Articolo 26 della Legge 26 luglio 1974, n. 343
Articolo 25Articolo 27
Versione
29 agosto 1974
Art. 26.
L'articolo 49 del predetto testo unico e' sostituito dal seguente: "Quando l'amministrazione lo riconosca necessario, puo' essere ammessa tra le passivita', per le diocesi di notevole importanza, la spesa di un segretario, in misura non superiore a L. 180.000 annue, compresi in essa gli emolumenti di curia, eventualmente da lui percepiti e calcolati sulla media del triennio di cui all'articolo 9".
Entrata in vigore il 29 agosto 1974