Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 18/04/2025, n. 1159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1159 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale di Taranto REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE nella causa discussa all'udienza del 18.04.2025, promossa da:
, rappresentata e difesa dagli avv. Stefania Guelfo Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del rappresentante legale pro-tempore, rappresentato e difeso, CP_1 dagli avv. Antonio Andriulli, F. Certomà e R. Battiato
Resistente
OGGETTO: opposizione ad A.T.P. MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto depositato il 23.09.2024, la ricorrente ha proposto opposizione avverso le conclusioni formulate nell'A.T.P. dal ctu nominato. Questi ha ritenuto l'istante affetta da “esiti di recente intervento per S. di Chiari” riconoscendo una percentuale invalidante del 50%. La ricorrente, pertanto, agiva per ottenere il riconoscimento del requisito sanitario previsto dalla L. 118/71 ai fini dell'assegno di invalidità civile
(74%).
Si costituiva l' che concludeva per il rigetto del ricorso. CP_1
Tanto premesso, l'opposizione è infondata e pertanto va rigettata.
Nella relazione tecnica depositata in sede di Atp, che qui integralmente si richiama, il CTU, ha specificatamente dedotto in merito al mancato riconoscimento del beneficio.
Le critiche mosse si risolvono in una diversa e opposta valutazione delle conclusioni cui è giunto il Ctu, non fondate su elementi tali da richiedere un rinnovo dell'accertamento. Il Ctu, ha già valutato la documentazione su cui si fonda l'opposizione (Ctp neurologica dott. ed in sede di replica alle osservazioni ha Per_1 ritenuto di confermare la valutazione effettuata chiarendo che “l'esame obiettivo riportato dal dottor riporta che la periziando presenta un grave deficit della Per_1
Pertanto, veniva confermato il giudizio espresso in sede di Atp.
Ritiene, pertanto, il giudice di dover aderire alle conclusioni cui è pervenuto il CTU attraverso un accurato esame clinico e specifici esami strumentali, attese le non specifiche contestazioni mosse da parte ricorrente.
A diversa conclusione non può giungersi sulla base della documentazione medica allegata in questa fase. Infatti, la documentazione medica depositata, limitandosi ad una opposta valutazione in merito all'incidenza della patologia sullo svolgimento degli atti della vita quotidiana, non documenta un aggravamento del quadro patologico già valutato dal Ctu né l'insorgenza di patologie nuove rispetto a quelle valutate dal Ctu, rispetto alle quali non viene riscontrato significativo peggioramento del quadro patologico.
Per tutto quanto detto, si deve rigettare l'opposizione proposta.
Le spese del giudizio sono compensate ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.. Le spese di ctu dell'atp, liquidate con separato decreto, sono definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona della dott.ssa Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
, nei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Rigetta l'opposizione;
2. Compensa le spese
3. Spese di ctu della fase di a.t.p., liquidate con separato decreto, sono definitivamente poste a carico dell' CP_1
Taranto 18.04.2025 Il Giudice
dott.ssa Miriam Fanelli