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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/09/2025, n. 5134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5134 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
PROC. 7136/2019 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE composta dai Magistrati: dott.ssa Mariarosaria Budetta Presidente rel. dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliera dott.ssa Anna Maria Teresa Gregori Consigliera
Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 7136/2019 R.G., vertente
Tra
Parte_1
N PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE P.T.,
[...]
(avv.ti Laura Pierallini e Lorenzo Sperati) APPELLANTE E
(c.f. ), IN PERSONA DEL LEGALE Controparte_1 P.IVA_1
RAPPRESENTANTE P.T.,
(avv. Maria Rosaria Russo Valentini) APPELLATA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo. CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Pagina 1 Con decreto n. 1058/2016, il Tribunale di Viterbo ingiungeva alla Parte_2
di pagare in favore della la
[...] Parte_1 somma di € 2.059.397 quale corrispettivo per le prestazioni sanitarie rese in regime di accreditamento e inerenti l'anno 2007, di cui l'importo di € 1.586.511 portato dalla fattura n. 86 del 2008 emessa a conguaglio delle prestazioni riabilitative post-acute ed € 472.866 portati dalla fattura n. 87/2008 emessa a conguaglio delle prestazioni di lungodegenza medica rese sempre nell'anno 2007, oltre interessi di mora e spese. Avverso tale titolo proponeva opposizione l' , eccependo l'insussistenza Parte_3 di un valido accordo scritto tra le parti, nonché sostanzialmente il superamento del budget di spese da parte della per l'anno 2007, con conseguente Parte_1 insussistenza del diritto ad un compenso nonché l'inapplicabilità al caso di specie della disciplina degli interessi di cui alla legge n. 231 del 2001.
All'esito del giudizio di opposizione, il tribunale con sentenza n. 1249/2019, così statuiva:
“A) revoca il decreto ingiuntivo n. 1058/2016 emesso dal Tribunale di Viterbo il 9 novembre 2016; B) dichiara che nulla è dovuto alla Ordine dei Chierici Regolari Parte_1
Ministri degli Infermi per le prestazioni sanitarie eseguite in regime di accreditamento per l'anno 2007; C) condanna l'opposta alla refusione delle spese di lite che liquida nella misura complessiva di € 20.000 per compensi, oltre accessori di legge”.
Il tribunale ha così motivato:
“L'opposizione è fondata e va accolta. Premesso che le prestazioni di cui l'ente convenuto chiede il rimborso sono sicuramente al di sopra dei limiti fissati dalle delibere della giunta regionale che, nel corso dell'anno 2007, si sono succedute e aventi ad oggetto proprio la determinazione di tale elemento, l'aspetto problematico della vicenda riguarda innanzitutto la validità ed efficacia delle stesse. Le delibere n. 436 e 437 emesse il 19.6.2007 e con le quali si fissavano per ciascuna struttura accreditata i limiti di budget per le varie tipologie di prestazioni venivano infatti sospese con l'ordinanza pronunciata dal Tar Lazio in data 31.10.2007 e quindi sostituite poi con la delibera n. 1061 del 28 dicembre 2007, comunicata all'opposta soltanto nell'aprile del 2008, la quale indicava i nuovi e appena superiori limiti di spesa rispetto ai quali, tuttavia, l'importo indicato nelle fatture per cui è causa è comunque più alto. Secondo la prospettazione della Provincia Romana Ordine dei Chierici e dei Ministri degli Infermi, essendo le delibere di giugno sospese dal Tar, ed essendo quella di dicembre comunicata soltanto ad aprile dell'anno successivo, essa struttura aveva semplicemente e correttamente fatto riferimento al budget fissato per l'anno 2006 non esistendo di fatto alcun limite per l'anno 2007 intervenuto tardivamente
Pagina 2 soltanto a dicembre e ancor più tardivamente comunicatole a distanza di oltre quattro mesi. La tesi non merita accoglimento. Sebbene le delibere di giugno del 2007 venivano sospese con ordinanza del Tar del 31 ottobre del 2007 è pur vero che a dicembre dello stesso anno interveniva altra delibera che fissava nuovi e appena più alti limiti di spesa e che non risulta essere stata impugnata, con la conseguenza che l'ente convenuto non poteva che attenersi a tali nuovi parametri benché indicati praticamente a chiusura dell'esercizio annuale di riferimento. Sotto tale profilo, come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa le determinazioni regionali che, emanate spesso nel corso dell'anno, stabiliscono i tetti massimi di spesa non possono che applicarsi in via retroattiva alle prestazioni già rese dalle strutture private accreditate (C.d.S. A.P. sentenza n. 3 del 2012). Il Consiglio di Stato con tale pronuncia ha invero chiarito che “Alle Regioni è stato pertanto affidato il compito di adottare determinazioni di natura autoritativa e vincolante in tema di limiti alla spesa sanitaria, in coerenza con l'esigenza che l'attività dei vari soggetti operanti nel sistema sanitario si svolga nell'ambito di una pianificazione finanziaria. Alla stregua di detta disciplina spetta ad un atto autoritativo e vincolante di programmazione regionale, e non già ad una fase concordata e convenzionale, la fissazione del tetto massimo annuale di spesa sostenibile con il fondo sanitario per
singola istituzione o per gruppi di istituzioni, nonché la determinazione dei preventivi annuali delle prestazioni (Consiglio Stato, sez. V, 25 gennaio 2002, n. 418).” Sebbene in materia va segnalato un orientamento, il quale sostiene l'illegittimità della fissazione dei tetti in via retroattiva soprattutto laddove la stessa intervenga in un periodo avanzato dell'anno in quanto non consentirebbe agli operatori del settore di programmare con ragionevole anticipo l'attività in corso d'anno (CdS. N. 2663 del 2004; CdS n.499 del 2003), l'NA PL (CdS AP n. 8 del 2006) ha invece aderito all'altro orientamento secondo cui la fissazione, in corso d'anno, di tetti che dispieghino i propri effetti anche sulle prestazioni già erogate non può considerarsi, in quanto tale, affetta da illegittimità (Cons. Stato, n. 1289/2012; CdS n. 6811/2011). Ed invero “la retroattività dell'atto di determinazione della spesa non vale ad impedire agli interessati di disporre di un qualunque punto di riferimento regolatore per lo svolgimento della loro attività”. È evidente, infatti, secondo tale decisione, che
“in un sistema nel quale è fisiologica la sopravvenienza dell'atto determinativo della spesa solo in epoca successiva all'inizio di erogazione del servizio, gli interessati potranno aver riguardo - fino a quando non risulti adottato un provvedimento - all'entità delle somme contemplate per le prestazioni dei professionisti o delle strutture sanitarie dell'anno precedente, diminuite, ovviamente, della riduzione della spesa sanitaria effettuata dalle norme finanziarie dell'anno in corso.” (CdS AP n. 8 del 2006). La programmazione da parte della Regione richiede una cognizione effettiva delle risorse alle quali poter attingere per poter garantire la remunerazione delle prestazioni
Pagina 3 sanitarie con la conseguenza che sebbene la fissazione dei tetti in corso d'anno può sembrare in antitesi con il concetto stesso di programmazione che implica una organizzazione anticipata, in realtà, tiene conto plausibilmente e correttamente dei tempi non comprimibili che permeano le varie fasi procedimentali previste per la individuazione dei fondi utilizzabili. Ovviamente se la Corte ha escluso profili di illegittimità riconducibili alla retroattività in sé e per sé considerata ha altresì affermato che merita tutela anche la legittima aspettativa degli operatori del settore.
“La tutela di tale affidamento richiede, pertanto, che le decurtazioni imposte al tetto dell'anno precedente, ove retroattive, siano contenute, salvo congrua istruttoria e adeguata esplicitazione all'esito di una valutazione comparativa, nei limiti imposti dai tagli stabiliti dalle disposizioni finanziarie conoscibili dalle strutture private all'inizio e nel corso dell'anno. Più in generale, la fissazione di tetti retroagenti impone l'osservanza di un percorso istruttorio, ispirato al principio della partecipazione, che assicuri l'equilibrato contemperamento degli interessi in rilievo, nonché esige una motivazione tanto più approfondita quanto maggiore è il distacco dalla prevista percentuale di tagli.” (CdS AP n. 3 del 2012). Ebbene nella concreta fattispecie non avendo la in alcun modo Parte_1 impugnato nelle opportune sedi la delibera di dicembre, ciò implica che l'opposta ha sostanzialmente aderito al suo contenuto e ai relativi effetti con la conseguenza che non può in questa sede ottenere la remunerazione di prestazioni che sono palesemente superiori al budget a tale struttura fissato per l'anno 2007. Va invece dichiarata l'inammissibilità della domanda ex art. 2041 c.c. “proposta dall'opposto nel giudizio incardinato ai sensi dell'art. 645 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo dallo stesso conseguito per il pagamento di prestazioni professionali, non potendo egli far valere in tale sede domande nuove, rispetto a quella di adempimento contrattuale posta alla base della richiesta di provvedimento monitorio, salvo quelle conseguenti alla domande ed alle eccezioni in senso stretto proposte dall'opponente, determinanti un ampliamento dell'originario "thema decidendum" fissato dal ricorso ex art. 633 c.p.c. . (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza con la quale la corte d'appello aveva escluso che, nel caso di decreto ingiuntivo ottenuto per il pagamento di prestazioni professionali, la proposizione, da parte dell'opponente, delle sole eccezioni di inesigibilità e prescrizione del credito avessero comportato l'introduzione di nuovi temi di indagine, tali da legittimare la proposizione di una nuova domanda, di arricchimento senza causa, da parte degli opposti).” (Cass. n. 27124 del 2018). La sussistenza in astratto del rapporto contrattuale quale causa petendi porta ad escludere che possa farsi ricorso ad una azione di tipo sussidiario”.
Avverso detta sentenza, ha proposto appello l'attrice soccombente, deducendo la erroneità per i motivi di seguito indicati e chiedendo “quanto alla domanda principale, condannare l'appellata, al pagamento in favore di dei Parte_1 corrispettivi per le prestazioni sanitarie erogate, quantomeno quelli relativi all'annualità 2007, pari ad Euro 2.059.397,00, o alla somma maggiore o minore
Pagina 4 accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia. Quanto, invece, alla domanda subordinata, condannare l'appellata al pagamento dell'indennizzo ex art. 2041 c.c., determinato anche mediante ricorso ad equità. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario spese generali (15%) I.V.A., C.P.A. ed accessori come per legge”. Parte La appellata si è costituita deducendo la infondatezza dei motivi di appello e chiedendone il rigetto. All'esito dell'udienza cartolare del 13 marzo 2025, la causa è stata assegnata in decisione, con termini ex art. 190 c.p.c.
L'appello è infondato. L'appellante ha premesso che l'ente ecclesiastico gestisce una Parte_1 struttura sanitaria (Complesso sociosanitario denominato “Villa Immacolata”) in regime di autorizzazione ed accreditamento con il sistema sanitario regionale, destinataria di budget e regolarmente contrattualizzata, che eroga prestazioni di riabilitazione post-acuzie e lungodegenza medica in favore di pazienti avviati dalla
. Parte_3
Premette altresì che il giudizio origina dal mancato pagamento da parte del servizio sanitario regionale delle prestazioni sanitarie di riabilitazione post-acuzie e lungodegenza pacificamente rese dall'appellante, tra agosto e dicembre 2007, in favore di pazienti avviati dalla , e che non è oggetto di contestazione che Parte_3 le prestazioni sanitarie per le quali l'appellante ha agito siano state effettivamente rese, che l'entità dei corrispettivi richiesti in pagamento siano stati correttamente valorizzati nelle fatture depositate;
che comunque l'erogazione delle prestazioni dedotte è stata comunque ampiamente documentata, fornendo evidenza del ricovero, delle dimissioni, della diagnosi, delle giornate di degenza e del trattamento sanitario erogato. In tale contesto, l'appellante precisa di aver agito “svolgendo specifiche domande di pagamento, tanto in termini di corrispettivo (domanda principale), quanto in termini di equo indennizzo ex art. 2041 c.c. (domanda subordinata)”. Tanto premesso, con il primo motivo di appello, la ha impugnato Parte_1 la sentenza del Tribunale di Viterbo nella parte in cui il primo Giudice ha rigettato la domanda principale di pagamento del corrispettivo delle prestazioni sanitarie rese per asserito superamento del tetto di spesa determinato a far data dall'esercizio 2007, deducendo che il primo Giudice ha omesso di considerare che:
- prima dell'esercizio 2007, il sistema di remunerazione delle prestazioni sanitarie non prevedeva tetti massimi di spesa in relazione alla lungodegenza medica ed alla riabilitazione (si richiama in proposito la DGR n. 143/2006);
- per l'esercizio 2007, il tetto di spesa è stato determinato con DGR n. 1061/2007, del dicembre 2007, comunicata alle strutture nell'aprile 2008, quindi a distanza di 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio di riferimento e quando ormai le prestazioni sanitarie erano già state rese, poiché le precedenti DGR n. 436/2007 e n. 437/2007, del 30 luglio 2007, che avevano inizialmente determinato i tetti di spesa per l'esercizio 2007, erano state
Pagina 5 sospese negli effetti dall'ordinanza del TAR Lazio n. 4995 del 31 ottobre 2007 e poi sostituite dalla già menzionata DGR n. 1061/2007;
- la DGR n. 1061/2007 ha incrementato il budget (tardivamente) assegnato all'appellante dalla DGR n. 436/2007 e 437/2007 di euro 628.040,00. Importo non corrisposto alla su cui la sentenza impugnata omette di Parte_1 pronunciarsi.
In tale contesto di riferimento, il primo giudice non avrebbe fatto buon governo dei principi delineati dalle pronunce del Consiglio di Stato richiamate nella sentenza impugnata, poiché esse avevano statuito che non possa considerarsi di per sé affetta da illegittimità la fissazione di tetti di spesa che dispieghino i propri effetti in via retroattiva, sempre che le determinazioni regionali vengano comunicate alle strutture interessate, quantomeno, nel corso dell'anno di riferimento , mentre nel caso in esame, essendo state sospese dal TAR le determinazioni regionali del 2007, esse non hanno sortito alcun effetto ai fini della determinazione del tetto di spesa, che pertanto deve considerarsi comunicato alla struttura solo con la determinazione del 1061/2007, comunicata solo nel 2008, dopo la chiusura dell'esercizio di riferimento.
Le censure non appaiono fondate.
Va premesso che il tetto di spesa per l'anno 2007 veniva determinato con le delibere n. 436 e 437 emesse il 19.6.2007 (oggetto di sospensiva – e non di annullamento - da parte del Tar con l'ordinanza sopra indicata) e poi con la delibera 1061 del 28 dicembre 2007, resa nota alla parte appellante nell'aprile 2008, e che la mera sospensiva delle citate delibere, fondata su un difetto di motivazione, non consentiva alla odierna appellante alcun affidamento circa il suo annullamento, e la conseguente permanenza delle condizioni contrattuali relative all'anno 2006, come da essa dedotto, rappresentando esse al contrario l'intento della amministrazione di procedere alla rideterminazione del budget per l'anno 2007.
Tanto premesso, sulla questione della retroattività delle determinazioni dirigenziali che hanno fissato il budget per l'anno 2007, anche la giurisprudenza più recente del Consiglio di Stato (sent. n. 6802/2018), premessa la necessità che
“l'esercizio, con effetto ex tunc, del potere di programmazione si svolga in guisa da bilanciare l'esigenza del contenimento della spesa con la pretesa degli assistiti a prestazioni sanitarie adeguate e, soprattutto, con l'interesse degli operatori privati ad agire con un logica imprenditoriale sulla base di un quadro, nei limiti del possibile, certo e chiaro circa le prestazioni remunerabili e le regole applicabili (Cons. Stato, sez. V, 11 agosto 2010, n.5632)”, ha statuito che “A giudizio del Collegio, dunque, la retroattività in corso d'anno dei tetti di spesa è legittima e intrinseca al sistema sanitario pubblico, in cui è fisiologico che il budget da ripartire sia calcolato ad anno già in corso alla stregua dei risultati di finanza pubblica e dei tagli di conseguenza eventualmente necessari”.
Pagina 6 L'indirizzo giurisprudenziale amministrativo è nel senso che è legittimo un controllo (con rideterminazione del fatturato ammesso a remunerazione) effettuato anche in tempi non strettamente prossimi all'anno oggetto della disposta regressione, purché possa considerarsi esercitato in tempi ragionevoli (Cons. St. 4/6/2024, n. 5010, che richiama Cons. St. 22/1/2016; Cons. St. 16/1/2013 n. 248). Nel caso di specie, a seguito della impugnativa delle delibere emesse nel corso del 2007, la nuova delibera è intervenuta nel dicembre dello stesso anno ed è stata quindi comunicata nell'aprile 2008, il che esclude, come detto, l'affidamento della parte appellante – cui deve essere bilanciata la regressione delle delibere che fissano il tetto di spesa – nella sopravvivenza delle tariffe del 2006, e rende legittima la retroattività della delibera.
Più in generale, sulla ratio della normativa di riferimento, anche la Corte dei Conti, con Sent. 183/2022 ha rilevato:
“I soggetti privati “accreditati” (diversamente da quelli “autorizzati”) dal Servizio Sanitario Nazionale sono veri e propri uffici dell'amministrazione sanitaria (incaricati di pubblico servizio), come del resto si desume dall'art.
8-bis D.Lgs. 502/1992; infatti, essi non sono semplici fornitori di servizi, in un ambito puramente contrattualistico, sorretto da principi di massimo profitto e di totale deresponsabilizzazione circa il governo del settore, bensì sono soggetti di un complesso sistema pubblico-privato qualificato dal raggiungimento di finalità di pubblico interesse e di particolare rilevanza costituzionale, quale il diritto alla salute, sui quali gravano obblighi di partecipazione e cooperazione nella definizione della stessa pianificazione e programmazione della spesa. La compartecipazione all'attuazione dei fini dell'amministrazione si esplica nella stipula e nell'esecuzione delle convenzioni con le ASP, nelle quali – sulla base di una valutazione di convenienza delle parti (che possono anche rifiutare il convenzionamento) – si stabiliscono le prestazioni che ogni struttura deve rendere ed il tetto massimo di risorse ad esse destinato e quindi il contributo complessivo che ogni struttura fornisce al sistema sanitario, attuando a livello locale la programmazione regionale: in particolare, le parti concordano il tetto massimo che la struttura accreditata si impegna a rispettare, valevole anche per le prestazioni che potrebbero non essere integralmente previste dalla convenzione per la loro discontinuità, come le prestazioni rese a favore di soggetti di altre regioni o le prestazioni di urgenza-emergenza e di dialisi, ma che comunque debbono rientrare nel budget approvato, vanificandosi altrimenti ogni programmazione. Il dovere di rispettare le convenzioni (in specie la quantità e qualità della prestazione, e quindi i tetti di spesa) non ha una mera valenza di obbligazione civilistica, ma assume rilievo in funzione della tenuta complessiva del sistema sanitario e della concreta attuazione del diritto alla salute, in quanto ogni prestazione non in linea con la programmazione ed ogni “sforamento” del budget determina la distrazione delle (cospicue ma comunque) limitate risorse del dalle finalità e prestazioni programmate, CP_2 mettendo a rischio il sistema complessivo e – in ultima analisi – il diritto alla salute di una parte della collettività a danno di un'altra”.
Pagina 7 La peculiare natura e funzione delle strutture accreditate giustifica, pertanto, il meccanismo anche retroattivo di determinazione del tetto di spesa. Anche la S.C. di recente (sent. 16221/ 2025) ha poi rilevato – tra l'altro, e con motivazione cui integralmente si rinvia anche per la ricostruzione del quadro normativo in materia - che “in caso di superamento del tetto di spesa la Parte remunerazione risulta inesigibile, dovendosi giudicare corretta la condotta della stante la ricorrenza di un obbligo ex lege avente carattere prevalente rispetto agli accordi negoziali, risolvendosi tale obbligo in un factum principis non imputabile, cui Parte la e la regione non avrebbero potuto sottrarsi (Cass. n. 27608 del 2019; Cass. n. 31364 del 2024)”. E ancora ha statuito che “In tema di attività sanitaria esercitata in regime di Parte accreditamento, l'esercizio da parte della di fissare la regressione tariffaria, al fine di osservare i limiti di spesa, non è subordinato o condizionato all'esecuzione del monitoraggio delle prestazioni erogate, né al ritardo o all'imprecisione nell'adempimento all'obbligo di eseguire i controlli per il tramite dei cd. tavoli tecnici, trattandosi di organi di fonte contrattuale che hanno semplicemente lo scopo di contenere la remunerazione complessiva delle prestazioni nei limiti fissati e con impiego delle risorse disponibili e programmate, le quali a loro volta recepiscono il quadro delle risorse e dei vincoli determinati con legge statale” (Sez. 1 -
Ordinanza n. 4375 del 13/02/2023).
La pronuncia ivi impugnata appare quindi corretta e deve essere confermata, quanto al superamento del tetto di spese e alla inesigibilità delle somme maggiori richieste dalla parte attrice in base alle condizioni relative all'anno 2006, essendo intervenute varie delibere di fissazione del tetto di spesa nel corso del 2007, l'ultima delle quali comunicata ad aprile 2008. La insussistenza, per il mancato annullamento delle delibere impugnate (solo sospese), di alcun ragionevole affidamento sulla mancanza del tetto di spese impedisce di escludere la irretroattività della delibera emessa a dicembre 2007, alla luce del bilanciamento dei vari interessi e dei principi giurisprudenziali sopra richiamati.
Parimenti infondato è il secondo motivo di appello relativo alla mancata applicazione dell'art. 2041 c.c.: l'azione di arricchimento senza causa, come è noto, è azione sussidiaria, mentre nel caso di specie sussiste un regolare rapporto contrattuale, di cui si chiede l'esatto adempimento, e la circostanza che detta domanda sia risultata infondata non consente evidentemente l'esercizio dell'azione ex art. 2041 c.c. in funzione alternativa, e non “sussidiaria”. Peraltro, la giurisprudenza della S.C. è costante nel senso che “ In tema di prestazioni erogate nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, ove l'azienda sanitaria comunichi alla struttura accreditata il limite di spesa stabilito per la loro erogazione, manifestando implicitamente la sua contrarietà ad una spesa superiore, l'arricchimento che la P.A. consegue dall'esecuzione di prestazioni
Pagina 8 extra budget assume un carattere "imposto" che preclude l'esperibilità nei suoi confronti dell'azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c..” (tra le più recenti, Cass. Ord. 25514 del 24/09/2024).
Con ulteriore motivo, l'appellante deduce l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il primo giudice avrebbe omesso di condannare l' “al Parte_3 pagamento del maggior differenziale riconosciuto (nell'aprile 2008) alla Parte_1 dalla delibera n. 1061/2007, pari alla considerevole somma di Euro
[...]
628.040,00”. In sostanza la tenuto conto che la delibera di Giunta Regionale n. Parte_1
1061/2007 ha fissato nei confronti dell'odierna appellante un nuovo tetto massimo di spesa, più alto rispetto a quello fissato con la DGR n. 436/07 (con un incremento di € 628.040,00), e sul presupposto che tale importo non sarebbe “stato corrisposto”, chiede, in riforma della sentenza appellata, che l venga condannata - Parte_3 quantomeno- al pagamento di detta somma. Rileva la Corte che trattasi di domanda nuova, non svolta nel giudizio di primo grado, e come tale inammissibile, in tal senso essendo fondata la relativa eccezione di parte appellata. Pur essendo evidente – sul piano del quantum – che la minor somma è compresa nella maggiore richiesta nelle conclusioni della comparsa di risposta di primo grado - va tuttavia rilevato che nella comparsa di costituzione l'opposta non ha dedotta la causa petendi di tale minor somma, che sarebbe fondata sulla applicabilità del tetto di spesa previsto dalla delibera comunicata nel 2008: viceversa, l'odierna appellante ha fondato la domanda sulla irretroattività (non applicabilità) di tale delibera, e sulla applicabilità del (diverso) “sistema di remunerazione di cui alla DGR 143/2006”. La circostanza che a pag. 10 della comparsa di risposta si rileva, in via incidentale, che neppure sarebbe stata corrisposta la somma dovuta ai sensi della delibera del 2008, non si concretizza in una domanda fondata su tale deduzione, come emerge anche dalla lettura delle conclusioni dell'atto. Della novità della domanda è prova, peraltro, la circostanza che tutte le reciproche allegazioni, eccezioni, difese e relativi calcoli sul merito di detta domanda sono state formulate e sviluppate solo in questa sede di appello (ed esattamente nelle comparse conclusionali e di replica).
La domanda pertanto – sulla quale il primo giudice, infatti, nulla ha statuito – è inammissibile.
Con il quarto motivo di appello, si censura la sentenza nella parte in cui ha condannato l'odierna appellante a rifondere le spese in favore dell , Parte_3 liquidate in € 20.000,00 per compensi, oltre accessori di legge: il motivo è del tutto generico, non essendo stato dedotto quale principio sia stato concretamente violato dal primo giudice. Esso infatti è così proposto:
“anche il predetto capo della sentenza merita di essere riformato, sia in considerazione degli errori commessi dal Giudicante, nonché tenuto conto del fatto
Pagina 9 che le prestazioni sanitarie di cui la domanda il pagamento sono Parte_1 state dalla stessa effettivamente rese in favore dei pazienti avviati dalla Parte_3 presso la struttura sanitaria gestita dall'appellante e, quindi, per conto del servizio sanitario regionale, il quale ne ha quindi tratto un indubbio beneficio”. Invero, il tribunale ha applicato il principio di soccombenza né comunque emerge dall'atto di appello, come detto, il diverso principio di diritto ritenuto applicabile. L'appello pertanto deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta l'appello, condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate in euro 28.000,00, oltre accessori di legge. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art. 13 co. 1 quater DPR n. 115 del 30.5.2002.
Roma, 11 settembre 2025
La Presidente est. dott.ssa Mariarosaria Budetta
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE composta dai Magistrati: dott.ssa Mariarosaria Budetta Presidente rel. dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliera dott.ssa Anna Maria Teresa Gregori Consigliera
Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 7136/2019 R.G., vertente
Tra
Parte_1
N PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE P.T.,
[...]
(avv.ti Laura Pierallini e Lorenzo Sperati) APPELLANTE E
(c.f. ), IN PERSONA DEL LEGALE Controparte_1 P.IVA_1
RAPPRESENTANTE P.T.,
(avv. Maria Rosaria Russo Valentini) APPELLATA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo. CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Pagina 1 Con decreto n. 1058/2016, il Tribunale di Viterbo ingiungeva alla Parte_2
di pagare in favore della la
[...] Parte_1 somma di € 2.059.397 quale corrispettivo per le prestazioni sanitarie rese in regime di accreditamento e inerenti l'anno 2007, di cui l'importo di € 1.586.511 portato dalla fattura n. 86 del 2008 emessa a conguaglio delle prestazioni riabilitative post-acute ed € 472.866 portati dalla fattura n. 87/2008 emessa a conguaglio delle prestazioni di lungodegenza medica rese sempre nell'anno 2007, oltre interessi di mora e spese. Avverso tale titolo proponeva opposizione l' , eccependo l'insussistenza Parte_3 di un valido accordo scritto tra le parti, nonché sostanzialmente il superamento del budget di spese da parte della per l'anno 2007, con conseguente Parte_1 insussistenza del diritto ad un compenso nonché l'inapplicabilità al caso di specie della disciplina degli interessi di cui alla legge n. 231 del 2001.
All'esito del giudizio di opposizione, il tribunale con sentenza n. 1249/2019, così statuiva:
“A) revoca il decreto ingiuntivo n. 1058/2016 emesso dal Tribunale di Viterbo il 9 novembre 2016; B) dichiara che nulla è dovuto alla Ordine dei Chierici Regolari Parte_1
Ministri degli Infermi per le prestazioni sanitarie eseguite in regime di accreditamento per l'anno 2007; C) condanna l'opposta alla refusione delle spese di lite che liquida nella misura complessiva di € 20.000 per compensi, oltre accessori di legge”.
Il tribunale ha così motivato:
“L'opposizione è fondata e va accolta. Premesso che le prestazioni di cui l'ente convenuto chiede il rimborso sono sicuramente al di sopra dei limiti fissati dalle delibere della giunta regionale che, nel corso dell'anno 2007, si sono succedute e aventi ad oggetto proprio la determinazione di tale elemento, l'aspetto problematico della vicenda riguarda innanzitutto la validità ed efficacia delle stesse. Le delibere n. 436 e 437 emesse il 19.6.2007 e con le quali si fissavano per ciascuna struttura accreditata i limiti di budget per le varie tipologie di prestazioni venivano infatti sospese con l'ordinanza pronunciata dal Tar Lazio in data 31.10.2007 e quindi sostituite poi con la delibera n. 1061 del 28 dicembre 2007, comunicata all'opposta soltanto nell'aprile del 2008, la quale indicava i nuovi e appena superiori limiti di spesa rispetto ai quali, tuttavia, l'importo indicato nelle fatture per cui è causa è comunque più alto. Secondo la prospettazione della Provincia Romana Ordine dei Chierici e dei Ministri degli Infermi, essendo le delibere di giugno sospese dal Tar, ed essendo quella di dicembre comunicata soltanto ad aprile dell'anno successivo, essa struttura aveva semplicemente e correttamente fatto riferimento al budget fissato per l'anno 2006 non esistendo di fatto alcun limite per l'anno 2007 intervenuto tardivamente
Pagina 2 soltanto a dicembre e ancor più tardivamente comunicatole a distanza di oltre quattro mesi. La tesi non merita accoglimento. Sebbene le delibere di giugno del 2007 venivano sospese con ordinanza del Tar del 31 ottobre del 2007 è pur vero che a dicembre dello stesso anno interveniva altra delibera che fissava nuovi e appena più alti limiti di spesa e che non risulta essere stata impugnata, con la conseguenza che l'ente convenuto non poteva che attenersi a tali nuovi parametri benché indicati praticamente a chiusura dell'esercizio annuale di riferimento. Sotto tale profilo, come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa le determinazioni regionali che, emanate spesso nel corso dell'anno, stabiliscono i tetti massimi di spesa non possono che applicarsi in via retroattiva alle prestazioni già rese dalle strutture private accreditate (C.d.S. A.P. sentenza n. 3 del 2012). Il Consiglio di Stato con tale pronuncia ha invero chiarito che “Alle Regioni è stato pertanto affidato il compito di adottare determinazioni di natura autoritativa e vincolante in tema di limiti alla spesa sanitaria, in coerenza con l'esigenza che l'attività dei vari soggetti operanti nel sistema sanitario si svolga nell'ambito di una pianificazione finanziaria. Alla stregua di detta disciplina spetta ad un atto autoritativo e vincolante di programmazione regionale, e non già ad una fase concordata e convenzionale, la fissazione del tetto massimo annuale di spesa sostenibile con il fondo sanitario per
singola istituzione o per gruppi di istituzioni, nonché la determinazione dei preventivi annuali delle prestazioni (Consiglio Stato, sez. V, 25 gennaio 2002, n. 418).” Sebbene in materia va segnalato un orientamento, il quale sostiene l'illegittimità della fissazione dei tetti in via retroattiva soprattutto laddove la stessa intervenga in un periodo avanzato dell'anno in quanto non consentirebbe agli operatori del settore di programmare con ragionevole anticipo l'attività in corso d'anno (CdS. N. 2663 del 2004; CdS n.499 del 2003), l'NA PL (CdS AP n. 8 del 2006) ha invece aderito all'altro orientamento secondo cui la fissazione, in corso d'anno, di tetti che dispieghino i propri effetti anche sulle prestazioni già erogate non può considerarsi, in quanto tale, affetta da illegittimità (Cons. Stato, n. 1289/2012; CdS n. 6811/2011). Ed invero “la retroattività dell'atto di determinazione della spesa non vale ad impedire agli interessati di disporre di un qualunque punto di riferimento regolatore per lo svolgimento della loro attività”. È evidente, infatti, secondo tale decisione, che
“in un sistema nel quale è fisiologica la sopravvenienza dell'atto determinativo della spesa solo in epoca successiva all'inizio di erogazione del servizio, gli interessati potranno aver riguardo - fino a quando non risulti adottato un provvedimento - all'entità delle somme contemplate per le prestazioni dei professionisti o delle strutture sanitarie dell'anno precedente, diminuite, ovviamente, della riduzione della spesa sanitaria effettuata dalle norme finanziarie dell'anno in corso.” (CdS AP n. 8 del 2006). La programmazione da parte della Regione richiede una cognizione effettiva delle risorse alle quali poter attingere per poter garantire la remunerazione delle prestazioni
Pagina 3 sanitarie con la conseguenza che sebbene la fissazione dei tetti in corso d'anno può sembrare in antitesi con il concetto stesso di programmazione che implica una organizzazione anticipata, in realtà, tiene conto plausibilmente e correttamente dei tempi non comprimibili che permeano le varie fasi procedimentali previste per la individuazione dei fondi utilizzabili. Ovviamente se la Corte ha escluso profili di illegittimità riconducibili alla retroattività in sé e per sé considerata ha altresì affermato che merita tutela anche la legittima aspettativa degli operatori del settore.
“La tutela di tale affidamento richiede, pertanto, che le decurtazioni imposte al tetto dell'anno precedente, ove retroattive, siano contenute, salvo congrua istruttoria e adeguata esplicitazione all'esito di una valutazione comparativa, nei limiti imposti dai tagli stabiliti dalle disposizioni finanziarie conoscibili dalle strutture private all'inizio e nel corso dell'anno. Più in generale, la fissazione di tetti retroagenti impone l'osservanza di un percorso istruttorio, ispirato al principio della partecipazione, che assicuri l'equilibrato contemperamento degli interessi in rilievo, nonché esige una motivazione tanto più approfondita quanto maggiore è il distacco dalla prevista percentuale di tagli.” (CdS AP n. 3 del 2012). Ebbene nella concreta fattispecie non avendo la in alcun modo Parte_1 impugnato nelle opportune sedi la delibera di dicembre, ciò implica che l'opposta ha sostanzialmente aderito al suo contenuto e ai relativi effetti con la conseguenza che non può in questa sede ottenere la remunerazione di prestazioni che sono palesemente superiori al budget a tale struttura fissato per l'anno 2007. Va invece dichiarata l'inammissibilità della domanda ex art. 2041 c.c. “proposta dall'opposto nel giudizio incardinato ai sensi dell'art. 645 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo dallo stesso conseguito per il pagamento di prestazioni professionali, non potendo egli far valere in tale sede domande nuove, rispetto a quella di adempimento contrattuale posta alla base della richiesta di provvedimento monitorio, salvo quelle conseguenti alla domande ed alle eccezioni in senso stretto proposte dall'opponente, determinanti un ampliamento dell'originario "thema decidendum" fissato dal ricorso ex art. 633 c.p.c. . (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza con la quale la corte d'appello aveva escluso che, nel caso di decreto ingiuntivo ottenuto per il pagamento di prestazioni professionali, la proposizione, da parte dell'opponente, delle sole eccezioni di inesigibilità e prescrizione del credito avessero comportato l'introduzione di nuovi temi di indagine, tali da legittimare la proposizione di una nuova domanda, di arricchimento senza causa, da parte degli opposti).” (Cass. n. 27124 del 2018). La sussistenza in astratto del rapporto contrattuale quale causa petendi porta ad escludere che possa farsi ricorso ad una azione di tipo sussidiario”.
Avverso detta sentenza, ha proposto appello l'attrice soccombente, deducendo la erroneità per i motivi di seguito indicati e chiedendo “quanto alla domanda principale, condannare l'appellata, al pagamento in favore di dei Parte_1 corrispettivi per le prestazioni sanitarie erogate, quantomeno quelli relativi all'annualità 2007, pari ad Euro 2.059.397,00, o alla somma maggiore o minore
Pagina 4 accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia. Quanto, invece, alla domanda subordinata, condannare l'appellata al pagamento dell'indennizzo ex art. 2041 c.c., determinato anche mediante ricorso ad equità. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario spese generali (15%) I.V.A., C.P.A. ed accessori come per legge”. Parte La appellata si è costituita deducendo la infondatezza dei motivi di appello e chiedendone il rigetto. All'esito dell'udienza cartolare del 13 marzo 2025, la causa è stata assegnata in decisione, con termini ex art. 190 c.p.c.
L'appello è infondato. L'appellante ha premesso che l'ente ecclesiastico gestisce una Parte_1 struttura sanitaria (Complesso sociosanitario denominato “Villa Immacolata”) in regime di autorizzazione ed accreditamento con il sistema sanitario regionale, destinataria di budget e regolarmente contrattualizzata, che eroga prestazioni di riabilitazione post-acuzie e lungodegenza medica in favore di pazienti avviati dalla
. Parte_3
Premette altresì che il giudizio origina dal mancato pagamento da parte del servizio sanitario regionale delle prestazioni sanitarie di riabilitazione post-acuzie e lungodegenza pacificamente rese dall'appellante, tra agosto e dicembre 2007, in favore di pazienti avviati dalla , e che non è oggetto di contestazione che Parte_3 le prestazioni sanitarie per le quali l'appellante ha agito siano state effettivamente rese, che l'entità dei corrispettivi richiesti in pagamento siano stati correttamente valorizzati nelle fatture depositate;
che comunque l'erogazione delle prestazioni dedotte è stata comunque ampiamente documentata, fornendo evidenza del ricovero, delle dimissioni, della diagnosi, delle giornate di degenza e del trattamento sanitario erogato. In tale contesto, l'appellante precisa di aver agito “svolgendo specifiche domande di pagamento, tanto in termini di corrispettivo (domanda principale), quanto in termini di equo indennizzo ex art. 2041 c.c. (domanda subordinata)”. Tanto premesso, con il primo motivo di appello, la ha impugnato Parte_1 la sentenza del Tribunale di Viterbo nella parte in cui il primo Giudice ha rigettato la domanda principale di pagamento del corrispettivo delle prestazioni sanitarie rese per asserito superamento del tetto di spesa determinato a far data dall'esercizio 2007, deducendo che il primo Giudice ha omesso di considerare che:
- prima dell'esercizio 2007, il sistema di remunerazione delle prestazioni sanitarie non prevedeva tetti massimi di spesa in relazione alla lungodegenza medica ed alla riabilitazione (si richiama in proposito la DGR n. 143/2006);
- per l'esercizio 2007, il tetto di spesa è stato determinato con DGR n. 1061/2007, del dicembre 2007, comunicata alle strutture nell'aprile 2008, quindi a distanza di 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio di riferimento e quando ormai le prestazioni sanitarie erano già state rese, poiché le precedenti DGR n. 436/2007 e n. 437/2007, del 30 luglio 2007, che avevano inizialmente determinato i tetti di spesa per l'esercizio 2007, erano state
Pagina 5 sospese negli effetti dall'ordinanza del TAR Lazio n. 4995 del 31 ottobre 2007 e poi sostituite dalla già menzionata DGR n. 1061/2007;
- la DGR n. 1061/2007 ha incrementato il budget (tardivamente) assegnato all'appellante dalla DGR n. 436/2007 e 437/2007 di euro 628.040,00. Importo non corrisposto alla su cui la sentenza impugnata omette di Parte_1 pronunciarsi.
In tale contesto di riferimento, il primo giudice non avrebbe fatto buon governo dei principi delineati dalle pronunce del Consiglio di Stato richiamate nella sentenza impugnata, poiché esse avevano statuito che non possa considerarsi di per sé affetta da illegittimità la fissazione di tetti di spesa che dispieghino i propri effetti in via retroattiva, sempre che le determinazioni regionali vengano comunicate alle strutture interessate, quantomeno, nel corso dell'anno di riferimento , mentre nel caso in esame, essendo state sospese dal TAR le determinazioni regionali del 2007, esse non hanno sortito alcun effetto ai fini della determinazione del tetto di spesa, che pertanto deve considerarsi comunicato alla struttura solo con la determinazione del 1061/2007, comunicata solo nel 2008, dopo la chiusura dell'esercizio di riferimento.
Le censure non appaiono fondate.
Va premesso che il tetto di spesa per l'anno 2007 veniva determinato con le delibere n. 436 e 437 emesse il 19.6.2007 (oggetto di sospensiva – e non di annullamento - da parte del Tar con l'ordinanza sopra indicata) e poi con la delibera 1061 del 28 dicembre 2007, resa nota alla parte appellante nell'aprile 2008, e che la mera sospensiva delle citate delibere, fondata su un difetto di motivazione, non consentiva alla odierna appellante alcun affidamento circa il suo annullamento, e la conseguente permanenza delle condizioni contrattuali relative all'anno 2006, come da essa dedotto, rappresentando esse al contrario l'intento della amministrazione di procedere alla rideterminazione del budget per l'anno 2007.
Tanto premesso, sulla questione della retroattività delle determinazioni dirigenziali che hanno fissato il budget per l'anno 2007, anche la giurisprudenza più recente del Consiglio di Stato (sent. n. 6802/2018), premessa la necessità che
“l'esercizio, con effetto ex tunc, del potere di programmazione si svolga in guisa da bilanciare l'esigenza del contenimento della spesa con la pretesa degli assistiti a prestazioni sanitarie adeguate e, soprattutto, con l'interesse degli operatori privati ad agire con un logica imprenditoriale sulla base di un quadro, nei limiti del possibile, certo e chiaro circa le prestazioni remunerabili e le regole applicabili (Cons. Stato, sez. V, 11 agosto 2010, n.5632)”, ha statuito che “A giudizio del Collegio, dunque, la retroattività in corso d'anno dei tetti di spesa è legittima e intrinseca al sistema sanitario pubblico, in cui è fisiologico che il budget da ripartire sia calcolato ad anno già in corso alla stregua dei risultati di finanza pubblica e dei tagli di conseguenza eventualmente necessari”.
Pagina 6 L'indirizzo giurisprudenziale amministrativo è nel senso che è legittimo un controllo (con rideterminazione del fatturato ammesso a remunerazione) effettuato anche in tempi non strettamente prossimi all'anno oggetto della disposta regressione, purché possa considerarsi esercitato in tempi ragionevoli (Cons. St. 4/6/2024, n. 5010, che richiama Cons. St. 22/1/2016; Cons. St. 16/1/2013 n. 248). Nel caso di specie, a seguito della impugnativa delle delibere emesse nel corso del 2007, la nuova delibera è intervenuta nel dicembre dello stesso anno ed è stata quindi comunicata nell'aprile 2008, il che esclude, come detto, l'affidamento della parte appellante – cui deve essere bilanciata la regressione delle delibere che fissano il tetto di spesa – nella sopravvivenza delle tariffe del 2006, e rende legittima la retroattività della delibera.
Più in generale, sulla ratio della normativa di riferimento, anche la Corte dei Conti, con Sent. 183/2022 ha rilevato:
“I soggetti privati “accreditati” (diversamente da quelli “autorizzati”) dal Servizio Sanitario Nazionale sono veri e propri uffici dell'amministrazione sanitaria (incaricati di pubblico servizio), come del resto si desume dall'art.
8-bis D.Lgs. 502/1992; infatti, essi non sono semplici fornitori di servizi, in un ambito puramente contrattualistico, sorretto da principi di massimo profitto e di totale deresponsabilizzazione circa il governo del settore, bensì sono soggetti di un complesso sistema pubblico-privato qualificato dal raggiungimento di finalità di pubblico interesse e di particolare rilevanza costituzionale, quale il diritto alla salute, sui quali gravano obblighi di partecipazione e cooperazione nella definizione della stessa pianificazione e programmazione della spesa. La compartecipazione all'attuazione dei fini dell'amministrazione si esplica nella stipula e nell'esecuzione delle convenzioni con le ASP, nelle quali – sulla base di una valutazione di convenienza delle parti (che possono anche rifiutare il convenzionamento) – si stabiliscono le prestazioni che ogni struttura deve rendere ed il tetto massimo di risorse ad esse destinato e quindi il contributo complessivo che ogni struttura fornisce al sistema sanitario, attuando a livello locale la programmazione regionale: in particolare, le parti concordano il tetto massimo che la struttura accreditata si impegna a rispettare, valevole anche per le prestazioni che potrebbero non essere integralmente previste dalla convenzione per la loro discontinuità, come le prestazioni rese a favore di soggetti di altre regioni o le prestazioni di urgenza-emergenza e di dialisi, ma che comunque debbono rientrare nel budget approvato, vanificandosi altrimenti ogni programmazione. Il dovere di rispettare le convenzioni (in specie la quantità e qualità della prestazione, e quindi i tetti di spesa) non ha una mera valenza di obbligazione civilistica, ma assume rilievo in funzione della tenuta complessiva del sistema sanitario e della concreta attuazione del diritto alla salute, in quanto ogni prestazione non in linea con la programmazione ed ogni “sforamento” del budget determina la distrazione delle (cospicue ma comunque) limitate risorse del dalle finalità e prestazioni programmate, CP_2 mettendo a rischio il sistema complessivo e – in ultima analisi – il diritto alla salute di una parte della collettività a danno di un'altra”.
Pagina 7 La peculiare natura e funzione delle strutture accreditate giustifica, pertanto, il meccanismo anche retroattivo di determinazione del tetto di spesa. Anche la S.C. di recente (sent. 16221/ 2025) ha poi rilevato – tra l'altro, e con motivazione cui integralmente si rinvia anche per la ricostruzione del quadro normativo in materia - che “in caso di superamento del tetto di spesa la Parte remunerazione risulta inesigibile, dovendosi giudicare corretta la condotta della stante la ricorrenza di un obbligo ex lege avente carattere prevalente rispetto agli accordi negoziali, risolvendosi tale obbligo in un factum principis non imputabile, cui Parte la e la regione non avrebbero potuto sottrarsi (Cass. n. 27608 del 2019; Cass. n. 31364 del 2024)”. E ancora ha statuito che “In tema di attività sanitaria esercitata in regime di Parte accreditamento, l'esercizio da parte della di fissare la regressione tariffaria, al fine di osservare i limiti di spesa, non è subordinato o condizionato all'esecuzione del monitoraggio delle prestazioni erogate, né al ritardo o all'imprecisione nell'adempimento all'obbligo di eseguire i controlli per il tramite dei cd. tavoli tecnici, trattandosi di organi di fonte contrattuale che hanno semplicemente lo scopo di contenere la remunerazione complessiva delle prestazioni nei limiti fissati e con impiego delle risorse disponibili e programmate, le quali a loro volta recepiscono il quadro delle risorse e dei vincoli determinati con legge statale” (Sez. 1 -
Ordinanza n. 4375 del 13/02/2023).
La pronuncia ivi impugnata appare quindi corretta e deve essere confermata, quanto al superamento del tetto di spese e alla inesigibilità delle somme maggiori richieste dalla parte attrice in base alle condizioni relative all'anno 2006, essendo intervenute varie delibere di fissazione del tetto di spesa nel corso del 2007, l'ultima delle quali comunicata ad aprile 2008. La insussistenza, per il mancato annullamento delle delibere impugnate (solo sospese), di alcun ragionevole affidamento sulla mancanza del tetto di spese impedisce di escludere la irretroattività della delibera emessa a dicembre 2007, alla luce del bilanciamento dei vari interessi e dei principi giurisprudenziali sopra richiamati.
Parimenti infondato è il secondo motivo di appello relativo alla mancata applicazione dell'art. 2041 c.c.: l'azione di arricchimento senza causa, come è noto, è azione sussidiaria, mentre nel caso di specie sussiste un regolare rapporto contrattuale, di cui si chiede l'esatto adempimento, e la circostanza che detta domanda sia risultata infondata non consente evidentemente l'esercizio dell'azione ex art. 2041 c.c. in funzione alternativa, e non “sussidiaria”. Peraltro, la giurisprudenza della S.C. è costante nel senso che “ In tema di prestazioni erogate nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, ove l'azienda sanitaria comunichi alla struttura accreditata il limite di spesa stabilito per la loro erogazione, manifestando implicitamente la sua contrarietà ad una spesa superiore, l'arricchimento che la P.A. consegue dall'esecuzione di prestazioni
Pagina 8 extra budget assume un carattere "imposto" che preclude l'esperibilità nei suoi confronti dell'azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c..” (tra le più recenti, Cass. Ord. 25514 del 24/09/2024).
Con ulteriore motivo, l'appellante deduce l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il primo giudice avrebbe omesso di condannare l' “al Parte_3 pagamento del maggior differenziale riconosciuto (nell'aprile 2008) alla Parte_1 dalla delibera n. 1061/2007, pari alla considerevole somma di Euro
[...]
628.040,00”. In sostanza la tenuto conto che la delibera di Giunta Regionale n. Parte_1
1061/2007 ha fissato nei confronti dell'odierna appellante un nuovo tetto massimo di spesa, più alto rispetto a quello fissato con la DGR n. 436/07 (con un incremento di € 628.040,00), e sul presupposto che tale importo non sarebbe “stato corrisposto”, chiede, in riforma della sentenza appellata, che l venga condannata - Parte_3 quantomeno- al pagamento di detta somma. Rileva la Corte che trattasi di domanda nuova, non svolta nel giudizio di primo grado, e come tale inammissibile, in tal senso essendo fondata la relativa eccezione di parte appellata. Pur essendo evidente – sul piano del quantum – che la minor somma è compresa nella maggiore richiesta nelle conclusioni della comparsa di risposta di primo grado - va tuttavia rilevato che nella comparsa di costituzione l'opposta non ha dedotta la causa petendi di tale minor somma, che sarebbe fondata sulla applicabilità del tetto di spesa previsto dalla delibera comunicata nel 2008: viceversa, l'odierna appellante ha fondato la domanda sulla irretroattività (non applicabilità) di tale delibera, e sulla applicabilità del (diverso) “sistema di remunerazione di cui alla DGR 143/2006”. La circostanza che a pag. 10 della comparsa di risposta si rileva, in via incidentale, che neppure sarebbe stata corrisposta la somma dovuta ai sensi della delibera del 2008, non si concretizza in una domanda fondata su tale deduzione, come emerge anche dalla lettura delle conclusioni dell'atto. Della novità della domanda è prova, peraltro, la circostanza che tutte le reciproche allegazioni, eccezioni, difese e relativi calcoli sul merito di detta domanda sono state formulate e sviluppate solo in questa sede di appello (ed esattamente nelle comparse conclusionali e di replica).
La domanda pertanto – sulla quale il primo giudice, infatti, nulla ha statuito – è inammissibile.
Con il quarto motivo di appello, si censura la sentenza nella parte in cui ha condannato l'odierna appellante a rifondere le spese in favore dell , Parte_3 liquidate in € 20.000,00 per compensi, oltre accessori di legge: il motivo è del tutto generico, non essendo stato dedotto quale principio sia stato concretamente violato dal primo giudice. Esso infatti è così proposto:
“anche il predetto capo della sentenza merita di essere riformato, sia in considerazione degli errori commessi dal Giudicante, nonché tenuto conto del fatto
Pagina 9 che le prestazioni sanitarie di cui la domanda il pagamento sono Parte_1 state dalla stessa effettivamente rese in favore dei pazienti avviati dalla Parte_3 presso la struttura sanitaria gestita dall'appellante e, quindi, per conto del servizio sanitario regionale, il quale ne ha quindi tratto un indubbio beneficio”. Invero, il tribunale ha applicato il principio di soccombenza né comunque emerge dall'atto di appello, come detto, il diverso principio di diritto ritenuto applicabile. L'appello pertanto deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta l'appello, condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate in euro 28.000,00, oltre accessori di legge. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art. 13 co. 1 quater DPR n. 115 del 30.5.2002.
Roma, 11 settembre 2025
La Presidente est. dott.ssa Mariarosaria Budetta
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