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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 10/12/2024, n. 1209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 1209 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
RG 1575 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FERRARA
In nome del Popolo Italiano, il Tribunale di Ferrara, sezione civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori:
Dott. Stefano Scati Presidente Dott. Paolo Sangiuolo Giudice rel. ed est.
Dott.ssa Costanza Perri Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. BRINA INES Controparte_1
RICORRENTE
contumace Controparte_2
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
Oggetto: separazione giudiziale
Conclusioni:
- dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi;
- attribuire il diritto di abitazione della casa coniugale in locazione, sita in Ferrara via Fogazzaro, 13 con contratto cointestato unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, alla signora insieme ai figli ivi stabilmente conviventi;
Controparte_1
- disporre l'assegno di mantenimento a favore dei figli pari nel complesso ad € 300,00 e così € 150,00 per ciascun figlio, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno secondo gli indici ISTAT, decorso un anno dall'omologazione della separazione;
- disporre che le spese straordinarie nell'interesse dei figli siano poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%;
- con vittoria di spese e competenze.
Conclusioni del PM: Visto.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato la sig.ra chiedeva che il Controparte_1
Tribunale di Ferrara pronunciasse la separazione giudiziale dei coniugi
[...]
e . CP_1 Controparte_2
Allo scopo esponeva che dal matrimonio erano nati i figli maggiorenni, ma non economicamente autosufficienti, nata a [...] il [...], e Per_1
, nato a [...] il [...]; che i rapporti tra i coniugi si erano Per_2 progressivamente deteriorati fino al venir meno della comunione materiale e spirituale.
pagina 1 di 3 Affermava sul punto che la causa della crisi coniugale era da ricercarsi nel comportamento del marito, il quale, in aperta violazione dei doveri coniugali, aveva intrattenuto relazioni extraconiugali.
Da qualche mese, inoltre, il aveva abbandonato la casa coniugale senza rendersi Pt_1 più reperibile.
Precisava, infine, che il marito aveva omesso di provvedere al sostentamento ed ai bisogni dei figli. Chiedeva dunque l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate. Il resistente non si costituiva.
*** All'udienza del 28.11.2024 la ricorrente dichiarava:
“Parte ricorrente si riporta al ricorso e precisa che: a) quanto alla situazione economica: lavoro presso un b&b e percepisco circa 300 euro al mese: conduco un immobile in locazione, vivo con i miei figli;
pago un canone di locazione di € 450 mensili;
non sono proprietaria di immobili. Mio marito fa il camionista e percepiva circa 1500 euro mensili. Da qualche mese si è allontanato e non ha più dato sue notizie.” Parte resistente non compariva.
***
La descrizione degli eventi esposta in ricorso, unitamente alla mancata comparizione di parte resistente, sono elementi dai quali può desumersi il venir meno della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, e la mancanza di concrete prospettive di una sua possibile ricostituzione. La domanda attorea va dunque accolta. La ricorrente dimora con i figli nell'abitazione coniugale sicché può senz'altro accogliersi la domanda di assegnazione, così dovendo qualificarsi la richiesta di riconoscimento del diritto di abitazione.
Quanto agli aspetti economici, si osserva che la ricorrente non ha fornito precise notizie in merito all'attività svolta dal marito, limitandosi a dichiarare che il camionista, CP_2 in costanza di convivenza percepiva circa 1500 euro mensili.
Tenuto conto del reddito di parte ricorrente, pari a circa € 300 circa mensili, del canone di locazione dalla stessa sostenuto, pari ad € 450; preso atto della giovane età del resistente e della conseguente capacità lavorativa, si pone a carico del un Pt_1 contributo al mantenimento di € 150,00 mensili per ciascun figlio, rivalutabile secondo indici ISTAT FOI, oltre al 50% delle spese straordinarie di seguito indicate:
1) Spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b)cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) ticket per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante.
2) Spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo):
a. cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, presso strutture private;
b)cure termali e fisioterapiche;
b) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici., in strutture private.
3) Spese scolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo):
a)tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
b) corsi di specializzazione;
c) alloggio presso la sede Universitaria
4)Spese extrascolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo):
a) Attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di euro 400,00 all'anno per ciascun figlio;
l'eventuale eccedenza , in caso di mancato pagina 2 di 3 accordo, rimarrà a carico del genitore proponente. b) tempo prolungato. c) Mensa scolastica. Il contributo al mantenimento andrà versato entro il quinto giorno del mese.
Il rimborso della quota delle spese straordinarie andrà versato entro trenta giorni dal ricevimento della relativa documentazione da parte dell'obbligato. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, dichiara la separazione dei coniugi e Controparte_1 CP_2
unitisi in matrimonio il 06/09/2000 in AN (CT) (atto trascritto al n.
[...]
97 p. II s. A).
Assegna alla ricorrente la casa coniugale, sita in Ferrara via Fogazzaro n.13.
Pone a carico di l'obbligo di versare un contributo al Controparte_2 mantenimento dei figli di € 150 mensili ciascuno, da rivalutare annualmente secondo indici Istat FOI, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Condanna alla rifusione delle spese di giudizio, in favore Controparte_2 dell'Erario, liquidate in € 2.500,00 per compensi ed € 98,00 per spese, oltre IVA e CPA e rimborso forfettario. Ordina che il competente Ufficiale di stato civile provveda all'annotazione della sentenza.
Ferrara, 5.12.2024
L'estensore Il presidente
Paolo Sangiuolo Stefano Scati
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FERRARA
In nome del Popolo Italiano, il Tribunale di Ferrara, sezione civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori:
Dott. Stefano Scati Presidente Dott. Paolo Sangiuolo Giudice rel. ed est.
Dott.ssa Costanza Perri Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. BRINA INES Controparte_1
RICORRENTE
contumace Controparte_2
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
Oggetto: separazione giudiziale
Conclusioni:
- dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi;
- attribuire il diritto di abitazione della casa coniugale in locazione, sita in Ferrara via Fogazzaro, 13 con contratto cointestato unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, alla signora insieme ai figli ivi stabilmente conviventi;
Controparte_1
- disporre l'assegno di mantenimento a favore dei figli pari nel complesso ad € 300,00 e così € 150,00 per ciascun figlio, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno secondo gli indici ISTAT, decorso un anno dall'omologazione della separazione;
- disporre che le spese straordinarie nell'interesse dei figli siano poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%;
- con vittoria di spese e competenze.
Conclusioni del PM: Visto.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato la sig.ra chiedeva che il Controparte_1
Tribunale di Ferrara pronunciasse la separazione giudiziale dei coniugi
[...]
e . CP_1 Controparte_2
Allo scopo esponeva che dal matrimonio erano nati i figli maggiorenni, ma non economicamente autosufficienti, nata a [...] il [...], e Per_1
, nato a [...] il [...]; che i rapporti tra i coniugi si erano Per_2 progressivamente deteriorati fino al venir meno della comunione materiale e spirituale.
pagina 1 di 3 Affermava sul punto che la causa della crisi coniugale era da ricercarsi nel comportamento del marito, il quale, in aperta violazione dei doveri coniugali, aveva intrattenuto relazioni extraconiugali.
Da qualche mese, inoltre, il aveva abbandonato la casa coniugale senza rendersi Pt_1 più reperibile.
Precisava, infine, che il marito aveva omesso di provvedere al sostentamento ed ai bisogni dei figli. Chiedeva dunque l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate. Il resistente non si costituiva.
*** All'udienza del 28.11.2024 la ricorrente dichiarava:
“Parte ricorrente si riporta al ricorso e precisa che: a) quanto alla situazione economica: lavoro presso un b&b e percepisco circa 300 euro al mese: conduco un immobile in locazione, vivo con i miei figli;
pago un canone di locazione di € 450 mensili;
non sono proprietaria di immobili. Mio marito fa il camionista e percepiva circa 1500 euro mensili. Da qualche mese si è allontanato e non ha più dato sue notizie.” Parte resistente non compariva.
***
La descrizione degli eventi esposta in ricorso, unitamente alla mancata comparizione di parte resistente, sono elementi dai quali può desumersi il venir meno della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, e la mancanza di concrete prospettive di una sua possibile ricostituzione. La domanda attorea va dunque accolta. La ricorrente dimora con i figli nell'abitazione coniugale sicché può senz'altro accogliersi la domanda di assegnazione, così dovendo qualificarsi la richiesta di riconoscimento del diritto di abitazione.
Quanto agli aspetti economici, si osserva che la ricorrente non ha fornito precise notizie in merito all'attività svolta dal marito, limitandosi a dichiarare che il camionista, CP_2 in costanza di convivenza percepiva circa 1500 euro mensili.
Tenuto conto del reddito di parte ricorrente, pari a circa € 300 circa mensili, del canone di locazione dalla stessa sostenuto, pari ad € 450; preso atto della giovane età del resistente e della conseguente capacità lavorativa, si pone a carico del un Pt_1 contributo al mantenimento di € 150,00 mensili per ciascun figlio, rivalutabile secondo indici ISTAT FOI, oltre al 50% delle spese straordinarie di seguito indicate:
1) Spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b)cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) ticket per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante.
2) Spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo):
a. cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, presso strutture private;
b)cure termali e fisioterapiche;
b) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici., in strutture private.
3) Spese scolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo):
a)tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
b) corsi di specializzazione;
c) alloggio presso la sede Universitaria
4)Spese extrascolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo):
a) Attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di euro 400,00 all'anno per ciascun figlio;
l'eventuale eccedenza , in caso di mancato pagina 2 di 3 accordo, rimarrà a carico del genitore proponente. b) tempo prolungato. c) Mensa scolastica. Il contributo al mantenimento andrà versato entro il quinto giorno del mese.
Il rimborso della quota delle spese straordinarie andrà versato entro trenta giorni dal ricevimento della relativa documentazione da parte dell'obbligato. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, dichiara la separazione dei coniugi e Controparte_1 CP_2
unitisi in matrimonio il 06/09/2000 in AN (CT) (atto trascritto al n.
[...]
97 p. II s. A).
Assegna alla ricorrente la casa coniugale, sita in Ferrara via Fogazzaro n.13.
Pone a carico di l'obbligo di versare un contributo al Controparte_2 mantenimento dei figli di € 150 mensili ciascuno, da rivalutare annualmente secondo indici Istat FOI, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Condanna alla rifusione delle spese di giudizio, in favore Controparte_2 dell'Erario, liquidate in € 2.500,00 per compensi ed € 98,00 per spese, oltre IVA e CPA e rimborso forfettario. Ordina che il competente Ufficiale di stato civile provveda all'annotazione della sentenza.
Ferrara, 5.12.2024
L'estensore Il presidente
Paolo Sangiuolo Stefano Scati
pagina 3 di 3