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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 30/04/2025, n. 300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 300 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MARSALA SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
Il Giudice del Lavoro, dott. Francesco Giardina, al termine dell'udienza del 30/04/2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 120/2025 R.G., promossa
DA
, C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. ALESSI CHRISTIAN
RICORRENTE
CONTRO
, in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, , rappresentato e difeso dall'avv. P.IVA_1
RIZZO ANTONINO
RESISTENTE
E NEI CONFRONTI DI
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore,
CONVENUTO CONTUMACE
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 20.01.2025, ha proposto Parte_1 opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29920239006979141/000 notificata il
2.12.2024 con il quale è stato intimato il pagamento delle somme indicate nei seguenti avvisi di addebito: - n. 59920160002881912, per un importo di euro 23.153,27; - n.
59920160002882013, per un importo di euro 24.621,69.
Il ricorrente ha convenuto in giudizio l' e l deducendo la CP_1 Controparte_2 mancata notifica dell'atto prodromico, la prescrizione del credito nonché la violazione dell'art. 20 del DPR n. 602/1973 in tema di interessi;
ha formulato, quindi, le seguenti
1 conclusioni: “Preliminarmente, atteso il fumus boni juris ed il periculum in mora prospettato dalla ricorrente, come sopra rappresentata, disporre la sospensione dell'esecuzione. Ritenere e dichiarare illegittima
l'intimazione di pagamento n. 29920239006979141/000 per i motivi tutti esposti in narrativa e che qui si richiamano integralmente. Annullare e revocare con qualsiasi statuizione ex art. 24, co. 5 d.lgs. 46/99 gli avvisi di addebito n. 59920160002881912 e n. 59920160002882013 nella parte in cui sono iscritte somme a titolo di contributi previdenziali, per i motivi tutti esposti in narrativa e che qui devono integralmente ritenersi ripetuti e trascritti ed in particolare per prescrizione del diritto. Con riserva di articolare ogni altro mezzo di prova in esito al comportamento processuale di controparte. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarre in favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c., che dichiara di averle anticipate e di non aver percepito alcun compenso”.
2. L' con memoria depositata in data 29.1.2025, ha chiesto il rigetto delle CP_1 domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto.
3. Con provvedimento del 12.2.2025, previa comparizione delle parti, è stata rigettata la domanda cautelare per difetto del periculum in mora.
4. L' , benché regolarmente evocata, non si è costituita. Controparte_2
5. La causa, stante la natura documentale della stessa, è stata discussa e decisa all'odierna udienza.
6. Il ricorso va accolto alla luce delle seguenti assorbenti considerazioni concisamente esposte ai sensi dell'art. 132 cpc.
7. Va preliminarmente osservato che l'eccezione riguardante l'omessa notifica di un atto presupposto è inammissibile.
È stato, infatti, precisato che “l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento poste a base di una successiva intimazione di pagamento dell'agente della riscossione non determina affatto l'inesistenza del diritto di procedere alla riscossione stessa e, tanto meno, del relativo credito, fatti estintivi deducibili con
l'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c., ma, al più, una mera irregolarità della procedura di riscossione, deducibile esclusivamente con l'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c.” (cfr.
Cass. Civ. n. 28521/2023).
Orbene, l'art. 617 c.p.c. prevede che simile opposizione si propone entro il termine perentorio di venti giorni dalla notificazione dell'atto tacciato di illegittimità. Nel caso di specie, la proposizione dell'opposizione in data 20.1.2025 risulta effettuata oltre il termine di cui all'art. 617 c.p.c. ovvero oltre il termine di giorni venti decorrenti, per espressa allegazione attorea, dal 2.12.2024 ovvero dalla data di avvenuta notifica dell'avviso di intimazione impugnato.
8. Risulta, invece, fondato il secondo motivo di opposizione.
2 CP_ L' a fronte delle eccezioni attoree in ordine alla prescrizione dei crediti sottesi agli avvisi di addebito di cui è causa, ha prodotto in giudizio, una volta venutene in possesso,
l'intimazione di pagamento n. 29920239006979141000 notificata ex art. 140 c.p.c. in data
8.1.2024.
Tale intimazione, benché costituente in astratto atto interruttivo della prescrizione, è giunto a conoscenza della parte ricorrente solo una volta maturata medio tempore la prescrizione estintiva quinquennale ex art. 3, comma 9, della L. n. 335/1995 (cfr. Cass. Civ.
S.U. n. 23397/2016).
Vero è che in ragione della nota emergenza epidemiologica il legislatore ha introdotto l'art. 68 del D.L. n. 18/2020, prevedendo una complessa disciplina in termini di sospensione dell'attività di riscossione nel caso di scadenza del termine di versamento nell'arco temporale ivi previsto;
ciononostante, anche a volere applicare nella specie tale disposizione e quella dell'art. 12 del D.lgs. n. 159/2011, si osserva, comunque, che i superiori crediti contributivi appaiono essere già prescritti alla data di notifica dell'intimazione depositata in data 4.2.2025 e di quella opposta.
Va osservato, infatti, che, considerata la notifica dell'intimazione di pagamento n.
29920239006979141000 in data 8.1.2024, i diritti di credito incorporati negli avvisi di addebito, senza alcuna causa di sospensione della prescrizione, si sarebbero prescritti in data 27.1.2022; sommando a tale data n. 542 giorni in virtù delle sopramenzionate sospensioni, il termine quinquennale è giunto, tuttavia, a scadenza in data 24.7.2023.
Pertanto - in assenza di ulteriori atti interruttivi che era onere di parte resistente documentare - i sopramenzionati crediti, al momento della notificazione della successiva intimazione di pagamento n. 29920239006979141000 e 29920239006979141, erano già irrimediabilmente prescritti.
9. In ragione del rigetto dell'istanza cautelare per difetto di allegazione del periculum, sussistono gravi motivi per disporre la compensazione delle spese di lite nella misura del
50% nei rapporti tra ricorrente ed ente impositore. Nulla sulle spese in relazione ai rapporti tra ricorrente e stante la dichiarazione di inammissibilità Controparte_3 dell'opposizione con riferimento ai motivi attinenti il procedimento di riscossione e la dichiarazione di contumacia dell'ente convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala, nella contumacia di Controparte_4 definitivamente pronunciando nella controversia indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e difesa rigettata, in accoglimento dell'opposizione proposta da Parte_1 dichiara non dovuti poiché prescritti i crediti previdenziali indicati
[...]
3 nell'intimazione di pagamento opposta con condanna dell' al pagamento del 50% CP_1 delle spese di lite che liquida in € 1.645,00, oltre rimb for, iva e cpa da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Nulla sulle spese nei rapporti tra ricorrente e
[...]
. Controparte_2
Così deciso in Marsala il 30.04.2025
IL GIUDICE
Francesco Giardina
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Francesco
Giardina, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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