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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 29/04/2025, n. 1202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1202 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 696/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
nelle persone dei magistrati:
- Domenico Bonaretti Presidente relatore
- Rossella Milone Consigliere
- Cristina Ravera Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 696/2024, promossa con atto di citazione notificato in data
28.2.2024 e posta in deliberazione all'esito della discussione ex art. 350 bis c.p.c. svoltasi all'udienza del 2.4.2025
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 P.IVA_1
dall'avv. Paolo Bonalume ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio, in Milano,
Corso Magenta n. 84
Appellante
E
(C.F. ), rappresentata e Controparte_1 P.IVA_2
difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Angelo Cantù ed elettivamente domiciliata presso la propria sede legale in Varese, via Ottorino Rossi n. 9
Appellata
pagina 1 di 15 oggetto: cessione dei crediti
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Voglia la Corte d'Appello di Milano, previo parziale annullamento e in parziale riforma della sentenza impugnata sentenza [sic] n. 866/23 emessa dal Tribunale di Varese e pubblicata il 10 agosto 2023 nel giudizio RG 3162/20 tra – nuova denominazione di Parte_1 Parte_2
– e e non notificata, limitatamente ai
[...] Controparte_1
Part capi con i quali il Tribunale di Varese ha rigettato la domanda di volta ad ottenere la condanna di al pagamento dei seguenti crediti, i Controparte_1
quali costituiscono oggetto del presente appello:
• € 28.242,14 per sorte capitale, di cui alle seguenti 15 fatture, anche riepilogate nell'elenco che si produce sub doc. 1:
Fornitrice cedente Numero Data Emissione Data Scadenza Importo Originario Residuo
GLAXOSMITHKLINE 1000006346 19/04/2016 18/06/2016 4.441,50 € 4.441,50€
GLAXOSMITHKLINE 1000025365 24/08/2016 23/10/2016 4.000,00 € 4.000,00€
BAXTER 14112511 31/12/2014 31/03/2015 644,86 € 644,86 €
BAXTER 15000157 02/01/2015 02/04/2015 103,49 € 103,49 € BAXTER 15001116 07/01/2015 07/04/2015 81.650,50 € 15,05 €
BAXTER 16001060 05/01/2016 04/04/2016 460,80 € 460,80 €
BAXTER 16010357 28/01/2016 27/04/2016 460,80 € 460,80 €
DANONE NUTRICIA 13019640 22/08/2013 20/11/2013 2.594,58 € 2.594,58€
NUTRICIA 13022229 25/09/2013 24/12/2013 2.731,84 € 2.731,84€ Per_1
13024391 23/10/2013 21/01/2014 2.155,22 € 2.155,22€ Parte_3
MELLIN 8001479 27/06/2008 25/09/2008 2.008,38 € 2.008,38€
MELLIN 8001633 16/07/2008 14/10/2008 1.338,92 € 1.338,92€
123/00 30/05/2014 30/07/2014 6.668,58 € 6.668,58€ Controparte_2
15/09/2015 30/11/2015 6.412,08 € 309,06 € Controparte_3
30/09/2015 30/11/2015 6.412,10 € 309,06 € Controparte_4
• gli interessi di mora, maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12
[“determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12] e − con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture – scadenza sopra riportata sino al saldo;
• gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica della citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella pagina 2 di 15 misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione
• € 600 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondenti all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle 15 fatture costituenti la predetta sorte capitale oggetto di appello
• gli interessi di mora, maturati sulla sorte capitale azionata con la citazione e non più dovuta in quanto pagata, ma in ritardo, dall' e portata dalle fatture riepilogate nell'elenco che si Pt_4 produce sub doc. 2: interessi “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del
D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale – – scadenza riportata nei predetti elenchi (colonna “Data Scadenza”) – sino alla data di pagamento (indicata anche nei predetti elenchi)
• gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale azionata non più dovuta in quanto pagata, ma in ritardo, dall' che, alla data di notifica della Pt_4 citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione
• € 40 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, moltiplicato per ciascuna delle fatture costituenti la predetta sorte capitale non più dovuta in quanto pagata, ma in ritardo, dall' Pt_4
• € 279.709,64 a titolo di ulteriori interessi di mora – ulteriori, appunto, rispetto a quelli maturati e maturandi in relazione alla sorte capitale – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale, di cui alle Note Debito riepilogate negli elenchi prodotti sub doc. 5 e riprodotti in sede di precisazione delle conclusioni sub ALL. C PARTE 1, PARTE
2, PARTE 3 ed ivi riprodotti sub doc. 3 parte 1, parte 2, parte 3, di cui:
Part
− € 134.017,67 (quelle precedute da 9000) emesse da che aveva acquistato gli interessi dalle società fornitrici indicate nei dettagli allegati alle Note Debito (ALL. C PARTE 1 ora doc. 3 parte 1)
Part
− € 50.048,04 emesse da che aveva acquistato gli interessi da ZE e DA (ALL. C PARTE 2 ora doc. 3 parte 2)
Part
− € 315,08 emesse da e cedute a (ALL. C PARTE 2 ora doc. 3 parte 2) CP_5
Part
− € 13.798,50 emesse da GlaxoSmithKline e cedute a (ALL. C PARTE 2 ora doc. 3 parte 2)
pagina 3 di 15 − € 81.530,35 emesse da , CP_6 Controparte_7 Controparte_7
Part
, che le hanno cedute a (ALL. C PARTE 3 ora doc. 3 parte 3) CP_8
• gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note Debito, interessi di mora che, alla data di notifica della citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283
c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica della citazione
• € 30.760 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle sottostanti fatture (indicate in ciascuna delle Note Debito) il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora oggetto delle
Note Debito di cui all'ALL. C PARTE 1 ora doc. 3 parte 1
• € 3.480 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle fatture ulteriori rispetto a quelle Part costituenti il capitale azionato e a quelle sottostanti le Note Debito, fatture emesse da e riportate nell'elenco riprodotto in sede di precisazione delle conclusioni sub ALL. D ora doc. 4 Part IN VIA PRINCIPALE: previo accertamento e declaratoria della legittimazione di al pagamento dei predetti crediti nonché della certezza, liquidità ed esigibilità dei predetti crediti di Parte_1 nei confronti di , condannare
[...] Controparte_1
al relativo pagamento in favore di Controparte_1 [...]
Parte_1
IN VIA SUBORDINATA: accertare e dichiarare che è creditrice nei confronti di Parte_1
della diversa somma ritenuta dovuta e, per Controparte_1
l'effetto, condannare la diversa somma Controparte_1
ritenuta dovuta a titolo di sorte capitale, interessi di mora, anche per Note Debito, interessi anatocistici e somme ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. n. 231/02
IN OGNI CASO: con vittoria di compensi, spese, oltre al rimborso forfettario ex D.M. n. 55/14, oltre
CPA e successive.
Per Controparte_1
La resistente AT, ut sopra rappresentata e difesa, insiste affinché l'Ill.ma Corte d'Appello disattesa ogni avversa istanza, deduzione e conclusione,
Voglia:
In via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto;
pagina 4 di 15 Nel merito, verificata la proponibilità giuridica della domanda, rigettare l'epigrafato appello perché infondato in fatto e diritto per i motivi meglio specificati in narrativa e confermare l'impugnata sentenza;
In ogni caso: con più ampia riserva di ulteriormente dedurre, produrre, istruire, spese e competenze di giudizio rifuse, oltre oneri, di ogni genere che AT ha dovuto affrontare per essere stata costretta a Part contrastare l'ingiustificata azione di e dai disagi affrontati per effetto di tale iniziativa da quantificarsi in via equitativa.
FATTO E PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 7.12.2020, in qualità di Parte_1
cessionaria di crediti maturati per beni e servizi resi in favore di Controparte_1
Con
(di seguito, , ha convenuto in giudizio quest'ultima dinanzi al
[...]
Tribunale di Varese, chiedendone, in via principale, la condanna al pagamento di:
- € 741.792,31 a titolo di capitale1, oltre interessi moratori maturati e maturandi al tasso previsto dal d.lgs. n. 231/02, interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori che, alla data di notifica dell'atto di citazione, erano scaduti da almeno sei mesi e indennizzo ex art. 6 c. 2 d.lgs. 231/2002;
- € 279.709,64 a titolo di interessi di mora maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale, oltre agli ulteriori interessi anatocistici prodotti da tali interessi moratori e indennizzo ai sensi dell'art. 6 c. 2
D. Lgs. n. 231/02;
- € 3.480,00 per ulteriori crediti ceduti da ZE SR (relativi a spese di recupero di somme non tempestivamente corrisposte ex art. 6 d.lgs. 231/2002).
Cont In via subordinata, ha inoltre domandato la condanna di al pagamento della minor somma eventualmente accertata in corso di causa, nonché, in via di ulteriore subordine, dell'indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., corrispondente
Par 1 Secondo quanto allegato da il credito troverebbe fondamento in 132 fatture emesse dalle seguenti società cedenti: Baxter S.p.a.; Controparte_10 Controparte_11 CP_12 Controparte_13 CP_14
[...] Controparte_15 Controparte_16 Controparte_17 Controparte_18 Controparte_19
Controparte_20 Controparte_21 CP_22 Controparte_23 pagina 5 di 15 all'ammontare delle fatture costituenti la sorte capitale insoluta, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Si è costituita in giudizio Ats dell' (25.5.2021), eccependo, preliminarmente, la CP_1
nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 163 c.p.c., nonché la carenza di legittimazione attiva e di interesse ad agire dell'attrice.
Nel merito, l'Amministrazione convenuta ha chiesto il rigetto delle domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto e, in via subordinata, la rideterminazione del capitale dovuto.
Part Nel corso del giudizio di primo grado, ha progressivamente ridotto l'importo richiesto a titolo di sorte capitale2, sino al deposito della comparsa conclusionale, ove ha
Part specificato che la sorte capitale ancora dovuta ammontava ad € 73.713,27 (avendo riconosciuto, in tale sede, che le fatture per forniture di erano state emesse nei confronti CP_14
di un di diverso soggetto giuridico, ovverosia . Controparte_24
All'esito, il Tribunale di Varese, con sentenza n. 866 resa il 9 agosto 2023 e pubblicata il giorno successivo, ha:
- preliminarmente rigettato le eccezioni:
a. di nullità dell'atto di citazione, ritenendo sufficientemente individuati petitum e causa petendi;
b. di carenza di legittimazione attiva, avendo affermato di essere creditrice delle somme richieste in forza dei contratti di cessione stipulati con le società fornitrici;
c. di interesse ad agire per abusivo frazionamento del credito, in difetto di allegazione da parte della convenuta dell'esistenza di una previa e distinta azione Part da parte dell'attrice finalizzata a ottenere il pagamento dei medesimi crediti oggetto del presente giudizio;
Part
- nel merito, dopo aver raffrontato i prospetti riepilogativi di con i contratti di cessione di credito e le fatture effettivamente versati in atti, ha accolto la domanda
Par 2 Con la memoria n. 1 ex art. 183 VI comma cpc ha ridotto la pretesa ad euro 484.227,15 e in sede di precisazione delle conclusioni ha ulteriormente rideterminato l'importo richiesto per sorte capitale in euro 483.422,40. pagina 6 di 15 attorea in relazione alla limitata somma di € 47.669,62, ritenendo provato il credito dell'attrice soltanto per tale minore importo;
- riconosciuto su tale somma capitale gli interessi moratori maturati e maturandi al tasso previsto dal d.lgs. n. 231/02 dalla scadenza delle singole fatture (60 giorni dall'emissione, per quanto espressamente pattuito per iscritto nei contratti tra le società cedenti e Ats) e gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori che, alla data di notifica dell'atto di citazione, erano scaduti da almeno sei mesi;
- riconosciuto altresì la sola somma di euro 40,00 ex art. 6 c. 2 d.lgs. 231/2002 per l'intero capitale dovuto, ritenendo che l'attrice potesse dirsi titolare del diritto al risarcimento subìto esclusivamente per le proprie spese di recupero e non, invece, anche del diritto al risarcimento eventualmente maturato in capo alle singole società cedenti;
- rigettato la richiesta di pagamento - degli interessi moratori e anatocistici e dell'importo forfetario di cui all'art. 6 c. 2 d.lgs. 231/2002 - relativa alle fatture di soli interessi per il ritardato pagamento di crediti diversi da quelli azionati, avendo rilevato Part che aveva prodotto, a sostegno della domanda, soltanto documenti di formazione unilaterale, che non consentivano di apprezzare la correttezza degli importi richiesti;
- ritenuto assorbita la domanda ex art. 2041 c.c., a fronte del parziale accoglimento della domanda attorea;
- compensato integralmente tra le parti le spese di lite, considerato il limitato Part accoglimento delle domande attoree e la condotta processuale di che ha imposto alla convenuta di difendersi in ordine a una pretesa creditoria sproporzionata rispetto alle somme poi effettivamente richieste dall'attrice in sede di scritti conclusivi.
Part Con atto di citazione notificato in data 28.2.2024, ha interposto appello avverso detta sentenza, lamentando che il Tribunale avesse:
1. omesso di riconoscere l'importo di € 28.242,14 a titolo di capitale in relazione a Part 15 fatture di cui aveva fornito idonea prova documentale;
pagina 7 di 15 2. omesso di pronunciarsi in ordine alla domanda di pagamento di interessi moratori, anatocistici e indennizzo ex art. 6 d.lgs. 231/2002 relativa ai crediti per sorte
Part Cont capitale azionati da con l'atto di citazione e pagati in ritardo da
3. rigettato la domanda di pagamento degli interessi moratori derivanti dal tardivo pagamento di crediti diversi da quelli azionati;
4. omesso di pronunciarsi sulla richiesta di pagamento dell'importo di euro 3.480,00 derivante dai crediti ceduti da ZE SR per spese di recupero ai sensi dell'art. 6
d.lgs. 231/2002.
La causa è stata iscritta sub r.g. 696/2024 e la prima udienza fissata per il giorno
6.11.2024.
Ats dell' si è costituita anche in appello (25.7.2024) e ha chiesto il rigetto del CP_1
gravame avverso in quanto infondato.
Alla prima udienza (6.11.2024) le parti, su invito dell'istruttore, hanno precisato le rispettive conclusioni e la causa è stata rinviata per la discussione davanti al Collegio, ex art. 350 bis c.p.c., all'udienza del giorno 2.4.2025 (con termine per il deposito di note conclusionali sino al 25.3.2025).
Fruiti i termini concessi, alla fissata udienza e all'esito della discussione, la Corte ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Part Con il primo motivo di gravame, sostiene l'erroneità della pronuncia impugnata, laddove il Tribunale ha ritenuto che l'odierna appellante non avesse fornito adeguata prova in merito ai crediti relativi alle seguenti fatture:
Fornitrice Cedente Numero Data Data Importo Residuo
Emissione Scadenza Originario
GLAXOSMITHKLINE 1000006346 19/04/2016 18/06/2016 4.441,50 € 4.441,50 €
GLAXOSMITHKLINE 1000025365 24/08/2016 23/10/2016 4.000,00 € 4.000,00 €
pagina 8 di 15 BAXTER 14112511 31/12/2014 31/03/2015 644,86 € 644,86 €
BAXTER 15000157 02/01/2015 02/04/2015 103,49 € 103,49 €
BAXTER 15001116 07/01/2015 07/04/2015 81.650,50€ 15,05 €
BAXTER 16001060 05/01/2016 04/04/2016 460,80 € 460,80 €
BAXTER 16010357 28/01/2016 27/04/2016 460,80 € 460,80 €
13019640 22/08/2013 20/11/2013 2.594,58 € 2.594,58 € Pt_3
13022229 25/09/2013 24/12/2013 2.731,84 € 2.731,84 € Pt_3
13024391 23/10/2013 21/01/2014 2.155,22 € 2.155,22 € Pt_3
MELLIN 8001479 27/06/2008 25/09/2008 2.008,38 € 2.008,38 €
MELLIN 8001633 16/07/2008 14/10/2008 1.338,92 € 1.338,92 €
123/00 30/05/2014 30/07/2014 6.668,58 € 6.668,58 € Controparte_2
15/09/2015 30/11/2015 6.412,08 € 309,06 € Controparte_3
30/09/2015 30/11/2015 6.412,10 € 309,06 € Controparte_4
Il motivo è solo parzialmente fondato.
Cont Innanzitutto, va osservato che ha puntualmente contestato la mancata prova del Part credito per sorte capitale da parte di sin dalla comparsa di costituzione del primo grado di giudizio (cfr. pagg. 6-10), di talché non può trovare applicazione il principio di non contestazione invocato dall'odierna appellante, su cui grava l'onere di offrire piena prova dell'esistenza dei crediti di cui chiede il pagamento e delle relative cessioni in suo favore.
Ciò premesso e venendo all'esame delle singole fatture sopra riportate, la Corte osserva che:
a. quanto ai crediti ceduti da Controparte_25
Cont ha prodotto i contratti di fornitura stipulati tra la cedente e (cfr. doc. 20
[...]
primo grado cartella “ft - contratti elenco 14A (2)”), le singole fatture (nn. 1000006346 e
1000025365, cfr. doc. 20 primo grado cartella “ft - contratti elenco 14A (3)”) e il contratto di cessione dei crediti relativo a tali fatture (cfr. doc. 25 primo grado nella cartella denominata “cessione ft elenco 14a GLAXO 2017 995”);
pagina 9 di 15 b. quanto ai crediti ceduti da Baxter s.p.a.
- non risultano prodotti in atti né i contratti di fornitura originari, né le singole fatture (14112511; 15000157; 15001116; 16001060; 16010357) richiamate da Pt_1
A ciò si aggiunga che la fattura n. 14112511 neppure risulta tra quelle cedute con Part l'atto di cessione dei crediti indicato da (cfr. doc. 25 primo grado cartella “cessione ft elenco 14a BAXTER 2015 337");
c. quanto ai crediti ceduti da Controparte_19
- non risultano prodotti in atti i contratti di fornitura originari e, inoltre, le tre fatture riconducibili a (13019640; 13022229; 13024391), pur trovando effettiva Pt_3
Part corrispondenza negli atti di cessione prodotti da recano un ammontare completamente diverso rispetto a quello indicato dall'odierna appellante come importo originario e ancora dovuto3;
d. quanto ai crediti ceduti da CP_22
- anche per tali forniture, non sono stati prodotti i contratti da cui sorgono i crediti ceduti e, in ogni caso, le fatture nn. 8001479 e 8001633 non risultano tra quelle Part cedute con l'atto di cessione dei crediti indicato da (cfr. doc. 25 primo grado cartella “ft elenco 14a (2)" "MELLIN 2012 177");
e. quanto ai crediti ceduti da Controparte_26 3 In particolare: a) la fattura 13019640 reca l'importo di euro 81.111,05 (cfr. fattura prodotta sub doc. 20 primo grado cartella “ft - contratti elenco 14a” e atto di cessione sub doc. 25 primo grado cartella “cessione ft elenco Par 14a (2)" " 2013 324"), mentre sostiene che l'importo originario e ancora dovuto sarebbe Pt_3 pari ad € 2.594,58; b) la fattura 13022229 reca l'importo di euro 60.154,74 (cfr. fattura prodotta sub doc. 20 primo grado cartella “ft - contratti elenco 14a” e atto di cessione sub doc. 25 primo grado cartella “cessione ft elenco Par 14a (2)" "NUTRICIA 2013 574-611"), mentre sostiene che l'importo originario e ancora dovuto sarebbe pari ad € 2.594,58; c) la fattura 13024391 reca l'importo di euro 38.169,13 (cfr. fattura prodotta sub doc. 20 primo grado cartella “ft - contratti elenco 14a” e atto di cessione sub doc. 25 primo grado cartella “cessione ft elenco Par 14a (2)" "NUTRICIA 2013 574-611"), mentre sostiene che l'importo originario e ancora dovuto sarebbe pari ad € 2.155,22. pagina 10 di 15 Part non ha prodotto alcun documento (contratto di fornitura, fatture, atto di cessione dei crediti) da cui potersi anche solo ipotizzare l'esistenza dei crediti di cui chiede il pagamento.
Emblematico è il fatto che nella stessa tabella in cui elenca i crediti per sorte capitale oggetto del gravame (cfr. atto di appello, pagg. 6-8) non si premura neanche di indicare il contratto dal quale dovrebbe risultare l'effettiva cessione delle tre Cont fatture (123/00; 91/PA; 97/PA) asseritamente emesse da Controparte_26
Tutto ciò premesso, con riferimento alla pretesa creditoria per sorte capitale fatta valere
Part da nel presente grado di giudizio, può ritenersi provato unicamente il credito relativo alle due fatture emesse da per un importo complessivo pari a € Controparte_11
8.441,50, regolarmente cedute all'odierna appellante con atto del 20 giugno 2017 (cfr. doc. 25 del primo grado, contenuto nella cartella denominata “cessione ft elenco 14a GLAXO 2017
995”).
Su tale somma devono essere riconosciuti gli interessi moratori maturati e maturandi ex artt. 2 e 5 del d.lgs. n. 231/02 a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'emissione delle singole fatture (come previsto dalle pattuizioni contrattuali intercorse tra la Con cedente e cfr. doc. 20 primo grado cartella “ft - contratti elenco 14A (2)”), nonché gli interessi anatocistici prodotti da tali interessi moratori che, alla data di notifica dell'atto di citazione di primo grado (7.12.2020), erano scaduti da almeno sei mesi.
Quanto all'indennizzo ex art. 6 c. 2 d.lgs. 231/2002, pare alla Corte di poter condividere quanto osservato dal primo giudice. Part Dal momento che il contratto di cessione stipulato tra e la società fornitrice
Glaxosmithkline non risulta comprensivo di tale credito risarcitorio4, l'odierna appellante deve ritenersi titolare soltanto del diritto al risarcimento che concerne le proprie spese di recupero e non, invece, del diritto al risarcimento eventualmente maturato in capo alla cedente. 4 Il contratto di cui si discute prevede soltanto, agli artt. 5 e 6, che la cessione concerne esclusivamente i crediti indicati e che essa comprende i frutti scaduti e da maturarsi. pagina 11 di 15 Part Pertanto, può essere riconosciuto in favore di il solo importo - comprensivo dei costi di assistenza per il recupero dell'intero credito - di € 40,00 complessivi ai sensi dell'art. 6 comma 2 del d.lgs. n. 231/2002, già puntualmente liquidato dal Tribunale.
Venendo all'esame del secondo motivo di appello, la Corte ne rileva l'infondatezza.
BF sostiene che il Tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi in ordine alla richiesta di Cont condanna di al pagamento di interessi moratori ex d.lgs. 231/2002, interessi anatocistici e indennizzo ex art. 6 d.lgs. 231/2002 in relazione all'intera sorte capitale azionata con l'atto introduttivo di primo grado.
Effettivamente, nella sentenza gravata, il Tribunale di Varese ha affermato che “nel Parte foglio di PC del 16.01.2023 di parte attrice è richiesto un importo per sorte capitale di € 483.422,40, con limitazione altresì della domanda di interessi su tale sorte capitale ai soli interessi maturati su detta sorte ridotta, e non già più sull'intera sorte capitale inizialmente azionata” (cfr. sentenza impugnata pag. 9), ma, in realtà, l'odierna appellante, dopo aver ridotto l'importo richiesto per sorte capitale in corso di causa, ha insistito in sede di precisazione delle conclusioni e di scritti conclusivi (cfr. conclusioni ivi riportate) per ottenere il pagamento delle voci accessorie in relazione all'intero capitale azionato.
Purtuttavia, tali importi non posso essere riconosciuti in favore di BF.
L'odierna appellante ha infatti ridimensionato, nel corso del giudizio di primo grado, gli importi richiesti a titolo di capitale senza specificare le fatture per le quali la rinuncia fosse dipesa dall'avvenuto pagamento e senza allegare né fornire elementi di prova in relazione al momento in cui i singoli versamenti di Ats sarebbero avvenuti.
Tali carenze assertive rendono de facto impossibile individuare le fatture azionate per le quali le somme non siano state tempestivamente corrisposte e verificare la dedotta tardività dei pagamenti rispetto alle scadenze previste.
In tal senso, non è certamente idonea a colmare tali lacune la nota riassuntiva dei Cont Part pagamenti effettuati da prodotta in appello da sub doc. 2, trattandosi di pagina 12 di 15 documento inammissibile ex art. 345 c.p.c. e, in ogni caso, di formazione unilaterale, da cui, in assenza di documentazione comprovante le date e gli importi dei singoli
Cont versamenti effettuati da non può desumersi una valida prova del tardivo adempimento dell'odierna appellata.
Parimenti infondato è il terzo motivo di impugnazione articolato da Pt_1
Con riguardo alle somme richieste per il ritardato pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale, non risulta traccia né dei contratti di fornitura, né tanto meno delle relative fatture.
La Corte osserva che, in assenza della produzione delle fatture e dei contratti di fornitura relativi agli importi richiesti ai sensi del disposto dell'art. 4 d.lgs. n. 231/2002, non è possibile verificare le date di scadenza di pagamento di ciascuna fattura, le modalità di calcolo degli interessi di mora, la loro decorrenza e dunque, complessivamente, la fondatezza delle pretese, anche in relazione agli interessi anatocistici e all'indennizzo per ritardato pagamento ex art. 6 d.lgs. 231/2002.
E, in tal senso, non possono certo colmare siffatte lacune probatorie né, per un verso, i contratti di cessione dei crediti (che non forniscono elementi utili in ordine agli elementi sopra evidenziati), né, per altro verso, le note di debito (per quanto corredate dei vari elementi Part evidenziati da quali: il nominativo della società che l'aveva emessa;
l'importo; la data di emissione e di scadenza;
la data di inizio decorrenza degli interessi di mora;
la data di fine calcolo degli interessi di mora;
il totale dei giorni di ritardo nel pagamento di ciascuna fattura per sorte capitale;
il tasso di interesse di mora;
l'importo a titolo di interessi di mora maturato in relazione a ciascuna fattura per sorte capitale, cfr. docc. 4a e 4b primo grado BF), le relative fatture emesse per il ritardato pagamento, nonché i prospetti riepilogativi delle fatture, in tesi, saldate tardivamente da Cont Part
trattandosi di documenti elaborati unilateralmente da ed espressamente Cont contestati sin dal primo grado da (cfr. pag. 10 comp. cost.).
Part Per analoghe ragioni va respinto anche il quarto motivo di appello, con cui reitera la richiesta di pagamento della somma di euro 3.480,00 in relazione ai crediti ceduti da
ZE SR per spese di recupero ai sensi dell'art. 6 c. 2 d.lgs. 231/2002 su 87 fatture per pagina 13 di 15 sorte capitale (euro 40 per ogni fattura), asseritamente pagate alla cedente in ritardo rispetto alle scadenze.
Part Sul punto, si limita a produrre esclusivamente i contratti con cui ZE ha ceduto tali crediti e le relative fatture per spese di recupero ex art. 6 d.lgs. 231/2002 emesse Part dall'odierna appellante (v. doc. 30 primo grado .
Tuttavia, anche in questo caso, non risultano versati in atti i contratti di fornitura Cont intercorsi tra ZE e e le singole fatture emesse dalla cedente (con indicazione di data di emissione e di scadenza), né tantomeno la documentazione comprovante l'effettiva tardività dei pagamenti da parte dell'Amministrazione appellata.
Tale ulteriore carenza probatoria impedisce di accertare la fondatezza della pretesa e, Part conseguentemente, di riconoscere l'importo richiesto in favore di
Cont Tutto ciò premesso, in parziale accoglimento dell'appello avanzato da va Pt_1
condannata - oltre a quanto già riconosciuto dal primo giudice - al pagamento dell'ulteriore somma di euro 8.441,50, oltre interessi moratori ex d.lgs. 231/2002 a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'emissione delle singole fatture ed interessi anatocistici prodotti da tali interessi moratori che, alla data di notifica dell'atto di citazione di primo grado (7.12.2020), erano scaduti da almeno sei mesi.
Per quanto riguarda, poi, la regolamentazione delle spese di lite (a cui la Corte è tenuta a provvedere per entrambi i gradi di giudizio a fronte della parziale riforma della sentenza gravata), va Part rilevato che pur essendo risultata parzialmente vittoriosa all'esito del giudizio, ha tenuto una condotta processuale che ha contribuito a complicare la risoluzione della controversia e ha reso estremamente difficile valutare la fondatezza delle pretese azionate.
In particolare, l'odierna appellante ha versato in atti un'ingente mole di documenti in modo alluvionale e disordinato, spesso senza specifica indicazione o raccordo logico con le proprie deduzioni difensive, rendendo oltremodo gravoso, sia per la controparte, sia per il giudicante, individuare i documenti rilevanti rispetto alle questioni controverse.
pagina 14 di 15 Per tali ragioni, la Corte ritiene adeguato disporre tra le parti la compensazione integrale delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
1. in parziale accoglimento dell'appello avanzato da avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di Varese n. 866 resa in data 9 agosto 2023 e pubblicata il giorno successivo, condanna al pagamento della ulteriore somma Controparte_27
di euro 8.441,50, oltre interessi moratori ex d.lgs. 231/2002 a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'emissione delle singole fatture ed interessi anatocistici prodotti da tali interessi moratori che, alla data di notifica dell'atto di citazione di primo grado, erano scaduti da almeno sei mesi;
2. conferma, nel resto, l'impugnata sentenza;
3. compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Milano, 2 aprile 2025
Il presidente est.
Domenico Bonaretti
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
nelle persone dei magistrati:
- Domenico Bonaretti Presidente relatore
- Rossella Milone Consigliere
- Cristina Ravera Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 696/2024, promossa con atto di citazione notificato in data
28.2.2024 e posta in deliberazione all'esito della discussione ex art. 350 bis c.p.c. svoltasi all'udienza del 2.4.2025
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 P.IVA_1
dall'avv. Paolo Bonalume ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio, in Milano,
Corso Magenta n. 84
Appellante
E
(C.F. ), rappresentata e Controparte_1 P.IVA_2
difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Angelo Cantù ed elettivamente domiciliata presso la propria sede legale in Varese, via Ottorino Rossi n. 9
Appellata
pagina 1 di 15 oggetto: cessione dei crediti
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Voglia la Corte d'Appello di Milano, previo parziale annullamento e in parziale riforma della sentenza impugnata sentenza [sic] n. 866/23 emessa dal Tribunale di Varese e pubblicata il 10 agosto 2023 nel giudizio RG 3162/20 tra – nuova denominazione di Parte_1 Parte_2
– e e non notificata, limitatamente ai
[...] Controparte_1
Part capi con i quali il Tribunale di Varese ha rigettato la domanda di volta ad ottenere la condanna di al pagamento dei seguenti crediti, i Controparte_1
quali costituiscono oggetto del presente appello:
• € 28.242,14 per sorte capitale, di cui alle seguenti 15 fatture, anche riepilogate nell'elenco che si produce sub doc. 1:
Fornitrice cedente Numero Data Emissione Data Scadenza Importo Originario Residuo
GLAXOSMITHKLINE 1000006346 19/04/2016 18/06/2016 4.441,50 € 4.441,50€
GLAXOSMITHKLINE 1000025365 24/08/2016 23/10/2016 4.000,00 € 4.000,00€
BAXTER 14112511 31/12/2014 31/03/2015 644,86 € 644,86 €
BAXTER 15000157 02/01/2015 02/04/2015 103,49 € 103,49 € BAXTER 15001116 07/01/2015 07/04/2015 81.650,50 € 15,05 €
BAXTER 16001060 05/01/2016 04/04/2016 460,80 € 460,80 €
BAXTER 16010357 28/01/2016 27/04/2016 460,80 € 460,80 €
DANONE NUTRICIA 13019640 22/08/2013 20/11/2013 2.594,58 € 2.594,58€
NUTRICIA 13022229 25/09/2013 24/12/2013 2.731,84 € 2.731,84€ Per_1
13024391 23/10/2013 21/01/2014 2.155,22 € 2.155,22€ Parte_3
MELLIN 8001479 27/06/2008 25/09/2008 2.008,38 € 2.008,38€
MELLIN 8001633 16/07/2008 14/10/2008 1.338,92 € 1.338,92€
123/00 30/05/2014 30/07/2014 6.668,58 € 6.668,58€ Controparte_2
15/09/2015 30/11/2015 6.412,08 € 309,06 € Controparte_3
30/09/2015 30/11/2015 6.412,10 € 309,06 € Controparte_4
• gli interessi di mora, maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12
[“determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12] e − con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture – scadenza sopra riportata sino al saldo;
• gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica della citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella pagina 2 di 15 misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione
• € 600 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondenti all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle 15 fatture costituenti la predetta sorte capitale oggetto di appello
• gli interessi di mora, maturati sulla sorte capitale azionata con la citazione e non più dovuta in quanto pagata, ma in ritardo, dall' e portata dalle fatture riepilogate nell'elenco che si Pt_4 produce sub doc. 2: interessi “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del
D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale – – scadenza riportata nei predetti elenchi (colonna “Data Scadenza”) – sino alla data di pagamento (indicata anche nei predetti elenchi)
• gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale azionata non più dovuta in quanto pagata, ma in ritardo, dall' che, alla data di notifica della Pt_4 citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione
• € 40 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, moltiplicato per ciascuna delle fatture costituenti la predetta sorte capitale non più dovuta in quanto pagata, ma in ritardo, dall' Pt_4
• € 279.709,64 a titolo di ulteriori interessi di mora – ulteriori, appunto, rispetto a quelli maturati e maturandi in relazione alla sorte capitale – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale, di cui alle Note Debito riepilogate negli elenchi prodotti sub doc. 5 e riprodotti in sede di precisazione delle conclusioni sub ALL. C PARTE 1, PARTE
2, PARTE 3 ed ivi riprodotti sub doc. 3 parte 1, parte 2, parte 3, di cui:
Part
− € 134.017,67 (quelle precedute da 9000) emesse da che aveva acquistato gli interessi dalle società fornitrici indicate nei dettagli allegati alle Note Debito (ALL. C PARTE 1 ora doc. 3 parte 1)
Part
− € 50.048,04 emesse da che aveva acquistato gli interessi da ZE e DA (ALL. C PARTE 2 ora doc. 3 parte 2)
Part
− € 315,08 emesse da e cedute a (ALL. C PARTE 2 ora doc. 3 parte 2) CP_5
Part
− € 13.798,50 emesse da GlaxoSmithKline e cedute a (ALL. C PARTE 2 ora doc. 3 parte 2)
pagina 3 di 15 − € 81.530,35 emesse da , CP_6 Controparte_7 Controparte_7
Part
, che le hanno cedute a (ALL. C PARTE 3 ora doc. 3 parte 3) CP_8
• gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note Debito, interessi di mora che, alla data di notifica della citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283
c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica della citazione
• € 30.760 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle sottostanti fatture (indicate in ciascuna delle Note Debito) il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora oggetto delle
Note Debito di cui all'ALL. C PARTE 1 ora doc. 3 parte 1
• € 3.480 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle fatture ulteriori rispetto a quelle Part costituenti il capitale azionato e a quelle sottostanti le Note Debito, fatture emesse da e riportate nell'elenco riprodotto in sede di precisazione delle conclusioni sub ALL. D ora doc. 4 Part IN VIA PRINCIPALE: previo accertamento e declaratoria della legittimazione di al pagamento dei predetti crediti nonché della certezza, liquidità ed esigibilità dei predetti crediti di Parte_1 nei confronti di , condannare
[...] Controparte_1
al relativo pagamento in favore di Controparte_1 [...]
Parte_1
IN VIA SUBORDINATA: accertare e dichiarare che è creditrice nei confronti di Parte_1
della diversa somma ritenuta dovuta e, per Controparte_1
l'effetto, condannare la diversa somma Controparte_1
ritenuta dovuta a titolo di sorte capitale, interessi di mora, anche per Note Debito, interessi anatocistici e somme ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. n. 231/02
IN OGNI CASO: con vittoria di compensi, spese, oltre al rimborso forfettario ex D.M. n. 55/14, oltre
CPA e successive.
Per Controparte_1
La resistente AT, ut sopra rappresentata e difesa, insiste affinché l'Ill.ma Corte d'Appello disattesa ogni avversa istanza, deduzione e conclusione,
Voglia:
In via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto;
pagina 4 di 15 Nel merito, verificata la proponibilità giuridica della domanda, rigettare l'epigrafato appello perché infondato in fatto e diritto per i motivi meglio specificati in narrativa e confermare l'impugnata sentenza;
In ogni caso: con più ampia riserva di ulteriormente dedurre, produrre, istruire, spese e competenze di giudizio rifuse, oltre oneri, di ogni genere che AT ha dovuto affrontare per essere stata costretta a Part contrastare l'ingiustificata azione di e dai disagi affrontati per effetto di tale iniziativa da quantificarsi in via equitativa.
FATTO E PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 7.12.2020, in qualità di Parte_1
cessionaria di crediti maturati per beni e servizi resi in favore di Controparte_1
Con
(di seguito, , ha convenuto in giudizio quest'ultima dinanzi al
[...]
Tribunale di Varese, chiedendone, in via principale, la condanna al pagamento di:
- € 741.792,31 a titolo di capitale1, oltre interessi moratori maturati e maturandi al tasso previsto dal d.lgs. n. 231/02, interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori che, alla data di notifica dell'atto di citazione, erano scaduti da almeno sei mesi e indennizzo ex art. 6 c. 2 d.lgs. 231/2002;
- € 279.709,64 a titolo di interessi di mora maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale, oltre agli ulteriori interessi anatocistici prodotti da tali interessi moratori e indennizzo ai sensi dell'art. 6 c. 2
D. Lgs. n. 231/02;
- € 3.480,00 per ulteriori crediti ceduti da ZE SR (relativi a spese di recupero di somme non tempestivamente corrisposte ex art. 6 d.lgs. 231/2002).
Cont In via subordinata, ha inoltre domandato la condanna di al pagamento della minor somma eventualmente accertata in corso di causa, nonché, in via di ulteriore subordine, dell'indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., corrispondente
Par 1 Secondo quanto allegato da il credito troverebbe fondamento in 132 fatture emesse dalle seguenti società cedenti: Baxter S.p.a.; Controparte_10 Controparte_11 CP_12 Controparte_13 CP_14
[...] Controparte_15 Controparte_16 Controparte_17 Controparte_18 Controparte_19
Controparte_20 Controparte_21 CP_22 Controparte_23 pagina 5 di 15 all'ammontare delle fatture costituenti la sorte capitale insoluta, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Si è costituita in giudizio Ats dell' (25.5.2021), eccependo, preliminarmente, la CP_1
nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 163 c.p.c., nonché la carenza di legittimazione attiva e di interesse ad agire dell'attrice.
Nel merito, l'Amministrazione convenuta ha chiesto il rigetto delle domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto e, in via subordinata, la rideterminazione del capitale dovuto.
Part Nel corso del giudizio di primo grado, ha progressivamente ridotto l'importo richiesto a titolo di sorte capitale2, sino al deposito della comparsa conclusionale, ove ha
Part specificato che la sorte capitale ancora dovuta ammontava ad € 73.713,27 (avendo riconosciuto, in tale sede, che le fatture per forniture di erano state emesse nei confronti CP_14
di un di diverso soggetto giuridico, ovverosia . Controparte_24
All'esito, il Tribunale di Varese, con sentenza n. 866 resa il 9 agosto 2023 e pubblicata il giorno successivo, ha:
- preliminarmente rigettato le eccezioni:
a. di nullità dell'atto di citazione, ritenendo sufficientemente individuati petitum e causa petendi;
b. di carenza di legittimazione attiva, avendo affermato di essere creditrice delle somme richieste in forza dei contratti di cessione stipulati con le società fornitrici;
c. di interesse ad agire per abusivo frazionamento del credito, in difetto di allegazione da parte della convenuta dell'esistenza di una previa e distinta azione Part da parte dell'attrice finalizzata a ottenere il pagamento dei medesimi crediti oggetto del presente giudizio;
Part
- nel merito, dopo aver raffrontato i prospetti riepilogativi di con i contratti di cessione di credito e le fatture effettivamente versati in atti, ha accolto la domanda
Par 2 Con la memoria n. 1 ex art. 183 VI comma cpc ha ridotto la pretesa ad euro 484.227,15 e in sede di precisazione delle conclusioni ha ulteriormente rideterminato l'importo richiesto per sorte capitale in euro 483.422,40. pagina 6 di 15 attorea in relazione alla limitata somma di € 47.669,62, ritenendo provato il credito dell'attrice soltanto per tale minore importo;
- riconosciuto su tale somma capitale gli interessi moratori maturati e maturandi al tasso previsto dal d.lgs. n. 231/02 dalla scadenza delle singole fatture (60 giorni dall'emissione, per quanto espressamente pattuito per iscritto nei contratti tra le società cedenti e Ats) e gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori che, alla data di notifica dell'atto di citazione, erano scaduti da almeno sei mesi;
- riconosciuto altresì la sola somma di euro 40,00 ex art. 6 c. 2 d.lgs. 231/2002 per l'intero capitale dovuto, ritenendo che l'attrice potesse dirsi titolare del diritto al risarcimento subìto esclusivamente per le proprie spese di recupero e non, invece, anche del diritto al risarcimento eventualmente maturato in capo alle singole società cedenti;
- rigettato la richiesta di pagamento - degli interessi moratori e anatocistici e dell'importo forfetario di cui all'art. 6 c. 2 d.lgs. 231/2002 - relativa alle fatture di soli interessi per il ritardato pagamento di crediti diversi da quelli azionati, avendo rilevato Part che aveva prodotto, a sostegno della domanda, soltanto documenti di formazione unilaterale, che non consentivano di apprezzare la correttezza degli importi richiesti;
- ritenuto assorbita la domanda ex art. 2041 c.c., a fronte del parziale accoglimento della domanda attorea;
- compensato integralmente tra le parti le spese di lite, considerato il limitato Part accoglimento delle domande attoree e la condotta processuale di che ha imposto alla convenuta di difendersi in ordine a una pretesa creditoria sproporzionata rispetto alle somme poi effettivamente richieste dall'attrice in sede di scritti conclusivi.
Part Con atto di citazione notificato in data 28.2.2024, ha interposto appello avverso detta sentenza, lamentando che il Tribunale avesse:
1. omesso di riconoscere l'importo di € 28.242,14 a titolo di capitale in relazione a Part 15 fatture di cui aveva fornito idonea prova documentale;
pagina 7 di 15 2. omesso di pronunciarsi in ordine alla domanda di pagamento di interessi moratori, anatocistici e indennizzo ex art. 6 d.lgs. 231/2002 relativa ai crediti per sorte
Part Cont capitale azionati da con l'atto di citazione e pagati in ritardo da
3. rigettato la domanda di pagamento degli interessi moratori derivanti dal tardivo pagamento di crediti diversi da quelli azionati;
4. omesso di pronunciarsi sulla richiesta di pagamento dell'importo di euro 3.480,00 derivante dai crediti ceduti da ZE SR per spese di recupero ai sensi dell'art. 6
d.lgs. 231/2002.
La causa è stata iscritta sub r.g. 696/2024 e la prima udienza fissata per il giorno
6.11.2024.
Ats dell' si è costituita anche in appello (25.7.2024) e ha chiesto il rigetto del CP_1
gravame avverso in quanto infondato.
Alla prima udienza (6.11.2024) le parti, su invito dell'istruttore, hanno precisato le rispettive conclusioni e la causa è stata rinviata per la discussione davanti al Collegio, ex art. 350 bis c.p.c., all'udienza del giorno 2.4.2025 (con termine per il deposito di note conclusionali sino al 25.3.2025).
Fruiti i termini concessi, alla fissata udienza e all'esito della discussione, la Corte ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Part Con il primo motivo di gravame, sostiene l'erroneità della pronuncia impugnata, laddove il Tribunale ha ritenuto che l'odierna appellante non avesse fornito adeguata prova in merito ai crediti relativi alle seguenti fatture:
Fornitrice Cedente Numero Data Data Importo Residuo
Emissione Scadenza Originario
GLAXOSMITHKLINE 1000006346 19/04/2016 18/06/2016 4.441,50 € 4.441,50 €
GLAXOSMITHKLINE 1000025365 24/08/2016 23/10/2016 4.000,00 € 4.000,00 €
pagina 8 di 15 BAXTER 14112511 31/12/2014 31/03/2015 644,86 € 644,86 €
BAXTER 15000157 02/01/2015 02/04/2015 103,49 € 103,49 €
BAXTER 15001116 07/01/2015 07/04/2015 81.650,50€ 15,05 €
BAXTER 16001060 05/01/2016 04/04/2016 460,80 € 460,80 €
BAXTER 16010357 28/01/2016 27/04/2016 460,80 € 460,80 €
13019640 22/08/2013 20/11/2013 2.594,58 € 2.594,58 € Pt_3
13022229 25/09/2013 24/12/2013 2.731,84 € 2.731,84 € Pt_3
13024391 23/10/2013 21/01/2014 2.155,22 € 2.155,22 € Pt_3
MELLIN 8001479 27/06/2008 25/09/2008 2.008,38 € 2.008,38 €
MELLIN 8001633 16/07/2008 14/10/2008 1.338,92 € 1.338,92 €
123/00 30/05/2014 30/07/2014 6.668,58 € 6.668,58 € Controparte_2
15/09/2015 30/11/2015 6.412,08 € 309,06 € Controparte_3
30/09/2015 30/11/2015 6.412,10 € 309,06 € Controparte_4
Il motivo è solo parzialmente fondato.
Cont Innanzitutto, va osservato che ha puntualmente contestato la mancata prova del Part credito per sorte capitale da parte di sin dalla comparsa di costituzione del primo grado di giudizio (cfr. pagg. 6-10), di talché non può trovare applicazione il principio di non contestazione invocato dall'odierna appellante, su cui grava l'onere di offrire piena prova dell'esistenza dei crediti di cui chiede il pagamento e delle relative cessioni in suo favore.
Ciò premesso e venendo all'esame delle singole fatture sopra riportate, la Corte osserva che:
a. quanto ai crediti ceduti da Controparte_25
Cont ha prodotto i contratti di fornitura stipulati tra la cedente e (cfr. doc. 20
[...]
primo grado cartella “ft - contratti elenco 14A (2)”), le singole fatture (nn. 1000006346 e
1000025365, cfr. doc. 20 primo grado cartella “ft - contratti elenco 14A (3)”) e il contratto di cessione dei crediti relativo a tali fatture (cfr. doc. 25 primo grado nella cartella denominata “cessione ft elenco 14a GLAXO 2017 995”);
pagina 9 di 15 b. quanto ai crediti ceduti da Baxter s.p.a.
- non risultano prodotti in atti né i contratti di fornitura originari, né le singole fatture (14112511; 15000157; 15001116; 16001060; 16010357) richiamate da Pt_1
A ciò si aggiunga che la fattura n. 14112511 neppure risulta tra quelle cedute con Part l'atto di cessione dei crediti indicato da (cfr. doc. 25 primo grado cartella “cessione ft elenco 14a BAXTER 2015 337");
c. quanto ai crediti ceduti da Controparte_19
- non risultano prodotti in atti i contratti di fornitura originari e, inoltre, le tre fatture riconducibili a (13019640; 13022229; 13024391), pur trovando effettiva Pt_3
Part corrispondenza negli atti di cessione prodotti da recano un ammontare completamente diverso rispetto a quello indicato dall'odierna appellante come importo originario e ancora dovuto3;
d. quanto ai crediti ceduti da CP_22
- anche per tali forniture, non sono stati prodotti i contratti da cui sorgono i crediti ceduti e, in ogni caso, le fatture nn. 8001479 e 8001633 non risultano tra quelle Part cedute con l'atto di cessione dei crediti indicato da (cfr. doc. 25 primo grado cartella “ft elenco 14a (2)" "MELLIN 2012 177");
e. quanto ai crediti ceduti da Controparte_26 3 In particolare: a) la fattura 13019640 reca l'importo di euro 81.111,05 (cfr. fattura prodotta sub doc. 20 primo grado cartella “ft - contratti elenco 14a” e atto di cessione sub doc. 25 primo grado cartella “cessione ft elenco Par 14a (2)" " 2013 324"), mentre sostiene che l'importo originario e ancora dovuto sarebbe Pt_3 pari ad € 2.594,58; b) la fattura 13022229 reca l'importo di euro 60.154,74 (cfr. fattura prodotta sub doc. 20 primo grado cartella “ft - contratti elenco 14a” e atto di cessione sub doc. 25 primo grado cartella “cessione ft elenco Par 14a (2)" "NUTRICIA 2013 574-611"), mentre sostiene che l'importo originario e ancora dovuto sarebbe pari ad € 2.594,58; c) la fattura 13024391 reca l'importo di euro 38.169,13 (cfr. fattura prodotta sub doc. 20 primo grado cartella “ft - contratti elenco 14a” e atto di cessione sub doc. 25 primo grado cartella “cessione ft elenco Par 14a (2)" "NUTRICIA 2013 574-611"), mentre sostiene che l'importo originario e ancora dovuto sarebbe pari ad € 2.155,22. pagina 10 di 15 Part non ha prodotto alcun documento (contratto di fornitura, fatture, atto di cessione dei crediti) da cui potersi anche solo ipotizzare l'esistenza dei crediti di cui chiede il pagamento.
Emblematico è il fatto che nella stessa tabella in cui elenca i crediti per sorte capitale oggetto del gravame (cfr. atto di appello, pagg. 6-8) non si premura neanche di indicare il contratto dal quale dovrebbe risultare l'effettiva cessione delle tre Cont fatture (123/00; 91/PA; 97/PA) asseritamente emesse da Controparte_26
Tutto ciò premesso, con riferimento alla pretesa creditoria per sorte capitale fatta valere
Part da nel presente grado di giudizio, può ritenersi provato unicamente il credito relativo alle due fatture emesse da per un importo complessivo pari a € Controparte_11
8.441,50, regolarmente cedute all'odierna appellante con atto del 20 giugno 2017 (cfr. doc. 25 del primo grado, contenuto nella cartella denominata “cessione ft elenco 14a GLAXO 2017
995”).
Su tale somma devono essere riconosciuti gli interessi moratori maturati e maturandi ex artt. 2 e 5 del d.lgs. n. 231/02 a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'emissione delle singole fatture (come previsto dalle pattuizioni contrattuali intercorse tra la Con cedente e cfr. doc. 20 primo grado cartella “ft - contratti elenco 14A (2)”), nonché gli interessi anatocistici prodotti da tali interessi moratori che, alla data di notifica dell'atto di citazione di primo grado (7.12.2020), erano scaduti da almeno sei mesi.
Quanto all'indennizzo ex art. 6 c. 2 d.lgs. 231/2002, pare alla Corte di poter condividere quanto osservato dal primo giudice. Part Dal momento che il contratto di cessione stipulato tra e la società fornitrice
Glaxosmithkline non risulta comprensivo di tale credito risarcitorio4, l'odierna appellante deve ritenersi titolare soltanto del diritto al risarcimento che concerne le proprie spese di recupero e non, invece, del diritto al risarcimento eventualmente maturato in capo alla cedente. 4 Il contratto di cui si discute prevede soltanto, agli artt. 5 e 6, che la cessione concerne esclusivamente i crediti indicati e che essa comprende i frutti scaduti e da maturarsi. pagina 11 di 15 Part Pertanto, può essere riconosciuto in favore di il solo importo - comprensivo dei costi di assistenza per il recupero dell'intero credito - di € 40,00 complessivi ai sensi dell'art. 6 comma 2 del d.lgs. n. 231/2002, già puntualmente liquidato dal Tribunale.
Venendo all'esame del secondo motivo di appello, la Corte ne rileva l'infondatezza.
BF sostiene che il Tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi in ordine alla richiesta di Cont condanna di al pagamento di interessi moratori ex d.lgs. 231/2002, interessi anatocistici e indennizzo ex art. 6 d.lgs. 231/2002 in relazione all'intera sorte capitale azionata con l'atto introduttivo di primo grado.
Effettivamente, nella sentenza gravata, il Tribunale di Varese ha affermato che “nel Parte foglio di PC del 16.01.2023 di parte attrice è richiesto un importo per sorte capitale di € 483.422,40, con limitazione altresì della domanda di interessi su tale sorte capitale ai soli interessi maturati su detta sorte ridotta, e non già più sull'intera sorte capitale inizialmente azionata” (cfr. sentenza impugnata pag. 9), ma, in realtà, l'odierna appellante, dopo aver ridotto l'importo richiesto per sorte capitale in corso di causa, ha insistito in sede di precisazione delle conclusioni e di scritti conclusivi (cfr. conclusioni ivi riportate) per ottenere il pagamento delle voci accessorie in relazione all'intero capitale azionato.
Purtuttavia, tali importi non posso essere riconosciuti in favore di BF.
L'odierna appellante ha infatti ridimensionato, nel corso del giudizio di primo grado, gli importi richiesti a titolo di capitale senza specificare le fatture per le quali la rinuncia fosse dipesa dall'avvenuto pagamento e senza allegare né fornire elementi di prova in relazione al momento in cui i singoli versamenti di Ats sarebbero avvenuti.
Tali carenze assertive rendono de facto impossibile individuare le fatture azionate per le quali le somme non siano state tempestivamente corrisposte e verificare la dedotta tardività dei pagamenti rispetto alle scadenze previste.
In tal senso, non è certamente idonea a colmare tali lacune la nota riassuntiva dei Cont Part pagamenti effettuati da prodotta in appello da sub doc. 2, trattandosi di pagina 12 di 15 documento inammissibile ex art. 345 c.p.c. e, in ogni caso, di formazione unilaterale, da cui, in assenza di documentazione comprovante le date e gli importi dei singoli
Cont versamenti effettuati da non può desumersi una valida prova del tardivo adempimento dell'odierna appellata.
Parimenti infondato è il terzo motivo di impugnazione articolato da Pt_1
Con riguardo alle somme richieste per il ritardato pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale, non risulta traccia né dei contratti di fornitura, né tanto meno delle relative fatture.
La Corte osserva che, in assenza della produzione delle fatture e dei contratti di fornitura relativi agli importi richiesti ai sensi del disposto dell'art. 4 d.lgs. n. 231/2002, non è possibile verificare le date di scadenza di pagamento di ciascuna fattura, le modalità di calcolo degli interessi di mora, la loro decorrenza e dunque, complessivamente, la fondatezza delle pretese, anche in relazione agli interessi anatocistici e all'indennizzo per ritardato pagamento ex art. 6 d.lgs. 231/2002.
E, in tal senso, non possono certo colmare siffatte lacune probatorie né, per un verso, i contratti di cessione dei crediti (che non forniscono elementi utili in ordine agli elementi sopra evidenziati), né, per altro verso, le note di debito (per quanto corredate dei vari elementi Part evidenziati da quali: il nominativo della società che l'aveva emessa;
l'importo; la data di emissione e di scadenza;
la data di inizio decorrenza degli interessi di mora;
la data di fine calcolo degli interessi di mora;
il totale dei giorni di ritardo nel pagamento di ciascuna fattura per sorte capitale;
il tasso di interesse di mora;
l'importo a titolo di interessi di mora maturato in relazione a ciascuna fattura per sorte capitale, cfr. docc. 4a e 4b primo grado BF), le relative fatture emesse per il ritardato pagamento, nonché i prospetti riepilogativi delle fatture, in tesi, saldate tardivamente da Cont Part
trattandosi di documenti elaborati unilateralmente da ed espressamente Cont contestati sin dal primo grado da (cfr. pag. 10 comp. cost.).
Part Per analoghe ragioni va respinto anche il quarto motivo di appello, con cui reitera la richiesta di pagamento della somma di euro 3.480,00 in relazione ai crediti ceduti da
ZE SR per spese di recupero ai sensi dell'art. 6 c. 2 d.lgs. 231/2002 su 87 fatture per pagina 13 di 15 sorte capitale (euro 40 per ogni fattura), asseritamente pagate alla cedente in ritardo rispetto alle scadenze.
Part Sul punto, si limita a produrre esclusivamente i contratti con cui ZE ha ceduto tali crediti e le relative fatture per spese di recupero ex art. 6 d.lgs. 231/2002 emesse Part dall'odierna appellante (v. doc. 30 primo grado .
Tuttavia, anche in questo caso, non risultano versati in atti i contratti di fornitura Cont intercorsi tra ZE e e le singole fatture emesse dalla cedente (con indicazione di data di emissione e di scadenza), né tantomeno la documentazione comprovante l'effettiva tardività dei pagamenti da parte dell'Amministrazione appellata.
Tale ulteriore carenza probatoria impedisce di accertare la fondatezza della pretesa e, Part conseguentemente, di riconoscere l'importo richiesto in favore di
Cont Tutto ciò premesso, in parziale accoglimento dell'appello avanzato da va Pt_1
condannata - oltre a quanto già riconosciuto dal primo giudice - al pagamento dell'ulteriore somma di euro 8.441,50, oltre interessi moratori ex d.lgs. 231/2002 a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'emissione delle singole fatture ed interessi anatocistici prodotti da tali interessi moratori che, alla data di notifica dell'atto di citazione di primo grado (7.12.2020), erano scaduti da almeno sei mesi.
Per quanto riguarda, poi, la regolamentazione delle spese di lite (a cui la Corte è tenuta a provvedere per entrambi i gradi di giudizio a fronte della parziale riforma della sentenza gravata), va Part rilevato che pur essendo risultata parzialmente vittoriosa all'esito del giudizio, ha tenuto una condotta processuale che ha contribuito a complicare la risoluzione della controversia e ha reso estremamente difficile valutare la fondatezza delle pretese azionate.
In particolare, l'odierna appellante ha versato in atti un'ingente mole di documenti in modo alluvionale e disordinato, spesso senza specifica indicazione o raccordo logico con le proprie deduzioni difensive, rendendo oltremodo gravoso, sia per la controparte, sia per il giudicante, individuare i documenti rilevanti rispetto alle questioni controverse.
pagina 14 di 15 Per tali ragioni, la Corte ritiene adeguato disporre tra le parti la compensazione integrale delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
1. in parziale accoglimento dell'appello avanzato da avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di Varese n. 866 resa in data 9 agosto 2023 e pubblicata il giorno successivo, condanna al pagamento della ulteriore somma Controparte_27
di euro 8.441,50, oltre interessi moratori ex d.lgs. 231/2002 a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'emissione delle singole fatture ed interessi anatocistici prodotti da tali interessi moratori che, alla data di notifica dell'atto di citazione di primo grado, erano scaduti da almeno sei mesi;
2. conferma, nel resto, l'impugnata sentenza;
3. compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Milano, 2 aprile 2025
Il presidente est.
Domenico Bonaretti
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