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Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 21/12/2025, n. 299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 299 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 778/2024 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
N. CRON. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E L L U N O
Il tribunale di Belluno composto dai magistrati:
dott. BE GIACOMELLI presidente rel.
dott.ssa Chiara SANDINI giudice dott. Beniamino MARGIOTTA giudice riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
Oggetto: cessazione degli S E N T E N Z A effetti civili del nella causa civile iscritta al n. 778/2024 promossa con ricorso matrimonio - giudiziale depositato in data 29/11/2024
da
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. FRAPICCINI OLIMPIA elettivamente domiciliata presso il difensore avv. FRAPICCINI OLIMPIA
RICORRENTE
nei confronti di
(C.F. ) con il Controparte_1 C.F._2
patrocinio dell'avv. GASPERIN GIORGIO elettivamente domiciliato in VIA D. BUZZATTI N. 22 - LOC. MAS 32036 SEDICO
presso il difensore avv. GASPERIN GIORGIO
RESISTENTE
con l'intervento del
1 PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della
Repubblica
INTERVENUTO
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio -
giudiziale
Causa iscritta a ruolo in data 29.11.2024 e decisa in Camera di
Consiglio sulle seguenti conclusioni:
Conclusioni della ricorrente:
l'Ill.mo Tribunale adito voglia:
a) PRONUNCIARE, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1
dicembre 1970 n. 898, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con il Sig. Controparte_1
ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
b) ASSEGNARE la casa coniugale, sita in Tambre (BL), Vicolo
Campei n. 19, distinta catastalmente al NCEU del Comune di
Tambre al foglio 9, part. 313, sub 3 cat.A2 di vani 6 e con rendita catastale di € 402,84, alla Sig.ra , che vi Parte_1
continuerà a risiedere;
c) RICONOSCERE in favore della Sig.ra la Parte_1
somma di € 1000,00 mensili a titolo di assegno di divorzio da porsi a carico del Sig. già concordata in sede di Controparte_1
modifica delle condizioni di separazione del 16.01.2014.
Con vittoria di spese e competenze di causa.
2 Conclusioni del resistente:
Il Sig. non si oppone alle richieste avanzate Controparte_1
da controparte alle lettere a) e b) del ricorso introduttivo del giudizio, si limita a richiedere che i coniugi vengano dichiarati economicamente autosufficienti e che nessuno assegno di mantenimento sia versato dall'uno in favore dell'altro.
Conclusioni per il P.M.: accoglimento del ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito del ricorso proposto dall'attrice, all'udienza di trattazione scritta del 19.11.2025 le parti hanno richiesto la pronuncia della sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto;
in particolare, il Sig. ha dichiarato di non opporsi Controparte_1
alle richieste avanzate da controparte alle lettere a) e b) del ricorso introduttivo del giudizio, ed ha chiesto che i coniugi vengano dichiarati economicamente autosufficienti e che nessuno assegno di mantenimento sia versato dall'uno in favore dell'altro;
rilevato che la separazione legale si è protratta per il tempo previsto dall'art. 3, n. 2 lett. b, della legge 1.12.1970 n. 898,
modificato dalla legge 6.5.2015 n. 55;
ritenuto evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita;
visto il parere del Pubblico Ministero;
ritenuto di dover pronunciare sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio ‒ a norma dell'art. 4,
3 12° comma, della legge 1.12.1970 n. 898, modificato dall'art. 8 della legge 6.3.1987 n. 74 e dalla legge 14.5.2005 n. 80 ‒ e di assegnazione della casa coniugale, sita in Tambre (BL),Vicolo
Campei n. 19, distinta catastalmente al NCEU del Comune di
Tambre al foglio 9, part. 313, sub 3 cat.A2 di vani 6 e con rendita catastale di € 402,84, alla Sig.ra , che vi Parte_1
continuerà a risiedere, disponendo la prosecuzione del giudizio in ordine alle altre questioni, con rimessione della causa in istruttoria sulle ulteriori domande proposte dalle parti, mediante separata ordinanza, emanata ai sensi dell'art. 279, 3° comma, c.p.c.;
considerato che la pronuncia sulle spese del giudizio va riservata alla sentenza definitiva;
P. Q. M.
Il tribunale di Belluno, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
p r o n u n c i a
la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
19.6.1976 in Comune di Puos d'Alpago (BL) da e Parte_1 Controparte_1
trascritto al n. 5, parte II, serie A, anno 1976 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Puos d'Alpago (BL);
assegna la casa coniugale, sita in Tambre (BL),Vicolo Campei n.
19, distinta catastalmente al NCEU del Comune di Tambre al foglio 9, part. 313, sub 3 cat.A2 di vani 6 e con rendita catastale di
€ 402,84, alla Sig.ra , che vi continuerà a Parte_1
4 risiedere;
provvede con separata ordinanza in merito alla prosecuzione del processo sulle ulteriori domande proposte dalle parti;
riserva alla sentenza definitiva la pronuncia sulle spese del giudizio.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Belluno, il 18/12/2025
Il presidente est.
BE IA
5
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
N. CRON. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E L L U N O
Il tribunale di Belluno composto dai magistrati:
dott. BE GIACOMELLI presidente rel.
dott.ssa Chiara SANDINI giudice dott. Beniamino MARGIOTTA giudice riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
Oggetto: cessazione degli S E N T E N Z A effetti civili del nella causa civile iscritta al n. 778/2024 promossa con ricorso matrimonio - giudiziale depositato in data 29/11/2024
da
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. FRAPICCINI OLIMPIA elettivamente domiciliata presso il difensore avv. FRAPICCINI OLIMPIA
RICORRENTE
nei confronti di
(C.F. ) con il Controparte_1 C.F._2
patrocinio dell'avv. GASPERIN GIORGIO elettivamente domiciliato in VIA D. BUZZATTI N. 22 - LOC. MAS 32036 SEDICO
presso il difensore avv. GASPERIN GIORGIO
RESISTENTE
con l'intervento del
1 PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della
Repubblica
INTERVENUTO
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio -
giudiziale
Causa iscritta a ruolo in data 29.11.2024 e decisa in Camera di
Consiglio sulle seguenti conclusioni:
Conclusioni della ricorrente:
l'Ill.mo Tribunale adito voglia:
a) PRONUNCIARE, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1
dicembre 1970 n. 898, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con il Sig. Controparte_1
ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
b) ASSEGNARE la casa coniugale, sita in Tambre (BL), Vicolo
Campei n. 19, distinta catastalmente al NCEU del Comune di
Tambre al foglio 9, part. 313, sub 3 cat.A2 di vani 6 e con rendita catastale di € 402,84, alla Sig.ra , che vi Parte_1
continuerà a risiedere;
c) RICONOSCERE in favore della Sig.ra la Parte_1
somma di € 1000,00 mensili a titolo di assegno di divorzio da porsi a carico del Sig. già concordata in sede di Controparte_1
modifica delle condizioni di separazione del 16.01.2014.
Con vittoria di spese e competenze di causa.
2 Conclusioni del resistente:
Il Sig. non si oppone alle richieste avanzate Controparte_1
da controparte alle lettere a) e b) del ricorso introduttivo del giudizio, si limita a richiedere che i coniugi vengano dichiarati economicamente autosufficienti e che nessuno assegno di mantenimento sia versato dall'uno in favore dell'altro.
Conclusioni per il P.M.: accoglimento del ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito del ricorso proposto dall'attrice, all'udienza di trattazione scritta del 19.11.2025 le parti hanno richiesto la pronuncia della sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto;
in particolare, il Sig. ha dichiarato di non opporsi Controparte_1
alle richieste avanzate da controparte alle lettere a) e b) del ricorso introduttivo del giudizio, ed ha chiesto che i coniugi vengano dichiarati economicamente autosufficienti e che nessuno assegno di mantenimento sia versato dall'uno in favore dell'altro;
rilevato che la separazione legale si è protratta per il tempo previsto dall'art. 3, n. 2 lett. b, della legge 1.12.1970 n. 898,
modificato dalla legge 6.5.2015 n. 55;
ritenuto evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita;
visto il parere del Pubblico Ministero;
ritenuto di dover pronunciare sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio ‒ a norma dell'art. 4,
3 12° comma, della legge 1.12.1970 n. 898, modificato dall'art. 8 della legge 6.3.1987 n. 74 e dalla legge 14.5.2005 n. 80 ‒ e di assegnazione della casa coniugale, sita in Tambre (BL),Vicolo
Campei n. 19, distinta catastalmente al NCEU del Comune di
Tambre al foglio 9, part. 313, sub 3 cat.A2 di vani 6 e con rendita catastale di € 402,84, alla Sig.ra , che vi Parte_1
continuerà a risiedere, disponendo la prosecuzione del giudizio in ordine alle altre questioni, con rimessione della causa in istruttoria sulle ulteriori domande proposte dalle parti, mediante separata ordinanza, emanata ai sensi dell'art. 279, 3° comma, c.p.c.;
considerato che la pronuncia sulle spese del giudizio va riservata alla sentenza definitiva;
P. Q. M.
Il tribunale di Belluno, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
p r o n u n c i a
la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
19.6.1976 in Comune di Puos d'Alpago (BL) da e Parte_1 Controparte_1
trascritto al n. 5, parte II, serie A, anno 1976 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Puos d'Alpago (BL);
assegna la casa coniugale, sita in Tambre (BL),Vicolo Campei n.
19, distinta catastalmente al NCEU del Comune di Tambre al foglio 9, part. 313, sub 3 cat.A2 di vani 6 e con rendita catastale di
€ 402,84, alla Sig.ra , che vi continuerà a Parte_1
4 risiedere;
provvede con separata ordinanza in merito alla prosecuzione del processo sulle ulteriori domande proposte dalle parti;
riserva alla sentenza definitiva la pronuncia sulle spese del giudizio.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Belluno, il 18/12/2025
Il presidente est.
BE IA
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