TRIB
Ordinanza 1 aprile 2025
Ordinanza 1 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, ordinanza 01/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 5406/2024
Tribunale di Torre Annunziata
Sezione II
Il Tribunale di Torre Annunziata – Sezione II – riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati:
Dott. Massimo Palescandolo Presidente
Dott. Angelo Scarpati Giudice rel.
Dott. Luigi Ambrosino GOP
ha emesso la seguente
ORDINANZA
nella causa civile iscritta al n. 5406/2024 R.G., avente ad oggetto: reclamo avverso ordinanza cautelare del 10.12.2024 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata- Sez. II e vertente
1
in pers. del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa, giusta mandato in atti, dall'avv. Parte_1
Marco Del Vecchio, ed elett.te dom.ta presso lo studio di detto difensore in Salerno al Corso
Garibaldi n. 109
RECLAMANTE
E
, in pers. del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso, giusta mandato in Controparte_1
atti, dall'avv. Gianluca Di Ruocco e dall'avv. Giovanni Cimmino, ed elett.te dom.to presso lo studio di detti difensori in Napoli alla via De Gasperi n. 55
RECLAMATO
Letti i verbali d'udienza e gli atti di causa;
Sciolta la riserva che precede;
Il reclamo è fondato e va accolto, per i motivi di seguito precisati.
Con ricorso depositato il 11.10.2024 la società odierna reclamata chiedeva, all'intestato Tribunale, concedersi il sequestro conservativo dell'imbarcazione da diporto mod. 42, Controparte_2
denominata “ Bubù”; con decreto del 12.10.2024 il giudice di prime cure, ritenendo di non dover concedere una tutela inaudita altera parte, fissava, per la comparizione delle parti dinanzi a sé,
l'udienza del 22.10.2024; orbene, a detta udienza, ancorchè non vi fosse la prova dell'avvenuta regolare instaurazione del contraddittorio nei confronti della società resistente ( odierna reclamante), il giudice concedeva il chiesto sequestro conservativo, onerando parte ricorrente di provvedere alla notifica del ricorso e del concesso provvedimento cautelare entro 15 giorni successivi alla cennata udienza del 22.10.2024, rinviando, all'uopo, all'udienza del 10.12.2024;
2 nondimeno, a detta successiva udienza, il giudice di prime cure confermava il sequestro concesso all'udienza del 22.10.2024.
Ciò premesso, avverso siffatto ultimo provvedimento ( ordinanza cautelare) spiegava reclamo la in pers. del legale rapp.te p.t., deducendo, in primo luogo, la sopravvenuta Parte_1
inefficacia del provvedimento di sequestro concesso all'udienza del 22.10.2024 ( e convalidato giusta ordinanza del 10.12.2024), per non essere stato lo stesso notificato, dal ricorrente, alla controparte nel rispetto del termine rigoroso di cui al comma 2 dell'art. 669 sexies cpc ( e, cioè, otto giorni dalla emissione del provvedimento medesimo); in ogni caso, nel merito, contestava la sussistenza, rispetto alla concessa cautela, sia del fumus boni iuris che del periculum in mora.
Si costituiva la società reclamata la quale, in sostanza, chiedeva il rigetto del gravame, previa conferma del provvedimento di sequestro emesso all'udienza del 22.10.2024, e confermato con ordinanza resa all'udienza del 10.12.2024.
Il reclamo, come anticipato, è fondato e va accolto.
Nel caso che ci occupa, invero, risulta che, all'udienza del 22.10.2024, il giudice di primo grado,
verificata la non regolare instaurazione del contraddittorio – in ragione del mancato perfezionamento della notifica del ricorso introduttivo nei confronti della società resistente-,
concedeva il provvedimento di sequestro, onerando, vieppiù, parte ricorrente di notificare quest'ultimo, oltre al ricorso introduttivo, entro i 15 giorni successivi all'udienza del 22.10.2024,
alla medesima società resistente.
Non vi è dubbio, allora, come siffatta sequenza procedimentale induca, senza dubbio, a qualificare il concesso provvedimento di sequestro come vero e proprio decreto emesso inaudita altera parte, e,
cioè, come un provvedimento emesso in assenza di una preventiva regolare instaurazione del contraddittorio;
fattispecie, questa, certamente contemplata dall'ordinamento giusta la disciplina di cui al comma 2 dell'art. 669 sexies cpc, ma, come tale, integralmente sottoposta alla regolamentazione procedimentale ivi contenuta.
È noto, invero, che il cennato comma 2 dell'art. 669 sexies cpc dispone che il decreto cautelare,
emesso inaudita altera parte, debba essere notificato, a cura del ricorrente, unitamente al ricorso introduttivo, alla controparte, entro il termine ( massimo) di otto giorni, decorrenti dalla emissione del decreto stesso;
termine, quest'ultimo, che, secondo l'inequivoco disposto della norma, è
3 perentorio (v. sul punto anche la giurisprudenza di merito, Trib. Taranto, ord. del 3.4.2006); nondimeno, la mancata o intempestiva notifica del decreto de quo comporta l'inefficacia della cautela ( oltre che dell'eventuale successiva ordinanza di convalida della stessa), inefficacia che può essere dichiarata anche d'ufficio, senza possibilità di concedere un termine per la rinnovazione della notifica ( v. Trib. Napoli, ord. del 20.2.2001; Trib. Milano, ord. del 25.2.1998).
Ciò detto, venendo al caso che ci occupa, è pacifica la circostanza per cui il decreto emesso,
inaudita altera parte, all'udienza del 22.10.2024, è stato notificato, dalla ricorrente odierna reclamata, alla resistente, a mezzo PEC, solo in data 31.10.2024, e, dunque, oltre il termine (
scaduto il 30.10.2024) perentorio di otto giorni, decorrenti appunto dal 22.10.2024; con conseguente inefficacia, allora, sia del cennato decreto di sequestro del 22.10.2024, sia, ovviamente,
della successiva ordinanza, emessa all'udienza del 10.12.2024, di convalida di un decreto di per sé
già inefficace.
In ragione di quanto detto, dunque, in accoglimento dello spiegato reclamo, va revocata l'ordinanza cautelare di sequestro conservativo dell'imbarcazione da diporto mod. Colombo 42, CP_2
denominata “ Bubù”, emessa all'udienza del 10.12.2024, di convalida del decreto emesso, inaudita altera parte, all'udienza del 22.10.2024.
Quanto alle spese di lite relative ad entrambi i gradi del presente giudizio, le stesse, ad avviso del
Collegio, vanno integralmente compensate tra le parti, in ragione della oggettiva sussistenza di un dubbio interpretativo, in capo alle parti medesime, circa la qualificazione, se decreto o ordinanza, da assegnarsi al provvedimento di sequestro reso all'udienza del 22.10.2024.
P.Q.M.
1. Accoglie il reclamo e, per l'effetto, revoca l'ordinanza cautelare di sequestro conservativo dell'imbarcazione da diporto mod. Colombo Algarve 42, denominata “ Bubù”, emessa all'udienza del 10.12.2024, di convalida del decreto emesso, inaudita altera parte, all'udienza del 22.10.2024;
2. Compensa integralmente tra le pari le spese relative ad entrambi i gradi del presente giudizio.
4 Si comunichi.
Torre Annunziata, così deciso nella camera di consiglio del 27.3.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Angelo Scarpati Dott. Massimo Palescandolo
5