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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 24/04/2025, n. 487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 487 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R.G. n. 1507/2025 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente dott.ssa Giulia Civiero Giudice dott.ssa Cristina Bandiera Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ., promosso con ricorso congiunto depositato in data
13/03/2025 da:
CF ), Parte_1 C.F._1 con l'avv. CECCHIN EVA
e:
(CF ), CP_1 C.F._2 con l'avv. DOLCETTA ANDREA
e con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Avente per oggetto: Separazione consensuale.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno adito l'intestato Tribunale per ottenere la pronuncia di separazione personale, alle condizioni stabilite congiuntamente ed indicate nel ricorso.
I ricorrenti, con note scritte sostitutive dell'udienza, ex art. 127 ter cod. proc. civ., depositate in data
10/04/2025 e 16/04/2025, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, dichiarando che non sussistono possibilità di riconciliazione e di prestare acquiescenza all'emananda sentenza di separazione.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità;
1 visto il parere favorevole del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi (n. ad Asolo (TV) l'1/06/1990) Parte_1
e , (n. ad Asolo (TV) il 14/05/1984), che hanno contratto matrimonio il 24/08/2019, CP_1 atto trascritto al n. 3, parte II, Serie A, Ufficio 1, anno 2019 del registro degli atti di matrimonio del
Comune di Fonte (TV) alle condizioni indicate dalle parti che di seguito si riportano:
“1) La casa coniugale sita in Fonte (TV), Via A. Palladio n. 38 con gli arredi ivi presenti, verrà assegnata alla signora
Il Signor che da qualche mese si è allontanato da casa, trasferendosi presso l'abitazione dei genitori, Parte_1 CP_1 preleverà tutti gli effetti personali ancora presenti, nonché la lavatrice, il congelatore, il deumidificatore, il televisore,
l'aspirapolvere folletto (del quale si assume l'onere di saldare le rate mancanti), e l'attrezzatura sportiva posizionata in taverna, entro 30 giorni dal deposito del presente ricorso. Il Signor entro il medesimo termine trasferirà altresì la CP_1 residenza altrove.
2) Il mutuo ipotecario contratto dai coniugi presso continuerà ad essere pagato – alle Controparte_2 dovute scadenze - da entrambi, ciascuno per la quota di propria spettanza, e pari al 50%.
3) Il finanziamento contratto con per i lavori di costruzione della mura di recinzione continuerà ad essere Controparte_3 pagato da entrambi i coniugi, ciascuno per la quota di propria spettanza pari al 50%.
4) La signora verserà al Signor entro 5 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo la somma di Parte_1 CP_1
€ 630,00 (seicentotrentaeuro,00), a saldo della quota del prestito pari ad € 3000,00 dallo stesso contratto in data con per le spese mediche relative all'intervento agli occhi della stessa subito (cfr. punto 8 in premessa), conseguentemente il CP_3
Signor – considerando anche i precedenti acconti ricevuti - ritenendosi soddisfatto, rinuncerà a qualsiasi ulteriore CP_1 pretesa nei confronti della e continuerà a pagare le rate rimanenti fino al saldo effettivo. Parte_1
5) I figli verranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, e avranno la residenza presso la madre;
limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i signori – potranno esercitare la Parte_1 CP_1 responsabilità genitoriale separatamente, mentre le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
6) Il signor potrà vedere e tenere con sé i figli a week-end alterni con i seguenti orari e modi: CP_1
a) nei fine settimana in cui i bambini non sono con il padre, lo stesso potrà vederli il martedì e il venerdì dalle 16:30 (o dal termine dell'orario scolastico o centro estivo), fino alle 20:00 (cena con il padre), andando a prenderli presso l'abitazione materna, per poi riaccompagnarli a casa. Inoltre, potrà tenerli con sé anche il mercoledì dalle 16:30 (o dal termine dell'orario scolastico o dal centro estivo), fino alle 18:30 andando a prenderli a scuola per poi riaccompagnarli a casa la sera. In punto, si precisa come dal deposito del ricorso fino a luglio 2025, il signor dedicherà le ore del mercoledì, in via esclusiva CP_1 alla figlia, andando a prenderla all'asilo per poi riaccompagnarla a casa nell'orario concordato. Trascorsi questi mesi, tale possibilità verrà estesa anche ai due gemelli.
2 Tenendo conto della tenera età dei bambini, i genitori valuteranno di inserire, gradatamente, i pernotti presso il padre, fermo che fino all'età di 3 anni i gemelli non dormiranno da lui.
b) nei fine settimana in cui i bambini sono con il padre, lo stesso potrà andarli a prendere il sabato alle ore 9:00 , riaccompagnandoli a casa alle 17:00, e la domenica alle 10:00 fino alle ore 18:00; inoltre potrà vederli il martedì dalle
16:30 (o dal termine dell'orario scolastico o del centro estivo), fino alle 20:00 (cena con il padre), nelle modalità di cui sopra.
Compatibilmente con le esigenze dei bambini gli orari potranno essere estesi, ricomprendendo col tempo, anche la cena sia del sabato che della domenica sera. Inoltre, viene prevista fin d'ora la possibilità dei pernotti dal padre nel fine settimana, fermo – si ripete - che fino all'età dei tre anni i gemelli non dormiranno dal CP_1
Durante il periodo estivo, il signor i potrà tenere con sé i figli per due settimane (anche non consecutive), con CP_1 reciproco impegno dei genitori di individuare entro il 30 maggio di ogni anno il periodo feriale prescelto.
Festività alternate (vacanze di Natale a settimane alternate 24-30 dicembre e 31-6 gennaio, alternando sempre la Vigilia di Natale con il giorno di Natale). Le vacanze di carnevale i figli le trascorreranno con il genitore con cui hanno passato il
Natale e le vacanze Pasquali con il genitore con cui hanno trascorso Capodanno. Ancora, 25 aprile, 8 dicembre, 1° maggio,
Santi, 2 giugno alternati di anno in anno. Festa e compleanno della mamma i figli staranno con la mamma, festa e compleanno del papà i figli staranno con il papà.
Ogni altro periodo festivo civile o religioso in termini paritari, previo accordo da raggiungersi all'inizio dell'anno scolastico quando sarà noto il relativo calendario e compatibilmente con gli impegni lavorativi di ciascun genitore. I figli trascorreranno il giorno del compleanno alternativamente un anno con la madre e l'anno successivo con il padre. Durante tale giornata sarà comunque garantita la possibilità per l'altro genitore di incontrare i bambini, nell'orario che sarà di anno in anno concordato.
7) Il signor verserà entro il 15 di ogni mese (dal deposito del presente ricorso), a titolo di concorso nel mantenimento CP_1 dei figli la somma mensile di € 720,00 (€ settecentoventieuro,00) quindi € 240,00 (duecentoquarantaeuro,00) a figlio, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, così come individuate dal
“Protocollo d'intesa per le spese Straordinarie” del Tribunale di Treviso, che le parti dichiarano di ben conoscere e che deve intendersi come qui integralmente richiamato e trascritto.
Il Signor accetta espressamente di partecipare alle spese relative all'asilo nido che alla scuola dell'infanzia, nonché CP_1 alla baby – sitter quando necessario. Il rimborso per le spese straordinarie sostenute dal genitore collocatario, sarà effettuato dal signor (dopo aver visionato le pezze giustificative), contestualmente al primo assegno di mantenimento mensile CP_1 successivo alla rendicontazione o consegnato brevi manu alla Signora al momento dell'esibizione della Parte_1 documentazione.
8) L'assegno unico verrà diviso tra le parti in ragione del 50% ciascuno. I signori – si attiveranno Parte_1 CP_1 per presentare le rispettive domande all' corredate dal nuovo ISEE, indicando ognuno il proprio IBAN. Si precisa CP_4 come attualmente l'assegno unico venga percepito integralmente dal Signor per cui nelle more della revisione di cui CP_1 sopra, lo stesso verserà alla signor il 50% dell'importo percepito. Parte_1
9) La signora si farà carico delle utenze domestiche dal momento della sottoscrizione del presente ricorso, mentre Parte_1 il cambio di intestazione verrà una volta ottenuta la sentenza di separazione.
3 10) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente alla domanda di mantenimento.
11) Spese legali compensate.
12) Ordinare alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della emananda sentenza all'Ufficiale di Stato
Civile competente perché provveda alle dovute annotazioni e alle formalità di Legge.”
- Ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Fonte (TV) di procedere all'annotazione della sentenza.
- Dà atto che i coniugi hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
- Spese di lite interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Treviso, nella Camera di Consiglio del 22/04/2025.
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi
Il Giudice relatore dott.ssa Cristina Bandiera
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