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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 09/04/2025, n. 1061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1061 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Taranto Sezione Lavoro dott. Saverio Sodo, alla pubblica udienza del 09/04/2025 ha pronunciato la seguente sentenza, contestualmente motivata, nella causa iscritta al n° r.g. 4838/2023 contenzioso vertente
TRA
rappresentato e difeso dagli avv.ti CAVALLO STELLA e MARAGNO Parte_1
EMEANUELE ricorrente
E rappresentato e difeso dall' avv. VINCI ALESSANDRA CP_1
convenuto avente ad oggetto: aggravamento rendita per danno biologico da malattie professionali (domanda 30.05.2022) e denuncia malattia professionale (domanda amm. 09.07.2021)
CONCLUSIONI, RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE (artt. 132 cpc e 118 disp att cpc, come applicabili ex art. 58 legge 69/2009)
Parte ricorrente, già titolare di rendita 19%; esaurito l'iter amministrativo anche contenzioso, ha chiesto accertarsi in via giudiziale il proprio diritto di conseguire quanto in oggetto, con maggiorazione di accessori e vittoria di spese e compensi di lite, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. L' costituitosi, ha chiesto rigettarsi il ricorso. CP_1
La domanda è parzialmente fondata e va accolta, per quanto di ragione.
a) Diagnosi del C.T.U.:
1. spondilodiscopatia cervico-lombare e periartrite S.O. bilaterale e esiti di trauma distorsivo alla caviglia destra → il danno biologico per tali patologie si è aggravato, in particolare per la patologia periartrite scapolo-omerale bilaterale;
pertanto, il danno biologico complessivo può essere valutato nella misura del 22% con decorrenza dalla data della domanda di aggravamento (30.05.2022);
2. broncopatia cronica → non vi sono elementi sufficienti per ritenere che tale patologia sia attribuibile all'attività lavorativa svolta dal ricorrente (v. ctu dott.
) Per_1
b)Consegue che: il danno biologico per cumulo è da valutarsi nella misura del 22% a decorrere dalla data della domanda di aggravamento del 30.05.2022.
Spese di lite e spese di C.T.U. a definitivo carico parte sostanzialmente CP_1 soccombente.
P.T.M. Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da contro Parte_1 con atto depositato il 30/05/2023 così provvede: CP_1
1) Dichiara il diritto di parte ricorrente di conseguire la rendita per danno biologico complessivo 22% a decorrere dalla domanda di aggravamento (30.05.2022);
2) Per l'effetto, condanna al pagamento della relativa prestazione, da CP_1 determinarsi ai sensi di legge, oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria con la decorrenza e nei termini di cui all'art. 16 comma sesto della legge n°412/1991 e fino al soddisfo;
3) Condanna l' al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi CP_1
EURO 1.500,00 per compensi, oltre RSG, IVA e CPA come per legge, in favore degli avv.ti CAVALLO STELLA e MARAGNO EMANUELE ex art. 93 c.p.c.; 4) Spese di ctu a definitivo carico CP_1
Taranto, 09/04/2025
IL TRIBUNALE G.D.L. (dott. Saverio SODO)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Taranto Sezione Lavoro dott. Saverio Sodo, alla pubblica udienza del 09/04/2025 ha pronunciato la seguente sentenza, contestualmente motivata, nella causa iscritta al n° r.g. 4838/2023 contenzioso vertente
TRA
rappresentato e difeso dagli avv.ti CAVALLO STELLA e MARAGNO Parte_1
EMEANUELE ricorrente
E rappresentato e difeso dall' avv. VINCI ALESSANDRA CP_1
convenuto avente ad oggetto: aggravamento rendita per danno biologico da malattie professionali (domanda 30.05.2022) e denuncia malattia professionale (domanda amm. 09.07.2021)
CONCLUSIONI, RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE (artt. 132 cpc e 118 disp att cpc, come applicabili ex art. 58 legge 69/2009)
Parte ricorrente, già titolare di rendita 19%; esaurito l'iter amministrativo anche contenzioso, ha chiesto accertarsi in via giudiziale il proprio diritto di conseguire quanto in oggetto, con maggiorazione di accessori e vittoria di spese e compensi di lite, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. L' costituitosi, ha chiesto rigettarsi il ricorso. CP_1
La domanda è parzialmente fondata e va accolta, per quanto di ragione.
a) Diagnosi del C.T.U.:
1. spondilodiscopatia cervico-lombare e periartrite S.O. bilaterale e esiti di trauma distorsivo alla caviglia destra → il danno biologico per tali patologie si è aggravato, in particolare per la patologia periartrite scapolo-omerale bilaterale;
pertanto, il danno biologico complessivo può essere valutato nella misura del 22% con decorrenza dalla data della domanda di aggravamento (30.05.2022);
2. broncopatia cronica → non vi sono elementi sufficienti per ritenere che tale patologia sia attribuibile all'attività lavorativa svolta dal ricorrente (v. ctu dott.
) Per_1
b)Consegue che: il danno biologico per cumulo è da valutarsi nella misura del 22% a decorrere dalla data della domanda di aggravamento del 30.05.2022.
Spese di lite e spese di C.T.U. a definitivo carico parte sostanzialmente CP_1 soccombente.
P.T.M. Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da contro Parte_1 con atto depositato il 30/05/2023 così provvede: CP_1
1) Dichiara il diritto di parte ricorrente di conseguire la rendita per danno biologico complessivo 22% a decorrere dalla domanda di aggravamento (30.05.2022);
2) Per l'effetto, condanna al pagamento della relativa prestazione, da CP_1 determinarsi ai sensi di legge, oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria con la decorrenza e nei termini di cui all'art. 16 comma sesto della legge n°412/1991 e fino al soddisfo;
3) Condanna l' al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi CP_1
EURO 1.500,00 per compensi, oltre RSG, IVA e CPA come per legge, in favore degli avv.ti CAVALLO STELLA e MARAGNO EMANUELE ex art. 93 c.p.c.; 4) Spese di ctu a definitivo carico CP_1
Taranto, 09/04/2025
IL TRIBUNALE G.D.L. (dott. Saverio SODO)