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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 01/04/2025, n. 1075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1075 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Giovanni D'Onofrio Presidente
2) Dott.ssa Caso Giovanna Giudice
3) Dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N° 269/2022 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi, riservata in decisione all'udienza del 14.06.2024, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
TRA rappresentato e difeso dall'avv. Del Bene Salvatore, come da procura Parte_1
in atti;
- RICORRENTE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Emilia Borgia come da procura in atti;
Controparte_1
-RESISTENTE
E
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
- INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: cessazione effetti civili;
CONCLUSIONI: Per le parti come riportato negli atti e verbali di causa;
il P.M. ha concluso affinché il Tribunale pronunci la cessazione degli effetti civili del matrimonio secondo i provvedimenti già disposti, quanto all'assegno di mantenimento in favore della minore;
secondo gli accordi raggiunti dalle parti, quanto al diritto di visita da parte del ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo, depositato in data 13.01.2022, ha esposto: - di Parte_1
aver contratto matrimonio con la resistente in data 21.06.2012; - che dal matrimonio è nata una figlia,
(21.10.2017); - di essersi separato consensualmente dalla moglie con decreto di omologa di Per_1
questo Tribunale del 09.10.2020; - che, in sede di separazione, è stato previsto l'affido condiviso della figlia della coppia con collocazione presso la madre nella casa coniugale, disciplina del diritto di visita del padre ed un contributo di mantenimento a carico di questi pari a complessivi € 450,00 mensili (ovvero € 250,00 per la figlia ed € 200,00 per la moglie), oltre al 50% delle spese straordinarie;
- che, nonostante le concordate pattuizioni sul diritto di visita, dal mese di novembre
2020 la resistente impedisce al padre di vedere e tenere con sé la minore;
- che, solo a seguito di continue insistenze, la si è convinta a che il padre possa vedere la figlia in presenza di figure CP_1
specializzate; - che, pertanto, nel mese di ottobre 2021 le parti hanno intrapreso un percorso di facilitazione degli incontri padre-figlia che, sin dal suo avvio, ha avuto immediati risvolti positivi;
- che, tuttavia, dopo appena tre incontri, a causa delle resistenze opposte dalla madre, il percorso è stato interrotto;
- di trovarsi, dunque, nuovamente nell'impossibilità di vedere la minore;
- di lavorare saltuariamente come manuale edile, riuscendo a reperire non più di € 500,00 al mese.
Tanto premesso, il ricorrente ha chiesto: - dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- disporsi l'affido condiviso della figlia della coppia con collocazione presso la madre;
- adottarsi le opportune misure affinché venga ripristinato il diritto di visita del padre, da esercitarsi secondo le modalità pattuite in sede di separazione;
- prevedersi un contributo di mantenimento in favore della minore che tenga conto delle difficoltà economiche del ricorrente;
- nulla prevedersi a titolo di assegno divorzile in favore della resistente.
Si è costituita la resistente, la quale ha esposto: - che il ricorrente non ha mai versato il mantenimento previsto;
- che lo stesso è un imprenditore edile e da sempre lavora a nero;
- che la Cont figlia della coppia è affetta da autismo grave ed è attualmente in cura presso l' di Caserta e presso il centro PRIF;
- che il si è sempre disinteressato della minore, disertando tutti gli incontri Parte_1
con le specialiste del centro e non recandosi presso la scuola della stessa, oltre a non versare il contributo di mantenimento;
- di essere aiutata economicamente dalla famiglia del ricorrente;
- di percepire il reddito di cittadinanza pari ad € 880,00 mensili;
- di versare un canone di locazione mensile di € 360,00.
Tanto premesso, parte resistente ha chiesto: - pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- prevedersi un contributo di mantenimento in favore della figlia della coppia non inferiore ad € 600,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- regolamentarsi il diritto di visita del padre, previa attivazione di un percorso mediante personale specializzato;
- prevedersi un assegno divorzile in favore della resistente.
All'esito dell'udienza presidenziale, nel corso della quale sono state escusse in qualità di Cont informatori le dottoresse che hanno in cura la minore presso l' e presso il centro “Prif”, il
Presidente delegato ha confermato in via provvisoria la disciplina della separazione e ha disposto che
Cont le parti riprendano il percorso di osservazione della relazione tra il padre e la figlia presso la di Marcianise con la dott.ssa ; ha disposto, altresì, che il si presenti almeno una volta Per_2 Parte_1
alla settimana per incontrare le terapeute del Centro, partecipando a tutti i momenti di incontro previsti per la minore;
infine, ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c., ha ammonito il ricorrente al puntuale pagamento dell'assegno previsto a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore.
Nel corso del giudizio, il ricorrente prestava il proprio consenso a che l'assegno unico venisse percepito al 100% dalla madre.
Acquisite le positive relazioni dei Servizi Sociali, all'udienza del 14.06.2024 le parti hanno raggiunto un accordo sul diritto di visita del padre, la resistente ha rinunciato alla domanda di assegno divorzile per sé e la causa è stata riservata alla decisione del Collegio.
Deve rilevarsi che la domanda si fonda sul disposto dell'art. 3 n. 2 lett. b, della legge 1 dicembre
1970 n. 898, come sostituito dall' art. 5 della legge 74/87 e da ultimo modificato con legge 6 maggio
2015 n. 55, che consente a ciascun coniuge di chiedere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio quando, in caso di separazione consensuale, la stessa si sia protratta per almeno
6 mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale (disciplina applicabile, in forza di quanto previsto dall'art. 3 della citata legge, anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della stessa, nella specie avvenuta in data 26.05.2015).
Nel caso di specie, ricorrono tutte le anzidette condizioni, dato che i coniugi risultano separati con decreto di omologa del 09.10.2020 emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e che l'udienza presidenziale si è tenuta in data 22.07.2020.
Del pari, è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987 (cfr. ex multis, Cass. n. 23510 del 2010).
L'atteggiamento, anche processuale delle parti, conferma peraltro l'assoluta impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale fra le parti.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio va, pertanto, accolta, con ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Con riguardo alla figlia minore della coppia occorre osservare quanto segue.
Dagli atti di causa e dalle dichiarazioni delle parti, è emerso che il ricorrente non versa regolarmente il contributo di mantenimento in favore della figlia della coppia, nonostante l'ammonimento ex art. 709 ter c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis (cfr. ordinanza presidenziale) e l'ordine del giudice di fornire prova dell'avvenuto pagamento (cfr. ordinanza del
21.06.2023), rimasto disatteso.
A ciò si aggiunga che pende a carico del una condanna penale per il reato di cui Parte_1 all'art. 570 c.p. per omesso versamento dell'assegno di mantenimento in favore della figlia minore (cfr. sentenza penale emessa da questo Tribunale il 20.09.2022).
La condotta del ricorrente, avente ad oggetto la costante e continua violazione dell'obbligo di mantenimento posto a suo carico in favore della figlia minore, nonostante le sanzioni civili e penali adottate nei suoi confronti, non può che indurre il Tribunale a formulare una valutazione negativa circa le competenze genitoriali dello stesso.
È, dunque, con riferimento al preminente interesse morale e materiale della minore che si ritengono sussistenti, allo stato degli atti, ragioni più che adeguate per derogare alla regola dell'affido condiviso e per disporre l'affido esclusivo della minore alla madre (cfr. in merito, Cass. n.
26587/2009; Tribunale di Ancona n. 324/2022).
La casa coniugale resta assegnata alla resistente in quanto genitore collocatario della figlia minore.
Con riguardo al diritto di visita, occorre evidenziare che, all'udienza del 14.06.2024, le parti, tenuto conto della positiva evoluzione dei rapporti padre-figlia, attestata anche dagli specialisti che hanno preso in carico la minore e il nucleo familiare (cfr. relazioni in atti), hanno raggiunto il seguente accordo: due pomeriggi a settimana dalle 17.30 alle ore 20.30 in inverno e 21.30 in estate;
week end alternati, il sabato dalle ore 10.00 alle ore 15.00 e la domenica tutta la giornata;
tra tre mesi, sarà introdotto il pernotto, compatibilmente con le esigenze della minore;
sono fatti salvi diversi accordi non pregiudizievoli, chiedendone il recepimento.
Orbene, entrambe le parti, nelle memorie conclusive, hanno rappresentato che, da ultimo, i rapporti padre-figlia, con riguardo all'esercizio del diritto di visita, hanno subito una brusca regressione a causa dell'opposizione manifestata dalla minore nel vedere il ricorrente.
Tuttavia, entrambe le parti hanno rappresentato di essersi relazionati con il centro che ha in cura la minore al fine di poter garantire, nell'interesse della piccola , un regolare esercizio del Per_1
diritto di visita del padre.
Ciò posto, il Tribunale ritiene di poter recepire l'accordo delle parti, confermando, per quanto concerne gli aspetti del diritto di visita del padre non espressamente disciplinati all'udienza del
14.06.2024, le modalità di visita già previste in sede di separazione.
Tuttavia, il Tribunale ritiene necessario che i Servizi Sociali territorialmente competenti
Cont (Comune di Macerata Campania) si attivino, in sinergia con l' territorialmente competente e con il centro che ha in cura la minore, per coadiuvare il nucleo familiare al fine di rimuovere ogni ostacolo che si frapponga all'esercizio del diritto di visita del padre, tenuto conto delle esigenze della minore e della peculiari condizioni di salute della stessa, con onere di segnalare all'autorità competente eventuali situazioni pregiudizievoli per la piccola . Per_1
Ciò posto, in assenza di una completa documentazione reddituale, il Tribunale ritiene di confermare, in quanto ritenuto congruo, il contributo di mantenimento previsto a carico del padre in favore della figlia della coppia, con un leggero aumento tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione, delle accresciute esigenze della minore e dei tempi di permanenza della stessa presso il padre.
Il ricorrente, pertanto, dovrà contribuire al mantenimento di versando alla resistente Per_1
la somma mensile di € 300,00 da corrispondersi entro il 5 di ogni mese con adeguamento annuale
Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Attesa la rinuncia alla domanda di assegno divorzile da parte della resistente, alcuna statuizione dovrà essere adottata in merito dal Tribunale.
Attesa la natura del giudizio, sussistono i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c., per dichiarare integralmente compensate le spese di lite tra tutte le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella controversia civile iscritta al N° 269/2022, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Macerata Campania il
21.06.2012 da nato il [...] a [...] e da Parte_1
nata il [...] a [...] C.V. (atto n. 13, parte II, S.A, Controparte_1
registro atti matrimonio anno 2012);
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Macerata Campania per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile);
- dispone l'affido esclusivo della figlia della coppia alla madre, con collocamento presso la stessa;
- assegna la casa coniugale alla resistente;
- dispone che il diritto di visita del padre sia esercitato come in parte motiva;
- dispone che i Servizi Sociali territorialmente competenti (Comune di Macerata Campania) effettuino le attività indicate in parte motiva;
- dispone che il ricorrente versi alla resistente, a titolo di contributo al mantenimento della figlia della coppia, la somma mensile di € 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, oltre rivalutazione annuale ISTAT;
- compensa le spese di lite;
- manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito. Così deciso in S. Maria C.V. nella Camera di Consiglio del 10.01.2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Luigia Franzese
Il Presidente
Dott. Giovanni D'Onofrio