Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 23/01/2025, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
V.G. n. 4588/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Presidente-
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica -Giudice-
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4588 del Ruolo Generale degli Affari Civili Non Contenziosi dell'anno
2024 riservata in decisione all'udienza del 16 gennaio 2025 avente ad oggetto separazione consensuale con contestuale richiesta di divorzio congiunto e vertente
TRA
elettivamente domiciliata in Minturno alla Parte_1 CodiceFiscale_1
via Appia, 501 presso lo studio dell'Avv. Massimiliano Raviele che la rappresenta e difende giusta procura in atti
E
C.F. elettivamente domiciliato in Minturno alla via CP_1 C.F._2
Appia, 501 presso lo studio dell'Avv. Massimiliano Raviele che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 16 gennaio 2025, tenutasi in modalità cartolare, il difensore costituito ha chiesto di omologare la separazione alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473bis-49 e 51 c.p.c. depositato il 26.11.2024, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio in Giugliano in Campania il 5 agosto 2017, dal quale non sono nati figli, chiedevano pronunziarsi la separazione alle condizioni indicate in ricorso e, decorso il termine ex art. 3 l. 898/1970, previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, lo scioglimento del matrimonio alle condizioni ivi indicate.
All'udienza del 16 gennaio 2025 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt.
127 e 127 ter c. p.c. ribadendo la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti ed il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione non definitiva sulla separazione
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. non essendo stata avanzata dalle parti la domanda di addebito.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto di recepire l'accordo che di seguito si trascrive:
1) i coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) le parti si danno reciprocamente atto di essere economicamente autonomi ed autosufficienti e di avere mezzi adeguati per provvedere alla propria sussistenza e, pertanto, dichiarano di rinunciare
l'una nei confronti dell'altro all'eventuale assegno di mantenimento, dichiarando, altresì, di avere già regolarizzato tutti i loro rapporti interpersonali di carattere economico patrimoniale e di non avere rispetto agli stessi null'altro a cui pretendere reciprocamente.
Va, quindi, pronunciata la separazione alle condizioni indicate essendo conformi alla legge.
Considerato che con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede il combinato disposto degli artt.
473-bis.49 e 51 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito
P.Q.M.
2 V.G. n. 4588/2024
Il Tribunale pronunciando in via non definitiva nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale di (nata a [...] il [...]) e Parte_1 [...]
(nato a [...] il [...]); CP_1
b) OMOLOGA la separazione alle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di GIUGLIANO IN CAMPANIA (atto n. 90, parte I, Reg.
Atti di Matrimonio dell'anno 2017) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
d) spese al definitivo;
e) dispone sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 23 gennaio 2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
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