Ordinanza cautelare 8 maggio 2024
Ordinanza collegiale 21 marzo 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 12/12/2025, n. 22526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22526 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22526/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04265/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4265 del 2024, proposto inizialmente da -OMISSIS- e da -OMISSIS-, in qualità di esercenti la potestà genitoriale sul minore -OMISSIS-, nonché, a seguito del raggiungimento della maggiore età, da -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Aurora Donato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Liceo Ginnasio -OMISSIS-, Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
o per la declaratoria di nullità,
- del provvedimento disciplinare privo di data e di firma irrogato ad -OMISSIS- dal Dirigente Scolastico del Liceo Ginnasio St. -OMISSIS- di Roma, notificato via email il -OMISSIS-;
- della nota di avvio del procedimento disciplinare comunicata il -OMISSIS-;
- del comunicato pubblicato dal Dirigente scolastico sul sito internet della scuola il -OMISSIS-;
- per quanto occorrer possa e in parte qua , del Regolamento di disciplina dell'Istituto scolastico del -OMISSIS-;
- di ogni altro provvedimento, ancorché non conosciuto, collegato, presupposto ovvero conseguente a quelli impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Liceo Ginnasio -OMISSIS- e dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio e del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 novembre 2025 il dott. VA AP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo della presente causa il ricorrente, inizialmente a mezzo dei titolari della potestà genitoriale, espone di essere stato sottoposto, nell’a.s. 2023-2024, a procedimento disciplinare per presunta partecipazione all’occupazione della scuola secondaria superiore indicata in epigrafe, che egli frequentava, avvenuta nei primi giorni di dicembre 2023 e proseguita successivamente.
Detto procedimento era stato avviato in base al Regolamento di disciplina dell’Istituto (“Regolamento), che vieta l’impedimento delle attività scolastiche.
La contestazione mossa al ricorrente, seguendo la ricostruzione operata dal medesimo, poggiava sul fatto che lo stesso risultava presente in una presunta lista dei partecipanti all’occupazione ed aveva ammesso di aver firmato un foglio a sostegno dell’occupazione.
Successivamente, al ricorrente, nelle votazioni del primo trimestre dell’a.s. 2023-2024, veniva attribuito il voto di cinque in condotta, insieme ad altri studenti coinvolti nel predetto evento.
Il padre dello studente, a seguito del menzionato avvio del procedimento, presentava due memorie difensive e più volte richiedeva un confronto con il Dirigente scolastico, senza ricevere risposta.
Il 25 gennaio 2024 si svolgeva il Consiglio di classe, al quale partecipava solo il padre del ricorrente, che in tale sede aveva la possibilità di esporre le proprie considerazioni in ordine all’addebito mosso al figlio.
All’esito, il predetto organo deliberava nei confronti dello studente la misura disciplinare della sospensione di sei giorni dalle attività scolastiche, che veniva annunciata verbalmente, con l’opportunità, accettata dal genitore presente, di convertire quattro dei predetti giorni in attività in favore della comunità scolastica.
Il provvedimento disciplinare veniva poi notificato il -OMISSIS- e confermava la sospensione di sei giorni, di cui quattro convertiti in attività a favore della comunità scolastica.
A seguito di richieste di accesso agli atti del ricorrente, sarebbero stati consegnati solo parzialmente i documenti richiesti: in particolare, non sarebbe stato fornito l’originale del foglio contenente il nominativo degli studenti che avevano partecipato all’occupazione (la c.d. “Lista occupanti”) con le firme dei partecipanti, sostituito da un documento con omissis .
2. Il ricorrente contesta la legittimità degli atti indicati in epigrafe e ne chiede l’annullamento per vizi di diritto che possono essere sintetizzati come segue.
Il primo motivo di doglianza denunzia la nullità del provvedimento disciplinare impugnato perché sarebbe privo di firma (né autografa né digitale) e l’email di provenienza non sarebbe riconducibile con certezza al Dirigente scolastico, rendendo dubbia la sua validità formale.
Con il secondo mezzo di censura si evidenzia invece la “falsità del presupposto” da cui sarebbe affetto il provvedimento impugnato e quindi la illegittimità della misura disciplinare.
In particolare, mentre inizialmente la scuola aveva sostenuto che lo studente avesse ammesso di aver partecipato all’occupazione, successivamente tale circostanza veniva smentita, chiarendosi che egli aveva solo confermato la firma su un foglio di sostegno all’occupazione, e non ammesso la partecipazione alla stessa.
La terza ragione di lamentela afferisce ad una carenza di motivazione e di prova, in quanto il provvedimento non dimostrerebbe che lo studente abbia realmente commesso l’infrazione prevista dal Regolamento, perché sarebbe assente una motivazione concreta sull’accertamento dei fatti, che sarebbe invece basato su un documento anonimo e non firmato dallo studente, con il nome solo stampato e privo di valore probatorio.
Come quarta contestazione si rileva poi l’errata applicazione del Regolamento, perché la norma applicata punirebbe solo chi impedisce l’ingresso a scuola o lo svolgimento delle lezioni, mentre allo studente è stata contestata genericamente la partecipazione all’occupazione, concetto diverso e non previsto come illecito specifico. In questo senso, il Dirigente avrebbe tentato di estendere arbitrariamente la norma con un comunicato interno, in violazione del principio di legalità.
Il quinto motivo di protesta deduce ulteriormente che sussisterebbe violazione del principio di proporzionalità, perché la misura disciplinare di sei giorni di sospensione, seppure accettata e commutata, sarebbe eccessiva e sproporzionata, soprattutto considerando che il fatto contestato sarebbe solo la firma su un foglio di adesione, mentre condotte ben più gravi ricevono sanzioni inferiori nel Regolamento.
La sesta ragione dell’insorgenza del ricorrente attiene alla presunta violazione del principio del “ ne bis in idem ”, perché lo studente sarebbe stato già sanzionato con il voto di cinque in condotta per gli stessi fatti ed applicare anche la sospensione costituirebbe una doppia punizione illegittima.
Il settimo punto di dissenso rispetto ai provvedimenti impugnati sollevato nel ricorso riguarda la asserita sussistenza di gravi vizi procedurali, in quanto non sarebbe stato svolto un consiglio interclasse, nonostante fossero coinvolti studenti di più classi, inoltre lo studente non sarebbe mai stato ascoltato nonostante le richieste in tale senso, si aggiunge che le memorie difensive non sarebbero state esaminate dal Consiglio di classe e che l’accertamento dei fatti sarebbe stato confuso, contraddittorio e privo di verbali ufficiali.
3. In data 3 maggio 2024 si costituiva l’Amministrazione con atto di mero stile.
4. La domanda cautelare formulata in via incidentale in corso di causa veniva respinta, non ravvisandosi i presupposti del periculum in mora , risultando la misura disciplinare già quasi interamente eseguita.
5. All’udienza pubblica del -OMISSIS- maggio 2025 il Collegio sollevava d’ufficio eccezione di improcedibilità ex art. -OMISSIS-3, comma 3, c.p.a., per sopravvenuta carenza di interesse, evidenziando l’assenza di utilità concrete derivanti al ricorrente dall’eventuale accoglimento del ricorso, concedendo alle parti l’opportunità di interloquire in merito.
6. Alla successiva udienza pubblica del 18 novembre 2025 la causa è stata trattenuta per la decisione, previo deposito, da parte dell’Amministrazione, di documenti contenenti due relazioni sui fatti di causa e sulla situazione dello studente allo stato attuale, nonché, da parte del ricorrente, di memoria che in parte richiama le deduzioni presentate in occasione della precedente udienza pubblica e rinvia alle stesse, ed in parte controdeduce rispetto alle menzionate relazioni.
-OMISSIS-. Il ricorso è infondato nel merito ed a tale stregua va respinto.
8. Preliminarmente, tuttavia, per completezza di esposizione, e per chiarire in generale una questione di particolare rilevanza, deve valutarsi d’ufficio l’ammissibilità e la ricevibilità del ricorso.
Al riguardo occorre notare che col gravame si impugna il “ provvedimento disciplinare privo di data e di firma irrogato ad -OMISSIS- dal Dirigente Scolastico del Liceo Ginnasio St. -OMISSIS- di Roma, notificato via email il -OMISSIS- ”.
Ma quello indicato nel compendio impugnatorio e sopra citato non è il provvedimento disciplinare, bensì la comunicazione dello stesso.
Il provvedimento disciplinare è invece rappresentato dal verbale del Consiglio di classe n. -OMISSIS- del 25 gennaio 2024, prodotto dallo stesso ricorrente sub documento 8 del suo deposito del 18 aprile 2024.
Tale conclusione si impone sia perché così risulta dal tenore degli atti, sia perché è il Consiglio di classe ad essere competente ad irrogare sanzioni disciplinari in base alle norme vigenti (cfr. art. 4, comma 6, D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, confermato dall’art. 2, comma 1, del D.L. del 1° settembre 2008 n.13-OMISSIS-, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2008, n. 169).
La decisione era inoltre pienamente conosciuta dal ricorrente già alla data del verbale del Consiglio di classe, tanto che i di lui genitori hanno accettato la commutazione della misura disciplinare.
Sussisterebbe dunque sia inammissibilità del ricorso per essere stato rivolto nei confronti di un atto non lesivo, ma di sola notifica dell’atto lesivo, sia irricevibilità del ricorso, in quanto notificato il 16 aprile 2024, a fronte di un provvedimento perfettamente conosciuto il 25 gennaio 2024.
Anche a considerare che il verbale del Consiglio di classe sia stato osteso tardivamente, o che dovesse essere considerato recettizio, la situazione non muta, perché, da un lato, tale atto era pienamente conosciuto il giorno stesso della sua adozione (doveva quindi essere tempestivamente gravato, salvi motivi aggiunti una volta conosciuta la motivazione) e, dall’altro lato, non è stato impugnato ed oggetto di doglianze specifiche nemmeno in via incidentale.
Considerando che la normativa pertinente è inequivoca nel prevedere la competenza del Consiglio di classe alla irrogazione della misura disciplinare, nonché che la decisione del predetto organo è rimasta inoppugnata, considerando altresì che, come meglio si dirà a breve, il ricorso sembra essere indirizzato alla contestazione dell’atto di avvio del procedimento più che al provvedimento finale, appare emergere comunque un elemento di inammissibilità del ricorso.
8.1. Sempre in via preliminare, ed ai limitati fini già esplicitati, occorre interrogarsi sulla sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso.
In ordine a tale profilo, deve anzitutto premettersi che ai sensi dell’art. 35 del c.p.a.: “ 1. Il giudice dichiara, anche d'ufficio, il ricorso: (…) c) improcedibile quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione (…) .”.
Al riguardo, la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha più volte affermato che, nel processo amministrativo impugnatorio, la legittimazione e l’interesse al ricorso integrano condizioni dell’azione necessarie per consentire al giudice adito di pronunciare sul merito della controversia, condizioni che devono esistere al momento della proposizione della domanda processuale e persistere fino alla decisione della vertenza ( i.a. Consiglio di Stato, Ad. Plen., 25 febbraio 2014, n. 9).
La legittimazione e l’interesse al ricorso trovano giustificazione nella natura soggettiva della giurisdizione amministrativa, che non risulta preordinata ad assicurare la generale legittimità dell’operato pubblico, bensì a tutelare la posizione soggettiva del ricorrente, correlata ad un bene della vita coinvolto nell’esercizio dell’azione autoritativa oggetto di censura ( i.a. Consiglio di Stato, Ad. Plen., -OMISSIS- aprile 2011, n. 4).
Il giudice deve quindi pregiudizialmente verificare l’esistenza in capo alla parte ricorrente:
- di una posizione qualificata e differenziata (avente consistenza di interesse legittimo), correlata al bene della vita oggetto di esercizio del pubblico potere, idonea a distinguere il ricorrente da ogni altro consociato (accertamento strumentale alla verifica della legittimazione al ricorso);
- di una lesione concreta ed attuale della sfera giuridica del ricorrente, suscettibile, pertanto, di essere beneficiato, e pertanto di trarre un’utilità effettiva, da un’eventuale sentenza di accoglimento della propria impugnazione ( i.a. Consiglio di Stato, Ad. Plen., -OMISSIS- aprile 2011, n. 4; sez. VI, 14 giugno 2021 n. 4598; Ad Plen., 9 dicembre 2021, n. 22).
8.2. In tema di interesse al ricorso, il Collegio è al corrente di alcuni recenti orientamenti che tendono a superare la concezione tradizionale e quella evolutiva dello stesso, per abbracciare invece una prospettiva di più ampio favor per il ricorrente che dimostri la sua legittimazione.
Pur condividendo gli orientamenti “sostanzialisti”, il Collegio ritiene che non possa prescindersi dal mantenimento di un noyau dur del concetto in parola al fine di evitare di giungere all’ interpretatio abrogans dell’art. 35 del c.p.a..
All’uopo può quindi dirsi che occorre conservare un minimo di senso alla norma in parola, la quale peraltro è coerente con i (se non attuazione dei) principi costituzionali di solidarietà di cui all’art. 2 Cost. e di sussidiarietà di cui all’art. 118, comma 4, Cost., i quali giustificano anche il generale divieto di atti emulativi, pur dovendo naturalmente essere contemperati attentamente con gli artt. 24 e 113, sempre della Carta fondamentale della Repubblica, che assicurano il pieno accesso alla tutela giurisdizionale effettiva.
In tale ottica, volendo sintetizzare all’estremo, l’interesse al ricorso rappresenta l’attuazione del principio secondo cui i mezzi di tutela giurisdizionale, in quanto risorsa “scarsa” (o pregiata a seconda delle prospettive), devono essere adoperati, e coltivati sino ad una sentenza di merito, per soddisfare una esigenza concreta ed attuale, ossia per raggiungere una utilità tangibile, non solo soggettiva o egoriferita, ma anche, in una qualche minima dimensione, effettivamente apprezzabile da parte della comunità e dell’ordinamento giuridico.
Diversamente, i conflitti che potrebbero rientrare nell’ambito della ordinaria tolleranza (e dunque della solidarietà, ex art. 2 Cost.) o essere risolti in maniera più appropriata dalle parti con reciproca comprensione e relative reciproche concessioni (e dunque nell’ambito della sussidiarietà orizzontale, ex art. 118, comma 4, Cost.), verrebbero inefficacemente giurisdizionalizzati.
La qual cosa sarebbe un nocumento per chi effettivamente necessita di accertamenti definitivi, che in assenza di azioni superflue potrebbe beneficiare di una giustizia più tempestiva. E sarebbe non di rado un nocumento per le stesse parti della controversia, che talvolta dopo l’esito giurisdizionale inaspriscono i loro contrasti ancora di più, cercando una revanche , invece di una soluzione condivisa che potrebbe essere più stabile e virtuosa.
8.3. Venendo al caso di specie, va anzitutto considerato che appare pacifico da tutti gli atti e i documenti di causa, nel loro complesso, come il ricorrente non possa più ricavare alcun tipo di utilità concreta dall’annullamento degli atti impugnati, nei sensi già indicati dall’ordinanza emessa in corso di causa che conviene qui ricordare: “ il Collegio ha sollevato questione, ex art. -OMISSIS-3, comma 3, c.p.a. in ordine alla sopravvenuta carenza di interesse alla coltivazione del ricorso, in quanto il ricorrente non appare poter più ricavare alcun vantaggio dall’accoglimento del ricorso;
- il ricorrente ha dedotto che il provvedimento disciplinare non sarebbe stato ancora interamente eseguito e che sarebbe altresì rilevante l’interesse al ricorso ai fini del raggiungimento del massimo dei voti agli esami di Stato previsti per il presente anno;
Ritenuto che: (…)
- sia necessario richiedere chiarimenti alle parti, in particolar modo alla resistente, in ordine alla persistente rilevanza della sanzione comminata ed impugnata in questa sede, in quanto il regolamento d’istituto (art. 5, comma 1-OMISSIS-) afferma che “Gli effetti dei provvedimenti disciplinari sono limitati all’anno scolastico”, per cui gli atti impugnati hanno perso ogni effetto, ed appare quindi sussistere la sopravvenuta carenza di interesse segnalata dal Collegio;
- sia necessario richiedere un ulteriore chiarimento alle parti in ordine alla presunta impossibilità, asserita in udienza dal difensore del ricorrente, ma non chiarita sufficientemente in memoria, di prendere il massimo dei voti alla maturità, sia perché le norme applicabili appaiono andare in diverso senso, sia perché la previsione del regolamento d’istituto di cui sopra sembra impedirlo;
- con riguardo a quanto appena rilevato, rileva altresì che non è stato impugnato il voto di 8 in condotta attribuito al ricorrente nello scorso anno scolastico, parimenti è a dirsi per tutti i voti del precedente anno scolastico, sicché anche ad annullare la sanzione nulla può mai cambiare per il ricorrente sotto il profilo dei crediti scolastici;
- sempre con riguardo alla questione del possibile voto agli esami di Stato, il massimo ottenibile a titolo di credito scolastico per il quarto anno è di 13 punti, per cui anche ipotizzando che in base alla c.d. riforma Valditara il ricorrente non possa ricevere il voto massimo per il quarto anno, dove ha il voto in condotta di 8 (come detto peraltro oramai intangibile), va evidenziato che il ricorrente ha avuto come media quella tra il -OMISSIS- e l’8, che sarebbe rimasta tale anche nel caso di attribuzione di 10 in condotta, per cui comunque, per il quarto anno, può raggiungere come credito scolastico per sua esclusiva responsabilità un punteggio nel range di 10/11 (ed appare avere ricevuto in effetti 10 crediti), sicché non potrebbe comunque arrivare, e non sarebbe comunque arrivato, a conseguire 12 o 13 punti, rilevanti (fatto salvo il c.d. bonus) per arrivare a 100;
- infine, al ricorrente non è precluso ottenere i 5 punti del c.d. bonus, che appaiono aggiungersi a quelli curriculari ed a quelli di cui all’esame finale per raggiungere il massimo della votazione di 100 ;” ( cfr. ordinanza della Sezione n. 5850/2025).
Lo stesso ricorrente, nella sua ultima memoria, ammette almeno implicitamente come la precedente deduzione in ordine alla necessità di una decisione di questo Tribunale ai fini del possibile raggiungimento del massimo dei voti in sede di maturità sia destituita di ogni fondamento, essendo piuttosto vero il contrario. Ed anche l’Amministrazione ha chiarito il punto, confermando quanto rilevato nell’ordinanza citata in una delle sue relazioni depositate agli atti del giudizio.
Il cinque in condotta del primo quadrimestre dell’a.s. 2023/2024, peraltro non impugnato, è chiaramente superato dall’otto in condotta del giudizio finale del predetto a.s., anche esso non impugnato in alcuna sede (il che peraltro conferma quanto osservato dalla Sezione nell’ordinanza cautelare di reiezione della domanda di tutela interinale del ricorrente in ordine all’assenza di periculum in mora ).
8.4. Insiste tuttavia il ricorrente nell’azione giurisdizionale ipotizzando che i provvedimenti impugnati rappresentino una “macchia” che potrebbe in futuro creargli anche dei pregiudizi di tipo materiale. In particolare, il medesimo:
- lamenta un danno di “immagine” all’interno della scuola, posto che il provvedimento impugnato lo indica fra l’altro come responsabile di un’interruzione di pubblico servizio, circostanza che costituirebbe reato ai sensi dell’art. 340 c.p., punito con la reclusione fino a un anno;
- non si contenta della nota dell’Istituto che chiarisce come “ gli effetti dei provvedimenti disciplinari sono limitati all’anno scolastico ” e che pertanto è impossibile che emergano ulteriori conseguenze di tali provvedimenti nel presente anno e nemmeno successivamente, ritenendo che potrebbe verificarsi una qualche forma di reviviscenza del passato;
- aggiunge di essere stato indicato quale responsabile di un reato e che pertanto sussisterebbe un interesse, quantomeno morale, alla decisione nel merito del ricorso;
- chiede, infine, l’accertamento della soccombenza virtuale dell’Amministrazione ai fini della condanna della stessa al pagamento delle spese di lite del presente giudizio, sul presupposto della illegittimità del provvedimento impugnato.
8.5. Le deduzioni sopra compendiate (a parte l’ultima certamente legittima) non convincono il Collegio.
In primo luogo, perché il ricorrente non ha mai negato esplicitamente e chiaramente, né in sede procedimentale né in sede giurisdizionale, di aver partecipato all’occupazione, per cui è lui stesso il responsabile della ipotetica “macchia”, nonché della congetturata emersione di una notizia di reato, ed ancora dell’ipotetico danno morale e/o di immagine, che ritiene possano pregiudicarlo “per il futuro”.
Così come è lui medesimo a poter scongiurare in futuro i rischi auto-congetturati di cui si è detto, dichiarando di non aver partecipato all’occupazione.
In secondo luogo, quelli ipotizzati sono tutti pregiudizi generici e futuri, che al momento attuale sono confinati nel campo del suggestivo, non essendo stati nemmeno contemplati dall’Amministrazione nei suoi provvedimenti, né dimostrati in concreto in sede giurisdizionale dal ricorrente.
In terzo luogo, non risulta, e comunque non è stato dimostrato in corso di causa, che le occupazioni di una scuola o più in generale di edifici pubblici o privati per ragioni “ideali” rappresentino condotte oggetto di apprezzabile ed universale stigmatizzazione sociale.
Appare piuttosto che il giudizio in termini di valore o di disvalore dell’esperienza in discorso dipenda da come i protagonisti la vivano, la elaborino, la spieghino e la giustifichino socialmente, potendo da ciò derivare anche una importante carriera politica, professionale o comunque lavorativa e sociale.
Alla stessa stregua, e per converso, la mancata partecipazione alla predetta esperienza può rappresentare un elemento socialmente e lavorativamente positivo o negativo in dipendenza da come essa venga vissuta e/o spiegata.
Non può escludersi che in taluni casi peculiari, in esito ad una dimostrazione “in concreto” della posizione dell’interessato, la partecipazione o meno all’occupazione di una scuola possa rappresentare un disvalore grave per la comunità nella quale lo stesso è inserito. Per esempio, semplificando all’estremo, se l’azione mira a propugnare una idea politica o sociale “tradizionalista” e/o “conservatrice” mentre il ricorrente si trova o vuole trovarsi o si percepisce inserito in un contesto “libertario” o “progressista” o “avanguardista” (se non “rivoluzionario”), o viceversa.
Ma nel caso di specie il ricorrente, dagli atti e dal complesso dei documenti di causa, appare essenzialmente agnostico, essendosi lo stesso astenuto in maniera voluta, razionale e precisa dal dichiarare se ha partecipato o meno all’occupazione, ma soprattutto (per quel che rileva precipuamente in questa sede in cui si cerca di scrutare la sussistenza di interessi morali o di immagine) le ragioni della posizione che ha preso, gli insegnamenti che ne ha tratto e gli ideali che intendere difendere e diffondere in futuro, ossia le ragioni che ritiene debbano fare parte della sua immagine e della sua moralità e che pone a fondamento del suo interesse.
Solo per completezza, si nota che negli atti e nei documenti di causa nemmeno viene dedotto e concretizzato in qualche modo l’interesse “morale” all’agnosticismo o alla dottrina che predica la “purezza del diritto”, specificando ad esempio una qualche passione personale dello studente per tale forma di elaborazione concettuale. Ammesso e non concesso che tali elementi possano assurgere a base dell’interesse al ricorso, nei termini sopra descritti, trattandosi piuttosto di elementi che sembrano scemare nell’interesse alla mera speculazione legale, che è lodevole ma non dà titolo alla richiesta di tutela giurisdizionale.
9. Per le ragioni che precedono, e visto l’insieme delle allegazioni racchiuse nel ricorso e negli atti allegati, oltre che nelle successive memorie, si deve quindi osservare che il ricorso appare irricevibile, inammissibile ed anche improcedibile.
9.1. Il ricorso è comunque infondato ed il Collegio ritiene dunque di respingerlo nel merito ( cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 20 novembre 2024, n. 16, punto 11.9).
10. Quanto al primo motivo di ricorso ( i.e. nullità per mancata firma e provenienza incerta), lo stesso è radicalmente privo di pregio, posto che il verbale del Consiglio di classe straordinario che ha deliberato il provvedimento disciplinare (invero non) impugnato è certamente sottoscritto, come risulta dal documento n. 8 depositato dal ricorrente.
Inoltre, il provvedimento in parola è stato certamente conosciuto tempestivamente dal ricorrente e dai suoi genitori, ai quali lo stesso è stato comunicato oralmente il giorno della sua adozione e che i medesimi hanno anche ritenuto di accettare, con la commutazione della misura disciplinare da sei giorni di sospensione a due giorni di allontanamento dalla scuola, oltre ad attività utili alla comunità scolastica, come proposte dal Consiglio di classe.
Il ricorrente intendeva probabilmente censurare col motivo in parola la “notifica” del provvedimento da parte del Dirigente scolastico di modo da (consapevolmente o meno) recuperare il termine di decadenza di cui si è detto innanzi. Ma quel provvedimento è irrilevante ai fini della validità della decisione sostanziale avversata, in quanto la misura disciplinare è stata comminata dal Consiglio di classe, non dalla notifica del suo contenuto.
In ogni caso, la mail con la quale è stata inviata la notifica di cui si discorre è istituzionale, ed era la medesima alla quale il padre del ricorrente aveva indirizzato le sue memorie. Pertanto non potevano e non possono sorgere dubbi sulla provenienza dell’atto e in conseguenza il motivo è infondato ( cfr. Cons. Stato, sez. VI, 5 marzo 2024, n. 2155).
A fini di completezza, si nota anche che nella sua relazione depositata agli atti di causa il 15 luglio 2025 il Dirigente scolastico ha sostenuto, senza essere smentito, che la predetta notifica dei contenuti del verbale del Consiglio di classe era firmata digitalmente mentre non è stato depositato dal ricorrente l’originale della mail da lui ricevuta.
11. Per ciò che concerne la seconda censura ( i.e. illegittimità per falso presupposto), la stessa prende le mosse dalla circostanza che nella nota di avvio del procedimento disciplinare l’Amministrazione scolastica affermava che il ricorrente era inserito in un atto definito nella stessa nota come “Lista occupanti” ed avesse “ confermato dinnanzi al dirigente scolastico e all’assistente amministrativo (…) di aver partecipato all’occupazione ”.
Invece, successivamente, in occasione del riscontro dell’accesso agli atti, il Dirigente scolastico ha chiarito che non è stato redatto verbale della audizione “di conferma” (cui sopra si è accennato) perché si è semplicemente chiesto agli studenti se si fossero spontaneamente inseriti nella Lista e non se avessero o meno partecipato all’occupazione.
In altre parole, secondo il Dirigente, gli studenti si erano assunti la responsabilità di redigere una lista in cui erano indicati i partecipanti all’occupazione e la veridicità di tale elenco veniva accertata (non con una sottoscrizione, evidentemente considerata troppo intrusiva, ma) tramite colloquio diretto con il medesimo (su tale modus procedendi si ritornerà scrutinando l’ultimo motivo di ricorso), nell’ambito del quale si dava per scontato che la lista contenesse le autodenunce degli occupanti.
La doglianza in discorso va esaminata congiuntamente al terzo motivo (carenza di motivazione e di prova), che si incentra ulteriormente sulla c.d. “Lista occupanti” nella quale non sarebbe presente la sottoscrizione del ricorrente ma solo la sua menzione.
Le due lamentele in esame sono infatti strettamente connesse, in quanto, per l’essenza, dirette avverso l’atto di avvio del procedimento e accomunate dalla contestazione della presunta mancanza di prove del fatto imputato al ricorrente, ritenendosi all’uopo insufficienti “Lista occupanti” e audizione personale di conferma.
11.1. Ritiene il Collegio che le argomentazioni che precedono siano inconsistenti.
11.2. In primo luogo, occorre osservare che il provvedimento disciplinare è stato adottato a seguito della audizione del padre del ricorrente, e deve ritenersi anche dopo la lettura o la conoscenza delle memorie dello stesso (su cui si veda anche infra nell’ambito dell’ultimo motivo di ricorso), il quale già in tali deduzioni metteva in dubbio la sussistenza di prove certe in ordine alla partecipazione di suo figlio all’occupazione, tanto sotto il profilo della sottoscrizione della “Lista occupanti” (che è più specificamente oggetto del terzo motivo) quanto sotto il profilo della conferma in sede di audizione personale dell’AL (che è più specificamente oggetto del secondo motivo).
Quindi, a fronte dell’atto di avvio del procedimento nel quale si sosteneva che sussistessero “sottoscrizioni” e “audizioni” innanzi al Dirigente scolastico nelle quali il ricorrente ammetteva la sua presenza al predetto evento, il padre del ricorrente già obiettava in ogni sede che di ciò non vi era prova, sia per mancata sottoscrizione della “Lista occupanti” sia per la mancata verbalizzazione dell’audizione di fronte al Dirigente scolastico.
La decisione del Consiglio di classe è stata quindi adottata nella piena consapevolezza della sussistenza di tale ferma obiezione da parte del padre del ricorrente, ma alla luce dell’elemento apparso decisivo e dirimente della mancata esplicita smentita della partecipazione all’occupazione da parte del ricorrente o del di lui padre in sua vece, ossia valorizzando i principi di non contestazione e di vicinanza della prova.
Dunque, la solidità o meno, il dettaglio e l’esatta qualificazione degli addebiti mossi con l’avvio del procedimento disciplinare per i profili di cui ai motivi in esame sono stati ritenuti dal Consiglio di classe (a torto o a ragione, oltre che perché, lo si vedrà successivamente) superati ed assorbiti dalla mancata esplicita smentita del preciso fatto (la partecipazione all’occupazione) posto poi a fondamento del provvedimento disciplinare.
Ne consegue che non può rilevarsi alcuna falsità del presupposto, perché l’indicazione della “Lista occupanti” e dell’audizione personale quali elementi a carico del ricorrente costituiva una ipotesi preliminare suscettibile di ulteriore elaborazione nel procedimento. E le inesattezze eccepite o percepite (su cui si tornerà ulteriormente in seguito) dal ricorrente sono irrilevanti ai fini dello scrutinio di legittimità dei provvedimenti impugnati, in quanto sono riferite all’avvio della procedura e non all’atto finale che le supera ed assorbe (rimanendo comunque nell’alveo generale della “imputazione” iniziale, che ovviamente si riferiva all’occupazione e non alla “Lista occupanti” o alla “audizione” che attenevano invece alle fonti degli elementi indiziari).
Sembra piuttosto che il fondamento finale, ed il presupposto reale ed effettivo, del provvedimento disciplinare, ossia l’assenza di contestazione specifica dell’avere partecipato all’occupazione da parte del ricorrente, sia rimasto inoppugnato o quanto meno privo di specifiche deduzioni contrarie ex art. 40, comma 1, lett. d) e comma 2, c.p.a..
Non sussiste allora nessuna falsità del presupposto, sia perché il reale ed effettivo presupposto della misura disciplinare è la mancata contestazione della partecipazione all’occupazione da parte del ricorrente, sia perché la presunta imprecisione o insufficienza dei mezzi di prova (“Lista occupanti” e audizione) è questione che attiene al corretto scrutinio finale della posizione del ricorrente sotto il profilo probatorio.
11.3. In secondo luogo, venendo alla più generale questione della dedotta assenza di prova, di cui al terzo motivo ora in esame, tanto con riguardo alla valenza della “Lista occupanti” quanto con riguardo alla pregnanza della “audizione”, vale osservare quanto segue.
Anzitutto, è lo stesso ricorrente (pag. 3 del Ricorso) che afferma di avere “ effettivamente sottoscritto, insieme ad altri studenti, un foglio protocollo a sua memoria privo di intestazione, in sostegno all’occupazione ”.
Dunque è indubbio che il ricorrente abbia sottoscritto un foglio o comunque manifestato adesione a chi era stato incaricato, o aveva preso l’impegno con il Dirigente scolastico, di redigere una lista di “autodenuncia”, per cui anche per questa ragione non sussiste alcuna “falsità del presupposto”, ma al limite un fraintendimento sul contenuto dello stesso, come sopra in parte già visto e maggiormente si dirà infra .
La questione si sposta dunque sui contenuti e sulla portata di ciò che ha sottoscritto il ricorrente o comunque sul senso del suo comportamento.
Al riguardo, non si può non rilevare che, a torto o a ragione, altri studenti hanno inserito il nome del ricorrente in una qualche lista, che il Dirigente ha ritenuto contenere i nominativi degli occupanti, mentre il ricorrente riteneva (asserisce il di lui padre) afferente a chi “sosteneva” l’occupazione.
Deve altresì rilevarsi che il ricorrente ha confermato al Dirigente scolastico di avere sottoscritto detta lista o comunque di avere manifestato adesione all’occupazione mercé la sottoscrizione di un'altra lista.
Ricapitolando, dunque, è pacifico tra le parti che: (i) gli studenti occupanti hanno preannunciato che si sarebbero autodenunciati e che “si sarebbero assunti le loro responsabilità”; (ii) i medesimi hanno consegnato al Dirigente dell’Istituto una “Lista occupanti”; (iii) in tale elenco vi era il nome del ricorrente; (iv) il Dirigente ha richiesto oralmente al ricorrente se avesse sottoscritto liberamente tale lista e lo stesso ha risposto in senso affermativo, seppure, secondo la prospettazione del padre del ricorrente, confondendo ingenuamente la lista di cui si stava parlando.
Alla luce di ciò, e considerando che il medesimo procedimento appare essere stato seguito senza obiezioni per oltre un centinaio di altri studenti, non pare dubbio che sussistessero sufficienti elementi indiziari nei confronti del ricorrente per una indicazione degli addebiti e l’avvio di un procedimento nel quale lo stesso avrebbe poi potuto liberamente esperire ogni tipo di difesa ritenuta necessaria.
Risulta insomma irrilevante, quantomeno ai fini dell’avvio del procedimento disciplinare, se la lista fosse “di sostegno” o “degli occupanti”, così come se la medesima fosse stata sottoscritta o fosse il risultato della manifestazione o della registrazione di una generica vicinanza all’occupazione da parte del ricorrente.
Ed ancora, non è significativo se ci sia stato, o meno, un fraintendimento tra il Dirigente scolastico ed il ricorrente al momento della audizione personale, perché rimane il fatto che il Dirigente ha ritenuto, per quanto risulta dagli atti di causa, anche affidandosi ad una prassi e ad un modus operandi che non riscontrava obiezioni nella comunità scolastica, di aver acquisito degli elementi indiziari nei confronti del ricorrente. Tutti questi elementi, nella loro materialità certamente sussistevano e sussistono ed erano perfettamente confutabili dallo studente nelle successive fasi procedimentali.
Ma in detta successiva sede procedimentale gli addebiti non sono stati negati, limitandosi il ricorrente a discorrere della pregnanza probatoria della sottoscrizione della lista e dell’audizione (che appare pacifico in causa non abbiano suscitato dubbi in alcuno degli studenti del -OMISSIS-) e non a respingere la sua responsabilità nell’occupazione, anche solo in maniera puramente dichiarativa e anche senza addurre alcuna prova.
Non risulta nemmeno che il ricorrente abbia affermato semplicemente di “non ricordare” cosa avesse fatto nei non pochi giorni dell’occupazione.
11.4. Assodato quanto sopra, ossia i fatti contestati dal Dirigente al ricorrente nonché le controdeduzioni di quest’ultimo, e le ragioni per le quali i presupposti sinora visti dei provvedimenti impugnati non sono qualificabili alla stregua di “falsi” o di elementi insussistenti, si tratta di comprendere se il compendio probatorio procedimentale fosse sufficiente o meno ai fini dell’accertamento dei fatti operato nel (peraltro come detto in realtà non impugnato) provvedimento finale del Consiglio di classe.
Al riguardo, deve premettere il Collegio che l’accertamento dei fatti in sede amministrativa può avvenire, se non è disponibile di meglio e se non ricorrono ipotesi in cui possano applicarsi “presunzioni”, anche secondo il criterio del “più probabile che non” ( i.a. Cons. St., sez. III, 21 luglio 2023, n. -OMISSIS-163).
Quanto sopra vale parimenti nei provvedimenti amministrativi “sanzionatori”, a condizione che non si tratti di sanzioni ontologicamente penali, e tale ultimo profilo si accerta sulla scorta dei c.d. EL criteria (di cui alla nota pronuncia della Corte EDU, 8 giugno 19-OMISSIS-6, EL e altri c. Paesi Bassi ).
Specularmente, anche in sede giurisdizionale civile ed amministrativa vale il modello probabilistico con i temperamenti sopra sintetizzati.
Solo in sede penale vige il diverso criterio per cui la convinzione del giudice deve maturare con “certezza razionale”.
Inoltre, ai sensi dell’art. 64, comma 2, c.p.a. il giudice ( i.a .) deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti nonché “ i fatti non specificatamente contestati dalle parti costituite ”.
Non è dubbio che nella presente sede non ricorrono i presupposti di cui ai c.d. EL criteria , dal momento che i provvedimenti disciplinari scolastici hanno finalità e natura squisitamente educativa e la loro afflittività, almeno nel caso di specie, è certamente blanda ( i.e. due giorni di allontanamento dall’Istituto e quattro di attività di utilità scolastica, nessun pregiudizio concreto e definitivo per la carriera scolastica).
Il criterio formale della classificazione statale esclude ulteriormente che le misure in esame abbiano natura penale, anche perché si tratta di norme, non imposte dallo Stato ma, accettate liberamente e volontariamente dallo studente e dai suoi genitori, che avrebbero potuto tranquillamente scegliere un'altra scuola con diverso Regolamento, e ciò si aggiunge ai predetti criteri della “natura” e della “severità” che depongono nello stesso senso.
Il continuo riferimento (a tratti paradossale) operato dal ricorrente in ordine alla possibile emersione di una fattispecie penale non muta la questione, sia perché l’accertamento penale è del tutto autonomo e, semmai, avverrà col criterio della “razionale certezza” appurando l’elemento soggettivo e quello oggettivo, sia perché comunque sarebbe sufficiente per il ricorrente negare il fatto.
Senza considerare che, se emergessero in sede penale le prove della partecipazione dello studente all’occupazione (prove che si ripete dovrebbero essere assunte col diverso parametro sopra menzionato), non sarebbe l’accoglimento del presente ricorso a mandarlo immune da responsabilità.
11.5. Nella sede procedimentale, dunque, lo scrutinio avviene col criterio probabilistico e tenendo presenti i principi di non contestazione e di vicinanza della prova.
In tale ottica ed in tale prospettiva non può non osservarsi che: (i) la indicazione iniziale degli addebiti ipotizzava la partecipazione del ricorrente all’occupazione sulla base di elementi indiziari attendibili (“Lista occupanti” e conferma in audizione), secondo il metodo seguito per centinaia di altri studenti senza fraintendimenti; (ii) il ricorrente si è limitato a contestare gli esatti contorni delle fonti indiziarie, ossia la lista e l’audizione, ma non ha negato il fatto in sé e nemmeno la sussistenza della lista e dell’audizione; (iii) il Consiglio di classe ha ritenuto che la mancata contestazione specifica della partecipazione all’occupazione deponesse nel senso della sussistenza, ai limitati fini del provvedimento disciplinare, del fatto contestato; (iv) il quadro indiziario composto da “Lista occupanti” e audizione non ha portato a soverchi problemi in relazione ad oltre un centinaio di studenti, i quali evidentemente hanno ritenuto che l’unica lista che circolava fosse quella degli occupanti e che la domanda del Dirigente in ordine alla adesione alla stessa implicasse ammissione della partecipazione all’occupazione; (v) sono da riconoscere dei margini di apprezzamento dei fatti in capo alla scuola non sindacabili in sede di legittimità, in cui non può essere riprodotto esattamente il contesto preciso in cui si sono svolte le vicende, né si può disporre della sensibilità conoscitivo-educativa propria del Consiglio di classe.
Insomma, pur ipotizzando forzatamente un quadro indiziario ambiguo ed esposto a possibili fraintendimenti, e pur ipotizzando che il ricorrente potesse ingenuamente equivocare, rimarrebbe inspiegabile e comunque ignoto per quale ragione lo stesso non abbia successivamente avversato l’addebito sostanziale, anche in via puramente dichiarativa o dubitativa e senza addurre prove a sua discolpa, manifestando al limite un generico “non ricordo”; anzi il ricorrente non si è nemmeno presentato di fronte al Consiglio di classe.
11.6. Venendo alla presente sede processuale, alla luce dell’art. 64, comma 2, c.p.a., la mancata contestazione specifica, anche soltanto enunciativa, dell’addebito sostanziale appare parimenti pregnante, così come la circostanza che non risulta che altri studenti del -OMISSIS- abbiano frainteso il significato della “Lista occupanti” e della “audizione”, dovendosi anche riconoscere all’Istituto un margine di discrezionalità conoscitivo-educativa scolastica.
Rileva altresì, nel prudente apprezzamento degli atti di causa e del comportamento delle parti: l’assenza della immediata presentazione da parte del ricorrente di un agevole ricorso in sede amministrativa all’Organo di Garanzia Interno ed a quello Regionale, nonché la accettata commutazione della misura disciplinare, oltre alla tranquilla prosecuzione del percorso scolastico da parte del ricorrente nel medesimo Istituto, senza considerare la preventiva (e successiva) libera accettazione delle regole dell’Istituto, nonché la carente difesa in prima persona dello studente, che non ha mai affermato di fronte ad organi scolastici di avere equivocato alcunché. Tale ultima circostanza, nell’ambito della discrezionalità conoscitivo-educativa scolastica, enfatizzata anche dal Dirigente scolastico nella sua relazione, può anche essere percepita come carente capacità di assumersi le proprie responsabilità, da rimarcare (in presenza di tutti gli altri elementi indiziari) con una misura educativo-disciplinare (si ribadisce, non per punire ma per fornire allo studente delle coordinate comunque utili per la sua crescita).
Ex parte recurrentis emerge invece soltanto la asserita, da parte del padre dello studente, mai da quest’ultimo, imprecisione degli elementi di prova indicati nell’avvio del procedimento, che però non sono stati contestati nella loro esistenza oggettiva. Difatti “Lista occupanti” e audizione, seppure in ipotesi ingenuamente fraintesi dal ricorrente in quanto (asseritamente) non chiari ed espliciti, è stato accertato che materialmente sussistono.
11.-OMISSIS-. Dunque, in sede giurisdizionale, elementi gravi, precisi e concordanti depongono in favore della tesi dell’Amministrazione, ed altresì contro l’ipotesi che il ricorrente abbia frainteso la Lista studenti e l’audizione, ovviamente ai limitati fini del vaglio di legittimità del provvedimento disciplinare, e pertanto il secondo ed il terzo motivo devono essere respinti.
12. In riferimento al quarto tema di ricorso, concernente la dedotta errata applicazione del Regolamento, con violazione del principio di legalità, deve dirsi che anch’esso è chiaramente infondato.
Si viene infatti sostenendo che quanto contestato al ricorrente nella lettera di avvio del procedimento sanzionatorio, ossia di “aver partecipato all’occupazione” non equivarrebbe a quanto previsto dalla norma sulla base della quale è stata irrogata la misura disciplinare, ossia l’art. 4, comma 3, lett. g), del Regolamento, che riconduce ad una misura disciplinare il fatto di “ impedire agli studenti la frequenza delle lezioni e/o al personale tutto (A.T.A., docenti, Dirigente Scolastico) l’ingresso a scuola .”.
Appare tuttavia oltremodo manifesto che l’occupazione della scuola (a meno che non sia parziale, simbolica o ricorrano altre peculiari circostanze non dimostrate in giudizio) impedisce agli altri studenti la frequenza delle lezioni, che presuppongono un contesto di disciplina e sicurezza, sicché anche a tale lamentela non si può dare alcun seguito.
13. Deve parimenti essere rigettato il quinto motivo di ricorso, incentrato sulla violazione del principio di proporzionalità.
Difatti, la misura disciplinare di sei giorni di sospensione, come convertita in due giorni di allontanamento ed in quattro di servizio per la scuola (poi de facto ulteriormente scemati) è stata accettata e commutata dai genitori del ricorrente e risulta inoltre in linea con i provvedimenti disciplinari comminati a più di un centinaio di altri studenti, che evidentemente (per quanto risulta agli atti di causa) non l’hanno percepita come meritevole di concreta censura (pur manifestando il loro legittimo ed anche forte dissenso nel merito in altre sedi).
Senza considerare che il fatto accertato nei confronti del ricorrente, sulla base dei già veduti elementi indiziari e con il criterio già esplicitato, non è la firma su un foglio di adesione ma la partecipazione all’occupazione, mai dallo stesso negata.
Nella fattispecie astratta di cui all’art. 4, comma 3, lett. g), del Regolamento sopra citato, la misura disciplinare prevista (alla tab. A), accettata preventivamente dai genitori e dagli studenti, è precisamente la “ Sospensione dalle lezioni da 3 a 10 giorni a seconda della durata e a seconda dell’entità dei danni ”.
E tale previsione, nonché la sua specifica applicazione, non merita riforma nella presente sede, vista soprattutto la stretta connessione della stessa con la discrezionalità conoscitivo-educativa scolastica.
L’opinione del ricorrente secondo cui sarebbe più grave l’ipotesi sanzionatoria tabellare che precede quella applicata, ossia “ Insulti, epiteti volgari, offensivi e/o provocatori, verbali o scritti, verso il personale della Scuola o altri studenti ”, non è fornita di alcun riscontro probatorio o dimostrazione logica.
Comunque appare chiaro come l’occupazione della scuola oblitera o sospende la missione stessa dell’Istituto, o almeno buona parte della stessa, non è un fatto confinato ad un conflitto personale seppure molto aspro, ma ha una dimensione collettiva e comunitaria che ne giustifica il trattamento più gravoso. Peraltro non è stato dimostrato dal ricorrente che altri regolamenti scolastici siano significativamente “più blandi”.
14. Del tutto autonomo è il voto in condotta di cui alla penultima doglianza, come parimenti prevede la menzionata Tabella, accettata preventivamente da genitori e studenti del -OMISSIS-.
Al riguardo, premesso che il voto in condotta non è stato oggetto di alcuna impugnazione, occorre notare che il principio del ne bis in idem si applica alle sole sanzioni penali o a quelle amministrative sostanzialmente penali.
Nel caso di specie non si verte in tale contesto, come già chiarito in precedenza.
Vale comunque rammentare l’interpretazione restrittiva invalsa nella recente giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo quanto alla configurabilità di una controversia penale cui applicare i c.d. EL criteria ( i.a. Corte EDU, Grande camera, 22 dicembre 2020, GE JÓ And AG AL HA c. Islanda ).
Inoltre, è da tenere presente che secondo la giurisprudenza amministrativa va esclusa in materia disciplinare l’applicabilità dei c.d. EL criteria , considerando la “ consolidata giurisprudenza costituzionale (cfr. da ultimo Corte cost. n. 240 del 2018), europea (cfr. da ultimo Corte di giustizia europea, sez. II, 8 maggio 2019, C-53-OMISSIS-18, Mastromartino; Corte europea dei diritti dell’uomo, 4 marzo 2014, Grande Stevens) e di legittimità (cfr. Cass. pen., sez. V, 5 febbraio 2019, n. 56-OMISSIS-9, Erbetta; sez. V, 10 ottobre 2018, n. 45829, Franconi) secondo la quale: a) la principale funzione cui tali principi assolvono - in quanto espressione del divieto di ne bis in idem sostanziale - è quella di impedire che alla medesima persona, in relazione a identica fattispecie, siano inflitte due uguali sanzioni di natura ontologicamente penale; b) la materia di elezione è quella degli illeciti bancari, assicurativi, finanziari, tributari, previdenziali, societari; c) l’identità della fattispecie non si configura, già sul piano astratto, in relazione agli illeciti disciplinari che rilevano solo all’interno dei rispettivi ordinamenti di settore (cfr. Cass. civ., sez. II, 3 febbraio 201-OMISSIS-, n. 292-OMISSIS- concernente sanzioni disciplinari inflitte a carico di notaio; Cass. pen., sez. III, 23 marzo 2015, n. 36350, B., relativa a sanzione disciplinare sportiva, qui la Corte ha anche ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in relazione agli artt. 4 del protocollo n. -OMISSIS- della Convenzione EDU, 11-OMISSIS- e 24 Cost.) ” (Cons. Stato, sez. IV, 26 febbraio 2021, n. 1663).
Nel caso di specie, da un lato, non si rientra in ambito penale come sopra già enunciato, dall’altro lato, la misura disciplinare e quella del voto in condotta attengono a due diverse finalità, entrambe educative, ma la prima enfatizza il rispetto della comunità scolastica e l’assunzione delle responsabilità, mentre la seconda attiene al profilo della valutazione del rendimento e della idoneità a proseguire gli studi ad un livello più avanzato.
Pertanto il motivo di ricorso in esame non può essere accolto.
15. In ultimo, occorre analizzare le critiche mosse sotto più profili al procedimento che ha condotto agli atti impugnati (ed a quelli disciplinari in realtà non impugnati), anche per ciò che concerne la violazione del contraddittorio.
15.1. Anzitutto, il ricorrente lamenta che l’art. 5, comma 8, del Regolamento prevede lo svolgimento di consigli interclasse riuniti in seduta comune “ qualora nello stesso fatto siano coinvolti allievi appartenenti a più classi ” mentre ciò, nella fattispecie, non è avvenuto.
Tuttavia, il Dirigente scolastico ha chiarito nella sua relazione le ragioni per le quali era operativamente inapplicabile la norma in esame, ossia perché erano coinvolte trentaquattro classi e l’organizzazione concreta non sarebbe stata possibile. Inoltre, il medesimo menziona la Nota MIUR n. 3602 del 31/0-OMISSIS-/2008, la quale afferma che “le sanzioni ed i provvedimenti che comportano l’allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo inferiore a 15 giorni sono sempre adottati dal CONSIGLIO DI CLASSE ”.
Ritiene il Collegio che i rilievi che precedono siano corretti, in particolare considerando che le norme che disciplinano la fattispecie ( cfr. art. 4, comma 6, D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, confermato dall’art. 2, comma 1, del D.L. del 1° settembre 2008 n.13-OMISSIS-, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2008, n. 169) sono di rango superiore al Regolamento, ed affermano senza alcun equivoco la competenza del Consiglio di classe.
Deve quindi ritenersi che il vizio non sussista o comunque che non possa considerarsi invalidante della procedura o del suo atto finale, anche perché il Regolamento non riconduce a tale ipotetico vizio una conseguenza specifica, tantomeno una conseguenza così drastica.
Inoltre, la ratio della norma regolamentare sembra essere quella di garantire la par condicio di tutti gli studenti coinvolti e non è stato dedotto o dimostrato che il ricorrente abbia ricevuto un trattamento deteriore rispetto ai suoi compagni di Istituto di altre classi.
Sotto questo profilo verrebbe dunque in considerazione l’art. 21 octies , comma 2, della Legge 241/90, che consente di accertare la non annullabilità dell’atto.
15.2. Un secondo elemento di critica procedurale attiene alla mancata audizione del padre dello studente nel corso del procedimento.
Sul punto, rileva la chiarificazione di cui alla relazione del Dirigente scolastico, secondo cui lo studente non ha mai chiesto di essere ricevuto, mentre il di lui padre ha avanzato la richiesta solo in data 28 dicembre 2023, e quindi ben oltre il termine dei -OMISSIS- giorni previsto dal Regolamento, risultando quindi legittimata la sua non audizione.
Inoltre, il padre del ricorrente ha ritenuto di partecipare al Consiglio di classe, ed ha autonomamente stabilito di non far partecipare il figlio, ed egli stesso ha esposto le ragioni del minore.
I predetti elementi non sono stati contestati dal ricorrente e pertanto non sussiste alcun vizio per ciò che concerne la questione del pieno rispetto del diritto di difesa procedimentale, garantito tanto dalla possibilità concessa di inviare memorie, quanto dall’audizione finale.
15.3. Quanto al terzo aspetto sollevato nel motivo in parola, circa il fatto che il Consiglio di classe non avrebbe avuto accesso alle memorie del padre del ricorrente, tale circostanza non risulta provata ed il Dirigente ha comunque chiarito senza contestazione che il padre del ricorrente ne ha sunteggiato il contenuto nel corso della riunione, così come aveva fatto il medesimo Dirigente.
Nessun componente del Consiglio, tra cui docenti ai quali i ricorrenti sembrano aver riconfermato la fiducia per l’anno scolastico successivo, ha ritenuto di dover segnalare criticità per tale profilo.
Pertanto deve ritenersi che tutti abbiano avuto modo o comunque opportunità di leggere le memorie del padre del ricorrente e che, come ampiamente già accertato in precedenza nella presente sentenza, sia stato ritenuto prevalente che il medesimo abbia potuto difendersi in modo compiuto in sede orale, oltre che il fatto che sia mancata qualsiasi contestazione dell’elemento principale degli addebiti, ossia la partecipazione all’occupazione (in combinato con tutti gli altri elementi già ricordati, tra cui identico modus operandi nei confronti degli altri studenti, nel contesto della discrezionalità conoscitivo-educativa scolastica, ect. ).
15.4. Il quarto punto della doglianza in esame è una ripetizione di quanto già trattato precedentemente in ordine alla esattezza degli addebiti iniziali per ciò che concerne la “Lista occupanti” e la “audizione”, si rinvia dunque a quanto già delibato.
In sintesi estrema: l’ipotetico fraintendimento tra studente e Dirigente non è stato dimostrato, per cui rimangono elementi indizianti la presenza sulla Lista e quanto confermato in sede di audizione, ed è comunque superato dalla mancata specifica contestazione procedimentale e processuale dei fatti, dalla validità che il procedimento ha avuto nella percezione di più di un centinaio di altri studenti, alla luce della discrezionalità conoscitivo-educativa del Consiglio di classe che non può essere sindacata nel merito in questa sede.
15.5. Il quinto rilievo del motivo di cui si discorre attiene all’art. 6 del Regolamento nella parte in cui disciplina il procedimento.
Anche in tale prospettiva non si rinvengono vizi in quanto:
(i) non è previsto che il fatto imputato allo studente debba essere accertato in via diretta ed immediata (ipotesi del resto alquanto ardua in caso di occupazione);
(ii) il Dirigente scolastico che è anche un docente ha accertato il fatto con le modalità sopra indicate (Lista e audizione);
(iii) l’audizione presso il Dirigente scolastico, anche volendo ipotizzare ( quod non ) che abbia dato luogo ad una ingenuità dello studente (che “sosteneva” ma non “partecipava” all’occupazione), rappresenta, in base a tutte circostanze del contesto, un ragionevole indizio in ordine alla sussistenza di elementi per l’avvio di un procedimento disciplinare;
(iv) la misura disciplinare non ha come unico presupposto il nome sulla lista e l’audizione, che comunque per le ragioni già enunciate rappresentano indizi rilevanti, ma anche e soprattutto la mancata negazione del fatto imputato sia da parte dello studente sia da parte del di lui genitore, insieme con la circostanza che l’identica procedura era stata utilizzata per centinaia di studenti senza fraintendimento alcuno.
L’apprezzamento in concreto di tali circostanze rientra nell’ambito dell’esercizio della discrezionalità conoscitivo-educativa scolastica, che consentivano al Consiglio di classe di discernere le circostanze emerse in senso negativo per lo studente.
Ne consegue che anche l’ultima doglianza non merita favorevole valutazione.
16. Ritiene comunque il Collegio di dover chiarire alcune questioni procedimentali di rilievo per casi del genere.
Va premesso che è intervenuta in materia, successivamente al verbale del Consiglio di classe che ha comminato la misura disciplinare per cui è causa, la nota ministeriale n. 485 del 5 febbraio 2024.
Considerato che la predetta nota è intervenuta successivamente al principale atto (peraltro non impugnato) che ha disposto quanto avversato dal ricorrente, la stessa, che ha comunque natura meramente collaborativa, non si applica nel presente caso.
Tuttavia può ricordarsi che l’atto in parola, nella persistente assenza di norme o linee guida di alcun tipo sul fenomeno in esame, fa riferimento anzitutto alla sussistenza di possibili strategie per far fronte alle occupazioni mostrando la disponibilità al dialogo e all’ascolto e proponendo alternative quali l’assemblea o la co-gestione.
Qualora non sia raggiunto il risultato con i predetti mezzi, la nota ricorda che l’occupazione espone gli studenti a possibili reati, anche legati al danneggiamento di beni pubblici, che i dirigenti scolastici sono tenuti a denunciare.
Occorre pure valutare l’applicazione delle misure disciplinari previste dal regolamento interno di ciascun istituto, tenendo conto delle modalità delle occupazioni che nei casi più gravi hanno persino impedito l’accesso al dirigente scolastico e al personale di segreteria, causando non solo l’interruzione dell’attività didattica, ma impedendo anche il regolare svolgimento delle funzioni amministrative.
Si richiama, inoltre, sempre nella citata nota, alla ricognizione dei danni, alla pulizia e alla sanificazione, nonché alla redazione di una relazione da trasmettere all’ufficio scolastico regionale e, se necessario, alla denuncia alle autorità competenti.
Nel complesso tale nota, seppure come detto essenzialmente postuma, non contrasta con la prassi seguita nella presente fattispecie, che pertanto anche in tale prospettiva non si rivela illegittima.
16.1. Vale aggiungere, da parte del Collegio, un ulteriore elemento di riflessione, ossia che, ai fini specifici dell’accertamento dell’identità degli occupanti, il first best potrebbe non irragionevolmente essere ritenuto l’invio delle forze dell’ordine specificamente incaricate di identificare i responsabili.
Al tempo stesso, però, non si può sottacere che l’attuazione di una tale prassi, al di là delle intenzioni di tutti gli attori presenti in tali vicende, potrebbe condurre a conseguenze non desiderabili, che, senza pretesa di esaustività, riguardano ( i.a. ): la necessità che le forze dell’ordine rimangano impiegate in scenari più pregnanti per la pubblica sicurezza ed in situazioni maggiormente congeniali alla loro professionalità; le legittime preoccupazioni democratiche che la presenza di forze dell’ordine in una scuola o all’entrata della stessa può sollevare, non essendo quello il loro contesto operativo ideale; l’esasperazione (a volte controproducente) dello scontro e la repressione del dissenso in cui si può cadere; l’esaltazione dei facinorosi in particolare di quelli “esterni” alla comunità scolastica; il possibile pregiudizio (questo sì reale) che potrebbe derivare agli studenti da annotazioni di polizia giudiziaria che li concernano.
In altre parole, il contatto tra studenti che manifestano e forze dell’ordine può rappresentare una situazione di rischio e pericolo che, fino a quando è possibile, almeno all’interno delle scuole, andrebbe scongiurata.
Per tali ragioni non può considerarsi irragionevole o subottimale, tanto meno poco garantista per gli studenti, il procedimento posto in essere nel caso in esame dal Direttore scolastico. Esso è basato sulla responsabilizzazione degli occupanti, che sono stati invitati ad autodenunciarsi (seppure non con la sottoscrizione della Lista che potrebbe apparire troppo intrusiva e confessoria, oltre che poco controllabile quanto alla diffusione con conseguenti problemi anche sotto il profilo della riservatezza dei dati personali), procedendosi poi ad una verifica personale con una audizione riservata di ciascuno, e successivamente sottoponendo ogni caso specifico al Consiglio di classe.
In tale contesto, la possibilità di eventuali fraintendimenti, improbabili nella fattispecie di cui al presente ricorso come già detto, appare un rischio correttamente calcolato anche al fine, come detto, di evitare conseguenze più pregiudizievoli per gli studenti.
16.2. Tuttavia, cogliendo anche alcuni stimoli positivi sottesi al ricorso in epigrafe, carente invece come sopra visto sotto il profilo demolitorio, può ipotizzarsi la possibilità di maggiore accuratezza nella redazione delle “liste degli occupanti” da parte degli studenti, concordando eventualmente col Dirigente o con soggetti della comunità scolastica il modulo con cui all’uopo operare.
Inoltre, sono auspicabili migliori soluzioni da parte degli Istituti, anche previo confronto sulle rispettive esperienze e dialogo con gli studenti, nella indicazione dei criteri in base ai quali, insieme o in alternativa alle “liste”, gli studenti sono da considerarsi partecipanti all’occupazione ovvero estranei ad essa, nonché maggiore precisione nella registrazione e verbalizzazione degli atti procedimentali e delle decisioni finali delle, purtroppo inevitabili, se previste dal regolamento d’Istituto, misure disciplinari.
Rimane la consapevolezza che quelle descritte sono attività extra ordinem e non fisiologiche per le scuole, caratterizzate da tempi e risorse necessariamente limitati e nell’ambito delle quali occorre riconoscere la sussistenza del giusto margine di apprezzamento dei fatti con sensibilità educativa nonché di elaborazione degli stessi con profili di discrezionalità, anche quale corollario della libertà di insegnamento ex art. 33 Cost. e dell’autonomia scolastica. Ovviamente sempre nel dialogo con gli studenti, ed al fine ultimo di garantire una scuola “aperta a tutti”, basata sull’inclusione e sul merito, nei sensi di cui all’art. 34 Cost..
1-OMISSIS-. In definitiva, alla luce delle motivazioni che precedono, il ricorso va respinto perché infondato in ogni sua articolazione.
18. Le spese di lite possono essere compensate vista la novità della questione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/6-OMISSIS-9 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2-OMISSIS- aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità di tutte le parti, incluso l’Istituto scolastico, e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
SS OM, Presidente
VA AP, Referendario, Estensore
Francesca Dello Sbarba, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VA AP | SS OM |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.