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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. V, sentenza 23/02/2026, n. 1105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 1105 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1105/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 5, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 09:20 in composizione monocratica:
CO SE FRANCESCO, Giudice monocratico in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7410/2024 depositato il 02/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Rende
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
M.t. S.p.a. - 02638260402
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 74797 IMU 2023 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto nei confronti del Comune di Rende e della Maggioli Tributi s.p.a., Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento n. 74797 del 6.9.2024 (prot. 1742) notificato il 13.9.2024, con cui si chiede il pagamento della somma di euro 1.494,00 a titolo di IMU (anno 2023), deducendo l'infondatezza della pretesa creditoria in quanto l'immobile “tassato”, sin dal momento del suo acquisto (avvenuto l'8.10.2023), sarebbe stato interessato da intervento di ristrutturazione e, quindi, sarebbe stato di fatto inutilizzato e inutilizzabile.
Il contribuente, alla luce di quanto sopra, ha invocato l'annullamento dell'atto impugnato o, in subordine, la riduzione del 50% del debito.
In data 24.2.2025 il Comune di Rende si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
In data 21.1.2026 la M.T. s.p.a. si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
In data 4.2.2026 la ricorrente ha depositato memorie illustrative insistendo nell'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 20.2.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
L'art. 1 comma 740 della legge 160/2019 statuische che “Il presupposto dell'imposta e' il possesso di immobili.
Il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unita' abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.”
Ciò posto, il contribuente non può usufruire dell'esenzione dal pagamento dell'IMU prevista per l'abitazione principale in quanto, nel periodo di interesse, non aveva stabilito la sua residenza anagrafica e la sua dimora presso l'immobile oggetto di accertamento.
Parimenti infondata è la richiesta di riduzione del 50% dell'IMU, sostenuta dalla ricorrente sul presupposto che il bene “tassato”, nell'anno 2023, sarebbe stato inagibile e che tale circostanza sarebbe stata riconosciuta dallo stesso Comune di Rende allorquando era stata accordata - con riguatrdo all'immobile in discorso -
l'esenzione dal pagamento della TARI.
In realtà, tale esenzione è stata riconosciuta dall'ente comunale sulla base di quanto previsto dall'articolo 5 del regolamento TARI del Comune di Rende (anno 2023), a norma del quale il proprietario di un immobile oggetto di ristrutturazione non è tenuto al pagamento della TARI nel periodo in cui sono in corso i lavori.
Al contrario, nel caso di bene interessato da una ristrutturazione, il regolamento comunale IMU del Comune di Rende non prevede alcuna esenzione e/o riduzione dell'IMU né alcun beneficio, in siffatte ipotesi, è previsto dalla legge.
Invero, l'articolo 1 comma 747 della legge 160/2019 dispone che “La base imponibile e' ridotta del 50 per cento nei seguenti casi: a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità e' accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa,il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione […]”.
L'art. 9 del regolamento IMU del Comune di Rende (anno 2023) dispone che “1. La base imponibile è ridotta del cinquanta per cento per: a) i fabbricati d'interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42. b) ai sensi del comma 747 della legge n.160/2019, i fabbricati dichiarati inagibili e, di fatto, non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;
l'inagibilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, corredata da relazione tecnica da parte di tecnico abilitato che attesti la dichiarazione di inagibilità del fabbricato. c) le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e
A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;
il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.
2. Per usufruire delle agevolazioni, di cui al comma 1, a pena di decadenza, è necessario presentare all'Ente la dichiarazione IMU, entro i termini previsti per legge, utilizzando l'apposito modello ministeriale […] col termine "fabbricato inagibile" deve intendersi quell'immobile "il cui degrado non è superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ma solo con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia".
La normativa legislativa e regolamentare sopra richiamata, quindi, prevede la riduzione del 50% dell'IMU solo con riguardo agli immobili che versano in una situazione di inagibilità (ovvero a quegli immobili "il cui degrado non è superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ma solo con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia", situazione che, a tutta evidenza, non ricorre allorquando il bene è oggetto di un intervento di ristrutturazione.
Il ricorso è quindi infondato.
Alla soccombenza segue la condanna alle spese come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento della somma di euro 300,00, oltre accessori di legge, in favore di ciascuna delle controparti costituite (Comune di Rende e M.T. s.p.a.).
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 5, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 09:20 in composizione monocratica:
CO SE FRANCESCO, Giudice monocratico in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7410/2024 depositato il 02/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Rende
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
M.t. S.p.a. - 02638260402
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 74797 IMU 2023 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto nei confronti del Comune di Rende e della Maggioli Tributi s.p.a., Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento n. 74797 del 6.9.2024 (prot. 1742) notificato il 13.9.2024, con cui si chiede il pagamento della somma di euro 1.494,00 a titolo di IMU (anno 2023), deducendo l'infondatezza della pretesa creditoria in quanto l'immobile “tassato”, sin dal momento del suo acquisto (avvenuto l'8.10.2023), sarebbe stato interessato da intervento di ristrutturazione e, quindi, sarebbe stato di fatto inutilizzato e inutilizzabile.
Il contribuente, alla luce di quanto sopra, ha invocato l'annullamento dell'atto impugnato o, in subordine, la riduzione del 50% del debito.
In data 24.2.2025 il Comune di Rende si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
In data 21.1.2026 la M.T. s.p.a. si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
In data 4.2.2026 la ricorrente ha depositato memorie illustrative insistendo nell'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 20.2.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
L'art. 1 comma 740 della legge 160/2019 statuische che “Il presupposto dell'imposta e' il possesso di immobili.
Il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unita' abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.”
Ciò posto, il contribuente non può usufruire dell'esenzione dal pagamento dell'IMU prevista per l'abitazione principale in quanto, nel periodo di interesse, non aveva stabilito la sua residenza anagrafica e la sua dimora presso l'immobile oggetto di accertamento.
Parimenti infondata è la richiesta di riduzione del 50% dell'IMU, sostenuta dalla ricorrente sul presupposto che il bene “tassato”, nell'anno 2023, sarebbe stato inagibile e che tale circostanza sarebbe stata riconosciuta dallo stesso Comune di Rende allorquando era stata accordata - con riguatrdo all'immobile in discorso -
l'esenzione dal pagamento della TARI.
In realtà, tale esenzione è stata riconosciuta dall'ente comunale sulla base di quanto previsto dall'articolo 5 del regolamento TARI del Comune di Rende (anno 2023), a norma del quale il proprietario di un immobile oggetto di ristrutturazione non è tenuto al pagamento della TARI nel periodo in cui sono in corso i lavori.
Al contrario, nel caso di bene interessato da una ristrutturazione, il regolamento comunale IMU del Comune di Rende non prevede alcuna esenzione e/o riduzione dell'IMU né alcun beneficio, in siffatte ipotesi, è previsto dalla legge.
Invero, l'articolo 1 comma 747 della legge 160/2019 dispone che “La base imponibile e' ridotta del 50 per cento nei seguenti casi: a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità e' accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa,il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione […]”.
L'art. 9 del regolamento IMU del Comune di Rende (anno 2023) dispone che “1. La base imponibile è ridotta del cinquanta per cento per: a) i fabbricati d'interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42. b) ai sensi del comma 747 della legge n.160/2019, i fabbricati dichiarati inagibili e, di fatto, non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;
l'inagibilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, corredata da relazione tecnica da parte di tecnico abilitato che attesti la dichiarazione di inagibilità del fabbricato. c) le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e
A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;
il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.
2. Per usufruire delle agevolazioni, di cui al comma 1, a pena di decadenza, è necessario presentare all'Ente la dichiarazione IMU, entro i termini previsti per legge, utilizzando l'apposito modello ministeriale […] col termine "fabbricato inagibile" deve intendersi quell'immobile "il cui degrado non è superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ma solo con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia".
La normativa legislativa e regolamentare sopra richiamata, quindi, prevede la riduzione del 50% dell'IMU solo con riguardo agli immobili che versano in una situazione di inagibilità (ovvero a quegli immobili "il cui degrado non è superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ma solo con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia", situazione che, a tutta evidenza, non ricorre allorquando il bene è oggetto di un intervento di ristrutturazione.
Il ricorso è quindi infondato.
Alla soccombenza segue la condanna alle spese come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento della somma di euro 300,00, oltre accessori di legge, in favore di ciascuna delle controparti costituite (Comune di Rende e M.T. s.p.a.).