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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 19/12/2025, n. 1146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 1146 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2449/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione e Famiglia
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Marta Cristoni Presidente
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Dott.ssa Marianna Cocca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 2449/2025 R.G. promosso da parte di:
, nata a [...], il [...], residente a [...]Parte_1
NA (FE), Via Caduti di Nassirya n. 31, C.F. rappresentata e difesa C.F._1 dall'Avv. Valentina Pareschi del Foro di Ferrara, C.F. , con dichiarazione di C.F._2 voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata ed elettivamente domiciliata presso lo studio del Email_1 medesimo difensore in Ferrara, Viale Cavour n. 50, scala E, int. 2
e nato a [...], il [...], residente a [...], Controparte_1
Via Caduti di Nassirya n. 31, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Catia C.F._3
Testoni del Foro di Bologna (C.F. ), con dichiarazione di voler ricevere le C.F._4 comunicazioni e le notificazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo Email_2 difensore in Budrio (BO), Via Dante Mezzetti n. 14
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi
CONCLUSIONI:
1 - Il P.M. ha concluso affinché il Tribunale voglia dichiarare la separazione dei coniugi, con ogni conseguente provvedimento da adottarsi in conformità all'interesse della prole, qualora esistente.
- Le parti hanno domandato la pronuncia della separazione alle seguenti
CONDIZIONI
1) I coniugi vivranno separati con reciproco rispetto e si danno atto della autosufficienza e reciproca indipendenza economica. Pertanto, ciascuno provvederà autonomamente al proprio mantenimento e sostentamento senza richiesta alcuna di mantenimento.
2) Il sig. continuerà a dimorare e risiedere nell'abitazione familiare di PO Controparte_1
NA (FE), Via Caduti di Nassirya n. 31, di propria esclusiva proprietà facendosi carico in via esclusiva del pagamento del mutuo ipotecario in essere con rata mensile di 660,00 euro circa. La sig.ra entro il 31.12.2025 si impegna a trasferire altrove la propria formale Parte_1 residenza insieme al figlio con onere di comunicare al sig. li estremi di detta nuova Per_1 CP_1 residenza ai fini del collocamento del figlio Per_1
3) Il figlio minore sarà affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori con collocazione e Per_1 residenza presso la madre che potrà assumere in autonomia le decisioni riguardanti l'ordinaria gestione di vita quotidiana del minore analogamente al padre quando il figlio sarà con lui. Entrambi
i genitori prenderanno, invece, di comune accordo tutte le decisioni nell'interesse del minore, in particolare scelte attinenti a salute, istruzione, educazione, attività sportive, vacanze, viaggi, educazione religiosa e trasferimenti.
4) I genitori concordano una frequentazione paritaria del figlio secondo il seguente calendario: a settimane alterne, il minore trascorrerà con la madre le giornate del lunedì, martedì, venerdì, sabato e domenica e con il padre le giornate di mercoledì e giovedì; la settimana successiva il figlio trascorrerà le giornate di lunedì, martedì, venerdì, sabato e domenica con il padre e le giornate di mercoledì e giovedì con la madre. I genitori alterneranno le settimane con le predette modalità a partire dalla settimana in cui la madre trasferirà altrove la propria residenza, garantendo in tal modo una frequentazione paritaria e che il minore trascorra con l'uno o l'altro genitore i fine settimana in modo alternato. Per quanto attiene alle festività natalizie, trascorrerà, ad anni alterni, dal 23 Per_1 dicembre al 31 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro. Per l'anno 2025 sarà la madre a decidere quale dei due periodi tenere l'anno prossimo e quelli successivi i Per_1 genitori alterneranno i periodi. Durante le festività pasquali, ad anni alterni, il figlio trascorrerà dal
Mercoledì delle Ceneri al Sabato ANto con un genitore e Pasqua e il Lunedì dell'Angelo fino al rientro a scuola con l'altro genitore. Per l'anno 2026 sarà il padre a decidere quale dei due periodi tenere gli anni successivi i genitori alterneranno i periodi. Nel periodo delle vacanze estive, Per_1
2 trascorrerà con ogni genitore almeno due settimane anche non consecutive da stabilirsi Per_1 concordemente tra i coniugi entro il 31 maggio di ogni anno. In ogni caso, i genitori danno atto che
è abituato a trascorrere le vacanze estive in Puglia e, pertanto, si impegnano a mantenere tale Per_1 consuetudine, se questa sarà la volontà del minore. Il minore trascorrerà con la mamma la giornata della Festa della Mamma e del compleanno della stessa e con il papà la giornata della Festa del Papà
e del compleanno del papà. Negli anni pari trascorrerà il giorno del proprio compleanno con Per_1 la mamma, mentre negli anni dispari con il papà. Rimangono sempre salve esigenze diverse a seconda delle volontà del minore.
5) In ragione della parità di tempo trascorso da con l'uno e con l'altro genitore, ciascuno di Per_1 essi provvederà direttamente a soddisfare le esigenze del figlio quando si troverà presso di sé. In ogni caso, i genitori divideranno al 50% le spese per l'abbigliamento fino al tetto massimo complessivo di
€ 150,00 mensile, oltre al quale la spesa andrà concordata, ad eccezione di spese imprevedibili e necessarie. I genitori divideranno altresì al 50% le spese per la cura personale (barbiere ed estetista), quelle per l'utenza telefonica e per i regali di compleanno degli amici.
6) Ciascun genitore provvederà a rimborsare all'altro il 50% delle spese straordinarie documentate e sostenute nell'interesse del figlio, facendo in modo che l'altro genitore ne possa scaricare la quota del proprio contributo sulla sua dichiarazione dei redditi. Per l'individuazione delle suddette spese si fa riferimento al seguente schema: • Spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche, ortodontiche, oculistiche presso strutture pubbliche;
c) ticket per trattamenti sanitari erogati dal Servizio ANitario
Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante;
d) occhiali da vista e lenti a contatto, con relativa prescrizione dell'oculista. • Spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) cure dentistiche, ortodontiche, oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici, in strutture private. • Spese scolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
b) rette asilo nido e scuola materna pubbliche e relativo trasporto;
c) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno, durante l'anno scolastico e per le vacanze estive;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) trasporto pubblico. • Spese scolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
rette asilo nido e scuola materna privata e relativo trasporto;
b) corsi di specializzazione e master;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio e relative utenze presso la sede
Universitaria. • Spese extrascolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo):
a) tempo prolungato;
b) mensa scolastica;
c) attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di euro 400,00 all'anno per ciascun figlio;
d) spese di manutenzione, bollo e
3 assicurazione relativi a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
e) spese per il patentino e la patente. • Spese extrascolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) baby- sitter;
b) campi estivi, soggiorno estivo di studio, sportivo, stage sportivi;
c) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione. Le spese straordinarie indicate dovranno essere debitamente documentate. I singoli giustificativi di spesa dovranno essere, quanto più possibile, riferibili alle singole spese sostenute nonché al figlio per il quale sono state effettuate. In particolare, le spese mediche dovranno essere comprovate dalla relativa prescrizione medica e dalla documentazione fiscale (ricevuta o scontrino) con l'indicazione del codice fiscale del figlio, per permettere ad ogni genitore di scaricarne il costo per la percentuale di competenza. Al fine della dimostrazione del preventivo accordo, il genitore che richiede il rimborso dovrà provare, in caso di contestazione, di aver inviato comunicazione all'altro genitore in via alternativa: a mezzo raccomandata, messaggio WhatsApp, e-mail, con indicazione di massima della spesa da sostenere, richiedendo riscontro entro 10 giorni (salvo i casi di effettiva urgenza in cui il riscontro dovrà avvenire entro la giornata). In caso di mancato espresso dissenso entro il predetto termine, la spesa si intenderà come approvata. Il genitore che anticipa la spesa è tenuto ad inviare il conto con i relativi giustificativi entro il giorno trenta di ogni mese all'altro genitore, il quale dovrà procedere al rimborso entro 15 giorni dalla richiesta.
7) I coniugi concordano che, ai fini fiscali, il figlio resterà al 50% a carico della madre e al 50% a carico del padre mentre, viste le condizioni del presente accordo, l'assegno unico universale verrà percepito integralmente dalla sig.ra facendosi parte diligente ciascun genitore perché ciò Pt_1 possa avvenire presso gli enti preposti.
8) I coniugi concordano che da settembre 2025 fino a quando la sig.ra dimorerà Pt_1 nell'abitazione familiare di PO NA (FE), le parti divideranno al 50% le spese relative alle utenze del predetto immobile e al vitto, nonché tutte le spese per Le parti convengono altresì Per_1 che la rata del mutuo dell'immobile in comproprietà sito a Vigo del Gargano, Via AN Michele, continuerà ad essere suddivisa al 50% tra le parti fino a quando la proprietà non verrà trasferita alla sig.ra con accollo del mutuo. Rimarrà, invece, a carico del sig. l'intera rata del Pt_1 CP_1 mutuo dell'abitazione familiare.
9) Al fine di regolare i rapporti patrimoniali pendenti, il sig. si impegna a cedere e trasferire CP_1 alla sig.ra che si impegna ad accettare, con tutte le agevolazioni di legge previste in sede di Pt_1 separazione, la propria quota di proprietà della seguente porzione immobiliare sita a Vigo del
Gargano, Via AN Michele: a) Appartamento in piano terra contraddistinto dal numero interno UNO
(int. 1), con accesso dalla strada privata che inizia dalla rampa di discesa all'area di parcheggio, ed altro ingresso attualmente esistente dalla rampa stessa. Detto appartamento si compone di due camere, oltre gli accessori di bagno, ripostiglio, cucina, terrazzino a livello e pertinenziale piccolo giardinetto
4 (cortile) antistante l'appartamento stesso, delimitato da muretto in muratura, il tutto confinante con strada, con viottoli e proprietà Detto immobile è censito in catasto dei Fabbricati del Per_2
Comune di Vico del Gargano al foglio 2 particella 1605 sub. 18 zc.2 Via AN Michele piano T cat.
A/3 cl. 4 consistenza v. 4 superficie catastale mq.74 rc. Euro 299,55; b) Posto macchina, contraddistinto col numero interno DUE (int. 2), della consistenza di metri quadrati undici (mq.11), posto nell'area di parcheggio asservita all'intero edificio, della superficie catastale, l'intera area di parcheggio di metri quadrati sessantatre (mq.63), confinante detto posto macchina con posti macchina
1 e 3 e area di svincolo, sulla quale i compratori hanno diritto di passaggio in perpetuo anche con mezzi meccanici, censito in catasto dei Fabbricati del Comune di Vico del Gargano al foglio 2 particella 1605 sub. 4 zc. 2 Via AN Michele piano T cat. C/6 cl. 1 consistenza mq. 11 rc. Euro 36,93.
La proprietà di tale immobile è pervenuta al sig. in seguito ad atto pubblico di vendita tra i CP_1 sig.ri , , e e in qualità di venditori, Parte_2 Pt_3 Parte_1 Pt_4 CP_2 da una parte, e i sig.ri e dall'altra, in qualità di acquirenti, Parte_1 Controparte_1 redatto in data 10.08.2016 a ministero del Notaio Dott. , atto registrato a AN EV, Persona_3 al repertorio n. 168447, raccolta n. 52238 e trascritto presso il competente ufficio in data 06.09.2016, al numero 4136 serie IT (doc. 12 – Copia compravendita immobile sito a Vico del Gargano, Via AN
Michele). Il trasferimento della quota di proprietà del sig. alla sig.ra con accollo CP_1 Pt_1 della parte di mutuo rimanente da parte di quest'ultima e conseguente liberazione del sig. CP_1 dalla garanzia prestata dovrà avvenire tramite Notaio entro e non oltre 90 giorni dalla data di pubblicazione della sentenza di separazione. Il Notaio rogante sarà scelto dalla sig.ra che si Pt_1 accollerà in via integrale il compenso richiesto dal Professionista e le spese per l'atto di trasferimento della proprietà del suddetto. Il sig. ichiara che l'APE è già presente, e avrà scadenza in data CP_1 successiva all'operazione notarile di cessione in occasione del quale la consegnerà in originale alla sig.ra Le parti dichiarano che stante la natura interna dell'operazione rinunciano sin da ora Pt_1 alla redazione della R.T.I., documento non obbligatorio per legge. In ogni caso, eventuali spese tecniche che dovessero rendersi necessarie saranno suddivise al 50% tra i coniugi.
10) I ricorrenti danno atto che il trasferimento in favore della sig.ra è Parte_1 connesso e funzionale alla risoluzione della crisi coniugale e alla definizione dei rapporti economici tra i coniugi e che la sig.ra non dovrà versare alcun corrispettivo al sig. per il Pt_1 CP_1 trasferimento della suddetta quota.
11) Sempre ai fini della sistemazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, la sig.ra Parte_1 si impegna a trasferire, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della sentenza di
[...] separazione, al sig. che si impegna ad accettare, con tutte le agevolazioni di legge Controparte_1 previste in sede di separazione, la proprietà dell'autoveicolo Opel Insignia, targa ES458DR e dell'Autocaravans Rimor S.p.a., targa CS063SR. Del pari, il sig. si impegna a Controparte_1
5 trasferire, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della sentenza di separazione, alla sig.ra
[...]
che si impegna ad accettare, con tutte le agevolazioni di legge previste in sede di Parte_1 separazione, la proprietà dell'autoveicolo Ford Ecosport, targa FB484LX. I coniugi danno atto invece che il motoveicolo, targa EK65863, rimarrà di proprietà della sig.ra mentre Parte_1 il motoveicolo, targa DW33420, rimarrà di proprietà del sig. Infine, le parti Controparte_1 concordano che la moto da cross Kawasaki kx cc 450 rimarrà nella disponibilità del sig. CP_1 mentre le moto da cross KTM sx cc85 e pite-bike kayo cc 140, regalate dai genitori al figlio Per_1 rimarranno nell'abitazione familiare a disposizione del figlio Per_1
12) Infine, sempre ai fini della sistemazione dei rapporti patrimoniali tra le parti, il sig. CP_1 si impegna a versare alla sig.ra alla data di effettiva uscita dalla
[...] Parte_1 casa coniugale, tramite bonifico bancario alle seguenti coordinate IBAN
[...], la somma complessiva di € 18.000,00.
13) I coniugi concordano che la sig.ra , entro il 31.12.2025, asporti a sue esclusive ed Pt_1 irripetibili spese, i beni come da separato elenco sottoscritto tra i coniugi.
14) I coniugi danno atto che i denari presenti sul conto corrente cointestato in essere presso l'Istituto di Credito Intesa AN Paolo sono già stati divisi tra le parti e che, una volta trasferito la proprietà dell'immobile di Vico del Gargano alla sig.ra con conseguente accollo del mutuo da parte Pt_1 della stessa, il predetto conto corrente cointestato verrà estinto con suddivisione a metà dell'eventuale provvista. Mentre la provvista del conto corrente del sig. presso l'Istituto di Credito Intesa CP_1
AN Paolo rimarrà di sua esclusiva pertinenza, come la provvista del conto corrente intestato alla sig.ra presso Intesta AN Paolo, Agenzia di AN Pietro in Casale, rimarrà nella sua esclusiva Pt_1 disponibilità.
15) I ricorrenti danno atto, anche ai fini del divorzio, che ogni altro rapporto patrimoniale è stato definito e condizionatamente a quanto sopra, rinunciano espressamente a qualsiasi altra pretesa restitutoria e/o risarcitoria in ordine alla comunione dei denari, titoli, valori di qualsiasi altra natura, arredi, beni mobili, immobili e beni mobili registrati, ovvero per pagamenti con denaro comune per l'acquisto, la manutenzione o la ristrutturazione di beni di proprietà comune o esclusiva o prevalente di uno dei due coniugi o prelievi di denaro comune e, pertanto, dichiarano di non avere più nulla a pretendere reciprocamente per qualsiasi ragione, titolo o azione.
16) La sig.ra e il sig. quanto al figlio si prestano reciproco assenso al Pt_1 CP_1 Per_1 rilascio e/o rinnovo della carta d'identità valida anche per l'espatrio e del passaporto, precisando che l'eventuale residenza all'estero dovrà essere espressamente concordata tra i genitori.
17) Le spese ed i diritti del presente procedimento saranno interamente compensati tra le parti, tanto che ognuna salderà direttamente il proprio legale. Gli avvocati sottoscrivono il presente atto anche per rinuncia alla solidarietà professionale.
6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 14/11/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte in epigrafe.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e la relativa istanza
è stata accolta dal giudice con fissazione del termine fino al 15 dicembre 2025.
In data 1 e 4 dicembre 2025, le parti hanno depositato note scritte con le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso ha concluso come in epigrafe.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a [...] Parte_1
EV (FG), il 27.07.1973, e nato a [...], il [...], Controparte_1 unitisi in matrimonio a AN EV (FG) il 20/12/2008, matrimonio trascritto nei Registri dello
Stato Civile del Comune di AN EV (FG) al n. 41 Parte 1 Anno 2008.
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AN EV (FG) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
7 Così deciso in Ferrara il giorno 18 dicembre 2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
8
Il Presidente
Dott.ssa Maria Marta Cristoni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione e Famiglia
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Marta Cristoni Presidente
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Dott.ssa Marianna Cocca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 2449/2025 R.G. promosso da parte di:
, nata a [...], il [...], residente a [...]Parte_1
NA (FE), Via Caduti di Nassirya n. 31, C.F. rappresentata e difesa C.F._1 dall'Avv. Valentina Pareschi del Foro di Ferrara, C.F. , con dichiarazione di C.F._2 voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata ed elettivamente domiciliata presso lo studio del Email_1 medesimo difensore in Ferrara, Viale Cavour n. 50, scala E, int. 2
e nato a [...], il [...], residente a [...], Controparte_1
Via Caduti di Nassirya n. 31, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Catia C.F._3
Testoni del Foro di Bologna (C.F. ), con dichiarazione di voler ricevere le C.F._4 comunicazioni e le notificazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo Email_2 difensore in Budrio (BO), Via Dante Mezzetti n. 14
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi
CONCLUSIONI:
1 - Il P.M. ha concluso affinché il Tribunale voglia dichiarare la separazione dei coniugi, con ogni conseguente provvedimento da adottarsi in conformità all'interesse della prole, qualora esistente.
- Le parti hanno domandato la pronuncia della separazione alle seguenti
CONDIZIONI
1) I coniugi vivranno separati con reciproco rispetto e si danno atto della autosufficienza e reciproca indipendenza economica. Pertanto, ciascuno provvederà autonomamente al proprio mantenimento e sostentamento senza richiesta alcuna di mantenimento.
2) Il sig. continuerà a dimorare e risiedere nell'abitazione familiare di PO Controparte_1
NA (FE), Via Caduti di Nassirya n. 31, di propria esclusiva proprietà facendosi carico in via esclusiva del pagamento del mutuo ipotecario in essere con rata mensile di 660,00 euro circa. La sig.ra entro il 31.12.2025 si impegna a trasferire altrove la propria formale Parte_1 residenza insieme al figlio con onere di comunicare al sig. li estremi di detta nuova Per_1 CP_1 residenza ai fini del collocamento del figlio Per_1
3) Il figlio minore sarà affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori con collocazione e Per_1 residenza presso la madre che potrà assumere in autonomia le decisioni riguardanti l'ordinaria gestione di vita quotidiana del minore analogamente al padre quando il figlio sarà con lui. Entrambi
i genitori prenderanno, invece, di comune accordo tutte le decisioni nell'interesse del minore, in particolare scelte attinenti a salute, istruzione, educazione, attività sportive, vacanze, viaggi, educazione religiosa e trasferimenti.
4) I genitori concordano una frequentazione paritaria del figlio secondo il seguente calendario: a settimane alterne, il minore trascorrerà con la madre le giornate del lunedì, martedì, venerdì, sabato e domenica e con il padre le giornate di mercoledì e giovedì; la settimana successiva il figlio trascorrerà le giornate di lunedì, martedì, venerdì, sabato e domenica con il padre e le giornate di mercoledì e giovedì con la madre. I genitori alterneranno le settimane con le predette modalità a partire dalla settimana in cui la madre trasferirà altrove la propria residenza, garantendo in tal modo una frequentazione paritaria e che il minore trascorra con l'uno o l'altro genitore i fine settimana in modo alternato. Per quanto attiene alle festività natalizie, trascorrerà, ad anni alterni, dal 23 Per_1 dicembre al 31 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro. Per l'anno 2025 sarà la madre a decidere quale dei due periodi tenere l'anno prossimo e quelli successivi i Per_1 genitori alterneranno i periodi. Durante le festività pasquali, ad anni alterni, il figlio trascorrerà dal
Mercoledì delle Ceneri al Sabato ANto con un genitore e Pasqua e il Lunedì dell'Angelo fino al rientro a scuola con l'altro genitore. Per l'anno 2026 sarà il padre a decidere quale dei due periodi tenere gli anni successivi i genitori alterneranno i periodi. Nel periodo delle vacanze estive, Per_1
2 trascorrerà con ogni genitore almeno due settimane anche non consecutive da stabilirsi Per_1 concordemente tra i coniugi entro il 31 maggio di ogni anno. In ogni caso, i genitori danno atto che
è abituato a trascorrere le vacanze estive in Puglia e, pertanto, si impegnano a mantenere tale Per_1 consuetudine, se questa sarà la volontà del minore. Il minore trascorrerà con la mamma la giornata della Festa della Mamma e del compleanno della stessa e con il papà la giornata della Festa del Papà
e del compleanno del papà. Negli anni pari trascorrerà il giorno del proprio compleanno con Per_1 la mamma, mentre negli anni dispari con il papà. Rimangono sempre salve esigenze diverse a seconda delle volontà del minore.
5) In ragione della parità di tempo trascorso da con l'uno e con l'altro genitore, ciascuno di Per_1 essi provvederà direttamente a soddisfare le esigenze del figlio quando si troverà presso di sé. In ogni caso, i genitori divideranno al 50% le spese per l'abbigliamento fino al tetto massimo complessivo di
€ 150,00 mensile, oltre al quale la spesa andrà concordata, ad eccezione di spese imprevedibili e necessarie. I genitori divideranno altresì al 50% le spese per la cura personale (barbiere ed estetista), quelle per l'utenza telefonica e per i regali di compleanno degli amici.
6) Ciascun genitore provvederà a rimborsare all'altro il 50% delle spese straordinarie documentate e sostenute nell'interesse del figlio, facendo in modo che l'altro genitore ne possa scaricare la quota del proprio contributo sulla sua dichiarazione dei redditi. Per l'individuazione delle suddette spese si fa riferimento al seguente schema: • Spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche, ortodontiche, oculistiche presso strutture pubbliche;
c) ticket per trattamenti sanitari erogati dal Servizio ANitario
Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante;
d) occhiali da vista e lenti a contatto, con relativa prescrizione dell'oculista. • Spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) cure dentistiche, ortodontiche, oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici, in strutture private. • Spese scolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
b) rette asilo nido e scuola materna pubbliche e relativo trasporto;
c) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno, durante l'anno scolastico e per le vacanze estive;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) trasporto pubblico. • Spese scolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
rette asilo nido e scuola materna privata e relativo trasporto;
b) corsi di specializzazione e master;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio e relative utenze presso la sede
Universitaria. • Spese extrascolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo):
a) tempo prolungato;
b) mensa scolastica;
c) attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di euro 400,00 all'anno per ciascun figlio;
d) spese di manutenzione, bollo e
3 assicurazione relativi a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
e) spese per il patentino e la patente. • Spese extrascolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) baby- sitter;
b) campi estivi, soggiorno estivo di studio, sportivo, stage sportivi;
c) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione. Le spese straordinarie indicate dovranno essere debitamente documentate. I singoli giustificativi di spesa dovranno essere, quanto più possibile, riferibili alle singole spese sostenute nonché al figlio per il quale sono state effettuate. In particolare, le spese mediche dovranno essere comprovate dalla relativa prescrizione medica e dalla documentazione fiscale (ricevuta o scontrino) con l'indicazione del codice fiscale del figlio, per permettere ad ogni genitore di scaricarne il costo per la percentuale di competenza. Al fine della dimostrazione del preventivo accordo, il genitore che richiede il rimborso dovrà provare, in caso di contestazione, di aver inviato comunicazione all'altro genitore in via alternativa: a mezzo raccomandata, messaggio WhatsApp, e-mail, con indicazione di massima della spesa da sostenere, richiedendo riscontro entro 10 giorni (salvo i casi di effettiva urgenza in cui il riscontro dovrà avvenire entro la giornata). In caso di mancato espresso dissenso entro il predetto termine, la spesa si intenderà come approvata. Il genitore che anticipa la spesa è tenuto ad inviare il conto con i relativi giustificativi entro il giorno trenta di ogni mese all'altro genitore, il quale dovrà procedere al rimborso entro 15 giorni dalla richiesta.
7) I coniugi concordano che, ai fini fiscali, il figlio resterà al 50% a carico della madre e al 50% a carico del padre mentre, viste le condizioni del presente accordo, l'assegno unico universale verrà percepito integralmente dalla sig.ra facendosi parte diligente ciascun genitore perché ciò Pt_1 possa avvenire presso gli enti preposti.
8) I coniugi concordano che da settembre 2025 fino a quando la sig.ra dimorerà Pt_1 nell'abitazione familiare di PO NA (FE), le parti divideranno al 50% le spese relative alle utenze del predetto immobile e al vitto, nonché tutte le spese per Le parti convengono altresì Per_1 che la rata del mutuo dell'immobile in comproprietà sito a Vigo del Gargano, Via AN Michele, continuerà ad essere suddivisa al 50% tra le parti fino a quando la proprietà non verrà trasferita alla sig.ra con accollo del mutuo. Rimarrà, invece, a carico del sig. l'intera rata del Pt_1 CP_1 mutuo dell'abitazione familiare.
9) Al fine di regolare i rapporti patrimoniali pendenti, il sig. si impegna a cedere e trasferire CP_1 alla sig.ra che si impegna ad accettare, con tutte le agevolazioni di legge previste in sede di Pt_1 separazione, la propria quota di proprietà della seguente porzione immobiliare sita a Vigo del
Gargano, Via AN Michele: a) Appartamento in piano terra contraddistinto dal numero interno UNO
(int. 1), con accesso dalla strada privata che inizia dalla rampa di discesa all'area di parcheggio, ed altro ingresso attualmente esistente dalla rampa stessa. Detto appartamento si compone di due camere, oltre gli accessori di bagno, ripostiglio, cucina, terrazzino a livello e pertinenziale piccolo giardinetto
4 (cortile) antistante l'appartamento stesso, delimitato da muretto in muratura, il tutto confinante con strada, con viottoli e proprietà Detto immobile è censito in catasto dei Fabbricati del Per_2
Comune di Vico del Gargano al foglio 2 particella 1605 sub. 18 zc.2 Via AN Michele piano T cat.
A/3 cl. 4 consistenza v. 4 superficie catastale mq.74 rc. Euro 299,55; b) Posto macchina, contraddistinto col numero interno DUE (int. 2), della consistenza di metri quadrati undici (mq.11), posto nell'area di parcheggio asservita all'intero edificio, della superficie catastale, l'intera area di parcheggio di metri quadrati sessantatre (mq.63), confinante detto posto macchina con posti macchina
1 e 3 e area di svincolo, sulla quale i compratori hanno diritto di passaggio in perpetuo anche con mezzi meccanici, censito in catasto dei Fabbricati del Comune di Vico del Gargano al foglio 2 particella 1605 sub. 4 zc. 2 Via AN Michele piano T cat. C/6 cl. 1 consistenza mq. 11 rc. Euro 36,93.
La proprietà di tale immobile è pervenuta al sig. in seguito ad atto pubblico di vendita tra i CP_1 sig.ri , , e e in qualità di venditori, Parte_2 Pt_3 Parte_1 Pt_4 CP_2 da una parte, e i sig.ri e dall'altra, in qualità di acquirenti, Parte_1 Controparte_1 redatto in data 10.08.2016 a ministero del Notaio Dott. , atto registrato a AN EV, Persona_3 al repertorio n. 168447, raccolta n. 52238 e trascritto presso il competente ufficio in data 06.09.2016, al numero 4136 serie IT (doc. 12 – Copia compravendita immobile sito a Vico del Gargano, Via AN
Michele). Il trasferimento della quota di proprietà del sig. alla sig.ra con accollo CP_1 Pt_1 della parte di mutuo rimanente da parte di quest'ultima e conseguente liberazione del sig. CP_1 dalla garanzia prestata dovrà avvenire tramite Notaio entro e non oltre 90 giorni dalla data di pubblicazione della sentenza di separazione. Il Notaio rogante sarà scelto dalla sig.ra che si Pt_1 accollerà in via integrale il compenso richiesto dal Professionista e le spese per l'atto di trasferimento della proprietà del suddetto. Il sig. ichiara che l'APE è già presente, e avrà scadenza in data CP_1 successiva all'operazione notarile di cessione in occasione del quale la consegnerà in originale alla sig.ra Le parti dichiarano che stante la natura interna dell'operazione rinunciano sin da ora Pt_1 alla redazione della R.T.I., documento non obbligatorio per legge. In ogni caso, eventuali spese tecniche che dovessero rendersi necessarie saranno suddivise al 50% tra i coniugi.
10) I ricorrenti danno atto che il trasferimento in favore della sig.ra è Parte_1 connesso e funzionale alla risoluzione della crisi coniugale e alla definizione dei rapporti economici tra i coniugi e che la sig.ra non dovrà versare alcun corrispettivo al sig. per il Pt_1 CP_1 trasferimento della suddetta quota.
11) Sempre ai fini della sistemazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, la sig.ra Parte_1 si impegna a trasferire, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della sentenza di
[...] separazione, al sig. che si impegna ad accettare, con tutte le agevolazioni di legge Controparte_1 previste in sede di separazione, la proprietà dell'autoveicolo Opel Insignia, targa ES458DR e dell'Autocaravans Rimor S.p.a., targa CS063SR. Del pari, il sig. si impegna a Controparte_1
5 trasferire, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della sentenza di separazione, alla sig.ra
[...]
che si impegna ad accettare, con tutte le agevolazioni di legge previste in sede di Parte_1 separazione, la proprietà dell'autoveicolo Ford Ecosport, targa FB484LX. I coniugi danno atto invece che il motoveicolo, targa EK65863, rimarrà di proprietà della sig.ra mentre Parte_1 il motoveicolo, targa DW33420, rimarrà di proprietà del sig. Infine, le parti Controparte_1 concordano che la moto da cross Kawasaki kx cc 450 rimarrà nella disponibilità del sig. CP_1 mentre le moto da cross KTM sx cc85 e pite-bike kayo cc 140, regalate dai genitori al figlio Per_1 rimarranno nell'abitazione familiare a disposizione del figlio Per_1
12) Infine, sempre ai fini della sistemazione dei rapporti patrimoniali tra le parti, il sig. CP_1 si impegna a versare alla sig.ra alla data di effettiva uscita dalla
[...] Parte_1 casa coniugale, tramite bonifico bancario alle seguenti coordinate IBAN
[...], la somma complessiva di € 18.000,00.
13) I coniugi concordano che la sig.ra , entro il 31.12.2025, asporti a sue esclusive ed Pt_1 irripetibili spese, i beni come da separato elenco sottoscritto tra i coniugi.
14) I coniugi danno atto che i denari presenti sul conto corrente cointestato in essere presso l'Istituto di Credito Intesa AN Paolo sono già stati divisi tra le parti e che, una volta trasferito la proprietà dell'immobile di Vico del Gargano alla sig.ra con conseguente accollo del mutuo da parte Pt_1 della stessa, il predetto conto corrente cointestato verrà estinto con suddivisione a metà dell'eventuale provvista. Mentre la provvista del conto corrente del sig. presso l'Istituto di Credito Intesa CP_1
AN Paolo rimarrà di sua esclusiva pertinenza, come la provvista del conto corrente intestato alla sig.ra presso Intesta AN Paolo, Agenzia di AN Pietro in Casale, rimarrà nella sua esclusiva Pt_1 disponibilità.
15) I ricorrenti danno atto, anche ai fini del divorzio, che ogni altro rapporto patrimoniale è stato definito e condizionatamente a quanto sopra, rinunciano espressamente a qualsiasi altra pretesa restitutoria e/o risarcitoria in ordine alla comunione dei denari, titoli, valori di qualsiasi altra natura, arredi, beni mobili, immobili e beni mobili registrati, ovvero per pagamenti con denaro comune per l'acquisto, la manutenzione o la ristrutturazione di beni di proprietà comune o esclusiva o prevalente di uno dei due coniugi o prelievi di denaro comune e, pertanto, dichiarano di non avere più nulla a pretendere reciprocamente per qualsiasi ragione, titolo o azione.
16) La sig.ra e il sig. quanto al figlio si prestano reciproco assenso al Pt_1 CP_1 Per_1 rilascio e/o rinnovo della carta d'identità valida anche per l'espatrio e del passaporto, precisando che l'eventuale residenza all'estero dovrà essere espressamente concordata tra i genitori.
17) Le spese ed i diritti del presente procedimento saranno interamente compensati tra le parti, tanto che ognuna salderà direttamente il proprio legale. Gli avvocati sottoscrivono il presente atto anche per rinuncia alla solidarietà professionale.
6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 14/11/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte in epigrafe.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e la relativa istanza
è stata accolta dal giudice con fissazione del termine fino al 15 dicembre 2025.
In data 1 e 4 dicembre 2025, le parti hanno depositato note scritte con le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso ha concluso come in epigrafe.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a [...] Parte_1
EV (FG), il 27.07.1973, e nato a [...], il [...], Controparte_1 unitisi in matrimonio a AN EV (FG) il 20/12/2008, matrimonio trascritto nei Registri dello
Stato Civile del Comune di AN EV (FG) al n. 41 Parte 1 Anno 2008.
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AN EV (FG) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
7 Così deciso in Ferrara il giorno 18 dicembre 2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
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Il Presidente
Dott.ssa Maria Marta Cristoni