Articolo 8 della Legge 13 maggio 1975, n. 157
Articolo 7Articolo 9
Versione
18 giugno 1975
Art. 8.
L'operaio consegue la nomina in ruolo dopo un periodo di prova di sei mesi.
In caso di esito sfavorevole il periodo di prova e' prorogato di altri sei mesi, al termine del quale, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dispone con proprio motivato decreto la risoluzione del rapporto.
In tale ipotesi spetta all'operaio una indennita' pari a due mensilita' del trattamento economico fruito durante il periodo di prova.
Per l'operaio nominato in ruolo il servizio di prova e' computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.
Sono esentati dal periodo di prova gli operai che gia' l'abbiano favorevolmente ultimato presso altre amministrazioni statali.
Il passaggio a categoria superiore, comunque conseguito, non comporta periodo di prova.
Restano ferme le speciali disposizioni delle amministrazioni autonome concernenti gli organi competenti all'emanazione del decreto di nomina e alla risoluzione del rapporto.
Entrata in vigore il 18 giugno 1975