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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/12/2024, n. 2115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2115 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 9870/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice, Rel.Est.
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 09.09.2024 da
1) Parte_1
Nato a Comilla (Bangladesh), il 03.04.1980 cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Martina INTRA presso il quale ha eletto domicilio telematico ( Email_1
e
2) Parte_2
Nata a Milano, il 02.08.1971 cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Fabio RIZZO presso il quale ha eletto domicilio telematico ( Email_2
i quali hanno contratto matrimonio con rito CIVILE in Milano, in data 30.04.2011
(anno 2011, n. 363, reg. 01, p. 01)
□ separati consensualmente con verbale in data 11.04.2022 omologato con decreto del 22.04.2022 con il seguente figlio: , nato a [...] il [...], cittadino italiano Parte_3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 09.09.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) Il figlio minore resterà affidato in modo condiviso ai genitori, con residenza e collocazione prevalente Pt_3 presso la mamma dove vivrà il figlio;
2) La casa familiare, di proprietà della NO , resta alla stessa assegnata, che vi abiterà con il figlio Pt_2 minore.
3) entrambi i genitori, avranno ed eserciteranno la responsabilità genitoriale, di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio minore, il quale manterrà rapporti continuativi ed equilibrati con ciascuno dei genitori, avendo diritto a ricevere cura, educazione, istruzione ed assistenza morale da entrambi i genitori;
le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione,
all'educazione, alla salute saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione,
i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente;
4) salvo diversi accordi tra i genitori e sempre tenendo conto degli impegni ed esigenze del figlio minore, il sig. potrà vedere e tener con sé : Parte_1 Pt_3
- due pomeriggi alla settimana,compatibilmente con gli impegni di lavoro e con gli impegni e le esigenze del figlio, dall'uscita dalla scuola con riaccompagnamento alla sera presso l'abitazione materna;
- nel fine-settimana, nella giornata di sabato o domenica, accordandosi preventivamente con la madre, sempre compatibilmente con gli impegni e le esigenze del figlio, anche per ripetizioni e recuperi scolastici, sempre con riaccompagnamento alla sera presso l'abitazione materna;
potrà pernottare presso il padre, quando quest'ultimo avrà un'abitazione autonoma, idonea a ospitare il Pt_3 minore.
Per i periodi di vacanza, il padre si accorderà con la madre, in relazione alle esigenze del figlio e ai rispettivi impegni di lavoro ed in mancanza di accordo si osserverà il seguente calendario:
per le vacanze estive i genitori si accorderanno ogni anno entro la data del 31 maggio. In mancanza di accordo i genitori alterneranno di anno in anno il periodo dal 2/8 al 16/8 con un genitore e dal 17/8 al 31/8 con l'altro. I genitori si comunicheranno reciprocamente l'indirizzo preciso di soggiorno entro il 20/7 di ogni anno. Il
genitore che non starà con il figlio potrà chiamare il figlio ogni giorno;
- durante le festività natalizie e di capodanno, i ricorrenti valuteranno, nel preminente interesse del minore, la possibilità di trascorrere il giorno della vigilia e/o di Natale e/o di capodanno, insieme al figlio e così come per ogni festività (a titolo esemplificativo Pasqua ecc..); in mancanza di accordo, ogni anno, ad anni alterni, dal
23/12 al 29/12 con un genitore e dal 30/12 al 7/1 con l'altro; le festività pasquali, dalla chiusura alla riapertura delle scuole, un anno con il padre e l'anno successivo con la madre;
-nel mese di luglio, qualora il figlio non dovesse frequentare centri estivi, i ricorrenti si accorderanno sulla frequentazione dello stesso;
-i coniugi si impegnano a trascorre insieme i compleanni del figlio, nel preminente interesse dello stesso;
- il figlio minore non potrà essere condotto all'estero senza il preventivo consenso dell'altro genitore;
5)Il padre verserà alla NO , a titolo di contributo al mantenimento del figlio la somma di € 400,00, Pt_2 somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di aprile 2024, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat.
6) I genitori provvederanno nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese extra assegno relative alla figlia secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche
prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza
i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Con riferimento ai corsi di recupero scolastico e lezioni private, i genitori concordano che suddivideranno le spese al 50%, se necessari e consigliati dagli insegnanti e qualora non fossero disponibili o sufficienti i corsi di recupero organizzati dalla scuola o da altri centri gratuiti di sostegno scolastico.
7) La NO percepirà al 100% l'Assegno Unico Universale;
Pt_2
8) il pagamento delle spese condominiali inerenti l'immobile sito in Milano - Via A. Jemolo n.6, a decorrere dall'uscita di casa del sig. avvenuta in accordo con la moglie nella metà di dicembre 2021, resta a Pt_1
carico della sig.ra , in quanto proprietaria e assegnataria dell'immobile, così come tutte le Parte_2
utenze nonché imposte e tasse connesse all'utilizzo dell'abitazione ed il mutuo residuo;
9)il sig. resta l'unico obbligato in via diretta, in merito a qualunque eventuale richiesta di Parte_1
pagamento, proveniente da banche e, in generale, da qualunque soggetto, sia con riferimento al pregresso sia per il futuro, inerente garanzie e/o impegni assunti dalla sig.ra in favore del sig. Parte_2 Parte_1
e/o dell'attività bar denominata "La Griffe di Hassan AS ed incluse anche eventuali richieste di fornitori;
10) I coniugi dichiarano di essere in grado di provvedere al proprio mantenimento e rinunciano reciprocamente a richiedere assegno divorzile. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto a Milano, in data 30.04.2011 tra Pt_1
e
[...] Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MILANO perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 20.11.2024
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice, Rel.Est.
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 09.09.2024 da
1) Parte_1
Nato a Comilla (Bangladesh), il 03.04.1980 cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Martina INTRA presso il quale ha eletto domicilio telematico ( Email_1
e
2) Parte_2
Nata a Milano, il 02.08.1971 cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Fabio RIZZO presso il quale ha eletto domicilio telematico ( Email_2
i quali hanno contratto matrimonio con rito CIVILE in Milano, in data 30.04.2011
(anno 2011, n. 363, reg. 01, p. 01)
□ separati consensualmente con verbale in data 11.04.2022 omologato con decreto del 22.04.2022 con il seguente figlio: , nato a [...] il [...], cittadino italiano Parte_3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 09.09.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) Il figlio minore resterà affidato in modo condiviso ai genitori, con residenza e collocazione prevalente Pt_3 presso la mamma dove vivrà il figlio;
2) La casa familiare, di proprietà della NO , resta alla stessa assegnata, che vi abiterà con il figlio Pt_2 minore.
3) entrambi i genitori, avranno ed eserciteranno la responsabilità genitoriale, di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio minore, il quale manterrà rapporti continuativi ed equilibrati con ciascuno dei genitori, avendo diritto a ricevere cura, educazione, istruzione ed assistenza morale da entrambi i genitori;
le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione,
all'educazione, alla salute saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione,
i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente;
4) salvo diversi accordi tra i genitori e sempre tenendo conto degli impegni ed esigenze del figlio minore, il sig. potrà vedere e tener con sé : Parte_1 Pt_3
- due pomeriggi alla settimana,compatibilmente con gli impegni di lavoro e con gli impegni e le esigenze del figlio, dall'uscita dalla scuola con riaccompagnamento alla sera presso l'abitazione materna;
- nel fine-settimana, nella giornata di sabato o domenica, accordandosi preventivamente con la madre, sempre compatibilmente con gli impegni e le esigenze del figlio, anche per ripetizioni e recuperi scolastici, sempre con riaccompagnamento alla sera presso l'abitazione materna;
potrà pernottare presso il padre, quando quest'ultimo avrà un'abitazione autonoma, idonea a ospitare il Pt_3 minore.
Per i periodi di vacanza, il padre si accorderà con la madre, in relazione alle esigenze del figlio e ai rispettivi impegni di lavoro ed in mancanza di accordo si osserverà il seguente calendario:
per le vacanze estive i genitori si accorderanno ogni anno entro la data del 31 maggio. In mancanza di accordo i genitori alterneranno di anno in anno il periodo dal 2/8 al 16/8 con un genitore e dal 17/8 al 31/8 con l'altro. I genitori si comunicheranno reciprocamente l'indirizzo preciso di soggiorno entro il 20/7 di ogni anno. Il
genitore che non starà con il figlio potrà chiamare il figlio ogni giorno;
- durante le festività natalizie e di capodanno, i ricorrenti valuteranno, nel preminente interesse del minore, la possibilità di trascorrere il giorno della vigilia e/o di Natale e/o di capodanno, insieme al figlio e così come per ogni festività (a titolo esemplificativo Pasqua ecc..); in mancanza di accordo, ogni anno, ad anni alterni, dal
23/12 al 29/12 con un genitore e dal 30/12 al 7/1 con l'altro; le festività pasquali, dalla chiusura alla riapertura delle scuole, un anno con il padre e l'anno successivo con la madre;
-nel mese di luglio, qualora il figlio non dovesse frequentare centri estivi, i ricorrenti si accorderanno sulla frequentazione dello stesso;
-i coniugi si impegnano a trascorre insieme i compleanni del figlio, nel preminente interesse dello stesso;
- il figlio minore non potrà essere condotto all'estero senza il preventivo consenso dell'altro genitore;
5)Il padre verserà alla NO , a titolo di contributo al mantenimento del figlio la somma di € 400,00, Pt_2 somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di aprile 2024, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat.
6) I genitori provvederanno nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese extra assegno relative alla figlia secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche
prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza
i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Con riferimento ai corsi di recupero scolastico e lezioni private, i genitori concordano che suddivideranno le spese al 50%, se necessari e consigliati dagli insegnanti e qualora non fossero disponibili o sufficienti i corsi di recupero organizzati dalla scuola o da altri centri gratuiti di sostegno scolastico.
7) La NO percepirà al 100% l'Assegno Unico Universale;
Pt_2
8) il pagamento delle spese condominiali inerenti l'immobile sito in Milano - Via A. Jemolo n.6, a decorrere dall'uscita di casa del sig. avvenuta in accordo con la moglie nella metà di dicembre 2021, resta a Pt_1
carico della sig.ra , in quanto proprietaria e assegnataria dell'immobile, così come tutte le Parte_2
utenze nonché imposte e tasse connesse all'utilizzo dell'abitazione ed il mutuo residuo;
9)il sig. resta l'unico obbligato in via diretta, in merito a qualunque eventuale richiesta di Parte_1
pagamento, proveniente da banche e, in generale, da qualunque soggetto, sia con riferimento al pregresso sia per il futuro, inerente garanzie e/o impegni assunti dalla sig.ra in favore del sig. Parte_2 Parte_1
e/o dell'attività bar denominata "La Griffe di Hassan AS ed incluse anche eventuali richieste di fornitori;
10) I coniugi dichiarano di essere in grado di provvedere al proprio mantenimento e rinunciano reciprocamente a richiedere assegno divorzile. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto a Milano, in data 30.04.2011 tra Pt_1
e
[...] Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MILANO perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 20.11.2024
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG