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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 29/09/2025, n. 311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 311 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
Sentenza con motivazione contestuale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
Il giudice del lavoro, dott.ssa Laura Ciarcia pronunciando nella causa n. 66/2025 promossa da (Avv. Rocco Carabba) contro l' (avv. Parte_1 CP_1
Leonardo Lucio Moretti) avente ad oggetto: Riconoscimento malattia professionale, osserva quanto segue:
-1-
Il ricorrente, premesso di lavorare dall'anno 2005 alle dipendenze della Nikita
PVC s.r.l. di FI (CH) come operaio assemblatore di infissi, esponeva che le mansioni svolte implicano movimentazione di barre in PVC, attività che richiede
“ripetutamente la flessione e torsione del tronco”, tanto da determinare nello stesso
“spondilodiscopatia del tratto lombare in esiti chirurgici di protesi discali L4-L5 ed L5-
S1 e di emilaminectomia dx L5-S1 per ernie discali L4-L5 ed L5-S1”, la cui natura professionale era stata negata dall' . Il ricorrente concludeva chiedendo di CP_1
“accertare e dichiarare che esso ricorrente è affetto dalla malattia denunziata, ossia spondilodiscopatia del tratto lombare in esiti chirurgici di protesi discali L4-L5 ed L5-
S1 e di emilaminectomia dx L5-S1 per ernie discali L4-L5 ed L5-S1; accertare e dichiarare che le predette infermità sono state causate o concausate dall'attività lavorativa svolta dal ricorrente e che sono quantificabili, quanto a danno biologico, in misura pari al 8%; conseguentemente, condannare l' alla corresponsione in CP_1 favore del Sig. del relativo indennizzo dalla data della domanda Pt_1 amministrativa (o da quell'altra che sarà ritenuta di giustizia); voglia, altresì, condannare l' convenuto al pagamento delle spese, diritti, onorari di causa, CP_2 compresi oneri fiscali, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario.”
L' costituitosi in giudizio, resisteva alla domanda e ne chiedeva il CP_1 rigetto. Disposta ed espletata la richiesta C.T.U. medica ed escussi i testimoni indicati dal ricorrente, la causa veniva alfine decisa mediante adozione fuori udienza della presente sentenza con motivazione contestuale, previo deposito di note conclusive autorizzate e deposito in telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni ex art 127 ter c.p.c.
-2-
Il ricorso è risultato fondato.
L'istruttoria condotta nel corso del giudizio ha consentito di provare che effettivamente il ricorrente ha svolto le mansioni descritte in ricorso: il teste _1
, collega del ricorrente dal 2005 al 2023, con mansioni di magazziniere, ha
[...] confermato che il sig. “si occupa del taglio di barre di PVC;
barre che, prima Pt_1 di essere lavorate, sono lunghe 6 metri ed hanno un peso variabile tra 7 ed i 25 kg”, affermando di aver visto il ricorrente movimentare “da solo le barre in PVC
(caricandole sulla spalla) collocandole su un piano di lavoro per poi procedere al relativo taglio su misura con apposito macchinario”; ha altresì confermato che il ricorrente “deve preliminarmente percorrere circa 50 metri per trasportare le barre dal piazzale dove sono collocate sino al piano di lavoro”, che “l'attività di prelievo delle barre richiede l'impiego di forza per procedere all'estrazione dei singoli pezzi dal mucchio”, che “questa attività di movimentazione si ripete circa 60-70 volte al giorno”, che “il Sig. si occupa dello smaltimento degli scarti della suddetta Pt_1 lavorazione collocandoli in un bidone che viene svuotato manualmente in un apposito sacco”, precisando - avendo a volte aiutato il ricorrente nell'operazione - che “lo scarico avviene manualmente e siccome i sacchi sono alti devono essere sollevati per essere svuotati”; il teste ha, infine, affermato che “tutte queste attività richiedono ripetutamente la flessione e la torsione del tronco” e che “l'orario lavorativo si articola per 5 giorni a settimana dalle ore 8 alle ore 12 e dalle ore 13 alle ore 17”.
Sostanzialmente sovrapponibile è stata la deposizione del teste ES
, collega di reparto del ricorrente dal 2008 al 2023, adibito alle medesime
[...] mansioni, il quale ha precisato che l'attività di movimentazione a volte si ripete anche più di 60-70 volte al giorno.
Il C.T.U. ha ritenuto il ricorrente affetto da “spondilodiscopatia del tratto
Pag. 2 di 6 lombare in esiti di protesi discali L4-L5 e L5-S1 e di laminectomia dx L5-S1 per ernie discali L4-L5 e L5-S1”, reputando sussistente “il nesso causale di compatibilità eziologica tra lo svolgimento dell'attività lavorativa svolta dal Signor Parte_1
, desumibile dagli atti di causa e dalle prove e la patologia lamentata e
[...] documentata dal periziando.”
In particolare, nel pervenire a tale considerazione, il consulente ha osservato che
“Le spondilodiscopatie vengono annoverate tra le “work related diseases” ovvero tra quelle patologie cronico-degenerative ad eziologia multifattoriale rispetto alle quali l'ambiente di lavoro può assumere il ruolo di concausa diretta ed efficiente. A tal proposito in considerazione dell'incidenza di tali disturbi, con il D.M. 9 aprile 2008 è stata introdotta la patologia “ernia discale lombare” nelle previsioni tabellari delle malattie dell'industria e dell'agricoltura. Con il D.M. 9 aprile 2008, con il quale sono state approvate le “nuove tabelle delle malattie professionali dell'industria e dell'agricoltura” in sostituzione delle precedenti (D.P.R. 336/94) viene inserita la previsione tabellare anche per le malattie muscolo-scheletriche causate da sollecitazioni biomeccaniche, a seguito di movimenti ripetuti e/o posture incongrue dell'arto superiore, del ginocchio e della colonna vertebrale per le quali è previsto che la presunzione legale operi quando l'adibizione alle lavorazioni indicate avvenga in maniera non occasionale e/o prolungata. Dalle nuove tabelle emerge una sola entità nosologica tra le malattie muscolo-scheletriche causate da sollecitazioni biomeccaniche della colonna vertebrale ovvero l'ernia discale lombare e due tipologie di rischio lavorativo specifico ovvero la movimentazione manuale dei carichi (MMC) e le vibrazioni trasmesse al corpo intero (WBV).”
Quanto, poi, all'osservazione del consulente tecnico dell' – CP_1 sostanzialmente basate sul dato formale della mancata previsione del rischio nel DVR, costituente un documento unilateralmente proveniente dal datore di lavoro – basti evidenziare come il CTU abbia adeguatamente replicato: che “Nel caso specifico, così come riportato in atti, il lavoratore ha svolto dal 2005 al marzo 2025 attività lavorativa in qualità di operaio assemblatore di infissi”; che “La propria attività lavorativa consiste nel taglio delle barre, del peso superiore a 15 Kg, della lunghezza di circa 6 metri”; che “Le barre, collocate nel piazzale dell'azienda vengono trasportate
Pag. 3 di 6 manualmente e collocate su un piano di lavoro per poi procedere al relativo taglio su misura con l'utilizzo di macchine per il taglio (CAT 500) con movimentazione manuale.
Questa operazione viene ripetuta per circa 60-70 volte al giorno”; che “I pezzi tagliati vengono messi su un carrello e portati al prossimo step di lavorazione (montaggio)”; che “Il Signor poi si occupa dello smaltimento degli scarti della suddetta Pt_1 lavorazione collocandoli in un bidone che viene svuotato manualmente in un apposito sacco”; che “I turni lavorativi prevedevano orario di lavoro dalle ore 08.00 alle ore
12.00 e dalle ore 13.00 alle ore 17.00 e si articolare per 5 giorni a settimana”; che “… le operazioni di movimentazione delle merci avvengono manualmente con una ripetitività delle stesse operazioni fino a 60-70 volte al giorno e con azioni ripetute e fenomeni di sovraccarico”; che “che il medico competente già nel 2017 aveva dichiarato il lavoratore idoneo con prescrizioni”. Le considerazioni in questione, pertanto, consentono senz'altro di evidenziare “in maniera esplicita i rischi di movimentazione manuale di carichi e posture incongrue che influiscono in maniera negativo sul rachide” e che il ricorrente “era quindi esposto a rischi lavorativi e che proprio per la tipologia della mansione lo stesso periziando non effettuava movimentazione manuale di carichi in maniera occasionale ma in maniera continuativa. A tal proposito giova evidenziare che il periziando ha svolto l'attività di operaio da diversi anni e certamente nel corso degli anni non ha usufruito di macchine meccaniche (sollevatori etc.)”.
Sulla scorta di tali considerazioni, il C.T.U. ha, condivisibilmente, ritenuto sussistere il nesso causale e ha concluso affermando che: “Le patologie documentate e riscontrate hanno determinato esiti a carattere permanente con incidenza sulla preesistente integrità psico-fisica del ricorrente, facendo riferimento, per via analogia, alla tabella di liquidazione del danno biologico (G.U. 172 del 25.07.2000) nella misura del 8% (otto per cento) con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.”
Tale ultimo accertamento, raggiunto con scrupoloso esame medico legale nonché sorretto da accurata motivazione, può essere posto a base dell'odierna decisione, avendo il C.T.U. tenuto conto dello stato di salute preesistente e presente del soggetto periziato, dei dati relativi all'età, al sesso e alle condizioni fisiche generali, nonché di quant'altro utile a tale scopo.
Pag. 4 di 6 Orbene, alla luce di tutto quanto precede ed in accoglimento della domanda in questa sede proposta, deve senza dubbio dichiararsi il diritto del ricorrente ad ottenere l'indennizzo in capitale ex art. 13, comma 2°, lett. a), D.Lgs. 23.2.2000 n. 38 nella misura corrispondente ad una invalidità permanente dell'8%, con la conseguente condanna dell' in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al CP_1 pagamento di quanto dovuto a titolo di indennizzo nella misura prevista per tale percentuale di legge, da quantificarsi nella misura risultante dall'applicazione delle
Tabelle approvate con d.m. 12.7.2000 con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda, oltre ad interessi al tasso legale dal 121° giorno successivo al predetto giorno e fino al saldo.
- 3 -
In applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c., parte resistente va infine condannata al rimborso delle spese processuali sostenute dalla controparte che, tenuto conto del valore e della natura della controversia dell'importanza e del numero delle questioni trattate, e con speciale riferimento all'attività svolta innanzi al giudice (ex d.m.
55/2014), si liquidano in complessivi euro 2695,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, nonché ancora al pagamento delle spese di C.T.U., liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione ed in accoglimento del ricorso, dichiara che è affetto da “spondilodiscopatia del tratto Parte_1 lombare in esiti di protesi discali L4-L5 e L5-S1 e di laminectomia dx L5-S1 per ernie discali L4-L5 e L5-S1” di natura professionale e il suo diritto ad ottenere l'indennizzo ex art. 13 D.Lgs. 23.2.2000 n. 38 nella misura corrispondente ad una invalidità permanente dell'8% e, per l'effetto, condanna l in persona del suo legale CP_1 rappresentante pro tempore, al pagamento di quanto dovuto a tale titolo nella misura di legge, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda, oltre ad interessi al tasso legale dal 121° giorno successivo al predetto giorno e fino al saldo, nonché al pagamento delle spese di lite sostenute dal ricorrente,
Pag. 5 di 6 liquidate in complessivi euro 2695,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, nonché ancora al pagamento delle spese di C.T.U., liquidate con separato decreto.
Chieti, li 29 settembre 2025
Il giudice del lavoro
(dott.ssa Laura Ciarcia)
Pag. 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
Il giudice del lavoro, dott.ssa Laura Ciarcia pronunciando nella causa n. 66/2025 promossa da (Avv. Rocco Carabba) contro l' (avv. Parte_1 CP_1
Leonardo Lucio Moretti) avente ad oggetto: Riconoscimento malattia professionale, osserva quanto segue:
-1-
Il ricorrente, premesso di lavorare dall'anno 2005 alle dipendenze della Nikita
PVC s.r.l. di FI (CH) come operaio assemblatore di infissi, esponeva che le mansioni svolte implicano movimentazione di barre in PVC, attività che richiede
“ripetutamente la flessione e torsione del tronco”, tanto da determinare nello stesso
“spondilodiscopatia del tratto lombare in esiti chirurgici di protesi discali L4-L5 ed L5-
S1 e di emilaminectomia dx L5-S1 per ernie discali L4-L5 ed L5-S1”, la cui natura professionale era stata negata dall' . Il ricorrente concludeva chiedendo di CP_1
“accertare e dichiarare che esso ricorrente è affetto dalla malattia denunziata, ossia spondilodiscopatia del tratto lombare in esiti chirurgici di protesi discali L4-L5 ed L5-
S1 e di emilaminectomia dx L5-S1 per ernie discali L4-L5 ed L5-S1; accertare e dichiarare che le predette infermità sono state causate o concausate dall'attività lavorativa svolta dal ricorrente e che sono quantificabili, quanto a danno biologico, in misura pari al 8%; conseguentemente, condannare l' alla corresponsione in CP_1 favore del Sig. del relativo indennizzo dalla data della domanda Pt_1 amministrativa (o da quell'altra che sarà ritenuta di giustizia); voglia, altresì, condannare l' convenuto al pagamento delle spese, diritti, onorari di causa, CP_2 compresi oneri fiscali, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario.”
L' costituitosi in giudizio, resisteva alla domanda e ne chiedeva il CP_1 rigetto. Disposta ed espletata la richiesta C.T.U. medica ed escussi i testimoni indicati dal ricorrente, la causa veniva alfine decisa mediante adozione fuori udienza della presente sentenza con motivazione contestuale, previo deposito di note conclusive autorizzate e deposito in telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni ex art 127 ter c.p.c.
-2-
Il ricorso è risultato fondato.
L'istruttoria condotta nel corso del giudizio ha consentito di provare che effettivamente il ricorrente ha svolto le mansioni descritte in ricorso: il teste _1
, collega del ricorrente dal 2005 al 2023, con mansioni di magazziniere, ha
[...] confermato che il sig. “si occupa del taglio di barre di PVC;
barre che, prima Pt_1 di essere lavorate, sono lunghe 6 metri ed hanno un peso variabile tra 7 ed i 25 kg”, affermando di aver visto il ricorrente movimentare “da solo le barre in PVC
(caricandole sulla spalla) collocandole su un piano di lavoro per poi procedere al relativo taglio su misura con apposito macchinario”; ha altresì confermato che il ricorrente “deve preliminarmente percorrere circa 50 metri per trasportare le barre dal piazzale dove sono collocate sino al piano di lavoro”, che “l'attività di prelievo delle barre richiede l'impiego di forza per procedere all'estrazione dei singoli pezzi dal mucchio”, che “questa attività di movimentazione si ripete circa 60-70 volte al giorno”, che “il Sig. si occupa dello smaltimento degli scarti della suddetta Pt_1 lavorazione collocandoli in un bidone che viene svuotato manualmente in un apposito sacco”, precisando - avendo a volte aiutato il ricorrente nell'operazione - che “lo scarico avviene manualmente e siccome i sacchi sono alti devono essere sollevati per essere svuotati”; il teste ha, infine, affermato che “tutte queste attività richiedono ripetutamente la flessione e la torsione del tronco” e che “l'orario lavorativo si articola per 5 giorni a settimana dalle ore 8 alle ore 12 e dalle ore 13 alle ore 17”.
Sostanzialmente sovrapponibile è stata la deposizione del teste ES
, collega di reparto del ricorrente dal 2008 al 2023, adibito alle medesime
[...] mansioni, il quale ha precisato che l'attività di movimentazione a volte si ripete anche più di 60-70 volte al giorno.
Il C.T.U. ha ritenuto il ricorrente affetto da “spondilodiscopatia del tratto
Pag. 2 di 6 lombare in esiti di protesi discali L4-L5 e L5-S1 e di laminectomia dx L5-S1 per ernie discali L4-L5 e L5-S1”, reputando sussistente “il nesso causale di compatibilità eziologica tra lo svolgimento dell'attività lavorativa svolta dal Signor Parte_1
, desumibile dagli atti di causa e dalle prove e la patologia lamentata e
[...] documentata dal periziando.”
In particolare, nel pervenire a tale considerazione, il consulente ha osservato che
“Le spondilodiscopatie vengono annoverate tra le “work related diseases” ovvero tra quelle patologie cronico-degenerative ad eziologia multifattoriale rispetto alle quali l'ambiente di lavoro può assumere il ruolo di concausa diretta ed efficiente. A tal proposito in considerazione dell'incidenza di tali disturbi, con il D.M. 9 aprile 2008 è stata introdotta la patologia “ernia discale lombare” nelle previsioni tabellari delle malattie dell'industria e dell'agricoltura. Con il D.M. 9 aprile 2008, con il quale sono state approvate le “nuove tabelle delle malattie professionali dell'industria e dell'agricoltura” in sostituzione delle precedenti (D.P.R. 336/94) viene inserita la previsione tabellare anche per le malattie muscolo-scheletriche causate da sollecitazioni biomeccaniche, a seguito di movimenti ripetuti e/o posture incongrue dell'arto superiore, del ginocchio e della colonna vertebrale per le quali è previsto che la presunzione legale operi quando l'adibizione alle lavorazioni indicate avvenga in maniera non occasionale e/o prolungata. Dalle nuove tabelle emerge una sola entità nosologica tra le malattie muscolo-scheletriche causate da sollecitazioni biomeccaniche della colonna vertebrale ovvero l'ernia discale lombare e due tipologie di rischio lavorativo specifico ovvero la movimentazione manuale dei carichi (MMC) e le vibrazioni trasmesse al corpo intero (WBV).”
Quanto, poi, all'osservazione del consulente tecnico dell' – CP_1 sostanzialmente basate sul dato formale della mancata previsione del rischio nel DVR, costituente un documento unilateralmente proveniente dal datore di lavoro – basti evidenziare come il CTU abbia adeguatamente replicato: che “Nel caso specifico, così come riportato in atti, il lavoratore ha svolto dal 2005 al marzo 2025 attività lavorativa in qualità di operaio assemblatore di infissi”; che “La propria attività lavorativa consiste nel taglio delle barre, del peso superiore a 15 Kg, della lunghezza di circa 6 metri”; che “Le barre, collocate nel piazzale dell'azienda vengono trasportate
Pag. 3 di 6 manualmente e collocate su un piano di lavoro per poi procedere al relativo taglio su misura con l'utilizzo di macchine per il taglio (CAT 500) con movimentazione manuale.
Questa operazione viene ripetuta per circa 60-70 volte al giorno”; che “I pezzi tagliati vengono messi su un carrello e portati al prossimo step di lavorazione (montaggio)”; che “Il Signor poi si occupa dello smaltimento degli scarti della suddetta Pt_1 lavorazione collocandoli in un bidone che viene svuotato manualmente in un apposito sacco”; che “I turni lavorativi prevedevano orario di lavoro dalle ore 08.00 alle ore
12.00 e dalle ore 13.00 alle ore 17.00 e si articolare per 5 giorni a settimana”; che “… le operazioni di movimentazione delle merci avvengono manualmente con una ripetitività delle stesse operazioni fino a 60-70 volte al giorno e con azioni ripetute e fenomeni di sovraccarico”; che “che il medico competente già nel 2017 aveva dichiarato il lavoratore idoneo con prescrizioni”. Le considerazioni in questione, pertanto, consentono senz'altro di evidenziare “in maniera esplicita i rischi di movimentazione manuale di carichi e posture incongrue che influiscono in maniera negativo sul rachide” e che il ricorrente “era quindi esposto a rischi lavorativi e che proprio per la tipologia della mansione lo stesso periziando non effettuava movimentazione manuale di carichi in maniera occasionale ma in maniera continuativa. A tal proposito giova evidenziare che il periziando ha svolto l'attività di operaio da diversi anni e certamente nel corso degli anni non ha usufruito di macchine meccaniche (sollevatori etc.)”.
Sulla scorta di tali considerazioni, il C.T.U. ha, condivisibilmente, ritenuto sussistere il nesso causale e ha concluso affermando che: “Le patologie documentate e riscontrate hanno determinato esiti a carattere permanente con incidenza sulla preesistente integrità psico-fisica del ricorrente, facendo riferimento, per via analogia, alla tabella di liquidazione del danno biologico (G.U. 172 del 25.07.2000) nella misura del 8% (otto per cento) con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.”
Tale ultimo accertamento, raggiunto con scrupoloso esame medico legale nonché sorretto da accurata motivazione, può essere posto a base dell'odierna decisione, avendo il C.T.U. tenuto conto dello stato di salute preesistente e presente del soggetto periziato, dei dati relativi all'età, al sesso e alle condizioni fisiche generali, nonché di quant'altro utile a tale scopo.
Pag. 4 di 6 Orbene, alla luce di tutto quanto precede ed in accoglimento della domanda in questa sede proposta, deve senza dubbio dichiararsi il diritto del ricorrente ad ottenere l'indennizzo in capitale ex art. 13, comma 2°, lett. a), D.Lgs. 23.2.2000 n. 38 nella misura corrispondente ad una invalidità permanente dell'8%, con la conseguente condanna dell' in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al CP_1 pagamento di quanto dovuto a titolo di indennizzo nella misura prevista per tale percentuale di legge, da quantificarsi nella misura risultante dall'applicazione delle
Tabelle approvate con d.m. 12.7.2000 con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda, oltre ad interessi al tasso legale dal 121° giorno successivo al predetto giorno e fino al saldo.
- 3 -
In applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c., parte resistente va infine condannata al rimborso delle spese processuali sostenute dalla controparte che, tenuto conto del valore e della natura della controversia dell'importanza e del numero delle questioni trattate, e con speciale riferimento all'attività svolta innanzi al giudice (ex d.m.
55/2014), si liquidano in complessivi euro 2695,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, nonché ancora al pagamento delle spese di C.T.U., liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione ed in accoglimento del ricorso, dichiara che è affetto da “spondilodiscopatia del tratto Parte_1 lombare in esiti di protesi discali L4-L5 e L5-S1 e di laminectomia dx L5-S1 per ernie discali L4-L5 e L5-S1” di natura professionale e il suo diritto ad ottenere l'indennizzo ex art. 13 D.Lgs. 23.2.2000 n. 38 nella misura corrispondente ad una invalidità permanente dell'8% e, per l'effetto, condanna l in persona del suo legale CP_1 rappresentante pro tempore, al pagamento di quanto dovuto a tale titolo nella misura di legge, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda, oltre ad interessi al tasso legale dal 121° giorno successivo al predetto giorno e fino al saldo, nonché al pagamento delle spese di lite sostenute dal ricorrente,
Pag. 5 di 6 liquidate in complessivi euro 2695,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, nonché ancora al pagamento delle spese di C.T.U., liquidate con separato decreto.
Chieti, li 29 settembre 2025
Il giudice del lavoro
(dott.ssa Laura Ciarcia)
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