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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 28/02/2025, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 554/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bolzano, Eliana Marchesini, ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa di lavoro nr. 554-2024 R.G.L., promossa da:
C.F. , residente in [...]39040 Parte_1 C.F._1
(BZ) via Molini n.2 Int.1 rappresentato difeso dall'avv. Angelo Zamagni, del
Foro di Trento, C.F con studio in Trento via san C.F._2
Giovanni Bosco nr.
3 -tel.0461/402279 e fax 0461/1595201 ed indirizzo pec:
presso i quali autorizza le comunicazioni Email_1
pagina 1 di 19 nonché ivi domiciliato, giusta procura allegata al ricorso atto in supporto informatico.
ricorrente
contro
( ), in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e CP_1 P.IVA_1
difeso congiuntamente e/o disgiuntamente dagli avv.ti Raimund Bauer
( e Lucia Orsingher ( ) in forza C.F._3 C.F._4
di procura notarile rog. Not. di Fiumicino/Roma dd. Persona_1
22.03.2024 n. 37875/7313 i quali dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni del presente procedimento al seguente numero telefax:
0471/996887 ovvero ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:
E
e Email_2
t, con domicilio eletto presso gli Email_4
uffici dell'avvocatura I.N.P.S., P.zza Domenicani n° 39, 39100 Bolzano convenuta contumace
In punto: opposizione ad n° O1-001611099 Controparte_2
relativa ad atto di accertamento 1400.21/01/2019.00013325 del Pt_2
21/01/2019 riferita all'anno 2017 e notificata il 22.08.2024 e n°O1-002022847 relativa ad atto di accertamento 1400.06/12/2019.0238257 del Pt_2
06/12/2019 riferita all'anno 2018 e notificata il 22.08.2024
pagina 2 di 19 causa assegnata a sentenza all'udienza del 28.02.2025 sulle seguenti conclusioni:
per la parte ricorrente:
Al Tribunale di Bolzano, sez- lavoro di fissare l'udienza di discussione della causa ed accogliere le seguenti conclusioni:
In via preliminare
Sospendere l'esecuzione del provvedimento impugnato perché concorrono i gravi motivi come meglio indicati in narrativa del presente atto;
Nel merito
In via principale
dichiarare la inammissibilità e/o nullità delle ordinanze ingiunzioni ° O1-
001611099 relativa ad atto di accertamento Pt_2
1400.21/01/2019.00013325 del 21/01/2019 riferita all'anno 2017 e notificata il 22.08.2024 e n°O1-002022847 relativa ad atto di accertamento Pt_2
1400.06/12/2019.0238257 del 06/12/2019 riferita all'anno 2018 e notificata il
22.08.2024 e delle sanzioni accessorie per i motivi sopraesposti e /o per tutti quelli che dovessero emergere in corso di causa;
in via subordinata
in caso di rigetto del ricorso applicarsi le sanzioni nella misura minima (art. 11
L. 689/81).
pagina 3 di 19 Con vittoria di spese e competenze in favore del procuratore anticipante
per parte convenuta:
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 20.09.2024 proponeva opposizione Parte_1
avverso le ordinanze ingiunzione n° O1-001611099 relativa ad atto di accertamento 1400.21/01/2019.00013325 del 21/01/2019 riferita Pt_2
all'anno 2017 e notificata il 22.08.2024 e n°O1-002022847 relativa ad atto di accertamento 1400.06/12/2019.0238257 del 06/12/2019 riferita Pt_2
all'anno 2018 e notificata il 22.08.2024 e conveniva in giudizio . Parte CP_1
ricorrente esponeva al Tribunale che le sanzioni amministrative di cui alle ordinanze ingiunzione opposte traevano origine dal mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti per le annualità 2017 e 2018 ed eccepiva: di non essere più legale rappresentante della società (essendo stata quest'ultima dichiarata fallita il
13.11.2018 ed essendo stata la procedura dichiarata chiusa il 14.06.2022); che i crediti previdenziali si erano prescritti per decorso del termine quinquennale il 24.12.2021; che l era decaduto dal potere di emanare le ordinanze CP_1
ingiunzione per violazione del termine di cui all'art. 14 L.689/81. In via subordinata chiedeva l'applicazione della sanzione nella misura minima.
Si costituiva tempestivamente l , chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
pagina 4 di 19 All'udienza del 26.11.2024 il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione allo stato degli atti, fissava per discussione l'udienza del 28.02.2025, concedendo termine per il deposito di note conclusionali.
In data 24.01.2025 parte ricorrente depositava note conclusionali.
non depositava note conclusionali. CP_1
Il Tribunale decideva come da dispositivo riportato in calce.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato e troverà accoglimento nei termini che si andranno ora a chiarire.
Ma si proceda con ordine.
Premessa
Personalità della sanzione amministrativa e responsabilità solidale della società
Nel sistema della legge n. 689 del 1981 è sempre la persona fisica che può essere soggetto attivo dell'illecito amministrativo e responsabile diretto della sanzione. L'obbligazione solidale della persona giuridica come della società o dell'ente privo di personalità giuridica prevista dall'art. 6 della I. n. 689 del
1981 è autonoma rispetto a quella dell'obbligato in via principale (cfr. Corte di Cassazione, con ordinanza n. 19751 del 20 giugno 2022).
Le disposizioni generali in materia di sanzione amministrativa sono contenute nella legge 24.11.1981 n. 689 che, in particolare, all'art. 3 stabilisce il principio della natura personale della responsabilità, prevedendo che ciascuno
è responsabile della propria azione o omissione cosciente e volontaria.
pagina 5 di 19 Spiega la S.C. che la responsabilità da illecito amministrativo è improntata ai principi di personalità e causalità psichica dell'evento (Cass. n. 10668 del
1996) e, con sentenza Cass. n. 11954 del 2003, ha chiarito:“ a) come il sistema della legge n. 689/81 preservi esso stesso il principio della natura personale della responsabilità, affermatosi nel sistema del codice penale, disciplinando rigorosamente e minuziosamente i profili della “imputabilità” (art. 2), dell'elemento soggettivo della violazione (art. 3), dell'esclusione della responsabilità (art. 4), del concorso di persone (art. 5); b) nonché come lo stesso profilo di deroga apportato attraverso la previsione dell'istituto di derivazione più propriamente civilistico della “solidarietà” (art. 6) resti rigorosamente circoscritto, e naturalmente non tolleri interpretazioni che si discostino dal rispetto del principio della “riserva di legge” (art. 1) che rappresenta esso stesso il cardine del sistema di cui alla legge n. 689/81.”
Quindi responsabile di una violazione amministrativa è solamente la persona fisica a cui è riferibile la condotta materiale o l'omissione che ha dato luogo alla violazione in contestazione.
Si deve, in ogni caso, tener presente, come ricorda la sentenza della
Cassazione, Sez. L., n. 12459 del 1998, con riferimento ad un caso in cui si verte su una società in accomandita semplice, che pur essendo a norma dell'art. 3 legge 24 novembre 1981 n. 689 responsabile di una violazione amministrativa solo la persona fisica a cui è riferibile l'azione materiale o l'omissione che integra la violazione, vi è comunque la responsabilità solidale della società (art. 3 e 6 legge n. 689 del 1981).
pagina 6 di 19 Il diretto destinatario del provvedimento che irroga la sanzione pecuniaria e ne intima il pagamento può essere soltanto la persona fisica e la circostanza che tale persona fisica abbia agito come organo o rappresentante di una persona giuridica spiega rilievo solo al diverso fine della responsabilità solidale di quest'ultima, ai sensi dell'art. 6 della legge citata.
Tali principi derivano dal fatto che per l'assoggettamento diretto a sanzione amministrativa sono richieste la capacità di intendere e di volere (art. 2) e l'elemento soggettivo della colpa o del dolo, con la conseguente rilevanza dell'errore (art. 3), dall'inammissibilità agli eredi dell'obbligazione sanzionatoria (art. 7), dalla considerazione che tra i criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative sono previsti elementi riferibili alla persona fisica (art. 11: la “personalità” dell'autore della violazione e le “sue condizioni economiche”) (Cass. n. 9880 del 2006).
La responsabilità solidale dell'entità astratta, società o enti in genere, per gli illeciti commessi dai loro legali rappresentanti o dipendenti risponde anche alla finalità di sollecitare la vigilanza delle persone e degli enti chiamati a rispondere del fatto altrui. Il criterio d'imputazione di tale responsabilità è individuato dalla l. n. 689 cit. all'art. 6, il quale, richiedendo che l'illecito sia stato commesso dalla persona fisica nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, stabilisce un criterio di collegamento che costituisce al tempo stesso il presupposto ed il limite della responsabilità dell'ente, nel senso che a tal fine si esige soltanto che la persona fisica si trovi con l'ente nel rapporto indicato, e non anche che essa abbia operato nell'interesse dell'ente ( Cass. n.
12264 del 2007).
pagina 7 di 19 Condotta commissiva e omissiva
Al fine di individuare l'autore dell'illecito, occorre distinguere se la violazione
è dovuta ad una condotta illecita di natura commissiva, che indica la presenza di un comportamento attivo idoneo ad offendere l'interesse protetto da una norma, o omissiva, vale a dire un comportamento passivo che consiste nel non compiere l'azione che un soggetto ha il dovere di compiere.
Se è richiesto un comportamento attivo, la responsabilità incide sul soggetto che materialmente lo ha posto in essere, salvo l'eventuale concorso di altre figure, nel qual caso ciascuna di esse dovrà soggiacere alla sanzione, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge (art. 5).
Nell'ambito delle condotte omissive, anche la c. d. colpa in vigilando per il fatto illecito altrui è fonte di responsabilità, rispondendo secondo la S.C. ai principi di personalità e di causalità psichica dell'evento (formale o materiale) dal momento che nel caso di amministrazione congiunta (pur se di fatto disgiunta) delle società, l'amministratore che deliberatamente si astiene dall'esercizio dei doveri inerenti alla carica (fra i quali rientra anche quello di vigilare sulla correttezza dell'amministrazione non direttamente esercitata) concorre, oggettivamente e soggettivamente, con la propria omissione alla causazione dell'illecito materialmente commesso dal coamministratore e con questi, quindi, ne risponde “per fatto proprio, ancorché a titolo di colpa, supposto che questa sia, nella materia necessaria e non sia, invece, sufficiente, la coscienza e la volontarietà della condotta, omissiva o commissiva” (Cass.
10668 del 1996 cit.).
Onere della prova
pagina 8 di 19 In sede di opposizione, il giudizio è regolato dal principio della domanda o della disponibilità della tutela giurisdizionale, che attua sul piano processuale la regola della disponibilità dei diritti soggettivi. Pertanto, la cognizione giudiziale è circoscritta ai profili dedotti dall'opponente onerato della allegazione dei fatti che fondano l'opposizione, mentre limiti non meno pregnanti trovano le allegazioni dell'amministrazione, la quale non può dedurre fatti diversi da quelli posti a fondamento del provvedimento. Ne' il sanzionato può modificare la domanda, ne' l'autorità può introdurre fatti diversi rispetto a quelli che hanno fondato la sanzione.
L'onere che grava su ciascuna parte si connota, non diversamente che nel giudizio ordinario, regolato dal rito del lavoro (art. 6 d. lgs. n. 150 del 2011), con un “duplice aspetto: l'applicabilità dell'art.2697 c.c. in ordine alla parte gravata della demonstratio di quanto affermato, l'utilizzabilità dell'art. 115
c.p.c. sull'ingresso dei mezzi di prova in giudizio, rimessi alla disponibilità delle parti”(Cass. Sez. U. n. 20930 del 2009).
L'oggetto del giudizio consiste non solo nell'accertamento della legittimità dell'atto amministrativo impugnato, ma anche della stessa pretesa sanzionatoria esercitata attraverso l'emissione del provvedimento e quindi ne verifica la legittimità formale e sostanziale.
All'Amministrazione, che viene a rivestire – dal punto di vista sostanziale – la posizione di attrice (ricoprendo, invece, sotto quello formale, il ruolo di convenuta-opposta), incombe l'obbligo di fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa. All'opponente, al contrario, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla legittimità formale del procedimento pagina 9 di 19 amministrativo sanzionatorio espletato o sull'esclusione della sua responsabilità relativamente alla commissione dell'illecito, spetta provare le circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'Amministrazione
(Cass. Ord. 1921 del 2019).
In particolare, in ordine alla “condotta omissiva – e dunque in presenza di una norma di comando che imponga un facere – due sono i dominanti orientamenti nella giurisprudenza di legittimità, in relazione sinergica tra loro: a) la condotta omissiva del responsabile è dimostrabile, da parte dell'autorità, mediante presunzioni;
b) l'onere di provare la condotta attiva dovuta grava sul responsabile, il quale può, altresì, provare la sussistenza di elementi tali da rendere inesigibile il comportamento attivo (Cass. 22 agosto 2006, n. 18235;
Cass. 24 giugno 2004, n. 11751 cit., in tema di obbligo di vigilanza sul generale andamento della gestione di una società di capitali) (Cass. Sez. U. n.
20930 del 2009 cit.).
La prova della condotta positiva di adempimento di un obbligo attivo spetta, a fronte della contestata omissione, al soggetto tenuto ad attivarsi, anche secondo il principio della vicinanza della prova, nel senso che l'onere grava, in ogni caso, sul soggetto tenuto ad un comportamento positivo nella cui sfera si è prodotto l'illecito, e che è quindi in possesso degli elementi utili per paralizzare la contestazione in atto, fornendo la prova dell'avvenuto adempimento, per cui l'onere della prova va posto a carico del soggetto nella cui “sfera di controllo” si è prodotta la violazione.
Diverso il caso di inadempimento di obbligazioni negative, perché laddove venga dedotta la violazione di una obbligazione di non fare, la prova pagina 10 di 19 dell'inadempimento è sempre a carico dell'amministrazione ( Cass. Sez Un.
20930 del 2009 ).
La responsabilità gravante sugli autori materiali richiede sempre almeno la colpa.
Per quanto riguarda la prova, una volta integrata e provata la fattispecie tipica dell'illecito, il trasgressore viene gravato dell'onere di dimostrare di aver agito in assenza di colpevolezza. La S.C. ha, difatti, affermato che spetta a colui che ha trasgredito la norma dimostrare di aver agito senza colpa o dolo con riguardo all'illecito amministrativo in generale, poiché alla luce del disposto della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 3, “per le violazioni colpite da sanzione amministrativa è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva e omissiva, sia essa dolosa e colposa, ed il principio deve essere inteso nel senso della sufficienza dei suddetti estremi, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa, nel senso che dalla norma si desume altresì una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, incombendo a questi l'onere di provare di avere agito senza colpa” ( Cass. Sez Un. 20930 del 2009).
In definitiva, sussiste una presunzione di responsabilità sotto il profilo della colpa in capo a colui cui viene attribuito il comportamento vietato una volta accertata in fatto la fattispecie contestata ( Cass. Ord. Sez. L. n. 28287 del
2019).
Eccezione di difetto di legittimazione passiva
pagina 11 di 19 Parte ricorrente eccepisce di non essere più legale rappresentante della società, essendo stata quest'ultima dichiarata fallita il 13.11.2018 ed essendosi chiusa la procedura il 14.11.2022.
L'eccezione non è fondata o meglio, la circostanza che il ricorrente non sia più legale rappresentante della società e che non lo fosse al momento della notifica degli atti di accertamento e delle ordinanze ingiunzione opposte non rileva.
Ciò che rileva è che il ricorrente fosse pacificamente legale rappresentante al momento del mancato pagamento dei contributi, in relazione alla quale omissione è stata emessa la sanzione amministrativa di cui all'ordinanza ingiunzione qui opposta: il provvedimento sanzionatorio individua il ricorrente nella sua qualità di legale rappresentante della società, come autore delle violazioni contestate e, conseguentemente, come persona fisica destinataria del provvedimento sanzionatorio anche in base al disposto dell'art. 6 legge 689/1981 che dispone che se la violazione è commessa dal legale rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.
La pretesa creditoria dell'Amministrazione è stata correttamente esercitata nei confronti della persona fisica dell'amministratore della società, anche se poi dichiarata fallita (cfr. Cassazione ordinanza 15.03. – 7.7.2023 n.19371 Pres.
). Per_2
pagina 12 di 19 Eccezione di prescrizione
Parte ricorrente eccepisce la prescrizione dei contributi relativi alle annualità
2017 e 2018 e delle somme aggiuntive
L' ha contestato l'eccezione di prescrizione. CP_1
Come evidenziato dal richiamo compiuto dal ricorrente all'articolo 3 comma 9 della l. n. 335/1995, lo stesso ha inteso riferirsi al decorso del termine di prescrizione dei crediti contributivi (e somme aggiuntive) il cui omesso versamento ha rappresentato il presupposto della reazione sanzionatoria.
Deve quindi stabilirsi se la prescrizione dei crediti contributivi previdenziali di cui è stato omesso il versamento abbia effetti sul potere sanzionatorio dell'Ente previdenziale. Occorre, in particolare, verificare se l'eventuale decorso del termine di prescrizione dei contributi previdenziali determini la caducazione del potere sanzionatorio dell di irrogare la sanzione per le CP_1
violazioni di cui dall'art. 2, comma 1 bis, D.L. 12 settembre 1983 n. 463
(conv., con modifiche, in legge 11 novembre 1983 n. 638).
La lettera della disposizione legislativa in esame individua, quale fatto costitutivo della fattispecie sanzionatoria, soltanto e meramente l'omesso versamento delle ritenute di cui all'art. 2, comma 1-bis, del D.L. n. 463/1983 e attribuisce, quindi, rilievo, ai fini del perfezionamento della fattispecie sanzionatoria, al mero omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti o delle trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, senza assegnare invece rilievo ad elementi esterni alla predetta condotta omissiva tenuta dalla parte datoriale.
pagina 13 di 19 Ne discende che l'eventuale prescrizione dei contributi previdenziali e assistenziali di cui sia stato omesso il versamento se rileva -ai sensi dell'articolo 3, comma 9, L. n. 335/1995, nella specie unicamente invocato ai fini del diritto dell'Ente previdenziale a riscuotere i detti crediti, non ha alcun rilievo sul diverso potere sanzionatorio disciplinato dagli artt. 2, comma 1 bis, del D.L. 463/1985, 8 e ss. del D.Lgs. n. 8/2016 e L. n. 689/1981.
Del tutto irrilevante è, dunque, in questa sede accertare se siano prescritti oppure no, sull'assunto del mancato compimento di atti interruttivi, i crediti contributivi, non essendo l'eventuale prescrizione di detti crediti atta a determinare l'illegittimità delle ordinanze ingiunzione opposte (cfr. Tribunale
Catania sent n. 1667/2024 del 26-03-2024).
Determinazione dell'importo delle sanzioni amministrative comminate
Parte ricorrente ha chiesto “in via subordinata… in caso di rigetto del ricorso venga applicata la sanzione nella misura minima (art. 11 689/81)”, senza addurre alcuna motivazione a sostegno di tale richiesta.
La domanda va dunque rigettata, per genericità.
Decadenza ex art. 14 legge 683/1983
Le sanzioni amministrative portate dalle ordinanze ingiunzione di cui è opposizione sono state irrogate dall' ai sensi dell'art.3, comma 6 del CP_1
D.Lgs. n.8 del 2016, che, sostituendo l'art.2, comma 1-bis d.l. 463/83, conv, con l.638/83, ha depenalizzato parzialmente la fattispecie dell'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, prevedendo – come sopra pagina 14 di 19 già chiarito - l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 10.000 ad euro 50.000 qualora l'importo omesso non sia superiore ad euro 10.000 annui.
L'opponente, sul presupposto che le ordinanze ingiunzione sono state emesse con applicazione e nell'ambito della procedura di cui alla L.689/81, ha eccepito la decadenza ex art.14, osservando che nel caso di specie non è stato rispettato il termine per la notificazione della violazione al trasgressore e all'obbligato solidale (90 gg. dall'accertamento), con conseguente estinzione dell'obbligazione secondo quanto previsto dall'ultimo comma della disposizione citata.
Lo scrivente condivide l'assunto di parte ricorrente e ritiene applicabile la fattispecie decadenziale prevista dall'art.14 L.689/81, ancorchè occorra al riguardo precisare quanto segue.
Come correttamente osservato da Corte d'Appello di Milano 6.11.2023 n.927, in tema di omesso versamento sottosoglia delle ritenute previdenziali, in caso di illecito commesso anteriormente all'entrata in vigore della riforma, assume rilievo la disciplina intertemporale dettata dall'art. 8 del d.lgs. 8 del 2016 con cui il legislatore ha previsto l'applicazione retroattiva delle sanzioni amministrative che, pur ricalcando quasi integralmente le previsioni contenute nell'art. 14 della legge n.689 del 1981, si differenzia nel fatto che tale norma non prevede, quale conseguenza dell'inosservanza del termine fissato per la notificazione degli estremi della violazione, quella dell'estinzione dell'obbligazione di pagamento delle somme dovute, non essendo peraltro ammissibile alcuna operazione ermeneutica volta ad ampliare l'ambito di pagina 15 di 19 operatività della norma, atteso che le norme sulla decadenza sono di stretta interpretazione.
Nello specifico gli atti di accertamento notificati il 21.01.2019 e il 6.12.2019 sono stati formati ben oltre 90 giorni dall'entrata in vigore del D.Lgs. 8/2016, quando il termine dell'art. 14 L. 689/1981 era spirato. Gli illeciti cui si riferiscono sono peraltro riferiti all'anno 2017 e 2018.
A ben vedere occorre distinguere, ai fini dell'applicabilità dell'art. 14 cit. tra illeciti “a regime” e cioè commessi dal 2016 in poi da quelli commessi negli anni precedenti, per i quali è applicabile la disciplina transitoria prevista dagli articoli 8 e 9.
In particolare, con riferimento alla disciplina relativa agli illeciti commessi successivamente all'intervenuta depenalizzazione, la norma cui occorre fare riferimento è l'art. 6 con il quale è disposto che “si osservano in quanto applicabili le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981 n.689”, tra cui la norma dell'art. 14, mentre per gli illeciti commessi prima della depenalizzazione, occorre fare riferimento al disposto dell'art. 9, c.5 in virtù del quale “si applicano in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n.689”.
Con riguardo alla disciplina transitoria, trova quindi applicazione solo l'art. 16
e non anche gli altri articoli contenuti nelle sezioni I e II del capo I, tra cui l'art. 14; se così non fosse, il menzionato art. 9 c.5 sarebbe norma totalmente inutile.
Deve quindi concludersi nel senso che i termini di cui al comma 5 dell'art. 9 del D.Lgs. 8 del 2016 non sono posti a pena di decadenza. La norma pone due pagina 16 di 19 termini: il primo, di 90 giorni a far data dall'entrata in vigore della riforma, perché l'autorità amministrativa invii all i fascicoli e un secondo, di altri CP_1
90 giorni, perché l' notifichi gli estremi della violazione agli interessati. CP_1
In assenza di una disposizione che li dichiari perentori o che preveda la nullità degli atti compiuti dopo il loro decorso, di termini meramente ordinatori.
Risulta evidente che con riferimento alle fattispecie costituenti originariamente reato e successivamente depenalizzate per effetto del D.Lgs.
8/2016, il legislatore ha inteso escludere che dalla mancata osservanza del termine per la notifica degli atti relativi alla violazione potesse derivare, quale effetto automatico, quello dell'estinzione dell'obbligazione.
In ordine alla natura dei termini di cui agli artt. 8 e 9 citati, la Corte di
Cassazione si è già pronunciata con sentenza 123/2020 la cui motivazione, condivisa dalla scrivente, viene richiamata ex art. 118 disp. att.
Con tale sentenza è stato affermato che: “come è agevole constatare dalla lettura delle sopra riportate norme, nessuna sanzione decadenziale è prevista nel caso in cui l'Autorità Giudiziaria non trasmette, nel termine di 90 giorni, gli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi, all'Autorità Amministrativa;
pertanto tale termine, ad avviso di questa Corte, in difetto di espressa prevista decadenza e di decisivi elementi di segno contrario, deve considerarsi meramente ordinatorio, di conseguenza la relativa eccezione va disattesa perché infondata”.
La diversa disciplina delle conseguenze derivanti dall'omessa o tardiva contestazione delle violazioni, nell'ipotesi di un fatto previsto ab origine come reato e poi oggetto di depenalizzazione rispetto a quelle che sorgono come pagina 17 di 19 illecito amministrativo, trova il proprio fondamento nel fatto che il legislatore, consapevole che per effetto della depenalizzazione, all'autorità amministrativa sarebbero stati trasmessi numerosi procedimenti penali non ancora definiti relativi a omissioni contributive, non ha previsto alcuna decadenza in capo all'autorità amministrativa e ciò al fine di evitare che in caso di tardiva osservanza del termine di notifica dalla violazione commessa potesse derivare l'estinzione dell'obbligazione di pagamento delle somme dovute.
A completare il quadro, va aggiunto – ancorchè non rilevi nel caso in esame – che l'art. 23 del D.L. 48/2023 ha previsto “per le violazioni riferiti ai periodi di omissione dal 1 gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'art. 14 della legge 24 novembre 1981 n. 689 entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello oggetto di violazione”.
Tanto premesso, trattandosi nel caso di specie di illeciti commessi successivamente all'entrata in vigore del citato D.Lgs. 8/2016, deve ritenersi pienamente applicabile l'art. 14 cit..
.-.-.-.-..
Spese
La regolamentazione delle spese segue il principio della soccombenza. Le spese vengono liquidate secondo i valori medi dello scaglione di riferimento per quanto concerne fase di studio e introduttiva e decisionale e in base ai valori minimi per la fase istruttoria/trattazione, considerato che non è stata svolta istruttoria orale.
p.q.m.
Il Giudice del lavoro,
pagina 18 di 19 definitivamente pronunciando nella causa n. 554-2024 R.G.L. promossa con ricorso depositato il 20.09.2024 da contro , così Parte_1 CP_1
provvede:
ogni diversa domanda, eccezione e istanza reietta annulla le O.I. n° O1-001611099 relativa ad atto di accertamento Pt_2
1400.21/01/2019.00013325 del 21/01/2019 riferita all'anno 2017 e notificata il 22.08.2024 e n°O1-002022847 relativa ad atto di accertamento n.INPS
1400.06/12/2019.0238257 del 06/12/2019 riferita all'anno 2018 e notificata il
22.08.2024 condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute dal ricorrente che liquida in CP_1
euro 7.926,50.- per compensi, euro 43,00 per C.U. oltre 15% spese generali, iva e cpa sulle voci assoggettate per legge.
Così deciso, 28.02.2025
Il Giudice del Lavoro
Eliana Marchesini
pagina 19 di 19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bolzano, Eliana Marchesini, ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa di lavoro nr. 554-2024 R.G.L., promossa da:
C.F. , residente in [...]39040 Parte_1 C.F._1
(BZ) via Molini n.2 Int.1 rappresentato difeso dall'avv. Angelo Zamagni, del
Foro di Trento, C.F con studio in Trento via san C.F._2
Giovanni Bosco nr.
3 -tel.0461/402279 e fax 0461/1595201 ed indirizzo pec:
presso i quali autorizza le comunicazioni Email_1
pagina 1 di 19 nonché ivi domiciliato, giusta procura allegata al ricorso atto in supporto informatico.
ricorrente
contro
( ), in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e CP_1 P.IVA_1
difeso congiuntamente e/o disgiuntamente dagli avv.ti Raimund Bauer
( e Lucia Orsingher ( ) in forza C.F._3 C.F._4
di procura notarile rog. Not. di Fiumicino/Roma dd. Persona_1
22.03.2024 n. 37875/7313 i quali dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni del presente procedimento al seguente numero telefax:
0471/996887 ovvero ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:
E
e Email_2
t, con domicilio eletto presso gli Email_4
uffici dell'avvocatura I.N.P.S., P.zza Domenicani n° 39, 39100 Bolzano convenuta contumace
In punto: opposizione ad n° O1-001611099 Controparte_2
relativa ad atto di accertamento 1400.21/01/2019.00013325 del Pt_2
21/01/2019 riferita all'anno 2017 e notificata il 22.08.2024 e n°O1-002022847 relativa ad atto di accertamento 1400.06/12/2019.0238257 del Pt_2
06/12/2019 riferita all'anno 2018 e notificata il 22.08.2024
pagina 2 di 19 causa assegnata a sentenza all'udienza del 28.02.2025 sulle seguenti conclusioni:
per la parte ricorrente:
Al Tribunale di Bolzano, sez- lavoro di fissare l'udienza di discussione della causa ed accogliere le seguenti conclusioni:
In via preliminare
Sospendere l'esecuzione del provvedimento impugnato perché concorrono i gravi motivi come meglio indicati in narrativa del presente atto;
Nel merito
In via principale
dichiarare la inammissibilità e/o nullità delle ordinanze ingiunzioni ° O1-
001611099 relativa ad atto di accertamento Pt_2
1400.21/01/2019.00013325 del 21/01/2019 riferita all'anno 2017 e notificata il 22.08.2024 e n°O1-002022847 relativa ad atto di accertamento Pt_2
1400.06/12/2019.0238257 del 06/12/2019 riferita all'anno 2018 e notificata il
22.08.2024 e delle sanzioni accessorie per i motivi sopraesposti e /o per tutti quelli che dovessero emergere in corso di causa;
in via subordinata
in caso di rigetto del ricorso applicarsi le sanzioni nella misura minima (art. 11
L. 689/81).
pagina 3 di 19 Con vittoria di spese e competenze in favore del procuratore anticipante
per parte convenuta:
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 20.09.2024 proponeva opposizione Parte_1
avverso le ordinanze ingiunzione n° O1-001611099 relativa ad atto di accertamento 1400.21/01/2019.00013325 del 21/01/2019 riferita Pt_2
all'anno 2017 e notificata il 22.08.2024 e n°O1-002022847 relativa ad atto di accertamento 1400.06/12/2019.0238257 del 06/12/2019 riferita Pt_2
all'anno 2018 e notificata il 22.08.2024 e conveniva in giudizio . Parte CP_1
ricorrente esponeva al Tribunale che le sanzioni amministrative di cui alle ordinanze ingiunzione opposte traevano origine dal mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti per le annualità 2017 e 2018 ed eccepiva: di non essere più legale rappresentante della società (essendo stata quest'ultima dichiarata fallita il
13.11.2018 ed essendo stata la procedura dichiarata chiusa il 14.06.2022); che i crediti previdenziali si erano prescritti per decorso del termine quinquennale il 24.12.2021; che l era decaduto dal potere di emanare le ordinanze CP_1
ingiunzione per violazione del termine di cui all'art. 14 L.689/81. In via subordinata chiedeva l'applicazione della sanzione nella misura minima.
Si costituiva tempestivamente l , chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
pagina 4 di 19 All'udienza del 26.11.2024 il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione allo stato degli atti, fissava per discussione l'udienza del 28.02.2025, concedendo termine per il deposito di note conclusionali.
In data 24.01.2025 parte ricorrente depositava note conclusionali.
non depositava note conclusionali. CP_1
Il Tribunale decideva come da dispositivo riportato in calce.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato e troverà accoglimento nei termini che si andranno ora a chiarire.
Ma si proceda con ordine.
Premessa
Personalità della sanzione amministrativa e responsabilità solidale della società
Nel sistema della legge n. 689 del 1981 è sempre la persona fisica che può essere soggetto attivo dell'illecito amministrativo e responsabile diretto della sanzione. L'obbligazione solidale della persona giuridica come della società o dell'ente privo di personalità giuridica prevista dall'art. 6 della I. n. 689 del
1981 è autonoma rispetto a quella dell'obbligato in via principale (cfr. Corte di Cassazione, con ordinanza n. 19751 del 20 giugno 2022).
Le disposizioni generali in materia di sanzione amministrativa sono contenute nella legge 24.11.1981 n. 689 che, in particolare, all'art. 3 stabilisce il principio della natura personale della responsabilità, prevedendo che ciascuno
è responsabile della propria azione o omissione cosciente e volontaria.
pagina 5 di 19 Spiega la S.C. che la responsabilità da illecito amministrativo è improntata ai principi di personalità e causalità psichica dell'evento (Cass. n. 10668 del
1996) e, con sentenza Cass. n. 11954 del 2003, ha chiarito:“ a) come il sistema della legge n. 689/81 preservi esso stesso il principio della natura personale della responsabilità, affermatosi nel sistema del codice penale, disciplinando rigorosamente e minuziosamente i profili della “imputabilità” (art. 2), dell'elemento soggettivo della violazione (art. 3), dell'esclusione della responsabilità (art. 4), del concorso di persone (art. 5); b) nonché come lo stesso profilo di deroga apportato attraverso la previsione dell'istituto di derivazione più propriamente civilistico della “solidarietà” (art. 6) resti rigorosamente circoscritto, e naturalmente non tolleri interpretazioni che si discostino dal rispetto del principio della “riserva di legge” (art. 1) che rappresenta esso stesso il cardine del sistema di cui alla legge n. 689/81.”
Quindi responsabile di una violazione amministrativa è solamente la persona fisica a cui è riferibile la condotta materiale o l'omissione che ha dato luogo alla violazione in contestazione.
Si deve, in ogni caso, tener presente, come ricorda la sentenza della
Cassazione, Sez. L., n. 12459 del 1998, con riferimento ad un caso in cui si verte su una società in accomandita semplice, che pur essendo a norma dell'art. 3 legge 24 novembre 1981 n. 689 responsabile di una violazione amministrativa solo la persona fisica a cui è riferibile l'azione materiale o l'omissione che integra la violazione, vi è comunque la responsabilità solidale della società (art. 3 e 6 legge n. 689 del 1981).
pagina 6 di 19 Il diretto destinatario del provvedimento che irroga la sanzione pecuniaria e ne intima il pagamento può essere soltanto la persona fisica e la circostanza che tale persona fisica abbia agito come organo o rappresentante di una persona giuridica spiega rilievo solo al diverso fine della responsabilità solidale di quest'ultima, ai sensi dell'art. 6 della legge citata.
Tali principi derivano dal fatto che per l'assoggettamento diretto a sanzione amministrativa sono richieste la capacità di intendere e di volere (art. 2) e l'elemento soggettivo della colpa o del dolo, con la conseguente rilevanza dell'errore (art. 3), dall'inammissibilità agli eredi dell'obbligazione sanzionatoria (art. 7), dalla considerazione che tra i criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative sono previsti elementi riferibili alla persona fisica (art. 11: la “personalità” dell'autore della violazione e le “sue condizioni economiche”) (Cass. n. 9880 del 2006).
La responsabilità solidale dell'entità astratta, società o enti in genere, per gli illeciti commessi dai loro legali rappresentanti o dipendenti risponde anche alla finalità di sollecitare la vigilanza delle persone e degli enti chiamati a rispondere del fatto altrui. Il criterio d'imputazione di tale responsabilità è individuato dalla l. n. 689 cit. all'art. 6, il quale, richiedendo che l'illecito sia stato commesso dalla persona fisica nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, stabilisce un criterio di collegamento che costituisce al tempo stesso il presupposto ed il limite della responsabilità dell'ente, nel senso che a tal fine si esige soltanto che la persona fisica si trovi con l'ente nel rapporto indicato, e non anche che essa abbia operato nell'interesse dell'ente ( Cass. n.
12264 del 2007).
pagina 7 di 19 Condotta commissiva e omissiva
Al fine di individuare l'autore dell'illecito, occorre distinguere se la violazione
è dovuta ad una condotta illecita di natura commissiva, che indica la presenza di un comportamento attivo idoneo ad offendere l'interesse protetto da una norma, o omissiva, vale a dire un comportamento passivo che consiste nel non compiere l'azione che un soggetto ha il dovere di compiere.
Se è richiesto un comportamento attivo, la responsabilità incide sul soggetto che materialmente lo ha posto in essere, salvo l'eventuale concorso di altre figure, nel qual caso ciascuna di esse dovrà soggiacere alla sanzione, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge (art. 5).
Nell'ambito delle condotte omissive, anche la c. d. colpa in vigilando per il fatto illecito altrui è fonte di responsabilità, rispondendo secondo la S.C. ai principi di personalità e di causalità psichica dell'evento (formale o materiale) dal momento che nel caso di amministrazione congiunta (pur se di fatto disgiunta) delle società, l'amministratore che deliberatamente si astiene dall'esercizio dei doveri inerenti alla carica (fra i quali rientra anche quello di vigilare sulla correttezza dell'amministrazione non direttamente esercitata) concorre, oggettivamente e soggettivamente, con la propria omissione alla causazione dell'illecito materialmente commesso dal coamministratore e con questi, quindi, ne risponde “per fatto proprio, ancorché a titolo di colpa, supposto che questa sia, nella materia necessaria e non sia, invece, sufficiente, la coscienza e la volontarietà della condotta, omissiva o commissiva” (Cass.
10668 del 1996 cit.).
Onere della prova
pagina 8 di 19 In sede di opposizione, il giudizio è regolato dal principio della domanda o della disponibilità della tutela giurisdizionale, che attua sul piano processuale la regola della disponibilità dei diritti soggettivi. Pertanto, la cognizione giudiziale è circoscritta ai profili dedotti dall'opponente onerato della allegazione dei fatti che fondano l'opposizione, mentre limiti non meno pregnanti trovano le allegazioni dell'amministrazione, la quale non può dedurre fatti diversi da quelli posti a fondamento del provvedimento. Ne' il sanzionato può modificare la domanda, ne' l'autorità può introdurre fatti diversi rispetto a quelli che hanno fondato la sanzione.
L'onere che grava su ciascuna parte si connota, non diversamente che nel giudizio ordinario, regolato dal rito del lavoro (art. 6 d. lgs. n. 150 del 2011), con un “duplice aspetto: l'applicabilità dell'art.2697 c.c. in ordine alla parte gravata della demonstratio di quanto affermato, l'utilizzabilità dell'art. 115
c.p.c. sull'ingresso dei mezzi di prova in giudizio, rimessi alla disponibilità delle parti”(Cass. Sez. U. n. 20930 del 2009).
L'oggetto del giudizio consiste non solo nell'accertamento della legittimità dell'atto amministrativo impugnato, ma anche della stessa pretesa sanzionatoria esercitata attraverso l'emissione del provvedimento e quindi ne verifica la legittimità formale e sostanziale.
All'Amministrazione, che viene a rivestire – dal punto di vista sostanziale – la posizione di attrice (ricoprendo, invece, sotto quello formale, il ruolo di convenuta-opposta), incombe l'obbligo di fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa. All'opponente, al contrario, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla legittimità formale del procedimento pagina 9 di 19 amministrativo sanzionatorio espletato o sull'esclusione della sua responsabilità relativamente alla commissione dell'illecito, spetta provare le circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'Amministrazione
(Cass. Ord. 1921 del 2019).
In particolare, in ordine alla “condotta omissiva – e dunque in presenza di una norma di comando che imponga un facere – due sono i dominanti orientamenti nella giurisprudenza di legittimità, in relazione sinergica tra loro: a) la condotta omissiva del responsabile è dimostrabile, da parte dell'autorità, mediante presunzioni;
b) l'onere di provare la condotta attiva dovuta grava sul responsabile, il quale può, altresì, provare la sussistenza di elementi tali da rendere inesigibile il comportamento attivo (Cass. 22 agosto 2006, n. 18235;
Cass. 24 giugno 2004, n. 11751 cit., in tema di obbligo di vigilanza sul generale andamento della gestione di una società di capitali) (Cass. Sez. U. n.
20930 del 2009 cit.).
La prova della condotta positiva di adempimento di un obbligo attivo spetta, a fronte della contestata omissione, al soggetto tenuto ad attivarsi, anche secondo il principio della vicinanza della prova, nel senso che l'onere grava, in ogni caso, sul soggetto tenuto ad un comportamento positivo nella cui sfera si è prodotto l'illecito, e che è quindi in possesso degli elementi utili per paralizzare la contestazione in atto, fornendo la prova dell'avvenuto adempimento, per cui l'onere della prova va posto a carico del soggetto nella cui “sfera di controllo” si è prodotta la violazione.
Diverso il caso di inadempimento di obbligazioni negative, perché laddove venga dedotta la violazione di una obbligazione di non fare, la prova pagina 10 di 19 dell'inadempimento è sempre a carico dell'amministrazione ( Cass. Sez Un.
20930 del 2009 ).
La responsabilità gravante sugli autori materiali richiede sempre almeno la colpa.
Per quanto riguarda la prova, una volta integrata e provata la fattispecie tipica dell'illecito, il trasgressore viene gravato dell'onere di dimostrare di aver agito in assenza di colpevolezza. La S.C. ha, difatti, affermato che spetta a colui che ha trasgredito la norma dimostrare di aver agito senza colpa o dolo con riguardo all'illecito amministrativo in generale, poiché alla luce del disposto della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 3, “per le violazioni colpite da sanzione amministrativa è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva e omissiva, sia essa dolosa e colposa, ed il principio deve essere inteso nel senso della sufficienza dei suddetti estremi, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa, nel senso che dalla norma si desume altresì una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, incombendo a questi l'onere di provare di avere agito senza colpa” ( Cass. Sez Un. 20930 del 2009).
In definitiva, sussiste una presunzione di responsabilità sotto il profilo della colpa in capo a colui cui viene attribuito il comportamento vietato una volta accertata in fatto la fattispecie contestata ( Cass. Ord. Sez. L. n. 28287 del
2019).
Eccezione di difetto di legittimazione passiva
pagina 11 di 19 Parte ricorrente eccepisce di non essere più legale rappresentante della società, essendo stata quest'ultima dichiarata fallita il 13.11.2018 ed essendosi chiusa la procedura il 14.11.2022.
L'eccezione non è fondata o meglio, la circostanza che il ricorrente non sia più legale rappresentante della società e che non lo fosse al momento della notifica degli atti di accertamento e delle ordinanze ingiunzione opposte non rileva.
Ciò che rileva è che il ricorrente fosse pacificamente legale rappresentante al momento del mancato pagamento dei contributi, in relazione alla quale omissione è stata emessa la sanzione amministrativa di cui all'ordinanza ingiunzione qui opposta: il provvedimento sanzionatorio individua il ricorrente nella sua qualità di legale rappresentante della società, come autore delle violazioni contestate e, conseguentemente, come persona fisica destinataria del provvedimento sanzionatorio anche in base al disposto dell'art. 6 legge 689/1981 che dispone che se la violazione è commessa dal legale rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.
La pretesa creditoria dell'Amministrazione è stata correttamente esercitata nei confronti della persona fisica dell'amministratore della società, anche se poi dichiarata fallita (cfr. Cassazione ordinanza 15.03. – 7.7.2023 n.19371 Pres.
). Per_2
pagina 12 di 19 Eccezione di prescrizione
Parte ricorrente eccepisce la prescrizione dei contributi relativi alle annualità
2017 e 2018 e delle somme aggiuntive
L' ha contestato l'eccezione di prescrizione. CP_1
Come evidenziato dal richiamo compiuto dal ricorrente all'articolo 3 comma 9 della l. n. 335/1995, lo stesso ha inteso riferirsi al decorso del termine di prescrizione dei crediti contributivi (e somme aggiuntive) il cui omesso versamento ha rappresentato il presupposto della reazione sanzionatoria.
Deve quindi stabilirsi se la prescrizione dei crediti contributivi previdenziali di cui è stato omesso il versamento abbia effetti sul potere sanzionatorio dell'Ente previdenziale. Occorre, in particolare, verificare se l'eventuale decorso del termine di prescrizione dei contributi previdenziali determini la caducazione del potere sanzionatorio dell di irrogare la sanzione per le CP_1
violazioni di cui dall'art. 2, comma 1 bis, D.L. 12 settembre 1983 n. 463
(conv., con modifiche, in legge 11 novembre 1983 n. 638).
La lettera della disposizione legislativa in esame individua, quale fatto costitutivo della fattispecie sanzionatoria, soltanto e meramente l'omesso versamento delle ritenute di cui all'art. 2, comma 1-bis, del D.L. n. 463/1983 e attribuisce, quindi, rilievo, ai fini del perfezionamento della fattispecie sanzionatoria, al mero omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti o delle trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, senza assegnare invece rilievo ad elementi esterni alla predetta condotta omissiva tenuta dalla parte datoriale.
pagina 13 di 19 Ne discende che l'eventuale prescrizione dei contributi previdenziali e assistenziali di cui sia stato omesso il versamento se rileva -ai sensi dell'articolo 3, comma 9, L. n. 335/1995, nella specie unicamente invocato ai fini del diritto dell'Ente previdenziale a riscuotere i detti crediti, non ha alcun rilievo sul diverso potere sanzionatorio disciplinato dagli artt. 2, comma 1 bis, del D.L. 463/1985, 8 e ss. del D.Lgs. n. 8/2016 e L. n. 689/1981.
Del tutto irrilevante è, dunque, in questa sede accertare se siano prescritti oppure no, sull'assunto del mancato compimento di atti interruttivi, i crediti contributivi, non essendo l'eventuale prescrizione di detti crediti atta a determinare l'illegittimità delle ordinanze ingiunzione opposte (cfr. Tribunale
Catania sent n. 1667/2024 del 26-03-2024).
Determinazione dell'importo delle sanzioni amministrative comminate
Parte ricorrente ha chiesto “in via subordinata… in caso di rigetto del ricorso venga applicata la sanzione nella misura minima (art. 11 689/81)”, senza addurre alcuna motivazione a sostegno di tale richiesta.
La domanda va dunque rigettata, per genericità.
Decadenza ex art. 14 legge 683/1983
Le sanzioni amministrative portate dalle ordinanze ingiunzione di cui è opposizione sono state irrogate dall' ai sensi dell'art.3, comma 6 del CP_1
D.Lgs. n.8 del 2016, che, sostituendo l'art.2, comma 1-bis d.l. 463/83, conv, con l.638/83, ha depenalizzato parzialmente la fattispecie dell'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, prevedendo – come sopra pagina 14 di 19 già chiarito - l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 10.000 ad euro 50.000 qualora l'importo omesso non sia superiore ad euro 10.000 annui.
L'opponente, sul presupposto che le ordinanze ingiunzione sono state emesse con applicazione e nell'ambito della procedura di cui alla L.689/81, ha eccepito la decadenza ex art.14, osservando che nel caso di specie non è stato rispettato il termine per la notificazione della violazione al trasgressore e all'obbligato solidale (90 gg. dall'accertamento), con conseguente estinzione dell'obbligazione secondo quanto previsto dall'ultimo comma della disposizione citata.
Lo scrivente condivide l'assunto di parte ricorrente e ritiene applicabile la fattispecie decadenziale prevista dall'art.14 L.689/81, ancorchè occorra al riguardo precisare quanto segue.
Come correttamente osservato da Corte d'Appello di Milano 6.11.2023 n.927, in tema di omesso versamento sottosoglia delle ritenute previdenziali, in caso di illecito commesso anteriormente all'entrata in vigore della riforma, assume rilievo la disciplina intertemporale dettata dall'art. 8 del d.lgs. 8 del 2016 con cui il legislatore ha previsto l'applicazione retroattiva delle sanzioni amministrative che, pur ricalcando quasi integralmente le previsioni contenute nell'art. 14 della legge n.689 del 1981, si differenzia nel fatto che tale norma non prevede, quale conseguenza dell'inosservanza del termine fissato per la notificazione degli estremi della violazione, quella dell'estinzione dell'obbligazione di pagamento delle somme dovute, non essendo peraltro ammissibile alcuna operazione ermeneutica volta ad ampliare l'ambito di pagina 15 di 19 operatività della norma, atteso che le norme sulla decadenza sono di stretta interpretazione.
Nello specifico gli atti di accertamento notificati il 21.01.2019 e il 6.12.2019 sono stati formati ben oltre 90 giorni dall'entrata in vigore del D.Lgs. 8/2016, quando il termine dell'art. 14 L. 689/1981 era spirato. Gli illeciti cui si riferiscono sono peraltro riferiti all'anno 2017 e 2018.
A ben vedere occorre distinguere, ai fini dell'applicabilità dell'art. 14 cit. tra illeciti “a regime” e cioè commessi dal 2016 in poi da quelli commessi negli anni precedenti, per i quali è applicabile la disciplina transitoria prevista dagli articoli 8 e 9.
In particolare, con riferimento alla disciplina relativa agli illeciti commessi successivamente all'intervenuta depenalizzazione, la norma cui occorre fare riferimento è l'art. 6 con il quale è disposto che “si osservano in quanto applicabili le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981 n.689”, tra cui la norma dell'art. 14, mentre per gli illeciti commessi prima della depenalizzazione, occorre fare riferimento al disposto dell'art. 9, c.5 in virtù del quale “si applicano in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n.689”.
Con riguardo alla disciplina transitoria, trova quindi applicazione solo l'art. 16
e non anche gli altri articoli contenuti nelle sezioni I e II del capo I, tra cui l'art. 14; se così non fosse, il menzionato art. 9 c.5 sarebbe norma totalmente inutile.
Deve quindi concludersi nel senso che i termini di cui al comma 5 dell'art. 9 del D.Lgs. 8 del 2016 non sono posti a pena di decadenza. La norma pone due pagina 16 di 19 termini: il primo, di 90 giorni a far data dall'entrata in vigore della riforma, perché l'autorità amministrativa invii all i fascicoli e un secondo, di altri CP_1
90 giorni, perché l' notifichi gli estremi della violazione agli interessati. CP_1
In assenza di una disposizione che li dichiari perentori o che preveda la nullità degli atti compiuti dopo il loro decorso, di termini meramente ordinatori.
Risulta evidente che con riferimento alle fattispecie costituenti originariamente reato e successivamente depenalizzate per effetto del D.Lgs.
8/2016, il legislatore ha inteso escludere che dalla mancata osservanza del termine per la notifica degli atti relativi alla violazione potesse derivare, quale effetto automatico, quello dell'estinzione dell'obbligazione.
In ordine alla natura dei termini di cui agli artt. 8 e 9 citati, la Corte di
Cassazione si è già pronunciata con sentenza 123/2020 la cui motivazione, condivisa dalla scrivente, viene richiamata ex art. 118 disp. att.
Con tale sentenza è stato affermato che: “come è agevole constatare dalla lettura delle sopra riportate norme, nessuna sanzione decadenziale è prevista nel caso in cui l'Autorità Giudiziaria non trasmette, nel termine di 90 giorni, gli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi, all'Autorità Amministrativa;
pertanto tale termine, ad avviso di questa Corte, in difetto di espressa prevista decadenza e di decisivi elementi di segno contrario, deve considerarsi meramente ordinatorio, di conseguenza la relativa eccezione va disattesa perché infondata”.
La diversa disciplina delle conseguenze derivanti dall'omessa o tardiva contestazione delle violazioni, nell'ipotesi di un fatto previsto ab origine come reato e poi oggetto di depenalizzazione rispetto a quelle che sorgono come pagina 17 di 19 illecito amministrativo, trova il proprio fondamento nel fatto che il legislatore, consapevole che per effetto della depenalizzazione, all'autorità amministrativa sarebbero stati trasmessi numerosi procedimenti penali non ancora definiti relativi a omissioni contributive, non ha previsto alcuna decadenza in capo all'autorità amministrativa e ciò al fine di evitare che in caso di tardiva osservanza del termine di notifica dalla violazione commessa potesse derivare l'estinzione dell'obbligazione di pagamento delle somme dovute.
A completare il quadro, va aggiunto – ancorchè non rilevi nel caso in esame – che l'art. 23 del D.L. 48/2023 ha previsto “per le violazioni riferiti ai periodi di omissione dal 1 gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'art. 14 della legge 24 novembre 1981 n. 689 entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello oggetto di violazione”.
Tanto premesso, trattandosi nel caso di specie di illeciti commessi successivamente all'entrata in vigore del citato D.Lgs. 8/2016, deve ritenersi pienamente applicabile l'art. 14 cit..
.-.-.-.-..
Spese
La regolamentazione delle spese segue il principio della soccombenza. Le spese vengono liquidate secondo i valori medi dello scaglione di riferimento per quanto concerne fase di studio e introduttiva e decisionale e in base ai valori minimi per la fase istruttoria/trattazione, considerato che non è stata svolta istruttoria orale.
p.q.m.
Il Giudice del lavoro,
pagina 18 di 19 definitivamente pronunciando nella causa n. 554-2024 R.G.L. promossa con ricorso depositato il 20.09.2024 da contro , così Parte_1 CP_1
provvede:
ogni diversa domanda, eccezione e istanza reietta annulla le O.I. n° O1-001611099 relativa ad atto di accertamento Pt_2
1400.21/01/2019.00013325 del 21/01/2019 riferita all'anno 2017 e notificata il 22.08.2024 e n°O1-002022847 relativa ad atto di accertamento n.INPS
1400.06/12/2019.0238257 del 06/12/2019 riferita all'anno 2018 e notificata il
22.08.2024 condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute dal ricorrente che liquida in CP_1
euro 7.926,50.- per compensi, euro 43,00 per C.U. oltre 15% spese generali, iva e cpa sulle voci assoggettate per legge.
Così deciso, 28.02.2025
Il Giudice del Lavoro
Eliana Marchesini
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