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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/10/2025, n. 2408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2408 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4157/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
TA ZI Presidente
EC RA DI
TE IA DI relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4157/2024, vertente tra
, Parte_1
nato il [...] a [...] con il patrocinio dell'avv. Adriano Vecchiarelli
e
, CP_1
nata il 1° novembre 1976 a Roma con il patrocinio dell'avv. Barbara Felici
-ricorrenti- nonché con l'intervento del Pubblico Ministero.
-interventore ex lege-
OGGETTO: separazione personale dei coniugi
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione e hanno chiesto al Tribunale di Parte_1 CP_1
pronunciare la loro separazione personale rappresentando che il loro matrimonio era stato celebrato in data 21 settembre 2013 in Roma e che,
nel tempo, la loro relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile.
Dall'unione matrimoniale è nata la figlia il 24 febbraio 2014 in Per_1
Roma.
Con note scritte rese in sostituzione dell'udienza del 10 settembre 2025
le parti hanno formulato alcune integrazioni rispetto all'accordo originariamente sottoscritto dalle medesime, nei termini di seguito indicati:
1) i coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto, ed essendo economicamente indipendenti ciascuno provvederà al proprio mantenimento;
2) la casa coniugale, sita in Roma, Via Amedeo VIII n. 1 è
assegnata al marito con quanto in essa contenuto, e la sig.ra se ne allontanerà entro il 31 ottobre 2023, portando con sé CP_1
i propri effetti personali nonché gli animali domestici (il cane
Pastiche e il gatto Misù);
3) la sig.ra andrà a vivere e trasferirà la propria residenza CP_1
nell'immobile sito in Roma, alla Via Pausania n. 10, 00176;
4) la figlia minore è affidata in modalità condivisa ai genitori;
Per_1
gli stessi dunque eserciteranno congiuntamente la responsabilità
2 genitoriale condividendo le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'educazione, all'istruzione e alla salute. Per le questioni di ordinaria amministrazione, invece, i genitori eserciteranno la responsabilità separatamente, ciascuno in via esclusiva, nei periodi di permanenza della minore presso di loro.
5) La figlia minore frequenterà i genitori in tempi paritetici, in un calendario che preveda settimane alterne, come segue: un genitore terrà con sé la minore dal venerdì pomeriggio, con prelievo a scuola, fino al seguente venerdì mattina, con accompagnamento a scuola;
l'altro genitore terrà con sé la minore dal venerdì
pomeriggio, con prelievo a scuola, fino al seguente venerdì mattina,
con accompagnamento a scuola;
e così alternato.
6) Durante le vacanze scolastiche estive la minore trascorrerà
periodi di quindici giorni alterni con ciascun genitore, che gli stessi si comunicheranno entro il 30 maggio di ogni anno.
7) Per ciò che attiene le vacanze scolastiche Natalizie, nel Per_1
corrente anno 2023 trascorrerà con la madre dalla chiusura della scuola al 31 dicembre mattina e dal 31 dicembre mattina alla ripresa della scuola con il padre, alternato di anno in anno;
8) Quanto alle vacanze pasquali 2024 trascorrerà dalla fine Per_1
della scuola fino al lunedì mattina con il papà e dal lunedì mattina alla ripresa della scuola con la mamma, sempre alternando di anno in anno.
3 9) La bambina trascorrerà il compleanno con i genitori ad anni alterni, con decisione che per il primo anno lo trascorrerà con la madre, rimanendo in ogni caso inteso che entrambi i coniugi favoriranno sempre, ove possibile, l'incontro della figlia con l'altro genitore, in particolare durante tutte le feste comandate, i compleanni e gli onomastici sia della piccola che dei genitori stessi.
10) Salvo diverso accordo, le festività del 25 aprile, del primo maggio, di e Paolo, di e dell - e Per_2 Per_3 Per_4
comunque i periodi festivi del calendario scolastico e le Feste
Nazionali - saranno trascorse dalla bambina con uno e l'altro dei genitori, in osservanza delle modalità di visita ordinarie.
11) I coniugi si rilasciano sin da ora reciproco consenso per il rilascio e il rinnovo del documento di identità e del passaporto, sia in caso di smarrimento che in caso di scadenza.
12) Il padre sig. verserà per il mantenimento della figlia Pt_1
minore alla madre entro il 5 di ogni mese, la somma di € Per_1
800,00, come già sta facendo dal mese di agosto 2023 fino al luglio
2025, e dall'agosto 2025 la somma di € 600,00, in ragione della disparità economica e patrimoniale tra le parti;
mentre gli stessi provvederanno nella misura del 50% ciascuno alle spese per le attività sportive, scolastiche, mediche e culturali della figlia previamente concordate, facendo espresso riferimento a quanto indicato nel Protocollo redatto da Codesto Tribunale Civile di Roma
4 e il Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Roma, di cui le parti sono a conoscenza;
13) I sigg.ri e , con riferimento ai beni mobili CP_1 Pt_1
hanno concordato quanto segue:
Il sig. acquista i seguenti mobili corrispondendo alla sig.ra Pt_1
per la quota di sua spettanza i prezzi indicati: CP_1
1) N. 2 + 8 cuscini + fodere €1.000,00 Parte_2
2) Consolle bassa/lunga, nera e legno 4 sportelli €500,00
3) Credenza provenzale €800,00
4) Sedie in legno (n.3) €200,00
5) VA TO FU (Studio v. Pausania) €200,00
6) Comodini letto verdi €250,00
7) Libreria Rossa €200,00 la sig.ra acquista i seguenti CP_1
mobili scalando al sig. per la quota di sua spettanza i Pt_1
prezzi indicati:
8) €300,00 CP_2
9) €100,00 La sig.ra Parte_3 CP_1
restituisce al sig. il Pt_1
10) MacBookPro Apple in uso alla sig.ra (costato al sig. CP_1
€1.750,00, con danni per €900,00 contenente HD con i Pt_1
dati della sig.ra , liberato dai dati in data corrispondente CP_1
alla firma del presente atto;
In pari data il sig. corrisponde Pt_1
alla sig.ra in forza di quanto precede, l'omnicomprensivo CP_1
importo di €2.850,00 (Euro duemilaottocentocinquanta/00), del che
5 il corrispondente atto costituisce ampia e completa ricevuta e quietanza.
11) L'automobile FIAT QUBO 1.4 8V 77 CV Active Natural Power
Targa EJ627NX acquistata dal sig. e intestata alla Sig.ra Pt_1
e assicurata con Polizza N. CP_1 Controparte_3
PRP995433373 sarà utilizzata dal genitore collocatario, seguendo la figlia minore , salvo e fino a diversi accordi. La manutenzione Per_1
ordinaria e straordinaria e le spese di bollo e assicurazione, come ogni altra, saranno a carico dei genitori in parti uguali. Per eventuali danni e contravvenzioni dovuti alla responsabilità del conducente o comunque occorrenti nel periodo di uso e custodia della vettura le spese saranno a carico dell'utilizzatore temporaneo.
1. Le parti si riportano integralmente all'accordo già sottoscritto e depositato,
2. Con la sola modifica che il sig. , dal mese di Parte_1
settembre 2025 e sino al mese di maggio 2026 compresi, verserà,
a titolo di contributo perequativo per il mantenimento della figlia minore, la somma di € 800,00 mensili in luogo dei €600,00
precedentemente concordati;
3. A decorrere dal 1° giugno 2026, il contributo di mantenimento tornerà automaticamente all'importo originario di €600,00 mensili,
come stabilito nell'accordo già sottoscritto e depositato;
4. Restano ferme tutte le ulteriori condizioni e pattuizioni già
contenute nell'accordo originario.
6 Con decreto del 19 settembre 2025 il DI relatore ha richiesto alle parti delucidazioni in ordine alla condizione di cui al punto 5), riguardante le tempistiche paritetiche di frequentazione con la minore, chiedendo altresì di specificare le distanze correnti tra le due abitazioni e le distanze tra le stesse e la scuola frequentata dalla minore.
Con note integrative del 7 ottobre 2025 le parti congiuntamente, oltre ad aver puntualmente indicato le distanze tra le abitazioni e la scuola,
hanno rappresentato che tale frequentazione alternata è già da due anni portata avanti e ben testata tra le parti e la figlia minore.
Ciò premesso, il Collegio, quanto alla domanda principale, ritiene che dalla lettura degli atti e delle dichiarazioni delle parti appaia chiaro che tra di loro sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e risulta venuto meno il sentimento di affetto coniugale. Pertanto,
la prosecuzione della convivenza tra la sig.ra e il sig. non CP_1 Pt_1
può che rivelarsi intollerabile;
deve quindi essere pronunciata la separazione personale tra le parti.
Gli accordi raggiunti tra le parti devono essere fatti propri dal Tribunale
in quanto non contrari a norme imperative di legge e non contrastanti con l'interesse della figlia ancora minorenne, né sul piano materiale né sul piano affettivo.
Quanto in particolare alla condizione di cui al punto 5), non si ritiene,
in linea di principio, che la dimora alternata del minore “esprima al meglio la logica di parità genitoriale cui si ispira l'attuale disciplina”, così come
7 invece affermano i ricorrenti. Tuttavia, nel caso concreto, tenuto conto del fatto che le due abitazioni sono poste a poca distanza l'una dall'altra e che la frequentazione alternata della dimora materna e della dimora paterna sono da anni consolidate tra le parti e la figlia minore, si deve ritenere che l'accordo raggiunto sia nell'interesse della minore, senza necessità di ulteriori approfondimenti istruttori;
del resto, non può trascurarsi che l'accordo raggiunto eviterà il perpetuarsi di una separazione giudiziale, che rischierebbe di accentuare i dissapori e le tensioni tra le parti, ai danni della stessa minore.
Le pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione hanno valenza meramente negoziale.
La causa deve proseguire per la definizione della domanda di divorzio presentata congiuntamente al ricorso per separazione, come già disposto con separata ordinanza.
Per questi motivi
Il Tribunale non definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio indicato in intestazione:
- dichiara la separazione personale dei coniugi , nato il 23 Parte_1
dicembre 1978 a Roma, e , nata il 1° novembre 1976 a CP_1
Roma, i quali hanno celebrato matrimonio in Roma in data 21 settembre
2013; matrimonio trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di Roma al n. 00357, Parte 1, Serie 09, Anno 2013;
8 - dispone, quanto alle condizioni accessorie, che la separazione avvenga nei termini di cui in motivazione;
- dispone che la causa prosegua per la definizione della domanda di divorzio, come da ordinanza già emessa dal giudice relatore.
Demanda la Cancelleria per gli adempimenti di rito, ivi compresa la trasmissione in copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Roma per le annotazioni e gli altri adempimenti di cui di cui al d.P.R. n. 396-2000.
Roma, 18 ottobre 2025
Il DI estensore
TE IA
Il Presidente TA ZI
9
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
TA ZI Presidente
EC RA DI
TE IA DI relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4157/2024, vertente tra
, Parte_1
nato il [...] a [...] con il patrocinio dell'avv. Adriano Vecchiarelli
e
, CP_1
nata il 1° novembre 1976 a Roma con il patrocinio dell'avv. Barbara Felici
-ricorrenti- nonché con l'intervento del Pubblico Ministero.
-interventore ex lege-
OGGETTO: separazione personale dei coniugi
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione e hanno chiesto al Tribunale di Parte_1 CP_1
pronunciare la loro separazione personale rappresentando che il loro matrimonio era stato celebrato in data 21 settembre 2013 in Roma e che,
nel tempo, la loro relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile.
Dall'unione matrimoniale è nata la figlia il 24 febbraio 2014 in Per_1
Roma.
Con note scritte rese in sostituzione dell'udienza del 10 settembre 2025
le parti hanno formulato alcune integrazioni rispetto all'accordo originariamente sottoscritto dalle medesime, nei termini di seguito indicati:
1) i coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto, ed essendo economicamente indipendenti ciascuno provvederà al proprio mantenimento;
2) la casa coniugale, sita in Roma, Via Amedeo VIII n. 1 è
assegnata al marito con quanto in essa contenuto, e la sig.ra se ne allontanerà entro il 31 ottobre 2023, portando con sé CP_1
i propri effetti personali nonché gli animali domestici (il cane
Pastiche e il gatto Misù);
3) la sig.ra andrà a vivere e trasferirà la propria residenza CP_1
nell'immobile sito in Roma, alla Via Pausania n. 10, 00176;
4) la figlia minore è affidata in modalità condivisa ai genitori;
Per_1
gli stessi dunque eserciteranno congiuntamente la responsabilità
2 genitoriale condividendo le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'educazione, all'istruzione e alla salute. Per le questioni di ordinaria amministrazione, invece, i genitori eserciteranno la responsabilità separatamente, ciascuno in via esclusiva, nei periodi di permanenza della minore presso di loro.
5) La figlia minore frequenterà i genitori in tempi paritetici, in un calendario che preveda settimane alterne, come segue: un genitore terrà con sé la minore dal venerdì pomeriggio, con prelievo a scuola, fino al seguente venerdì mattina, con accompagnamento a scuola;
l'altro genitore terrà con sé la minore dal venerdì
pomeriggio, con prelievo a scuola, fino al seguente venerdì mattina,
con accompagnamento a scuola;
e così alternato.
6) Durante le vacanze scolastiche estive la minore trascorrerà
periodi di quindici giorni alterni con ciascun genitore, che gli stessi si comunicheranno entro il 30 maggio di ogni anno.
7) Per ciò che attiene le vacanze scolastiche Natalizie, nel Per_1
corrente anno 2023 trascorrerà con la madre dalla chiusura della scuola al 31 dicembre mattina e dal 31 dicembre mattina alla ripresa della scuola con il padre, alternato di anno in anno;
8) Quanto alle vacanze pasquali 2024 trascorrerà dalla fine Per_1
della scuola fino al lunedì mattina con il papà e dal lunedì mattina alla ripresa della scuola con la mamma, sempre alternando di anno in anno.
3 9) La bambina trascorrerà il compleanno con i genitori ad anni alterni, con decisione che per il primo anno lo trascorrerà con la madre, rimanendo in ogni caso inteso che entrambi i coniugi favoriranno sempre, ove possibile, l'incontro della figlia con l'altro genitore, in particolare durante tutte le feste comandate, i compleanni e gli onomastici sia della piccola che dei genitori stessi.
10) Salvo diverso accordo, le festività del 25 aprile, del primo maggio, di e Paolo, di e dell - e Per_2 Per_3 Per_4
comunque i periodi festivi del calendario scolastico e le Feste
Nazionali - saranno trascorse dalla bambina con uno e l'altro dei genitori, in osservanza delle modalità di visita ordinarie.
11) I coniugi si rilasciano sin da ora reciproco consenso per il rilascio e il rinnovo del documento di identità e del passaporto, sia in caso di smarrimento che in caso di scadenza.
12) Il padre sig. verserà per il mantenimento della figlia Pt_1
minore alla madre entro il 5 di ogni mese, la somma di € Per_1
800,00, come già sta facendo dal mese di agosto 2023 fino al luglio
2025, e dall'agosto 2025 la somma di € 600,00, in ragione della disparità economica e patrimoniale tra le parti;
mentre gli stessi provvederanno nella misura del 50% ciascuno alle spese per le attività sportive, scolastiche, mediche e culturali della figlia previamente concordate, facendo espresso riferimento a quanto indicato nel Protocollo redatto da Codesto Tribunale Civile di Roma
4 e il Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Roma, di cui le parti sono a conoscenza;
13) I sigg.ri e , con riferimento ai beni mobili CP_1 Pt_1
hanno concordato quanto segue:
Il sig. acquista i seguenti mobili corrispondendo alla sig.ra Pt_1
per la quota di sua spettanza i prezzi indicati: CP_1
1) N. 2 + 8 cuscini + fodere €1.000,00 Parte_2
2) Consolle bassa/lunga, nera e legno 4 sportelli €500,00
3) Credenza provenzale €800,00
4) Sedie in legno (n.3) €200,00
5) VA TO FU (Studio v. Pausania) €200,00
6) Comodini letto verdi €250,00
7) Libreria Rossa €200,00 la sig.ra acquista i seguenti CP_1
mobili scalando al sig. per la quota di sua spettanza i Pt_1
prezzi indicati:
8) €300,00 CP_2
9) €100,00 La sig.ra Parte_3 CP_1
restituisce al sig. il Pt_1
10) MacBookPro Apple in uso alla sig.ra (costato al sig. CP_1
€1.750,00, con danni per €900,00 contenente HD con i Pt_1
dati della sig.ra , liberato dai dati in data corrispondente CP_1
alla firma del presente atto;
In pari data il sig. corrisponde Pt_1
alla sig.ra in forza di quanto precede, l'omnicomprensivo CP_1
importo di €2.850,00 (Euro duemilaottocentocinquanta/00), del che
5 il corrispondente atto costituisce ampia e completa ricevuta e quietanza.
11) L'automobile FIAT QUBO 1.4 8V 77 CV Active Natural Power
Targa EJ627NX acquistata dal sig. e intestata alla Sig.ra Pt_1
e assicurata con Polizza N. CP_1 Controparte_3
PRP995433373 sarà utilizzata dal genitore collocatario, seguendo la figlia minore , salvo e fino a diversi accordi. La manutenzione Per_1
ordinaria e straordinaria e le spese di bollo e assicurazione, come ogni altra, saranno a carico dei genitori in parti uguali. Per eventuali danni e contravvenzioni dovuti alla responsabilità del conducente o comunque occorrenti nel periodo di uso e custodia della vettura le spese saranno a carico dell'utilizzatore temporaneo.
1. Le parti si riportano integralmente all'accordo già sottoscritto e depositato,
2. Con la sola modifica che il sig. , dal mese di Parte_1
settembre 2025 e sino al mese di maggio 2026 compresi, verserà,
a titolo di contributo perequativo per il mantenimento della figlia minore, la somma di € 800,00 mensili in luogo dei €600,00
precedentemente concordati;
3. A decorrere dal 1° giugno 2026, il contributo di mantenimento tornerà automaticamente all'importo originario di €600,00 mensili,
come stabilito nell'accordo già sottoscritto e depositato;
4. Restano ferme tutte le ulteriori condizioni e pattuizioni già
contenute nell'accordo originario.
6 Con decreto del 19 settembre 2025 il DI relatore ha richiesto alle parti delucidazioni in ordine alla condizione di cui al punto 5), riguardante le tempistiche paritetiche di frequentazione con la minore, chiedendo altresì di specificare le distanze correnti tra le due abitazioni e le distanze tra le stesse e la scuola frequentata dalla minore.
Con note integrative del 7 ottobre 2025 le parti congiuntamente, oltre ad aver puntualmente indicato le distanze tra le abitazioni e la scuola,
hanno rappresentato che tale frequentazione alternata è già da due anni portata avanti e ben testata tra le parti e la figlia minore.
Ciò premesso, il Collegio, quanto alla domanda principale, ritiene che dalla lettura degli atti e delle dichiarazioni delle parti appaia chiaro che tra di loro sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e risulta venuto meno il sentimento di affetto coniugale. Pertanto,
la prosecuzione della convivenza tra la sig.ra e il sig. non CP_1 Pt_1
può che rivelarsi intollerabile;
deve quindi essere pronunciata la separazione personale tra le parti.
Gli accordi raggiunti tra le parti devono essere fatti propri dal Tribunale
in quanto non contrari a norme imperative di legge e non contrastanti con l'interesse della figlia ancora minorenne, né sul piano materiale né sul piano affettivo.
Quanto in particolare alla condizione di cui al punto 5), non si ritiene,
in linea di principio, che la dimora alternata del minore “esprima al meglio la logica di parità genitoriale cui si ispira l'attuale disciplina”, così come
7 invece affermano i ricorrenti. Tuttavia, nel caso concreto, tenuto conto del fatto che le due abitazioni sono poste a poca distanza l'una dall'altra e che la frequentazione alternata della dimora materna e della dimora paterna sono da anni consolidate tra le parti e la figlia minore, si deve ritenere che l'accordo raggiunto sia nell'interesse della minore, senza necessità di ulteriori approfondimenti istruttori;
del resto, non può trascurarsi che l'accordo raggiunto eviterà il perpetuarsi di una separazione giudiziale, che rischierebbe di accentuare i dissapori e le tensioni tra le parti, ai danni della stessa minore.
Le pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione hanno valenza meramente negoziale.
La causa deve proseguire per la definizione della domanda di divorzio presentata congiuntamente al ricorso per separazione, come già disposto con separata ordinanza.
Per questi motivi
Il Tribunale non definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio indicato in intestazione:
- dichiara la separazione personale dei coniugi , nato il 23 Parte_1
dicembre 1978 a Roma, e , nata il 1° novembre 1976 a CP_1
Roma, i quali hanno celebrato matrimonio in Roma in data 21 settembre
2013; matrimonio trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di Roma al n. 00357, Parte 1, Serie 09, Anno 2013;
8 - dispone, quanto alle condizioni accessorie, che la separazione avvenga nei termini di cui in motivazione;
- dispone che la causa prosegua per la definizione della domanda di divorzio, come da ordinanza già emessa dal giudice relatore.
Demanda la Cancelleria per gli adempimenti di rito, ivi compresa la trasmissione in copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Roma per le annotazioni e gli altri adempimenti di cui di cui al d.P.R. n. 396-2000.
Roma, 18 ottobre 2025
Il DI estensore
TE IA
Il Presidente TA ZI
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