Articolo 4 della Legge 6 luglio 1962, n. 888
Articolo 3Articolo 5
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9 agosto 1962
Art. 4.

Gli ufficiali mantenuti in servizio ai sensi dell' articolo 6 della legge 11 luglio 1956, n. 699 , all'atto della cessazione dal servizio, vengono collocati nella posizione di ausiliaria, nella riserva o in congedo assoluto, a seconda dell'idoneita'.
Entrata in vigore il 9 agosto 1962