Ordinanza collegiale 9 aprile 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza 10/06/2025, n. 520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 520 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/06/2025
N. 00520/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00025/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 25 del 2025, proposto da
NE NA Bo, rappresentata e difesa dagli avvocati Sara Di Cunzolo e Pier Paolo Polese, con domicilio eletto presso lo studio Sara Di Cunzolo in Roma, via Aureliana 63;
contro
- Comune di Porto Torres, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Fabrizio Bionda, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- Suape – Comune di Porto Torres, non costituito in giudizio;
riassunzione ex art. 105 c.p.a. del ricorso per l’ottemperanza:
della sentenza del TAR Sardegna n. 144/2023 e per la conseguente declaratoria di nullità delle note del Comune di Porto Torres (SS) del 04 aprile 2023, prot. n. 15829/2023 e del 16 maggio 2023, con le quali è stata sospesa l’efficacia del provvedimento autorizzatorio n. 8/2021 del Comune di Porto Torres (SS);
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Porto Torres;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 il dott. Silvio Esposito e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La questione oggetto della controversia riguarda i lavori di restauro di una struttura tombale sita nella via Balai del Comune di Porto Torres, sospesi dall’amministrazione comunale con provvedimento del 4 aprile 2023, prot. n. 15829/2023, ritenuto dalla sig.ra NE NA Bo adottato in violazione del giudicato di cognizione formatosi con la sentenza di questo Tribunale n. 144/2023, pubblicata il 27 febbraio 2023.
2. In estrema sintesi, la sentenza di cui si chiede l’ottemperanza aveva annullato, per violazione dell’art. 21- nonies , della legge 7 agosto 1990, n. 241, due provvedimenti con i quali l’amministrazione, in autotutela, aveva a sua volta annullato una voltura del titolo concessorio del manufatto tombale a favore della sig.ra NE NA Bo (atto presupposto) e il provvedimento autorizzativo al restauro del manufatto tombale precedentemente ottenuto dalla ricorrente (atto presupponente, autorizzazione n. 8/2021).
2.1 Nonostante l’intervenuto passaggio in giudicato di tale pronuncia, con provvedimento 4 aprile 2023, prot. n. 15829/2023, l’Ente Locale sospendeva i lavori intrapresi dalla ricorrente per il restauro della tomba in quanto “ privi della necessaria autorizzazione ai sensi dell’art. 21 parte II del Codice dei Beni Culturali ” (all.to n. 2 del ricorso introduttivo), confermata con provvedimento datato 16 maggio 2023.
2.2. Avverso i provvedimenti di sospensione, ritenuti elusivi del giudicato, la sig.ra NE NA Bo proponeva ricorso innanzi a questo Tribunale, che si concludeva con la sentenza n. 218/2024, che dichiarava il ricorso inammissibile in quanto “ la sentenza di cognizione di cui la ricorrente denuncia la violazione aveva cassato un atto di annullamento d’ufficio del titolo edilizio incentrato esclusivamente su presunti vizi della voltura della concessione cimiteriale a suo tempo ottenuta dalla sig.ra Bo, cioè su una questione tutt’affatto diversa rispetto a quella che il Comune pone a fondamento degli atti di sospensione dei lavori oggetto del presente giudizio, incentrati sulla ritenuta necessità che il progetto di restauro sepolcrale ottenga un autonomo parere positivo della Soprintendenza. Pertanto, non essendo rintracciabile alcuna violazione del giudicato di cognizione, la contestazione di tali atti sospensivi avrebbe dovuto essere proposta con ordinario ricorso per cognizione, anziché con il ricorso per ottemperanza ora in esame, che si rivela, pertanto, inammissibile. Né è ipotizzabile una conversione del mezzo giudiziario (e del conseguente rito), questo per il semplice fatto che il ricorso in esame è stato notificato solo in data 11 dicembre 2023, quando l’ordinario termine impugnatorio di sessanta giorni era già ampiamente scaduto, come dimostra il fatto che in data 5 maggio 2023 l’interessata aveva inviato al Comune una nota di contestazione del provvedimento sospensivo (doc. 11 prodotto dalla ricorrente), dimostrando piena conoscenza dello stesso sin da allora ”.
2.3 L’odierno giudizio trae origine dalla riassunzione della causa a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, n. 8440/2024 in data 8 ottobre 2024 con la quale è stata annullata la sentenza del T.A.R. Sardegna n. 218/2024 in quanto “ la questione relativa all’inammissibilità del ricorso, rilevata d’ufficio, non è stata sottoposta al contraddittorio delle parti nel corso dell’udienza di discussione, né, dopo che la causa è stata trattenuta per la decisione, è stato assegnato un termine per consentire alla ricorrente di controdedurre sul punto, con conseguente violazione dell’art. 73, comma 3, c.p.a ”, con conseguente rimessione della causa al giudice di primo grado.
3. Con il ricorso in riassunzione la ricorrente insiste nella richiesta di dichiarazione della nullità dei menzionati provvedimenti di sospensione per contrasto con il giudicato formatosi sulla sentenza n. 144/2023 di questa Sezione, in quanto, in tesi, il provvedimento autorizzatorio n. 8/2021, efficace a seguito della pronuncia di cui si chiede l’esecuzione, sarebbe titolo idoneo allo svolgimento dei lavori e sostituirebbe l’autorizzazione di cui all’art. 21 del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, avendo la Soprintendenza partecipato sia alla relativa conferenza di servizi sia alla successiva conferenza di servizi concernente il procedimento di annullamento d’ufficio del provvedimento n. 8/2021.
3.1 Con memoria depositata il 14 marzo 2025 la ricorrente osserva:
a) che “ il presente giudizio non ha ad oggetto né la condotta, né provvedimenti adottati dalla Soprintendenza, che rappresenta l’unico Ufficio detentore di un eventuale potere inibitorio ai sensi del D.lgs. n. 42/2006. Potere che, però, ad oggi, come più volte rappresentato, non è mai stato esercitato ”;
b) che la legittimità e l’efficacia del provvedimento unico 8/2021 sarebbero coperte dal giudicato di cui alla sentenza n. 144/2023, che avrebbe accertato “ l’esaurimento del potere dell’Amministrazione per intervenire sul provvedimento, sia nell’esercizio degli ordinari poteri di verifica e controllo, sia in sede di autotutela, spirati i termini di legge. La sentenza, infatti, si è già espressa circa il decorso del ragionevole termine ordinario per il ricorso all’autotutela ”;
c) che, nonostante il consolidamento del provvedimento unico 8/2021 e il decorso dei termini entro cui il Comune avrebbe potuto effettuare controlli o procedere in autotutela, circostanza coperta da giudicato, il Comune avrebbe adottato un provvedimento sospensivo sine die al fine di ottenere i medesimi effetti di un provvedimento di annullamento;
d) che, a seguito della sentenza n. 144/2023, il provvedimento unico 8/2021 sarebbe tornato ex tunc pienamente efficace, anche con riferimento alla “ sostituzione a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni coinvolte ”, come statuito dallo stesso provvedimento che menziona, tra gli “ endoprocedimenti e uffici connessi ”, anche quello relativo a “ EP5179 - Vincolo storico artistico: parere Soprintendenza - Soprintendenza ABAP per le Province di Sassari e Nuoro ” (documento n. 8 depositato dalla ricorrente, p. 6 e s.);
e) che, nel caso di specie, disciplinato dall’art. 21, d.lgs., n. 42/2004, non sarebbe necessaria una autorizzazione della Soprintendenza, essendo sufficiente il progetto o anche la sola descrizione tecnica dell'intervento.
3.2. Resiste, anche in sede di riassunzione, il Comune di Porto Torres, che ha eccepito l’inammissibilità del ricorso in ottemperanza per omessa impugnazione degli atti con ricorso ordinario nei termini di legge, nonché, comunque, il rigetto nel merito siccome infondato.
4. Alla camera di consiglio del 26 marzo 2025 la causa è stata discussa ed è passata in decisione.
4.1. Con ordinanza n. 297 del 9 aprile 2025, rilevato che la decisione n. 218/2014 era stata assunta da un Collegio del quale facevano parte due componenti del Collegio chiamato a decidere la controversia, si è ritenuto necessario che il ricorso in ottemperanza venisse deciso da questo Tribunale con diversa composizione collegiale nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025.
5. Alla camera di consiglio del 4 giugno 2025 la causa è stata nuovamente discussa ed è passata in decisione.
6. Il ricorso è inammissibile, per il dirimente motivo che la sentenza n. 144/2023 si limita ad annullare per violazione dell’art. 21- nonies , l. n. 241/1990 i provvedimenti con i quali il Comune aveva annullato: i) la voltura del titolo concessorio del manufatto tombale a favore della ricorrente; ii) il provvedimento n. 8/2021 autorizzativo al restauro del manufatto tombale.
Diversamente da quanto affermato dalla ricorrente, la sentenza di cognizione non si pronuncia – e non avrebbe potuto pronunciarsi - sulla legittimità della voltura del titolo concessorio e del provvedimento n. 8/2021. La successiva sospensione dei lavori di restauro da parte dell’amministrazione comunale si fonda sulla ritenuta necessità che essi siano preceduti da autonomo parere positivo della Soprintendenza, profilo non coperto dal giudicato: pertanto, tali atti sospensivi avrebbero dovuto essere impugnati con ordinario ricorso per cognizione.
6.1 Non è possibile procedere alla conversione del mezzo giudiziario (e del conseguente rito), poiché il ricorso riassunto in questa sede è stato notificato, pacificamente, in data 11 dicembre 2023, quando era già decorso il termine di sessanta giorni dalla piena conoscenza del provvedimento sospensivo, risalente almeno al 5 maggio 2023 (doc. 12 ricorrente).
7. In ogni caso, per completezza della risposta giurisdizionale, si osserva che il ricorso è anche infondato nel merito.
7.1 In primo luogo, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, la Soprintendenza ha esercitato il proprio potere, avendo inviato alla stessa ricorrente una nota in data 5 novembre 2020, con cui aveva richiesto alcune integrazioni progettuali necessarie al rilascio dell’autorizzazione culturale specifica. Al riguardo, l’art. 22, c. 2, d.lgs. n. 42/2006 stabilisce che “ qualora la soprintendenza chieda chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, il termine indicato al comma 1 [centoventi giorni, n.d.r.] è sospeso fino al ricevimento della documentazione richiesta ”: pertanto il procedimento amministrativo volto al rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 21, comma 4, d.lgs. 42/2004 è da ritenersi sospeso e la ricorrente ben potrebbe attivarsi per la sua conclusione inoltrando alla Soprintendenza la documentazione richiesta onde ottenere il provvedimento favorevole.
7.2 In secondo luogo, con riferimento alla doglianza relativa al decorso del tempo per l’esercizio di poteri di controllo e autotutela relativi al provvedimento unico 8/2021, giova sottolineare che nel caso in esame i provvedimenti sospensivi sono stati adottati dall’Ente Locale nell’esercizio di un potere di vigilanza-controllo, non vincolato, in quanto tale, ai presupposti applicativi dell’art. 21- nonies , l. n. 241/1990.
7.3 In terzo luogo, premesso che l’art. 21, c. 4, d.lgs. n. 42/2004 stabilisce che “ fuori dei casi di cui ai commi precedenti, l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali è subordinata ad autorizzazione del soprintendente ”, dal provvedimento n. 8/2021 non è possibile ritrarre alcun atto di assenso della Soprintendenza all’esecuzione dei lavori, atteso i) che esso fa salvi “ gli adempimenti di natura fiscale e ogni ulteriore atto, parere o consenso necessario per l’esercizio dell’attività nel rispetto delle norme vigenti ” (pagina 6 del documento numero 8 depositato dalla ricorrente); ii) che, nel modulo utilizzato per la presentazione della DUA (documento numero 7 prodotto dal Comune), si specifica espressamente che: “ N.B. Per gli interventi direttamente connessi con il bene vincolato, compresi gli interventi incidenti sul sottosuolo in aree soggette a vincolo archeologico, l’autorizzazione ex artt. 21-22del D. Lgs. n. 42/2004 deve essere acquisita direttamente presso la competente Soprintendenza, al di fuori del procedimento unico ”; iii) che la stessa Soprintendenza, nella nota del 5 novembre 2020, sottolineava l’autonomia del procedimento volto al rilascio dell’autorizzazione culturale rispetto alla conferenza di servizi (allegato numero 3 della memoria di costituzione del Comune di Porto Torres).
Tali circostanze escludono un affidamento meritevole di tutela maturato in conseguenza del rilascio dell’originario provvedimento autorizzativo del SUAPE, essendo l’interessata stata avvertita, sin dall’inizio, della necessità di ottenere un titolo autorizzativo specifico ed esterno alla procedura SUAPE.
7.4 Infine, la doglianza della ricorrente, secondo cui non sarebbe necessaria un’autorizzazione della Soprintendenza, ma sarebbe sufficiente il progetto o anche la sola descrizione tecnica dell’intervento, non è fondata, in virtù del combinato disposto degli artt. 21, c. 4 e 22, c. 2 e c. 3, d.lgs. 42/2004, secondo cui, nell’ambito del procedimento autorizzativo, l’amministrazione può chiedere chiarimenti o elementi integrativi del giudizio e anche procedere ad accertamenti di natura tecnica con sospensione del termine di conclusione del procedimento. La norma conferisce, quindi, alla Soprintendenza un ampio potere discrezionale alla luce dell’interesse pubblico perseguito, che, nel caso di specie, non ha travalicato i limiti della ragionevolezza e che non è, pertanto, sindacabile in questa sede, avendo l’amministrazione adeguatamente motivato la richiesta precisando che “ la nota Soprintendenza BAPPSAE prot. n. 334 del 9 gennaio 2006, inserita tra gli elaborati di progetto, menziona la tomba in oggetto tra quelle per le quali sono consentite modifiche; tale assunto, tuttavia, non va inteso come la possibilità di ampliare indebitamente e alterare, con misure sovradimensionate lesive delle proporzioni complessive, il contesto di riferimento e i monumenti e gli spazi immediatamente contigui ” (allegato numero 3 della memoria di costituzione del Comune di Porto Torres).
8. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe proposto.
Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore del Comune di Porto Torres, liquidate in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
Gabriele Serra, Presidente FF
Andrea Gana, Referendario
Silvio Esposito, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvio Esposito | Gabriele Serra |
IL SEGRETARIO