TRIB
Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 05/03/2025, n. 384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 384 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N. 178 /2024 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 05/03/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via Lacquari snc, presso Parte_1 lo studio dell'avv. Giuseppe Barbuto (PEC: che lo Email_1 rappresenta e difende giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1 rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E. P. Murmura E snc, presso gli avv.ti Gianfranco Esposito (PEC: ) ed Email_2
Ettore Triolo (PEC: t) che congiuntamente e disgiuntamente lo Email_4 rappresentano e difendono giusta procura generale in atti.
RESISTENTE
Oggetto: Opposizione a rideterminazione ordinanza ingiunzione.
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 30/01/2024, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione n. ROI-000050192, notificatagli il
24.01.2024, in qualità di titolare della Società Planet inox srl e relativa all'atto di accertamento CP_1
n. 2202.14/07/2017.0092870, con espresso riferimento alla violazione dell'art. 2, comma 1-bis, del d.l. 12 settembre 1983, n. 463 (omesso versamento di ritenute previdenziali dei dipendenti) nell'anno 2010. Il ricorrente deduceva la non debenza della pretesa creditoria in ragione dell'estinzione del credito per intervenuta prescrizione.
Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “Nel merito: dichiarare la nullità e/o invalidità dell'Ordinanza - Ingiunzione n. ROI-000050192 relativa ad atto di accertamento numero
1 2202.14/07/2007.0092870 riferito all'anno 2010 con la quale veniva contestata al ricorrente, CP_1 nella sua qualità di titolare della Società Planet inox s. r. l. la violazione dell'articolo 2, comma 1- bis, del decreto legge 12 settembre 1983, numero 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983 n 638 (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali), perché le somme richieste non sono dovute perché abbondantemente prescritte. Con vittoria di onorari e spese del presente grado di giudizio.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio , contestando integralmente le CP_1 pretese avversarie e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite.
La causa, istruita con la sola documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Come segnala l'Ente previdenziale, l'atto oggetto di odierna impugnazione consiste in una rideterminazione (ex art. 23 D.L: 48/2023) delle sanzioni espresse nell'ordinanza ingiunzione, già notificata al ricorrente il 25.01.2022
3. Poiché si tratta di un provvedimento in melius, posto in essere dall'Istituto di previdenza in autotutela, esso non può soggiacere ad impugnazione autonoma.
3.1. Di tal senso, la Suprema Corte, con sent. n. 10947/2024, la quale ha affermato che «l'annullamento parziale adottato dall'Amministrazione in via di autotutela o comunque il provvedimento di portata riduttiva rispetto alla pretesa contenuta in atti divenuti definitiva, non è quindi impugnabile, non comportando alcuna effettiva innovazione lesiva degli interessi del contribuente rispetto al quadro a lui noto e consolidato per la mancata tempestiva impugnazione del precedente accertamento, laddove, invece, deve ritenersi ammissibile un'autonoma impugnabilità del nuovo atto se di portata ampliativa rispetto all'originaria pretesa (Cass.. Sez. 5, sentenza n. 7511 del 15.04.2016; confr. Cass., Sez. 5,
Ordinanza n. 29595 del 16.11.2018)».
4. l ha provato di aver notificato la precedente ordinanza ingiunzione il 25.1.2022 rispetto alla CP_1 quale l'ordinanza ingiunzione per cui è causa è solo una rideterminazione in melius per il ricorrente.
5. Per tale ragione, il ricorso è inammissibile.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- dichiara il ricorso inammissibile;
- condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi Parte_1
€600,00, oltre accessori di legge, da corrispondere in favore di . CP_1
Vibo Valentia, 05/03/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 05/03/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via Lacquari snc, presso Parte_1 lo studio dell'avv. Giuseppe Barbuto (PEC: che lo Email_1 rappresenta e difende giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1 rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E. P. Murmura E snc, presso gli avv.ti Gianfranco Esposito (PEC: ) ed Email_2
Ettore Triolo (PEC: t) che congiuntamente e disgiuntamente lo Email_4 rappresentano e difendono giusta procura generale in atti.
RESISTENTE
Oggetto: Opposizione a rideterminazione ordinanza ingiunzione.
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 30/01/2024, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione n. ROI-000050192, notificatagli il
24.01.2024, in qualità di titolare della Società Planet inox srl e relativa all'atto di accertamento CP_1
n. 2202.14/07/2017.0092870, con espresso riferimento alla violazione dell'art. 2, comma 1-bis, del d.l. 12 settembre 1983, n. 463 (omesso versamento di ritenute previdenziali dei dipendenti) nell'anno 2010. Il ricorrente deduceva la non debenza della pretesa creditoria in ragione dell'estinzione del credito per intervenuta prescrizione.
Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “Nel merito: dichiarare la nullità e/o invalidità dell'Ordinanza - Ingiunzione n. ROI-000050192 relativa ad atto di accertamento numero
1 2202.14/07/2007.0092870 riferito all'anno 2010 con la quale veniva contestata al ricorrente, CP_1 nella sua qualità di titolare della Società Planet inox s. r. l. la violazione dell'articolo 2, comma 1- bis, del decreto legge 12 settembre 1983, numero 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983 n 638 (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali), perché le somme richieste non sono dovute perché abbondantemente prescritte. Con vittoria di onorari e spese del presente grado di giudizio.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio , contestando integralmente le CP_1 pretese avversarie e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite.
La causa, istruita con la sola documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Come segnala l'Ente previdenziale, l'atto oggetto di odierna impugnazione consiste in una rideterminazione (ex art. 23 D.L: 48/2023) delle sanzioni espresse nell'ordinanza ingiunzione, già notificata al ricorrente il 25.01.2022
3. Poiché si tratta di un provvedimento in melius, posto in essere dall'Istituto di previdenza in autotutela, esso non può soggiacere ad impugnazione autonoma.
3.1. Di tal senso, la Suprema Corte, con sent. n. 10947/2024, la quale ha affermato che «l'annullamento parziale adottato dall'Amministrazione in via di autotutela o comunque il provvedimento di portata riduttiva rispetto alla pretesa contenuta in atti divenuti definitiva, non è quindi impugnabile, non comportando alcuna effettiva innovazione lesiva degli interessi del contribuente rispetto al quadro a lui noto e consolidato per la mancata tempestiva impugnazione del precedente accertamento, laddove, invece, deve ritenersi ammissibile un'autonoma impugnabilità del nuovo atto se di portata ampliativa rispetto all'originaria pretesa (Cass.. Sez. 5, sentenza n. 7511 del 15.04.2016; confr. Cass., Sez. 5,
Ordinanza n. 29595 del 16.11.2018)».
4. l ha provato di aver notificato la precedente ordinanza ingiunzione il 25.1.2022 rispetto alla CP_1 quale l'ordinanza ingiunzione per cui è causa è solo una rideterminazione in melius per il ricorrente.
5. Per tale ragione, il ricorso è inammissibile.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- dichiara il ricorso inammissibile;
- condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi Parte_1
€600,00, oltre accessori di legge, da corrispondere in favore di . CP_1
Vibo Valentia, 05/03/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
2