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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 14/05/2025, n. 315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 315 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 501 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 14/05/2025 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da:
, Cod. Fisc. , nata a [...], il Parte_1 C.F._1
02/07/1972, residente a TORTORETO (TE), VIA ISONZO 3, rapp.ta e difesa dall'Avv.
Francesca Scarpantonio, ed ele.te dom.to presso lo studio legale ubicato in Via Brescia 1 -
64014 MARTINSICURO (TE), giusta procura allegata, che dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria ai recapiti Tel/Fax 0861.763043 Cell.349.7414831 all'indirizzo
P.E.C.: Email_1
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Ministro rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CP_2
L'Aquila (C.F. fax 0862/410918, e-mail PEC P.IVA_2 Email_2
presso i cui uffici del Complesso Monumentale San Email_3
Domenico, Via Buccio di Ranallo s.n.c., per legge domiciliano
RESISTENTE
l' , c.f. in persona del Controparte_3 P.IVA_3
legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, rappresentato e difeso dall'Avvocato
ARMANDO GAMBINO (cod. fisc. – p.e.c.: CodiceFiscale_2
t) giusta procura generale alle liti Notar Email_4 Per_1
1 in Fiumicino (RM) in data 22.03.2024 n. rep. 37875 – raccolta 7313, ed elettivamente Per_2 domiciliato con il sottoscritto procuratore presso l'Ufficio Legale Periferico in Teramo, CP_3
al largo San Matteo n. 6, numero di fax 0861/336410
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: “in via principale – accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento alla corresponsione dell'indennità per ferie maturate e non fruite sopra puntualmente definita in€ 10.852,13 s.e.o. o nella somma minore o maggiore ritenuta di giustizia;
e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione resistente a corrispondere l'indennità oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo;
richiesta contenuta nel termine prescrizionele di 10 anni a far data dalla maturazione del diritto. in via istruttoria – ammetere la documentazione allegata utile a comprovare l'esistenza del rapporto di lavoro e la mancata corresponsione della predetta indennità; condannare la resistente amministrazione scolastica ad adottare i provvedimenti utili alla corretta evasione della richiesta avanzata a mezzo del presente giudizio incluso, sempre e comunque, la regolarizzazione contributiva nei confronti dell' che è stata evocata in giudizio quale CP_3 diretto interessato all'accertamento giudiziale, più in particolare a riguardo della misura della retribuzione del lavoratore e dunque destinatario del corretto e puntuale pagamento contributivo (cfr. da ultimo Corte Cassazione, Ord. n.8956/2020 che richiama e risolve un precedente contrasto sul punto). Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa da distrarsi in favore del procuratore antistatario”
Cont : “via preliminare, dichiarare la prescrizione quinquennale del credito in via subordinata, in caso di accoglimento del ricorso, quantificare il diritto all'indennità sostitutiva delle ferie detratti i giorni di ferie fruiti non dichiarati dal ricorrente nel ricorso introduttivo del giudizio. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”
: “nel merito: CP_3
-a) decidere il ricorso secondo Giustizia e, in caso di riconoscimento del diritto alla regolarizzazione contributiva, condannare il resistente al pagamento delle spese CP_1 processuali in favore dell' con ogni conseguenza di legge” CP_3
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex articolo 414 c.p.c. depositato in data 06/03/2025 , Parte_1
docente non di ruolo della scuola secondaria di primo grado, premesso di aver svolto supplenze negli a.s. dal 2015/2016 al 2023/2024, conveniva in giudizio il
[...]
, al fine di ottenere il riconoscimento alla corresponsione Controparte_1
dell'indennità per ferie maturate e non fruite, quantificate nella misura di € 10.852,13, con conseguente diritto alla regolarizzazione contributiva.
2 A sostegno della domanda deduceva di aver prestato servizio, in qualità di docente supplente, negli anni scolastici dal 2015/2016 al 2023/2024 e di aver usufruito solo di alcune giornate di ferie, rispetto a quelle effettivamente maturate, rivendicando il pagamento della relativa per i giorni di ferie residui, non richiesti e non fruiti.
Rilevava come l'art. 1 comma 54 l. 228/2012 avesse previsto per il personale docente- senza alcuna distinzione tra docenti a termine e docenti di ruolo- una specifica disciplina in forza delle quale le ferie dovevano essere fruite nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali. Allegava che il comma 55 della citata disposizione aveva stabilito la non applicabilità dell'art. 5 comma 8 dl 95/2012 “al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
Precisava che, in base al combinato disposto del citato comma 54 art. 1 l. 228/2012 e dell'art. 13 del CCNL di Comparto, “Il docente con contratto fino al 30 giugno, così come il docente di ruolo, anche se non è impegnato in attività di esami, nel periodo che intercorre dal termine delle lezioni sino al 30 giugno non può, dunque, essere collocato in ferie d'ufficio perché, in tale periodo, deve restare comunque a disposizione del per tutte le CP_1 attività funzionali all'insegnamento di cui all'art. 29 del CCNL di categoria”.
Deduceva dunque che, non essendo configurabile una collocazione in ferie d'ufficio in relazione al periodo compreso tra la fine delle lezioni (solitamente 10 giugno) e il termine delle attività didattiche (30 giugno), aveva diritto al pagamento dell'importo dovuto, calcolato sottraendo alle ferie maturate per ciascun anno scolastico i giorni effettivamente fruiti.
Richiamava, in particolare, le pronunce della Corte di Cassazione del 03.06.2024 e n.16715 del 17.06.2024.
1.2. L'amministrazione scolastica convenuta si è costituita in giudizio, eccependo in via preliminare la prescrizione quinquennale del diritto per gli a.s. 2015/2016 – 2016/2017 –
2017/2018- 2018/2019 (fino ai crediti del 16/09/2019), e nel merito contestando il quantum debeatur, in relazione alle giornate di ferie godute e non dichiarate nel ricorso.
In subordine, in caso di accoglimento del ricorso, chiedeva la compensazione integrale delle spese di lite o la riduzione al minimo edittale.
Si costituiva in giudizio anche l' chiedendo di decidere il ricorso secondo Giustizia e, CP_3
in caso di riconoscimento del diritto alla regolarizzazione contributiva, condannare il
3 resistente al pagamento delle spese processuali in favore dell' , con ogni CP_1 CP_3
conseguenza di legge.
1.3. Così radicatosi il contraddittorio, la causa è stata istruita mediante produzione documentale e fissata per la discussione all'udienza del 14/05/2025.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti, solo parte ricorrente ha depositato le note di udienza, richiamando sostanzialmente le difese già svolte e le conclusioni già rassegnate.
2. La questione giuridica oggetto della presente controversia riguarda il diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute, richiesta dal personale docente non di ruolo, che ha prestato servizio in forza di contratti di supplenza breve o fino al termine delle attività didattiche.
La questione è stata oggetto di un vasto contenzioso a livello nazionale, su cui può dirsi ormai consolidato l'orientamento della Corte di Cassazione che, dopo una prima pronuncia del 2022 (n. 14268/2022) in senso favorevole ai docenti, si è compiutamente espressa nelle pronunce successive di cui alle Ordinanze n.15415 del 03.06.2024 e n.16715 del 17.06.2024,
e da ultimo in data 7.5.2025 (ordinanza n. sezionale 365/2025), la cui motivazione è possibile richiamare integralmente, anche ai sensi dell'articolo 118 disp. att. c.p.c.
Ad ogni modo, appare utile una preliminare disamina del contesto normativo di riferimento.
3. Come noto, sulla disciplina delle ferie nel pubblico impiego è intervenuto il legislatore dell'anno 2012.
L'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, conv., con modif., dalla legge n. 135 del 2012, ha così disposto:
"Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (...), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di
4 età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile".
La norma è stata oggetto della sentenza della Corte costituzionale n. 95 del 6 maggio 2016 che, nel dichiarare non fondata la questione di costituzionalità sollevata sotto il profilo della violazione degli artt. 3,36, commi 1 e 3, e 117, comma 1, Cost. (in relazione all'art. 7 della direttiva del 4 novembre 2003 n. 2003/88/CE), ha rilevato l'erroneità del presupposto interpretativo da cui muoveva il giudice remittente ovvero che il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute si applicasse anche quando il lavoratore non abbia potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa non imputabile. In sintesi, la Corte costituzionale ha evidenziato che il diritto inderogabile alle ferie sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore;
così interpretata, ha concluso la Corte, la normativa censurata, introdotta al precipuo scopo di arginare un possibile uso distorto della monetizzazione, non si pone in antitesi con principi ormai radicati nell'esperienza giuridica italiana ed europea.
Nello stesso anno 2012 il legislatore è nuovamente intervenuto - con l'art. 1, commi da 54 a
56, della legge n. 228 del 2012 -, dettando una disciplina speciale delle ferie per il personale della scuola.
In base al comma 54 del detto art. 1, il personale docente - senza alcuna distinzione tra docenti a termine e docenti a tempo indeterminato - fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
Il successivo comma 55 ha aggiunto un ultimo periodo all'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012, sopra trascritto, precisando che la sua disciplina non si applica "al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie".
5 La previsione non riguarda, dunque, il personale con supplenza annuale (fino al 31 agosto).
Da ultimo, il comma 56 dello stesso art. 1, ha disposto che la disciplina dei commi 54 e 55 non può essere derogata dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013.
In sostanza, nel periodo intercorrente tra la legge n. 135 del 2012 (di conversione del D.L.
n. 95 del 2012) e la legge n. 228 del 2012 tutto il personale della scuola, anche a termine, è stato sottoposto alla disciplina generale del pubblico impiego e, dunque, all'obbligo di godere
(anche d'ufficio) delle ferie ed al divieto di corrispondere trattamenti sostitutivi delle ferie, con disapplicazione delle più favorevoli previsioni del CCNL 2006/2009.
Con l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 54, della legge n. 228 del 2012, tuttavia, per il personale docente della scuola è stata introdotta una disciplina speciale, modellata su quella già prevista dall'art. 13, comma 9, CCNL Scuola 2006/2009 ed estesa anche ai dipendenti a termine. Il successivo comma 55 ha autorizzato per il personale a termine della scuola, docente e non docente, con contratto breve o fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, la liquidazione della indennità sostitutiva delle ferie, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui a tale personale è consentito di godere delle ferie.
La disapplicazione delle disposizioni contrattuali più favorevoli è avvenuta soltanto dal 1° settembre 2013.
Ciò premesso, secondo la Corte di Cassazione, la questione di causa deve essere decisa tenendo conto della necessità di interpretare le norme interne - e, tra esse, l'art. 5, comma 8,
D.L. n. 95 del 2012, così come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - in conformità alle norme del diritto dell'Unione.
La CGUE, Grande sezione, con tre sentenze del 6 novembre 2018 (rispettivamente, in cause riunite C-569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C-684/16), nell'interpretare l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, in combinazione con l'art. 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ha affermato che esso osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di potere esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio
6 diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo.
In particolare, il giudice europeo ha precisato che l'art. 7, par. 1, della direttiva 2003/88/CE non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, però, il lavoratore che non ha più il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto. Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto;
a questo fine, egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo - se necessario formalmente - a farlo, e, nel contempo, informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie in esame siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, siffatte ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro, se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro.
Le condizioni de quibus possono essere ricondotte in via interpretativa al testo dell'art. 5, comma 8, D.L. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del
2012 - in quanto presupposto della imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie, che la Corte costituzionale ha già ritenuto essere richiesta dalla norma.
Pertanto, il docente a termine non può perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva.
Con specifico riferimento alla controversia in esame, trova applicazione il principio affermato da Cass., Sez. L, n. 14268 del 5 maggio 2022, per il quale il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, in particolare, l'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del
2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6
7 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro.
Di conseguenza, deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012.
In particolare, ove non vi sia stata espressa istanza del docente non di ruolo di godere del congedo nei giorni compresi fra la fine delle lezioni ordinarie e il 30 giugno di ogni anno
(data nella quale cessano le attività didattiche ex art. 74, comma 2, del D.Lgs. n. 297 del
1994) e il dirigente scolastico non abbia né adottato provvedimenti al riguardo, né invitato l'insegnante a usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse, deve ritenersi che sussista il diritto di tale insegnante alla monetizzazione del congedo non utilizzato alla fine del rapporto di lavoro.
In conclusione, il principio di diritto a cui è necessario dare seguito è il seguente:
"il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande
Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause
C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo
8 fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno" (Cassazione civile sez. lav.,
17/06/2024 n.16715, come confermata con ordinanza del 7.5.2025).
4. Trasponendo tali principi al caso di specie, va in primo luogo rigettata l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dal resistente, applicandosi alla fattispecie CP_1
concreta in esame la prescrizione decennale.
La Corte di Legittimità (cfr. sentenza Sez. 1 - , Sentenza n. 3021 del 10/02/2020) afferma infatti: “Per quanto in passato oggetto di orientamenti giurisprudenziali non univoci, la questione giuridica sottostante è stata risolta dalla più recente giurisprudenza della sezione lavoro di questa Corte in base al criterio della natura mista dell'indennità in questione, sia risarcitoria che retributiva, a fronte della quale devesi ritenere prevalente, ai fini della verifica della prescrizione, il carattere risarcitorio, volto a compensare il danno derivante dalla perdita del diritto al riposo. A tale diritto invero deve essere assicurata la più ampia tutela applicando il termine ordinario decennale, mentre - si è precisato - la natura retributiva, quale corrispettivo dell'attività lavorativa resa in un periodo che avrebbe dovuto essere retribuito ma non lavorato, assume rilievo allorchè ne debba essere valutata
l'incidenza sul trattamento di fine rapporto, ai fini del calcolo degli accessori o dell'assoggettamento a contribuzione (v. Cass. n. 11462-12, Cass. n. 20836-13, Cass. n. 1757-
16, Cass. n. 14559-17).
Né può farsi leva sull'affermazione per cui (Cass. n. 13473-18) l'indennità sostitutiva di ferie non godute è assoggettabile a contribuzione previdenziale a norma della L. n. 153 del
1969, art. 12, perchè in rapporto di corrispettività con le prestazioni lavorative effettuate nel periodo di tempo che avrebbe dovuto essere dedicato al riposo. Infatti, il carattere retributivo, da ciò conseguente, è considerato tale ai soli fini della garanzia prestata dall'art. 2126 c.c., a favore delle prestazioni effettuate con violazione di norme poste a tutela del lavoratore. Non anche invece quando si discorra - come nella specie - della verifica della prescrizione ai fini del credito risarcitorio teso a compensare il danno derivato dalla perdita del diritto al riposo.
E' del resto significativo osservare che in un solco non dissimile - a proposito cioè della natura mista del credito - risultano dalla giurisprudenza della Corte affrontate e risolte le correlate questioni fiscali, essendosi di recente affermato, per esempio, che anche in tema di Irpef
l'indennità sostitutiva del riposo settimanale, perfettamente equiparabile all'indennità per ferie non godute, è soggetta a tassazione a norma degli artt. 46 e 48 (ora artt. 49 e 51) del TUIR, fermo il concorrente profilo risarcitorio. Lo è invero perchè in rapporto di corrispettività con le prestazioni lavorative effettuate nel periodo di tempo che avrebbe dovuto essere dedicato al
9 riposo, e come tale avente carattere retributivo, e perchè, invece, il concorrente profilo risarcitorio, per quanto esistente, comunque non ne esclude la riconducibilità all'ampia nozione di retribuzione imponibile, rilevante ai fini dell'imposta (v. Cass. n. 8027-17).
In definitiva quindi la natura mista dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute può considerarsi un dato acquisito nella prevalente (e più recente) giurisprudenza, così come può considerarsi acquisito che ai fini specifici della prescrizione del credito relativo all'indennità in questione rileva il termine decennale, e non quello quinquennale.
4.1. Per quanto riguarda, invece, il merito della pretesa, non è in contestazione, sotto il profilo fattuale, il servizio di supplenza svolto dalla ricorrente negli anni scolastici indicati, essendo in contestazione solo il quantum debeatur, in quanto secondo il in alcune CP_1
annualità la ricorrente avrebbe goduto di giorni di ferie non indicati nel ricorso.
In particolare, la discrasia tra le due ricostruzioni fattuali si rinviene solo per le annualità scolastiche 2015/2016 – 2017/2018, in cui le ferie asseritamente fruite dalla docente sono state direttamente imputate dall'istituzione scolastica nei giorni di sospensione didattica, dunque, senza esplicita richiesta della stessa, come emergente dalla documentazione prodotta a corredo del ricorso.
Orbene, risulta per tabulas che è una docente precaria della scuola Parte_1
secondaria di primo grado, classe di concorso AB25 - Ex lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria I grado-, la quale ha prestato servizio con contratti di supplenza fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) alle dipendenze del
[...]
per i seguenti periodi: Controparte_1
-negli a.s. 2015/2016 – 2017/2018 presso il Liceo Scientifico Gobetti;
-nell'a.s. 2016/2017 presso l'I.I.S. ; Controparte_5
-negli a.s. 2018/2019 – 2019/2020 presso il Liceo Statale Regina Margherita;
-nell'a.s. 2022/2023 presso l'Istituto di Istruzione Superiore Statale “G. Peano C.
Rosa”;
-nell'a.s. 2023/2024 presso l'I.C. di Corropoli.
I giorni di ferie (e le festività soppresse) maturati dalla ricorrente in tali annualità sono stati conteggiati in maniera omogenea tra le due parti in causa.
L'unico motivo di contestazione, come sopra esposto, riguarda le annualità 2015/2016 –
2017/2018, dove la ricorrente è stata collocata automaticamente in ferie durante la
10 sospensione didattica, ma senza che risulti una richiesta sua in tal senso, e senza che vi fossero delle circolari che prevedessero una tale automatica assegnazione.
Ebbene, facendo applicazione dei principi formulati dall'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato, va riconosciuto il diritto di parte ricorrente al pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute, in relazione alle annualità scolastiche sopra indicate, nella misura pari alla differenza tra i giorni di ferie maturati e quelli effettivamente goduti, senza, di converso, tenere in considerazione i giorni intercorrenti tra la chiusura delle lezioni e la scadenza al 30 giugno del contratto a termine (Cassazione civile sez. lav.,
17/06/2024 n.16715).
Quanto alle ferie godute, non è possibile ritenere provato che nelle annualità 2015/2016 –
2017/2018 la ricorrente abbia fruito di ferie durante il periodo di sospensione didattica, non essendovi stata istanza in tal senso da parte della docente, e non essendovi stata alcuna circolare o comunicazione dall'istituzione scolastica, secondo cui la ricorrente sarebbe stata imputata automaticamente in ferie durante il periodo di sospensione.
Alla luce dei rilievi che precedono, non avendo l'Amministrazione convenuta fornito adeguata prova di aver invitato la ricorrente a fruire delle ferie residue entro la data di scadenza del contratto ed, in ogni caso, di averla adeguatamente informata del fatto che la mancata fruizione delle ferie avrebbe comportato la perdita delle stesse (cfr. Cassazione citata e Cass. ord. 32807/23) - circostanza non emergente dagli allegati alla memoria di costituzione
(ed anzi esclusa dalla certificazione delle ferie prodotta dalla parte ricorrente)- residuando una differenza tra ferie maturate e ferie godute (in assenza di documentazione comprovante il godimento di un maggior numero di giorni rispetto a quelli indicati in ricorso) la domanda va accolta, con condanna della parte resistente al pagamento della somma richiesta che risulta correttamente calcolata sulla base della retribuzione giornaliera contrattuale e non è stata oggetto di alcuna specifica contestazione. A cui segue la relativa regolarizzazione contributiva.
5. La novità della questione, quantomeno in punto di prescrizione (sulla quale la Corte di
Cassazione non si è pronunciata nello specifico caso concreto), giustificano una compensazione parziale delle spese di lite, per il resto poste a carico del resistente CP_1
come indicato in dispositivo, facendo applicazione del D.M. n. 147 del 2022 nei valori minimi, stante la non complessità della causa. Nei confronti dell' le spese sono invece CP_3
compensate.
11
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. 501 /2025, così provvede:
• In accoglimento della domanda, dichiara il diritto della parte ricorrente al riconoscimento dell'indennità sostituiva delle ferie non godute per gli anni scolastici indicati in parte motiva e per l'effetto condanna parte convenuta al pagamento del complessivo importo di € 10.852,13 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ex artt.429 Cod.Proc.Civ. e 150 disp att. Cod.Proc.Civ. dalle singole scadenze sino al soddisfo, nei limiti di cui all'art. 22 comma 36 l. 23 dicembre 1994 n. 724 e relativa regolarizzazione contributiva;
• Previa compensazione di un quarto, condanna il Controparte_1
a rifondere alla parte ricorrente le spese del giudizio, che liquida in € 88,8 per esborsi ed € 1.581,00 per compensi (già al netto della compensazione), oltre spese generali
I.V.A. e C.A.P., da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
• Compensa le spese di lite nei confronti dell' . CP_3
Teramo, 14/05/2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Daniela Matalucci
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 14/05/2025 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da:
, Cod. Fisc. , nata a [...], il Parte_1 C.F._1
02/07/1972, residente a TORTORETO (TE), VIA ISONZO 3, rapp.ta e difesa dall'Avv.
Francesca Scarpantonio, ed ele.te dom.to presso lo studio legale ubicato in Via Brescia 1 -
64014 MARTINSICURO (TE), giusta procura allegata, che dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria ai recapiti Tel/Fax 0861.763043 Cell.349.7414831 all'indirizzo
P.E.C.: Email_1
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Ministro rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CP_2
L'Aquila (C.F. fax 0862/410918, e-mail PEC P.IVA_2 Email_2
presso i cui uffici del Complesso Monumentale San Email_3
Domenico, Via Buccio di Ranallo s.n.c., per legge domiciliano
RESISTENTE
l' , c.f. in persona del Controparte_3 P.IVA_3
legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, rappresentato e difeso dall'Avvocato
ARMANDO GAMBINO (cod. fisc. – p.e.c.: CodiceFiscale_2
t) giusta procura generale alle liti Notar Email_4 Per_1
1 in Fiumicino (RM) in data 22.03.2024 n. rep. 37875 – raccolta 7313, ed elettivamente Per_2 domiciliato con il sottoscritto procuratore presso l'Ufficio Legale Periferico in Teramo, CP_3
al largo San Matteo n. 6, numero di fax 0861/336410
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: “in via principale – accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento alla corresponsione dell'indennità per ferie maturate e non fruite sopra puntualmente definita in€ 10.852,13 s.e.o. o nella somma minore o maggiore ritenuta di giustizia;
e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione resistente a corrispondere l'indennità oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo;
richiesta contenuta nel termine prescrizionele di 10 anni a far data dalla maturazione del diritto. in via istruttoria – ammetere la documentazione allegata utile a comprovare l'esistenza del rapporto di lavoro e la mancata corresponsione della predetta indennità; condannare la resistente amministrazione scolastica ad adottare i provvedimenti utili alla corretta evasione della richiesta avanzata a mezzo del presente giudizio incluso, sempre e comunque, la regolarizzazione contributiva nei confronti dell' che è stata evocata in giudizio quale CP_3 diretto interessato all'accertamento giudiziale, più in particolare a riguardo della misura della retribuzione del lavoratore e dunque destinatario del corretto e puntuale pagamento contributivo (cfr. da ultimo Corte Cassazione, Ord. n.8956/2020 che richiama e risolve un precedente contrasto sul punto). Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa da distrarsi in favore del procuratore antistatario”
Cont : “via preliminare, dichiarare la prescrizione quinquennale del credito in via subordinata, in caso di accoglimento del ricorso, quantificare il diritto all'indennità sostitutiva delle ferie detratti i giorni di ferie fruiti non dichiarati dal ricorrente nel ricorso introduttivo del giudizio. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”
: “nel merito: CP_3
-a) decidere il ricorso secondo Giustizia e, in caso di riconoscimento del diritto alla regolarizzazione contributiva, condannare il resistente al pagamento delle spese CP_1 processuali in favore dell' con ogni conseguenza di legge” CP_3
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex articolo 414 c.p.c. depositato in data 06/03/2025 , Parte_1
docente non di ruolo della scuola secondaria di primo grado, premesso di aver svolto supplenze negli a.s. dal 2015/2016 al 2023/2024, conveniva in giudizio il
[...]
, al fine di ottenere il riconoscimento alla corresponsione Controparte_1
dell'indennità per ferie maturate e non fruite, quantificate nella misura di € 10.852,13, con conseguente diritto alla regolarizzazione contributiva.
2 A sostegno della domanda deduceva di aver prestato servizio, in qualità di docente supplente, negli anni scolastici dal 2015/2016 al 2023/2024 e di aver usufruito solo di alcune giornate di ferie, rispetto a quelle effettivamente maturate, rivendicando il pagamento della relativa per i giorni di ferie residui, non richiesti e non fruiti.
Rilevava come l'art. 1 comma 54 l. 228/2012 avesse previsto per il personale docente- senza alcuna distinzione tra docenti a termine e docenti di ruolo- una specifica disciplina in forza delle quale le ferie dovevano essere fruite nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali. Allegava che il comma 55 della citata disposizione aveva stabilito la non applicabilità dell'art. 5 comma 8 dl 95/2012 “al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
Precisava che, in base al combinato disposto del citato comma 54 art. 1 l. 228/2012 e dell'art. 13 del CCNL di Comparto, “Il docente con contratto fino al 30 giugno, così come il docente di ruolo, anche se non è impegnato in attività di esami, nel periodo che intercorre dal termine delle lezioni sino al 30 giugno non può, dunque, essere collocato in ferie d'ufficio perché, in tale periodo, deve restare comunque a disposizione del per tutte le CP_1 attività funzionali all'insegnamento di cui all'art. 29 del CCNL di categoria”.
Deduceva dunque che, non essendo configurabile una collocazione in ferie d'ufficio in relazione al periodo compreso tra la fine delle lezioni (solitamente 10 giugno) e il termine delle attività didattiche (30 giugno), aveva diritto al pagamento dell'importo dovuto, calcolato sottraendo alle ferie maturate per ciascun anno scolastico i giorni effettivamente fruiti.
Richiamava, in particolare, le pronunce della Corte di Cassazione del 03.06.2024 e n.16715 del 17.06.2024.
1.2. L'amministrazione scolastica convenuta si è costituita in giudizio, eccependo in via preliminare la prescrizione quinquennale del diritto per gli a.s. 2015/2016 – 2016/2017 –
2017/2018- 2018/2019 (fino ai crediti del 16/09/2019), e nel merito contestando il quantum debeatur, in relazione alle giornate di ferie godute e non dichiarate nel ricorso.
In subordine, in caso di accoglimento del ricorso, chiedeva la compensazione integrale delle spese di lite o la riduzione al minimo edittale.
Si costituiva in giudizio anche l' chiedendo di decidere il ricorso secondo Giustizia e, CP_3
in caso di riconoscimento del diritto alla regolarizzazione contributiva, condannare il
3 resistente al pagamento delle spese processuali in favore dell' , con ogni CP_1 CP_3
conseguenza di legge.
1.3. Così radicatosi il contraddittorio, la causa è stata istruita mediante produzione documentale e fissata per la discussione all'udienza del 14/05/2025.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti, solo parte ricorrente ha depositato le note di udienza, richiamando sostanzialmente le difese già svolte e le conclusioni già rassegnate.
2. La questione giuridica oggetto della presente controversia riguarda il diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute, richiesta dal personale docente non di ruolo, che ha prestato servizio in forza di contratti di supplenza breve o fino al termine delle attività didattiche.
La questione è stata oggetto di un vasto contenzioso a livello nazionale, su cui può dirsi ormai consolidato l'orientamento della Corte di Cassazione che, dopo una prima pronuncia del 2022 (n. 14268/2022) in senso favorevole ai docenti, si è compiutamente espressa nelle pronunce successive di cui alle Ordinanze n.15415 del 03.06.2024 e n.16715 del 17.06.2024,
e da ultimo in data 7.5.2025 (ordinanza n. sezionale 365/2025), la cui motivazione è possibile richiamare integralmente, anche ai sensi dell'articolo 118 disp. att. c.p.c.
Ad ogni modo, appare utile una preliminare disamina del contesto normativo di riferimento.
3. Come noto, sulla disciplina delle ferie nel pubblico impiego è intervenuto il legislatore dell'anno 2012.
L'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, conv., con modif., dalla legge n. 135 del 2012, ha così disposto:
"Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (...), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di
4 età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile".
La norma è stata oggetto della sentenza della Corte costituzionale n. 95 del 6 maggio 2016 che, nel dichiarare non fondata la questione di costituzionalità sollevata sotto il profilo della violazione degli artt. 3,36, commi 1 e 3, e 117, comma 1, Cost. (in relazione all'art. 7 della direttiva del 4 novembre 2003 n. 2003/88/CE), ha rilevato l'erroneità del presupposto interpretativo da cui muoveva il giudice remittente ovvero che il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute si applicasse anche quando il lavoratore non abbia potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa non imputabile. In sintesi, la Corte costituzionale ha evidenziato che il diritto inderogabile alle ferie sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore;
così interpretata, ha concluso la Corte, la normativa censurata, introdotta al precipuo scopo di arginare un possibile uso distorto della monetizzazione, non si pone in antitesi con principi ormai radicati nell'esperienza giuridica italiana ed europea.
Nello stesso anno 2012 il legislatore è nuovamente intervenuto - con l'art. 1, commi da 54 a
56, della legge n. 228 del 2012 -, dettando una disciplina speciale delle ferie per il personale della scuola.
In base al comma 54 del detto art. 1, il personale docente - senza alcuna distinzione tra docenti a termine e docenti a tempo indeterminato - fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
Il successivo comma 55 ha aggiunto un ultimo periodo all'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012, sopra trascritto, precisando che la sua disciplina non si applica "al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie".
5 La previsione non riguarda, dunque, il personale con supplenza annuale (fino al 31 agosto).
Da ultimo, il comma 56 dello stesso art. 1, ha disposto che la disciplina dei commi 54 e 55 non può essere derogata dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013.
In sostanza, nel periodo intercorrente tra la legge n. 135 del 2012 (di conversione del D.L.
n. 95 del 2012) e la legge n. 228 del 2012 tutto il personale della scuola, anche a termine, è stato sottoposto alla disciplina generale del pubblico impiego e, dunque, all'obbligo di godere
(anche d'ufficio) delle ferie ed al divieto di corrispondere trattamenti sostitutivi delle ferie, con disapplicazione delle più favorevoli previsioni del CCNL 2006/2009.
Con l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 54, della legge n. 228 del 2012, tuttavia, per il personale docente della scuola è stata introdotta una disciplina speciale, modellata su quella già prevista dall'art. 13, comma 9, CCNL Scuola 2006/2009 ed estesa anche ai dipendenti a termine. Il successivo comma 55 ha autorizzato per il personale a termine della scuola, docente e non docente, con contratto breve o fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, la liquidazione della indennità sostitutiva delle ferie, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui a tale personale è consentito di godere delle ferie.
La disapplicazione delle disposizioni contrattuali più favorevoli è avvenuta soltanto dal 1° settembre 2013.
Ciò premesso, secondo la Corte di Cassazione, la questione di causa deve essere decisa tenendo conto della necessità di interpretare le norme interne - e, tra esse, l'art. 5, comma 8,
D.L. n. 95 del 2012, così come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - in conformità alle norme del diritto dell'Unione.
La CGUE, Grande sezione, con tre sentenze del 6 novembre 2018 (rispettivamente, in cause riunite C-569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C-684/16), nell'interpretare l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, in combinazione con l'art. 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ha affermato che esso osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di potere esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio
6 diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo.
In particolare, il giudice europeo ha precisato che l'art. 7, par. 1, della direttiva 2003/88/CE non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, però, il lavoratore che non ha più il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto. Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto;
a questo fine, egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo - se necessario formalmente - a farlo, e, nel contempo, informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie in esame siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, siffatte ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro, se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro.
Le condizioni de quibus possono essere ricondotte in via interpretativa al testo dell'art. 5, comma 8, D.L. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del
2012 - in quanto presupposto della imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie, che la Corte costituzionale ha già ritenuto essere richiesta dalla norma.
Pertanto, il docente a termine non può perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva.
Con specifico riferimento alla controversia in esame, trova applicazione il principio affermato da Cass., Sez. L, n. 14268 del 5 maggio 2022, per il quale il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, in particolare, l'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del
2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6
7 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro.
Di conseguenza, deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012.
In particolare, ove non vi sia stata espressa istanza del docente non di ruolo di godere del congedo nei giorni compresi fra la fine delle lezioni ordinarie e il 30 giugno di ogni anno
(data nella quale cessano le attività didattiche ex art. 74, comma 2, del D.Lgs. n. 297 del
1994) e il dirigente scolastico non abbia né adottato provvedimenti al riguardo, né invitato l'insegnante a usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse, deve ritenersi che sussista il diritto di tale insegnante alla monetizzazione del congedo non utilizzato alla fine del rapporto di lavoro.
In conclusione, il principio di diritto a cui è necessario dare seguito è il seguente:
"il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande
Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause
C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo
8 fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno" (Cassazione civile sez. lav.,
17/06/2024 n.16715, come confermata con ordinanza del 7.5.2025).
4. Trasponendo tali principi al caso di specie, va in primo luogo rigettata l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dal resistente, applicandosi alla fattispecie CP_1
concreta in esame la prescrizione decennale.
La Corte di Legittimità (cfr. sentenza Sez. 1 - , Sentenza n. 3021 del 10/02/2020) afferma infatti: “Per quanto in passato oggetto di orientamenti giurisprudenziali non univoci, la questione giuridica sottostante è stata risolta dalla più recente giurisprudenza della sezione lavoro di questa Corte in base al criterio della natura mista dell'indennità in questione, sia risarcitoria che retributiva, a fronte della quale devesi ritenere prevalente, ai fini della verifica della prescrizione, il carattere risarcitorio, volto a compensare il danno derivante dalla perdita del diritto al riposo. A tale diritto invero deve essere assicurata la più ampia tutela applicando il termine ordinario decennale, mentre - si è precisato - la natura retributiva, quale corrispettivo dell'attività lavorativa resa in un periodo che avrebbe dovuto essere retribuito ma non lavorato, assume rilievo allorchè ne debba essere valutata
l'incidenza sul trattamento di fine rapporto, ai fini del calcolo degli accessori o dell'assoggettamento a contribuzione (v. Cass. n. 11462-12, Cass. n. 20836-13, Cass. n. 1757-
16, Cass. n. 14559-17).
Né può farsi leva sull'affermazione per cui (Cass. n. 13473-18) l'indennità sostitutiva di ferie non godute è assoggettabile a contribuzione previdenziale a norma della L. n. 153 del
1969, art. 12, perchè in rapporto di corrispettività con le prestazioni lavorative effettuate nel periodo di tempo che avrebbe dovuto essere dedicato al riposo. Infatti, il carattere retributivo, da ciò conseguente, è considerato tale ai soli fini della garanzia prestata dall'art. 2126 c.c., a favore delle prestazioni effettuate con violazione di norme poste a tutela del lavoratore. Non anche invece quando si discorra - come nella specie - della verifica della prescrizione ai fini del credito risarcitorio teso a compensare il danno derivato dalla perdita del diritto al riposo.
E' del resto significativo osservare che in un solco non dissimile - a proposito cioè della natura mista del credito - risultano dalla giurisprudenza della Corte affrontate e risolte le correlate questioni fiscali, essendosi di recente affermato, per esempio, che anche in tema di Irpef
l'indennità sostitutiva del riposo settimanale, perfettamente equiparabile all'indennità per ferie non godute, è soggetta a tassazione a norma degli artt. 46 e 48 (ora artt. 49 e 51) del TUIR, fermo il concorrente profilo risarcitorio. Lo è invero perchè in rapporto di corrispettività con le prestazioni lavorative effettuate nel periodo di tempo che avrebbe dovuto essere dedicato al
9 riposo, e come tale avente carattere retributivo, e perchè, invece, il concorrente profilo risarcitorio, per quanto esistente, comunque non ne esclude la riconducibilità all'ampia nozione di retribuzione imponibile, rilevante ai fini dell'imposta (v. Cass. n. 8027-17).
In definitiva quindi la natura mista dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute può considerarsi un dato acquisito nella prevalente (e più recente) giurisprudenza, così come può considerarsi acquisito che ai fini specifici della prescrizione del credito relativo all'indennità in questione rileva il termine decennale, e non quello quinquennale.
4.1. Per quanto riguarda, invece, il merito della pretesa, non è in contestazione, sotto il profilo fattuale, il servizio di supplenza svolto dalla ricorrente negli anni scolastici indicati, essendo in contestazione solo il quantum debeatur, in quanto secondo il in alcune CP_1
annualità la ricorrente avrebbe goduto di giorni di ferie non indicati nel ricorso.
In particolare, la discrasia tra le due ricostruzioni fattuali si rinviene solo per le annualità scolastiche 2015/2016 – 2017/2018, in cui le ferie asseritamente fruite dalla docente sono state direttamente imputate dall'istituzione scolastica nei giorni di sospensione didattica, dunque, senza esplicita richiesta della stessa, come emergente dalla documentazione prodotta a corredo del ricorso.
Orbene, risulta per tabulas che è una docente precaria della scuola Parte_1
secondaria di primo grado, classe di concorso AB25 - Ex lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria I grado-, la quale ha prestato servizio con contratti di supplenza fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) alle dipendenze del
[...]
per i seguenti periodi: Controparte_1
-negli a.s. 2015/2016 – 2017/2018 presso il Liceo Scientifico Gobetti;
-nell'a.s. 2016/2017 presso l'I.I.S. ; Controparte_5
-negli a.s. 2018/2019 – 2019/2020 presso il Liceo Statale Regina Margherita;
-nell'a.s. 2022/2023 presso l'Istituto di Istruzione Superiore Statale “G. Peano C.
Rosa”;
-nell'a.s. 2023/2024 presso l'I.C. di Corropoli.
I giorni di ferie (e le festività soppresse) maturati dalla ricorrente in tali annualità sono stati conteggiati in maniera omogenea tra le due parti in causa.
L'unico motivo di contestazione, come sopra esposto, riguarda le annualità 2015/2016 –
2017/2018, dove la ricorrente è stata collocata automaticamente in ferie durante la
10 sospensione didattica, ma senza che risulti una richiesta sua in tal senso, e senza che vi fossero delle circolari che prevedessero una tale automatica assegnazione.
Ebbene, facendo applicazione dei principi formulati dall'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato, va riconosciuto il diritto di parte ricorrente al pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute, in relazione alle annualità scolastiche sopra indicate, nella misura pari alla differenza tra i giorni di ferie maturati e quelli effettivamente goduti, senza, di converso, tenere in considerazione i giorni intercorrenti tra la chiusura delle lezioni e la scadenza al 30 giugno del contratto a termine (Cassazione civile sez. lav.,
17/06/2024 n.16715).
Quanto alle ferie godute, non è possibile ritenere provato che nelle annualità 2015/2016 –
2017/2018 la ricorrente abbia fruito di ferie durante il periodo di sospensione didattica, non essendovi stata istanza in tal senso da parte della docente, e non essendovi stata alcuna circolare o comunicazione dall'istituzione scolastica, secondo cui la ricorrente sarebbe stata imputata automaticamente in ferie durante il periodo di sospensione.
Alla luce dei rilievi che precedono, non avendo l'Amministrazione convenuta fornito adeguata prova di aver invitato la ricorrente a fruire delle ferie residue entro la data di scadenza del contratto ed, in ogni caso, di averla adeguatamente informata del fatto che la mancata fruizione delle ferie avrebbe comportato la perdita delle stesse (cfr. Cassazione citata e Cass. ord. 32807/23) - circostanza non emergente dagli allegati alla memoria di costituzione
(ed anzi esclusa dalla certificazione delle ferie prodotta dalla parte ricorrente)- residuando una differenza tra ferie maturate e ferie godute (in assenza di documentazione comprovante il godimento di un maggior numero di giorni rispetto a quelli indicati in ricorso) la domanda va accolta, con condanna della parte resistente al pagamento della somma richiesta che risulta correttamente calcolata sulla base della retribuzione giornaliera contrattuale e non è stata oggetto di alcuna specifica contestazione. A cui segue la relativa regolarizzazione contributiva.
5. La novità della questione, quantomeno in punto di prescrizione (sulla quale la Corte di
Cassazione non si è pronunciata nello specifico caso concreto), giustificano una compensazione parziale delle spese di lite, per il resto poste a carico del resistente CP_1
come indicato in dispositivo, facendo applicazione del D.M. n. 147 del 2022 nei valori minimi, stante la non complessità della causa. Nei confronti dell' le spese sono invece CP_3
compensate.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. 501 /2025, così provvede:
• In accoglimento della domanda, dichiara il diritto della parte ricorrente al riconoscimento dell'indennità sostituiva delle ferie non godute per gli anni scolastici indicati in parte motiva e per l'effetto condanna parte convenuta al pagamento del complessivo importo di € 10.852,13 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ex artt.429 Cod.Proc.Civ. e 150 disp att. Cod.Proc.Civ. dalle singole scadenze sino al soddisfo, nei limiti di cui all'art. 22 comma 36 l. 23 dicembre 1994 n. 724 e relativa regolarizzazione contributiva;
• Previa compensazione di un quarto, condanna il Controparte_1
a rifondere alla parte ricorrente le spese del giudizio, che liquida in € 88,8 per esborsi ed € 1.581,00 per compensi (già al netto della compensazione), oltre spese generali
I.V.A. e C.A.P., da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
• Compensa le spese di lite nei confronti dell' . CP_3
Teramo, 14/05/2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Daniela Matalucci
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