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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 29/07/2025, n. 421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 421 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, nella persona dei magistrati:
Dott. Marcella Angelini Presidente
Dott. Alessandra Martinelli Consigliere relatore
Dott. Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato ex art. 437 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n.49/2025 R.G.A., avverso la sentenza del Tribunale di Bologna, sezione lavoro n.1772/2024, resa il 27.12.2024 e pubblicata il giorno 8.01.2025, non notificata, promossa con ricorso depositato telematicamente in data 29.1.2025 da: in persona del legale rappresentante pro-tempore, (P.I. , Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Roma, Via della Giuliana n. 32 n. 184 presso l'Avv. Ivano Matteo Barbera, dal quale è rappresentata e difesa unitamente e disgiuntamente, all'Avv. Patricia Maria Cristina
Fischioni, come da procura in atti;
- appellante
CONTRO
(C.F. , rappresentata e difesa, congiuntamente e CP_1 C.F._1 disgiuntamente, dagli avv.ti Bruno Laudi e Francesco Pizzuti del Foro di Bologna, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Bologna, Via San Felice n. 6, come da procura in atti;
- appellata
OGGETTO: qualificazione;
posta in decisione all'udienza collegiale del 24 luglio 2025, udita la relazione;
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa, così decide. MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Bologna – in funzione di giudice del lavoro - in accoglimento delle domande formulate in sede di ricorso ex art. 414 c.p.c. svolte da CP_1 qualificato il rapporto intercorso tra la ricorrente - informatrice scientifica del farmaco - e la società quale contratto di agenzia e dichiarato che il recesso operato da detta Parte_1 società non era assistito da giusta causa, condannava la parte resistente – respinte le domande riconvenzionali - al pagamento, in favore della ricorrente, ad € 9000,00 a titolo di indennità di preavviso e ad
€ 6000,00 a titolo di provvigioni, somme tutte maggiorate di interessi legali e rivalutazione monetaria dalla mora al saldo, oltre all'integrale rifusione delle spese di lite, liquidate in Euro 118,50 per spese vive ed Euro
5.388,00 per compensi professionali, oltre spese generali, iva e cpa.
Proponeva tempestivo appello la società la quale, tramite la Parte_1 formulazione di cinque motivi di gravame, veicolava le deduzioni già svolte in sede di I grado, concludendo
– in riforma della sentenza gravata – in via preliminare, per la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza gravata e, nel merito, per il rigetto delle domande avanzate in I grado da e per CP_1
l'accoglimento delle domande riconvenzionali, con il favore delle spese.
Si costituiva ritualmente che avversava le argomentazioni di controparte, chiedendo il CP_1 rigetto dell'appello, con vittoria delle spese del grado.
All'udienza del 24/07/2025 – rinviata dall'udienza del 10.7.2025 (fissata per la discussione della sospensiva) per consentire l'approfondimento di ipotesi transattive - la Corte, dato atto della regolare costituzione delle parti e dell'intenzione delle stesse di addivenire alla conciliazione della controversia, ha disposto l'anticipazione dell'udienza di discussione già fissata per il 27.11.2025 previa richiesta congiunta delle parti.
Segnatamente, in tale sede, le parti – così come legittimate, alla luce delle valide procure depositate in atti - hanno conciliato la controversia sottoscrivendo verbale di conciliazione.
Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, la Corte d'Appello dichiarata l'intervenuta cessazione della materia del contendere in ragione della conciliazione come da verbale sottoscritto in udienza. Le spese del grado possono essere integralmente compensate, salva la regolamentazione dalle parti concordata nel verbale di conciliazione.
Infine, attesa la natura della presente pronuncia, si rileva che non trova applicazione alla fattispecie del novellato art. 13, co. 1-quater D.P.R. n. 115/2002 in tema di raddoppio del contributo unificato (cfr.
Cass. civ n.34025/2023)
P. Q. M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 1772/2024 del Tribunale di Bologna resa in data 27/12/2024 e pubblicata il giorno 08/01/2025, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta,
1) dichiara cessata la materia del contendere per intervenuta conciliazione;
2) compensa le spese del grado tra le parti, salva la regolamentazione dalle stesse concordata nel verbale di conciliazione.
Bologna, 24 luglio 2025
Il Consigliere estensore
Dott. Alessandra Martinelli Il Presidente
Dott. Marcella Angelini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, nella persona dei magistrati:
Dott. Marcella Angelini Presidente
Dott. Alessandra Martinelli Consigliere relatore
Dott. Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato ex art. 437 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n.49/2025 R.G.A., avverso la sentenza del Tribunale di Bologna, sezione lavoro n.1772/2024, resa il 27.12.2024 e pubblicata il giorno 8.01.2025, non notificata, promossa con ricorso depositato telematicamente in data 29.1.2025 da: in persona del legale rappresentante pro-tempore, (P.I. , Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Roma, Via della Giuliana n. 32 n. 184 presso l'Avv. Ivano Matteo Barbera, dal quale è rappresentata e difesa unitamente e disgiuntamente, all'Avv. Patricia Maria Cristina
Fischioni, come da procura in atti;
- appellante
CONTRO
(C.F. , rappresentata e difesa, congiuntamente e CP_1 C.F._1 disgiuntamente, dagli avv.ti Bruno Laudi e Francesco Pizzuti del Foro di Bologna, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Bologna, Via San Felice n. 6, come da procura in atti;
- appellata
OGGETTO: qualificazione;
posta in decisione all'udienza collegiale del 24 luglio 2025, udita la relazione;
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa, così decide. MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Bologna – in funzione di giudice del lavoro - in accoglimento delle domande formulate in sede di ricorso ex art. 414 c.p.c. svolte da CP_1 qualificato il rapporto intercorso tra la ricorrente - informatrice scientifica del farmaco - e la società quale contratto di agenzia e dichiarato che il recesso operato da detta Parte_1 società non era assistito da giusta causa, condannava la parte resistente – respinte le domande riconvenzionali - al pagamento, in favore della ricorrente, ad € 9000,00 a titolo di indennità di preavviso e ad
€ 6000,00 a titolo di provvigioni, somme tutte maggiorate di interessi legali e rivalutazione monetaria dalla mora al saldo, oltre all'integrale rifusione delle spese di lite, liquidate in Euro 118,50 per spese vive ed Euro
5.388,00 per compensi professionali, oltre spese generali, iva e cpa.
Proponeva tempestivo appello la società la quale, tramite la Parte_1 formulazione di cinque motivi di gravame, veicolava le deduzioni già svolte in sede di I grado, concludendo
– in riforma della sentenza gravata – in via preliminare, per la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza gravata e, nel merito, per il rigetto delle domande avanzate in I grado da e per CP_1
l'accoglimento delle domande riconvenzionali, con il favore delle spese.
Si costituiva ritualmente che avversava le argomentazioni di controparte, chiedendo il CP_1 rigetto dell'appello, con vittoria delle spese del grado.
All'udienza del 24/07/2025 – rinviata dall'udienza del 10.7.2025 (fissata per la discussione della sospensiva) per consentire l'approfondimento di ipotesi transattive - la Corte, dato atto della regolare costituzione delle parti e dell'intenzione delle stesse di addivenire alla conciliazione della controversia, ha disposto l'anticipazione dell'udienza di discussione già fissata per il 27.11.2025 previa richiesta congiunta delle parti.
Segnatamente, in tale sede, le parti – così come legittimate, alla luce delle valide procure depositate in atti - hanno conciliato la controversia sottoscrivendo verbale di conciliazione.
Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, la Corte d'Appello dichiarata l'intervenuta cessazione della materia del contendere in ragione della conciliazione come da verbale sottoscritto in udienza. Le spese del grado possono essere integralmente compensate, salva la regolamentazione dalle parti concordata nel verbale di conciliazione.
Infine, attesa la natura della presente pronuncia, si rileva che non trova applicazione alla fattispecie del novellato art. 13, co. 1-quater D.P.R. n. 115/2002 in tema di raddoppio del contributo unificato (cfr.
Cass. civ n.34025/2023)
P. Q. M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 1772/2024 del Tribunale di Bologna resa in data 27/12/2024 e pubblicata il giorno 08/01/2025, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta,
1) dichiara cessata la materia del contendere per intervenuta conciliazione;
2) compensa le spese del grado tra le parti, salva la regolamentazione dalle stesse concordata nel verbale di conciliazione.
Bologna, 24 luglio 2025
Il Consigliere estensore
Dott. Alessandra Martinelli Il Presidente
Dott. Marcella Angelini