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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 29/09/2025, n. 1222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1222 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1022/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale così costituito:
Dott. Glauco Zaccardi Presidente
Dott. Virgilio Notari Giudice
Dott.ssa Francesca Di Giorno Giudice est. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1022/2025 R.G avente ad oggetto: “modifica delle condizioni di divorzio”, vertente tra
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in SS (FR) Parte_1 via R. Bonghi n.1 presso lo studio dell'avv. Sarah Grieco, che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nato a [...] il [...] elettivamente domiciliato in SS (FR) Controparte_1 via Rossini n. 33 presso lo studio degli avv.ti Gianluca Giannichedda e Francesco Di Mambro, che lo rappresentano e difendono, come da procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da verbale d'udienza del 24.9.2025.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 17.4.2025, – premesso che il Tribunale di SS, con Parte_1 sentenza n. 357 del 17.3.2023, aveva pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 4 contratto tra le parti alle condizioni concordate dalle stesse (tra cui, il collocamento dei figli e Per_1
presso la madre;
regolamentazione del diritto di visita paterno;
obbligo del padre di contribuire Per_2 al mantenimento dei minori nella misura mensile di euro 500,00) – riferiva che il aveva CP_1 tenuto condotte contrarie ai suoi doveri di padre, esercitando anche violenza psicologica nei confronti dei figli;
che questi ultimi non vogliono vedere il padre e che attualmente la figlia sta Per_1 attraversando una profonda fase di disagio (come segnalato anche dall'istituto scolastico frequentato dalla stessa). Tanto premesso, la ricorrente chiedeva, a modifica della sentenza di divorzio, disporsi l'affidamento esclusivo rafforzato dei minori alla madre, o, in subordine, esclusivo alla stessa;
di rimodulare, in base ai nuovi tempi di permanenza, l'assegno di mantenimento nei confronti dei minori nella misura di euro 350,00 a figlio oltre rivalutazione Istat;
porsi l'assegno unico per i figli interamente in favore della madre;
in considerazione delle tensioni tra le parti, nonché tra il padre e i figli, di rimodulare le visite stabilendo che le stesse avvengano alla presenza di un mediatore/psicologo che possa facilitare i contatti e fornire la giusta serenità ai minori.
Notificati il ricorso e il decreto di fissazione d'udienza, si costituiva , contestando Controparte_1 quanto asserito dalla ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso, nonché la variazione delle modalità di visita già fissate in sede divorzile (nei termini indicati nella comparsa) e l'adozione di ogni provvedimento opportuno sia in riferimento all'esercizio del diritto di visita sia per lo svolgimento di un percorso di mediazione familiare o di sostegno socio psicologico.
All'udienza 24.09.2025, su invito del Giudice, le parti raggiungevano il seguente accordo: “Le parti, dato atto delle difficoltà relazionali esistenti tra i minori e il padre, e della difficoltà di rispettare il calendario stabilito nella sentenza di divorzio, stante gli impegni lavorativi del padre, concordano che
i minori potranno, compatibilmente con la volontà degli stessi, vedere il padre, salvo diverso accordo delle parti, il venerdì dalle ore 17,00 sino a dopo cena, e a fine settimana alternati, dal venerdì alla domenica (dopo cena), con impegno del padre a dotare i minori di una stanza per loro. Inoltre, quanto agli aspetti economici, le parti concordano che il sig. continuerà a corrispondere euro CP_1
250,00 per ciascun figlio, senza rivalutazione Istat, impegnandosi a cedere la quota di sua proprietà dell'ex casa coniugale alla sig.ra la quale si impegna a farsi carico dell'intera rata del Parte_1 mutuo, liberando il sig. da qualsivoglia responsabilità in caso di esecuzione forzata e dalle CP_1 garanzie prestate, ove possibile. La sig.ra dichiara di non aver più nulla a pretendere con Parte_1 riguardo alle rate di mutuo finora corrisposte. Con riguardo alle spese straordinarie, si conferma la ripartizione al 50% tra le parti secondo quanto previsto dal Protocollo vigente presso questo
Tribunale; le parti si impegnano a comunicare tra loro tempestivamente a mezzo e-mail quanto
pagina 2 di 4 necessario al riguardo, con riscontro entro e non oltre una settimana dalla comunicazione, e il rimborso delle spese anticipate entro 15 giorni. Il sig. si impegna, a decorrere dal mese di CP_1 ottobre 2025, a versare contestualmente all'assegno di mantenimento l'importo corrispondente alla quota di propria spettanza dell'assegno unico, attualmente pari a euro 135,80 sino al ripristino della frequentazione padre-figli secondo il suddetto calendario, e previa concertazione degli attuali difensori delle parti”.
Le parti chiedevano, inoltre, l'attivazione del monitoraggio del nucleo familiare da parte dei Servizi
Sociali territorialmente competenti, anche con riguardo alla frequentazione del padre con i minori, e disporsi il supporto psicologico dei minori tramite l'Asl competente, o, in subordine, tramite i Servizi
Sociali del Comune di SS.
Preso atto di quanto sopra, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
2. Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della controversia, il Tribunale ritiene che le condizioni concordate dalle parti siano conformi agli interessi delle parti e della prole. Nulla osta, pertanto, al loro recepimento.
Inoltre, conformemente a quanto richiesto dalle parti e preso atto di quanto allegato dalla ricorrente nel proprio atto introduttivo (come sopra sintetizzato), il Collegio ritiene doversi attivare il monitoraggio sul nucleo familiare e sugli incontri del con i figli tramite i Servizi Sociali del Comune di CP_1
Pontecorvo, i quali segnaleranno tempestivamente eventuali criticità. Inoltre, appare opportuno disporre l'attivazione di un percorso psicologico per i minori tramite l'Asl di Frosinone, o, in subordine, tramite i Servizi Sociali del Comune di Pontecorvo, o, se non possibile, del Comune di
SS (come indicato dalle parti).
3. Compensa le spese di lite stante l'intervenuto accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di SS - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa sulla causa indicata in epigrafe, così provvede:
1) a parziale modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza del Tribunale di SS n. 357 del 15.2.2023(R.G. n. 2877/2022), recepisce le intese raggiunte dalle parti all'udienza del 24.9.2025, con conferma delle restanti condizioni;
2) dispone l'attivazione del monitoraggio del nucleo familiare e degli incontri padre-figli da parte dei
Servizi Sociali di Pontecorvo;
pagina 3 di 4 3) dispone l'attivazione di un supporto psicologico per i minori tramite l'ASL territorialmente competente (Frosinone) o, in subordine, da parte dei Servizi Sociali del Comune di Pontecorvo, o, se non possibile, di SS;
4) compensa interamente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria anche per le comunicazioni ai Servizi Sociali di Pontecorvo e di SS, e all'Asl Frosinone.
Così deciso in SS, nella camera di consiglio del 24 settembre 2025.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Francesca Di Giorno dott. Glauco Zaccardi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale così costituito:
Dott. Glauco Zaccardi Presidente
Dott. Virgilio Notari Giudice
Dott.ssa Francesca Di Giorno Giudice est. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1022/2025 R.G avente ad oggetto: “modifica delle condizioni di divorzio”, vertente tra
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in SS (FR) Parte_1 via R. Bonghi n.1 presso lo studio dell'avv. Sarah Grieco, che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nato a [...] il [...] elettivamente domiciliato in SS (FR) Controparte_1 via Rossini n. 33 presso lo studio degli avv.ti Gianluca Giannichedda e Francesco Di Mambro, che lo rappresentano e difendono, come da procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da verbale d'udienza del 24.9.2025.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 17.4.2025, – premesso che il Tribunale di SS, con Parte_1 sentenza n. 357 del 17.3.2023, aveva pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 4 contratto tra le parti alle condizioni concordate dalle stesse (tra cui, il collocamento dei figli e Per_1
presso la madre;
regolamentazione del diritto di visita paterno;
obbligo del padre di contribuire Per_2 al mantenimento dei minori nella misura mensile di euro 500,00) – riferiva che il aveva CP_1 tenuto condotte contrarie ai suoi doveri di padre, esercitando anche violenza psicologica nei confronti dei figli;
che questi ultimi non vogliono vedere il padre e che attualmente la figlia sta Per_1 attraversando una profonda fase di disagio (come segnalato anche dall'istituto scolastico frequentato dalla stessa). Tanto premesso, la ricorrente chiedeva, a modifica della sentenza di divorzio, disporsi l'affidamento esclusivo rafforzato dei minori alla madre, o, in subordine, esclusivo alla stessa;
di rimodulare, in base ai nuovi tempi di permanenza, l'assegno di mantenimento nei confronti dei minori nella misura di euro 350,00 a figlio oltre rivalutazione Istat;
porsi l'assegno unico per i figli interamente in favore della madre;
in considerazione delle tensioni tra le parti, nonché tra il padre e i figli, di rimodulare le visite stabilendo che le stesse avvengano alla presenza di un mediatore/psicologo che possa facilitare i contatti e fornire la giusta serenità ai minori.
Notificati il ricorso e il decreto di fissazione d'udienza, si costituiva , contestando Controparte_1 quanto asserito dalla ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso, nonché la variazione delle modalità di visita già fissate in sede divorzile (nei termini indicati nella comparsa) e l'adozione di ogni provvedimento opportuno sia in riferimento all'esercizio del diritto di visita sia per lo svolgimento di un percorso di mediazione familiare o di sostegno socio psicologico.
All'udienza 24.09.2025, su invito del Giudice, le parti raggiungevano il seguente accordo: “Le parti, dato atto delle difficoltà relazionali esistenti tra i minori e il padre, e della difficoltà di rispettare il calendario stabilito nella sentenza di divorzio, stante gli impegni lavorativi del padre, concordano che
i minori potranno, compatibilmente con la volontà degli stessi, vedere il padre, salvo diverso accordo delle parti, il venerdì dalle ore 17,00 sino a dopo cena, e a fine settimana alternati, dal venerdì alla domenica (dopo cena), con impegno del padre a dotare i minori di una stanza per loro. Inoltre, quanto agli aspetti economici, le parti concordano che il sig. continuerà a corrispondere euro CP_1
250,00 per ciascun figlio, senza rivalutazione Istat, impegnandosi a cedere la quota di sua proprietà dell'ex casa coniugale alla sig.ra la quale si impegna a farsi carico dell'intera rata del Parte_1 mutuo, liberando il sig. da qualsivoglia responsabilità in caso di esecuzione forzata e dalle CP_1 garanzie prestate, ove possibile. La sig.ra dichiara di non aver più nulla a pretendere con Parte_1 riguardo alle rate di mutuo finora corrisposte. Con riguardo alle spese straordinarie, si conferma la ripartizione al 50% tra le parti secondo quanto previsto dal Protocollo vigente presso questo
Tribunale; le parti si impegnano a comunicare tra loro tempestivamente a mezzo e-mail quanto
pagina 2 di 4 necessario al riguardo, con riscontro entro e non oltre una settimana dalla comunicazione, e il rimborso delle spese anticipate entro 15 giorni. Il sig. si impegna, a decorrere dal mese di CP_1 ottobre 2025, a versare contestualmente all'assegno di mantenimento l'importo corrispondente alla quota di propria spettanza dell'assegno unico, attualmente pari a euro 135,80 sino al ripristino della frequentazione padre-figli secondo il suddetto calendario, e previa concertazione degli attuali difensori delle parti”.
Le parti chiedevano, inoltre, l'attivazione del monitoraggio del nucleo familiare da parte dei Servizi
Sociali territorialmente competenti, anche con riguardo alla frequentazione del padre con i minori, e disporsi il supporto psicologico dei minori tramite l'Asl competente, o, in subordine, tramite i Servizi
Sociali del Comune di SS.
Preso atto di quanto sopra, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
2. Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della controversia, il Tribunale ritiene che le condizioni concordate dalle parti siano conformi agli interessi delle parti e della prole. Nulla osta, pertanto, al loro recepimento.
Inoltre, conformemente a quanto richiesto dalle parti e preso atto di quanto allegato dalla ricorrente nel proprio atto introduttivo (come sopra sintetizzato), il Collegio ritiene doversi attivare il monitoraggio sul nucleo familiare e sugli incontri del con i figli tramite i Servizi Sociali del Comune di CP_1
Pontecorvo, i quali segnaleranno tempestivamente eventuali criticità. Inoltre, appare opportuno disporre l'attivazione di un percorso psicologico per i minori tramite l'Asl di Frosinone, o, in subordine, tramite i Servizi Sociali del Comune di Pontecorvo, o, se non possibile, del Comune di
SS (come indicato dalle parti).
3. Compensa le spese di lite stante l'intervenuto accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di SS - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa sulla causa indicata in epigrafe, così provvede:
1) a parziale modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza del Tribunale di SS n. 357 del 15.2.2023(R.G. n. 2877/2022), recepisce le intese raggiunte dalle parti all'udienza del 24.9.2025, con conferma delle restanti condizioni;
2) dispone l'attivazione del monitoraggio del nucleo familiare e degli incontri padre-figli da parte dei
Servizi Sociali di Pontecorvo;
pagina 3 di 4 3) dispone l'attivazione di un supporto psicologico per i minori tramite l'ASL territorialmente competente (Frosinone) o, in subordine, da parte dei Servizi Sociali del Comune di Pontecorvo, o, se non possibile, di SS;
4) compensa interamente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria anche per le comunicazioni ai Servizi Sociali di Pontecorvo e di SS, e all'Asl Frosinone.
Così deciso in SS, nella camera di consiglio del 24 settembre 2025.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Francesca Di Giorno dott. Glauco Zaccardi
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