Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 18/03/2025, n. 1388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1388 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
GIUDICE UNICO
DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA, Sezione specializzata in materia di immigrazione
MAURO BRAMBULLO
R.G. 27155/2024
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. da
nata il [...] a [...] – Brasile residente a [...]Parte_1
Brasile in Rua Bernardino deCampos n. 413 [C.F. ]; C.F._1
nato il [...] a [...] – Brasile, residente a [...]Parte_2
- Brasile in Rua Bernardino de Campos n. 413 [C.F. ]; C.F._2
nato il [...] a [...] – Brasile, residente a [...]Parte_3
- Brasile in Rua Bernardino de Campos n. 413 [C.F. ]; C.F._3
nato il [...] ad [...] –Brasile ivi residente in Parte_4
Avenida Alberto Toloi n. 185 [C.F. ]; C.F._4
nata il [...] a [...] – Brasile, residente a [...]Parte_5
- Brasile in Rua Professor Dorival Alves n. 731 [C.F. ]; C.F._5
nata il [...] a [...] – Brasile, di, Parte_6
residente a [...]in Rua Professor Dorival Alves n. 731 [C.F. ]; C.F._6
nato il [...] a [...] – Brasile, residente ad Parte_7
Araraquara - Brasile in Rua Doutor Walter Medeiros Mauro n. 297 [C.F. ]; C.F._7
elettivamente domiciliati rappresentati e difesi dall'avv. COLOMBINO LUIGI come in atti;
-ricorrenti-
CONTRO
, in persona del p.t. Controparte_1 CP_2
-convenuto contumace-
Con l'intervento del P.M. in persona del Procuratore della Repubblica
OGGETTO: Diritti della cittadinanza
CONCLUSIONI DELLE PARTI
a) accertare e dichiarare che i ricorrenti sono cittadini italiani sin dalla nascita in quanto discendenti legittimi del sig. , , il quale, per i motivi tutti esposti Per_1 Persona_2
in premessa, ha validamente loro trasmesso la cittadinanza italiana iure sanguinis; b) ordinare, per l'effetto, al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Controparte_1
RO AN (TV) – Italia, competente quale Comune di nascita del sig. , Per_1 [...]
di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei propri registri Per_2
dello stato civile, della cittadinanza italiana dei ricorrenti nonché dei rispettivi atti di stato civile, provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
c) Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio da attribuirsi al sottoscritto procuratore.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I ricorrenti hanno chiesto che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da nato a [...] il [...] Persona_3
successivamente emigrato in Brasile dove è deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana.
L'Amministrazione intimata è rimasta contumace.
Il fascicolo è stato trasmesso al Pubblico Ministero che non ha fatto pervenire alcunché.
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti, il giudice, stante la natura documentale della causa, ha invitato la parte costituita a precisare le conclusioni e a discutere la causa indi si è riservato di depositare la sentenza.
Ciò posto, l'oggetto del presente giudizio investe l'accertamento dei presupposti per farsi luogo al riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza dei ricorrenti dall'avo comune
. Persona_3
Preliminarmente si osserva che la giurisdizione in materia di cittadinanza, diritto permanente, imprescrittibile e giustiziabile in ogni tempo, è di natura contenziosa ed il processo di cognizione presuppone una controversia su un diritto o, comunque, la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza
(art. 100 c.p.c.). Consegue che la parte, nei casi in cui il diritto non sia controverso, anziché adire direttamente l'autorità giudiziaria, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . Controparte_1
L'interesse ad agire è tuttavia ravvisabile ogniqualvolta sussista una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa come quando, ad esempio, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati per carenze strutturali e generalizzate non sono in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso in esame l'interesse ad agire dei ricorrenti deve ritenersi sussistente atteso che hanno tentato senza esito di ottenere un appuntamento presso la rappresentanza consolare italiana per l'inoltro dell'istanza amministrativa (cfr. doc 1 fascicolo ricorrenti).
Venendo ora al merito, secondo i principi enunciati dal Supremo Collegio in tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. La Corte ha tratto da tali premesse la conseguenza che all'attore che chieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo della nascita da cittadino italiano e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva (Cass. Sez. U. Sentenza n. 25317 del24/08/2022).
Ritiene il Tribunale che i ricorrenti abbiano assolto all'onere probatorio in linea con gli enunciati principi.
Con riferimento al soggetto indicato nel ricorso quale capostipite dal quale far partire la linea di discendenza ), si osserva infatti che è provata la nascita a RO Persona_3
AN in data 25/03/1882 (cfr. certificato di nascita doc. 4). L'avo è pertanto nato in [...]
Comune facente parte del Regno d'Italia in cui era in vigore il codice civile del 1865. Consegue che o era cittadino iure sanguinis ai sensi dell'art. 4 Cod. Civ. del 1865, oppure doveva ritenersi cittadino ai sensi dell'art. 5, 1 comma essendo nato nel Regno d'Italia ed essendovi rimasto fino a quando è emigrato in Brasile. Sul punto, nessun fatto modificativo, impeditivo o estintivo è stato introdotto dall'Amministrazione intimata, rimasta contumace.
La linea di discendenza è stata allegata nei seguenti passaggi: ha Persona_3
generato il figlio che ha generato il figlio Persona_4 [...]
,che ha generato i figli , Parte_2 Parte_5 Parte_2
e , che hanno generato rispettivamente i figli Parte_7 Parte_6
, (di ), e
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_3
e (di .
[...] Parte_1 Parte_2
Si tratta di linea di discendenza esclusivamente per linea maschile la cui continuità, nei termini in cui è stata allegata in ricorso, è stata provata a mezzo dei documenti di nascita dei discendenti debitamente tradotti ed apostillati nei quali è indicato tra gli altri anche il nominativo dei genitori (cfr. docc. 7,9,11,13,15,16,18,19,20 fascicolo ricorrenti).
Si osserva che nell'albero genealogico doc. 21 è stata indicata la data di nascita di
[...]
29/12/1985; tale data è errata e frutto all'evidenza di un errore materiale Parte_6
compiuto dall'estensore dell'albero genealogico posto che nel ricorso è stata indicata la data corretta 29/12/1984 coincidente con quella risultante dal certificato di nascita [(…) 29 dicembre dell'anno scorso (…)] (cfr. doc. 13).
Neppure con riferimento alla linea di discendenza sono stati dedotti dall'Amministrazione convenuta, rimasta contumace, fatti modificativi, impeditivi o estintivi.
Va pertanto accertato che ha trasmesso iure sanguinis la cittadinanza Persona_3
italiana al figlio al figlio che l'ha trasmessa al figlio Persona_3 [...]
che l'ha trasmessa al figlio che a sua volta l'ha Persona_4 Parte_2
trasmessa ai figli , e Parte_5 Parte_2 Parte_7
, che a loro volta l'hanno trasmessa ai rispettivi figli
[...] Parte_6
, (di ), e Parte_6 Parte_4 Parte_5 Parte_3
e (di .
[...] Parte_1 Parte_2
Alla stregua delle considerazioni svolte, va dichiarato che i ricorrenti sono cittadini italiani e al contempo occorre ordinare all'Ufficiale dello stato civile del Comune di nascita del capostipite di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri di nascita e di cittadinanza conseguenti al presente provvedimento provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti. Le spese di lite vanno compensate perché lo Stato italiano non può considerarsi inadempiente in considerazione della mole di domande presentate soprattutto in un caso come quello in esame in cui i ricorrenti non hanno neppure presentato domanda avendo fatto un unico tentativo di prenotare un appuntamento ad agosto 2024 e depositando pressoché a ridosso nel mese di dicembre dello stesso anno il ricorso presso questo Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Sezione specializzata in materia di immigrazione, nella causa r.g.
27155/2024 promossa da nata il [...] a [...] – Brasile Parte_1
residente a [...]in Rua Bernardino deCampos n. 413 [C.F. ]; C.F._1
nato il [...] a [...] – Brasile, residente a [...]Parte_2
- Brasile in Rua Bernardino de Campos n. 413 [C.F. ]; C.F._2
nato il [...] a [...] – Brasile, residente a [...]Parte_3
- Brasile in Rua Bernardino de Campos n. 413 [C.F. ]; C.F._3
nato il [...] ad [...] –Brasile ivi residente in Parte_4
Avenida Alberto Toloi n. 185 [C.F. ]; C.F._4
nata il [...] a [...] – Brasile, residente a [...]Parte_5
- Brasile in Rua Professor Dorival Alves n. 731 [C.F. ]; C.F._5
nata il [...] a [...] – Brasile, di, Parte_6
residente a [...]in Rua Professor Dorival Alves n. 731 [C.F. ]; C.F._6
nato il [...] a [...] – Brasile, residente ad Parte_7
Araraquara - Brasile in Rua Doutor Walter Medeiros Mauro n. 297 [C.F. ]; C.F._7
contro con l'intervento del Procuratore della Repubblica Controparte_1
presso il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani per le ragioni di cui in motivazione;
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di nascita del capostipite di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri di nascita e di cittadinanza conseguenti al presente provvedimento provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite.
Venezia, 17/03/2025 Il Giudice: Dott. Mauro Brambullo