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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/09/2025, n. 5158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5158 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana in nome del Popolo Italiano
La Corte di Appello di Roma
Sezione settima civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Franco Petrolati Presidente
Assunta Marini Consigliere rel.
Anna Maria Giampaolino Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 3388 R.G. A.C. dell'anno 2020, trattenuta in decisione il
27 novembre 2024 e vertente
TRA
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 C.F._2
) rappresentati e difesi dall'Avv. Laura Romano (c.f. ), elettivamente
[...] C.F._3 domiciliati presso il suo studio a Isola del Liri (Fr), alla Via Tavernanova, 12, giusta procura in atti,
-Appellante-
E
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Controparte_1 C.F._4
Costantini (c.f. ), ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. C.F._5
Federico Antignani in Roma, alla Via A. Fusco n. 104, giusta procura in atti,
-Appellato-
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1215/2019 del Tribunale di Cassino, pubblicata in data
17.10.2019 non notificata.
Conclusioni
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis –in riforma integrale, nullità e/o annullamento della Sentenza impugnata n.1215/2019 emessa dal Tribunale di Cassino –
GOT Avv. Tirozzi nella causa di cui R.G. n. 200228/2013 e pubblicata in data 17.10.2019– previa rideterminazione/riqualificazione della domanda introdotta quale nuovo giudizio rispetto alla ritenuta tardiva riassunzione del giudizio innanzi al Giudice di Pace di Sora conclusosi con la sentenza n. 6/12, comunicata alle parti il 17.01.2012, con cui veniva dichiarava incompetenza per materia, nonché dei fatti di causa secondo quanto ricostruito dagli appellanti per i motivi esposti in fatto ed in diritto, accogliere l'appello proposto e, per l'effetto, integralmente accogliere le conclusioni già rassegnate nel primo grado”.
Per l'Appellato: “Voglia la Corte d'Appello di Roma, valutata l'ammissibilità dell'appello, contrariis rejectis, rigettare l'appello in quanto infondato, sia nella ricostruzione delle circostanze di fatto che nelle deduzioni in diritto, per tutti i motivi illustrati nel presente atto, così confermando, eventualmente con motivazione più ampia, la sentenza di primo grado o comunque rigettando nel merito le domande degli appellanti. Con vittoria delle spese del grado da distrarre in favore del sottoscritto che se ne dichiara antistatario”.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato e convenivano in Parte_1 Parte_2 giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Sora, per sentire ordinare l'apposizione Controparte_1 di termini e segni stabili al fine di rendere visibile il confine tra il fondo di loro proprietà identificato in catasto al foglio n. 2, particella n. 99 e quello contiguo di proprietà del convenuto, identificato in catasto al foglio n. 21, particella n.180. Gli attori, inoltre, chiedevano la condanna del convenuto alla restituzione della somma di €. 600.00 corrisposta per la fissazione della recinzione sul terreno di loro proprietà.
Nel caso di specie gli attori hanno sostenuto che: “nel 2004 il Sig. effettuava dei lavori di CP_1 manutenzione presso il suo fabbricato e richiedeva agli attori di poter utilizzare una parte del loro terreno per consentire il transito di mezzi meccanici;
a seguito dei suddetti lavori i termini tra i due fondi sono divenuti irriconoscibili;
in data 10.03. 2009 gli odierni attori, sostenendo una spesa di circa 600,00 euro, provvedevano, sulla base dei rilievi effettuati dal geom. con studio in Castelliri (Fr), ad eseguire lavori di CP_2 recinzione, con l'installazione di paletti e rete;
detta recinzione veniva arbitrariamente ed ingiustificatamente rimossa dal Sig. ; CP_1
Il Giudice di Pace con sentenza del 9.1.12, comunicata il 17.01.2012 dichiarava la propria incompetenza per materia disponendo la riassunzione della causa davanti al Tribunale. In motivazione il G.d.P. deduceva che: “Nel caso di specie, essendovi contestazione tra le parti sulla linea di confine, la domanda, ancorché postulata come apposizione di termini, è sottratta alla competenza del Giudice adito, per essere devoluta alla competenza del Tribunale”.
Successivamente gli attori notificavano in data 7.3.13 l'atto di citazione a Controparte_1
Si costituiva il convenuto , il quale, in via preliminare, eccepiva la tardività della Controparte_1 riassunzione. Nel merito, contestava la domanda concludendo per il rigetto integrale della stessa. Veniva disposta la rinnovazione dell'atto di citazione ex art 291 cpc in quanto si evidenziava che era stato assegnato un termine a comparire inferiore a quello stabilito dalla legge.
Veniva rinnovata la citazione ed all'esito della discussione ex art. 281 sexies c.p.c. il Tribunale pronunciava sentenza con la quale dichiarava estinto il giudizio per decorrenza del termine di cui all'art. 50 c.p.c. e ciò in quanto “ sebbene l'atto introduttivo del presente giudizio si intitoli “atto di citazione”, tuttavia da un'attenta lettura del contenuto dello stesso, si evince che non si tratta di un processo ex novo, ma di un continuo del precedente, tant'è vero che parte attrice, al punto 18 della premessa dell'atto introduttivo, richiama espressamente la sentenza del 9.1.2012 del Giudice di Pace di Sora”.
Avverso la suddetta sentenza e propongono appello affidato Parte_1 Parte_2
a due motivi.
Si è costituito l'appellato contestando il gravame.
Il primo motivo è rubricato: “Error in iudicando – Erronea valutazione/interpretazione della domanda giudiziale introdotta.”
Con il primo motivo di appello e sostengono che l'atto Parte_1 Parte_2 introduttivo del giudizio davanti al Tribunale si presenta come un autonomo atto introduttivo di un ordinario giudizio di primo grado, perché introdotto con atto di citazione, munito di un nuovo mandato alle liti e notificato personalmente al convenuto e non al procuratore costituito. Ragion per cui il Tribunale ha errato nel qualificare il suddetto atto come atto riassuntivo del processo originariamente iniziato davanti al Giudice di Pace di Sora anziché come atto introduttivo di un nuovo giudizio.
Occorre premettere che gli elementi evidenziati dagli appellanti per definire “come autonomo atto introduttivo di un ordinario giudizio di primo grado” ben possono ravvisarsi anche in un atto di riassunzione. Al riguardo va osservato che l'atto di riassunzione può consistere in un atto di citazione per il principio di equivalenza delle forme (Cass. sez. I 18/9/1992 n. 10692) e può contenere una nuova procura (Cass. sentenza 25/10/ 1994 n.8752). Irrilevante è la notificazione alla controparte personalmente anziché al procuratore costituito sempre in virtù del principio del raggiungimento dello scopo.
Questa Corte, inoltre, osserva che l'atto introduttivo del giudizio innanzi al Tribunale richiama la medesima vicenda fattuale con espresso riferimento all'atto di citazione proposto al Giudice di Pace di Sora e alla sentenza di incompetenza emessa dallo stesso con rimessione della causa al Tribunale
e fissazione del termine legale per la riassunzione, pertanto, l'atto con cui fu adito il Tribunale va interpretato come atto di riassunzione di un precedente processo e non come nuovo processo. Il secondo motivo è rubricato: “Nullità ex art. 132 c.p.c. della sentenza di primo grado per difetto e insufficienza della motivazione”.
Con il secondo motivo gli appellanti lamentano che il Tribunale ha posto a base della sua decisione una motivazione scarna e sintetica avendo lo stesso fatto esclusivamente riferimento alla sentenza del
Giudice di Pace ai fini dell'individuazione della natura dell'atto come riassuntivo del processo originariamente iniziato davanti a quest'ultimo.
Questa Corte osserva che l'atto con cui è stato adito il Tribunale di Cassino va interpretato come atto di riassunzione del precedente processo iniziato davanti al Giudice di Pace di Sora e non come nuovo processo data l'entità dei soggetti, del petitum e della causa e soprattutto dato il riferimento esplicito alla precedente fase processuale.
L'appello quindi va rigettato.
Va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Le spese processuali possono essere compensate fra le parti.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da e Parte_1 [...]
avverso la sentenza n. 1215/219 del Tribunale di Cassino pubblicata in data 17.10.2019 Parte_2 così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente l'impugnata sentenza;
b) compensa fra le parti le spese processuali;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.
Roma, 10.08.2025
IL consigliere estensore Il Presidente
Assunta Marini Franco Petrolati
La Corte di Appello di Roma
Sezione settima civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Franco Petrolati Presidente
Assunta Marini Consigliere rel.
Anna Maria Giampaolino Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 3388 R.G. A.C. dell'anno 2020, trattenuta in decisione il
27 novembre 2024 e vertente
TRA
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 C.F._2
) rappresentati e difesi dall'Avv. Laura Romano (c.f. ), elettivamente
[...] C.F._3 domiciliati presso il suo studio a Isola del Liri (Fr), alla Via Tavernanova, 12, giusta procura in atti,
-Appellante-
E
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Controparte_1 C.F._4
Costantini (c.f. ), ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. C.F._5
Federico Antignani in Roma, alla Via A. Fusco n. 104, giusta procura in atti,
-Appellato-
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1215/2019 del Tribunale di Cassino, pubblicata in data
17.10.2019 non notificata.
Conclusioni
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis –in riforma integrale, nullità e/o annullamento della Sentenza impugnata n.1215/2019 emessa dal Tribunale di Cassino –
GOT Avv. Tirozzi nella causa di cui R.G. n. 200228/2013 e pubblicata in data 17.10.2019– previa rideterminazione/riqualificazione della domanda introdotta quale nuovo giudizio rispetto alla ritenuta tardiva riassunzione del giudizio innanzi al Giudice di Pace di Sora conclusosi con la sentenza n. 6/12, comunicata alle parti il 17.01.2012, con cui veniva dichiarava incompetenza per materia, nonché dei fatti di causa secondo quanto ricostruito dagli appellanti per i motivi esposti in fatto ed in diritto, accogliere l'appello proposto e, per l'effetto, integralmente accogliere le conclusioni già rassegnate nel primo grado”.
Per l'Appellato: “Voglia la Corte d'Appello di Roma, valutata l'ammissibilità dell'appello, contrariis rejectis, rigettare l'appello in quanto infondato, sia nella ricostruzione delle circostanze di fatto che nelle deduzioni in diritto, per tutti i motivi illustrati nel presente atto, così confermando, eventualmente con motivazione più ampia, la sentenza di primo grado o comunque rigettando nel merito le domande degli appellanti. Con vittoria delle spese del grado da distrarre in favore del sottoscritto che se ne dichiara antistatario”.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato e convenivano in Parte_1 Parte_2 giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Sora, per sentire ordinare l'apposizione Controparte_1 di termini e segni stabili al fine di rendere visibile il confine tra il fondo di loro proprietà identificato in catasto al foglio n. 2, particella n. 99 e quello contiguo di proprietà del convenuto, identificato in catasto al foglio n. 21, particella n.180. Gli attori, inoltre, chiedevano la condanna del convenuto alla restituzione della somma di €. 600.00 corrisposta per la fissazione della recinzione sul terreno di loro proprietà.
Nel caso di specie gli attori hanno sostenuto che: “nel 2004 il Sig. effettuava dei lavori di CP_1 manutenzione presso il suo fabbricato e richiedeva agli attori di poter utilizzare una parte del loro terreno per consentire il transito di mezzi meccanici;
a seguito dei suddetti lavori i termini tra i due fondi sono divenuti irriconoscibili;
in data 10.03. 2009 gli odierni attori, sostenendo una spesa di circa 600,00 euro, provvedevano, sulla base dei rilievi effettuati dal geom. con studio in Castelliri (Fr), ad eseguire lavori di CP_2 recinzione, con l'installazione di paletti e rete;
detta recinzione veniva arbitrariamente ed ingiustificatamente rimossa dal Sig. ; CP_1
Il Giudice di Pace con sentenza del 9.1.12, comunicata il 17.01.2012 dichiarava la propria incompetenza per materia disponendo la riassunzione della causa davanti al Tribunale. In motivazione il G.d.P. deduceva che: “Nel caso di specie, essendovi contestazione tra le parti sulla linea di confine, la domanda, ancorché postulata come apposizione di termini, è sottratta alla competenza del Giudice adito, per essere devoluta alla competenza del Tribunale”.
Successivamente gli attori notificavano in data 7.3.13 l'atto di citazione a Controparte_1
Si costituiva il convenuto , il quale, in via preliminare, eccepiva la tardività della Controparte_1 riassunzione. Nel merito, contestava la domanda concludendo per il rigetto integrale della stessa. Veniva disposta la rinnovazione dell'atto di citazione ex art 291 cpc in quanto si evidenziava che era stato assegnato un termine a comparire inferiore a quello stabilito dalla legge.
Veniva rinnovata la citazione ed all'esito della discussione ex art. 281 sexies c.p.c. il Tribunale pronunciava sentenza con la quale dichiarava estinto il giudizio per decorrenza del termine di cui all'art. 50 c.p.c. e ciò in quanto “ sebbene l'atto introduttivo del presente giudizio si intitoli “atto di citazione”, tuttavia da un'attenta lettura del contenuto dello stesso, si evince che non si tratta di un processo ex novo, ma di un continuo del precedente, tant'è vero che parte attrice, al punto 18 della premessa dell'atto introduttivo, richiama espressamente la sentenza del 9.1.2012 del Giudice di Pace di Sora”.
Avverso la suddetta sentenza e propongono appello affidato Parte_1 Parte_2
a due motivi.
Si è costituito l'appellato contestando il gravame.
Il primo motivo è rubricato: “Error in iudicando – Erronea valutazione/interpretazione della domanda giudiziale introdotta.”
Con il primo motivo di appello e sostengono che l'atto Parte_1 Parte_2 introduttivo del giudizio davanti al Tribunale si presenta come un autonomo atto introduttivo di un ordinario giudizio di primo grado, perché introdotto con atto di citazione, munito di un nuovo mandato alle liti e notificato personalmente al convenuto e non al procuratore costituito. Ragion per cui il Tribunale ha errato nel qualificare il suddetto atto come atto riassuntivo del processo originariamente iniziato davanti al Giudice di Pace di Sora anziché come atto introduttivo di un nuovo giudizio.
Occorre premettere che gli elementi evidenziati dagli appellanti per definire “come autonomo atto introduttivo di un ordinario giudizio di primo grado” ben possono ravvisarsi anche in un atto di riassunzione. Al riguardo va osservato che l'atto di riassunzione può consistere in un atto di citazione per il principio di equivalenza delle forme (Cass. sez. I 18/9/1992 n. 10692) e può contenere una nuova procura (Cass. sentenza 25/10/ 1994 n.8752). Irrilevante è la notificazione alla controparte personalmente anziché al procuratore costituito sempre in virtù del principio del raggiungimento dello scopo.
Questa Corte, inoltre, osserva che l'atto introduttivo del giudizio innanzi al Tribunale richiama la medesima vicenda fattuale con espresso riferimento all'atto di citazione proposto al Giudice di Pace di Sora e alla sentenza di incompetenza emessa dallo stesso con rimessione della causa al Tribunale
e fissazione del termine legale per la riassunzione, pertanto, l'atto con cui fu adito il Tribunale va interpretato come atto di riassunzione di un precedente processo e non come nuovo processo. Il secondo motivo è rubricato: “Nullità ex art. 132 c.p.c. della sentenza di primo grado per difetto e insufficienza della motivazione”.
Con il secondo motivo gli appellanti lamentano che il Tribunale ha posto a base della sua decisione una motivazione scarna e sintetica avendo lo stesso fatto esclusivamente riferimento alla sentenza del
Giudice di Pace ai fini dell'individuazione della natura dell'atto come riassuntivo del processo originariamente iniziato davanti a quest'ultimo.
Questa Corte osserva che l'atto con cui è stato adito il Tribunale di Cassino va interpretato come atto di riassunzione del precedente processo iniziato davanti al Giudice di Pace di Sora e non come nuovo processo data l'entità dei soggetti, del petitum e della causa e soprattutto dato il riferimento esplicito alla precedente fase processuale.
L'appello quindi va rigettato.
Va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Le spese processuali possono essere compensate fra le parti.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da e Parte_1 [...]
avverso la sentenza n. 1215/219 del Tribunale di Cassino pubblicata in data 17.10.2019 Parte_2 così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente l'impugnata sentenza;
b) compensa fra le parti le spese processuali;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.
Roma, 10.08.2025
IL consigliere estensore Il Presidente
Assunta Marini Franco Petrolati