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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/11/2025, n. 10073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10073 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 18322/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
II SEZIONE CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA, IN PERSONA DELLA DOTT.SSA
IA GA RA
HA PRONUNCIATO LA SEGUENTE
SENTENZA nella causa civile iscritta al N.R.G. 18322/2021
TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso, giusto mandato in atti, dall'avv. Parte_1 C.F._1
NT DA
ATTRICE
NEI CONFRONTI DI
(P. IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Domenico Sinesio
CONVENUTA
Oggetto: responsabilità contrattuale.
Conclusioni: come da atti di causa e verbale di udienza del 13 giugno 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 7 luglio 2021, esponeva di aver stipulato, Parte_1
nell'anno 2000, con l'istituto un piano finanziario Controparte_1
denominato “Visione Europa” il quale prevedeva la concessione di un finanziamento per la somma di € 51.008,09, della durata di quindici anni, finalizzato all'acquisto di obbligazioni BMPS “zero coupon” e alla sottoscrizione di quote del fondo comune di investimento “Ducato Azionario
Europa”, istituito da per l'importo di € 23.519,00, con rimborso finale della Controparte_2
quota capitale in un'unica soluzione e la costituzione in pegno, in favore della banca, di tutti i titoli, a garanzia della restituzione del finanziamento e dall'assunzione dell'obbligo da parte del risparmiatore di restituire il capitale.
Riteneva ora l'attore che tale rapporto contrattuale, sorto a seguito di sottoscrizione di un modulo unilateralmente predisposto dall'istituto di credito, fosse nullo ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1322 e 1418 c.c. perché teso al perseguimento di interessi non meritevoli di tutela dall'ordinamento.
Lamentava, inoltre, la violazione da parte della banca degli obblighi informativi imposti dall'art. 23
t.u.f. Pt_ Su tali premesse, l' conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale la Controparte_1
per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “a) accertare e dichiarare, previa
[...]
Contr declaratoria di esclusiva responsabilità della convenuta la nullità del contratto per difetto di meritevolezza dell'intera operazione finanziaria ex art. 1322 c.c. e, per l'effetto dichiarare che nulla
è dovuto alla;
b) Condannare la alla ripetizione Controparte_1 CP_4
della somma di € 55.008,09, quale somma versata dall'istante in qualità di interessi sul capitale iniziale;
c) o, in subordine, accertare e dichiarare, in ogni caso, l'inadempimento e le violazioni degli obblighi precontrattuali di informazione, chiarezza e correttezza, e per la violazione dell'omessa indicazione della facoltà di recesso ex art. 30 comma 7 D.Lgs. 24/02/98 n.58 e, per l'effetto condannarla al riconoscimento dell'importo di € 31.945,33, derivante alla somma di € 55.008,09
(importo degli interessi versati sul capitale iniziale) ed € 27.871,18 (somma relativa al Fondo
Ducato Azionario Europa), tenuto conto che il capitale iniziale di € 51.008.09 va restituito dall'istante alla convenuta;
(per completezza espositiva si espone il calcolo matematico : CP_1
55.008,09 + 27.871,18 = 82.953,42 – 51.008,09 = 31.945,33) oltre gli interessi maturati dai singoli versamenti al saldo;
d) condannare altresì, parte convenuta, al risarcimento dei danni tutti materiali, morali, patrimoniali e non, subiti dall'istante, tenuto conto della responsabilità aggravata ex art 96 cpc per mancata adesione alla mediazione obbligatoria, da valutarsi secondo il prudente apprezzamento del giudice, oltre spese sostenute per la mediazione, relazione tecnica ed accessorie, e con interessi e rivalutazione monetaria dal dì del fatto al saldo”.
Resisteva la convenuta la quale, deducendone l'infondatezza, insisteva per il rigetto delle domande.
In ogni caso, eccepiva la prescrizione del diritto alla ripetizione delle somme versate nel periodo antecedente al decennio decorrente dalla notifica dell'atto di citazione.
La causa veniva istruita con l'acquisizione della documentazione prodotta. All'udienza del 13 giugno 2025, precisate le conclusioni, questo giudice riserva la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Si osservi in diritto.
1. La domanda di nullità del contratto è fondata e merita accoglimento per i motivi che seguono.
Con il prodotto finanziario c.d. “Piano Visione Europa” ha acquistato obbligazioni Parte_1
Contr c.d. zero coupon a quindici anni emesse dalla ed ha sottoscritto quote del Fondo comune di investimento mobiliare Ducato Azionario Europa, istituito dalla (società Controparte_2
Contr appartenente al gruppo , affidando la gestione dei titoli alla stessa Banca intermediaria con la provvista derivante dal finanziamento di £ 98.765.432 (Euro 51.008,09), contestualmente concesso dall'istituto di credito al tasso annuo del 7,29%, con la previsione, da un lato, dell'obbligo di restituzione finale del capitale in unica soluzione e, dall'altro, del pagamento periodico degli interessi corrispettivi in sessantuno rate trimestrali.
Nel contempo, i titoli mobiliari sono stati costituiti in pegno a favore della banca, a garanzia del rimborso del finanziamento.
1.
1. Ora, può dirsi ormai consolidata nella giurisprudenza, anche di legittimità, l'opinione – da questo giudice pienamente condivisa – che l'operazione di erogazione al cliente, da parte di una banca, di un mutuo contestualmente impiegato per acquistare per suo conto strumenti finanziari predeterminati ed emessi dalla banca stessa, a loro volta contestualmente costituiti in pegno in favore di quest'ultima a garanzia della restituzione del finanziamento, dà vita ad un contratto atipico unitario, la cui causa concreta risiede nella realizzazione di un lucro finanziario, da ricondurre ai "servizi di investimento" ex art. 1, comma 5, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (cfr., di recente, Cass. n. 6301/2020, ma anche Cass. n. 7776/2014, riferita proprio al contratto "Visione
Europa" e, nello stesso senso, con riguardo all'analogo contratto "My Way", Cass. n. 22950/2015).
In particolare, con specifico riferimento all'operazione finanziaria per cui è causa, è stato precisato che “un contratto che presenti le caratteristiche appena descritte è un contratto unitario, perché unitaria ne fu la causa. E ciò, tanto nell'ipotesi in cui si volesse intendere tale nozione in senso astratto come "funzione economico-sociale del contratto", quanto nell'ipotesi in cui la si volesse intendere in senso concreto quale scopo avuto di mira dai contraenti.
Ed infatti, ove si intendesse la causa negoziale nel senso tradizionale di "funzione economico- sociale" del contratto, è agevole rilevare che il contratto "Visione Europa" si fonda su un do ut facias, in virtù del quale il risparmiatore si obbligava a pagare 61 rate in 15 anni, e la banca ad acquistare titoli remunerativi i cui frutti sarebbero andati a pro del cliente. Questo era il nucleo dell'operazione, e la sua scomposizione in tre contratti non è che fittizia ed apparente, e come tale giuridicamente irrilevante, alla luce del secolare principio plus valet quod agitur, quam quod simulate concipitur.
Ove, per contro, si intendesse la causa quale scopo concreto avuto di mira dalle parti, il contratto
"Visione Europa" non cesserebbe per ciò solo di costituire un negozio unitario. Scopo concreto delle parti fu infatti quello, con ogni evidenza, di garantire una remunerazione ai risparmi dell'investitore, e quindi uno scopo di investimento … Nel caso di specie non ci troviamo dunque al cospetto di un collegamento negoziale (genetico o funzionale che fosse), perché le singole operazioni previste per raggiungere lo scopo finale dell'investimento non avevano alcuna autonomia concettuale, giuridica o pratica. Non solo, infatti, esse erano tutte coessenziali al conseguimento dello scopo (elemento ovviamente sussistente anche nelle ipotesi di collegamento negoziale di tipo funzionale), ma ciascuna di esse era altresì inutile ed inconcepibile senza la contestuale stipula delle altre” (Cass. n. 7776/2014).
1.2. Venendo in rilievo un contratto atipico, si impone da parte del Tribunale il giudizio di meritevolezza dell'assetto di interessi voluto dalle parti ai sensi dell'art. 1322 c.c., espressamente invocato dall'attore.
Orbene, come già anticipato, il piano finanziario ”Visione Europa” comporta la costituzione di un mutuo oneroso di lunga durata, caratterizzato dalla particolarità che il mutuatario non entra in possesso della somma oggetto di contratto, poiché questa viene utilizzata contestualmente per la sottoscrizione e l'acquisto di prodotti finanziari emessi in parte dalla mutuante stessa (obbligazioni che non rilasciano interessi di periodo, dette appunto “zero coupon”) e in parte da altra società appartenente al medesimo gruppo (quote di fondi comuni), con coincidenza delle scadenze del mutuo e dei titoli. Nemmeno i titoli, però, entrano nella disponibilità dell'investitore/mutuatario, in quanto sono costituiti in pegno a favore della banca, a garanzia dell'obbligazione di restituire le somme prese a mutuo.
In tale assetto, dunque, il proprietario dei titoli non ha possibilità alcuna di gestire l'investimento secondo la propria discrezionalità, al fine anche di limitare eventuali perdite di valore, in quanto il piano è strutturato in modo che la scelta specifica delle obbligazioni “zero coupon” del gruppo, in cui concretamente impiegare le somme provenienti dal mutuo, è rimessa esclusivamente alla banca;
nel corso del rapporto, inoltre, il cliente paga soltanto interessi di preammortamento e al termine finale deve ancora restituire una somma pari all'intero capitale mutuato. Dall'altro lato, il piano finanziario produce un lucro certo soltanto per la banca, la quale con questo meccanismo negoziale riesce ad autofinanziarsi, immettendo sul mercato titoli propri o ad essa riconducibili, di altrimenti difficile collocazione (poiché non quotati in borsa o tutt'al più presenti in mercati non regolamentati).
Anche su questo punto, allora, non può che condividersi l'orientamento (sviluppatosi sul diverso contratto denominato “4YOU” ma estensibile anche alla fattispecie per cui è causa in virtù della già evidenziata identità strutturale delle due figure contrattuali) formatosi nella giurisprudenza di merito e di legittimità, granitico nel sostenere che “l'assetto impresso agli interessi coinvolti, evidenzia uno squilibrio abnorme tra le controprestazioni, in quanto mentre la banca acquista
l'immediata disponibilità della somma erogata a mutuo da destinare ad investimento finanziario senza vincoli di mandato e lucra gli interessi restitutori, il sottoscrittore maturerà solo alla scadenza del contratto il premio del proprio investimento e solo se questo risulterà attivo”, con la conseguenza, che, ai fini dell'art. 1322, comma 2, c.c., “non integra un interesse meritevole di tutela da parte dell'ordinamento, per contrasto con i principi generali ricavabili dagli artt. 47 e 38
Cost. sulla tutela del risparmio e l'incoraggiamento delle forme di previdenza anche privata, quello perseguito mediante un contratto atipico fondato sullo sfruttamento delle preoccupazioni previdenziali del cliente da parte degli operatori professionali mediante operazioni negoziali complesse di rischio e di unilaterale riattribuzione del proprio rischio d'impresa, in ordine alla gestione di fondi comuni comprendenti anche titoli di dubbia o problematica redditività nel proprio portafoglio, in capo a colui a cui il prodotto è stato espressamente presentato come rispondente alle esigenze di previdenza complementare, quale piano pensionistico a profilo di rischio molto basso e con possibilità di disinvestimento senza oneri in qualunque momento;
pertanto, non è efficace per l'ordinamento il contratto atipico il quale, in dette circostanze, consista, tra l'altro, nella concessione di un mutuo di durata ragguardevole, all'investitore, destinato all'acquisto di prodotti finanziari della finanziatrice ed in un contestuale mandato alla banca ad acquistare detti prodotti anche in situazione di potenziale conflitto d'interessi” (cfr. Cass. n. 26057/2017, nonchè
Cass. n. 19559/2015, Cass. n. 3949/2016 e Cass. n. 37/2017 ivi richiamate).
Alla luce di tutte le superiori considerazioni, dunque, Il regolamento d'interessi realizzato dal piano finanziario “Visione Europa” è “immeritevole” di tutela dall'ordinamento e, pertanto, ne va dichiarata la nullità ai sensi dell'art. 1418 c.c.
Ne consegue che la convenuta è tenuta alla ripetizione, in favore dell'attore, delle somme percepite in esecuzione del contratto invalido, ossia il montante complessivo delle somme versate da nell'arco del quindicennio, pari ad € 55.008,09 (datio non oggetto di Parte_1
contestazione da parte della convenuta e, quindi, da ritenersi pacifica ex art.115 cpc.), al netto dell'utile pacificamente percepito dall'attore in relazione alla somma investita in azioni Fondo
Ducato, pari ad € 4.352,18, per un importo complessivo di € 50.655,91 (non vanno riconosciuti, invece, interessi in quanto non oggetto di specifica domanda;
cfr. conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo ai capi a) e b) con riguardo alla domanda proposta in via principale).
1.3. Non può trovare accoglimento, infatti, l'eccezione di prescrizione.
Premesso, infatti, che nella fattispecie contrattuale per cui è causa, pur complessa e atipica per le ragioni in precedenza esposte, è ravvisabile un contratto di mutuo, va rammentato che la prescrizione del pagamento delle somme concesse a mutuo non decorre dalla sottoscrizione del contratto, né dalla scadenza delle singole rate, ma dal pagamento dell'ultima rata di finanziamento o dal momento della risoluzione anticipata del contratto, a seguito dell'inadempimento del mutuatario e dell'esercizio della facoltà di risoluzione di diritto del contratto, da parte del mutuante, in virtù della clausola risolutiva espressa inserita nel contratto
(cfr. Cass. n. 18951/2013; Cass n. 6482/2021; Cass. n. 26559- 2021).
Sicchè, dal momento che il rapporto tra le parti si è concluso il 22.10.2015, con il pagamento dell'ultima rata prevista, è a quella data che va ancorato il dies a quo del termine prescrizionale, con la conseguenza che al momento dell'introduzione del giudizio, nel 2021, esso certamente non era decorso.
2. Non può essere accolta, invece, la domanda con cui l'attore ha chiesto condannarsi la controparte al “al risarcimento dei danni tutti materiali, morali, patrimoniali e non, subiti dall'istante” in difetto di specifica allegazione – e, in ogni caso, di prova – dei pregiudizi che l'istante assume di aver patito in conseguenza della sottoscrizione del contratto dichiarato invalido.
3. L'accoglimento della domanda principale esonera il Tribunale dall'esame delle domande proposte in via subordinata.
3. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo secondo le nuove tariffe di cui al Decreto Ministero Giustizia n. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022 da applicarsi a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore (23.10.2022), tenuto conto dell'effettivo valore della causa ed applicato il valore medio di liquidazione delle varie fasi effettivamente svoltesi come previsto da detto decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al N.R.G. 18322/2021, così provvede:
A. In accoglimento della domanda principale proposta da , dichiara la nullità Parte_1
del contratto sottoscritto tra le parti e, per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attore, della somma di € 50.655,91, a titolo di ripetizione;
B. Condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attore delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 7.616,00 (, oltre rimborso spese forfettario pari al 15% del compenso totale ex art. 2 co.2 D.M. 55/2014, oltre IVA e CPA e rimborso del contributo unificato versato, con attribuzione all'avv. NT DA, dichiaratasi antistataria.
Così deciso in Napoli, il 4 novembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Gabriella Frallicciardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
II SEZIONE CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA, IN PERSONA DELLA DOTT.SSA
IA GA RA
HA PRONUNCIATO LA SEGUENTE
SENTENZA nella causa civile iscritta al N.R.G. 18322/2021
TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso, giusto mandato in atti, dall'avv. Parte_1 C.F._1
NT DA
ATTRICE
NEI CONFRONTI DI
(P. IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Domenico Sinesio
CONVENUTA
Oggetto: responsabilità contrattuale.
Conclusioni: come da atti di causa e verbale di udienza del 13 giugno 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 7 luglio 2021, esponeva di aver stipulato, Parte_1
nell'anno 2000, con l'istituto un piano finanziario Controparte_1
denominato “Visione Europa” il quale prevedeva la concessione di un finanziamento per la somma di € 51.008,09, della durata di quindici anni, finalizzato all'acquisto di obbligazioni BMPS “zero coupon” e alla sottoscrizione di quote del fondo comune di investimento “Ducato Azionario
Europa”, istituito da per l'importo di € 23.519,00, con rimborso finale della Controparte_2
quota capitale in un'unica soluzione e la costituzione in pegno, in favore della banca, di tutti i titoli, a garanzia della restituzione del finanziamento e dall'assunzione dell'obbligo da parte del risparmiatore di restituire il capitale.
Riteneva ora l'attore che tale rapporto contrattuale, sorto a seguito di sottoscrizione di un modulo unilateralmente predisposto dall'istituto di credito, fosse nullo ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1322 e 1418 c.c. perché teso al perseguimento di interessi non meritevoli di tutela dall'ordinamento.
Lamentava, inoltre, la violazione da parte della banca degli obblighi informativi imposti dall'art. 23
t.u.f. Pt_ Su tali premesse, l' conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale la Controparte_1
per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “a) accertare e dichiarare, previa
[...]
Contr declaratoria di esclusiva responsabilità della convenuta la nullità del contratto per difetto di meritevolezza dell'intera operazione finanziaria ex art. 1322 c.c. e, per l'effetto dichiarare che nulla
è dovuto alla;
b) Condannare la alla ripetizione Controparte_1 CP_4
della somma di € 55.008,09, quale somma versata dall'istante in qualità di interessi sul capitale iniziale;
c) o, in subordine, accertare e dichiarare, in ogni caso, l'inadempimento e le violazioni degli obblighi precontrattuali di informazione, chiarezza e correttezza, e per la violazione dell'omessa indicazione della facoltà di recesso ex art. 30 comma 7 D.Lgs. 24/02/98 n.58 e, per l'effetto condannarla al riconoscimento dell'importo di € 31.945,33, derivante alla somma di € 55.008,09
(importo degli interessi versati sul capitale iniziale) ed € 27.871,18 (somma relativa al Fondo
Ducato Azionario Europa), tenuto conto che il capitale iniziale di € 51.008.09 va restituito dall'istante alla convenuta;
(per completezza espositiva si espone il calcolo matematico : CP_1
55.008,09 + 27.871,18 = 82.953,42 – 51.008,09 = 31.945,33) oltre gli interessi maturati dai singoli versamenti al saldo;
d) condannare altresì, parte convenuta, al risarcimento dei danni tutti materiali, morali, patrimoniali e non, subiti dall'istante, tenuto conto della responsabilità aggravata ex art 96 cpc per mancata adesione alla mediazione obbligatoria, da valutarsi secondo il prudente apprezzamento del giudice, oltre spese sostenute per la mediazione, relazione tecnica ed accessorie, e con interessi e rivalutazione monetaria dal dì del fatto al saldo”.
Resisteva la convenuta la quale, deducendone l'infondatezza, insisteva per il rigetto delle domande.
In ogni caso, eccepiva la prescrizione del diritto alla ripetizione delle somme versate nel periodo antecedente al decennio decorrente dalla notifica dell'atto di citazione.
La causa veniva istruita con l'acquisizione della documentazione prodotta. All'udienza del 13 giugno 2025, precisate le conclusioni, questo giudice riserva la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Si osservi in diritto.
1. La domanda di nullità del contratto è fondata e merita accoglimento per i motivi che seguono.
Con il prodotto finanziario c.d. “Piano Visione Europa” ha acquistato obbligazioni Parte_1
Contr c.d. zero coupon a quindici anni emesse dalla ed ha sottoscritto quote del Fondo comune di investimento mobiliare Ducato Azionario Europa, istituito dalla (società Controparte_2
Contr appartenente al gruppo , affidando la gestione dei titoli alla stessa Banca intermediaria con la provvista derivante dal finanziamento di £ 98.765.432 (Euro 51.008,09), contestualmente concesso dall'istituto di credito al tasso annuo del 7,29%, con la previsione, da un lato, dell'obbligo di restituzione finale del capitale in unica soluzione e, dall'altro, del pagamento periodico degli interessi corrispettivi in sessantuno rate trimestrali.
Nel contempo, i titoli mobiliari sono stati costituiti in pegno a favore della banca, a garanzia del rimborso del finanziamento.
1.
1. Ora, può dirsi ormai consolidata nella giurisprudenza, anche di legittimità, l'opinione – da questo giudice pienamente condivisa – che l'operazione di erogazione al cliente, da parte di una banca, di un mutuo contestualmente impiegato per acquistare per suo conto strumenti finanziari predeterminati ed emessi dalla banca stessa, a loro volta contestualmente costituiti in pegno in favore di quest'ultima a garanzia della restituzione del finanziamento, dà vita ad un contratto atipico unitario, la cui causa concreta risiede nella realizzazione di un lucro finanziario, da ricondurre ai "servizi di investimento" ex art. 1, comma 5, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (cfr., di recente, Cass. n. 6301/2020, ma anche Cass. n. 7776/2014, riferita proprio al contratto "Visione
Europa" e, nello stesso senso, con riguardo all'analogo contratto "My Way", Cass. n. 22950/2015).
In particolare, con specifico riferimento all'operazione finanziaria per cui è causa, è stato precisato che “un contratto che presenti le caratteristiche appena descritte è un contratto unitario, perché unitaria ne fu la causa. E ciò, tanto nell'ipotesi in cui si volesse intendere tale nozione in senso astratto come "funzione economico-sociale del contratto", quanto nell'ipotesi in cui la si volesse intendere in senso concreto quale scopo avuto di mira dai contraenti.
Ed infatti, ove si intendesse la causa negoziale nel senso tradizionale di "funzione economico- sociale" del contratto, è agevole rilevare che il contratto "Visione Europa" si fonda su un do ut facias, in virtù del quale il risparmiatore si obbligava a pagare 61 rate in 15 anni, e la banca ad acquistare titoli remunerativi i cui frutti sarebbero andati a pro del cliente. Questo era il nucleo dell'operazione, e la sua scomposizione in tre contratti non è che fittizia ed apparente, e come tale giuridicamente irrilevante, alla luce del secolare principio plus valet quod agitur, quam quod simulate concipitur.
Ove, per contro, si intendesse la causa quale scopo concreto avuto di mira dalle parti, il contratto
"Visione Europa" non cesserebbe per ciò solo di costituire un negozio unitario. Scopo concreto delle parti fu infatti quello, con ogni evidenza, di garantire una remunerazione ai risparmi dell'investitore, e quindi uno scopo di investimento … Nel caso di specie non ci troviamo dunque al cospetto di un collegamento negoziale (genetico o funzionale che fosse), perché le singole operazioni previste per raggiungere lo scopo finale dell'investimento non avevano alcuna autonomia concettuale, giuridica o pratica. Non solo, infatti, esse erano tutte coessenziali al conseguimento dello scopo (elemento ovviamente sussistente anche nelle ipotesi di collegamento negoziale di tipo funzionale), ma ciascuna di esse era altresì inutile ed inconcepibile senza la contestuale stipula delle altre” (Cass. n. 7776/2014).
1.2. Venendo in rilievo un contratto atipico, si impone da parte del Tribunale il giudizio di meritevolezza dell'assetto di interessi voluto dalle parti ai sensi dell'art. 1322 c.c., espressamente invocato dall'attore.
Orbene, come già anticipato, il piano finanziario ”Visione Europa” comporta la costituzione di un mutuo oneroso di lunga durata, caratterizzato dalla particolarità che il mutuatario non entra in possesso della somma oggetto di contratto, poiché questa viene utilizzata contestualmente per la sottoscrizione e l'acquisto di prodotti finanziari emessi in parte dalla mutuante stessa (obbligazioni che non rilasciano interessi di periodo, dette appunto “zero coupon”) e in parte da altra società appartenente al medesimo gruppo (quote di fondi comuni), con coincidenza delle scadenze del mutuo e dei titoli. Nemmeno i titoli, però, entrano nella disponibilità dell'investitore/mutuatario, in quanto sono costituiti in pegno a favore della banca, a garanzia dell'obbligazione di restituire le somme prese a mutuo.
In tale assetto, dunque, il proprietario dei titoli non ha possibilità alcuna di gestire l'investimento secondo la propria discrezionalità, al fine anche di limitare eventuali perdite di valore, in quanto il piano è strutturato in modo che la scelta specifica delle obbligazioni “zero coupon” del gruppo, in cui concretamente impiegare le somme provenienti dal mutuo, è rimessa esclusivamente alla banca;
nel corso del rapporto, inoltre, il cliente paga soltanto interessi di preammortamento e al termine finale deve ancora restituire una somma pari all'intero capitale mutuato. Dall'altro lato, il piano finanziario produce un lucro certo soltanto per la banca, la quale con questo meccanismo negoziale riesce ad autofinanziarsi, immettendo sul mercato titoli propri o ad essa riconducibili, di altrimenti difficile collocazione (poiché non quotati in borsa o tutt'al più presenti in mercati non regolamentati).
Anche su questo punto, allora, non può che condividersi l'orientamento (sviluppatosi sul diverso contratto denominato “4YOU” ma estensibile anche alla fattispecie per cui è causa in virtù della già evidenziata identità strutturale delle due figure contrattuali) formatosi nella giurisprudenza di merito e di legittimità, granitico nel sostenere che “l'assetto impresso agli interessi coinvolti, evidenzia uno squilibrio abnorme tra le controprestazioni, in quanto mentre la banca acquista
l'immediata disponibilità della somma erogata a mutuo da destinare ad investimento finanziario senza vincoli di mandato e lucra gli interessi restitutori, il sottoscrittore maturerà solo alla scadenza del contratto il premio del proprio investimento e solo se questo risulterà attivo”, con la conseguenza, che, ai fini dell'art. 1322, comma 2, c.c., “non integra un interesse meritevole di tutela da parte dell'ordinamento, per contrasto con i principi generali ricavabili dagli artt. 47 e 38
Cost. sulla tutela del risparmio e l'incoraggiamento delle forme di previdenza anche privata, quello perseguito mediante un contratto atipico fondato sullo sfruttamento delle preoccupazioni previdenziali del cliente da parte degli operatori professionali mediante operazioni negoziali complesse di rischio e di unilaterale riattribuzione del proprio rischio d'impresa, in ordine alla gestione di fondi comuni comprendenti anche titoli di dubbia o problematica redditività nel proprio portafoglio, in capo a colui a cui il prodotto è stato espressamente presentato come rispondente alle esigenze di previdenza complementare, quale piano pensionistico a profilo di rischio molto basso e con possibilità di disinvestimento senza oneri in qualunque momento;
pertanto, non è efficace per l'ordinamento il contratto atipico il quale, in dette circostanze, consista, tra l'altro, nella concessione di un mutuo di durata ragguardevole, all'investitore, destinato all'acquisto di prodotti finanziari della finanziatrice ed in un contestuale mandato alla banca ad acquistare detti prodotti anche in situazione di potenziale conflitto d'interessi” (cfr. Cass. n. 26057/2017, nonchè
Cass. n. 19559/2015, Cass. n. 3949/2016 e Cass. n. 37/2017 ivi richiamate).
Alla luce di tutte le superiori considerazioni, dunque, Il regolamento d'interessi realizzato dal piano finanziario “Visione Europa” è “immeritevole” di tutela dall'ordinamento e, pertanto, ne va dichiarata la nullità ai sensi dell'art. 1418 c.c.
Ne consegue che la convenuta è tenuta alla ripetizione, in favore dell'attore, delle somme percepite in esecuzione del contratto invalido, ossia il montante complessivo delle somme versate da nell'arco del quindicennio, pari ad € 55.008,09 (datio non oggetto di Parte_1
contestazione da parte della convenuta e, quindi, da ritenersi pacifica ex art.115 cpc.), al netto dell'utile pacificamente percepito dall'attore in relazione alla somma investita in azioni Fondo
Ducato, pari ad € 4.352,18, per un importo complessivo di € 50.655,91 (non vanno riconosciuti, invece, interessi in quanto non oggetto di specifica domanda;
cfr. conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo ai capi a) e b) con riguardo alla domanda proposta in via principale).
1.3. Non può trovare accoglimento, infatti, l'eccezione di prescrizione.
Premesso, infatti, che nella fattispecie contrattuale per cui è causa, pur complessa e atipica per le ragioni in precedenza esposte, è ravvisabile un contratto di mutuo, va rammentato che la prescrizione del pagamento delle somme concesse a mutuo non decorre dalla sottoscrizione del contratto, né dalla scadenza delle singole rate, ma dal pagamento dell'ultima rata di finanziamento o dal momento della risoluzione anticipata del contratto, a seguito dell'inadempimento del mutuatario e dell'esercizio della facoltà di risoluzione di diritto del contratto, da parte del mutuante, in virtù della clausola risolutiva espressa inserita nel contratto
(cfr. Cass. n. 18951/2013; Cass n. 6482/2021; Cass. n. 26559- 2021).
Sicchè, dal momento che il rapporto tra le parti si è concluso il 22.10.2015, con il pagamento dell'ultima rata prevista, è a quella data che va ancorato il dies a quo del termine prescrizionale, con la conseguenza che al momento dell'introduzione del giudizio, nel 2021, esso certamente non era decorso.
2. Non può essere accolta, invece, la domanda con cui l'attore ha chiesto condannarsi la controparte al “al risarcimento dei danni tutti materiali, morali, patrimoniali e non, subiti dall'istante” in difetto di specifica allegazione – e, in ogni caso, di prova – dei pregiudizi che l'istante assume di aver patito in conseguenza della sottoscrizione del contratto dichiarato invalido.
3. L'accoglimento della domanda principale esonera il Tribunale dall'esame delle domande proposte in via subordinata.
3. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo secondo le nuove tariffe di cui al Decreto Ministero Giustizia n. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022 da applicarsi a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore (23.10.2022), tenuto conto dell'effettivo valore della causa ed applicato il valore medio di liquidazione delle varie fasi effettivamente svoltesi come previsto da detto decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al N.R.G. 18322/2021, così provvede:
A. In accoglimento della domanda principale proposta da , dichiara la nullità Parte_1
del contratto sottoscritto tra le parti e, per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attore, della somma di € 50.655,91, a titolo di ripetizione;
B. Condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attore delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 7.616,00 (, oltre rimborso spese forfettario pari al 15% del compenso totale ex art. 2 co.2 D.M. 55/2014, oltre IVA e CPA e rimborso del contributo unificato versato, con attribuzione all'avv. NT DA, dichiaratasi antistataria.
Così deciso in Napoli, il 4 novembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Gabriella Frallicciardi