Art. 58.
Il privilegio speciale della legge 23 gennaio 1887, n. 4276 , serie 3ª, sara' costituito per la durata del prestito o nel caso di mancato pagamento dell'obbligazione alla scadenza, conservera' efficacia fino alla realizzazione del credito dell'Istituto, senza bisogno di rinnovazione.
Il privilegio speciale della legge 23 gennaio 1887, n. 4276 , serie 3ª, sara' costituito per la durata del prestito o nel caso di mancato pagamento dell'obbligazione alla scadenza, conservera' efficacia fino alla realizzazione del credito dell'Istituto, senza bisogno di rinnovazione.