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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/04/2025, n. 3207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3207 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18407/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE IX CIVILE
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel. est. dott. Giuseppe Gennari Giudice dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I grado iscritta a ruolo in data 11 maggio 2023 e promossa da:
, nato a [...] in data [...], Cod. Fisc. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. GIOVANNA BUGADA ed elettivamente domiciliato C.F._1 presso lo studio del predetto difensore, giusta procura in atti;
PARTE ATTRICE
CONTRO nata a [...] in data [...], Cod. , Controparte_1 CodiceFiscale_2 rappresentata e difesa dagli Avv.ti FRANCESCA D'ELIA ed ELIANA A. CAPIZZI ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo predetto difensore, giusta procura in atti;
PARTE CONVENUTA
Con regolare comunicazione degli atti del presente procedimento all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: REVISIONE DELLA REGOLAMENTAZIONE DELLA RESPONSABILITA' GENITORIALE
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI E Parte_1 Controparte_1
RASSEGNATE ALL'UDIENZA SOSTITUITA DAL DEPOSITO DI NOTE SCRITTE EX ART. 127 TER
C.P.C.
“L'Ill.mo Tribunale adito, voglia accogliere le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
pagina 1 di 10 a parziale modifica del decreto del Tribunale di Milano 9-22.6.2021 emesso nel procedimento R.G. 43812/2020 esclusivamente in punto della regolamentazione delle frequentazioni del Sig. con il figlio minore Pt_1 Per_1 disporre che le visite padre figlio siano sempre più liberalizzate, e ampie, gradualmente e nel rispetto delle fatiche del Per_1 figlio e con l'impegno di essi genitori a farsi aiutare qualora dovessero sorgere difficoltà dai Servizi Sociali
competenti, con l'obiettivo nel tempo di portare le visite alla medesima calendarizzazione in atto per la figlia e di cui al decreto del Tribunale di Milano 9-22.6.2021 emesso nel procedimento R.G. 43812/2020. dare atto che le parti concordano che le visite padre figlio debbano avere cadenza regolare e costante almeno settimanale, senza interruzioni (salvo che per situazioni di urgenza e/o malattia), così da progressivamente abituare il figlio
Per_1 le parti concordano altresì che i figli siano accuditi e curati dai genitori medesimi, ed il collocamento/pernotto prevalente sia presso la madre, essendo le figure dei nonni a supporto dei genitori per la gestione quotidiana.
Con monitoraggio dei Servizi Sociali sul nucleo famigliare ancora per un anno, impegnandosi le parti a collaborare e a chiedere supporto in caso di bisogno e/o criticità nelle visite.
Con espressa rinuncia ad ogni ulteriore termine a difesa.
Spese compensate”.
********************************************************************************
MOTIVI IN FATTO IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: le domande e i provvedimenti temporanei ed urgenti del Giudice Delegato
Con ricorso iscritto a ruolo in data 11 maggio 2023 da nei confronti di Parte_1 CP_1 premesso che il Tribunale di Milano aveva emesso decreto n. 1625/2021 del giorno 9 giugno 2021
[...]
(pubblicato in data 22 giugno 2021) che recepiva l'accordo delle parti in ordine, fra l'altro, all'esercizio della responsabilità genitoriale con regolamentazione della frequentazione paterna sui figli minori (nata in Per_2 data 28 giugno 2015) e (nato in data [...]), chiedeva al Tribunale adito, in via preliminare, di Per_1 emettere i provvedimenti temporanei ed urgenti con incarico ai Servizi Sociali territorialmente competenti di monitorare il nucleo familiare ai fini della ripresa dei rapporti tra il padre ed il figlio minore Per_1
In via principale, a modifica del summenzionato decreto n. 1625/2021 del Tribunale di Milano, parte attrice, lamentando comportamenti ostruzionistici della madre ed escludenti nelle decisioni in particolare riguardanti il figlio minore affetto da ritardo nelle tappe di sviluppo neuropsicomotorio con compromissione maggiore Per_1 della sfera comunicativo linguistica affettivo relazionale e cognitivo, con difficoltà nella relazione, tali per cui il rapporto con il figlio con il padre risultava sospeso da oltre quattro mesi, domandava di disporre l'affido Per_1 esclusivo a sé dei figli minori con regolamentazione della frequentazione materna alle condizioni come in atti indicate, con contributo da porre a carico della madre a titolo di mantenimento in favore dei figli minori in misura non inferiore ad € 500,00 oltre alle spese straordinarie come da piano genitoriale e con assegnazione a sé della casa coniugale;
in via subordinata, chiedeva di disporre l'affido condiviso ad entrambi i genitori dei minori pagina 2 di 10 e con collocamento prevalente presso il padre reiterando le condizioni e le domande come Per_2 Per_1 indicate e formulate in via principale.
In via ulteriormente subordinata, domandava di disporre l'affido condiviso ad entrambi i genitori dei figli minori con collocamento prevalente presso la madre, con interventi di monitoraggio e supporto alla genitorialità da parte dei Servizi Sociali e con regolamentazione della frequentazione paterna come indicato in atti.
Con memoria difensiva ritualmente depositata, in via principale e nel merito, Controparte_1 domandava di respingere le domande attoree e, per l'effetto, di confermare integralmente il decreto n. 1625/2021 del Tribunale di Milano in punto di affidamento, collocamento e mantenimento dei figli minori nonché assegnazione della casa familiare;
in ogni caso, chiedeva di valutare l'emissione di provvedimenti diretti alla salvaguardia delle esigenze emotive del minore con incarico ai Servizi Sociali territorialmente Per_1 competenti di intervenire in ordine alle visite padre-figlio.
Con decreto del 18 maggio 2023, il Giudice Delegato, fissava udienza di prima comparizione ex art. 473 bis. 21
c.p.c. per il 17 ottobre 2023 con assegnazione dei termini per il contraddittorio e, nell'esercizio dei poteri d'ufficio del Giudice a tutela dei minori ai sensi dell'art. 473 bis. 2 c.p.c., incaricava i Servizi Sociali dei Comuni di LO SA e di GO anche in collaborazione con i rispettivi Servizi Specialisti ASST di prendere immediatamente in carico la situazione del nucleo familiare delegando i medesimi ad attivare qualsiasi intervento ritenuto necessario a tutela del nucleo e dei minori.
Alla prima udienza di comparizione ex art. 473 bis. c.p.c. del 17 ottobre 2023, il Giudice Delegato, verificata la regolarità della notifica del ricorso, dato atto del deposito da parte della convenuta della memoria difensiva e del deposito di parte attrice della memoria 473 bis. 17 c.p.c. e rilevato il pervenimento agli atti delle relazioni dei
Servizi Sociali delegati, procedeva a sentire ampiamente e direttamente in modo congiunto le parti che rendevano ampie dichiarazioni come verbalizzate in atti.
All'esito, il Giudice Delegato, dava lettura del seguente provvedimento:
“dato atto,
Sentite le parti e le loro richieste con i rispettivi impegni
Lette ed esaminate le relazioni dei Servizi Sociali, delegati con il decreto di fissazione udienza, del CP_2
(relazione 11.08.2023) e del (21.09.2023 allegata alla memoria di
[...] Controparte_3 costituzione della convenuta);
Rilevato come sia emerso con pacifica evidenza che il padre non riesca ormai a vedere da gennaio 2023 il figlio affetto da “disturbo della comprensione del linguaggio e funzionamento intellettivo limite” , che Per_1 manifesta evidenti segnali di disagio quando deve andare dal padre, per cui a questo punto devono essere delegati i Servizi Sociali- come anche suggerito nella citata relazione di GO - per dare avvio ad incontri in
Spazio neutro con tutte le cautele e gli interventi meglio indicati in dispositivo nonché per dare avvio ad una compiuta valutazione sulle competenze genitoriali con l'avio degli ulteriori interventi necessari;
Osservato, quindi, che va conferita ampia delega ai Servizi competenti e rinviata in prosecuzione la causa, come richiesto dalle parti medesime, con riserva all'esito di emettere i provvedimenti ex art. 473 bis. 22 .c.p.c ,
pagina 3 di 10 prendendo sin d'ora atto della rinuncia delle parti alle istanze di prova orali articolate rispettivamente nei propri atti;
PQM
In via provvisoria, anche su richiesta anche delle parti,
Fermo il decreto del Tribunale ordinario di Milano n. 1625721 del 9 giugno/22 giugno 2021
1) INCARICA i Servizi Sociali del Comune di LO SA (luogo di residenza dei minori) in stretta collaborazione con i Servizi Sciali del Comune di GO (dove risiede il padre) e in collaborazione con i relativi
Servizi Specialistici ASST, ciascuno per la parte di rispettiva competenza:
- di riavviare con urgenza, ove sussistano le condizioni e con adeguata preparazione anche da parte dei professionisti che stanno seguendo presso il Centro Zero-17 e con l'assistenza degli stessi, con tutti Per_1 gli ulteriori necessari interventi, gli incontri del papà con inizialmente in Spazio Neutro in ambiente Per_1 familiare alla presenza del padre con uno specialista e per la prima fase anche della madre, con possibilità di eventuale ampliamento e/o liberalizzazione sempre tenuto conto dell'andamento dei percorsi avviati e delle condizioni psicofisiche del minore;
- di avviare tutti gli interventi di supporto socio-educativo anche domiciliari e/o di supporto psicologico/neuro- psichiatrico (con anche presa in carico presso l'Uonpia) per (in coordinamento con quelli già avviati) e Per_1 anche per ove ritenuti necessari nonché tutti gli interventi necessari opportuni di supporto alla Per_2 genitorialità (presso l'indicato Centro TIAMA o altro centro) mirato ad attenuare la conflittualità e all'implemento delle capacità genitoriali con il concreto raggiungimento di decisioni condivise per il benessere
e la crescita di entrambi i minori nonché percorsi di psicoterapia individuale per entrambi i genitori, soprattutto per il padre al fine di favorire un accesso più stabile e sereno al figlio Per_1
- di svolgere attività di monitoraggio e vigilanza sul nucleo e su entrambi i minori;
- di svolgere un accertamento psicodiagnostico diretta a verificare l'effettiva capacità genitoriale di entrambi i genitori, la situazione dei minori e la qualità della relazione dei medesimi e ciascun genitore, il contesto abitativo e affettivo estendendo gli accertamenti anche sul compagno della madre sig. e sui nonni CP_4 materni, fornendo al Tribunale ogni elemento utile per assumere le decisioni più conformi all'interesse dei minori in punto in responsabilità genitoriale e/o collocamento, se debba essere confermato o modificato
l'assetto vigente con tutti i suggerimenti e le indicazioni, elaborando un progetto a lungo termine trasmettendo, ognuno per quanto di rispettiva competenza, una relazione esaustiva di aggiornamento (nel rispetto di quanto previsto dall'art. 473 bis. 27 c.p.c. entro e non oltre il 16 FEBBRAIO 2024, segnalando in ogni caso eventuali situazioni di grave pregiudizio per le minori e attuando un attento monitoraggio e con termine alle parti fino al
28 FEBBRAIO 2024 per il deposito di memorie sulle relazione;
2) FISSA udienza in prosecuzione ex art. 473 bis 22 c.p.c. per il 21 MARZO 2024 ore 11,00 per esame delle relazioni dei Servizi Sociali e per l'adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti definitivi, riservando all'esito poi altro provvedimento e determinazione.
3) PRENDE ATTO della rinuncia delle parti alle istanze di prova orali articolate nei rispettivi atti”.
pagina 4 di 10 All'udienza in prosecuzione ex art. 473 bis. 21 c.p.c. del 21 marzo 2024 venivano di nuovo sentite le parti.
All'esito, preso atto anche delle relazioni dei Servizi, le parti i loro difensori chiedevano che venisse chiusa la presente fase con i provvedimenti ex art. 473 bis. 22 cp.c. che “prevedessero la conferma del decreto del T.O. ad eccezione delle frequentazioni del padre con da mantenersi rimesse ai Servizi in SN, conferendo il Per_1
Giudice nuova delega ai Servizi Sociali già incaricati di GO in stretta collaborazione con quelli di LO
SA per l'avvio/ prosecuzione della regolamentazione degli incontri del papà con in Spazio Neutro Per_1 anche in una prospettiva di auspicabile ampliamento e/o liberalizzazione nonché per la prosecuzione degli interventi di supporto alla genitorialità delle parti”. Chiedevano pertanto che i Giudice pronunciasse i provvedimenti in conformità al loro accordo e fissasse udienza per esame delle relazioni e ulteriore trattazione.
Confermavano la rinuncia alle istanze istruttorie rimettendosi ai poteri eventuali d'ufficio del Giudice ai sensi dell'art 473 bis. 2 c.p.c.. Le parti si riservavano all'esito ogni ulteriore determinazione e valutazione.
Il Giudice delegato, così provvedeva a verbale con ordinanza ex art. 473 bis. 22 c.p.c:
“Sentite le parti e le loro richieste;
Tenuto conto che le parti apprezzabilmente hanno chiesto che nella presente fase il Giudice provveda ex art. 473 bis. 22 c.p.c con la conferma delle condizioni di cui al decreto vigente del T.O. del 9.06.2021, ad eccezione delle frequentazioni del padre con che dovranno avvenire in SN per il tramite dei Servizi, con la conferma Per_1 della delega ai Servizi interessati come già da precedente provvedimento;
Osservato che allo stato sulla base degli elementi a disposizione, possa essere confermato l'affido condiviso dei figli ad entrambi i genitori, con la conferma dei tempi attualmente vigenti del papà con mentre con Per_2 conferendo specifica nuova delega ai Servizi Sociali incaricati come indicato in dispositivo;
Per_1
Rilevato che anche sotto il profilo economico può essere recepito l'accordo considerato congruo ed equo rispetto alle condizioni economiche e patrimoniali delle parti con la conferma di quanto già disposto in attesa di verificare l'evoluzione della situazione ai sensi dell'art. 473 bis. 22 c.p.c.
PQM
Visto l'accordo delle parti
1) Conferma il decreto del Tribunale ordinario di Milano n. 1625/21 del 9 giugno/22 giugno 2021 ad eccezione della regolamentazione delle frequentazioni del papà con che dovranno avvenire in Spazio neutro per il Per_1 tramite dei Servizi Sociali incaricati come da punti che seguono;
2) Incarica i Servizi Sociali del Comune di LO SA (luogo di residenza dei minori) in stretta collaborazione e coordinamento con i Servizi Sciali del Comune di GO (dove risiede il padre) e in collaborazione con i relativi Servizi Specialistici ASST, ciascuno per la parte di rispettiva competenza:
- di riavviare/proseguire, sempre ove sussistano le condizioni e con adeguata preparazione anche da parte dei professionisti che stanno seguendo presso il Centro Zero-17 e con l'assistenza degli stessi, con tutti gli Per_1 ulteriori necessari interventi, gli incontri del papà con in Spazio Neutro in ambiente familiare Per_1
pagina 5 di 10 alla presenza del padre con uno specialista e per la prima fase anche della madre, sempre con possibilità di eventuale ampliamento e/o liberalizzazione, tenuto conto dell'andamento dei percorsi avviati e delle condizioni psicofisiche del minore;
- di avviare/proseguire tutti gli interventi di supporto socio-educativo anche domiciliari e/o di supporto psicologico/neuro-psichiatrico per (in coordinamento con quelli già avviati) e per ove ritenuti Per_1 Per_2 necessari o anche solo opportuni nonché tutti gli interventi necessari o anche solo opportuni di supporto alla genitorialità mirato ad attenuare la conflittualità ancora accesa e all'implemento delle capacità genitoriali con il concreto raggiungimento di decisioni condivise per il benessere e la crescita di entrambi i minori nonché percorsi di psicoterapia individuale per entrambi i genitori, soprattutto per il padre al fine di favorire un accesso più stabile e sereno al figlio Per_1
- di continuare a svolgere attività di monitoraggio e vigilanza sul nucleo e su entrambi i minori;
- di completare l'accertamento psicodiagnostico già delegato diretta a verificare l'effettiva capacità genitoriale di entrambi i genitori, la situazione dei minori e la qualità della relazione dei medesime e ciascun genitore, il contesto abitativo e affettivo, fornendo al Tribunale ogni elemento utile per assumere le decisioni più conformi all'interesse dei minori in punto in responsabilità genitoriale e/o collocamento, se debba essere confermato o modificato l'assetto vigente con tutti i suggerimenti e le indicazioni, elaborando un progetto a lungo termine trasmettendo, ognuno per quanto di rispettiva competenza, una relazione esaustiva di aggiornamento (nel rispetto di quanto previsto dall'art. 473 bis. 27 c.p.c. entro e non oltre il 10 SETTEMBRE 2024, segnalando in ogni caso eventuali situazioni di grave pregiudizio per le minori e attuando un attento monitoraggio e con termine alle parti fino al 25 SETTEMBRE 2024 per il deposito di memorie;
3) FISSA udienza per esame delle relazioni e per ogni eventuale ulteriore trattazione, sostituita dal deposito di note scritte da effettuarsi ex art. 127 ter c.p.c da effettuarsi entro il 23 OTTOBRE 2024 ore 10,00, con riserva di fissazione di successiva udienza anche di rimessione della causa al collegio e per ogni altro provvedimento e determinazione”.
Con provvedimento del 23 ottobre 2024, il Giudice Delegato, lette le note scritte delle parti depositate ex art. 127 ter c.p.c. con le istanze e conclusioni e le relazioni dei Servizi Sociali e Specialistici delegati con gli esiti dei primi accertamenti e con l'indicazione della ripresa dei rapporti tra il padre ed il minore in modalità di Per_1
Spazio Neutro, conferiva nuova delega ai Servizi Sociali incaricati per trasmettere gli esiti degli accertamenti sul nucleo familiare entro il 31 gennaio 2025.
Rinviava, dunque, la causa per esame delle ulteriori relazioni dei Servizi Sociali e della documentazione acquisita all'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. contenenti le istanze e conclusioni da effettuarsi entro il 6 marzo 2025 (ore 10.00), con riserva all'esito di ogni determinazione e valutazione in ordine alla prosecuzione del giudizio anche con la fissazione dell'udienza ex art. 473 bis. 28 c.p.c. e con invito per le parti ad addivenire a soluzioni conciliative.
Con successivo provvedimento del 6 marzo 2025, il Giudice Delegato, lette le relazioni dei Servizi Sociali incaricati da ultimo pervenute con il deciso miglioramento della comunicazione tra le parti e dei rapporti tra il pagina 6 di 10 padre e ed esaminate le note scritte ex art. 127 ter c.p.c. delle parti che davano atto, sulla base degli esiti Per_1 positivi da parte dei Servizi Sociali, di aver raggiunto un pieno accordo a definizione della presente controversia con conclusioni congiunte, fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni congiunte e contestuale rimessione della causa in decisione sostituita dal deposito di note scritte da effettuarsi entro il 9 aprile 2025, senza la concessione dei termini ivi previsti stante la rinuncia delle parti con le conclusioni congiunte rassegnate rimettendo all'esito la causa in decisione al collegio.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 9 aprile 2025.
Il materiale probatorio
Osserva il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione sulle domande svolte dalle parti, avendo altresì le parti raggiunto un pieno accordo a definizione del giudizio in punto di responsabilità genitoriale sui figli minori e più nello specifico, in punto di regolamentazione della frequentazione paterna nei confronti del figlio minore Per_1
Gli elementi acquisiti, le dichiarazioni rese dalle parti, le relazioni dei Servizi Sociali pervenute, consentono certamente a questa Autorità Giudiziaria di poter assumere una motivata decisione conforme tutelante per il percorso di crescita del minore Per_1
Non si è ritenuto in alcun modo necessario procedere all'ascolto dei minori ed in particolare del minore Per_1 ritenuto manifestamente superfluo e pregiudizievole, alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti, del pieno accordo raggiunto e considerando che il minore è stato sentito dai Servizi Sociali incaricati.
Ciò in linea con l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui l'audizione del minore costituisce adempimento previsto a pena di nullità ove si assumano provvedimenti che lo riguardino, salvo che il giudice non ritenga, con specifica e circostanziata motivazione, l'esame manifestamente superfluo o in contrasto con l'interesse del minore (Cass. Sez. I 24.5.2018 n. 12957; Cass. Sez. I 29.9.2015 n. 19327).
Responsabilità genitoriale e frequentazione. Intervento dei Servizi
All'esito del procedimento, le parti hanno concluso, in sede di precisazione delle conclusioni congiunte, con domande convergenti chiedendo, a parziale modifica del decreto n. 1624/2021 del Tribunale di Milano emesso in data 9 giugno 2021 e pubblicato in data 22 giugno 2021, di modificare solamente l'assetto relativo alla regolamentazione della frequentazione paterna nei confronti del figlio minore figlio avente maggiori Per_1 fragilità e criticità stante le sue problematiche di salute.
Più nello specifico, entrambi hanno chiesto di liberalizzare sempre più le visite tra il padre ed il figlio, in modo graduale e nel rispetto delle fatiche del minore, così da giungere alla calendarizzazione di incontri di cui al suindicato decreto n. 1625/2021 del Tribunale di Milano attualmente vigente nei confronti della figlia minore con il monitoraggio dei Servizi Sociali già incaricati per un periodo di un anno. Per_2
Le parti, nonostante una iniziale situazione di conflitto, ravvisata anche in una prima fase inziale del presente giudizio dai Servizi Sociali incaricati attesa l'intransigenza della madre e dei nonni materni alla riapertura delle pagina 7 di 10 visite padre-figlio, sono riuscite apprezzabilmente nel tempo a esercitare con maggiore efficacia ed effettività i poteri e ad assolvere con impegno ai doveri nascenti dalla titolarità della responsabilità genitoriale, mantenendo una collaborazione reciproca nell'esclusivo interesse dei minori e riuscendo a consolidare una sufficientemente aperta e serena comunicazione, ciò anche grazie ai supporti di carattere psicologico intrapresi, come anche dimostrato dal raggiungimento di un accordo completo.
Più nello specifico, nella relazione dei Servizi Sociali del Comune di LO SA del 18 febbraio 2025 emerge che “ le modalità che prima creavano attrito e non facilitavano la relazione tra il padre e il figlio siano state gestite da entrambi i genitori dal momento in cui la mamma riporta elementi descrittivi degli incontri dai quali emerge una collaborazione;
di come in autonomia siano riusciti a implementare e sviluppare gli incontri senza la mediazione delle educatrici. Tali aspetti rilevano una modalità corresponsabile dei genitori nella gestione di in un'ottica di salute del minore”. Per_1
Ancora, nella relazione dei Servizi Sociali del Comune di GO del 18 Febbraio 2025 è stato evidenziato che
“il padre di ha dimostrato di essere stato molto responsabile e fiducioso nel cercare un aiuto all'esterno Per_1 del nucleo familiare e amicale: si è rivolto al Servizio scrivente sicuro di poter ricevere un supporto adeguato e coerente con il suo bisogno e da quel momento ha lavorato seriamente, con lucidità e serenità, per rendere possibile un autentico riavvicinamento a Nel contempo, la signora si è mostrata meno rigida e Per_1 CP_1 più comprensiva rispetto gli sforzi dell'ex coniuge per riavvicinarsi al figlio. Ora i genitori comprendono meglio il funzionamento del figlio, hanno più fiducia l'uno nei confronti dell'altro e riconoscono le reciproche risorse”.
Dunque, come appare evidente, gli interventi di supporto avviati da parte dei Servizi Sociali, con percorso di sostegno educativo e psicologico per i genitori e per il minore hanno determinato la progressiva Per_1 evoluzione delle relazioni all'interno del nucleo familiare.
Infatti, a seguito dell'inserimento del percorso in Spazio Neutro, i genitori hanno compreso meglio il funzionamento del figlio minore e hanno cominciato ad avere fiducia reciproca riconoscendosi le Per_1 CP_ reciproche risorse (cfr rel. del 16 ottobre 2024).
Anche nonostante le difficoltà conseguenti alle patologie di cui lo stesso è affetto, è riuscito a svolgere Per_1 in maniera positiva il percorso presso il centro Polo Zero-17 con svolgimento di attività di motricità e di affiancamento volto al miglioramento dell'organizzazione grafomotoria e psicomotoria nonché a relazionarsi con il padre senza traumi ed in maniera sempre più positiva (cfr rel S.S. del giorno 1 marzo 2024).
All'esito del giudizio quindi e considerati gli elementi di valutazione acquisiti sulla coppia genitoriale, prendendo anche apprezzabilmente atto del pieno accordo da parte dei genitori che ancora di più mostra lo sforzo e l'impegno ad assumere un ruolo genitoriale maggiormente collaborativo e sereno, il Collegio ritiene di poter recepire integralmente le conclusioni congiunte, con la regolamentazione della frequentazione oggetto di accordo del tutto adeguata a far mantenere un rapporto stabile ed equilibrato tra il figlio e il padre. Per_1
Al fine di giungere ad una definizione di incontri padre-figlio sempre più frequente e varia nelle attività e possibilità, come suggerito dai Servizi Sociali e Specialistici già incaricati nelle loro varie relazioni di aggiornamento e come riconosciuto dagli stessi genitori, il Collegio ritiene necessario di mantenere la presa in pagina 8 di 10 carico del nucleo familiare e del minore da parte dei Servizi Sociali del Comune di LO SA in collaborazione con i Servizi Specialistici ASST e con i Servizi Sociali e Specialistici del Comune di GO
(luogo di residenza del padre), ciascuno per la parte di rispettiva competenza, con la conferma delle deleghe già conferite come meglio indicato in dispositivo e come da richiesta delle medesime parti.
Si provvede pertanto come da dispositivo.
Spese di lite
Stante l'accordo tra le parti, le spese devono dichiararsi interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa, a parziale modifica del decreto n. 1625/2021 del Tribunale di Milano del 9 giugno/ 22 giugno 2021,
ANCHE IN ACCOGLIMENTO DELLE CONCLUSIONI CONGIUNTE SOPRA RIPORTATE così decide:
1) DISPONE che le visite padre figlio demandate ai Servizi sociali come di seguito disposto, siano sempre Per_1 più liberalizzate e ampie, gradualmente e nel rispetto delle fatiche del figlio prendendo atto dell'impegno dei genitori a farsi aiutare qualora dovessero sorgere difficoltà dai Servizi Sociali competenti, con l'obiettivo nel tempo di portare le visite alla medesima calendarizzazione in atto per la figlia e di cui al decreto del Tribunale di
Milano 9-22.6.2021 emesso nel procedimento R.G. 43812/2020;
2) DISPONE che i Servizi Sociali del Comune di LO SA (luogo di residenza del minore) in stretta collaborazione e coordinamento con i Servizi Sociali e Specialistici del Comune di GO (in relazione al
Comune di residenza del padre) e in collaborazione con i relativi Servizi Specialistici ASST, per un periodo di 1 anno mantengano un'efficace presa in carico dell'intero nucleo familiare, provvedendo ognuno per quanto di rispettiva competenza a:
- continuare a regolamentare i tempi e le modalità di frequentazione del padre con secondo quanto Per_1 maggiormente rispondente agli interessi e ai bisogni del figlio compatibilmente con le sue condizioni psicoemotive e nel rispetto delle sue fatiche con sempre maggiore liberalizzazione come finora attuata e con potere di diversa rimodulazione, tenuto conto dell'andamento dei percorsi avviati e delle condizioni psicofisiche del minore;
-avviare/proseguire tutti gli interventi di supporto socio-educativo anche domiciliari e/o di supporto psicologico/neuro-psichiatrico per i minori e in specie per (in coordinamento con quelli già avviati) ove Per_1 ritenuti necessari o anche solo opportuni nonché tutti gli interventi necessari o anche solo opportuni di supporto alla genitorialità e all'implemento delle capacità genitoriali con il concreto raggiungimento di decisioni condivise per il benessere e la crescita dei minori nonché percorsi di psicoterapia individuale per entrambi i genitori ove necessari e opportuni;
pagina 9 di 10 -continuare a svolgere attività di monitoraggio e vigilanza sul nucleo, segnalando alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Milano, AG competente, eventuali situazioni di pregiudizio per i minori;
3) DA' ATTO che le parti concordano che le visite padre figlio debbano avere cadenza regolare e costante almeno settimanale, senza interruzioni (salvo che per situazioni di urgenza e/o malattia), così da progressivamente abituare il figlio sempre nel rispetto di quanto ritenuto rispondente all'interesse del minore a cura dei Per_1 servizi Sociali;
4) DA' ATTO che le parti concordano che i figli siano accuditi e curati dai genitori medesimi, ed il collocamento/pernotto prevalente sia presso la madre, essendo le figure dei nonni a supporto dei genitori per la gestione quotidiana;
5) DA' ATTO che le parti si impegnano a collaborare e a chiedere supporto ai Servizi sociali in caso di bisogno e/o criticità nelle visite;
6) CONFERMA per il resto, per quanto di ragione, le altre statuizioni;
7) COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza ai Servizi Sociali e Specialistici dell'ASST del e del . Controparte_3 Controparte_2
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 9 aprile 2025.
IL PRESIDENTE RELATORE EST.
Dott.ssa Maria Laura Amato
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE IX CIVILE
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel. est. dott. Giuseppe Gennari Giudice dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I grado iscritta a ruolo in data 11 maggio 2023 e promossa da:
, nato a [...] in data [...], Cod. Fisc. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. GIOVANNA BUGADA ed elettivamente domiciliato C.F._1 presso lo studio del predetto difensore, giusta procura in atti;
PARTE ATTRICE
CONTRO nata a [...] in data [...], Cod. , Controparte_1 CodiceFiscale_2 rappresentata e difesa dagli Avv.ti FRANCESCA D'ELIA ed ELIANA A. CAPIZZI ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo predetto difensore, giusta procura in atti;
PARTE CONVENUTA
Con regolare comunicazione degli atti del presente procedimento all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: REVISIONE DELLA REGOLAMENTAZIONE DELLA RESPONSABILITA' GENITORIALE
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI E Parte_1 Controparte_1
RASSEGNATE ALL'UDIENZA SOSTITUITA DAL DEPOSITO DI NOTE SCRITTE EX ART. 127 TER
C.P.C.
“L'Ill.mo Tribunale adito, voglia accogliere le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
pagina 1 di 10 a parziale modifica del decreto del Tribunale di Milano 9-22.6.2021 emesso nel procedimento R.G. 43812/2020 esclusivamente in punto della regolamentazione delle frequentazioni del Sig. con il figlio minore Pt_1 Per_1 disporre che le visite padre figlio siano sempre più liberalizzate, e ampie, gradualmente e nel rispetto delle fatiche del Per_1 figlio e con l'impegno di essi genitori a farsi aiutare qualora dovessero sorgere difficoltà dai Servizi Sociali
competenti, con l'obiettivo nel tempo di portare le visite alla medesima calendarizzazione in atto per la figlia e di cui al decreto del Tribunale di Milano 9-22.6.2021 emesso nel procedimento R.G. 43812/2020. dare atto che le parti concordano che le visite padre figlio debbano avere cadenza regolare e costante almeno settimanale, senza interruzioni (salvo che per situazioni di urgenza e/o malattia), così da progressivamente abituare il figlio
Per_1 le parti concordano altresì che i figli siano accuditi e curati dai genitori medesimi, ed il collocamento/pernotto prevalente sia presso la madre, essendo le figure dei nonni a supporto dei genitori per la gestione quotidiana.
Con monitoraggio dei Servizi Sociali sul nucleo famigliare ancora per un anno, impegnandosi le parti a collaborare e a chiedere supporto in caso di bisogno e/o criticità nelle visite.
Con espressa rinuncia ad ogni ulteriore termine a difesa.
Spese compensate”.
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MOTIVI IN FATTO IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: le domande e i provvedimenti temporanei ed urgenti del Giudice Delegato
Con ricorso iscritto a ruolo in data 11 maggio 2023 da nei confronti di Parte_1 CP_1 premesso che il Tribunale di Milano aveva emesso decreto n. 1625/2021 del giorno 9 giugno 2021
[...]
(pubblicato in data 22 giugno 2021) che recepiva l'accordo delle parti in ordine, fra l'altro, all'esercizio della responsabilità genitoriale con regolamentazione della frequentazione paterna sui figli minori (nata in Per_2 data 28 giugno 2015) e (nato in data [...]), chiedeva al Tribunale adito, in via preliminare, di Per_1 emettere i provvedimenti temporanei ed urgenti con incarico ai Servizi Sociali territorialmente competenti di monitorare il nucleo familiare ai fini della ripresa dei rapporti tra il padre ed il figlio minore Per_1
In via principale, a modifica del summenzionato decreto n. 1625/2021 del Tribunale di Milano, parte attrice, lamentando comportamenti ostruzionistici della madre ed escludenti nelle decisioni in particolare riguardanti il figlio minore affetto da ritardo nelle tappe di sviluppo neuropsicomotorio con compromissione maggiore Per_1 della sfera comunicativo linguistica affettivo relazionale e cognitivo, con difficoltà nella relazione, tali per cui il rapporto con il figlio con il padre risultava sospeso da oltre quattro mesi, domandava di disporre l'affido Per_1 esclusivo a sé dei figli minori con regolamentazione della frequentazione materna alle condizioni come in atti indicate, con contributo da porre a carico della madre a titolo di mantenimento in favore dei figli minori in misura non inferiore ad € 500,00 oltre alle spese straordinarie come da piano genitoriale e con assegnazione a sé della casa coniugale;
in via subordinata, chiedeva di disporre l'affido condiviso ad entrambi i genitori dei minori pagina 2 di 10 e con collocamento prevalente presso il padre reiterando le condizioni e le domande come Per_2 Per_1 indicate e formulate in via principale.
In via ulteriormente subordinata, domandava di disporre l'affido condiviso ad entrambi i genitori dei figli minori con collocamento prevalente presso la madre, con interventi di monitoraggio e supporto alla genitorialità da parte dei Servizi Sociali e con regolamentazione della frequentazione paterna come indicato in atti.
Con memoria difensiva ritualmente depositata, in via principale e nel merito, Controparte_1 domandava di respingere le domande attoree e, per l'effetto, di confermare integralmente il decreto n. 1625/2021 del Tribunale di Milano in punto di affidamento, collocamento e mantenimento dei figli minori nonché assegnazione della casa familiare;
in ogni caso, chiedeva di valutare l'emissione di provvedimenti diretti alla salvaguardia delle esigenze emotive del minore con incarico ai Servizi Sociali territorialmente Per_1 competenti di intervenire in ordine alle visite padre-figlio.
Con decreto del 18 maggio 2023, il Giudice Delegato, fissava udienza di prima comparizione ex art. 473 bis. 21
c.p.c. per il 17 ottobre 2023 con assegnazione dei termini per il contraddittorio e, nell'esercizio dei poteri d'ufficio del Giudice a tutela dei minori ai sensi dell'art. 473 bis. 2 c.p.c., incaricava i Servizi Sociali dei Comuni di LO SA e di GO anche in collaborazione con i rispettivi Servizi Specialisti ASST di prendere immediatamente in carico la situazione del nucleo familiare delegando i medesimi ad attivare qualsiasi intervento ritenuto necessario a tutela del nucleo e dei minori.
Alla prima udienza di comparizione ex art. 473 bis. c.p.c. del 17 ottobre 2023, il Giudice Delegato, verificata la regolarità della notifica del ricorso, dato atto del deposito da parte della convenuta della memoria difensiva e del deposito di parte attrice della memoria 473 bis. 17 c.p.c. e rilevato il pervenimento agli atti delle relazioni dei
Servizi Sociali delegati, procedeva a sentire ampiamente e direttamente in modo congiunto le parti che rendevano ampie dichiarazioni come verbalizzate in atti.
All'esito, il Giudice Delegato, dava lettura del seguente provvedimento:
“dato atto,
Sentite le parti e le loro richieste con i rispettivi impegni
Lette ed esaminate le relazioni dei Servizi Sociali, delegati con il decreto di fissazione udienza, del CP_2
(relazione 11.08.2023) e del (21.09.2023 allegata alla memoria di
[...] Controparte_3 costituzione della convenuta);
Rilevato come sia emerso con pacifica evidenza che il padre non riesca ormai a vedere da gennaio 2023 il figlio affetto da “disturbo della comprensione del linguaggio e funzionamento intellettivo limite” , che Per_1 manifesta evidenti segnali di disagio quando deve andare dal padre, per cui a questo punto devono essere delegati i Servizi Sociali- come anche suggerito nella citata relazione di GO - per dare avvio ad incontri in
Spazio neutro con tutte le cautele e gli interventi meglio indicati in dispositivo nonché per dare avvio ad una compiuta valutazione sulle competenze genitoriali con l'avio degli ulteriori interventi necessari;
Osservato, quindi, che va conferita ampia delega ai Servizi competenti e rinviata in prosecuzione la causa, come richiesto dalle parti medesime, con riserva all'esito di emettere i provvedimenti ex art. 473 bis. 22 .c.p.c ,
pagina 3 di 10 prendendo sin d'ora atto della rinuncia delle parti alle istanze di prova orali articolate rispettivamente nei propri atti;
PQM
In via provvisoria, anche su richiesta anche delle parti,
Fermo il decreto del Tribunale ordinario di Milano n. 1625721 del 9 giugno/22 giugno 2021
1) INCARICA i Servizi Sociali del Comune di LO SA (luogo di residenza dei minori) in stretta collaborazione con i Servizi Sciali del Comune di GO (dove risiede il padre) e in collaborazione con i relativi
Servizi Specialistici ASST, ciascuno per la parte di rispettiva competenza:
- di riavviare con urgenza, ove sussistano le condizioni e con adeguata preparazione anche da parte dei professionisti che stanno seguendo presso il Centro Zero-17 e con l'assistenza degli stessi, con tutti Per_1 gli ulteriori necessari interventi, gli incontri del papà con inizialmente in Spazio Neutro in ambiente Per_1 familiare alla presenza del padre con uno specialista e per la prima fase anche della madre, con possibilità di eventuale ampliamento e/o liberalizzazione sempre tenuto conto dell'andamento dei percorsi avviati e delle condizioni psicofisiche del minore;
- di avviare tutti gli interventi di supporto socio-educativo anche domiciliari e/o di supporto psicologico/neuro- psichiatrico (con anche presa in carico presso l'Uonpia) per (in coordinamento con quelli già avviati) e Per_1 anche per ove ritenuti necessari nonché tutti gli interventi necessari opportuni di supporto alla Per_2 genitorialità (presso l'indicato Centro TIAMA o altro centro) mirato ad attenuare la conflittualità e all'implemento delle capacità genitoriali con il concreto raggiungimento di decisioni condivise per il benessere
e la crescita di entrambi i minori nonché percorsi di psicoterapia individuale per entrambi i genitori, soprattutto per il padre al fine di favorire un accesso più stabile e sereno al figlio Per_1
- di svolgere attività di monitoraggio e vigilanza sul nucleo e su entrambi i minori;
- di svolgere un accertamento psicodiagnostico diretta a verificare l'effettiva capacità genitoriale di entrambi i genitori, la situazione dei minori e la qualità della relazione dei medesimi e ciascun genitore, il contesto abitativo e affettivo estendendo gli accertamenti anche sul compagno della madre sig. e sui nonni CP_4 materni, fornendo al Tribunale ogni elemento utile per assumere le decisioni più conformi all'interesse dei minori in punto in responsabilità genitoriale e/o collocamento, se debba essere confermato o modificato
l'assetto vigente con tutti i suggerimenti e le indicazioni, elaborando un progetto a lungo termine trasmettendo, ognuno per quanto di rispettiva competenza, una relazione esaustiva di aggiornamento (nel rispetto di quanto previsto dall'art. 473 bis. 27 c.p.c. entro e non oltre il 16 FEBBRAIO 2024, segnalando in ogni caso eventuali situazioni di grave pregiudizio per le minori e attuando un attento monitoraggio e con termine alle parti fino al
28 FEBBRAIO 2024 per il deposito di memorie sulle relazione;
2) FISSA udienza in prosecuzione ex art. 473 bis 22 c.p.c. per il 21 MARZO 2024 ore 11,00 per esame delle relazioni dei Servizi Sociali e per l'adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti definitivi, riservando all'esito poi altro provvedimento e determinazione.
3) PRENDE ATTO della rinuncia delle parti alle istanze di prova orali articolate nei rispettivi atti”.
pagina 4 di 10 All'udienza in prosecuzione ex art. 473 bis. 21 c.p.c. del 21 marzo 2024 venivano di nuovo sentite le parti.
All'esito, preso atto anche delle relazioni dei Servizi, le parti i loro difensori chiedevano che venisse chiusa la presente fase con i provvedimenti ex art. 473 bis. 22 cp.c. che “prevedessero la conferma del decreto del T.O. ad eccezione delle frequentazioni del padre con da mantenersi rimesse ai Servizi in SN, conferendo il Per_1
Giudice nuova delega ai Servizi Sociali già incaricati di GO in stretta collaborazione con quelli di LO
SA per l'avvio/ prosecuzione della regolamentazione degli incontri del papà con in Spazio Neutro Per_1 anche in una prospettiva di auspicabile ampliamento e/o liberalizzazione nonché per la prosecuzione degli interventi di supporto alla genitorialità delle parti”. Chiedevano pertanto che i Giudice pronunciasse i provvedimenti in conformità al loro accordo e fissasse udienza per esame delle relazioni e ulteriore trattazione.
Confermavano la rinuncia alle istanze istruttorie rimettendosi ai poteri eventuali d'ufficio del Giudice ai sensi dell'art 473 bis. 2 c.p.c.. Le parti si riservavano all'esito ogni ulteriore determinazione e valutazione.
Il Giudice delegato, così provvedeva a verbale con ordinanza ex art. 473 bis. 22 c.p.c:
“Sentite le parti e le loro richieste;
Tenuto conto che le parti apprezzabilmente hanno chiesto che nella presente fase il Giudice provveda ex art. 473 bis. 22 c.p.c con la conferma delle condizioni di cui al decreto vigente del T.O. del 9.06.2021, ad eccezione delle frequentazioni del padre con che dovranno avvenire in SN per il tramite dei Servizi, con la conferma Per_1 della delega ai Servizi interessati come già da precedente provvedimento;
Osservato che allo stato sulla base degli elementi a disposizione, possa essere confermato l'affido condiviso dei figli ad entrambi i genitori, con la conferma dei tempi attualmente vigenti del papà con mentre con Per_2 conferendo specifica nuova delega ai Servizi Sociali incaricati come indicato in dispositivo;
Per_1
Rilevato che anche sotto il profilo economico può essere recepito l'accordo considerato congruo ed equo rispetto alle condizioni economiche e patrimoniali delle parti con la conferma di quanto già disposto in attesa di verificare l'evoluzione della situazione ai sensi dell'art. 473 bis. 22 c.p.c.
PQM
Visto l'accordo delle parti
1) Conferma il decreto del Tribunale ordinario di Milano n. 1625/21 del 9 giugno/22 giugno 2021 ad eccezione della regolamentazione delle frequentazioni del papà con che dovranno avvenire in Spazio neutro per il Per_1 tramite dei Servizi Sociali incaricati come da punti che seguono;
2) Incarica i Servizi Sociali del Comune di LO SA (luogo di residenza dei minori) in stretta collaborazione e coordinamento con i Servizi Sciali del Comune di GO (dove risiede il padre) e in collaborazione con i relativi Servizi Specialistici ASST, ciascuno per la parte di rispettiva competenza:
- di riavviare/proseguire, sempre ove sussistano le condizioni e con adeguata preparazione anche da parte dei professionisti che stanno seguendo presso il Centro Zero-17 e con l'assistenza degli stessi, con tutti gli Per_1 ulteriori necessari interventi, gli incontri del papà con in Spazio Neutro in ambiente familiare Per_1
pagina 5 di 10 alla presenza del padre con uno specialista e per la prima fase anche della madre, sempre con possibilità di eventuale ampliamento e/o liberalizzazione, tenuto conto dell'andamento dei percorsi avviati e delle condizioni psicofisiche del minore;
- di avviare/proseguire tutti gli interventi di supporto socio-educativo anche domiciliari e/o di supporto psicologico/neuro-psichiatrico per (in coordinamento con quelli già avviati) e per ove ritenuti Per_1 Per_2 necessari o anche solo opportuni nonché tutti gli interventi necessari o anche solo opportuni di supporto alla genitorialità mirato ad attenuare la conflittualità ancora accesa e all'implemento delle capacità genitoriali con il concreto raggiungimento di decisioni condivise per il benessere e la crescita di entrambi i minori nonché percorsi di psicoterapia individuale per entrambi i genitori, soprattutto per il padre al fine di favorire un accesso più stabile e sereno al figlio Per_1
- di continuare a svolgere attività di monitoraggio e vigilanza sul nucleo e su entrambi i minori;
- di completare l'accertamento psicodiagnostico già delegato diretta a verificare l'effettiva capacità genitoriale di entrambi i genitori, la situazione dei minori e la qualità della relazione dei medesime e ciascun genitore, il contesto abitativo e affettivo, fornendo al Tribunale ogni elemento utile per assumere le decisioni più conformi all'interesse dei minori in punto in responsabilità genitoriale e/o collocamento, se debba essere confermato o modificato l'assetto vigente con tutti i suggerimenti e le indicazioni, elaborando un progetto a lungo termine trasmettendo, ognuno per quanto di rispettiva competenza, una relazione esaustiva di aggiornamento (nel rispetto di quanto previsto dall'art. 473 bis. 27 c.p.c. entro e non oltre il 10 SETTEMBRE 2024, segnalando in ogni caso eventuali situazioni di grave pregiudizio per le minori e attuando un attento monitoraggio e con termine alle parti fino al 25 SETTEMBRE 2024 per il deposito di memorie;
3) FISSA udienza per esame delle relazioni e per ogni eventuale ulteriore trattazione, sostituita dal deposito di note scritte da effettuarsi ex art. 127 ter c.p.c da effettuarsi entro il 23 OTTOBRE 2024 ore 10,00, con riserva di fissazione di successiva udienza anche di rimessione della causa al collegio e per ogni altro provvedimento e determinazione”.
Con provvedimento del 23 ottobre 2024, il Giudice Delegato, lette le note scritte delle parti depositate ex art. 127 ter c.p.c. con le istanze e conclusioni e le relazioni dei Servizi Sociali e Specialistici delegati con gli esiti dei primi accertamenti e con l'indicazione della ripresa dei rapporti tra il padre ed il minore in modalità di Per_1
Spazio Neutro, conferiva nuova delega ai Servizi Sociali incaricati per trasmettere gli esiti degli accertamenti sul nucleo familiare entro il 31 gennaio 2025.
Rinviava, dunque, la causa per esame delle ulteriori relazioni dei Servizi Sociali e della documentazione acquisita all'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. contenenti le istanze e conclusioni da effettuarsi entro il 6 marzo 2025 (ore 10.00), con riserva all'esito di ogni determinazione e valutazione in ordine alla prosecuzione del giudizio anche con la fissazione dell'udienza ex art. 473 bis. 28 c.p.c. e con invito per le parti ad addivenire a soluzioni conciliative.
Con successivo provvedimento del 6 marzo 2025, il Giudice Delegato, lette le relazioni dei Servizi Sociali incaricati da ultimo pervenute con il deciso miglioramento della comunicazione tra le parti e dei rapporti tra il pagina 6 di 10 padre e ed esaminate le note scritte ex art. 127 ter c.p.c. delle parti che davano atto, sulla base degli esiti Per_1 positivi da parte dei Servizi Sociali, di aver raggiunto un pieno accordo a definizione della presente controversia con conclusioni congiunte, fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni congiunte e contestuale rimessione della causa in decisione sostituita dal deposito di note scritte da effettuarsi entro il 9 aprile 2025, senza la concessione dei termini ivi previsti stante la rinuncia delle parti con le conclusioni congiunte rassegnate rimettendo all'esito la causa in decisione al collegio.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 9 aprile 2025.
Il materiale probatorio
Osserva il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione sulle domande svolte dalle parti, avendo altresì le parti raggiunto un pieno accordo a definizione del giudizio in punto di responsabilità genitoriale sui figli minori e più nello specifico, in punto di regolamentazione della frequentazione paterna nei confronti del figlio minore Per_1
Gli elementi acquisiti, le dichiarazioni rese dalle parti, le relazioni dei Servizi Sociali pervenute, consentono certamente a questa Autorità Giudiziaria di poter assumere una motivata decisione conforme tutelante per il percorso di crescita del minore Per_1
Non si è ritenuto in alcun modo necessario procedere all'ascolto dei minori ed in particolare del minore Per_1 ritenuto manifestamente superfluo e pregiudizievole, alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti, del pieno accordo raggiunto e considerando che il minore è stato sentito dai Servizi Sociali incaricati.
Ciò in linea con l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui l'audizione del minore costituisce adempimento previsto a pena di nullità ove si assumano provvedimenti che lo riguardino, salvo che il giudice non ritenga, con specifica e circostanziata motivazione, l'esame manifestamente superfluo o in contrasto con l'interesse del minore (Cass. Sez. I 24.5.2018 n. 12957; Cass. Sez. I 29.9.2015 n. 19327).
Responsabilità genitoriale e frequentazione. Intervento dei Servizi
All'esito del procedimento, le parti hanno concluso, in sede di precisazione delle conclusioni congiunte, con domande convergenti chiedendo, a parziale modifica del decreto n. 1624/2021 del Tribunale di Milano emesso in data 9 giugno 2021 e pubblicato in data 22 giugno 2021, di modificare solamente l'assetto relativo alla regolamentazione della frequentazione paterna nei confronti del figlio minore figlio avente maggiori Per_1 fragilità e criticità stante le sue problematiche di salute.
Più nello specifico, entrambi hanno chiesto di liberalizzare sempre più le visite tra il padre ed il figlio, in modo graduale e nel rispetto delle fatiche del minore, così da giungere alla calendarizzazione di incontri di cui al suindicato decreto n. 1625/2021 del Tribunale di Milano attualmente vigente nei confronti della figlia minore con il monitoraggio dei Servizi Sociali già incaricati per un periodo di un anno. Per_2
Le parti, nonostante una iniziale situazione di conflitto, ravvisata anche in una prima fase inziale del presente giudizio dai Servizi Sociali incaricati attesa l'intransigenza della madre e dei nonni materni alla riapertura delle pagina 7 di 10 visite padre-figlio, sono riuscite apprezzabilmente nel tempo a esercitare con maggiore efficacia ed effettività i poteri e ad assolvere con impegno ai doveri nascenti dalla titolarità della responsabilità genitoriale, mantenendo una collaborazione reciproca nell'esclusivo interesse dei minori e riuscendo a consolidare una sufficientemente aperta e serena comunicazione, ciò anche grazie ai supporti di carattere psicologico intrapresi, come anche dimostrato dal raggiungimento di un accordo completo.
Più nello specifico, nella relazione dei Servizi Sociali del Comune di LO SA del 18 febbraio 2025 emerge che “ le modalità che prima creavano attrito e non facilitavano la relazione tra il padre e il figlio siano state gestite da entrambi i genitori dal momento in cui la mamma riporta elementi descrittivi degli incontri dai quali emerge una collaborazione;
di come in autonomia siano riusciti a implementare e sviluppare gli incontri senza la mediazione delle educatrici. Tali aspetti rilevano una modalità corresponsabile dei genitori nella gestione di in un'ottica di salute del minore”. Per_1
Ancora, nella relazione dei Servizi Sociali del Comune di GO del 18 Febbraio 2025 è stato evidenziato che
“il padre di ha dimostrato di essere stato molto responsabile e fiducioso nel cercare un aiuto all'esterno Per_1 del nucleo familiare e amicale: si è rivolto al Servizio scrivente sicuro di poter ricevere un supporto adeguato e coerente con il suo bisogno e da quel momento ha lavorato seriamente, con lucidità e serenità, per rendere possibile un autentico riavvicinamento a Nel contempo, la signora si è mostrata meno rigida e Per_1 CP_1 più comprensiva rispetto gli sforzi dell'ex coniuge per riavvicinarsi al figlio. Ora i genitori comprendono meglio il funzionamento del figlio, hanno più fiducia l'uno nei confronti dell'altro e riconoscono le reciproche risorse”.
Dunque, come appare evidente, gli interventi di supporto avviati da parte dei Servizi Sociali, con percorso di sostegno educativo e psicologico per i genitori e per il minore hanno determinato la progressiva Per_1 evoluzione delle relazioni all'interno del nucleo familiare.
Infatti, a seguito dell'inserimento del percorso in Spazio Neutro, i genitori hanno compreso meglio il funzionamento del figlio minore e hanno cominciato ad avere fiducia reciproca riconoscendosi le Per_1 CP_ reciproche risorse (cfr rel. del 16 ottobre 2024).
Anche nonostante le difficoltà conseguenti alle patologie di cui lo stesso è affetto, è riuscito a svolgere Per_1 in maniera positiva il percorso presso il centro Polo Zero-17 con svolgimento di attività di motricità e di affiancamento volto al miglioramento dell'organizzazione grafomotoria e psicomotoria nonché a relazionarsi con il padre senza traumi ed in maniera sempre più positiva (cfr rel S.S. del giorno 1 marzo 2024).
All'esito del giudizio quindi e considerati gli elementi di valutazione acquisiti sulla coppia genitoriale, prendendo anche apprezzabilmente atto del pieno accordo da parte dei genitori che ancora di più mostra lo sforzo e l'impegno ad assumere un ruolo genitoriale maggiormente collaborativo e sereno, il Collegio ritiene di poter recepire integralmente le conclusioni congiunte, con la regolamentazione della frequentazione oggetto di accordo del tutto adeguata a far mantenere un rapporto stabile ed equilibrato tra il figlio e il padre. Per_1
Al fine di giungere ad una definizione di incontri padre-figlio sempre più frequente e varia nelle attività e possibilità, come suggerito dai Servizi Sociali e Specialistici già incaricati nelle loro varie relazioni di aggiornamento e come riconosciuto dagli stessi genitori, il Collegio ritiene necessario di mantenere la presa in pagina 8 di 10 carico del nucleo familiare e del minore da parte dei Servizi Sociali del Comune di LO SA in collaborazione con i Servizi Specialistici ASST e con i Servizi Sociali e Specialistici del Comune di GO
(luogo di residenza del padre), ciascuno per la parte di rispettiva competenza, con la conferma delle deleghe già conferite come meglio indicato in dispositivo e come da richiesta delle medesime parti.
Si provvede pertanto come da dispositivo.
Spese di lite
Stante l'accordo tra le parti, le spese devono dichiararsi interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa, a parziale modifica del decreto n. 1625/2021 del Tribunale di Milano del 9 giugno/ 22 giugno 2021,
ANCHE IN ACCOGLIMENTO DELLE CONCLUSIONI CONGIUNTE SOPRA RIPORTATE così decide:
1) DISPONE che le visite padre figlio demandate ai Servizi sociali come di seguito disposto, siano sempre Per_1 più liberalizzate e ampie, gradualmente e nel rispetto delle fatiche del figlio prendendo atto dell'impegno dei genitori a farsi aiutare qualora dovessero sorgere difficoltà dai Servizi Sociali competenti, con l'obiettivo nel tempo di portare le visite alla medesima calendarizzazione in atto per la figlia e di cui al decreto del Tribunale di
Milano 9-22.6.2021 emesso nel procedimento R.G. 43812/2020;
2) DISPONE che i Servizi Sociali del Comune di LO SA (luogo di residenza del minore) in stretta collaborazione e coordinamento con i Servizi Sociali e Specialistici del Comune di GO (in relazione al
Comune di residenza del padre) e in collaborazione con i relativi Servizi Specialistici ASST, per un periodo di 1 anno mantengano un'efficace presa in carico dell'intero nucleo familiare, provvedendo ognuno per quanto di rispettiva competenza a:
- continuare a regolamentare i tempi e le modalità di frequentazione del padre con secondo quanto Per_1 maggiormente rispondente agli interessi e ai bisogni del figlio compatibilmente con le sue condizioni psicoemotive e nel rispetto delle sue fatiche con sempre maggiore liberalizzazione come finora attuata e con potere di diversa rimodulazione, tenuto conto dell'andamento dei percorsi avviati e delle condizioni psicofisiche del minore;
-avviare/proseguire tutti gli interventi di supporto socio-educativo anche domiciliari e/o di supporto psicologico/neuro-psichiatrico per i minori e in specie per (in coordinamento con quelli già avviati) ove Per_1 ritenuti necessari o anche solo opportuni nonché tutti gli interventi necessari o anche solo opportuni di supporto alla genitorialità e all'implemento delle capacità genitoriali con il concreto raggiungimento di decisioni condivise per il benessere e la crescita dei minori nonché percorsi di psicoterapia individuale per entrambi i genitori ove necessari e opportuni;
pagina 9 di 10 -continuare a svolgere attività di monitoraggio e vigilanza sul nucleo, segnalando alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Milano, AG competente, eventuali situazioni di pregiudizio per i minori;
3) DA' ATTO che le parti concordano che le visite padre figlio debbano avere cadenza regolare e costante almeno settimanale, senza interruzioni (salvo che per situazioni di urgenza e/o malattia), così da progressivamente abituare il figlio sempre nel rispetto di quanto ritenuto rispondente all'interesse del minore a cura dei Per_1 servizi Sociali;
4) DA' ATTO che le parti concordano che i figli siano accuditi e curati dai genitori medesimi, ed il collocamento/pernotto prevalente sia presso la madre, essendo le figure dei nonni a supporto dei genitori per la gestione quotidiana;
5) DA' ATTO che le parti si impegnano a collaborare e a chiedere supporto ai Servizi sociali in caso di bisogno e/o criticità nelle visite;
6) CONFERMA per il resto, per quanto di ragione, le altre statuizioni;
7) COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza ai Servizi Sociali e Specialistici dell'ASST del e del . Controparte_3 Controparte_2
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 9 aprile 2025.
IL PRESIDENTE RELATORE EST.
Dott.ssa Maria Laura Amato
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