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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 10/09/2025, n. 400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 400 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 117/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza del 10 settembre 2025 R.G.117/2024
Oggi 10 settembre 2025 innanzi al Giudice Dott.ssa Nina Pinna è comparso nell'interesse della ricorrente l'avv. Caterina Brocca la quale conferma le conclusioni in conformità all'atto introduttivo innovazione e chiede che il giudice tenga la causa in decisione ai sensi di cui all'art.281 sexies e terdecies c.p.c. con lettura del dispositivo. Per le parti convenute , Controparte_1 [...]
, e nessuno è comparso P_ CP _4
Il Giudice tiene la causa in decisione e pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies e terdecies c.p.c., la seguente sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, come di seguito trascritti. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE in persona della dott.ssa Nina Pinna, in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 117/2024 di R.G. promossa da
, nata a [...] il [...], residente a [...], Parte_1
C.F , elettivamente domiciliata in Dorgali, al C.so Umberto n. 42, presso e C.F._1 nello Studio legale dell'Avv. Caterina Brocca [C.F.: ] del Foro di Nuoro, che C.F._2 la rappresenta e difende in virtù di procura rilasciata su foglio separato
RICORRENTE
CONTRO
, nato a [...] il [...], ivi residente nella Fraz. di Cala Gonone (NU) P_ alla Via Degli Oleandri n. 13, C.F ; , nata a [...] il C.F._3 _4
21.4.1952, residente in [...], C.F.: ; CodiceFiscale_4
, nata a [...] il [...], residente in [...]H; CP
C.F.: , tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Giovanna Goddi,, elettivamente C.F._5 domiciliati, presso lo studio del medesimo avvocato in Nuoro, Via Leonardo da Vinci n°40, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione
CONVENUTO
DISPOSITIVO
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così decide:
Dichiara che , nata a [...] il [...], residente a [...]
Roma n. 55, C.F ha acquistato per intervenuta usucapione ultraventennale CodiceFiscale_6 la proprietà di un'unità immobiliare articolata su un unico piano – piano terra – con annesso cortile di pertinenza, ubicato nel comune di Dorgali, Fraz. Cala Gonone, alla Via degli Oleandri snc, segnatamente costituito da appartamento di civile abitazione facente parte di uno stabile più ampio composto di tre piani, censito al NCEU del comune di Dorgali, Fraz. Cala Gonone, al F. 75, mapp. 253, sub. 12, cat. A/2, classe 4, costituito di 3,5 vani, Rendita € 225,95 a confini con la Via degli
Oleandri, con proprietà salvo altri. _4
Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato la ricorrente ha citato in giudizio i convenuti indicati in epigrafe per sentir dichiarare l'avvenuta usucapione a favore di essa ricorrente dei beni indicati in dispositivo. La signora ha esposto che è da oltre trent'anni nell'esclusivo possesso e Parte_1 nella piena proprietà di un fabbricato, costituito da unità immobiliare articolata su un unico piano – piano terra– con annesso cortile di pertinenza, ubicato nel comune di Dorgali, Fraz. Cala Gonone, alla
Via degli Oleandri snc.
Il predetto immobile, costituito da appartamento di civile abitazione facente parte di uno stabile più ampio composto di tre piani, è censito al NCEU del comune di Dorgali, Fraz. Cala Gonone, al F. 75, mapp. 253, sub. 12, cat. A/2, classe 4, costituito di 3,5 vani, Rendita € 225,95 a confini con la Via degli Oleandri, con proprietà salvo altri. III].- Sebbene l'immobile sopracitato sia della _4 signora , per averlo posseduto uti dominus da oltre trent'anni in maniera esclusiva, Parte_1 pubblica, pacifica ed ininterrotta (poichè vi trascorre le vacanze estive e altri brevi periodi dell'anno), esso risulta ancora catastalmente intestato al defunto padre, sig.: 1) , nato a Persona_1
Dorgali il 9.10.1915 e deceduto a Monza il 11.10.1980, lasciando a succedere la moglie 2) ER
(madre dell'attrice e intestataria catastale) nata a [...] il [...] e deceduta a Nova
[...]
Milanese il 21.11.2002; il figlio: 3) (convenuto ), nato a [...] il [...]; Controparte_1 la figlia 4) (convenuta), nata a [...] il [...]; il figlio 5) _4 P_
(convenuto), nato a [...] il [...] (convenuto); l'ulteriore figlia: 6) CP
(convenuta), nata a [...] il [...]. IV].-la sig.ra è al possesso esclusivo, Parte_1 pubblico, pacifico ed ininterrotto, uti dominus del fabbricato sopracitato da oltre trent'anni, decorrenti dal periodo immediatamente successivo al decesso del padre, avvenuto alla data sopraindicata
(11.10.1980);
Con comparsa di costituzione e risposta del 28 maggio 2024 i convenuti si sono costituiti in giudizio aderendo alla domanda attorea.
Verificata la regolarità del contraddittorio sono stati prodotti documenti ed è stata assunta prova testimoniale.
All'udienza del 10.9.2025 la causa è stata tenuta in decisione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies e terdeciesc.p.c.
******
La domanda proposta dalla ricorrente è fondata e, pertanto, merita accoglimento. Invero, dall'espletata istruttoria, è emerso che i beni oggetto di causa sono stati utilizzati dalla ricorrente da oltre vent'anni: la stessa, nel corso del tempo, ha provveduto alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni, alla conservazione dell'immobile di cui trattasi realizzando, a proprie spese, tutte le opere necessarie per la manutenzione e la relativa conservazione, la tinteggiatura delle stanze, la cura del cortile, i lavori per eliminare muffe e infiltrazioni, tinteggiatura pareti e utilizza lo stesso come residenza estiva(cfr le concordi dichiarazioni rese dai testi escussi alle udienze del 3.7.2025 ).
Per quanto riguarda la regolarità del contraddittorio, occorre evidenziare come la domanda di usucapione debba essere proposta nei confronti di tutti gli originari comproprietari del bene, in danno dei quali si sarebbe poi verificata la dedotta usucapione, da considerarsi litisconsorti necessari (cfr., per tutte, Cass. n. 2438/1988 e Cass. n. 966/1983). Al riguardo, nel caso di specie, risulta: che intestatari catastali dell'immobile per cui è causa risultano l'odierna convenuta in danno della quale si è poi verificata l'usucapione: pertanto, il contraddittorio può ritenersi regolarmente instaurato.
In conclusione, sulla base di quanto sopra osservato e stante la mancata opposizione dei convenuti, la domanda di parte attrice può ritenersi fondata e, dunque, va accolta ai sensi degli artt. 1158 e segg.
c.c. a trascrizione della sentenza è obbligo nascente direttamente dalla legge in capo al Conservatore, la cui attuazione non richiede uno specifico ordine del giudice. Lo stesso dicasi per le volture catastali da eseguirsi a cura dell'Ufficio Tecnico Erariale.
Quanto alle spese del giudizio, poiché la condanna alla rifusione di esse è stata richiesta soltanto in caso di contestazione, e poiché i convenuti non si sono opposti alla domanda ma sono rimasti contumaci, sussistono giusti motivi per disporne l'integrale compensazione tra le parti.
La sentenza resa ex articolo 281 sexies e terdecies c.p.c., si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del Giudice del presente verbale che la contiene
Così deciso in Nuoro, addì 10 settembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Nina Pinna
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza del 10 settembre 2025 R.G.117/2024
Oggi 10 settembre 2025 innanzi al Giudice Dott.ssa Nina Pinna è comparso nell'interesse della ricorrente l'avv. Caterina Brocca la quale conferma le conclusioni in conformità all'atto introduttivo innovazione e chiede che il giudice tenga la causa in decisione ai sensi di cui all'art.281 sexies e terdecies c.p.c. con lettura del dispositivo. Per le parti convenute , Controparte_1 [...]
, e nessuno è comparso P_ CP _4
Il Giudice tiene la causa in decisione e pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies e terdecies c.p.c., la seguente sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, come di seguito trascritti. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE in persona della dott.ssa Nina Pinna, in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 117/2024 di R.G. promossa da
, nata a [...] il [...], residente a [...], Parte_1
C.F , elettivamente domiciliata in Dorgali, al C.so Umberto n. 42, presso e C.F._1 nello Studio legale dell'Avv. Caterina Brocca [C.F.: ] del Foro di Nuoro, che C.F._2 la rappresenta e difende in virtù di procura rilasciata su foglio separato
RICORRENTE
CONTRO
, nato a [...] il [...], ivi residente nella Fraz. di Cala Gonone (NU) P_ alla Via Degli Oleandri n. 13, C.F ; , nata a [...] il C.F._3 _4
21.4.1952, residente in [...], C.F.: ; CodiceFiscale_4
, nata a [...] il [...], residente in [...]H; CP
C.F.: , tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Giovanna Goddi,, elettivamente C.F._5 domiciliati, presso lo studio del medesimo avvocato in Nuoro, Via Leonardo da Vinci n°40, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione
CONVENUTO
DISPOSITIVO
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così decide:
Dichiara che , nata a [...] il [...], residente a [...]
Roma n. 55, C.F ha acquistato per intervenuta usucapione ultraventennale CodiceFiscale_6 la proprietà di un'unità immobiliare articolata su un unico piano – piano terra – con annesso cortile di pertinenza, ubicato nel comune di Dorgali, Fraz. Cala Gonone, alla Via degli Oleandri snc, segnatamente costituito da appartamento di civile abitazione facente parte di uno stabile più ampio composto di tre piani, censito al NCEU del comune di Dorgali, Fraz. Cala Gonone, al F. 75, mapp. 253, sub. 12, cat. A/2, classe 4, costituito di 3,5 vani, Rendita € 225,95 a confini con la Via degli
Oleandri, con proprietà salvo altri. _4
Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato la ricorrente ha citato in giudizio i convenuti indicati in epigrafe per sentir dichiarare l'avvenuta usucapione a favore di essa ricorrente dei beni indicati in dispositivo. La signora ha esposto che è da oltre trent'anni nell'esclusivo possesso e Parte_1 nella piena proprietà di un fabbricato, costituito da unità immobiliare articolata su un unico piano – piano terra– con annesso cortile di pertinenza, ubicato nel comune di Dorgali, Fraz. Cala Gonone, alla
Via degli Oleandri snc.
Il predetto immobile, costituito da appartamento di civile abitazione facente parte di uno stabile più ampio composto di tre piani, è censito al NCEU del comune di Dorgali, Fraz. Cala Gonone, al F. 75, mapp. 253, sub. 12, cat. A/2, classe 4, costituito di 3,5 vani, Rendita € 225,95 a confini con la Via degli Oleandri, con proprietà salvo altri. III].- Sebbene l'immobile sopracitato sia della _4 signora , per averlo posseduto uti dominus da oltre trent'anni in maniera esclusiva, Parte_1 pubblica, pacifica ed ininterrotta (poichè vi trascorre le vacanze estive e altri brevi periodi dell'anno), esso risulta ancora catastalmente intestato al defunto padre, sig.: 1) , nato a Persona_1
Dorgali il 9.10.1915 e deceduto a Monza il 11.10.1980, lasciando a succedere la moglie 2) ER
(madre dell'attrice e intestataria catastale) nata a [...] il [...] e deceduta a Nova
[...]
Milanese il 21.11.2002; il figlio: 3) (convenuto ), nato a [...] il [...]; Controparte_1 la figlia 4) (convenuta), nata a [...] il [...]; il figlio 5) _4 P_
(convenuto), nato a [...] il [...] (convenuto); l'ulteriore figlia: 6) CP
(convenuta), nata a [...] il [...]. IV].-la sig.ra è al possesso esclusivo, Parte_1 pubblico, pacifico ed ininterrotto, uti dominus del fabbricato sopracitato da oltre trent'anni, decorrenti dal periodo immediatamente successivo al decesso del padre, avvenuto alla data sopraindicata
(11.10.1980);
Con comparsa di costituzione e risposta del 28 maggio 2024 i convenuti si sono costituiti in giudizio aderendo alla domanda attorea.
Verificata la regolarità del contraddittorio sono stati prodotti documenti ed è stata assunta prova testimoniale.
All'udienza del 10.9.2025 la causa è stata tenuta in decisione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies e terdeciesc.p.c.
******
La domanda proposta dalla ricorrente è fondata e, pertanto, merita accoglimento. Invero, dall'espletata istruttoria, è emerso che i beni oggetto di causa sono stati utilizzati dalla ricorrente da oltre vent'anni: la stessa, nel corso del tempo, ha provveduto alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni, alla conservazione dell'immobile di cui trattasi realizzando, a proprie spese, tutte le opere necessarie per la manutenzione e la relativa conservazione, la tinteggiatura delle stanze, la cura del cortile, i lavori per eliminare muffe e infiltrazioni, tinteggiatura pareti e utilizza lo stesso come residenza estiva(cfr le concordi dichiarazioni rese dai testi escussi alle udienze del 3.7.2025 ).
Per quanto riguarda la regolarità del contraddittorio, occorre evidenziare come la domanda di usucapione debba essere proposta nei confronti di tutti gli originari comproprietari del bene, in danno dei quali si sarebbe poi verificata la dedotta usucapione, da considerarsi litisconsorti necessari (cfr., per tutte, Cass. n. 2438/1988 e Cass. n. 966/1983). Al riguardo, nel caso di specie, risulta: che intestatari catastali dell'immobile per cui è causa risultano l'odierna convenuta in danno della quale si è poi verificata l'usucapione: pertanto, il contraddittorio può ritenersi regolarmente instaurato.
In conclusione, sulla base di quanto sopra osservato e stante la mancata opposizione dei convenuti, la domanda di parte attrice può ritenersi fondata e, dunque, va accolta ai sensi degli artt. 1158 e segg.
c.c. a trascrizione della sentenza è obbligo nascente direttamente dalla legge in capo al Conservatore, la cui attuazione non richiede uno specifico ordine del giudice. Lo stesso dicasi per le volture catastali da eseguirsi a cura dell'Ufficio Tecnico Erariale.
Quanto alle spese del giudizio, poiché la condanna alla rifusione di esse è stata richiesta soltanto in caso di contestazione, e poiché i convenuti non si sono opposti alla domanda ma sono rimasti contumaci, sussistono giusti motivi per disporne l'integrale compensazione tra le parti.
La sentenza resa ex articolo 281 sexies e terdecies c.p.c., si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del Giudice del presente verbale che la contiene
Così deciso in Nuoro, addì 10 settembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Nina Pinna