TRIB
Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 03/10/2025, n. 1736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1736 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Monza - 1^ Sezione civile - dott. Nicola GRECO ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa N. 2802/2022 R.G. promossa da
P. Iva: , con i proc. dom. Avv.ti Massimiliano ANGELINI Parte_1 P.IVA_1
e LL LZ, Via Gambalunga, n. 74,
NI
- parte attrice in opposizione - contro
(P. Iva: ), con il proc. dom. Avv.to Francesco ONtroparte_1 P.IVA_2
CIPRIANO, Via XX Settembre, n. 15, Terni
- parte convenuta opposta -
OGGETTO: opposizione decreto ingiuntivo.
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da fogli depositati a PCT del seguente tenore.
Per la parte attrice in opposizione:
Voglia l'Ill.mo Tribunale Adito, contrariis rejectis, PRELIMINARMENTE, IN RITO
- chiede che venga revocata l'ordinanza del 12/08/2023 nella parte in cui il Giudice non ha
“ammesso la produzione documentale di parte opponente dei documenti relativi al procedimento di descrizione avanti al Tribunale di Bologna rg7346/2023” e, dunque, ammessa tale produzione documentale.
- chiede che venga revocata l'ordinanza del 04/12/2024 nella parte in cui il Giudice non ha ammesso la produzione documentale della “copia dell'ordinanza in data 1.12.2023 con la quale il Tribunale di Bologna ha ritenuto “un ragionevole sospetto di contraffazione “delle strutture di ” in quanto “formatasi in altro giudizio” e, dunque, ammessa Parte_1 tale produzione documentale. NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE
- REVOCARE, DICHIARARE NULLO E/O, COMUNQUE, INEFFICACE, il decreto ingiuntivo opposto n. 409/2022 del 11/02/2022 emesso dal Tribunale Civile di Monza nell'ambito del procedimento monitorio iscritto al R.G. n. 412/2022, depositato in Cancelleria in data 14/02/2022, notificato in data 15/02/2022, per i motivi esposti in atti e da intendersi ivi integralmente richiamati e, conseguentemente, in ogni caso,
- ACCERTARE E DICHIARARE gli intervenuti due pagamenti eseguiti da Parte_2 in data 01/09/2021 e 20/09/2021 rispettivamente di € 53.847,58 ed € 53.465,48 (sub
[...] docc. 4 e 5), e per l'effetto, - RESPINGERE, la domanda avanzata dalla in persona del legale ONtroparte_1 rappresentante pro tempore, in quanto infondata sia in fatto che in diritto per i motivi dedotti in atti da intendersi ivi integralmente richiamati;
IN VIA RICONVENZIONALE
- ACCERTARE E DICHIARARE la risoluzione per inadempimento del contratto di compravendita delle cinque piattaforme complete acquistate da ex ONtroparte_1 art. 1453 e segg. c.c. in ragione del mancato pagamento del prezzo convenuto e, conseguentemente,
- CONDANNARE in persona del suo legale rappresentante pro ONtroparte_1 tempore, ai sensi dell'art. 1218 e segg. c.c., a pagare a favore di il Parte_1 risarcimento dei danni dalla stessa sofferti a causa della risoluzione del contratto da determinarsi nella somma complessiva di € 215.964,65 (sub docc. 6-7-8 e doc. Pt_1
3 di controparte) ovvero in quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria. SEMPRE IN VIA RICONVENZIONALE
1. ACCERTARE E DICHIARARE gli inadempimenti contrattuale di , per ONtroparte_1 tutte le ragioni esposte al punto 4 della parte in diritto dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, e per l'effetto,
2. CONDANNARE in persona del suo legale rappresentante pro ONtroparte_1 tempore, alla restituzione a favore della della somma di € 10.995,19 Parte_1
(sub docc. 9, 10 e 15), oltre interessi e svalutazione monetaria
3. ACCERTARE E DICHIARARE gli inadempimenti contrattuale di , per ONtroparte_1 tutte le ragioni esposte al punto 5.1 della parte in diritto dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, e per l'effetto,
4. CONDANNARE in persona del suo legale rappresentante pro ONtroparte_1 tempore, al risarcimento a favore della della somma di € 14.040,00 per Parte_1
i lavori di messa in funzione e riparazione delle case galleggianti (sub docc. 17 e 18), oltre interessi legali e svalutazione monetaria.
7. ACCERTARE E DICHIARARE gli inadempimenti contrattuale di , per ONtroparte_1 tutte le ragioni esposte al punto 5.3 della parte in diritto dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, e per l'effetto,
8. CONDANNARE in persona del suo legale rappresentante pro ONtroparte_1 tempore, al risarcimento della somma di € 80.000,00 a favore di per il Parte_1 mancato guadagno (c.d. perdita di chance) derivante dalla mancata consegna di n. 4 mobil-home commissionate, oltre interessi legali e svalutazione monetaria.
9. ACCERTARE E DICHIARARE la responsabilità processuale aggravata di ex art. 96 commi II, c.p.c. per i motivi esposti nella narrativa del ONtroparte_1 presente atto e, conseguentemente,
10. CONDANNARE in persona del suo legale rappresentante pro ONtroparte_1 tempore, al risarcimento dei danni sofferti da nella misura che sarà Parte_1 ritenuta di giustizia.
11. DISPORRE, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1241 e segg., c.c. la parziale compensazione del (maggior) debito accertato della con il (minor) ONtroparte_1 debito eventualmente accertato della Parte_1 Per parte convenuta opposta:
Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
IN VIA PREGIUDIZIALE E PRELIMINARE: previa modifica e/o revoca dell'ordinanza del 09.11.2022-12.08.2023 sul punto concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n. 409/22 emesso dal Tribunale di Monza in data 14.02.2022 per la somma ingiunta ovvero per quella eventualmente ritenuta minore dal Giudice. A tal fine la chiede che la detta richiesta sia ONtroparte_1 subordinata alla prestazione di una cauzione, secondo i termini e le modalità stabilite dal Giudice, che la odierna opposta offre sin da ora ai sensi e per gli effetti dell'art. 648 comma 2 con tutte le consequenziali pronunce di legge. ovvero in subordine pronunciare il provvedimento anticipatorio ex art. 186 ter c.p.c. per il medesimo credito per il quale è stata ottenuta la condanna monitoria ovvero per quello inferiore ritenuto dal Giudice sussistendo i presupposti di cui all'art. 633 c.p.c. revocare l'ordinanza del 09.11.2022-12.08.2023 in quanto pronunciata sulla scorta di un vizio procedurale con conseguente violazione del principio del contraddittorio ovvero per infondatezza delle ragioni poste da parte opponente a fondamento dell'istanza di ingiunzione da cui risulta una non corretta prospettazione delle circostanze in fatto e in diritto con ogni consequenziale pronuncia di legge. NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE Respingere in toto l'opposizione come allo stato spiegata, poiché illegittima, pretestuosa, non provata ed infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 409/22 emesso dal Tribunale di Monza in data 14.02.2022, quanto alla somma di € 234.188,50 oltre interessi moratori, spese e compensi professionali come liquidati nel provvedimento monitorio ai sensi e per gli effetti dell'art. 648 c.p.c. con tutte le consequenziali pronunce di legge. ON espressa richiesta di condanna ai sensi dell'art. 96 comma 1 c.p.c. per i motivi di cui al presente atto compresa la valutazione del comportamento della nelle Parte_1 more della fase conciliativa nella misura pari al triplo delle spese legali liquidate ovvero nella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia secondo il prudente apprezzamento del Giudice con tutte le consequenziali pronunce di legge. NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA Nella denegata ipotesi in cui il Giudice disattenda le conclusioni rese in via pregiudiziale e preliminare, nonché quelle nel merito in via principale riconoscendo il fondamento anche parziale delle ragioni avversarie, Voglia accertare e dichiarare l'effettivo credito vantato dalla ei confronti della per le causali indicate in atti e ONtroparte_1 Parte_1 per l'effetto condannare controparte al pagamento della somma accertata in corso di causa ovvero compensare anche in via parziale la somma eventualmente dovuta all'opponente per le domande azionate con quella riconosciuta in favore della fronte della ONtroparte_1 avanzata domanda monitoria, con ogni consequenziale pronuncia di legge, oltre interessi di legge. IN VIA ISTRUTTORIA Previa declaratoria di revoca dell'ordinanza del 27.03.2025 si chiede che la causa venga rimessa in istruttoria per l'espletamento della prova orale dell'ultimo testimone del sig. sui capitoli n. 8 e n. 9 formulati nella seconda memoria istruttoria. Tes_1 Si chiede, altresì, ammettersi la consulenza tecnica volta a: 1) verificare, previo esame della documentazione prodotta in giudizio nel rispetto del principio del contraddittorio (con esclusione quindi di quella versata dalla Parte_1 unitamente all'istanza ex art. 186 ter c.p.c.) ed effettuati gli eventuali sopralluoghi ritenuti necessari, la rispondenza e la conformità dei materiali di cui al pronto merce comunicato dalla con missiva del 23.09.2021 rispetto agli ordinativi n. 3530/C del Parte_1
20.05.2021 e del 3680/C del 31.05.2021 allegati da Parte_1
2) verificare e descrivere, in caso di accertamento positivo del quesito di cui al punto n. 1, quale sia lo stato di fatto, sia strutturale che tecnico, in cui si trova la merce ordinata da;
ONtroparte_1
3) verificare l'esistenza di eventuali ammaloramenti dei materiali esaminati indicando la quantità degli elementi ammalorati, nonché descrivendo la natura, la tipologia e la causa del deterioramento per ciascuno dei prodotti che è risultato deteriorato;
4) in ipotesi di accertata presenza di ammaloramenti nei materiali esaminati indicare: a) il grado e l'entità dell'ammaloramento e l'incidenza di esso sul valore del bene quantificandone l'eventuale deprezzamento b) l'incidenza degli ammaloramenti individuati sulla funzionalità dei beni c) determinare e quantificare le tempistiche e i costi necessari per la riqualificazione e/o il ripristino della funzionalità di ciascun prodotto ammalorato;
5) esaminate le schede tecniche e le certificazioni prodotte da verificare: Parte_1
a) se esse si riferiscono a prodotti già utilizzati, semilavorati o nuovi;
b) per ciascuna tipologia di certificazione prodotta da controparte (certificazione relativa al cover deck- certificazione depuratore acque reflue- certificazione cubo dock) l'intervenuto espletamento di prove con la correlata annotazione delle risultanze funzionali al rilascio della certificazione medesima;
c) se al netto delle verifiche di cui al punto b) ogni certificazione risulta completa e conforme alle normative vigenti in materia ai fini della installazione e messa in funzione dei beni oggetto di esame.
FATTO E DIRITTO
ON atto di citazione 25.3.2022, iscritto a ruolo l'11.4.2022, (nel Parte_1 Part prosieguo, per brevità, a convenuto in giudizio nel prosieguo, ONtroparte_1
ON per brevità, , opponendo il d. i. n. 409/2022 del Tribunale di Monza – procedimento monitorio rubricato al n. 412/2022 R.G. – emesso l'11-14.2.2022 (notificato il 15.2.2022) a
ON favore di per l'importo di € 234.188,50, oltre interessi e spese della procedura monitoria, per
ON Part credito reclamato da in relazione a fornitura di merce a ffettuata nell'ambito dell'attività
ON di produzione/commercializzazione di case mobili prefabbricate esercitata da (cfr. decreto ingiuntivo prodotto sub doc. n. 1 fasc. GI).
A sostegno dell'opposizione, la difesa di GI – in via di sintesi e per quanto di stretto interesse ai fini della decisione – ha esposto:
a) di aver eseguito due pagamenti (l'1.9.2021 ed il 20.9.2021, rispettivamente di € 53.847,58 e ON di € 53.465,48), di cui non ha tenuto conto, con conseguente riduzione del credito vantato da controparte al minor importo di € 126.875,44 (pag. 4 dell'atto di citazione); ON b) di vantare – a sua volta – crediti nei confronti di per le fatture n. 21/2020 (€ 49.575,93), n.43/2021 (€66.555,49) e n.44/2021 (€99.833,23), tutte non pagate, per un importo totale di
€ 215.964,65 (pagg.
4-5 dell'atto di citazione); c) di vantare – ancora – un ulteriore credito nei confronti di conseguente al pagamento a ON favore di quest'ultima delle fatture nn. 584 e 585 del 28.5.2021 per un totale di € 10.995,19, importo corrisposto a controparte a titolo di acconto per merce mai consegnata e da ciò il Part ON diritto di i ripetere la somma di €10.995,19 trattenuta da senza titolo(pag.5 dell'atto di citazione); Part d) di risultare, così, compensate le reciproche poste, un credito complessivo a favore di er l'importo di € 100.084,40 (cfr. pag. 5 dell'atto di citazione); ON e) di aver patito danni per il rifiuto di di effettuare interventi in garanzia su merce consegnata Part a ffetta da vizi (con conseguente necessità per GI di applicare “sconti ai propri clienti, al fine di giustificare le pessime condizioni in cui le case galleggianti venivano consegnate”); ON nonché, per omesso pagamento da parte di di un ordine di cinque case galleggianti per Part ON un totale di € 208.165,90, strutture realizzate da senza che abbia mai né ritirato la merce, né versato il corrispettivo (cfr. pagg.
5-6 dell'atto di citazione); f) di aver ricevuto dalla partner commerciale 6Eco Srl una missiva con cui quest'ultima ha Part chiesto a di chiarire se la stessa fosse effettivamente, ed in che misura, proprietaria dei brevetti e conseguenti diritti di privativa industriale sul marchio Floating Resort, atteso che la società aveva già concluso numerosi accordi, su tutto il territorio ONtroparte_1 nazionale, per la consegna ed installazione delle case galleggianti ideate da Parte_1
[...
” (cfr. pag. 6 dell'atto di citazione); g) di aver sostenuto spese per interventi di riparazione sulle mobil-home fornite da per ON ON
€ 14.040,00 e ciò perché, pur essendo tali manufatti in garanzia, non ha prestato la assistenza dovuta a fronte della tempestiva comunicazione di vizi / difetti (cfr. pag. 9 e 10 dell'atto di citazione); h) di aver sostenuto costi per € 19.750,00 per progettazione di n. 5 piattaforme galleggianti, Part ON realizzate da u commissione di ma mai ritirate da quest'ultima, con conseguente Part ulteriore danno – da liquidare in via equitativa ex art. 1226 c.c. – patito da er occupazione dei magazzini di stoccaggio in relazione a tali manufatti (cfr. pag. 10 dell'atto di citazione); Part i) di essere stata costretta a seguito della mancata consegna da parte di CC di n. 4 mobil-home – ad annullare gli impegni presi con altrettante strutture ricettive “perdendo definitivamente la possibilità di perfezionare le vendite delle case galleggianti per un totale di circa € 320.000,00”, con richiesta di risarcimento danni per l'importo di € 80.000,00 per mancato guadagno “somma calcolata nella misura del 25% sulla somma presumibilmente realizzabile da a seguito della compravendita delle case galleggianti” (cfr. Parte_1 pagg. 10 ed 11 dell'atto di citazione); l) di aver CC “posto in essere una deplorevole attività di contraffazione dei brevetti delle c.d. houseboat di cui è titolare causando un danno patrimoniale Parte_1 particolarmente rilevante nei confronti di quest'ultima”, motivo per cui la difesa di GI ha ritenuto necessaria “una modifica della originaria domanda di adempimento in richiesta di risoluzione del contratto per grave inadempimento e contestuale richiesta di risarcimento dei danni derivanti dalla cessazione degli effetti del regolamento negoziale” (cfr. pag. 2 della memoria ex art. 183, c. 6, n. 1, c.p.c.). Quindi, GI ha così concluso (cfr. pagg.
3-4 della memoria ex art. 183, c. 6, n. 1, c.p.c.):
“NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE
- REVOCARE, DICHIARARE NULLO E/O, COMUNQUE, INEFFICACE, il decreto ingiuntivo opposto n. 409/2022 del 11/02/2022 emesso dal Tribunale Civile di Monza nell'ambito del procedimento monitorio iscritto al R.G. n. 412/2022, depositato in Cancelleria in data 14/02/2022, notificato in data 15/02/2022, per i motivi esposti in atti e da intendersi ivi integralmente richiamati e, conseguentemente, in ogni caso,
- ACCERTARE E DICHIARARE gli intervenuti due pagamenti eseguiti da Parte_2 in data 01/09/2021 e 20/09/2021 rispettivamente di € 53.847,58 ed € 53.465,48, e per l'effetto,
- RESPINGERE, la domanda avanzata dalla in persona del legale ONtroparte_1 rappresentante pro tempore, in quanto infondata sia in fatto che in diritto per i motivi dedotti in atti da intendersi ivi integralmente richiamati;
IN VIA RICONVENZIONALE
- ACCERTARE E DICHIARARE la risoluzione per inadempimento del contratto di compravendita delle cinque piattaforme complete acquistate da x art. ONtroparte_1
1453 e segg. c.c. in ragione del mancato pagamento del prezzo convenuto e, conseguentemente,
- CONDANNARE in persona del suo legale rappresentante pro ONtroparte_1 tempore, ai sensi dell'art. 1218 e segg. c.c., a pagare a favore di il Parte_1 risarcimento dei danni dalla stessa sofferti a causa della risoluzione del contratto da determinarsi nella somma complessiva di € 215.964,65 ovvero in quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria. SEMPRE IN VIA RICONVENZIONALE
1. ACCERTARE E DICHIARARE gli inadempimenti contrattuale di , per ONtroparte_1 tutte le ragioni esposte al punto 4 della parte in diritto dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, e per l'effetto,
2. CONDANNARE in persona del suo legale rappresentante pro ONtroparte_1 tempore, alla restituzione a favore della ella somma di € 10.995,19, oltre Parte_1 interessi e svalutazione monetaria
3. ACCERTARE E DICHIARARE gli inadempimenti contrattuale di , per ONtroparte_1 tutte le ragioni esposte al punto 5.1 della parte in diritto dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, e per l'effetto,
4. CONDANNARE in persona del suo legale rappresentante pro ONtroparte_1 tempore, al risarcimento a favore della della somma di € 14.040,00 per Parte_1
i lavori di messa in funzione e riparazione delle case galleggianti, oltre interessi legali e svalutazione monetaria.
7. ACCERTARE E DICHIARARE gli inadempimenti contrattuale di , per ONtroparte_1 tutte le ragioni esposte al punto 5.3 della parte in diritto dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, e per l'effetto,
8. CONDANNARE in persona del suo legale rappresentante pro ONtroparte_1 tempore, al risarcimento della somma di € 80.000,00 a favore di per il Parte_1 mancato guadagno (c.d. perdita di chance) derivante dalla mancata consegna di n. 4 mobil-home commissionate, oltre interessi legali e svalutazione monetaria.
9. ACCERTARE E DICHIARARE la responsabilità processuale aggravata di x art. 96 commi II, c.p.c. per i motivi esposti nella narrativa del presente ONtroparte_1 atto e, conseguentemente,
10. CONDANNARE in persona del suo legale rappresentante pro ONtroparte_1 tempore, al risarcimento dei danni sofferti da nella misura che sarà Parte_1 ritenuta di giustizia.
11. DISPORRE, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1241 e segg. c.c., la parziale compensazione del(maggior)debito accertato della con il(minor)debito eventualmente ONtroparte_1 accertato della . Parte_1
ON Costituitasi in giudizio, – avanzata richiesta di esecutività ex art. 648 c.p.c. – ha contestato la fondatezza in fatto e in diritto di quanto dedotto e argomentato da controparte, concludendo – in via principale nel merito – per la reiezione dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo;
vinte le spese di lite, nonché condanna di GI ex art. 96, c. 1, c.p.c..
Assegnata la causa ad un primo giudice (dott. A. ROSSATO); tenuta l'udienza del 15.9.2022 dalla dott.ssa L. BERTI in sostituzione temporanea (cfr. relativo verbale); respinta l'istanza di attribuzione d'esecutività ex art. 648 c.p.c. ed accolta la richiesta di emissione di ordinanza ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c. avanzata da parte attrice opponente senza attribuzione di immediata esecutività, con fissazione di udienza a fini conciliativi ex art 185 bis c.p.c. (cfr. ordinanza 9.11.2022); fatto presente che all'udienza 12.1.2023 (fissata con l'ord.
9.11.2022 cit.) sarebbe stata << discussa tra le parti l'istanza di “revoca ordinanza ex art. 186 ter cpc per violazione del principio del contraddittorio ex art. 101 c.p.c. e del connesso diritto di difesa” >> (cfr. ordinanza 31.12.2022); esperito tentativo di conciliazione tra le parti e disposto rinvio al 9.3.2023 “per la verifica dell'esito delle trattative” (cfr. verbale udienza 12.1.2023); indicate a verbali le condizioni ed il percorso per una possibile soluzione bonaria e disposto un ulteriore rinvio al 20.4.2023 a fini conciliativi (cfr. verbale udienza 9.3.2023); rinviata la causa dal 20.4.2023 al29.6.2023(cfr. provvedimento19.4.2023); preso atto dell'impossibilità di percorrere la via transattiva ed assunta riserva (cfr. verbale udienza 29.6.2023); revocata la ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. nella misura di € 166.388,72, con conferma di tale ordinanza quanto all'importo di € 49.757,92, nonché respinte le istanze ex art. 648 ed ex art. 186 ter c.p.c. avanzate da parte convenuta opposta ed assegnati i termini per depositare le memorie ex art. 183, c. 6, c.p.c. (cfr. ordinanza 12.8.2023); ammesse le prove orali nei limiti di cui all'ordinanza 12.11.2024; assunti – sui capitoli ammessi – gli interrogatori formali e le testimonianze di
[...]
cfr. verbale udienza 4.12.2024); Tes_2 Tes_3 Tes_4 Tes_5 Tes_6 riassegnato il procedimento allo scrivente;
revocata la prosecuzione della prova e ritenuta la causa matura per la decisione (cfr. ordinanza 27.3.2025); precisate le conclusioni dai procuratori con fogli depositati a PCT (cfr. ord. 27.3.2025 cit.); la causa è passata in decisione, assegnati alle parti i termini per depositare comparse conclusionali (21.7.2025) e memorie di replica (10.9.2025).
************* Si premette che: i) difese,
eccezioni ed argomentazioni delle parti saranno esaminate per quanto strettamente necessario nella prospettiva della motivazione della sentenza, applicato il principio “della ragione più liquida” (cfr. Cass., Sez. 5, Sent. n. 11458 dell'11.5.2018; nonché Cass., Sez. V, Ord. n. 363 del 9.1.2019); ii) le circostanze di fatto rilevanti ai fini della decisione sono esclusivamente quelle allegate (e contestate) entro il termine fissato dalla legge processuale per la maturazione in capo alle parti delle preclusioni assertive aventi ad oggetto gli elementi costitutivi delle pretese azionate in causa (vale a dire, entro il termine previsto per il deposito della memoria ex art. 183, comma 6, n.1, c.p.c., fermi comunque i limiti previsti per la c.d. emendatio/mutatio libelli), inammissibili – perché tardive – deduzioni successive al termine de quo (cfr. Cass., Sez. 3, Sent. n. 7270 del 18.3.2008; circa il fatto che le norme che prevedono preclusioni assertive e probatorie sono preordinate a tutelare interessi generali e la loro violazione è sempre rilevabile d'ufficio anche in presenza di acquiescenza della parte legittimata a dolersene: cfr. Cass., Sez. 3, Sent. n. 7270 del 18.3.2008 e Cass., Sez. 3, Ord. n. 16800 del 26.6.2018); senza che neppure rilevi il fatto che le circostanze non allegate in modo specifico siano, in tesi, evincibili dai documenti già prodotti (quanto al rapporto tra deduzione e produzione documentale, cfr. Cass., Sez. 3, Sent. n. 7115 del 21.3.2013; cfr. altresì, Cass., Sez. 3, Ord. n. 30607 del 27.11.2018, nonché Cass., Sez. 3, Ord. n. 11103 del 10.6.2020).
E' parimenti opportuno premettere che, sebbene il precedente assegnatario della causa ha ritenuto di dover ammettere mezzi istruttori, ad avviso di questo giudice, il giudizio è sufficientemente istruito in via documentale, cosicché nella presente motivazione non si terrà conto dell'esito delle prove orali assunte (salvo eventuali notazioni per mera completezza di motivazione), risultando tutti i capitoli ammessi o del tutto irrilevanti ai fini della decisione, ovvero – avendo sempre riguardo a ciò che è di rilievo alla volta della decisione – relativi a dati univocamente ricavabili dalla documentazione agli atti da allegazioni delle parti, che – per la loro natura – non necessitano di trovare riscontro in sede istruttoria.
Va da sé, ancora, che la decisione resa con la presente sentenza supera ed assorbe in toto l'ordinanza ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c. emessa dal precedente assegnatario con il provvedimento 9.11.2022 e poi parzialmente revocata con l'ordinanza 12.8.2023.
Per ordine e chiarezza di motivazione, è opportuno esaminare – con approccio schematico ed in via di sintesi – i profili di doglianza invocati dalla parte odierna attrice nello stesso ordine sopra esposto.
a) Esecuzione di due pagamenti (l'1.9.2021 ed il 20.9.2021, rispettivamente di € 53.847,58 ed
€ 53.465,48), di cui non si è ha tenuto conto, con conseguente riduzione del credito vantato ON da al minor importo di € 126.875,44 (pag. 4 dell'atto di citazione).
Part La deduzione di nel senso che gli importi di cui ai due pagamenti de quibus debbano ON essere imputati al credito azionato in via monitoria da con somma che perciò si riduce ad € 126.875,44 (€ 234.188,50 - € 53.847,58 - € 53.465,48 = € 126.875,44). ON
ha replicato che tali pagamenti (relativi agli ordini nn. 281 e 456) – che ha riconosciuto Part essere stati effettuati da dato, d'altro canto, obiettivamente acquisito alla causa in via documentale con la produzione delle contabili dei bonifici: cfr. docc. nn. 4 e 5 fasc. GI)
“riguardavano ordinativi che nulla hanno a che vedere con il decreto ingiuntivo opposto” (cfr. pagg.
6-7 della comparsa di costituzione e risposta). Part A pag. 10 della comparsa di costituzione e risposta di i legge: “al fine di mettere un punto di chiusura sulla riecheggiante questione delle n. 4 mobil home commissionate dalla on i sopra menzionati ordinativi n. 281 del 16.04.2021 e n. 456 del 27.5.2021 Parte_1
è intenzione della odierna comparente chiarire che le dette strutture non sono state consegnate alla controparte a causa dell'ingente debito maturato … Gli acconti nelle more versati sono stati, pertanto, trattenuti dalla ul maggior avere”. ONtroparte_1
Quindi, dalle deduzioni della stessa parte convenuta opposta emerge il seguente quadro:
- GI ha effettuato a CC gli ordinativi nn. 281 e 456; Part ON
- i bonifici di € 53.847,58 e di € 53.465,48 effettuati da sono relativi a tali ordinativi;
ON Part
- non ha evaso tali ordinativi, né consegnato la merce a ciò per l'esposizione debitoria maturata da quest'ultima);
- CC ha trattenuto le somme di cui a detti bonifici “sul maggior avere” (lasciando intendere – per tramite del richiamo alle previsioni delle condizioni generali di vendita [cfr. pag. 10 della comparsa di costituzione e risposta] – di aver annullato gli ordini a cui le rimesse di denaro erano relative). Ne risulta fondata l'eccezione di compensazione di GI per la somma di € 107.313,06, avendo la stessa CC riconosciuto di non aver evaso gli ordinativi per cui i due bonifici sono Part stati effettuati da rattenendo le somme a (parziale) copertura della esposizione debitoria Part di Infatti, è irrilevante il fatto che le rimesse di denaro fossero inizialmente riferibili a fatture ON diverse da quelle azionate in via monitoria, perché, avendo ammesso di aver imputato Part la somma al debito maturato da e, quindi, in linea di principio, a quello alla base del d.i.), al fine di contrastare l'eccezione di GI, la società odierna convenuta (parte attrice in senso sostanziale) avrebbe dovuto indicare nello specifico (e qui fa difetto qualsiasi indicazione pure Part generica) a quale debito facente capo a diverso ed ulteriore rispetto a quello oggetto della richiesta di cui al ricorso ex artt. 633 e ss. c.p.c.) la somma di € 107.313,06 avrebbe dovuto essere imputata;
dovendosi altrimenti concludere nel senso che l'imputazione è da effettuare sulle poste azionate in via monitoria, con conseguente riduzione dell'importo ivi richiesto. Al riguardo, per completezza, merita di essere evidenziato come il dato sia stato colto anche da chi ha preceduto lo scrivente nella conduzione della causa: infatti, nell'ordinanza 9.11.2022 si legge: “ cade in contraddizione: da un lato afferma che i pagamenti ONtroparte_1 riguardano ordini non ricompresi nel ricorso per d.i.; dall'altro però ammette non solo di non aver effettuato le forniture, ma anche di trattenere le somme detraendole dal maggior debito.” Quindi, questo motivo di opposizione è fondato, dovendosi detrarre dalla somma ingiunta ON l'importo di € 107.313,06, residuando così a favore di (salva l'analisi degli ulteriori profili Part di doglianza fatti valere da la somma di € 126.875,44 in linea capitale.
Part ON b) Crediti vantati da ei confronti di per le fatture n. 21/2020 (€ 49.575,93), n. 43/2021 ON (€ 66.555,49) e n. 44/2021 (€ 99.833,23), tutte non pagate da per un importo totale di
€ 215.964,65, anch'essa da compensare (pagg.
4-5 dell'atto di citazione).
Al riguardo si evidenzia quanto segue. Come già fatto presente dal precedente titolare della causa (cfr. ordinanza 12.8.2023), la fattura n. 43/2021 (€ 66.555,49) e quella n. 44/2021 (€ 99.833,23) sono relative ad ordini di Part CC a er merce che non è stata consegnata (in relazione alla ragione alla base del difetto di consegna le parti non concordano, l'una imputandola a responsabilità dell'altra, ma la circostanza della mancata consegna, in sé e per sé considerata, appare pacifica e, in ogni Part caso, on ha offerto idonea prova sul punto con riferimento ad una eventuale consegna). Part Ciò posto, sempre come evidenziato dal dott. ROSSATO nell'ord. 12.8.2023 cit., avendo evidenziato di non aver intenzione di consegnare la merce di cui a tali fatture (rifiuto collegato a Part lamentata violazione da parte di CC di brevetto di titolarità di non è possibile per l'odierna società attrice avanzare richiesta di pagamento per le fatture nn. 43/2021 e 44/2021; né, quindi, invocare l'istituto della compensazione per l'importo complessivo di € 166.388,72 (motivo per cui – si specifica per completezza – il dott. ROSSATO, revocando parzialmente il precedente provvedimento, aveva ridotto la somma dell'ordinanza-ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c.). D'altro canto, la decisione – maturata in corso di causa – di GI di non voler più consegnare alcun materiale a CC è espressamente manifestata da parte opponente nella memoria ex art. 183, c. 6, n. 1, c.p.c., scritto con cui GI ha fatto presente di modificare l'originaria domanda di adempimento in richiesta di risoluzione del contratto per grave inadempimento imputabile a CC e risarcimento danni derivanti della cessazione del rapporto negoziale (cfr. memoria ex art.183, c. 6, n. 1, c.p.c., pag. 2). Quindi, la richiesta di GI di decurtare dall'importo ingiunto la somma di € 166.388,72 (di cui alle fatture nn. 43/2021 e 44/2021) non può trovare accoglimento e va respinta. Differente è la situazione relativa alla fattura n. 21/2020 del 19.10.2020 per € 49.575,93. Dalla documentazione riversata agli atti del giudizio emerge che a tale fattura (prodotta sub doc. n. 6 del fascicolo GI) va riferito il DDT 1/9 del 19.10.2020. Part La difesa di sub doc. n. 26 del fascicolo di parte – ha prodotto il DDT 1/9 del 19.10.2020, relativo proprio alla merce indicata nella fattura n. 21/2020 cit. (cfr. voce “articolo” dei due documenti ora in esame). Il DDT 1/9 del 19.10.2020 è sottoscritto dal “destinatario”; così, è agli atti prova documentale della ricezione della merce da parte di CC e con essa dell'esecuzione della prestazione da Part parte di Part a allegato il mancato pagamento della somma di € 49.575,93 di cui alla fattura n. ON 21/2020 cit., deduzione a fronte della quale non ha provato – né, invero, prima ancora, neppure allegato – il fatto estintivo dell'adempimento, vale a dire, il versamento dell'importo Part di € 49.575,93, che – quindi – essendo credito (liquido ed esigibile) che ià vantava nei ON confronti di nel momento della domanda azionata in via monitoria da quest'ultima, va scomputato dalla somma ingiunta per compensazione legale ex artt. 1241 - 1241, c. 1, c.c.. Perciò, questo motivo di opposizione è fondato (nei limiti sopra precisati), con detrazione dalla somma di € 126.875,44 (risultante da quanto esposto nel precedente capo di questa ON sentenza) l'importo di € 49.575,93, residuando così a favore di (salva l'analisi degli Part ulteriori profili di doglianza fatti valere da la somma di € 77.299,51 in linea capitale.
c) Credito vantato da ei confronti di per il pagamento a favore di quest'ultima delle fatture nn. 584 e 585 del 28.5.2021 per un totale di € 10.995,19, importo corrisposto a controparte a titolo di acconto per merce mai consegnata (pag. 5 dell'atto di citazione).
Quanto alla somma de qua, GI ha eccepito la compensazione (cfr. atto di citazione, pag. 5). CC – in relazione alle fatture GI nn. 845/2021 e 585/2021 – ha riferito trattarsi di versamenti da riferire agli ordini nn. 281 e 456, con somma di € 10.995,19 anch'essa – al pari dell'importo di € ON 107.313,06 di cui alla lett. a) della presente sentenza – trattenuta da “sul maggior avere” Part senza aver mai consegnato la merce a fr. comparsa di costituzione e risposta, pag. 10). Quindi, essendo la situazione del tutto sovrapponibile – per allegazione della stessa parte Part ON opposta – a quella di cui ai bonifici da di € 53.847,58 e di € 53.465,48 esaminata sub lett. a) di questa decisione, anche l'importo di €10.995,19 – qui in commento – va detratto dal ON credito vantato da , residuando così a favore di quest'ultima (salva l'analisi degli ulteriori motivi di opposizione fatti valere dalla società odierna attrice) la somma di € 66.304,32 in linea capitale (€ 77.299,51 – 10.995,19 = € 66.304,32).
Part d) Compensate le reciproche poste, credito a favore di er € 100.084,40 (cfr. pag. 5 dell'atto di citazione).
Part Il credito – reclamato da di € 100.084,40 è il frutto della somma degli importi per cui la società opponente si è affermata creditrice di CC [cfr. lett. a), b) e c), che precedono] una volta compensate le reciproche poste (€53.847,58 + €53.465,48 + €49.575,93 + €66.555,49 +
€99.833,23 + €10.995,19 - €234.188,50 = € 100.084,40). Al riguardo, lo scrivente richiama quanto sopra esposto in relazione al fatto che GI è creditrice nei confronti di CC per € 53.847,58, € 53.465,48, € 49.575,93 ed €10.995,19, ma non anche per € 66.555,49 ed € 99.833,23. Part Da ciò, l'insussistenza di un saldo a favore di er € 100.084,40; risultando – per contro – un ON credito a favore di di € € 66.304,32.
Part ON e) Danni patiti da er il rifiuto di di effettuare interventi in garanzia su merce affetta da ON vizi;
nonché, per omesso pagamento da parte di di un ordine di cinque case galleggianti, Part ON realizzate da enza che non le abbia mai né ritirate, né pagate (cfr. pagg.
5-6 dell'atto di citazione).
Quanto alla fornitura di mobil-home viziate, vi è assoluta genericità sia circa i difetti, in tesi, esistenti, sia sulle denunzie, in tesi, avanzate da GI a CC e, ancora, pure sugli sconti, in tesi, applicati da GI alla propria clientela per – sempre in tesi – ovviare ai vizi della merce. Quindi, la domanda di parte opponente va respinta. Quanto all'omesso pagamento delle cinque case galleggianti, come sopra già esposto, la pretesa di pagamento (azionata con l'atto di citazione) è stata poi (con la memoria ex art. 183, c. 6, n. 1, c.p.c.) modificata in domanda di risoluzione per inadempimento con risarcimento del danno, domanda quest'ultima che verrà esaminata sub lett. l).
f) Ricezione dalla
partner commerciale 6Eco Srl una missiva con cui quest'ultima ha chiesto a Part i chiarire se la stessa fosse effettivamente, ed in che misura, proprietaria dei brevetti e ON conseguenti diritti di privativa industriale sul marchio Floating Resort, visto che aveva concluso accordi, su tutto il territorio nazionale, per la consegna ed installazione di case Part galleggianti ideate da cfr. pag. 6 dell'atto di citazione).
Si tratta di profilo che attiene alla domanda di risoluzione del contratto per inadempimento e, perciò, esaminato sub lett. l). g) Spese sostenute da er riparazioni sulle mobil-home fornite da per € 14.040,00 e Part ON ON ciò perché, pur essendo tali manufatti in garanzia, non ha prestato l'assistenza dovuta a fronte della tempestiva comunicazione dei vizi/difetti (cfr. pag. 9 e 10 dell'atto di citazione).
Come già evidenziato sub lett. e), vi è assoluta genericità in relazione alla tipologia dei vizi, alle denunzie a CC ed alla tempestività di esse (cfr. pag. 9 dello scritto introduttivo); aspetti che già conducono al rigetto della domanda. Inoltre, avendo GI già fatto effettuare gli interventi di riparazione, risulta pure impossibile verificare l'esistenza di difetti attraverso CTU;
ferma l'inammissibilità dei capitoli di prova articolati sul punto, essendo essi formulati in modo generico e valutativo;
nonché scollegati da deduzioni specifiche, imprescindibili per l'ammissione di qualsiasi mezzo istruttorio, potendosi ammettere prove solo su dati di fatto allegati entro il termine fissato dalla legge processuale per la maturazione delle preclusioni assertive (vale a dire, al più tardi, con la memoria ex art. 183, c. 6, n. 1, c.p.c.).
h) Costi di € 19.750,00 sostenuti per progettazione di n. 5 piattaforme galleggianti, realizzate Part da u commissione di CC, ma mai ritirate da quest'ultima, con conseguente ulteriore Part danno – da liquidare in via equitativa ex art. 1226 c.c. – patito da er occupazione dei magazzini di stoccaggio in relazione a tali manufatti (cfr. pag. 10 dell'atto di citazione).
Quanto ai costi di progettazione, si tratta di profilo che attiene alla domanda di risoluzione del contratto per inadempimento e, perciò, esaminato sub lett. l). Circa il profilo relativo alla “occupazione dei magazzini di stoccaggio”, assente qualsiasi allegazione in relazione allo spazio occupato dai manufatti, in tesi, realizzati ed allo spazio complessivo dei magazzini, è impossibile effettuare una valutazione del danno, in ipotesi, Part patito da , invero e prima ancora, capire se la circostanza dedotta sia stata capace di dar luogo a un danno risarcibile. Inoltre, in relazione tanto al criterio del c.d. “valore locativo” degli spazi occupati, quanto alla possibile indicazione del costo esposto alla clientela per “fermo merce in magazzino”, non risulta neppure versarsi in caso in cui vi sia la necessità di invocare la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. (fermo che, pure nella prospettiva della norma de qua, è necessario fornire la prova – qui assente - dell'esistenza di un danno, attenendo il profilo dell'equità all'aspetto della difficoltà in punto di quantificazione di esso).
i) Aver a seguito dell'omessa consegna da parte di CC di n. 4 – annullato Part Parte_4 gli impegni presi con altrettante strutture ricettive “perdendo definitivamente la possibilità di perfezionare le vendite delle case galleggianti per un totale di circa € 320.000,00”, con richiesta di risarcimento danni per l'importo di € 80.000,00 per mancato guadagno “somma calcolata nella misura del 25% sulla somma presumibilmente realizzabile da Parte_1
a seguito della compravendita delle case galleggianti” (cfr. pagg.10 ed 11 dell'atto di citazione).
Part Al riguardo, al fine di fornire la prova dei contratti di vendita stipulati da quest'ultima ha prodotto un solo documento (sub doc. n. 21), dal cui esame risulta che ha lamentato CP_3 la mancata consegna del materiale entro la data del 2.8.2021. Ora, fermo che il doc. n. 21 appare inidoneo a soddisfare l'onere probatorio gravante sulla società odierna attrice con riferimento alla tipologia di domanda qui in esame, nel caso di Part ON specie non è neppure dimostrato che abbiano concordato un termine di consegna della merce tale da poter imputare la disdetta del contratto effettuata da (cliente CP_3 Part ONtr di all'inadempimento di Part Infatti, negli ordini menzionati da . 316/PR e n. 87/PR, prodotti sub doc. n. 15 fasc. GI), quanto alla “data di consegna”, si legge “da concordare” (al riguardo, si consideri che l'ordine relativo a il n.86/PR), senza che possa essere attribuito valore alla postilla aggiunta CP_3
a mano “consegna 10/06/21”, tenuto anche conto che non vi è prova dell'accettazione di tale ON termine da parte di né – invero – dell'ordine nel suo complesso. Inoltre, del tutto generica è pure l'indicazione della percentuale del 25%, quale margine di Part profitto, in tesi, realizzabile da on riferimento alle compravendite delle mobil-home.
l) Attività
posta in essere da CC di contraffazione dei brevetti delle c.d. houseboat di titolarità di GI, con danno patrimoniale procurato a quest'ultima”, con conseguente “modifica della originaria domanda di adempimento in richiesta di risoluzione del contratto per grave inadempimento e contestuale richiesta di risarcimento dei danni derivanti dalla cessazione degli effetti del regolamento negoziale” (cfr. memoria ex art. 183, c. 6, n. 1, c.p.c., pag. 2).
Al riguardo, l'inadempimento imputato a CC, tale da portare alla risoluzione del contratto, è relativo alla “contraffazione dei brevetti delle c.d. houseboat di titolarità di GI” (cfr. memoria ex art. 183, c. 6, n. 1, c.p.c., pag. 2); d'altro canto, nulla è stato dedotto in relazione al fatto che la situazione di fatto esposta in citazione fosse di gravità tale da condurre alla risoluzione del contratto, in relazione al quale era stata avanzata domanda di adempimento. L'onere di deduzione e prova circa i presupposti per la risoluzione del contratto gravano sulla parte che avanza detta domanda. Al riguardo, osservato che circa il profilo della violazione dei diritti di privativa industriale Part ON ed intellettuale lamentato da ei confronti di pende giudizio avanti al Tribunale di Bologna, nell'ambito di questo giudizio non è stata offerta idonea prova sul punto (e, invero, prima ancora, del tutto carenti sono pure le allegazioni). Infatti, alla missiva 10.2.2022 di 6Eco Srl, a tutto concedere, può essere attribuito valore indiziario (assenti, comunque, i requisiti di gravità, precisione e concordanza, richiesti dall'art. 2729, c.1, c.c. per l'operatività della prova critica/presuntiva); né la valutazione sul “ragionevole sospetto di contraffazione” (cfr. ordinanza Tribunale di Bologna 1.12.2023, menzionata a pag. 10 della comparsa conclusionale GI) permette di ritenere raggiunta la prova sul punto;
non risultando neppure che il Tribunale di Bologna abbia emesso un provvedimento decisorio in cui si afferma esservi stata contraffazione di brevetti da parte di CC.
Inoltre, fermo quanto sopra esposto, di per sé dirimente alla volta del rigetto della domanda di risoluzione del contratto e di risarcimento del danno (essendo gravemente deficitario il quadro di allegazioni e prove circa il profilo di inadempimento da cui la domanda muove) e ribadito quanto sopra esposto circa l'inammissibilità e l'irrilevanza ai fini della decisione dei mezzi istruttori ammessi ed assunti dal precedente titolare del procedimento, si evidenzia che ON Part dalle prove orali non emerge neppure che le case galleggianti commissionate da a di cui quest'ultima ha lamentato l'omesso ritiro e pagamento) fossero effettivamente pronte per la ON Part consegna;
né, in generale, che vi sia stato inadempimento di nei termini dedotti da Infatti,
- il legale rappresentante di CC non ha reso confessione sul punto, avendo sì confermato il mancato ritiro della merce, ma collegandolo al fatto di non sapere se essa fosse disponibile;
- il sig. (direttore commerciale della 6Eco Srl) – chiarito che 6Eco Srl è la ONtroparte_4 società che riceveva “gli ordini della per produrre le Floating Resort” – ha fatto Parte_1 presente che “la base completa … su cui poi (io non la conosco) avremmo ONtroparte_1 dovuto installare le casette che ci avrebbe fornito” non è stata completata (“i Pt_1 galleggianti e il finto legno di cui si discute sono ancora a magazzino da noi, non abbiamo noi l'alluminio”), cosicché il difetto di ultimazione dei manufatti non può essere ricondotto alla mancata consegna delle “casette”; Part
- la sig.ra (dipendente di impiegata amministrativa) ha dichiarato di non Persona_1 aver mai personalmente visto il materiale in relazione al quale si discute della mancata consegna / difetto di ritiro / omesso pagamento;
Part
- quanto al sig. padre dell'amministratore di consulente amministrativo Persona_2 Part Part di da un lato, visto lo stretto legale di parentela con l'amministratore di soggetto la cui credibilità è assai scarsa (al riguardo, si noti che, pur avendo il teste precisato “non sono socio di Part
”, poi si immedesima del tutto con … All'epoca c'era un nostro credito nei Parte_1 confronti della … Noi abbiamo sempre pagato regolarmente le fatture alla ONtroparte_1 scadenza …”); d'altro lato, quanto da questi dichiarato circa l'ultimazione delle n. 5 piattaforme ordinate da CC a GI, non concorda con ciò che è stato riferito dal sig. teste a Tes_2 perfetta conoscenza delle circostanze oggetto della deposizione e maggiormente credibile perché estraneo a rapporti, diretti od indiretti, con le parti in causa);
- i signori entrambi dipendenti di CC, il primo con mansioni Testimone_7 Testimone_8 di addetto al marketing ed alle vendite ed il secondo di responsabile amministrativo) non hanno riferito nulla di utile ai fini della decisione. ON In conclusione, quanto al credito promosso da con il ricorso ex artt. 633 c.p.c. e ss. ed Part alle eccezioni / domande riconvenzionali di ON
- il d.i. è stato chiesto da per una somma di molto maggiore rispetto al credito spettante (e ciò già alla data dell'azione monitoria): perciò, il d.i. opposto è da revocare;
ON
- GI va condannata a versare a l'importo di € 66.304,32, oltre interessi al saggio di cui alla domanda monitoria, con decorrenza dalla data di notifica del d.i. qui opposto al saldo;
- ogni altra domanda, reciprocamente azionata dalle parti l'una contro l'altra, è da respingere.
Prima di passare alla disciplina delle spese di lite, va valutata l'istanza di cancellazione delle frasi offensive-sconvenienti / richiesta risarcimento del danno ex art. 89 c.p.c., avanzata da ON e ripresa nella comparsa conclusionale (cfr. pag. 7 dello scritto difensivo conclusivo). L'art. 89 c.p.c. è relativo ad espressioni sconvenienti od offensive. Un'espressione è qualificabile come offensiva quando non abbia alcuna relazione con l'esercizio della difesa, ovvero nel caso in cui sia eccedente rispetto alle esigenze difensive (da valutarsi a prescindere dalla fondatezza delle tesi sostenute) e collegabile al mero intento di offendere la controparte (cfr. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 2188 del 22.2.1992 e Cass. Sez. U., Sentenza n. 2579 del 25.3.1988). Il concetto di sconvenienza esprime una capacità lesiva di grado minore, inerente al contrasto delle espressioni con le esigenze dell'ambiente processuale e della funzione difensiva nei cui ambito sono formulate. La Corte di legittimità ha altresì precisato che “la cancellazione delle espressioni offensive o sconvenienti contenute negli scritti difensivi, prevista dall'art. 89 cod. proc. civ. …. va esclusa allorquando le espressioni in parola non siano dettate da un passionale e scomposto intento dispregiativo e non rivelino perciò un intento offensivo nei confronti della controparte (o dell'ufficio), ma, conservando pur sempre un rapporto, anche indiretto, con la materia controversa, senza eccedere dalle esigenze difensive, siano preordinate a dimostrare, attraverso una valutazione negativa del comportamento dell'avversario, la scarsa attendibilità delle sue affermazioni” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 10288 del 5.5.2009). In base ai concetti, alle nozioni ed ai principi che precedono, la richiesta ex art. 89 c.p.c. è da respingere. Infatti, negli scritti parte attrice opponente non si rinviene nulla di sconveniente od offensivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 89 c.p.c., dal momento che, da un lato, è da escludere che vi siano espressioni scollegate con l'esercizio del diritto di difesa e/o che abbiano il mero intento di offendere la controparte e, d'altro lato, neppure ivi si riscontra “sconvenienza” nel senso sopra chiarito. Va da sé che, respinta l'istanza di cancellazione per difetto di “espressioni sconvenienti od offensive”, del pari è da respingere la richiesta di attribuzione di somma a titolo di risarcimento ON danni ex art. 89, comma 2, c.p.c. (anch'essa avanzata da : cfr. comparsa conclusionale, pag. 7 cit.).
**************
Quanto alla disciplina delle spese di lite del giudizio di opposizione, stante, da un lato, la Part ON revoca del d.i., sì con condanna di versare somma a , ma per importo assai inferiore a quello azionato in via monitoria (in particolare, € 66.304,32, a fronte di € 234.188,50) e, d'altro Part lato, vista la reiezione delle domande promosse in via riconvenzionale da salvo che nei limiti di cui all'accoglimento alla volta della riduzione del credito di controparte, pure nella prospettiva della c.d. “eccezione riconvenzionale”), si registra qui una situazione di reciproca soccombenza, tale da integrare il presupposto previsto dall'art. 92, c. 2, c.p.c. per dichiarare l'integrale compensazione delle spese de quibus.
Va da sé che le ragioni alla base della compensazione delle spese di lite, sono altresì motivi di rigetto della domanda di condanna ex art. 96 c.p.c., anch'essa reciprocamente avanzata da una parte nei confronti dell'altra. Inoltre, fermo quanto precede, per mera esaustività di motivazione, anche laddove non si volesse ritenere che le ragioni alla base della compensazione delle spese processuali siano, di per sé, motivo di reiezione della richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c., si osserva che, in relazione al primo comma dell'art. 96 cit., né GI né CC hanno provato di aver sofferto danni specificatamente attribuibili alla instaurazione del contenzioso e, quanto al terzo comma di detto articolo, fanno difetto – sempre in relazione ad ambedue le parti – i presupposti di legge, con valutazione circa l'integrazione di essi demandata alla discrezionalità del giudicante.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Revocata l'ordinanza ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c. emessa dal precedente titolare della causa e respinta e/o assorbita ogni altra istanza, difesa ed eccezione delle parti,
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo impugnato;
- condanna la società attrice opponente a versare alla società convenuta opposta l'importo di € 66.304,32, oltre interessi al saggio di cui alla domanda monitoria, con decorrenza dalla data di notifica del d.i. qui opposto al saldo;
- rigetta ogni domanda proposta da una parte nei confronti dell'altra, comprese quelle ex art. 96 c.p.c. ed ex art. 89 c.p.c.;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Sentenza esecutiva.
Monza, 2 ottobre 2025 il Giudice Nicola GRECO