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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 09/05/2025, n. 316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 316 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
RG. N. 604 /2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO sezione civile, in persona del G.U. dott. Eugenio Maria Turco, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al R.G.N. 604/2023 avente ad oggetto: indebito oggettivo
TRA
(C.F. , con l'Avv. Domenico Parte_1 C.F._1
CANCILLA MIDOSSI del Foro di Viterbo – ATTRICE –
E
, (C.F. ), con l'Avv. LAUGENI Franco del CP_1 C.F._2
Foro di Viterbo – CONVENUTO –
CONCLUSIONI: all'udienza del 09.01.2025 le parti hanno trasmesso note telematiche contenenti le seguenti rispettive conclusioni, parte attrice: “Voglia il Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, accertare e dichiarare che il Sig.
ha indebitamente ricevuto dalla Sig.ra la somma di CP_1 Parte_1
Euro trentottomilaquattrocentodieci e per l'effetto voglia condannare il Sig. CP_1
a restituire alla Sig.ra la somma di Euro
[...] Parte_1 trentottomilaquattrocentodieci o quella ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazioni. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”. Per parte convenuta: “Nel merito respingere la domanda sicché infondata in fatto e diritto;
in via riconvenzionale, per le ragioni svolte, condannare la Sig.ra al Parte_1 pagamento della somma di € 6.851,01 in favore del Sig. , o quella CP_1 ritenuta di giustizia oltre interessi. In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, condannare il Sig. al pagamento CP_1 della minor somma di € 1.406,07, dichiarando la residua somma di € 18.593,93 ricevuta in acconto, compensata a titolo di risarcimento danni per inadempimento dell'attrice per i materiali acquistati e pagati dal convenuto di cui vi è prova documentale. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La sig.ra ha citato in giudizio il sig. chiedendo la Parte_1 CP_2 condanna di quest'ultimo alla restituzione della somma di euro 38.410,00, somma ritenuta indebitamente percepita da parte convenuta. A fondamento della domanda parte attrice ha dedotto: a) che nel 2022 il sig. che gli aveva proposto oralmente CP_1 la vendita di un immobile sito in Nepi, al prezzo concordato di euro 90.000,00 e in relazione al quale aveva versato, da gennaio ad ottobre 2022 a titolo di acconto, la somma di euro 38.410,00; b) che il sig. dopo che aveva immesso la ricorrente CP_1 nel possesso dell'immobile consegnandole le chiavi del cancello, e dopo avere eseguito lavori edili sull'immobile in esame, aveva chiesto ed ottenuto i predetti acconti per il completamento del fabbricato;
c) che nell'ottobre del 2022 il convenuto, a saldo di quanto dovuto e nonostante la mancata ultimazione dei lavori, aveva chiesto il versamento di una somma che aveva quantificato in euro 52mila; d) che in ragione del mutamento delle condizioni contrattuali, stante la sua impossibilità ad adempiere a quanto richiesto dal convenuto, aveva richiesto la restituzione degli acconti versati per il totale di euro 38.410,00; - che, inoltre, sulla base di informazioni assunte presso il Comune di Nepi, aveva saputo che la licenza edilizia rilasciata al convenuto riguardava la costruzione di un alloggio rurale e non abitativo come promesso in vendita. Alla luce di tali circostanze, con la domanda oggi in esame ha chiesto la condanna del sig. alla restituzione della somma di euro 38.410,00, indebitamente percepita. CP_1
Costituendosi in giudizio il convenuto ha dedotto: a) che in relazione al contratto preliminare che lòe parti avevano concluso oralmente in relazione all'immobile in esame, era stato pattuito un prezzo pari ad euro 110.000,00, importo da corrispondere, quanto ad euro 50.000,00 entro l'estate del 2022 e quanto ad euro 60.000,00 al momento della sottoscrizione del rogito da stipulare, secondo gli accordi, entro il mese di dicembre 2022; b) che, inoltre, le parti avevano pattuito che i lavori di ristrutturazione dell'immobile sarebbero stati eseguiti dal convenuto e posti a carico della sig.ra come da progetto di manutenzione straordinaria rilasciato dal Pt_1
Comune di Nepi per la somma preventivata ed accettata di euro 40.000,00; c) che parte attrice aveva consegnato a titolo di acconto per i lavori 3.000 euro in data 29.01.2022, 2.000 euro in data 02.04.2022, 1.500 euro nel luglio 2022 e 15.000 euro in contanti;
c) che nel mese di ottobre 2022 la sig.ra resa edotta dell'entità del saldo per i Pt_1 lavori effettuati per 25.000 euro, aveva manifestato la sua volontà a corrispondere il saldo di euro 50.000 per l'acquisto dell'immobile entro la fine del mese di ottobre 2022, provvedendo, poi, al pagamento della rimanente somma di euro 60.000,00 in rate mensili di euro 1.000,00 dalla data del rogito sino all'integrale soddisfo, oltre al saldo dei lavori di ristrutturazione effettuati;
d) che poiché il convenuto non aveva accettato tale richiesta, aveva proposto la risoluzione dell'accordo con la restituzione di euro 10.000,00, compensando il resto con le somme spese per l'acquisto dei materiali e dei lavori già eseguiti per le opere di ristrutturazione dell'immobile (euro 18.593,93 per materiali, euro 8.000,00 per la manodopera euro 257,08 per energia elettrica del cantiere); e) che poiché parte attrice era venuta meno agli accordi, era tenuta a corrispondere al convenuto la somma di euro 6.593,93, al netto degli acconti versati per euro 20.000,00 per i lavori di ristrutturazione. Aggiungeva, infine, che parte istante era a conoscenza che la destinazione del bene era abitazione di tipo rurale, potendosi, poi, provvedere al cambio di destinazione d'uso. Il convenuto ha concluso dunque per il rigetto della domanda, richiedendo, in via riconvenzionale, la condanna di parte attrice al pagamento di euro 6.851,01 a titolo di risarcimento danni per il grave inadempimento in relazione ai lavori di ristrutturazione. In subordine, ha chiesto di quantificare l'eventuale pronuncia di condanna in euro 1.406,07, ritenendo la residua somma ricevuta in acconto di euro 18.593,93 compensata a titolo di risarcimento danni. Nel corso del processo, ritenute superflue le prove richieste dalle parti, all'udienza del 09.01.2025, la causa veniva trattenuta in decisione.
La domanda di parte attrice può essere accolta, seppur in misura ridotta rispetto a quanto richiesto. Diversamente da quanto sostenuto da parte convenuta, si ritiene che nel caso in esame debba trovare applicazione la disciplina relativa alla ripetizione dell'indebito oggettivo di cui all'art. 2033 c.c. e non invece quella prevista dall'art. 2034 c.c. relativa alle obbligazioni naturali, che, esclude la possibilità di ripetizione di quanto percepito in adempimento di un dovere morale o sociale, elemento che non può dirsi sussistente nel caso di specie. La disciplina dell'indebito attribuisce al soggetto che ha eseguito un pagamento in assenza di causa e/o di titolo valido, di ripetere quanto pagato nei confronti del soggetto che ha ricevuto il relativo pagamento. Grava, poi, sulla parte che richiede la ripetizione di quanto versato, l'onere di fornire adeguata prova circa l'avvenuto pagamento e l'assenza e/o l'invalidità del titolo. Nel caso in esame tale onere può dirsi che sia stato assolto. Parte attrice ha affermato di aver eseguito i pagamenti di cui oggi ha richiesto la restituzione in esecuzione di un contratto preliminare di compravendita concluso oralmente e avente ad oggetto un bene immobile sito in Nepi. Come noto, ai sensi dell'art. 1351 c.c., quanto alla forma, il contratto preliminare deve avere la medesima forma che la legge prevede per il definitivo, pena la nullità dell'atto. Ciò posto, deve ritenersi che il contratto preliminare di compravendita oggi in esame e concluso in forma orale tra le parti sia da ritenere nullo, con la conseguenza che la prestazione eseguita da parte attrice in favore del convenuto risulta posta in essere sulla base di un titolo invalido. In merito a tale aspetto, il convenuto non ha contestato l'invalidità del titolo, né ha dato prova dell'esistenza di un ulteriore titolo valido, confermando, quanto al preliminare la stipula di un contratto soltanto in forma orale. Quanto al quantum, parte attrice ha dato prova di aver versato la somma complessiva di euro 20.000,00, come risultano dalle quietanze di pagamento prodotte in giudizio (cfr. doc. 2); in particolare: in data 2.7.2022 risulta versata la somma di euro 15.000,00, in data 29.1.2022 quella di euro 3.000,00 e in data 2.4.2022 la somma di euro 2.000,00. La ricezione di tali importi non è stata contestata da parte convenuta. Diversamente, rispetto alla somma di euro 18.410,00 la prova di tale versamento è risultata carente, non apparendo idonea, l'ulteriore documentazione prodotta da parte attrice, a dar prova del versamento di tale somma (cfr. doc. 3). Alla di tali considerazioni la domanda può essere accolta limitatamente alla somma di euro 20.000,00.
Quanto alla domanda riconvenzionale proposta da parte convenuta, la stessa non appare fondata, in quanto, la valutazione sulla gravità dell'inadempimento tale da fondare una pretesa risarcitoria, presuppone l'esistenza di un titolo valido, circostanza, questa, che come visto è da escludere nel caso in esame. L'accoglimento della domanda comporta la condanna di parte convenuta al pagamento delle spese di lite considerando, al riguardo, quanto all'effettivo valore, la somma liquidata in dispositivo (parametro da euro 5.201,00 a euro 26.000,00, tre fasi di legge, valori prossimi ai medi).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Condanna al pagamento in favore di della somma di CP_1 Parte_1 euro 20.000,00, oltre interessi di legge;
2) Condanna al pagamento delle spese processuali in favore di CP_1 Parte_1
, spese che si liquidano in complessivi euro 3.000,00 oltre IVA, C.P.A. e 15
[...]
% spese generali.
Viterbo, 09.05.2025
Il Giudice
Dott. Eugenio Maria Turco
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO sezione civile, in persona del G.U. dott. Eugenio Maria Turco, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al R.G.N. 604/2023 avente ad oggetto: indebito oggettivo
TRA
(C.F. , con l'Avv. Domenico Parte_1 C.F._1
CANCILLA MIDOSSI del Foro di Viterbo – ATTRICE –
E
, (C.F. ), con l'Avv. LAUGENI Franco del CP_1 C.F._2
Foro di Viterbo – CONVENUTO –
CONCLUSIONI: all'udienza del 09.01.2025 le parti hanno trasmesso note telematiche contenenti le seguenti rispettive conclusioni, parte attrice: “Voglia il Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, accertare e dichiarare che il Sig.
ha indebitamente ricevuto dalla Sig.ra la somma di CP_1 Parte_1
Euro trentottomilaquattrocentodieci e per l'effetto voglia condannare il Sig. CP_1
a restituire alla Sig.ra la somma di Euro
[...] Parte_1 trentottomilaquattrocentodieci o quella ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazioni. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”. Per parte convenuta: “Nel merito respingere la domanda sicché infondata in fatto e diritto;
in via riconvenzionale, per le ragioni svolte, condannare la Sig.ra al Parte_1 pagamento della somma di € 6.851,01 in favore del Sig. , o quella CP_1 ritenuta di giustizia oltre interessi. In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, condannare il Sig. al pagamento CP_1 della minor somma di € 1.406,07, dichiarando la residua somma di € 18.593,93 ricevuta in acconto, compensata a titolo di risarcimento danni per inadempimento dell'attrice per i materiali acquistati e pagati dal convenuto di cui vi è prova documentale. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La sig.ra ha citato in giudizio il sig. chiedendo la Parte_1 CP_2 condanna di quest'ultimo alla restituzione della somma di euro 38.410,00, somma ritenuta indebitamente percepita da parte convenuta. A fondamento della domanda parte attrice ha dedotto: a) che nel 2022 il sig. che gli aveva proposto oralmente CP_1 la vendita di un immobile sito in Nepi, al prezzo concordato di euro 90.000,00 e in relazione al quale aveva versato, da gennaio ad ottobre 2022 a titolo di acconto, la somma di euro 38.410,00; b) che il sig. dopo che aveva immesso la ricorrente CP_1 nel possesso dell'immobile consegnandole le chiavi del cancello, e dopo avere eseguito lavori edili sull'immobile in esame, aveva chiesto ed ottenuto i predetti acconti per il completamento del fabbricato;
c) che nell'ottobre del 2022 il convenuto, a saldo di quanto dovuto e nonostante la mancata ultimazione dei lavori, aveva chiesto il versamento di una somma che aveva quantificato in euro 52mila; d) che in ragione del mutamento delle condizioni contrattuali, stante la sua impossibilità ad adempiere a quanto richiesto dal convenuto, aveva richiesto la restituzione degli acconti versati per il totale di euro 38.410,00; - che, inoltre, sulla base di informazioni assunte presso il Comune di Nepi, aveva saputo che la licenza edilizia rilasciata al convenuto riguardava la costruzione di un alloggio rurale e non abitativo come promesso in vendita. Alla luce di tali circostanze, con la domanda oggi in esame ha chiesto la condanna del sig. alla restituzione della somma di euro 38.410,00, indebitamente percepita. CP_1
Costituendosi in giudizio il convenuto ha dedotto: a) che in relazione al contratto preliminare che lòe parti avevano concluso oralmente in relazione all'immobile in esame, era stato pattuito un prezzo pari ad euro 110.000,00, importo da corrispondere, quanto ad euro 50.000,00 entro l'estate del 2022 e quanto ad euro 60.000,00 al momento della sottoscrizione del rogito da stipulare, secondo gli accordi, entro il mese di dicembre 2022; b) che, inoltre, le parti avevano pattuito che i lavori di ristrutturazione dell'immobile sarebbero stati eseguiti dal convenuto e posti a carico della sig.ra come da progetto di manutenzione straordinaria rilasciato dal Pt_1
Comune di Nepi per la somma preventivata ed accettata di euro 40.000,00; c) che parte attrice aveva consegnato a titolo di acconto per i lavori 3.000 euro in data 29.01.2022, 2.000 euro in data 02.04.2022, 1.500 euro nel luglio 2022 e 15.000 euro in contanti;
c) che nel mese di ottobre 2022 la sig.ra resa edotta dell'entità del saldo per i Pt_1 lavori effettuati per 25.000 euro, aveva manifestato la sua volontà a corrispondere il saldo di euro 50.000 per l'acquisto dell'immobile entro la fine del mese di ottobre 2022, provvedendo, poi, al pagamento della rimanente somma di euro 60.000,00 in rate mensili di euro 1.000,00 dalla data del rogito sino all'integrale soddisfo, oltre al saldo dei lavori di ristrutturazione effettuati;
d) che poiché il convenuto non aveva accettato tale richiesta, aveva proposto la risoluzione dell'accordo con la restituzione di euro 10.000,00, compensando il resto con le somme spese per l'acquisto dei materiali e dei lavori già eseguiti per le opere di ristrutturazione dell'immobile (euro 18.593,93 per materiali, euro 8.000,00 per la manodopera euro 257,08 per energia elettrica del cantiere); e) che poiché parte attrice era venuta meno agli accordi, era tenuta a corrispondere al convenuto la somma di euro 6.593,93, al netto degli acconti versati per euro 20.000,00 per i lavori di ristrutturazione. Aggiungeva, infine, che parte istante era a conoscenza che la destinazione del bene era abitazione di tipo rurale, potendosi, poi, provvedere al cambio di destinazione d'uso. Il convenuto ha concluso dunque per il rigetto della domanda, richiedendo, in via riconvenzionale, la condanna di parte attrice al pagamento di euro 6.851,01 a titolo di risarcimento danni per il grave inadempimento in relazione ai lavori di ristrutturazione. In subordine, ha chiesto di quantificare l'eventuale pronuncia di condanna in euro 1.406,07, ritenendo la residua somma ricevuta in acconto di euro 18.593,93 compensata a titolo di risarcimento danni. Nel corso del processo, ritenute superflue le prove richieste dalle parti, all'udienza del 09.01.2025, la causa veniva trattenuta in decisione.
La domanda di parte attrice può essere accolta, seppur in misura ridotta rispetto a quanto richiesto. Diversamente da quanto sostenuto da parte convenuta, si ritiene che nel caso in esame debba trovare applicazione la disciplina relativa alla ripetizione dell'indebito oggettivo di cui all'art. 2033 c.c. e non invece quella prevista dall'art. 2034 c.c. relativa alle obbligazioni naturali, che, esclude la possibilità di ripetizione di quanto percepito in adempimento di un dovere morale o sociale, elemento che non può dirsi sussistente nel caso di specie. La disciplina dell'indebito attribuisce al soggetto che ha eseguito un pagamento in assenza di causa e/o di titolo valido, di ripetere quanto pagato nei confronti del soggetto che ha ricevuto il relativo pagamento. Grava, poi, sulla parte che richiede la ripetizione di quanto versato, l'onere di fornire adeguata prova circa l'avvenuto pagamento e l'assenza e/o l'invalidità del titolo. Nel caso in esame tale onere può dirsi che sia stato assolto. Parte attrice ha affermato di aver eseguito i pagamenti di cui oggi ha richiesto la restituzione in esecuzione di un contratto preliminare di compravendita concluso oralmente e avente ad oggetto un bene immobile sito in Nepi. Come noto, ai sensi dell'art. 1351 c.c., quanto alla forma, il contratto preliminare deve avere la medesima forma che la legge prevede per il definitivo, pena la nullità dell'atto. Ciò posto, deve ritenersi che il contratto preliminare di compravendita oggi in esame e concluso in forma orale tra le parti sia da ritenere nullo, con la conseguenza che la prestazione eseguita da parte attrice in favore del convenuto risulta posta in essere sulla base di un titolo invalido. In merito a tale aspetto, il convenuto non ha contestato l'invalidità del titolo, né ha dato prova dell'esistenza di un ulteriore titolo valido, confermando, quanto al preliminare la stipula di un contratto soltanto in forma orale. Quanto al quantum, parte attrice ha dato prova di aver versato la somma complessiva di euro 20.000,00, come risultano dalle quietanze di pagamento prodotte in giudizio (cfr. doc. 2); in particolare: in data 2.7.2022 risulta versata la somma di euro 15.000,00, in data 29.1.2022 quella di euro 3.000,00 e in data 2.4.2022 la somma di euro 2.000,00. La ricezione di tali importi non è stata contestata da parte convenuta. Diversamente, rispetto alla somma di euro 18.410,00 la prova di tale versamento è risultata carente, non apparendo idonea, l'ulteriore documentazione prodotta da parte attrice, a dar prova del versamento di tale somma (cfr. doc. 3). Alla di tali considerazioni la domanda può essere accolta limitatamente alla somma di euro 20.000,00.
Quanto alla domanda riconvenzionale proposta da parte convenuta, la stessa non appare fondata, in quanto, la valutazione sulla gravità dell'inadempimento tale da fondare una pretesa risarcitoria, presuppone l'esistenza di un titolo valido, circostanza, questa, che come visto è da escludere nel caso in esame. L'accoglimento della domanda comporta la condanna di parte convenuta al pagamento delle spese di lite considerando, al riguardo, quanto all'effettivo valore, la somma liquidata in dispositivo (parametro da euro 5.201,00 a euro 26.000,00, tre fasi di legge, valori prossimi ai medi).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Condanna al pagamento in favore di della somma di CP_1 Parte_1 euro 20.000,00, oltre interessi di legge;
2) Condanna al pagamento delle spese processuali in favore di CP_1 Parte_1
, spese che si liquidano in complessivi euro 3.000,00 oltre IVA, C.P.A. e 15
[...]
% spese generali.
Viterbo, 09.05.2025
Il Giudice
Dott. Eugenio Maria Turco