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Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 07/06/2025, n. 204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 204 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
Proc. n.308/2020 R.G.
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Lecce _ Sezione Distaccata di Taranto Sezione Lavoro
Composta dai seguenti Magistrati:
- dr. Annamaria Lastella Presidente relatore
- dr. Rossella Di Todaro Consigliere
- dr. Maria Filippa Leone Consigliere ausiliario ha emesso la seguente
SENTENZA
all'esito della discussione orale tenutasi all'udienza del 28 maggio 2025, nella causa avente ad oggetto “pensione , Pt_1
tra
rappr. e dif. dall'avv. Pompigna Antonio Parte_2
Appellante contro
, in persona del legale rappresentante p.t. Pt_1
Appellato
Motivi della decisione
Con ricorso in appello depositato in Cancelleria in data 20 luglio 2020 Parte_2 impugnava la sentenza resa in data 23 gennaio 2020, con cui il Giudice del Lavoro di Taranto aveva dichiarato la inammissibilità della domanda vòlta ad ottenere dall' la pensione anticipata di Pt_1 vecchiaia per carenza di interesse ad agire, avendo l' – ritualmente costituitosi in primo grado Pt_1
– provato di ver corrisposto e di corrispondere la prestazione richiesta a far data dal luglio 2017. All'udienza del 28 maggio 2025, nessuna delle Parti comparsa, la causa è stata decisa con dispositivo letto in udienza.
********
Ciò premesso, va dato atto che non è presente agli atti, né in cartaceo né in telematico, la prova della notifica all' dell'atto di appello e del pedissequo decreto di fissazione udienza. Pt_1 L'appello è dunque improcedibile, in quanto:
nel processo del lavoro si è in presenza di un sistema, caratterizzato da una propria fase iniziale, incentrata sul deposito del ricorso, che è suscettibile di effetti prodromici e preliminari, suscettibili però di stabilizzarsi solo in presenza di una valida vocatio in jus, cui non può pervenirsi attraverso l'applicazione degli artt. 291 e 421 c.p.c. nell'ipotesi di un atto mai compiuto o giuridicamente inesistente, non esistendo una disposizione che consenta al giudice di fissare un termine per la notificazione, mai effettuata, del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, e non essendo consentito, nel silenzio normativo, allungare - con condotte omissive prive di valida giustificazione e talvolta in modo sensibile - i tempi del processo, sì da disattendere il principio della sua "ragionevole durata";
in definitiva, ove al deposito dell'atto introduttivo non sia seguita la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, occorre definire il giudizio con una sentenza di mero rito, dichiarando l'improcedibilità del ricorso stesso, non potendo più il processo proseguire per non essere consentita - in ragione del principio costituzionalizzato della
"ragionevole durata" del processo - la fissazione di un nuovo termine per la notificazione, mai in precedenza effettuata, del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, attesa l'inapplicabilità in tale caso degli artt. 291 e 421 c.p.c.;
né rileva il carattere ordinatorio del termine di notificazione di cui all'originario decreto di fissazione dell'udienza, atteso che la differenza tra termini "ordinatori" e termini "perentori" risiede nella prorogabilità o meno dei primi, perché mentre i termini perentori non possono in alcun caso "essere abbreviati o prorogati, nemmeno sull'accordo delle parti" (art. 153 c.p.c.), in relazione ai termini ordinatori è consentito, di contro, al giudice di disporre la loro abbreviazione o proroga, finanche d'ufficio, sempre però "prima della scadenza" (art. 154 c.p.c.), sicchè una volta scaduto il termine ordinatorio senza che si sia avuta una proroga si determinano, per il venir meno del potere di compiere l'atto, conseguenze analoghe a quelle ricollegabili al decorso del termine perentorio.
Per tali motivi il ricorso va dichiarato improcedibile.
Nulla per le spese di lite, trattandosi di pronuncia in rito.
p.q.m.
Dichiara improcedibile l'appello.
Nulla per le spese.
Taranto, 28 maggio 2025 Il Presidente relatore
Dr. Annamaria Lastella
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Lecce _ Sezione Distaccata di Taranto Sezione Lavoro
Composta dai seguenti Magistrati:
- dr. Annamaria Lastella Presidente relatore
- dr. Rossella Di Todaro Consigliere
- dr. Maria Filippa Leone Consigliere ausiliario ha emesso la seguente
SENTENZA
all'esito della discussione orale tenutasi all'udienza del 28 maggio 2025, nella causa avente ad oggetto “pensione , Pt_1
tra
rappr. e dif. dall'avv. Pompigna Antonio Parte_2
Appellante contro
, in persona del legale rappresentante p.t. Pt_1
Appellato
Motivi della decisione
Con ricorso in appello depositato in Cancelleria in data 20 luglio 2020 Parte_2 impugnava la sentenza resa in data 23 gennaio 2020, con cui il Giudice del Lavoro di Taranto aveva dichiarato la inammissibilità della domanda vòlta ad ottenere dall' la pensione anticipata di Pt_1 vecchiaia per carenza di interesse ad agire, avendo l' – ritualmente costituitosi in primo grado Pt_1
– provato di ver corrisposto e di corrispondere la prestazione richiesta a far data dal luglio 2017. All'udienza del 28 maggio 2025, nessuna delle Parti comparsa, la causa è stata decisa con dispositivo letto in udienza.
********
Ciò premesso, va dato atto che non è presente agli atti, né in cartaceo né in telematico, la prova della notifica all' dell'atto di appello e del pedissequo decreto di fissazione udienza. Pt_1 L'appello è dunque improcedibile, in quanto:
nel processo del lavoro si è in presenza di un sistema, caratterizzato da una propria fase iniziale, incentrata sul deposito del ricorso, che è suscettibile di effetti prodromici e preliminari, suscettibili però di stabilizzarsi solo in presenza di una valida vocatio in jus, cui non può pervenirsi attraverso l'applicazione degli artt. 291 e 421 c.p.c. nell'ipotesi di un atto mai compiuto o giuridicamente inesistente, non esistendo una disposizione che consenta al giudice di fissare un termine per la notificazione, mai effettuata, del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, e non essendo consentito, nel silenzio normativo, allungare - con condotte omissive prive di valida giustificazione e talvolta in modo sensibile - i tempi del processo, sì da disattendere il principio della sua "ragionevole durata";
in definitiva, ove al deposito dell'atto introduttivo non sia seguita la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, occorre definire il giudizio con una sentenza di mero rito, dichiarando l'improcedibilità del ricorso stesso, non potendo più il processo proseguire per non essere consentita - in ragione del principio costituzionalizzato della
"ragionevole durata" del processo - la fissazione di un nuovo termine per la notificazione, mai in precedenza effettuata, del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, attesa l'inapplicabilità in tale caso degli artt. 291 e 421 c.p.c.;
né rileva il carattere ordinatorio del termine di notificazione di cui all'originario decreto di fissazione dell'udienza, atteso che la differenza tra termini "ordinatori" e termini "perentori" risiede nella prorogabilità o meno dei primi, perché mentre i termini perentori non possono in alcun caso "essere abbreviati o prorogati, nemmeno sull'accordo delle parti" (art. 153 c.p.c.), in relazione ai termini ordinatori è consentito, di contro, al giudice di disporre la loro abbreviazione o proroga, finanche d'ufficio, sempre però "prima della scadenza" (art. 154 c.p.c.), sicchè una volta scaduto il termine ordinatorio senza che si sia avuta una proroga si determinano, per il venir meno del potere di compiere l'atto, conseguenze analoghe a quelle ricollegabili al decorso del termine perentorio.
Per tali motivi il ricorso va dichiarato improcedibile.
Nulla per le spese di lite, trattandosi di pronuncia in rito.
p.q.m.
Dichiara improcedibile l'appello.
Nulla per le spese.
Taranto, 28 maggio 2025 Il Presidente relatore
Dr. Annamaria Lastella