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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 13/12/2025, n. 433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 433 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
N.1895/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Stefania DEIANA Presidente
Dott.ssa Susanna ZANDA Giudice rel.
Dott.ssa Elisabetta CARTA Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo generale 1895/2025, avente per oggetto “regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale”, promossa con ricorso congiunto depositato in data 04/06/2025 da
- , nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Alghero nella Via Giovanni XXIII n° 41, presso e nello studio dell'avvocato
AB IS (C.F. , che la rappresenta e difende come da delega in calce al ricorso C.F._2 introduttivo
- nato a [...] l'[...] (C.F. , Parte_2 C.F._3 elettivamente domiciliato in Sassari, nella Via Enrico Costa nr. 50, presso e nello studio dell'avvocato
FL TI (C.F. ) che lo rappresenta e difende come da delega in calce al C.F._4 ricorso introduttivo
RICORRENTI
Nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto ex art.337-ter e ss., c.c., depositato il 4 giugno 2025, i signori Parte_1
e premesso di essere genitori del minore nato a
[...] Parte_2 Persona_1
Sassari in data 14/05/2022, di non essere uniti in matrimonio e che la nascita del figlio era avvenuta a seguito di una relazione sentimentale more uxorio ormai terminata, hanno chiesto di pronunciarsi in ordine alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale alle condizioni di cui al ricorso introduttivo di seguito riportate:
“
1.Disporre l'affido condiviso del minore il quale avrà collocazione e residenza Persona_1 privilegiata presso la madre.
2.Riguardo il diritto di visita e frequentazioni, alla luce del piano genitoriale a cui si fa totale riferimento per gli aspetti più specifici, stabilire che il signor vedrà il figlio nella giornata di mercoledì. Nello Parte_2 specifico nel periodo scolastico il padre preleverà il piccolo dal nido/scuola alle ore 16:00 per Per_1 ricondurlo alle ore 20:00 nella casa di residenza. Nel periodo delle vacanze estive, il padre preleverà il minore alle ore 10:00 dalla casa di residenza e lo ricondurrà alle ore 20:00.
Secondo il principio dell'alternanza il piccolo trascorrerà il sabato una volta con il padre e uno con Per_1 la madre, lo stesso dicasi per la domenica.
Il giorno in cui starà con il padre nel giorno di sabato, trascorrerà la domenica con la madre.
In questi giorni il signor preleverà il minore dalla casa familiare alle ore 10:00 per ricondurvelo alle Pt_2 ore 20:00, salvo diverso accordo tra le parti.
Il piccolo potrà pernottare presso il padre nel momento in cui le condizioni di età (compimento terzo Per_1 anno di età) e psicologiche del minore lo consentiranno, e lo stesso ne manifesti volontà in tal senso.
Il minore trascorrerà, ad anni alterni, una volta con il padre e una volta con la madre, le principali Per_1 festività, quali festa di Ognissanti, 8 dicembre (Immacolata), 24 dicembre, 25 dicembre, 26 dicembre, 31 dicembre, 1° gennaio, Pasqua e Pasquetta, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno e ogni altra festività non indicata.
Riguardo le vacanze estive il minore potrà trascorrere con il padre un periodo di una/due settimane, Per_1 anche non continuative, con pernottamento e non, previo accordo tra i genitori per la individuazione delle date. Il minore pernotterà con il padre, nel momento in cui le condizioni di età (compimento del terzo anno di età) e psicologiche del piccolo lo consentiranno e questo ne manifesti volontà in tal senso. Il tutto Per_1 dovrà avvenire in maniera graduale con pernottamenti, inizialmente di breve durata.
3.Dichiarare il signor tenuto a versare a titolo di mantenimento del minore la Parte_2 Per_1 somma di € 300,00, che sarà versata anticipatamente entro il giorno 10 di ogni mese e sarà rivalutata in base agli indici ISTAT, oltre concorrere al 50% alle spese straordinarie, cosi regolate e determinate secondo le linee guida per la regolamentazione del mantenimento dei figli, adottate dall'intestato Tribunale (Protocollo
Consiglio Ordine Nazionale Forense del 29.11.2017). L'assegno Unico, pari ad euro € 233,00, è riconosciuto per intero a favore della RA . Il sig.r rinuncia quindi alla sua quota Parte_1 Parte_2 dell''Assegno Unico, che sarà devoluta alla sig.ra , la quale, lo percepirà per intero.” Pt_1
Per quanto riguarda le condizioni reddituali delle parti hanno esposto che mentre la RA Parte_1
svolge l'attività di neuropsicomotricista in Alghero presso il “CTR” e in forma autonoma
[...] presso il “Centro Emovere” guadagnando la complessiva somma di € 1.500,0000- € 1.800,00, circa, mensili ed è proprietaria dell'autovettura, tipo Citroen tg. FT143LW, immatricolata nel 2019 e nell'attualità ha in essere un mutuo acceso presso per l'acquisto della casa in cui vive Controparte_1 unitamente al figlio il cui importo della rata mensile ammonta a € 400,00, il signor Per_1 Pt_2 invece, è un lavoratore autonomo ma allo stato attuale è inoccupato. Saltuariamente svolge
[...] due attività, ossia quella di OSS a chiamata, e stagionalmente quella di outsourcing. Il guadagno medio del suddetto è circa di 265,00 euro mensili, con reddito complessivo annuo pari a euro 3.188,00. Non è titolare di alcun bene. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 01/10/2025 le parti hanno confermato di voler ottenere una pronuncia alle condizioni sopra indicate e la causa è stata pertanto rimessa al collegio per la decisione.
*** Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse del figlio minore Persona_1 in quanto garantiscono sia la prosecuzione di adeguati e proficui rapporti con entrambi i genitori sia un mantenimento congruo per il soddisfacimento delle sue esigenze, anche tenuto conto delle attuali condizioni reddituali delle parti, e ravvisato pertanto che le clausole relative al minore non sono in contrasto con gli interessi della stessa, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte.
La domanda congiunta delle parti può pertanto essere recepita.
La natura della causa e l'accordo delle parti giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
1) dispone in conformità alle condizioni concordate dalle parti, da intendersi qui integralmente trascritte;
2) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 12.12.2025.
Il Presidente Il Giudice rel.
Dott.ssa Stefania Deiana Dott.ssa Susanna Zanda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Stefania DEIANA Presidente
Dott.ssa Susanna ZANDA Giudice rel.
Dott.ssa Elisabetta CARTA Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo generale 1895/2025, avente per oggetto “regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale”, promossa con ricorso congiunto depositato in data 04/06/2025 da
- , nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Alghero nella Via Giovanni XXIII n° 41, presso e nello studio dell'avvocato
AB IS (C.F. , che la rappresenta e difende come da delega in calce al ricorso C.F._2 introduttivo
- nato a [...] l'[...] (C.F. , Parte_2 C.F._3 elettivamente domiciliato in Sassari, nella Via Enrico Costa nr. 50, presso e nello studio dell'avvocato
FL TI (C.F. ) che lo rappresenta e difende come da delega in calce al C.F._4 ricorso introduttivo
RICORRENTI
Nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto ex art.337-ter e ss., c.c., depositato il 4 giugno 2025, i signori Parte_1
e premesso di essere genitori del minore nato a
[...] Parte_2 Persona_1
Sassari in data 14/05/2022, di non essere uniti in matrimonio e che la nascita del figlio era avvenuta a seguito di una relazione sentimentale more uxorio ormai terminata, hanno chiesto di pronunciarsi in ordine alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale alle condizioni di cui al ricorso introduttivo di seguito riportate:
“
1.Disporre l'affido condiviso del minore il quale avrà collocazione e residenza Persona_1 privilegiata presso la madre.
2.Riguardo il diritto di visita e frequentazioni, alla luce del piano genitoriale a cui si fa totale riferimento per gli aspetti più specifici, stabilire che il signor vedrà il figlio nella giornata di mercoledì. Nello Parte_2 specifico nel periodo scolastico il padre preleverà il piccolo dal nido/scuola alle ore 16:00 per Per_1 ricondurlo alle ore 20:00 nella casa di residenza. Nel periodo delle vacanze estive, il padre preleverà il minore alle ore 10:00 dalla casa di residenza e lo ricondurrà alle ore 20:00.
Secondo il principio dell'alternanza il piccolo trascorrerà il sabato una volta con il padre e uno con Per_1 la madre, lo stesso dicasi per la domenica.
Il giorno in cui starà con il padre nel giorno di sabato, trascorrerà la domenica con la madre.
In questi giorni il signor preleverà il minore dalla casa familiare alle ore 10:00 per ricondurvelo alle Pt_2 ore 20:00, salvo diverso accordo tra le parti.
Il piccolo potrà pernottare presso il padre nel momento in cui le condizioni di età (compimento terzo Per_1 anno di età) e psicologiche del minore lo consentiranno, e lo stesso ne manifesti volontà in tal senso.
Il minore trascorrerà, ad anni alterni, una volta con il padre e una volta con la madre, le principali Per_1 festività, quali festa di Ognissanti, 8 dicembre (Immacolata), 24 dicembre, 25 dicembre, 26 dicembre, 31 dicembre, 1° gennaio, Pasqua e Pasquetta, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno e ogni altra festività non indicata.
Riguardo le vacanze estive il minore potrà trascorrere con il padre un periodo di una/due settimane, Per_1 anche non continuative, con pernottamento e non, previo accordo tra i genitori per la individuazione delle date. Il minore pernotterà con il padre, nel momento in cui le condizioni di età (compimento del terzo anno di età) e psicologiche del piccolo lo consentiranno e questo ne manifesti volontà in tal senso. Il tutto Per_1 dovrà avvenire in maniera graduale con pernottamenti, inizialmente di breve durata.
3.Dichiarare il signor tenuto a versare a titolo di mantenimento del minore la Parte_2 Per_1 somma di € 300,00, che sarà versata anticipatamente entro il giorno 10 di ogni mese e sarà rivalutata in base agli indici ISTAT, oltre concorrere al 50% alle spese straordinarie, cosi regolate e determinate secondo le linee guida per la regolamentazione del mantenimento dei figli, adottate dall'intestato Tribunale (Protocollo
Consiglio Ordine Nazionale Forense del 29.11.2017). L'assegno Unico, pari ad euro € 233,00, è riconosciuto per intero a favore della RA . Il sig.r rinuncia quindi alla sua quota Parte_1 Parte_2 dell''Assegno Unico, che sarà devoluta alla sig.ra , la quale, lo percepirà per intero.” Pt_1
Per quanto riguarda le condizioni reddituali delle parti hanno esposto che mentre la RA Parte_1
svolge l'attività di neuropsicomotricista in Alghero presso il “CTR” e in forma autonoma
[...] presso il “Centro Emovere” guadagnando la complessiva somma di € 1.500,0000- € 1.800,00, circa, mensili ed è proprietaria dell'autovettura, tipo Citroen tg. FT143LW, immatricolata nel 2019 e nell'attualità ha in essere un mutuo acceso presso per l'acquisto della casa in cui vive Controparte_1 unitamente al figlio il cui importo della rata mensile ammonta a € 400,00, il signor Per_1 Pt_2 invece, è un lavoratore autonomo ma allo stato attuale è inoccupato. Saltuariamente svolge
[...] due attività, ossia quella di OSS a chiamata, e stagionalmente quella di outsourcing. Il guadagno medio del suddetto è circa di 265,00 euro mensili, con reddito complessivo annuo pari a euro 3.188,00. Non è titolare di alcun bene. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 01/10/2025 le parti hanno confermato di voler ottenere una pronuncia alle condizioni sopra indicate e la causa è stata pertanto rimessa al collegio per la decisione.
*** Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse del figlio minore Persona_1 in quanto garantiscono sia la prosecuzione di adeguati e proficui rapporti con entrambi i genitori sia un mantenimento congruo per il soddisfacimento delle sue esigenze, anche tenuto conto delle attuali condizioni reddituali delle parti, e ravvisato pertanto che le clausole relative al minore non sono in contrasto con gli interessi della stessa, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte.
La domanda congiunta delle parti può pertanto essere recepita.
La natura della causa e l'accordo delle parti giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
1) dispone in conformità alle condizioni concordate dalle parti, da intendersi qui integralmente trascritte;
2) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 12.12.2025.
Il Presidente Il Giudice rel.
Dott.ssa Stefania Deiana Dott.ssa Susanna Zanda