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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 14/11/2025, n. 821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 821 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 562/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 562/2025
avente ad oggetto: separazione giudiziale promossa da
(C.F. Parte_1 C.F._1
Con l'avv. Roberto Zoller ricorrente contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
Con l'avv. Roberto Zoller resistente posta in decisione sulle conclusioni congiuntamente precisate con note depositate il 21 luglio
2025
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
per i seguenti motivi in
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10 marzo 2025, la parte ricorrente in epigrafe – premesso di aver contratto matrimonio con la sig.ra a Garniga Terme (TN) in data 21 Controparte_1 giugno 2019, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Garniga Terme,
Parte I, N. 1, Anno 2019, e che dall'unione non sono nati figli – ha chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con assegnazione allo stesso della casa coniugale, deducendo che la prosecuzione della convivenza è divenuta assolutamente intollerabile a causa delle frequenti aggressioni verbali e, in un'occasione, anche fisiche da parte della moglie.
Il ricorrente ha dato atto di essere stato ricoverato in ospedale a causa di un grave peggioramento delle proprie condizioni di salute e di non aver ricevuto alcuna assistenza da parte della moglie, preferendo, dunque, non rientrare a casa dopo le proprie dimissioni e farsi ospitare da amici. Il sig. ha rappresentato di essere in pensione dal 2020 Parte_1 percependo € 1.300,00 mensili, mentre la moglie svolge attività lavorativa. Il ricorrente ha allegato, altresì, di essere proprietario della casa familiare (identificata nella p.ed. 183/1 C.C.
Garniga) e di un'autovettura.
In corso di causa si è costituita in giudizio anche la convenuta mediante atto integrativo del ricorso datato 6 maggio 2025. In quella sede le parti hanno dato atto che la sig.ra CP_1 lavora come badante per due datori di lavoro con stipendio mensile di circa € 1.400,00 e, a causa della sua attività distante da casa, non è stata in grado di prestare assistenza in ospedale al sig. , il quale non ha più fatto rientro nell'abitazione coniugale e Parte_1 attualmente dimora in via Solteri a Trento.
Le parti hanno, quindi, dato atto di aver raggiunto un accordo, chiedendo congiuntamente l'accoglimento delle seguenti conclusioni relative alla separazione, dichiarando espressamente di non volersi riconciliare e di rinunciare all'udienza di comparizione, domandando, altresì, che - una volta trascorsi i termini previsti dalla legge - il Tribunale di
Trento Voglia pronunciare lo scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni:
“
1. la casa coniugale, di proprietà del marito viene assegnata allo stesso, con diritto da parte della moglie di abitarvi fino al termine massimo del 31.12.2025;
2. a nessuno dei coniugi viene riconosciuto un assegno di mantenimento, risultando economicamente autosufficienti e non pretendendo nulla l'una dall'altro e viceversa;
2
3. il marito si impegna ad acquistare dalla moglie i seguenti beni da questa acquistati e presenti nella casa famigliare: 1 divano, 2 tv, 1 lavatrice, 1 forno, 2 aspirapolvere, tappeti e tende, per un corrispettivo di € 5.000,00 (cinquemila), che verranno corrisposti per metà entro il 31.8.2025 e per l'altra metà contestualmente alla consegna delle chiavi per il rilascio dell'abitazione da parte della moglie;
4. il marito, come ha sempre fatto finora, si impegna a prendersi cura anche al momento del rilascio dell'abitazione da parte della moglie delle due gatte ospitate nella casa;
5. le spese del presente giudizio rimangono integralmente ed esclusivamente a carico del marito”.
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va accolta, emergendo dalle risultanze processuali e dalle rispettive allegazioni delle parti che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi è divenuta ormai da tempo intollerabile, ex art. 151 c.c., con cessazione della coabitazione e con il venir meno della comunione materiale e spirituale tra gli stessi.
Ritiene, inoltre, il Collegio che l'intesa sia meritevole di ratifica, non sussistendo questioni legate alla prole ed essendo le ulteriori pattuizioni di natura economica rimesse alla libera disponibilità delle parti.
Va, invece, ritenuta inammissibile la domanda di divorzio, essendo stata tardivamente proposta dalle parti con successivo atto integrativo del ricorso depositato in data 21 maggio
2025 (contestualmente alla costituzione della convenuta): ed, invero, per espressa previsione normativa (art. 473bis.49, co. 1 c.p.c.) la domanda di divorzio può essere proposta cumulativamente a quella di separazione “negli atti introduttivi del procedimento”.
Nulla sulle spese di lite atteso che, su accordo delle parti, le spese del presente giudizio sono a carico del ricorrente (condizione n.5).
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1
e alle condizioni congiuntamente precisate con note scritte Controparte_1 depositate il 21 luglio 2025, riportate per intero in parte motiva e da aversi qui
3 integralmente riprodotte, autorizzando i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 22 ottobre 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 562/2025
avente ad oggetto: separazione giudiziale promossa da
(C.F. Parte_1 C.F._1
Con l'avv. Roberto Zoller ricorrente contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
Con l'avv. Roberto Zoller resistente posta in decisione sulle conclusioni congiuntamente precisate con note depositate il 21 luglio
2025
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
per i seguenti motivi in
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10 marzo 2025, la parte ricorrente in epigrafe – premesso di aver contratto matrimonio con la sig.ra a Garniga Terme (TN) in data 21 Controparte_1 giugno 2019, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Garniga Terme,
Parte I, N. 1, Anno 2019, e che dall'unione non sono nati figli – ha chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con assegnazione allo stesso della casa coniugale, deducendo che la prosecuzione della convivenza è divenuta assolutamente intollerabile a causa delle frequenti aggressioni verbali e, in un'occasione, anche fisiche da parte della moglie.
Il ricorrente ha dato atto di essere stato ricoverato in ospedale a causa di un grave peggioramento delle proprie condizioni di salute e di non aver ricevuto alcuna assistenza da parte della moglie, preferendo, dunque, non rientrare a casa dopo le proprie dimissioni e farsi ospitare da amici. Il sig. ha rappresentato di essere in pensione dal 2020 Parte_1 percependo € 1.300,00 mensili, mentre la moglie svolge attività lavorativa. Il ricorrente ha allegato, altresì, di essere proprietario della casa familiare (identificata nella p.ed. 183/1 C.C.
Garniga) e di un'autovettura.
In corso di causa si è costituita in giudizio anche la convenuta mediante atto integrativo del ricorso datato 6 maggio 2025. In quella sede le parti hanno dato atto che la sig.ra CP_1 lavora come badante per due datori di lavoro con stipendio mensile di circa € 1.400,00 e, a causa della sua attività distante da casa, non è stata in grado di prestare assistenza in ospedale al sig. , il quale non ha più fatto rientro nell'abitazione coniugale e Parte_1 attualmente dimora in via Solteri a Trento.
Le parti hanno, quindi, dato atto di aver raggiunto un accordo, chiedendo congiuntamente l'accoglimento delle seguenti conclusioni relative alla separazione, dichiarando espressamente di non volersi riconciliare e di rinunciare all'udienza di comparizione, domandando, altresì, che - una volta trascorsi i termini previsti dalla legge - il Tribunale di
Trento Voglia pronunciare lo scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni:
“
1. la casa coniugale, di proprietà del marito viene assegnata allo stesso, con diritto da parte della moglie di abitarvi fino al termine massimo del 31.12.2025;
2. a nessuno dei coniugi viene riconosciuto un assegno di mantenimento, risultando economicamente autosufficienti e non pretendendo nulla l'una dall'altro e viceversa;
2
3. il marito si impegna ad acquistare dalla moglie i seguenti beni da questa acquistati e presenti nella casa famigliare: 1 divano, 2 tv, 1 lavatrice, 1 forno, 2 aspirapolvere, tappeti e tende, per un corrispettivo di € 5.000,00 (cinquemila), che verranno corrisposti per metà entro il 31.8.2025 e per l'altra metà contestualmente alla consegna delle chiavi per il rilascio dell'abitazione da parte della moglie;
4. il marito, come ha sempre fatto finora, si impegna a prendersi cura anche al momento del rilascio dell'abitazione da parte della moglie delle due gatte ospitate nella casa;
5. le spese del presente giudizio rimangono integralmente ed esclusivamente a carico del marito”.
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va accolta, emergendo dalle risultanze processuali e dalle rispettive allegazioni delle parti che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi è divenuta ormai da tempo intollerabile, ex art. 151 c.c., con cessazione della coabitazione e con il venir meno della comunione materiale e spirituale tra gli stessi.
Ritiene, inoltre, il Collegio che l'intesa sia meritevole di ratifica, non sussistendo questioni legate alla prole ed essendo le ulteriori pattuizioni di natura economica rimesse alla libera disponibilità delle parti.
Va, invece, ritenuta inammissibile la domanda di divorzio, essendo stata tardivamente proposta dalle parti con successivo atto integrativo del ricorso depositato in data 21 maggio
2025 (contestualmente alla costituzione della convenuta): ed, invero, per espressa previsione normativa (art. 473bis.49, co. 1 c.p.c.) la domanda di divorzio può essere proposta cumulativamente a quella di separazione “negli atti introduttivi del procedimento”.
Nulla sulle spese di lite atteso che, su accordo delle parti, le spese del presente giudizio sono a carico del ricorrente (condizione n.5).
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1
e alle condizioni congiuntamente precisate con note scritte Controparte_1 depositate il 21 luglio 2025, riportate per intero in parte motiva e da aversi qui
3 integralmente riprodotte, autorizzando i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 22 ottobre 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
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