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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/07/2025, n. 4390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4390 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
R.G. 4279/2021
Così composta:
DE ET EL de Courtelary Presidente
Marina Tucci Consigliere Relatore
Mario Montanaro Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento R.G. 4279/2021
Promosso da
( C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
Elettivamente domiciliata presso lo studio degli Avv.ti Arturo Cancrini e Laura Fioravanti che la rappresentano e difendono per mandato in atti
APPELLANTE
Nei confronti di
( C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
Elettivamente domiciliato presso gli Avv.ti Romano Vaccarella e Lidia Scantamburlo che lo rappresentano e difendono per mandato in atti
APPELLATO
OGGETTO : impugnazione sentenza 1628/2021 del Tribunale di Roma sezione specializzata imprese resa nel procedimento rg 14706/2017 – appalto pubblico –
1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello impugnava la sentenza del Tribunale di Roma, Parte_1 sezione specializzata imprese n.1628/2021 chiedendone la riforma. L'appellato si costituiva chiedendo il rigetto dell'impugnazione. Controparte_2
L'udienza per la prima comparizione era fissata per il giorno nove maggio 2022 . Era disposto rinvio per la decisione all'udienza del tredici marzo 2023, differita al tredici ottobre 2025. Con istanza depositata il trenta giugno 2025 il difensore dell'appellante, a ciò autorizzato come da procura in atti, dichiarava di rinunciare al giudizio di appello;
depositava in pari data dichiarazione dei difensori dell'appellato ( anch'essi legittimati in forza di procura ad hoc ) contenente l'accettazione della rinuncia. Le parti chiedevano quindi che fosse pronunciata l'estinzione del giudizio di appello con compensazione delle spese. La rinuncia e l'accettazione sono state ritualmente proposte per cui sussistono i presupposti per l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c.. Le spese di appello sono compensate tra le parti costituite come dalle stesse richiesto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, dichiara l'estinzione del giudizio. Compensa le spese di lite del presente grado.
Roma, camera di consiglio del sette luglio 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Marina Tucci DE EL de Courtelary
2
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
R.G. 4279/2021
Così composta:
DE ET EL de Courtelary Presidente
Marina Tucci Consigliere Relatore
Mario Montanaro Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento R.G. 4279/2021
Promosso da
( C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
Elettivamente domiciliata presso lo studio degli Avv.ti Arturo Cancrini e Laura Fioravanti che la rappresentano e difendono per mandato in atti
APPELLANTE
Nei confronti di
( C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
Elettivamente domiciliato presso gli Avv.ti Romano Vaccarella e Lidia Scantamburlo che lo rappresentano e difendono per mandato in atti
APPELLATO
OGGETTO : impugnazione sentenza 1628/2021 del Tribunale di Roma sezione specializzata imprese resa nel procedimento rg 14706/2017 – appalto pubblico –
1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello impugnava la sentenza del Tribunale di Roma, Parte_1 sezione specializzata imprese n.1628/2021 chiedendone la riforma. L'appellato si costituiva chiedendo il rigetto dell'impugnazione. Controparte_2
L'udienza per la prima comparizione era fissata per il giorno nove maggio 2022 . Era disposto rinvio per la decisione all'udienza del tredici marzo 2023, differita al tredici ottobre 2025. Con istanza depositata il trenta giugno 2025 il difensore dell'appellante, a ciò autorizzato come da procura in atti, dichiarava di rinunciare al giudizio di appello;
depositava in pari data dichiarazione dei difensori dell'appellato ( anch'essi legittimati in forza di procura ad hoc ) contenente l'accettazione della rinuncia. Le parti chiedevano quindi che fosse pronunciata l'estinzione del giudizio di appello con compensazione delle spese. La rinuncia e l'accettazione sono state ritualmente proposte per cui sussistono i presupposti per l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c.. Le spese di appello sono compensate tra le parti costituite come dalle stesse richiesto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, dichiara l'estinzione del giudizio. Compensa le spese di lite del presente grado.
Roma, camera di consiglio del sette luglio 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Marina Tucci DE EL de Courtelary
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