Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 07/01/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 4178/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Trani, sez. civile, riunito in camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giuseppe Rana Presidente
Dr.ssa Laura Cantore Giudice rel.
Dr.ssa Maria Anna Altamura Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 4178/2023 del Registro Generale affari contenziosi, promosso con ricorso depositato in data 10.11.2023, da:
rappresentata e difesa dall'avv. Musci Michele, giusta procura in atti Parte_1
ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. Croce Michela, giusta procura in atti Controparte_1
resistente
E
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani intervenuto
FATTO
con ricorso depositato in data 10.11.2023, premesso di aver intrattenuto con il resistente un Parte_1 rapporto di convivenza more uxorio prima in Bologna e dal 2019 in Corato, che dalla loro unione è nata in
Bologna in data 30/6/2016 il figlio riconosciuto da entrambi i genitori, e che Persona_1 il rapporto di convivenza si interrompeva nel mese di luglio 2022, chiedeva disciplinarsi i rapporti tra i genitori ed il figlio minorenne secondo le modalità meglio descritte nel ricorso.
Con comparsa depositata il 12.2.2024 si costituiva il resistente, il quale, pur contestando la ricostruzione dei fatti di cui al ricorso introduttivo, anticipava la volontà di definire bonariamente la controversia.
Con accordo ritualmente sottoscritto dalle parti e dai loro difensori, anche per autentica, depositato il
12.2.2024, queste ultime concordavano le modalità di affidamento del minore, volontà ribadita dalle parti giusta note scritte depositate per l'udienza del 14.3.2024, all'esito della quale la causa veniva assunta in decisione senza concessione di termini per il deposito di memorie conclusive.
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che recepiva quanto sollecitato nella detta ordinanza.
E' pervenuto parere favorevole all'accoglimento del ricorso da parte del P.M.
DIRITTO
La domanda avanzata dalle odierne parti in causa è fondata per cui merita accoglimento.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso (affidamento condiviso del minore con sua collocazione presso la madre;
270,00 euro a titolo di contribuzione nel mantenimento del minore, oltre ad euro 80,00 quale quota parte del costo della babysitter gravante sul padre, oltre al 50% delle spese straordinarie, come regolate dal protocollo siglato dal Tribunale con il COA di Trani;
congruità degli incontri, prendensi atto degli ulteriori accordi patrimoniali raggiunti dalle parti), stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (ex art. 473 bis, 4 c.p.c.), tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita, in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) dichiara efficaci le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni come contenute nell'accordo depositato il 04.07.2024, da intendersi qui trascritto;
2) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) spese compensate
Così deciso in Trani, nella camera di consiglio del 17.12.2024
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Laura Cantore Dott. Giuseppe Rana
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