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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 23/04/2025, n. 696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 696 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4219/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
Dott. Giuseppe Campagna Presidente rel.
Dott. Elena M.A. Luppino Giudice
Dott. Flavio Tovani Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.4219 R.G.A.C. dell'anno 2018 riservata in decisione all'udienza del 25.06.2024, svoltasi mediante trattazione scritta, vertente tra
(nata a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_1 [...]
), rappresentata e difesa dall'avv. Debora Maria De Pasquale, giusta C.F._1
procura in atti, preso il cui studio in Reggio Calabria, alla via IO Tripepi
Prolungamento n.1/f, ha eletto domicilio.
-ricorrente-
e
(n. a Reggio Calabria l'11.08.1971, cod. fisc.: Controparte_1 C.F._2
), rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente dagli avv.ti Maria Grazia
[...]
Marra e Pasquale Cananzi, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in Reggio
Calabria, alla via V. Veneto n.20 presso lo studio del primo.
-resistente- nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria pagina 1 di 15 -interveniente-
Conclusioni delle parti
All'udienza del 25 giugno 2024, svoltasi in modalità cartolare, i procuratori delle parti con le note scritte depositate insistevano nelle rispettive conclusioni rassegnate nei propri scritti difensivi, in tutti gli atti e verbali di causa.
L'ufficio del P.M. in data 29.11.2018 “vistava” il ricorso.
IN FATTO ED IN DIRITTO
La presente sentenza è redatta ai sensi dell'art.132 c.p.c. come novellato, in base al quale si richiede soltanto la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato il 16 novembre 2018 chiedeva a questo Persona_1
Tribunale di volere pronunciare la separazione personale dal proprio marito, CP
, assumendo che:
[...]
-il 04 dicembre 1997 aveva contratto in Reggio Calabria matrimonio civile con il resistente;
-dall'unione coniugale sono nati due figli, IO (n. il 05.02.1998) e (n. il Per_2
24.08.2006), oggi divenuti entrambi maggiorenni;
-la convivenza tra essi, dopo un primo periodo caratterizzato da serenità ed armonia, si era da tempo deteriorata ed era divenuta impossibile a causa di incomprensioni e diversità caratteriali ormai insanabili, imputabili esclusivamente al comportamento aggressivo e violento del marito che in questi anni aveva intrattenuto diverse relazioni extra coniugali;
-dopo la scoperta dell'ennesimo flirt, il marito aveva lasciato l'abitazione coniugale senza nessuna spiegazione, abbandonando anche economicamente la famiglia;
-ella non svolgeva alcuna attività lavorativa.
Sulla scorta di tali allegazioni, la ricorrente chiedeva che: a) venisse pronunciata la separazione personale dei coniugi, con addebito al marito;
b) fosse disposto l'affidamento condiviso del figlio all'epoca ancora minore, con collocazione Per_2
pagina 2 di 15 preso la madre;
c) fosse posto a carico del marito un assegno di mantenimento mensile complessivo di € 900,00, quale mantenimento di moglie e figlio minore;
d) le fosse assegnata la casa coniugale.
Notificato ritualmente il ricorso con il pedissequo decreto presidenziale, si costituiva il quale, pur non opponendosi alla separazione, contestava Controparte_1
l'esposizione dei fatti offerta dalla moglie, rilevando di essere stato costretto ad allontanarsi dalla casa coniugale a causa delle gravi condizioni psichiche in cui versava la donna e che aveva determinato gravi disagi nel figlio allora minore con lei Per_2
convivente, tanto che egli si era dovuto sostituire nel ruolo di madre e farsi carico dell'accudimento della prole;
osservava che in conseguenza del clima che si era venuto a creare ed in cui era costretto a vivere il figlio rappresentava l'esigenza che Per_2
anche il minore fosse a lui affidato, consentendosi ai figli di far rientro nell'abitazione coniugale unitamente al padre.
Chiedeva, quindi, che venisse rigettata la domanda di addebito della separazione, formulando a sua volta in via riconvenzionale richiesta di addebito alla moglie della rottura dell'unione coniugale;
insisteva per l'affidamento in via esclusiva di con Per_2
limitazione della responsabilità genitoriale della Pt_1
Nel corso della fase presidenziale veniva disposto che il Coordinatore dei Servizi Socio-
Sanitari dell e i Servizi Sociali territorialmente competenti Controparte_2
accertassero la capacità genitoriale di ciascuna delle parti e le relazioni che intercorrevano tra il minore e ciascuno di essi e le famiglie di origine;
veniva sentito il figlio già maggiorenne IO e veniva anche disposta una CTU psicologica;
quindi, fallito il tentativo di conciliazione, con ordinanza depositata il 10.07.2019, il Presidente disponeva l'affidamento ad entrambi i genitori del figlio all'epoca minore, con Per_2
collocazione presso il padre, e stabilendosi che i Servizi Sociali incaricati predisponessero una serie di incontri protetti madre-figlio; assegnava la casa coniugale con il relativo arredamento al e ordinava alla di corrispondere al marito CP Pt_1
un assegno provvisorio mensile di € 400,00 a titolo di contributo per il mantenimento pagina 3 di 15 dei due figli, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat e da corrispondersi entro i primi cinque giorni di ciascun mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, da individuarsi secondo il protocollo adottato da questo Tribunale;
ordinava al di corrispondere alla un assegno mensile di € 400,00 per il CP Pt_1
mantenimento della moglie.
Rimesse le parti davanti al giudice istruttore, il processo veniva istruito con l'espletamento dell'interrogatorio formale del resistente deferitogli dalla ricorrente e della prova testimoniale diretta articolata sempre dalla ricorrente;
poiché dalle dichiarazioni rese in sede di audizione dal figlio era emerso che il minore, Per_2
unitamente al padre e al fratello maggiorenne IO, risiedeva a Santa IA di VE
(TV) e che i rapporti con la madre si erano interrotti da tempo, era stato disposto che a cura dei Servizi Sociali del Comune di Santa IA di VE (TV) venisse predisposto, previa audizione di della madre, un calendario di incontri, secondo le modalità Per_2
e i termini ritenuti più idonei, finalizzati al graduale ripristino del rapporto madre-figlio; infine, all'udienza cartolare del 25.06.2024, sulle conclusioni rassegnate nei termini integralmente riportati in epigrafe, la causa veniva riservata alla decisione collegiale, previa concessione alle parti del termine perentorio di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di un ulteriore termine perentorio di giorni venti per le eventuali memorie di replica.
La domanda di separazione personale proposta da è senza dubbio Parte_1
fondata e merita accoglimento, non essendo ipotizzabile una ripresa della convivenza coniugale.
Ed invero, ad avviso di questo Collegio, sulla scorta delle eloquenti risultanze istruttorie, non pare possa dubitarsi che, nel caso di specie, sia venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale.
pagina 4 di 15 E' emerso in maniera inequivoca che la frattura subìta dal rapporto di coniugio è tanto grave -sarebbe più esatto definirla irreversibile- da rendere praticamente impossibile la prosecuzione della convivenza.
Alla luce della situazione venutasi a creare, la dichiarazione di separazione personale, per come peraltro richiesto da ciascuna parte, si appalesa dunque l'unica decisione allo stato adottabile.
Per quanto riguarda i provvedimenti conseguenziali, passando, innanzitutto, ad esaminare la domanda di addebito formulata dalla ricorrente, reputa il Collegio fondate le censure mosse dalla moglie in ordine al comportamento riprovevole tenuto dal marito e ritiene, di conseguenza, addebitabile al la responsabilità della rottura del CP
vincolo coniugale, appalesandosi la condotta posta in essere dall'uomo, ad un attenta, complessiva e serena valutazione della vicenda sottoposta al suo esame quale emerge dalle risultanze processuali, sia sul piano logico che cronologico, gravemente in contrasto con i doveri nascenti dal matrimonio, ed in particolare dell'obbligo di fedeltà.
Vale la pena rammentare, in premessa, seguendo il costante insegnamento della
Suprema Corte espresso sul punto, che in tema di separazione legale dei coniugi, la pronuncia di addebito ad uno di essi postula non soltanto il riscontro di un suo comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, ma anche l'accertamento che a tale condotta sia causalmente ricollegabile la situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza, giustificativa della separazione medesima (da ultimo,
Cass. n.18725/2023; Cass. n.16169/2023; Cass. n.15196/2023, fra le altre, Cass.
n.7817/1997, Cass. n.12130/2001; Cass. n.14840/2006; Cass. n.13431/2008; Cass.
n.14042/2008; Cass. n.6697/2009; Cass. n.14414/2016; Cass. n.17317/2016).
Più in particolare, l'indagine sull'intollerabilità della convivenza e sull'addebitabilità della separazione non può basarsi sull'esame di singoli episodi di frattura, ma deve derivare da una valutazione globale dei reciproci comportamenti, quali emergono dal processo.
pagina 5 di 15 Ciò posto, va detto che l'infedeltà viola uno degli obblighi direttamente imposti dalla legge a carico dei coniugi (art.143 c.c. comma 2) tale da infirmare, alla radice, l'affectio familiae in guisa da giustificare, secondo una relazione ordinaria causale, la separazione
(da ultimo, Cass. n.10823/2016).
E' quindi la premessa, secondo l'id quod plerunque accidit, dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, per causa non indipendente dalla volontà dei coniugi
(art.151 c.c. comma 1).
Non per questo, tuttavia tale regolarità causale assurge a presunzione assoluta.
L'evento dissolutivo può rivelarsi già “prima facie” -e cioè, sulla base della stessa prospettazione della parte- non riconducibile, sotto il profilo eziologico, alla condotta antidoverosa di un coniuge: come ad esempio, nell'ipotesi di un isolato e remoto episodio d'infedeltà (ma anche di mancata assistenza, o allontanamento dalla casa coniugale), da ritenere presuntivamente superato, nel prosieguo, da un periodo di convivenza.
Va da sè, infatti, che occorre l'elemento della prossimità ("post hoc, ergo propter hoc"): la presunzione opera quando la richiesta di separazione personale segua, senza cesura temporale, all'accertata violazione del dovere coniugale.
Diversamente, nel caso -infrequente, ma non eccezionale- di accettazione reciproca di un allentamento degli obblighi previsti dalla norma (come nel regime -secondo la definizione invalsa nell'uso- dei “separati in casa”), si prospetta un fatto secondario, accidentale e atipico, che contrasta l'applicabilità della regola generale di causalità: onde, il relativo onere probatorio incumbit ei qui dicit.
In proposito, va detto che grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
in particolare, grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione pagina 6 di 15 della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà (Cass.
n.27771/2022).
E' stato infatti affermato che la dichiarazione di addebito implica la prova che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento di uno o di entrambi i coniugi, consapevolmente e volontariamente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza;
tale principio trova applicazione anche in riferimento all'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale, di regola ritenuta idonea a giustificare l'addebito della separazione al coniuge
, salvo venga accertato che nel caso concreto l'infedeltà si sia manifestata in Per_3
una situazione di deterioramento dei rapporti già in atto con una convivenza già ritenuta intollerabile dalle parti (Cass. n.25966/2022).
Va tuttavia precisato che l'intollerabilità della convivenza non può essere implicita nella volontà di un coniuge di separarsi: così ragionando, infatti, la separazione, anziché fondarsi sull'intollerabilità del rapporto coniugale, finirebbe per identificarsi in una sorta di ripudio unilaterale, asseritamente giustificato da scelte di vita, anche se non condivise dall'altro coniuge;
non solo, ma verrebbe radicalmente meno, in patente contrasto con il dettato normativo, la possibilità di verificare se, ed in quale misura, la violazione dei doveri che derivano dal matrimonio abbia inciso sull'intollerabilità della convivenza.
Per altro verso, la violazione dell'obbligo di fedeltà assume rilevanza anche in assenza della prova specifica di una relazione sessuale extraconiugale intrapresa da un coniuge, essendo sufficiente l'esternazione di comportamenti tali da ledere il rapporto di dedizione fisica e spirituale sopra menzionato, offendendo la sensibilità e la dignità del coniuge che subisce gli effetti di quei comportamenti (vedi, fra le altre, Cass. n.26/1991;
Cass. n.3511/1994; Cass. n.9287/1997; Cass. n.86/1998; Cass. n.10977/1998).
pagina 7 di 15 Invero, la relazione di un coniuge con estranei rende addebitabile la separazione quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell'ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e quindi, quand'anche non si sostanzi in un adulterio, comporti un'offesa alla dignità e all'onore dell'altro coniuge.
D'altronde, una volta accertata l'esistenza del nesso di causalità nei termini anzidetti, nessuna giustificazione può assumere il fatto che la violazione in esame, ed in genere il comportamento illegittimo, possa considerarsi alla stregua di una mera reazione al comportamento dell'altro coniuge, non essendo invocabile in tema di rapporti familiari i concetti di compensazione, funzionali per i rapporti obbligatori ma non già per quelli coniugali.
Orbene, facendo leva sui consolidati e condivisi principi appena enunciati, ritiene il
Collegio che nella vicenda processuale in esame non possa sussistere dubbio alcuno in ordine alla ascrivibilità alla condotta del la responsabilità della rottura del CP
vincolo coniugale e della irreversibilità della crisi matrimoniale, assumendo rilevanza decisiva la significativa eloquente e circostanziata deposizione resa dalla teste Tes_1
la quale ha dichiarato: “Non sono a conoscenza di relazioni extraconiugali del
[...]
durante il matrimonio con mia cognata;
io e lui ci siamo sentiti, ma non ci CP
siamo mai visti anche perché io ero incita. Confermo che ci siamo molto avvicinati.
Preciso che ci siamo avvicinati in occasione di una lite che io ho avuto con mio marito e abbiamo iniziato a sentirci per discutere sulle questioni di famiglia, in particolare dei comportamenti della sig. ra e di mio marito. Ricordo che era maggio del 2018. Pt_1
La relazione della con il si è conclusa dopo il 10.11.2018, in Pt_1 CP
quell'occasione mio marito scoprì i messaggi miei con il , il quale non CP
conviveva già più con la moglie;
non so dire chi avvisò la Sig. ra del fatto che Pt_1
io e mio cognato ci sentivamo;
ricordo che la venne a casa mia. Sono a Pt_1
conoscenza delle liti tra i coniugi, sono stata presente a dei battibecchi ma non a liti pesanti. Ricordo anche che quando ero ricoverata in ospedale per partorire, nell'ottobre del 2018, la mi mandò un messaggio per dirmi che voleva Pt_1
pagina 8 di 15 divorziare da suo marito perché era violento e non ha fatto riferimento alla mia relazione con il . Si parlava in famiglia del fatto che la sig.ra era poco CP Pt_1
lucida, tutti la famiglia la invitavano a curarsi anche i genitori della perché si Pt_1
era lasciata andare. ADR: mio marito ha trovato i messaggi del sul mio CP
cellulare il 10.11.2018, non so dire a chi l'abbia detto, ma da quel momento è venuto fuori. Ricordo che mia cognata aveva già inviato la lettera di divorzio al e che CP
lui non abitasse più con lei. Io e ci sentivamo telefonicamente, raramente ci CP
sentivamo per messaggi, quel giorno in cui mio marito ha scoperto i messaggi
c'eravamo sentiti più del solito, perché io ero a casa e lui non lavorava. Il era CP
in casa con i figli, se non mi sbaglio era dai suoi genitori e quindi non ci potevamo sentire per telefono. Confermo che il mio numero di telefono era il 366.9301205, non ricordo quello in uso al . Non ricordo cosa ci scrivevamo, parlavamo un po' di CP
tutto, anche della famiglia, parlavamo di come ci sentivamo. Vengono posti in visione alla teste le riproduzioni fotografiche dei messaggi intercorsi con il . ADR: CP
riconosco i messaggi, il telefono è il mio, riconosco la foto dei miei figli. Preciso che non ci siamo mai visti da soli, io ero incinta e non stavo bene e entravo e uscivo dall'ospedale. Ci siamo visti nelle occasioni di famiglia. ADR: tra il maggio 2018 e il 10 novembre 2018 ci siamo scambiati dei messaggi che cancellavo puntualmente con un'impostazione di whatsup che cancella automaticamente i messaggi dopo 7 giorni.
Non ricordo se nei giorni precedenti ci siamo sentiti, sicuramente qualche telefonata ce la siamo scambiati. ADR abbiamo provato qualcosa oltre l'amicizia, al di là del rapporto di parentela. Non abbiamo mai avuto un rapporto fisico, anche perché ero incinta”.
Tali dichiarazioni, rese dalla donna accusata di avere avuto una relazione extraconiugale con il cognato, seppur in alcuni passaggi appaiono generiche ma in altre palesemente contraddittorie perché tese a (mal) celare quello che in quel contesto familiare era divenuto di dominio pubblico, risultano invece significative ed eloquenti e spiegano anche sotto il profilo cronologico le ragioni che hanno determinato l'irreversibilità della pagina 9 di 15 crisi coniugale e l'instaurazione del presente giudizio proprio a ridosso della conoscenza di tale vicenda.
Queste asserzioni appaiono peraltro adeguatamente riscontrate sia dal contenuto e significato univoci ed eloquenti della messaggistica versata in atti intercorsa tra la predetta teste ed il cognato odierno resistente, sia dalle altre convergenti e inequivoche deposizioni testimoniali, in alcun modo contrastate o smentite dalla parte resistente, laddove, in particolare, la teste ha riferito che: “Sono a Testimone_2
conoscenza della relazione extraconiugale tra il e la cognata CP Tes_1
perché una sera mio TE fratello della ricorrente, scoprì una
[...] Persona_4
serie di messaggi intercorsi tra i due cellulari in uso rispettivamente alla e al Tes_1
; in quella circostanza ero anche io presente;
chiarisco che quella sera fui CP
avvertita da mia sorella (mamma della ricorrente) di recarmi presso l'abitazione di mio TE e una volta giunta lì vidi che erano anche presenti mia sorella e Persona_4
suo marito (genitori della ricorrente), nonché i genitori di;
in quella Testimone_1
circostanza mio TE , tenendo in mano il cellulare, comunicò a tutti che tra i Per_4
due ( e ) c'era un fitto scambio di messaggi;
in quella circostanza mio CP Tes_1
TE non si soffermò analiticamente sul contenuto dei singoli messaggi ma rese Per_4
noto a tutti che quei messaggi dimostravano l'esistenza di una relazione tra i due cognati;
preciso che, successivamente, questi messaggi girarono tra noi familiari e, ovviamente, ho avuto modo di leggerli;
preciso soltanto che il contenuto di questi messaggi era inequivoco perché erano tipici messaggi tra amanti che intendono nascondere la loro relazione;
ADR: Non so riferire con precisione se il cellulare di sua moglie che mio TE aveva in mano gli fosse stato dato spontaneamente da lei Per_4
oppure lui è stato costretto a impossessarsene;
ADR: Aggiungo che nella circostanza che ho appena riferito era anche presente mia TE (odierna ricorrente); Pt_1
aggiungo, ancora, che l'episodio riferito si è verificato tra fine ottobre e la prima metà di novembre 2018”.
pagina 10 di 15 Per contro, nessun elemento convincente, persuasivo e significativo, al di là di mere asserzioni difensive, è stato fornito dal a sostegno della domanda di addebito CP
dallo stesso avanzata in via riconvenzionale, da cui poter ragionevolmente ritenere che la condotta della violativa dei doveri coniugali abbia potuto avere efficacia Pt_1
eziologica nel determinarsi l'intollerabilità della convivenza familiare tale da legittimare un giudizio di imputabilità della rottura del vincolo matrimoniale.
Ed allora, preso atto che l'assunto di parte ricorrente appare riscontrato sulla scorta del quadro probatorio come sopra delineato, ritiene il Collegio che la separazione non può che essere addebitata al , atteso che la sua condotta cosciente e volontaria si CP
palesa in tutta evidenza apertamente in contrasto con i doveri connessi al suo status di uomo coniugato.
Passando ad esaminare gli altri profili della controversia, va detto innanzitutto, con riferimento alla questione concernente l'affidamento del figlio che nessuna Per_2
statuizione va adottata sul punto, essendo egli divenuto maggiorenne nel corso del giudizio.
Passando ad esaminare la richiesta formulata dalla volta ad ottenere un assegno Pt_1
di mantenimento in suo favore, è appena il caso di rimarcare come costituisce principio consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte quello secondo cui in tema di separazione fra coniugi l'attitudine al proficuo lavoro dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, che deve al riguardo tener conto non solo dei redditi in denaro, ma anche di ogni utilità o capacità suscettibile di valutazione economica;
con l'avvertenza, però, che l'attitudine al lavoro assume rilievo solo se venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale e ambientale, e non già di mere valutazioni astratte e ipotetiche (tra le tante, Cass. n.789/2017; Cass.
n.3502/2013; Cass. n.20866/2021).
pagina 11 di 15 Questo principio non può essere amplificato fino al punto di ritenere che una concreta attitudine al lavoro, capace di trovare un positivo riscontro sul mercato, possa rimanere non sfruttata a causa dell'inerzia dello stesso richiedente l'assegno, con il risultato di addossare l'onere del suo mantenimento sul coniuge separato e occupato, in quanto un simile contegno inattivo si pone in contrasto con il reale contenuto del dovere di assistenza coniugale, comunque persistente in caso di separazione fino allo scioglimento del matrimonio (Cas. n.12196/2017; Cass. n.20866/2021).
Ed invero, se l'assegno di mantenimento di cui all'ex art.156 c.c. trova giustificazione nella persistenza di tale dovere, onde consentire al coniuge che non abbia adeguati redditi propri di mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, la richiesta di assistenza incontra un limite nel non potere essere ampliata sino a pretendere quanto lo stesso coniuge meno abbiente potrebbe procurarsi mettendo ragionevolmente a frutto le proprie attitudini.
In altri termini, come quello con maggiori possibilità economiche è tenuto a sovvenire il coniuge sotto questo profilo più debole, così quest'ultimo non può correttamente chiedere quanto è in grado, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, di procurarsi da solo.
Dunque, posto che la prova del ricorrere dei presupposti dell'assegno incombe su chi chiede il mantenimento, grava sulla parte che richiede il riconoscimento di un simile assegno dimostrare l'esistenza di una condizione personale, patrimoniale e reddituale che giustifichi la richiesta del beneficio e il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, mentre è onere di chi eccepisce il ricorrere di fatti impeditivi all'accoglimento di una simile richiesta fornire il relativo riscontro.
Rientra quindi nell'onere probatorio del coniuge richiedente l'assegno anche la dimostrazione della non colpevolezza di una simile condizione, quando, come nel caso in esame, emerge che questi aveva la possibilità di lavorare.
Ciò significa che in questi casi rimane a carico del richiedente l'assegno di mantenimento il compito di dimostrare di essersi concretamente attivato e proposto sul pagina 12 di 15 mercato del lavoro per reperire un'occupazione lavorativa retribuita confacente alle proprie attitudini e mettere così a frutto le capacità professionali possedute.
Ebbene, dalle risultanze processuali è emersa la circostanza, non smentita da alcun elemento contrario, che la non svolge e non ha mai svolto alcuna attività Pt_1
lavorativa, sicchè deve riconoscersi in suo favore un assegno di mantenimento che si ritiene debba essere congruamente fissato nella medesima entità già stabilita in sede presidenziale.
Per ciò che concerne i profili concernenti i due figli della coppia entrambi ora maggiorenni, va detto che risulta incontestata la raggiunta indipendenza economica del figlio IO;
non sussiste alcun dubbio invece che debba essere disposto a carico della madre l'obbligo di contribuire al mantenimento dell'altro figlio appena Per_2
divenuto maggiorenne ma ancora non economicamente indipendente, in una misura che ad avviso del Collegio debba inevitabilmente tenere conto dei bisogni e delle accresciute, mutate e diverse esigenze di vita dello stesso connesse alla sua età (oggi diciottenne), di talchè tale contributo va quantificato nella misura minima di € 300,00 mensili, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondersi entro i primi cinque giorni di ogni mese, fatto sempre salvo l'obbligo per la madre di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie, da individuarsi come tali secondo lo schema contenuto nel protocollo adottato da questo Tribunale.
In proposito, va rammentato che costituisce principio pacifico quello secondo cui l'aumento delle esigenze economiche della prole è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione;
ne consegue che le esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l'età, che devono essere soddisfatte dai genitori ai sensi dell'art.337 ter comma 1 c.c., non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con l'assunzione del pagamento delle c.d. spese straordinarie, dovendosi provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento
(da ultimo, Cass. n.13664/2022), sicchè nella specie, risalendo al luglio 2019 l'importo minimo di € 200,00 mensili stabilito all'esito della fase presidenziale, ed essendo nel pagina 13 di 15 tempo inevitabilmente accresciuti i bisogni e le esigenze del ragazzo, appare inevitabile prevedere un aumento nella misura minima dell'apporto economico che la madre è tenuto a corrispondere.
Avuto riguardo alle ragioni della decisione e tenuto conto del principio della soccombenza relativamente alla domanda autonoma di addebito, le spese di giudizio vanno poste a carico di parte resistente e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti e il rappresentante del Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione personale con addebito proposta da , con ricorso Parte_1
depositato il 18.11.2018, nei confronti di , nonché sulla domanda di Controparte_1
addebito spiegata in via riconvenzionale da , ogni altra istanza, Controparte_1
deduzione ed eccezione disattese, così provvede:
-dichiara la separazione personale dei coniugi;
Parte_2
-dichiara, in accoglimento della richiesta di addebito formulata da Parte_1
, che la responsabilità della separazione è da ascrivere a , per
[...] Controparte_1
le causali di cui in parte motiva;
-rigetta la domanda di addebito della separazione proposta da per le Controparte_1
ragioni di cui in parte motiva;
-pone a carico del l'obbligo della corresponsione in favore della di un CP Pt_1
assegno mensile pari ad € 400,00 quale mantenimento per la moglie, importo rivalutabile ogni fine anno sulla base degli indici Istat e da corrispondersi entro i primi cinque giorni di ciascun mese
-pone a carico della l'obbligo della corresponsione in favore del di un Pt_1 CP
assegno mensile pari ad € 300,00 quale contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, importo rivalutabile Per_2
ogni fine anno sulla base degli indici Istat e da corrispondersi entro i primi cinque giorni pagina 14 di 15 di ciascun mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, individuate come da protocollo adottato da questo Tribunale;
-condanna al pagamento delle spese processuali del presente giudizio Controparte_1
che liquida in complessivi euro 3.500,00, oltre Iva, Cpa e rimborso spese generali come per legge;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 23.04.2025
Il Presidente rel. dott. Giuseppe Campagna
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
Dott. Giuseppe Campagna Presidente rel.
Dott. Elena M.A. Luppino Giudice
Dott. Flavio Tovani Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.4219 R.G.A.C. dell'anno 2018 riservata in decisione all'udienza del 25.06.2024, svoltasi mediante trattazione scritta, vertente tra
(nata a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_1 [...]
), rappresentata e difesa dall'avv. Debora Maria De Pasquale, giusta C.F._1
procura in atti, preso il cui studio in Reggio Calabria, alla via IO Tripepi
Prolungamento n.1/f, ha eletto domicilio.
-ricorrente-
e
(n. a Reggio Calabria l'11.08.1971, cod. fisc.: Controparte_1 C.F._2
), rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente dagli avv.ti Maria Grazia
[...]
Marra e Pasquale Cananzi, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in Reggio
Calabria, alla via V. Veneto n.20 presso lo studio del primo.
-resistente- nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria pagina 1 di 15 -interveniente-
Conclusioni delle parti
All'udienza del 25 giugno 2024, svoltasi in modalità cartolare, i procuratori delle parti con le note scritte depositate insistevano nelle rispettive conclusioni rassegnate nei propri scritti difensivi, in tutti gli atti e verbali di causa.
L'ufficio del P.M. in data 29.11.2018 “vistava” il ricorso.
IN FATTO ED IN DIRITTO
La presente sentenza è redatta ai sensi dell'art.132 c.p.c. come novellato, in base al quale si richiede soltanto la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato il 16 novembre 2018 chiedeva a questo Persona_1
Tribunale di volere pronunciare la separazione personale dal proprio marito, CP
, assumendo che:
[...]
-il 04 dicembre 1997 aveva contratto in Reggio Calabria matrimonio civile con il resistente;
-dall'unione coniugale sono nati due figli, IO (n. il 05.02.1998) e (n. il Per_2
24.08.2006), oggi divenuti entrambi maggiorenni;
-la convivenza tra essi, dopo un primo periodo caratterizzato da serenità ed armonia, si era da tempo deteriorata ed era divenuta impossibile a causa di incomprensioni e diversità caratteriali ormai insanabili, imputabili esclusivamente al comportamento aggressivo e violento del marito che in questi anni aveva intrattenuto diverse relazioni extra coniugali;
-dopo la scoperta dell'ennesimo flirt, il marito aveva lasciato l'abitazione coniugale senza nessuna spiegazione, abbandonando anche economicamente la famiglia;
-ella non svolgeva alcuna attività lavorativa.
Sulla scorta di tali allegazioni, la ricorrente chiedeva che: a) venisse pronunciata la separazione personale dei coniugi, con addebito al marito;
b) fosse disposto l'affidamento condiviso del figlio all'epoca ancora minore, con collocazione Per_2
pagina 2 di 15 preso la madre;
c) fosse posto a carico del marito un assegno di mantenimento mensile complessivo di € 900,00, quale mantenimento di moglie e figlio minore;
d) le fosse assegnata la casa coniugale.
Notificato ritualmente il ricorso con il pedissequo decreto presidenziale, si costituiva il quale, pur non opponendosi alla separazione, contestava Controparte_1
l'esposizione dei fatti offerta dalla moglie, rilevando di essere stato costretto ad allontanarsi dalla casa coniugale a causa delle gravi condizioni psichiche in cui versava la donna e che aveva determinato gravi disagi nel figlio allora minore con lei Per_2
convivente, tanto che egli si era dovuto sostituire nel ruolo di madre e farsi carico dell'accudimento della prole;
osservava che in conseguenza del clima che si era venuto a creare ed in cui era costretto a vivere il figlio rappresentava l'esigenza che Per_2
anche il minore fosse a lui affidato, consentendosi ai figli di far rientro nell'abitazione coniugale unitamente al padre.
Chiedeva, quindi, che venisse rigettata la domanda di addebito della separazione, formulando a sua volta in via riconvenzionale richiesta di addebito alla moglie della rottura dell'unione coniugale;
insisteva per l'affidamento in via esclusiva di con Per_2
limitazione della responsabilità genitoriale della Pt_1
Nel corso della fase presidenziale veniva disposto che il Coordinatore dei Servizi Socio-
Sanitari dell e i Servizi Sociali territorialmente competenti Controparte_2
accertassero la capacità genitoriale di ciascuna delle parti e le relazioni che intercorrevano tra il minore e ciascuno di essi e le famiglie di origine;
veniva sentito il figlio già maggiorenne IO e veniva anche disposta una CTU psicologica;
quindi, fallito il tentativo di conciliazione, con ordinanza depositata il 10.07.2019, il Presidente disponeva l'affidamento ad entrambi i genitori del figlio all'epoca minore, con Per_2
collocazione presso il padre, e stabilendosi che i Servizi Sociali incaricati predisponessero una serie di incontri protetti madre-figlio; assegnava la casa coniugale con il relativo arredamento al e ordinava alla di corrispondere al marito CP Pt_1
un assegno provvisorio mensile di € 400,00 a titolo di contributo per il mantenimento pagina 3 di 15 dei due figli, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat e da corrispondersi entro i primi cinque giorni di ciascun mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, da individuarsi secondo il protocollo adottato da questo Tribunale;
ordinava al di corrispondere alla un assegno mensile di € 400,00 per il CP Pt_1
mantenimento della moglie.
Rimesse le parti davanti al giudice istruttore, il processo veniva istruito con l'espletamento dell'interrogatorio formale del resistente deferitogli dalla ricorrente e della prova testimoniale diretta articolata sempre dalla ricorrente;
poiché dalle dichiarazioni rese in sede di audizione dal figlio era emerso che il minore, Per_2
unitamente al padre e al fratello maggiorenne IO, risiedeva a Santa IA di VE
(TV) e che i rapporti con la madre si erano interrotti da tempo, era stato disposto che a cura dei Servizi Sociali del Comune di Santa IA di VE (TV) venisse predisposto, previa audizione di della madre, un calendario di incontri, secondo le modalità Per_2
e i termini ritenuti più idonei, finalizzati al graduale ripristino del rapporto madre-figlio; infine, all'udienza cartolare del 25.06.2024, sulle conclusioni rassegnate nei termini integralmente riportati in epigrafe, la causa veniva riservata alla decisione collegiale, previa concessione alle parti del termine perentorio di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di un ulteriore termine perentorio di giorni venti per le eventuali memorie di replica.
La domanda di separazione personale proposta da è senza dubbio Parte_1
fondata e merita accoglimento, non essendo ipotizzabile una ripresa della convivenza coniugale.
Ed invero, ad avviso di questo Collegio, sulla scorta delle eloquenti risultanze istruttorie, non pare possa dubitarsi che, nel caso di specie, sia venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale.
pagina 4 di 15 E' emerso in maniera inequivoca che la frattura subìta dal rapporto di coniugio è tanto grave -sarebbe più esatto definirla irreversibile- da rendere praticamente impossibile la prosecuzione della convivenza.
Alla luce della situazione venutasi a creare, la dichiarazione di separazione personale, per come peraltro richiesto da ciascuna parte, si appalesa dunque l'unica decisione allo stato adottabile.
Per quanto riguarda i provvedimenti conseguenziali, passando, innanzitutto, ad esaminare la domanda di addebito formulata dalla ricorrente, reputa il Collegio fondate le censure mosse dalla moglie in ordine al comportamento riprovevole tenuto dal marito e ritiene, di conseguenza, addebitabile al la responsabilità della rottura del CP
vincolo coniugale, appalesandosi la condotta posta in essere dall'uomo, ad un attenta, complessiva e serena valutazione della vicenda sottoposta al suo esame quale emerge dalle risultanze processuali, sia sul piano logico che cronologico, gravemente in contrasto con i doveri nascenti dal matrimonio, ed in particolare dell'obbligo di fedeltà.
Vale la pena rammentare, in premessa, seguendo il costante insegnamento della
Suprema Corte espresso sul punto, che in tema di separazione legale dei coniugi, la pronuncia di addebito ad uno di essi postula non soltanto il riscontro di un suo comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, ma anche l'accertamento che a tale condotta sia causalmente ricollegabile la situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza, giustificativa della separazione medesima (da ultimo,
Cass. n.18725/2023; Cass. n.16169/2023; Cass. n.15196/2023, fra le altre, Cass.
n.7817/1997, Cass. n.12130/2001; Cass. n.14840/2006; Cass. n.13431/2008; Cass.
n.14042/2008; Cass. n.6697/2009; Cass. n.14414/2016; Cass. n.17317/2016).
Più in particolare, l'indagine sull'intollerabilità della convivenza e sull'addebitabilità della separazione non può basarsi sull'esame di singoli episodi di frattura, ma deve derivare da una valutazione globale dei reciproci comportamenti, quali emergono dal processo.
pagina 5 di 15 Ciò posto, va detto che l'infedeltà viola uno degli obblighi direttamente imposti dalla legge a carico dei coniugi (art.143 c.c. comma 2) tale da infirmare, alla radice, l'affectio familiae in guisa da giustificare, secondo una relazione ordinaria causale, la separazione
(da ultimo, Cass. n.10823/2016).
E' quindi la premessa, secondo l'id quod plerunque accidit, dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, per causa non indipendente dalla volontà dei coniugi
(art.151 c.c. comma 1).
Non per questo, tuttavia tale regolarità causale assurge a presunzione assoluta.
L'evento dissolutivo può rivelarsi già “prima facie” -e cioè, sulla base della stessa prospettazione della parte- non riconducibile, sotto il profilo eziologico, alla condotta antidoverosa di un coniuge: come ad esempio, nell'ipotesi di un isolato e remoto episodio d'infedeltà (ma anche di mancata assistenza, o allontanamento dalla casa coniugale), da ritenere presuntivamente superato, nel prosieguo, da un periodo di convivenza.
Va da sè, infatti, che occorre l'elemento della prossimità ("post hoc, ergo propter hoc"): la presunzione opera quando la richiesta di separazione personale segua, senza cesura temporale, all'accertata violazione del dovere coniugale.
Diversamente, nel caso -infrequente, ma non eccezionale- di accettazione reciproca di un allentamento degli obblighi previsti dalla norma (come nel regime -secondo la definizione invalsa nell'uso- dei “separati in casa”), si prospetta un fatto secondario, accidentale e atipico, che contrasta l'applicabilità della regola generale di causalità: onde, il relativo onere probatorio incumbit ei qui dicit.
In proposito, va detto che grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
in particolare, grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione pagina 6 di 15 della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà (Cass.
n.27771/2022).
E' stato infatti affermato che la dichiarazione di addebito implica la prova che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento di uno o di entrambi i coniugi, consapevolmente e volontariamente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza;
tale principio trova applicazione anche in riferimento all'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale, di regola ritenuta idonea a giustificare l'addebito della separazione al coniuge
, salvo venga accertato che nel caso concreto l'infedeltà si sia manifestata in Per_3
una situazione di deterioramento dei rapporti già in atto con una convivenza già ritenuta intollerabile dalle parti (Cass. n.25966/2022).
Va tuttavia precisato che l'intollerabilità della convivenza non può essere implicita nella volontà di un coniuge di separarsi: così ragionando, infatti, la separazione, anziché fondarsi sull'intollerabilità del rapporto coniugale, finirebbe per identificarsi in una sorta di ripudio unilaterale, asseritamente giustificato da scelte di vita, anche se non condivise dall'altro coniuge;
non solo, ma verrebbe radicalmente meno, in patente contrasto con il dettato normativo, la possibilità di verificare se, ed in quale misura, la violazione dei doveri che derivano dal matrimonio abbia inciso sull'intollerabilità della convivenza.
Per altro verso, la violazione dell'obbligo di fedeltà assume rilevanza anche in assenza della prova specifica di una relazione sessuale extraconiugale intrapresa da un coniuge, essendo sufficiente l'esternazione di comportamenti tali da ledere il rapporto di dedizione fisica e spirituale sopra menzionato, offendendo la sensibilità e la dignità del coniuge che subisce gli effetti di quei comportamenti (vedi, fra le altre, Cass. n.26/1991;
Cass. n.3511/1994; Cass. n.9287/1997; Cass. n.86/1998; Cass. n.10977/1998).
pagina 7 di 15 Invero, la relazione di un coniuge con estranei rende addebitabile la separazione quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell'ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e quindi, quand'anche non si sostanzi in un adulterio, comporti un'offesa alla dignità e all'onore dell'altro coniuge.
D'altronde, una volta accertata l'esistenza del nesso di causalità nei termini anzidetti, nessuna giustificazione può assumere il fatto che la violazione in esame, ed in genere il comportamento illegittimo, possa considerarsi alla stregua di una mera reazione al comportamento dell'altro coniuge, non essendo invocabile in tema di rapporti familiari i concetti di compensazione, funzionali per i rapporti obbligatori ma non già per quelli coniugali.
Orbene, facendo leva sui consolidati e condivisi principi appena enunciati, ritiene il
Collegio che nella vicenda processuale in esame non possa sussistere dubbio alcuno in ordine alla ascrivibilità alla condotta del la responsabilità della rottura del CP
vincolo coniugale e della irreversibilità della crisi matrimoniale, assumendo rilevanza decisiva la significativa eloquente e circostanziata deposizione resa dalla teste Tes_1
la quale ha dichiarato: “Non sono a conoscenza di relazioni extraconiugali del
[...]
durante il matrimonio con mia cognata;
io e lui ci siamo sentiti, ma non ci CP
siamo mai visti anche perché io ero incita. Confermo che ci siamo molto avvicinati.
Preciso che ci siamo avvicinati in occasione di una lite che io ho avuto con mio marito e abbiamo iniziato a sentirci per discutere sulle questioni di famiglia, in particolare dei comportamenti della sig. ra e di mio marito. Ricordo che era maggio del 2018. Pt_1
La relazione della con il si è conclusa dopo il 10.11.2018, in Pt_1 CP
quell'occasione mio marito scoprì i messaggi miei con il , il quale non CP
conviveva già più con la moglie;
non so dire chi avvisò la Sig. ra del fatto che Pt_1
io e mio cognato ci sentivamo;
ricordo che la venne a casa mia. Sono a Pt_1
conoscenza delle liti tra i coniugi, sono stata presente a dei battibecchi ma non a liti pesanti. Ricordo anche che quando ero ricoverata in ospedale per partorire, nell'ottobre del 2018, la mi mandò un messaggio per dirmi che voleva Pt_1
pagina 8 di 15 divorziare da suo marito perché era violento e non ha fatto riferimento alla mia relazione con il . Si parlava in famiglia del fatto che la sig.ra era poco CP Pt_1
lucida, tutti la famiglia la invitavano a curarsi anche i genitori della perché si Pt_1
era lasciata andare. ADR: mio marito ha trovato i messaggi del sul mio CP
cellulare il 10.11.2018, non so dire a chi l'abbia detto, ma da quel momento è venuto fuori. Ricordo che mia cognata aveva già inviato la lettera di divorzio al e che CP
lui non abitasse più con lei. Io e ci sentivamo telefonicamente, raramente ci CP
sentivamo per messaggi, quel giorno in cui mio marito ha scoperto i messaggi
c'eravamo sentiti più del solito, perché io ero a casa e lui non lavorava. Il era CP
in casa con i figli, se non mi sbaglio era dai suoi genitori e quindi non ci potevamo sentire per telefono. Confermo che il mio numero di telefono era il 366.9301205, non ricordo quello in uso al . Non ricordo cosa ci scrivevamo, parlavamo un po' di CP
tutto, anche della famiglia, parlavamo di come ci sentivamo. Vengono posti in visione alla teste le riproduzioni fotografiche dei messaggi intercorsi con il . ADR: CP
riconosco i messaggi, il telefono è il mio, riconosco la foto dei miei figli. Preciso che non ci siamo mai visti da soli, io ero incinta e non stavo bene e entravo e uscivo dall'ospedale. Ci siamo visti nelle occasioni di famiglia. ADR: tra il maggio 2018 e il 10 novembre 2018 ci siamo scambiati dei messaggi che cancellavo puntualmente con un'impostazione di whatsup che cancella automaticamente i messaggi dopo 7 giorni.
Non ricordo se nei giorni precedenti ci siamo sentiti, sicuramente qualche telefonata ce la siamo scambiati. ADR abbiamo provato qualcosa oltre l'amicizia, al di là del rapporto di parentela. Non abbiamo mai avuto un rapporto fisico, anche perché ero incinta”.
Tali dichiarazioni, rese dalla donna accusata di avere avuto una relazione extraconiugale con il cognato, seppur in alcuni passaggi appaiono generiche ma in altre palesemente contraddittorie perché tese a (mal) celare quello che in quel contesto familiare era divenuto di dominio pubblico, risultano invece significative ed eloquenti e spiegano anche sotto il profilo cronologico le ragioni che hanno determinato l'irreversibilità della pagina 9 di 15 crisi coniugale e l'instaurazione del presente giudizio proprio a ridosso della conoscenza di tale vicenda.
Queste asserzioni appaiono peraltro adeguatamente riscontrate sia dal contenuto e significato univoci ed eloquenti della messaggistica versata in atti intercorsa tra la predetta teste ed il cognato odierno resistente, sia dalle altre convergenti e inequivoche deposizioni testimoniali, in alcun modo contrastate o smentite dalla parte resistente, laddove, in particolare, la teste ha riferito che: “Sono a Testimone_2
conoscenza della relazione extraconiugale tra il e la cognata CP Tes_1
perché una sera mio TE fratello della ricorrente, scoprì una
[...] Persona_4
serie di messaggi intercorsi tra i due cellulari in uso rispettivamente alla e al Tes_1
; in quella circostanza ero anche io presente;
chiarisco che quella sera fui CP
avvertita da mia sorella (mamma della ricorrente) di recarmi presso l'abitazione di mio TE e una volta giunta lì vidi che erano anche presenti mia sorella e Persona_4
suo marito (genitori della ricorrente), nonché i genitori di;
in quella Testimone_1
circostanza mio TE , tenendo in mano il cellulare, comunicò a tutti che tra i Per_4
due ( e ) c'era un fitto scambio di messaggi;
in quella circostanza mio CP Tes_1
TE non si soffermò analiticamente sul contenuto dei singoli messaggi ma rese Per_4
noto a tutti che quei messaggi dimostravano l'esistenza di una relazione tra i due cognati;
preciso che, successivamente, questi messaggi girarono tra noi familiari e, ovviamente, ho avuto modo di leggerli;
preciso soltanto che il contenuto di questi messaggi era inequivoco perché erano tipici messaggi tra amanti che intendono nascondere la loro relazione;
ADR: Non so riferire con precisione se il cellulare di sua moglie che mio TE aveva in mano gli fosse stato dato spontaneamente da lei Per_4
oppure lui è stato costretto a impossessarsene;
ADR: Aggiungo che nella circostanza che ho appena riferito era anche presente mia TE (odierna ricorrente); Pt_1
aggiungo, ancora, che l'episodio riferito si è verificato tra fine ottobre e la prima metà di novembre 2018”.
pagina 10 di 15 Per contro, nessun elemento convincente, persuasivo e significativo, al di là di mere asserzioni difensive, è stato fornito dal a sostegno della domanda di addebito CP
dallo stesso avanzata in via riconvenzionale, da cui poter ragionevolmente ritenere che la condotta della violativa dei doveri coniugali abbia potuto avere efficacia Pt_1
eziologica nel determinarsi l'intollerabilità della convivenza familiare tale da legittimare un giudizio di imputabilità della rottura del vincolo matrimoniale.
Ed allora, preso atto che l'assunto di parte ricorrente appare riscontrato sulla scorta del quadro probatorio come sopra delineato, ritiene il Collegio che la separazione non può che essere addebitata al , atteso che la sua condotta cosciente e volontaria si CP
palesa in tutta evidenza apertamente in contrasto con i doveri connessi al suo status di uomo coniugato.
Passando ad esaminare gli altri profili della controversia, va detto innanzitutto, con riferimento alla questione concernente l'affidamento del figlio che nessuna Per_2
statuizione va adottata sul punto, essendo egli divenuto maggiorenne nel corso del giudizio.
Passando ad esaminare la richiesta formulata dalla volta ad ottenere un assegno Pt_1
di mantenimento in suo favore, è appena il caso di rimarcare come costituisce principio consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte quello secondo cui in tema di separazione fra coniugi l'attitudine al proficuo lavoro dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, che deve al riguardo tener conto non solo dei redditi in denaro, ma anche di ogni utilità o capacità suscettibile di valutazione economica;
con l'avvertenza, però, che l'attitudine al lavoro assume rilievo solo se venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale e ambientale, e non già di mere valutazioni astratte e ipotetiche (tra le tante, Cass. n.789/2017; Cass.
n.3502/2013; Cass. n.20866/2021).
pagina 11 di 15 Questo principio non può essere amplificato fino al punto di ritenere che una concreta attitudine al lavoro, capace di trovare un positivo riscontro sul mercato, possa rimanere non sfruttata a causa dell'inerzia dello stesso richiedente l'assegno, con il risultato di addossare l'onere del suo mantenimento sul coniuge separato e occupato, in quanto un simile contegno inattivo si pone in contrasto con il reale contenuto del dovere di assistenza coniugale, comunque persistente in caso di separazione fino allo scioglimento del matrimonio (Cas. n.12196/2017; Cass. n.20866/2021).
Ed invero, se l'assegno di mantenimento di cui all'ex art.156 c.c. trova giustificazione nella persistenza di tale dovere, onde consentire al coniuge che non abbia adeguati redditi propri di mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, la richiesta di assistenza incontra un limite nel non potere essere ampliata sino a pretendere quanto lo stesso coniuge meno abbiente potrebbe procurarsi mettendo ragionevolmente a frutto le proprie attitudini.
In altri termini, come quello con maggiori possibilità economiche è tenuto a sovvenire il coniuge sotto questo profilo più debole, così quest'ultimo non può correttamente chiedere quanto è in grado, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, di procurarsi da solo.
Dunque, posto che la prova del ricorrere dei presupposti dell'assegno incombe su chi chiede il mantenimento, grava sulla parte che richiede il riconoscimento di un simile assegno dimostrare l'esistenza di una condizione personale, patrimoniale e reddituale che giustifichi la richiesta del beneficio e il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, mentre è onere di chi eccepisce il ricorrere di fatti impeditivi all'accoglimento di una simile richiesta fornire il relativo riscontro.
Rientra quindi nell'onere probatorio del coniuge richiedente l'assegno anche la dimostrazione della non colpevolezza di una simile condizione, quando, come nel caso in esame, emerge che questi aveva la possibilità di lavorare.
Ciò significa che in questi casi rimane a carico del richiedente l'assegno di mantenimento il compito di dimostrare di essersi concretamente attivato e proposto sul pagina 12 di 15 mercato del lavoro per reperire un'occupazione lavorativa retribuita confacente alle proprie attitudini e mettere così a frutto le capacità professionali possedute.
Ebbene, dalle risultanze processuali è emersa la circostanza, non smentita da alcun elemento contrario, che la non svolge e non ha mai svolto alcuna attività Pt_1
lavorativa, sicchè deve riconoscersi in suo favore un assegno di mantenimento che si ritiene debba essere congruamente fissato nella medesima entità già stabilita in sede presidenziale.
Per ciò che concerne i profili concernenti i due figli della coppia entrambi ora maggiorenni, va detto che risulta incontestata la raggiunta indipendenza economica del figlio IO;
non sussiste alcun dubbio invece che debba essere disposto a carico della madre l'obbligo di contribuire al mantenimento dell'altro figlio appena Per_2
divenuto maggiorenne ma ancora non economicamente indipendente, in una misura che ad avviso del Collegio debba inevitabilmente tenere conto dei bisogni e delle accresciute, mutate e diverse esigenze di vita dello stesso connesse alla sua età (oggi diciottenne), di talchè tale contributo va quantificato nella misura minima di € 300,00 mensili, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondersi entro i primi cinque giorni di ogni mese, fatto sempre salvo l'obbligo per la madre di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie, da individuarsi come tali secondo lo schema contenuto nel protocollo adottato da questo Tribunale.
In proposito, va rammentato che costituisce principio pacifico quello secondo cui l'aumento delle esigenze economiche della prole è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione;
ne consegue che le esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l'età, che devono essere soddisfatte dai genitori ai sensi dell'art.337 ter comma 1 c.c., non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con l'assunzione del pagamento delle c.d. spese straordinarie, dovendosi provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento
(da ultimo, Cass. n.13664/2022), sicchè nella specie, risalendo al luglio 2019 l'importo minimo di € 200,00 mensili stabilito all'esito della fase presidenziale, ed essendo nel pagina 13 di 15 tempo inevitabilmente accresciuti i bisogni e le esigenze del ragazzo, appare inevitabile prevedere un aumento nella misura minima dell'apporto economico che la madre è tenuto a corrispondere.
Avuto riguardo alle ragioni della decisione e tenuto conto del principio della soccombenza relativamente alla domanda autonoma di addebito, le spese di giudizio vanno poste a carico di parte resistente e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti e il rappresentante del Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione personale con addebito proposta da , con ricorso Parte_1
depositato il 18.11.2018, nei confronti di , nonché sulla domanda di Controparte_1
addebito spiegata in via riconvenzionale da , ogni altra istanza, Controparte_1
deduzione ed eccezione disattese, così provvede:
-dichiara la separazione personale dei coniugi;
Parte_2
-dichiara, in accoglimento della richiesta di addebito formulata da Parte_1
, che la responsabilità della separazione è da ascrivere a , per
[...] Controparte_1
le causali di cui in parte motiva;
-rigetta la domanda di addebito della separazione proposta da per le Controparte_1
ragioni di cui in parte motiva;
-pone a carico del l'obbligo della corresponsione in favore della di un CP Pt_1
assegno mensile pari ad € 400,00 quale mantenimento per la moglie, importo rivalutabile ogni fine anno sulla base degli indici Istat e da corrispondersi entro i primi cinque giorni di ciascun mese
-pone a carico della l'obbligo della corresponsione in favore del di un Pt_1 CP
assegno mensile pari ad € 300,00 quale contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, importo rivalutabile Per_2
ogni fine anno sulla base degli indici Istat e da corrispondersi entro i primi cinque giorni pagina 14 di 15 di ciascun mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, individuate come da protocollo adottato da questo Tribunale;
-condanna al pagamento delle spese processuali del presente giudizio Controparte_1
che liquida in complessivi euro 3.500,00, oltre Iva, Cpa e rimborso spese generali come per legge;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 23.04.2025
Il Presidente rel. dott. Giuseppe Campagna
pagina 15 di 15