedre”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e di Usr - Ufficio Scolastico Regionale per Emilia Romagna e di Uff Scolastico Reg Emilia Romagna - Uff VIII Ambito Terr per la Provincia di Modena;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2025 il dott. ES RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18.7.2022, IO AN, docente di matematica e fisica presso il L.S. Tassoni di Modena, ha impugnato gli atti meglio descritti in epigrafe, relativi alla definizione dei criteri di assegnazione dei docenti alle classi, denunciando svariati profili di illegittimità che inficerebbero tali criteri, in particolare quello denominato “motivi di opportunità del Dirigente Scolastico per l’assegnazione dei docenti alle classi”.
Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Istruzione, l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna, l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna – Ufficio VIII - Ambito Territoriale per la Provincia di Modena, con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, la quale ha, pregiudizialmente, eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, l’irricevibilità del ricorso per tardività, l’inammissibilità per difetto di interesse, ha chiesto la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c., stante la pendenza avanti al Tribunale del lavoro di un giudizio costituente antecedente logico-giuridico rispetto al presente contenzioso e, nel merito, ha concluso per la totale infondatezza delle censure con conseguente rigetto del ricorso.
Alla pubblica udienza del 17 dicembre 2025, il ricorso è passato in decisione, come da verbale di causa.
E’ necessario, in via pregiudiziale, scrutinare l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’Amministrazione resistente.
L’eccezione è fondata.
Come noto, il processo di privatizzazione del pubblico impiego ha comportato la devoluzione al giudice ordinario del contenzioso relativo al rapporto di lavoro tra la Pubblica amministrazione e i dipendenti pubblici, in precedenza riservato alla giurisdizione del giudice amministrativo; ai sensi dell’art. 63, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001, infatti, sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4 (procedura concorsuali), incluse le controversie concernenti l’assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti; quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi ( Consiglio di Stato, sez. II, 3 giugno 2025, n. 4809 ).
La giurisdizione del giudice amministrativo in relazione a tale tipologia di contenzioso, pertanto, è limitata unicamente agli atti c.d. di macro-organizzazione ( TAR Lazio, Roma, sez. III-bis, 21 dicembre 2022, n. 17247 ) e alle procedure concorsuali (il ricordato comma 4 dell’art. 63 del D.Lgs n. 165/2001), in quanto espressione ambedue di una potestà pubblica rispetto alla quale il privato è titolare di un interesse legittimo. Quanto agli atti di macro-organizzazione, va osservato che essi concernono l'organizzazione della struttura amministrativa, definendo le linee fondamentali di organizzazione degli uffici, i modi di conferimento della titolarità degli uffici e la dotazione organica complessiva ( Consiglio di Stato, sez. III, 3 aprile 2019, n. 2210; TAR Lazio, Roma, sez. I, 8 aprile 2024, n. 6758 ).
Ebbene, nel caso in esame trattasi di questioni attinenti all’assegnazione dei docenti alle classi, cioè di atti di mera gestione del rapporto di lavoro, assunti con la capacità e i poteri del datore di lavoro e non certo di atti di macro-organizzazione, con la conseguenza che la giurisdizione spetta al giudice ordinario.
In un caso del tutto analogo, nel declinare la giurisdizione del giudice amministrativo, è stato rilevato che “Il gravame (….) pretende l'annullamento di atti di gestione del rapporto di lavoro e, segnatamente, dei provvedimenti adottati dal Dirigente Scolastico p.t. di assegnazione ad una classe piuttosto che ad un'altra, nonché l'ordine di servizio con cui si è affidato alla medesima ricorrente l'insegnamento dell'educazione motoria. Ciò di cui si controverte, come è agevole dedurre, attiene a questione di lavoro di pubblico impiego privatizzato sottratta alla giurisdizione del giudice amministrativo e devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro (ai sensi del D.Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modifiche e integrazione, ora trasfuso nel D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, che ha approvato il Testo Unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato e norme di esecuzione). Atteso quanto sopra, la presente controversia concerne atti di gestione del rapporto di lavoro che non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte <con la capacità e i poteri del datore del lavoro privato> (D.Lgs. n. 165/2001, art. 5, comma 2), di fronte ai quali sono configurabili soltanto diritti soggettivi devoluti alla giurisdizione del giudice ordinario” ( TAR Campania, Napoli, sez. VIII, 26 aprile 2013, n. 2191 ):
In conclusione, alla luce di quanto sopra esposto, il presente ricorso, con cui si contestano atti inerenti l’assegnazione dei docenti alle classi, va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore di quello ordinario, in funzione di giudice del lavoro, salvi gli effettivi processuali e sostanziali della domanda ove il processo sia tempestivamente riassunto dinanzi al Giudice territorialmente competente, nel termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, ex art. 11, comma 2, CPA.
Le spese del giudizio, stante la pronuncia in rito, possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LO CA, Presidente
ES RI, Consigliere, Estensore
LO Nasini, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ES RI | LO CA |
IL SEGRETARIO