Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 18/02/2025, n. 685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 685 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli Nord R.G. 7183/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del dott. Alfredo Maffei, preso atto delle note scritte depositate dalla sola parte intimante ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza precedentemente fissata per la data del 30.1.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta R.G. 7183/2023 avente ad oggetto “rapporto di locazione” e pendente
TRA
rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di intimazione, Parte_1
dall'avv. Concetta Manti
-RICORRENTE–
E
rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di CP_1
costituzione, dall'avv. Elena Penza e dall'avv. Gennaro Zuccaro
-RESISTENTE –
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, - premesso di essere Parte_1
proprietaria dell'immobile sito in Marano di Napoli, alla via Arbusto n. 66 e che tale immobile era stato concesso in locazione ad uso abitativo a con contratto CP_1
stipulato il 27.11.2014 e regolarmente registrato, ed assumendo di aver comunicato
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disdetta alla conduttrice con lettera raccomandata recapitata entro i sei mesi dalla scadenza del secondo quadriennio - ha intimato lo sfratto per finita locazione alla scadenza del 30.12.2022, chiedendone la convalida.
Si è costituita in giudizio l'intimata la quale, rappresentando le proprie difficoltà a reperire altra abitazione, si è opposta alla convalida dello sfratto per finita locazione.
Rappresentando poi di aver sempre corrisposto alla locatrice il canone mensile di €
330,00, maggiorato di € 20,00 rispetto a quello previsto dal contratto, ha chiesto in via riconvenzionale che l'intimante fosse condannata alla restituzione in suo favore dell'importo di € 1.032,00 oltre interessi e rivalutazione.
All'udienza di comparizione del 26.7.2023, celebrata dinanzi ad altro giudicante, veniva rigettata la domanda di convalida in considerazione dell'opposizione dell'intimata e, individuata la scadenza del contratto alla data del 30.12.2022, si disponeva il provvisorio rilascio dell'immobile locato, fissando per l'esecuzione il termine del 2.10.2023.
Si disponeva altresì il mutamento del rito, con fissazione dell'udienza di discussione per la data del 3.5.2024, udienza poi rinviata a seguito della richiesta dell'intimante, data la pendenza tra le parti di trattative per il bonario componimento della controversia.
In data 30.4.2024 la difesa dell'intimata produceva dichiarazione sottoscritta da CP_1
con cui la stessa dichiarava formalmente di rinunziare all'azione rispetto alla
[...]
domanda riconvenzionale proposta.
Nell'ambito delle note depositate in data 22.1.2025 la difesa di Parte_1
rappresentando come l'intimata si fosse resa anche inadempiente nel pagamento dei canoni maturati da maggio 2024, per una morosità complessiva pari ad € 2.700,00, concludeva per la convalida dello sfratto, chiedendo il rilascio immediato dell'immobile e la condanna dell'intimata al pagamento delle spese processuali e di una somma determinata ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria.
La domanda è fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.
Orbene, la lettera raccomandata pervenuta all'intimata il 14.10.2021, pur inidonea a giustificare una “cessazione anticipata” del contratto di locazione, ha di fatto rappresentato valida manifestazione della volontà della locatrice di recedere dal contratto;
essa, perciò, ha prodotto gli effetti di una tempestiva disdetta, impedendo che alla scadenza del 30.12.2022 il rapporto di rinnovasse per un ulteriore quadriennio (cfr. Cass.
2 Tribunale di Napoli Nord R.G. 7183/2023
Sentenza n. 8729 del 15/04/2011).
Il contratto è stato stipulato per il quadriennio dal 15.12.2014 al 30.12.2018 e, dopo un primo rinnovo, è venuto quindi a scadere in 30.12.2022 a seguito di invio di tempestiva disdetta ricevuta dall'intimata il 14.10.2021.
Di talché deve concludersi nel senso che, in presenza di regolare e tempestiva disdetta, il contratto di locazione per cui è causa deve dichiararsi cessato alla data del 30.12.2022.
Non è necessario fissare una nuova data per il rilascio dell'immobile, essendo già stata prevista quella del 2.10.2023 con ordinanza del 27.7.2023.
Le spese sono regolate secondo il principio della soccombenza di parte intimata e sono liquidate come in dispositivo avendo come riferimento i valori dello scaglione di riferimento corrispondente al valore della controversia indicato dall'intimante, tenuto conto della non complessità della vicenda, dell'assenza di attività istruttoria e della modesta rilevanza dell'attività processuale svolta in giudizio.
Deve essere infine rigettata la domanda proposta dall'intimante volta al conseguimento di un risarcimento ai sensi dell'art. 96 c.p.c., in quanto, all'esito del processo, non si ritiene siano emersi elementi tali da potersi dire che l'intimata abbia resistito in giudizio in presenza dell'elemento psicologico della malafede o della colpa grave, caratterizzanti il contegno illecito;
non è infatti emersa quella consapevolezza del proprio torto e di resistere slealmente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, in accoglimento della domanda proposta, così provvede:
• accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara cessata la locazione tra le parti alla data del 30.12.2022, condannando al rilascio immediato dell'immobile CP_1
locato, sito in sito in Marano di Napoli, alla via Arbusto n. 66, int. 9, piano 5° (in catasto distinto al foglio 15, p.lla 1589, sub 12) in favore di;
Parte_1
• conferma la data fissata per l'esecuzione ed indicata nell'ordinanza provvisoria di rilascio del 27.7.2023;
• condanna l'intimata al pagamento, in favore dell'intimante CP_1 Pt_1
delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 76,00 per esborsi ed €
[...]
3 Tribunale di Napoli Nord R.G. 7183/2023
1.100,00 per compenso, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15%, I.V.A.
e Cassa Previdenza Avvocati come per legge;
• rigetta la domanda proposta ex art. 96 c.p.c. da Parte_2
Così deciso in Aversa, in data 18.2.2025
IL GIUDICE
dott. Alfredo Maffei
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